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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1616/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. VITO DI BERARDINO (CF: Parte_1
e dell'Avv. MARGHERITA SEMPLICI (CF: C.F._1
C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
C.F._4
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._5
SILVIA GINANNI (CF C.F._4
(CF ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1
C.F._4
APPELLATI avverso la sentenza n. 543/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il
29/06/2023
pagina 1 di 32 CONCLUSIONI
In data 16/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 543/2023 resa nel giudizio RG n. 1347/2019 e pubblicata con repertorio n. 1202/2023 del 29/06/2023, notificata in data 29/06/2023, rigettata ogni diversa istanza e deduzione, previo svolgimento della istruttoria richiesta ex art. 356 c.p.c., accogliere la domanda proposta nella citazione di primo grado, integralmente riportata di seguito: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, contrariis rejectis, per tutto quanto esposto:
- in tesi rigettare le richieste di parte attrice e per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare di vendita di quote della
[...]
per grave inadempimento di parte promittente venditrice;
Controparte_3
- sempre in tesi accertare la responsabilità degli attori per i fatti dedotti nella parte narrativa del presente atto e per l'effetto della qui svolta domanda riconvenzionale condannare i sig.ri in proprio e in qualità Controparte_1 di legale rappresentante della e al risarcimento CP_3 Controparte_2 di tutti i danni patiti dal Sig. e che si quantificano in non meno di € Parte_1
200.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia nonché dichiarare i medesimi tenuti alla restituzione dei beni illegittimamente trattenuti e portati in azienda dal Sig. Parte_1
In ipotesi porre in compensazione le somme sopra richieste con i danni asseritamente subiti dagli odierni attori oltre alla condanna alla restituzione dei beni illegittimamente trattenuti e portati in azienda dal Sig. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
… questa difesa insiste per l'accoglimento per le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta che di seguito si riportano:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze:
1) dichiarare inammissibile o comunque respingere in toto l'appello proposto dalla controparte, in quanto infondato;
pagina 2 di 32 2) condannare, altresì, il Sig. a rifondere le spese e competenze di Parte_1 lite di ambedue i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 543/2023 pubblicata il 29/06/2023, il Tribunale di Pistoia ha così deciso: accoglie la domanda principale attorea e, per l'effetto, dichiara inefficace ai sensi dell'art. 1454 comma 3 c.c. il contratto preliminare di compravendita stipulato in data 21/03/2018; condanna al pagamento in favore degli attori della complessiva Parte_1 somma di € 47.376,61 già attualizzata, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
rigetta per il resto le domande attoree;
rigetta le domande riconvenzionali del convenuto;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore degli attori Parte_1 liquidate in € 7.602,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande degli odierni APPELLATI volte a sentir dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto, ex art. 1454 c.c., del contratto preliminare di vendita del 98% delle quote della Controparte_3
(di cui la ed il erano soci in ragione del 50%) ciascuno,
[...] CP_1 CP_1 stipulato in data 21/03/2018, al prezzo di € 1.970.000,00, per inadempimento di
, quale promissario acquirente per mancata stipula del contratto Parte_1 definitivo entro il termine prefissato del 31.10.2018 e quindi, condannare il medesimo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti (danno morale e di immagine), quantificati questi ultimi in complessivi € 200.000,00, nonché alla restituzione della caparra confirmatoria di € 43.881,28.
Avevano dedotto gli attori:
• di aver immesso il nella detenzione dell'Agriturismo e che questi, Pt_1
pagina 3 di 32 nonostante avesse dichiarato di conoscere la situazione patrimoniale della
Società, di aver esaminato la contabilità sociale e di aver effettuato adeguati sopralluoghi nell'azienda sociale e manifestato la volontà di realizzare opere di ristrutturazione e miglioramento della struttura agrituristica, non aveva provveduto a saldare i debiti aziendali accollati ovvero a fornire la provvista ai promittenti venditori per il saldo;
• di aver quindi, sollecitato il convenuto ad adempiere e di avergli poi intimato, con raccomandata ricevuta in data 07/11/2018, formale diffida e messa in mora ai sensi dell'articolo 1454 c.c. alla stipula del contratto definitivo;
• che, invece, il oltre ad aver abbandonato la sede dell'impresa già Pt_1 il 10/05/2018, si era reso ulteriormente inadempiente alla stipula del contratto definitivo, nonostante la scadenza del termine perentorio e la diffida ricevuta;
• che il convenuto, nel periodo in cui aveva detenuto l'azienda, aveva procurato diversi danni riconducibili alle strutture dell'agriturismo per €
13.776,36, ai pagamenti per obblighi assunti dal convenuto per € 30.627,25, ai costi di sostituzione delle serrature per € 1.111,00, ai pagamenti disposti per €
4.009,70 dal convenuto sul c/c intestato alla società in favore di suoi collaboratori sig.ri e ai mancati introiti conseguenti a Parte_2 Persona_1 prenotazioni disdette dalla , dal 21/03/2018 al maggio 2018 e derivanti CP_1 dalle disdette di clienti anche abituali, per € 100.000,00, al mancato introito relativo al valore locatizio dell'azienda).
Si era costituito in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso Pt_1 dedotto ed argomentato, in particolare negando la sussistenza di profili di responsabilità a suo carico e, anzi, allegando, da un lato, di aver appreso solo dopo l'immissione nella detenzione dell'azienda, la reale situazione gestoria, patrimoniale, contabile, finanziaria e strutturale dell'impresa, affatto corrispondente a quanto rappresentato dai promittenti venditori in fase di pagina 4 di 32 trattativa, tale per cui aveva dovuto sostenere costi per complessivi € 120.000,00
e dall'altro, che gli attori fossero a conoscenza dell'assunzione tra i membri del personale dei sig.ri e . Per_1 Pt_2
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di vendita delle quote oggetto di causa, per inadempimento dei PROMITTENTI VENDITORI, nonché la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni patiti, quantificati in complessivi €
200.000,00, in ipotesi da portare in compensazione con quanto eventualmente dovuto, nonché alla restituzione dei beni dagli stessi illegittimamente trattenuti.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE o PROMISSARIO ACQUIRENTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello ER , CP_1 [...]
(di seguito anche e la CP_2 Controparte_4
(quest'ultima di seguito solo o Controparte_3 CP_3
e tutti anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la Controparte_5 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Travisamento dei fatti;
erroneità della motivazione;
violazione dell'art. 1454 c.c.; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.;
2. Contraddittorietà manifesta;
violazione dell'art. 246 c.p.c.; violazione dell'art. art. 115, comma 1, c.p.c.; violazione dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.;
3. Illogicità; contraddittorietà; violazione dell'art. art. 115, comma 1, c.p.c.;
4. Illogicità; contraddittorietà; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.;
5. Illogicità; erroneità; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.;
6. Contraddittorietà manifesta;
illogicità; erroneità; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.; violazione dell'art. 246 c.p.c.; violazione dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.;
pagina 5 di 32
7. Contraddittorietà manifesta;
illogicità; erroneità; violazione dell'art. 246 c.p.c.; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.; violazione dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.;
8. Contraddittorietà manifesta;
illogicità; erroneità; violazione dell'art. 183, comma 7, c.p.c.; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.; violazione dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.;
9. Contraddittorietà manifesta;
illogicità; erroneità; violazione dell'art. 246, c.p.c.; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.; violazione dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.;
10. Erroneità; violazione dell'art. 116, commi 2, c.p.c.
11. Contraddittorietà manifesta;
illogicità; erroneità; violazione dell'art. 1453 c.c.; violazione dell'art. 246 c.p.c.; violazione dell'art. 183, comma 7, c.p.c.; violazione dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.;
12. Contraddittorietà manifesta;
illogicità; erroneità; violazione dell'art. 1453 c.c.; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.;
13. Contraddittorietà manifesta;
illogicità; erroneità; violazione del principio di
“vicinanza alla prova”; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, i PROMITTENTI VENDITORI nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello contestando, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, per contro la conferma.
In data 16.01.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
pagina 6 di 32 L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame lamenta il travisamento dei fatti Parte_1
e l'erroneità della motivazione, denunciando violazione dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 115, comma 1, c.p.c., per avere il giudice di prime cure omesso di valutare correttamente la ricostruzione da egli offerta, nonché il doc. 45 prodotto dagli attori, rappresentato dalla diffida ad adempiere, con cui i medesimi asseriscono di avergli validamente assegnato il termine per l'adempimento, mentre invece, la diffida non sarebbe da lui mai stata ricevuta (essendosi egli trovato fuori per lavoro, come evidenziato nei propri scritti difensivi, comprese la terza memoria ex art. 183 c.p.c. e la memoria conclusionale di replica).
Pertanto, a suo dire, nessun effetto di messa in mora e attribuzione di un termine essenziale potrebbe essere tributato in concreto a detta diffida che, quale atto unilaterale a carattere recettizio avrebbe dovuto essere portata a sua conoscenza, cosa di fatto non avvenuta.
I PROMITTENTI VENDITORI contestano quanto affermato dall'APPELLANTE, ribadendo la correttezza della pronuncia di primo grado ed eccependo l'inammissibilità del gravame, in quanto riferito ad un fatto nuovo.
Ciò posto, rileva il Collegio, in primo luogo, che il corretto recapito della diffida ad adempiere non è stato oggetto di contestazione nel primo grado di giudizio: quivi, al contrario, l'odierno APPELLANTE si era limitato ad affermare che la raccomandata non fosse stata “ritirata” per un mero disguido (cfr. pag. 26, comparsa di costituzione e risposta di primo grado) ammettendo, dunque, implicitamente, la corretta ricezione del relativo avviso.
pagina 7 di 32 La Corte di Cassazione, sul punto, come evidenziato dagli APPELLATI, estende il divieto di nova ex art. 345 c.p.c. anche alle contestazioni in fatto non esplicate in primo grado e volte ad estendere il tema oggetto di indagine a profili sui quali non si fosse svolto il contraddittorio (Cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n.
9211 del 22/3/2022).
Soltanto circostanze eccezionali puntualmente dimostrate, d'altro canto, possono paralizzare la presunzione di conoscenza dell'atto ai sensi dell'art.1335 c.c.: non
è, a ciò, sufficiente la generica affermazione di non aver potuto acquisire cognizione dell'atto, essendosi il trovato “fuori per lavoro”, non avendo Pt_1 questi poi provveduto al ritiro per un “disguido”.
A ciò si aggiunga che la raccomandata relativa all'atto di diffida e messa in mora del 6.11.2018 è stata oggetto di un tentativo di recapito, in data 7.11.2018, per poi essere trattenuta in giacenza sino al 28.11.2018 e, infine, rispedita al mittente, in ragione del mancato ritiro da parte del destinatario, nel periodo di giacenza, come si evince dal file sotto riprodotto:
pagina 8 di 32 In particolare, con la predetta diffida veniva intimato al PROMISSARIO
ACQUIRENTE di comunicare, entro il termine di 15 giorni, la data del rogito avanti al notaio, già concordemente individuato nella persona del dott. CP_6 di Montecatini Terme, pena, in mancanza, la risoluzione del contratto, ma lo stesso non vi ha provveduto.
L'ulteriore allegazione dell'APPELLANTE di essersi adoperato con ogni mezzo per
“tornare nella disponibilità della struttura” è irrilevante, atteso che, da un lato, non risulta provata la circostanza dello spossessamento del medesimo mediante la sostituzione della serratura della porta dell'agriturismo e, dall'altro, tale circostanza non consentirebbe comunque di non ritenere inadempiuti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del preliminare, in ragione della pacifica mancata stipulazione del contratto definitivo entro il termine previsto.
L'inadempimento del è stato, dunque, correttamente valutato dal Pt_1
Tribunale ai fini dell'accertamento della risoluzione del contratto preliminare de quo ai sensi dell'art. 1454 c.c.
La sentenza impugnata va, dunque, confermata.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo d'appello, il lamenta la manifesta Pt_1 contraddittorietà della motivazione, denunciando violazione degli artt. 246, 115, comma 1 e 116, commi 1 e 2, c.p.c. in ordine al riconoscimento dei danni patrimoniali che egli avrebbe provocato all'azienda (quantificati in € 11.628,66).
- In particolare, nel ritenere provate le voci di danno riconosciute, il Tribunale ha valorizzato le prove fornite dai testi e , mentre, ad avviso del Per_1 Tes_1
quest'ultimo sarebbe da considerarsi incapace a testimoniare ex art. Pt_1
246 c.p.c., in quanto coinvolto in alcuni tra i fatti controversi e comunque la sua deposizione sarebbe inattendibile, prestando lavoro alle dipendenze dei CP_1
pagina 9 di 32 dal 2002, vivendo presso l'agriturismo e versando in rapporti di grave inimicizia con esso APPELLANTE.
La sentenza sarebbe, poi, contraddittoria nella valutazione della deposizione resa dal teste , in quanto ritenuta inattendibile relativamente ad un capitolo di Tes_2 prova e, al contrario, avvalorata relativamente ad un altro.
Il deduce, altresì: Pt_1
• in relazione ai danni lamentati dai , che sarebbero stati, invece, svolti CP_1 sugli impianti interventi “finalizzati alla messa a norma” e che gli elettrodomestici
- asseritamente sottratti o danneggiati - sarebbero stati, invece, meramente
“adeguati” alle necessità dell'attività che egli si sarebbe apprestato ad intraprendere e ciò nella piena conoscenza dei PROMITTENTI VENDITORI.
• con riferimento all'asserita sottrazione del “manuale di autocontrollo aziendale per l'igiene dei prodotti agroalimentari ai sensi del CE 852/2004”, la sentenza di primo grado sarebbe, inoltre, erronea, illogica e contraddittoria, posto Parte che tale manuale, non rinvenuto dalla e dai NAS nel sopralluogo del
4/06/2018, sarebbe stato, invece, messo a disposizione dei medesimi, dagli
APPELLATI, in occasione del successivo sopralluogo del 16/06/2018.
Dal canto loro, i PROMITTENTI VENDITORI e la contestano, Controparte_5 sotto vari profili, quanto sostenuto dal asserendo che: Pt_1
- il Tribunale avrebbe correttamente valutato il quadro probatorio, pervenendo ad una corretta valutazione dei danni da essi lamentati;
- sarebbero tardive e, comunque, prive di fondamento le doglianze attinenti alla supposta inaffidabilità ed incapacità a testimoniare del teste;
Tes_1
- Il non avrebbe fornito prova del fatto che gli interventi effettuati Pt_1 fossero finalizzati alla “messa a norma” di impianti ed attrezzature;
- il manuale HACCP, risultato mancante al momento del sopralluogo pagina 10 di 32 Parte effettuato dai NAS e dalla in data 4/06/2018 – dopo l'allontanamento dalla struttura del - sarebbe stato effettivamente sottratto da quest'ultimo, Pt_1 essendo stati gli APPELLATI costretti a reperirne una copia per poterla consegnare successivamente come richiesto.
Ciò posto rileva il Collegio la tardività dell'eccezione di incapacità a deporre del teste , in quanto non sollevata prima dell'assunzione della deposizione di Tes_1 quest'ultimo.
Come ribadito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, con Sent. n. 9456/2023,
l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio e deve essere tempestivamente sollevata: laddove la parte non la opponga prima dell'ammissione del mezzo probatorio essa risulta, di conseguenza, preclusa.
Quanto affermato dal predetto teste, peraltro, è stato valorizzato dal giudice di prime cure unitamente ad ulteriori elementi probatori che hanno confermato l'attendibilità del medesimo testimone (prove testimoniali diverse, documenti prodotti).
In relazione all'addotta contraddittorietà che emergerebbe dalla differente considerazione della deposizione resa dal teste su diverse circostanze, Tes_2 occorre evidenziare che il Giudice di primo grado ha, correttamente, valorizzato di volta in volta ulteriori elementi per avvalorare, o escludere, l'attendibilità delle singole dichiarazioni. In particolare, anche se la pacifica permanenza all'estero della nel periodo di riferimento contrasta, senz'altro, con quanto CP_1 dichiarato dal testimone circa la presenza della stessa durante i lavori, la predetta testimonianza, per il resto, trova, invece, conferma in ulteriori molteplici testimonianze.
In ordine al profilo di gravame attinente alla quantificazione del danno patrimoniale subito dagli odierni APPELLATI, allo stesso modo, il Tribunale ha pagina 11 di 32 correttamente valorizzato il quadro probatorio fornito nel corso del procedimento.
In primis, il contratto stipulato tra le parti, rispondente al modello del c.d. preliminare ad effetti anticipati, configura un assetto negoziale improntato alla valorizzazione delle esigenze produttive facenti capo al a fronte del Pt_1 riconoscimento, a vantaggio dei PROMITTENTI VENDITORI, di una serie di presidi di autotutela:
- la previsione, in primo luogo, di una caparra confirmatoria di € 43.881,28, mediante accollo cumulativo di debiti sociali;
- la pattuizione di una multa penitenziale di € 50.000,00;
- l'esonero, degli APPELLATI, nella indicata qualità, da ogni onere, obbligo, spesa conseguenti alle opere intraprese dal al medesimo rimborsabili Pt_1 unicamente nel caso di mancata conclusione del contratto definitivo per colpa dei
PROMITTENTI VENDITORI.
Assume, al riguardo, particolare rilievo la clausola di cui all'art. 7:
Ritiene il Collegio che se, da un lato, le alterazioni operate dal Pt_1
pagina 12 di 32 all'azienda sociale ed ai beni ivi contenuti si sono svolte nel rispetto del regolamento contrattuale pattuito (coniugandosi, con il rapporto di detenzione derivante dal comodato precario stipulato, l'ampia latitudine d'intervento espressamente concessa al promittente acquirente al fine di consentirgli una più rapida messa in opera dell'attività produttiva prospettata), dall'altro, tali interventi hanno evidentemente implicato una importante riorganizzazione dei beni aziendali, anche alla luce della differente destinazione degli stessi, secondo le intenzioni del Pt_1
Pertanto, dalla mancata stipulazione del definitivo discende, di conseguenza, la necessità per gli odierni APPELLATI di conseguire il ripristino dei luoghi nello stato anteriore all'esecuzione delle opere, potendosi ricondurre i relativi esborsi all'insieme di “ogni onere, obbligo, spesa conseguenti alle opere che essa (parte promittente acquirente) intraprenderà sotto la propria esclusiva responsabilità”.
Può ritenersi, dunque, che l'art. 7 del regolamento contrattuale imponga al di manlevare i PROMITTENTI VENDITORI dalle spese da egli sostenute Pt_1 per l'esecuzione delle opere ritenute necessarie.
Per quanto concerne le spese di ripristino conseguenti alla mancata stipulazione del contratto definitivo, occorre vagliare se il primo giudice abbia correttamente valutato la possibilità di imputare ai una “colpa” che abbia CP_7 condotto alla mancata stipulazione del contratto definitivo.
Il lamenta sul punto che gli odierni APPELLATI gli avessero Pt_1 rappresentato una situazione patrimoniale falsata, omettendo peraltro di comunicargli l'avvenuta stipulazione di un mutuo, non risultante dai bilanci societari, per la somma di € 15.600,00.
Il Giudice di primo grado, al contrario, ha correttamente disatteso quanto prospettato dal valorizzando molteplici circostanze e segnatamente il Pt_1
pagina 13 di 32 fatto che:
- l'istruttoria orale espletata avesse evidenziato il corretto svolgimento delle trattative, protrattesi per svariati mesi, durante le quali il ed i suoi Pt_1 collaboratori avevano avuto modo di eseguire numerosi sopralluoghi nella struttura, avendo inoltre, ricevuto le scritture contabili della società e la documentazione fiscale della stessa;
- firmando il contratto preliminare, il PROMISSARIO ACQUIRENTE avesse, peraltro, dichiarato in modo espresso di aver preso conoscenza della situazione patrimoniale della società;
- non risulta provato quanto allegato dal con riferimento alla Pt_1 situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché alle prenotazioni gestite.
Nello specifico, l'APPELLANTE contesta alla controparte di aver rinvenuto una serie di bonifici sul conto della che non sarebbero stati dichiarati in CP_3 sede di trattative, oltre ad un mutuo di € 15.600,00 acceso per “miglioramenti agrari”.
Ebbene, come è emerso dalla testimoniale assunte, tale mutuo non sarebbe risultato dai bilanci sociali, in ragione del regime di contabilità semplificata adottato dalla SOCIETÀ AGRICOLA e comunque il ha dichiarato di aver Pt_1 preso conoscenza della situazione patrimoniale della medesima. Ad ogni modo, in disparte la questione attinente all'effettiva comunicazione al medesimo
APPELLANTE, della sussistenza del mutuo in oggetto, come correttamente rilevato dal Tribunale, si rileva il valore particolarmente ridotto della discrepanza lamentata, rispetto al complessivo valore dell'affare per cui è causa.
Ulteriormente, in relazione alle difformità riscontrate durante i sopralluoghi della Parte e dei NAS, sollecitati dallo stesso emerge che le stesse siano Pt_1 qualificabili come difformità minori ed agevolmente sanabili.
pagina 14 di 32 Non sarebbe possibile, in conclusione, ravvisare difformità sufficientemente gravi tali da poter accogliere la domanda del di risoluzione del contratto, per Pt_1
“colpa” dei PROMITTENTI VENDITORI, in ordine alla mancata stipulazione del contratto definitivo.
Anche laddove si ritenesse ravvisabile, in capo agli APPELLATI, una colposa omissione informativa destinata a riflettersi significativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, oggetto del contratto preliminare, pur inidonea a configurare un inadempimento grave che possa legittimarne la risoluzione, occorre rilevare la disponibilità, in capo al di rimedi alternativi che Pt_1 avrebbero potuto consentire la conservazione del rapporto contrattuale, tramite la stipulazione del definitivo, adeguando il contenuto del preliminare all'equilibrio negoziale originariamente prospettato dalle parti.
Preliminarmente, è opportuno chiarire che il contratto preliminare vincola le parti ad un facere, per certi versi, materiale, volto alla stipulazione di un contratto definitivo che consenta, agli stessi, di conseguire materialmente l'assetto di interessi già configurato in tal sede.
Sulla base di tale considerazione si rileva, in generale, che, in presenza di acclarate difformità nel bene oggetto del preliminare, il promissario acquirente possa anche agire al fine di ottenere una pronuncia che vincoli il promittente venditore alla conformazione del bene per come originariamente configurato: tale assunto è stato raggiunto, in giurisprudenza, proprio con riferimento alla figura negoziale del c.d. preliminare ad effetti anticipati.
Sotto un'altra prospettiva, il c.d. principio di intangibilità del preliminare risulta, oggi, recessivo, potendosi anche ammettere, in capo al promissario acquirente,
l'esperimento dell'azione di riduzione del prezzo in presenza di vizi nel bene oggetto del preliminare, a tutela dell'equilibrio contrattuale configurato tra le parti
(e che risulterebbe, altrimenti, unilateralmente alterato).
pagina 15 di 32 Tornando al caso di specie, ritiene il Collegio che il lamentando le Pt_1 precitate difformità, avrebbe potuto tutelarsi esperendo i rimedi conservativi a lui concessi;
in assenza, d'altro canto, di difformità sufficientemente gravi da giustificare il venir meno del vincolo contrattuale, non sarebbe, in ogni caso, corretta l'attribuzione della mancata stipulazione del definitivo ad una “colpa” dei
PROMITTENTI VENDITORI.
Infatti, contemperando gli opposti inadempimenti anche a volerli ritenere entrambi sussistenti, certamente quello degli APPELLATI non risulta di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto, a differenza della mancata stipula del definitivo da parte del Pt_1
La Sentenza di primo grado deve, dunque, trovare, sul punto, integrale conferma.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
L'APPELLANTE critica quanto affermato dal Giudice di prime cure, lamentando, in relazione al capo appellato, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell'art.115, comma 1, c.p.c., dolendosi, nello specifico, del fatto che:
- i beni acquistati ed i contratti da lui stipulati, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbero avvantaggiato la;
Controparte_3
- l'addebito degli assegni emessi dalla propria moglie sarebbe CP_8 avvenuto correttamente, essendo stata la stessa espressamente autorizzata dalla ad operare sul conto della;
CP_1 CP_3
- la revoca della delega non sarebbe mai pervenuta alla Sig.ra CP_8
- le spese da egli sostenute avrebbero dovuto gravare sugli APPELLATI, in quanto inadempienti al preliminare, alla luce dell'art. 7 del contratto stipulato;
- il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione escludendo, dall'altro lato, il rimborso delle spese legali sostenute dalla società per i contenziosi attivati nei pagina 16 di 32 suoi confronti per il mancato pagamento di assegni, essendo stati essi emessi dalla propria moglie.
Gli APPELLATI replicano, sul punto, che:
- il non avrebbe fornito prova in ordine alla destinazione all'attività Pt_1 sociale dei pagamenti di beni o servizi, di cui la non si sarebbe CP_3 avvantaggiata;
- la delega ad operare sul conto corrente aziendale non si sarebbe estesa all'assunzione di specifiche obbligazioni o all'esecuzione di pagamenti per obbligazioni assunte dal in assenza di specifica autorizzazione;
Pt_1
- la maggior parte dei pagamenti sarebbe stata, comunque, disposta successivamente alla revoca della delega, comunicata con raccomandata in data
14.05.2018 (non avendo, la destinataria provveduto al ritiro), senza che il CP_8 abbia allegato/provato l'eventuale impossibilità di conoscenza del Pt_1 relativo recapito;
- il diritto al ristoro delle somme prelevate deriverebbe, comunque, dall'art. 7 del contratto preliminare di compravendita;
- in ordine alla supposta contraddittorietà della decisione in relazione all'addebito alla sola dei danni relativi a spese legali per i contenziosi CP_8 promossi nei confronti della da fornitori insoddisfatti, i pagamenti ed CP_3
i prelievi disposti sul conto corrente aziendale sarebbero relativi ad obbligazioni assunte dal nel periodo di detenzione dell'azienda. Pt_1
A giudizio della Corte la Sentenza di primo grado deve essere, sul punto, confermata.
I movimenti oggetto di contestazione seppure materialmente eseguiti dalla cui era stata attribuita delega ad operare sul conto, sarebbero tutti CP_8 relativi a spese disposte dal di talché correttamente il Tribunale ne ha Pt_1
pagina 17 di 32 disposto il rimborso a vantaggio degli APPELLATI, risultando, in ogni caso, riconducibili alle spese di cui all'art. 7 del contratto preliminare stipulato.
Relativamente al profilo secondo cui il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione escludendo il rimborso delle spese legali sostenute dalla per i CP_3 contenziosi promossi nei confronti del per il mancato pagamento di Pt_1 assegni emessi dalla moglie di quest'ultimo, si rileva la carenza di interesse del ad impugnare. Pt_1
Difatti, anche ove si dovesse ravvisare la invocata contraddizione, la pronuncia che ne conseguirebbe risulterebbe ultra petita in difetto di domanda restitutoria ed in quanto questi pagamenti non sarebbero rimborsabili all'APPELLANTE, ma semmai alla moglie.
Neppure risulta proposto appello incidentale sul punto da parte degli APPELLATI.
4. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo d'appello il denuncia contraddittorietà della Pt_1 motivazione e violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., criticando la sentenza appellata laddove impone al medesimo di dover personalmente rimborsare le retribuzioni corrisposte a vantaggio dei lavoratori e , per avere Per_1 Pt_2 costoro - quali lavoratori dipendenti della - prestato la loro attività a CP_3 vantaggio di quest'ultima e non a beneficio proprio e della propria moglie, con conseguente onere di tali spese, ai sensi dell'art. 7 del contratto preliminare per cui è lite, a carico dei PROMITTENTI VENDITORI.
Costoro, del canto proprio, contestano quanto affermato dal Pt_1 ribadendo la correttezza della pronuncia appellata.
Il Tribunale, nel ritenere che i pagamenti disposti a favore dei suddetti lavoratori debbano essere oggetto di restituzione da parte del ha valorizzato Pt_1 svariate circostanze, ponendo l'accento sul fatto che i due parrebbero aver pagina 18 di 32 effettivamente lavorato sotto le dirette dipendenze del medesimo APPELLANTE e della moglie, avendone costoro curato l'assunzione ed avendo gli stessi lavoratori svolto attività lavorativa in un periodo nel quale gli odierni APPELLATI erano stati prevalentemente all'estero.
A giudizio del Collegio, la sentenza non è, sul punto, suscettibile di censure: proprio in considerazione dell'articolo 7 del contratto preliminare per cui è lite,
d'altro canto, può ritenersi che gli esborsi de quibus sono stati correttamente posti a carico del essendo riconducibili a spese da questi assunte Pt_1 sotto la sua esclusiva responsabilità (e richiamandosi quanto già in precedenza affermato in relazione all'impossibilità di ravvisare, nella condotta dei
PROMITTENTI VENDITORI una responsabilità colposa in ordine alla mancata stipulazione del contratto definitivo).
Il motivo d'appello deve essere, dunque, rigettato.
5. La quinta censura alla sentenza impugnata è parzialmente fondata.
Il lamenta, in ordine alla quantificazione operata dal Tribunale dei costi Pt_1 di sostituzione delle serrature di “Fienile” e “Casale”, illogicità, erroneità della motivazione e violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
A suo dire, il Tribunale avrebbe erroneamente quantificato la somma in €
1.111,00, in quanto la fattura di cui al doc. 46 ammonterebbe ad € 311,86, mentre il doc. 47 si riferirebbe ad un preventivo di € 850,00, pur non essendo provato che gli APPELLATI abbiano effettivamente sostenuto quest'ultima spesa in quanto solo preventivata.
L'APPELLANTE afferma, altresì, di non essersi potuto recare presso l'agriturismo per cause a lui non imputabili e di non essergli, dunque, addebitabile la spesa sostenuta.
Gli APPELLATI contestano quanto sostenuto dal atteso che: Pt_1
pagina 19 di 32 - i costi da essi sostenuti sarebbero stati, invero, confermati dai testi escussi;
- sarebbe pacifica la mancata restituzione delle chiavi da parte del
Pt_1
- sarebbe stata, d'altro canto, provata la mancanza di alcuno spoglio ai danni del o di allontanamento forzoso del medesimo. Pt_1
Rileva il Collegio, in primo luogo, che il carattere volontario dell'allontanamento del è stato oggetto di specifico accertamento da parte del Giudice di Pt_1 primo grado e che la sentenza non è stata, sul punto, impugnata, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
Parimenti, la mancata restituzione delle chiavi è stata confermata dallo stesso
Pt_1
Gli odierni APPELLATI, in primo grado, avevano domandato, al riguardo, il rimborso della somma di € 1.111,00 ed il Tribunale ha riconosciuto tale importo, ricavandolo, in parte, dalla fattura di Ferramenta Tiemme di cui al doc. 46
(fascicolo di primo grado di parte attrice) di € 311,86 e per il resto dal preventivo della ditta DFL Infissi ci cui al doc. 47 (fascicolo di primo grado di parte attrice), di
€ 850,00.
Ebbene, il secondo documento allegato, come evidenziato dall'odierno
APPELLANTE, afferisce ad un mero preventivo e non è idoneo, in sé, a formare prova dell'aver, il committente, sostenuto il relativo esborso.
Le prove testimoniali assunte all'udienza del 05.05.2022, richiamate da parte
APPELLATA nel replicare al motivo di gravame e dalle quali sarebbe possibile evincere l'effettiva esecuzione dei lavori di cui al preventivo, confermerebbero l'avvenuta esecuzione dei lavori di cui al doc. 78 di parte attrice.
pagina 20 di 32 Il doc. 78 si riferisce, tuttavia, non al medesimo preventivo assunto nell'esecuzione del calcolo, quanto ad una fattura emessa da altra impresa datata
11/06/2018, la quale è verosimilmente correlata all'intervento di sostituzione delle serrature del Fienile, effettuato (come confermato dalle prove testimoniali assunte) in data 8/06/2018.
Il preventivo di cui al doc. 47 è, invece, datato 5/09/2018 e, oltre a non costituire prova dell'avvenuto pagamento del relativo lavoro, parrebbe riferirsi ad un intervento diverso rispetto a quello allegato.
E' possibile ritenere, quindi, che tale documento sia relativo ad un diverso intervento di sostituzione serrature (magari, eseguito in un'altra struttura della
GIUNCHETO, come il “ ”), di talché, in difetto di prova del relativo Pt_4 pagamento, tuttavia, l'ammontare che può essere riconosciuto agli attori può essere quantificato in € 810,00, di cui € 261,00 quale ammontare risultante dalla fattura di Ferramenta Tiemme ed € 549,00 quale ammontare risultante dalla fattura di cui al doc. 78.
La sentenza di primo grado dovrà essere, dunque, sul punto riformata.
6. La sesta censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Con il sesto motivo di gravame, riportandosi alle motivazioni dedotte nei precedenti motivi d'appello, l'APPELLANTE critica la sentenza impugnata per avere il Tribunale parzialmente accolto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dagli odierni APPELLATI.
Tale censura, assorbita dalla trattazione dei precedenti motivi, è fondata soltanto in relazione alla quantificazione della somma da riconoscere ai PROMITTENTI
VENDITORI in ordine al costo sostenuto per sostituire le serrature, da ritenersi provato per la somma di € 810,00 e di € 1111,00, per quanto argomentato in ordine al precedente motivo di gravame.
pagina 21 di 32 La sentenza impugnata va dunque sul punto riformata.
7. La settima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con la settima censura il si duole del mancato accoglimento della Pt_1 domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei PROMITTENTI VENDITORI, spiegata adducendo la scarsa trasparenza che sarebbe stata da questi mostrata nella fase delle trattative, sostenendo, al riguardo, che il primo giudice non avrebbe correttamente valorizzato le prove testimoniali assunte, né adeguatamente valutato l'attendibilità della dichiarazione resa dal teste e la sua capacità a Tes_1 deporre.
Nello specifico sostiene l'APPELLANTE che:
- il teste non sarebbe attendibile, né depositario di mansioni che gli Tes_1 consentissero un'adeguata valutazione del grado di approfondimento delle trattative;
- il teste avrebbe espresso una valutazione di merito e non di Tes_3 correttezza formale nelle trattative precontrattuali;
- il teste avrebbe espresso una valutazione non precisa;
Tes_4
- sarebbe, d'altro canto, dimostrata la mancata comunicazione, da parte dei
PROMITTENTI VENDITORI, di (non puntualmente definite) circostanze rilevanti nelle trattative.
Il e la , sul punto, replicano che il non avrebbe, CP_1 CP_1 Pt_1 invero, specificato quali risultanze istruttorie gli consentirebbero di addivenire ad una diversa soluzione della controversia, essendosi limitato a lamentare una non corretta interpretazione di quanto riferito dai testimoni e che l'eccezione di incapacità a testimoniare del , come in precedenza affermato, sarebbe Tes_1 tardiva.
pagina 22 di 32 Come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado e già sopra evidenziato, ritiene il Collegio che la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei PROMITTENTI VENDITORI sia infondata, in assenza di prova di alcun grave inadempimento ad essi imputabile, posto che l'istruttoria espletata, al contrario, ha evidenziato che il ed i Pt_1 suoi collaboratori avessero avuto modo di acquisire tutte le informazioni necessarie, svolgendo numerosi sopralluoghi e ricevendo le scritture contabili della . CP_3
In ordine al rilievo circa l'incapacità a testimoniare e sull'attendibilità del teste
, il Collegio richiama quanto in precedenza affermato nella trattazione del Tes_1 secondo motivo d'appello.
Nessuna censura può essere, d'altro canto, mossa alla sentenza gravata in relazione alla valorizzazione delle risultanze testimoniali fornite dai testi e Tes_3
correttamente inserite dal Giudice di primo grado nella valutazione del Tes_4 complessivo quadro probatorio acquisito.
Nel motivo di gravame non sono, peraltro, specificate le “rilevantissime circostanze” che sarebbero state omesse dagli odierni APPELLATI durante le trattative;
in ogni caso si richiama, sul punto, quando affermato nella trattazione del secondo motivo d'appello (in ordine alla supposta gravità delle difformità riscontrate dal , dovendo la presente questione ritenersi assorbita. Pt_1
8. L'ottava censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ottavo motivo di gravame l'APPELLANTE si duole del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, per avere il primo giudice ritenuto infondate le contestazioni in merito all'errata rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e delle prenotazioni acquisite.
pagina 23 di 32 Nello specifico il si duole del fatto che il Giudice di primo grado, in Pt_1 violazione dell'art. 183 comma 7 c.p.c., non abbia ammesso l'istanza di ordine di esibizione, da lui formulata in primo grado, dei conti corrente riferibili agli
APPELLATI, della documentazione relativa alle indagini biochimiche da egli svolte presso la sede della e che sarebbe quivi rimasta, della CP_3 documentazione contabile e delle fatture relative al proprio periodo di gestione della , nonché dei libri e registri contabili, atteso che gli Controparte_3 avrebbe consentito di riscontrare la malafede della nella gestione delle CP_1 prenotazioni.
La prova testimoniale richiesta avrebbe, altresì, consentito di accertare il silenzio serbato, nella fase delle trattative, sull'esistenza del mutuo, che non sarebbe risultato dalle scritture contabili, in ragione della forma semplificata di contabilità adottata dalla . Controparte_3
Gli APPELLATI replicano contestando l'infondatezza del motivo d'appello proposto e suffragando la correttezza della sentenza appellata.
Il Collegio ritiene che la sentenza gravata sia, sul punto, esente da censure.
In ordine all'asserito inadempimento da parte dei PROMITTENTI VENDITORI, il motivo è da ritenere assorbito da quanto già affermato nella trattazione del secondo motivo di appello.
Il rigetto dell'ordine di esibizione, disposto con ordinanza emessa all'udienza del
26/1/2021, è ad avviso del Collegio fondato.
I documenti per cui l'ordine era stato richiesto, come evidenziato dagli odierni
APPELLATI, sono stati in parte prodotti da costoro nel primo grado di giudizio, in parte superati da ulteriori risultanze istruttorie e, in parte, irrilevanti.
pagina 24 di 32 La sentenza appellata va quindi sul punto confermata avendo il Tribunale dato atto del proprio convincimento in modo coerente e logico, supportandolo con le risultanze istruttorie ritenute più corroboranti.
9. La nona censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il nono motivo di gravame l'APPELLANTE lamenta il mancato accoglimento, da parte del primo Giudice, della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, per avere ritenuto infondate le contestazioni in merito alla conformità edilizia, igienica e sanitaria della struttura ed al possesso delle certificazioni richieste.
A detta del la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado Pt_1 sarebbe suscettibile di censura sotto diversi profili:
- in primo luogo, per avere il medesimo valorizzato la ricostruzione offerta nella testimonianza resa dal , testimone di dubbia attendibilità e, con Tes_1 riferimento alla questione relativa alla piscina, non avendo questi alcuna competenza.
- in secondo luogo, per non avere valorizzato il doc. 25, ovvero la perizia di nella quale sarebbe riscontrabile la fotografia di alcuni fucili non CP_9 adeguatamente conservati, avendo invece il Tribunale affermato che le armi risultassero regolarmente detenute e conservate nei primi giorni di giugno 2018
(ancorché le contestazioni mosse dal si riferissero ai mesi di marzo, Pt_1 aprile e maggio).
Gli APPELLATI replicano, sul punto, ribadendo che:
- in ordine alla conformità igienico-sanitaria della struttura, nonché sul possesso delle certificazioni necessarie, i verbali del sopralluogo dell'ASL e dei
NAS effettuato in data 4.06.2018 non avrebbero rilevato particolari irregolarità;
pagina 25 di 32 - la testimonianza del Sig. consentirebbe di dedurre la conformità Tes_3 edilizia della piscina;
- la perizia di (doc. 25) attesterebbe la mancanza di abusi edilizi;
CP_9
- le censure attinenti alla manutenzione degli estintori ed al possesso di fucili da parte del Sig. non avrebbero alcuna rilevanza e sarebbero, Tes_1 comunque, prive di fondamento.
A giudizio del Collegio, il Tribunale ha correttamente valorizzato le risultanze istruttorie poste a fondamento della valutazione di infondatezza delle contestazioni avanzate.
La ricostruzione operata non è, d'altro canto, avvalorata dalla sola testimonianza del (come erroneamente affermato da parte attrice) traendo, al Tes_1 contrario, fondamento anche da ulteriori elementi di rilievo (come i verbali dei Parte sopralluoghi effettuati dalla e dai NAS e la perizia di . CP_9
Al contempo, i rilievi relativi alle irregolarità nella conservazione di armi da parte del , comunque non più riscontrabili da giugno 2018, non sarebbero di Tes_1 per sé indice di un inadempimento sufficientemente grave da poter legittimare – anche sotto il profilo esaminato in questo motivo - la risoluzione del contratto preliminare per come richiesto dal in via riconvenzionale. Pt_1
La sentenza appellata merita dunque piena conferma sul punto.
10. La decima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il decimo motivo di gravame il lamenta il mancato accoglimento, Pt_1 della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori laddove il Tribunale ha ritenuto infondate le proprie allegazioni circa la scorrettezza della condotta tenuta dagli APPELLATI.
Nello specifico, a detta dell'APPELLANTE, sarebbe ravvisabile presuntivamente la responsabilità degli APPELLATI, in ordine all'avvenuta disdetta di una festa di pagina 26 di 32 matrimonio che avrebbe dovuto fruttare una somma ingente, non essendo probabile che la disdetta fosse effettivamente avvenuta, come rappresentato nella mail inviata dalla Sig.ra in ragione della propria pessima reputazione. CP_10
Gli APPELLATI replicano affermando l'infondatezza del motivo ed eccependone, in primis, l'inammissibilità, poiché introdurrebbe un nuovo profilo d'indagine, mai allegato nel primo grado di giudizio (attinente, ovvero, ai motivi retrostanti alla disdetta lamentata).
Ad avviso del Collegio, il motivo d'appello è inammissibile e, comunque, infondato.
Il prospetta una ricostruzione attinente alle motivazioni che Pt_1 potrebbero aver indotto la disdetta avvenuta a svantaggio della CP_3
, deducendone una responsabilità in capo agli odierni APPELLATI, ma
[...] una simile ricostruzione, oltre a non essere stata dedotta in primo grado – risultando, di conseguenza, il motivo inammissibile - risulta anche sprovvista di adeguato supporto probatorio ed è da ritenersi, pertanto, infondata.
11. L' undicesima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'undicesimo motivo di gravame, rinviando alle deduzioni già svolte nei precedenti motivi di appello, il - denunciando violazione degli artt. Pt_1
1453 c.c., 246 c.p.c., 183, comma 7, c.p.c.; 116, commi 1 e 2, c.p.c. e 115, comma 1, c.p.c. - critica la sentenza, in ordine al rigetto della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. proposta in primo grado in via riconvenzionale, laddove il Tribunale afferma: “alcun inadempimento può dirsi imputabile agli attori, così come ingiustificate sono risultate le motivazioni addotte dal sig. per non addivenire alla stipula del contratto definitivo, di talché va Pt_1 rigettata la domanda proposta in via riconvenzionale ex art. 1453 c.c.”.
pagina 27 di 32 Il Collegio ritiene la Sentenza di primo grado, sul punto, esente da censure, dovendo la questione sollevata ritenersi assorbita dal rigetto dei precedenti motivi di gravame incentrato sulla insussistenza dei vati profili di inadempimento attribuiti ai PROMITTENTI VENDITORI.
12. La dodicesima censura alla sentenza impugnata è infondata.
L'APPELLANTE si duole del rigetto della domanda risarcitoria da lui avanzata in via riconvenzionale, in conseguenza del rigetto della domanda di risoluzione ex art. 1453 CC per inadempimento dei PROMITTENTI VENDITORI, allegando un elenco di spese che sarebbero state sostenute a vantaggio della per un CP_3 totale complessivo di oltre 120 mila euro di cui chiede il rimborso in forza dell'art
7 del contratto preliminare stipulato.
Gli APPELLATI replicano sul punto deducendo che:
- il motivo di gravame sarebbe privo di specificità e non si estenderebbe ai capi della Sentenza nei quali il Giudice di primo grado ha motivato il rigetto della domanda riconvenzionale;
- le spese sostenute dal durante la detenzione dell'azienda Pt_1 dovrebbero rimanere a suo carico, trovando applicazione l'art. 7 del contratto preliminare stipulato e non essendo la mancata stipulazione del definitivo imputabile alla loro colpa;
- il non avrebbe fornito prova del pagamento delle fatture oggetto Pt_1 della richiesta di rimborso e, al contrario, gli estratti conto della e del CP_3 consentirebbero di ritenere che tale pagamento sia stato, piuttosto, Pt_1 addebitato alla società;
- non vi sarebbe prova dei lavori di ristrutturazione che il avrebbe Pt_1 eseguito;
- alcune fatture sarebbero intestate alla , altre ad una società CP_3 estranea al giudizio (Foodies Valley Srl) ed altre ancora sarebbero state emesse pagina 28 di 32 precedentemente rispetto alla detenzione dell'azienda da parte del Pt_1 risultando dunque estranee al rapporto tra le parti;
- le spese di consulenza, di cui non risulterebbe l'avvenuto pagamento, non sarebbero, comunque, ad essi addebitabili.
La censura non coglie nel segno, avendo il primo giudice correttamente respinto la domanda risarcitoria proposta dal in conseguenza de rigetto della Pt_1 sua domanda di risoluzione del contratto per cui è lite per inadempimento dei
PROMITTENTI ove si consideri che, come più volte evidenziato, l'art. CP_4
7 del medesimo contratto preliminare prevede che le spese sostenute debbano essere rimborsate al PROMISSARIO ACQUIRENTE unicamente laddove la mancata conclusione del contratto fosse attribuibile a colpa dei PROMITTENTI VENDITORI.
Ne discende che tali spese debbano restare a carico del Pt_1
13. La tredicesima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il tredicesimo ed ultimo motivo di gravame, l'APPELLANTE si duole del rigetto, per ritenuta assenza di prova, della domanda restitutoria da lui avanzata in via riconvenzionale ed avente ad oggetto beni di sua proprietà asseritamente ancora presenti nei locali della società, affermando al riguardo, che tra le prove testimoniali assunte solo quella fornita dal , che sarebbe inattendibile, Tes_1 avrebbe negato la presenza dei beni elencati presso l'agriturismo.
Il peraltro, rimarca la propria legittimazione alla pretesa restitutoria di Pt_1 tali beni, ancorché non siano formalmente di sua proprietà, bensì della società
Alchimiae di cui è socio, in qualità di detentore qualificato degli stessi.
Gli APPELLATI replicano, sul punto, che:
- il motivo sarebbe generico e, in quanto tale, inammissibile;
- non vi sarebbe prova in ordine alla permanenza, nei locali della società, dell'attrezzatura che il sostiene di avervi lasciato;
Pt_1
pagina 29 di 32 - non sarebbe stato provato, in primo grado, il rapporto di detenzione che il vanterebbe su tali beni. Pt_1
Il Giudice di primo grado, sul punto, ha rilevato l'assenza di prova in ordine alla presenza di tali beni nei locali della . CP_3
L'allontanamento del dalla struttura, per come emerso dalle risultanze Pt_1 istruttorie, è avvenuto volontariamente.
Gli odierni APPELLATI, del canto loro, hanno fornito sufficiente prova dell'assenza nei locali della dei beni oggetto della domanda restitutoria. CP_3
Tali beni, secondo quanto affermato dai testimoni escussi, sarebbero stati conservati in locali nell'esclusiva disponibilità del Pt_1
Gli APPELLANTI, per accedere a tali locali, non disponendo delle relative chiavi, hanno dovuto forzarne le serrature, curandosi di filmare la relativa operazione e redigendo un inventario dei beni rinvenuti, tra i quali non è possibile annoverare quelli di cui il chiede la restituzione. Pt_1
La sentenza appellata va dunque sul punto confermata.
In conclusione, il gravame va accolto limitatamente all'ammontare della somma che deve riconoscersi agli APPELLATI, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per aver dovuto provvedere alla sostituzione delle serrature dei locali “Fienile” e “ ”, dovendo tale voce quantificarsi in € 810,00, anziché in Pt_4
€ 1.111,00.
La somma complessivamente dovuta dal agli APPELLATI a titolo di Pt_1 risarcimento del danno patrimoniale ai medesimi cagionato va, quindi, ridotta sino all'ammontare attualizzato di € 47.075,61 (47.376,61 - 301,00).
14. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi per gran parte gli pagina 30 di 32 APPELLATI) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate per 1/5 ed essere poste a carico del per la residua parte Pt_1 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e della avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3
543/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 29/06/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto riduce la pronuncia di condanna del al risarcimento del danno a favore Pt_1 degli APPELLATI ad € 47.075,61 (47.376,61 - 301,00), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
3. DICHIARA le spese dei due gradi di giudizio compensate per 1/5 e
CONDANNA il alla rifusione in favore degli APPELLATI, in solido tra loro Pt_1 della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in € 14.562,00
(7.616,00 + 6.946,00) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 28.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
pagina 31 di 32 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1616/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. VITO DI BERARDINO (CF: Parte_1
e dell'Avv. MARGHERITA SEMPLICI (CF: C.F._1
C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
C.F._4
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._5
SILVIA GINANNI (CF C.F._4
(CF ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1
C.F._4
APPELLATI avverso la sentenza n. 543/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il
29/06/2023
pagina 1 di 32 CONCLUSIONI
In data 16/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 543/2023 resa nel giudizio RG n. 1347/2019 e pubblicata con repertorio n. 1202/2023 del 29/06/2023, notificata in data 29/06/2023, rigettata ogni diversa istanza e deduzione, previo svolgimento della istruttoria richiesta ex art. 356 c.p.c., accogliere la domanda proposta nella citazione di primo grado, integralmente riportata di seguito: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, contrariis rejectis, per tutto quanto esposto:
- in tesi rigettare le richieste di parte attrice e per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare di vendita di quote della
[...]
per grave inadempimento di parte promittente venditrice;
Controparte_3
- sempre in tesi accertare la responsabilità degli attori per i fatti dedotti nella parte narrativa del presente atto e per l'effetto della qui svolta domanda riconvenzionale condannare i sig.ri in proprio e in qualità Controparte_1 di legale rappresentante della e al risarcimento CP_3 Controparte_2 di tutti i danni patiti dal Sig. e che si quantificano in non meno di € Parte_1
200.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia nonché dichiarare i medesimi tenuti alla restituzione dei beni illegittimamente trattenuti e portati in azienda dal Sig. Parte_1
In ipotesi porre in compensazione le somme sopra richieste con i danni asseritamente subiti dagli odierni attori oltre alla condanna alla restituzione dei beni illegittimamente trattenuti e portati in azienda dal Sig. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
… questa difesa insiste per l'accoglimento per le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta che di seguito si riportano:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze:
1) dichiarare inammissibile o comunque respingere in toto l'appello proposto dalla controparte, in quanto infondato;
pagina 2 di 32 2) condannare, altresì, il Sig. a rifondere le spese e competenze di Parte_1 lite di ambedue i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 543/2023 pubblicata il 29/06/2023, il Tribunale di Pistoia ha così deciso: accoglie la domanda principale attorea e, per l'effetto, dichiara inefficace ai sensi dell'art. 1454 comma 3 c.c. il contratto preliminare di compravendita stipulato in data 21/03/2018; condanna al pagamento in favore degli attori della complessiva Parte_1 somma di € 47.376,61 già attualizzata, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
rigetta per il resto le domande attoree;
rigetta le domande riconvenzionali del convenuto;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore degli attori Parte_1 liquidate in € 7.602,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande degli odierni APPELLATI volte a sentir dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto, ex art. 1454 c.c., del contratto preliminare di vendita del 98% delle quote della Controparte_3
(di cui la ed il erano soci in ragione del 50%) ciascuno,
[...] CP_1 CP_1 stipulato in data 21/03/2018, al prezzo di € 1.970.000,00, per inadempimento di
, quale promissario acquirente per mancata stipula del contratto Parte_1 definitivo entro il termine prefissato del 31.10.2018 e quindi, condannare il medesimo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti (danno morale e di immagine), quantificati questi ultimi in complessivi € 200.000,00, nonché alla restituzione della caparra confirmatoria di € 43.881,28.
Avevano dedotto gli attori:
• di aver immesso il nella detenzione dell'Agriturismo e che questi, Pt_1
pagina 3 di 32 nonostante avesse dichiarato di conoscere la situazione patrimoniale della
Società, di aver esaminato la contabilità sociale e di aver effettuato adeguati sopralluoghi nell'azienda sociale e manifestato la volontà di realizzare opere di ristrutturazione e miglioramento della struttura agrituristica, non aveva provveduto a saldare i debiti aziendali accollati ovvero a fornire la provvista ai promittenti venditori per il saldo;
• di aver quindi, sollecitato il convenuto ad adempiere e di avergli poi intimato, con raccomandata ricevuta in data 07/11/2018, formale diffida e messa in mora ai sensi dell'articolo 1454 c.c. alla stipula del contratto definitivo;
• che, invece, il oltre ad aver abbandonato la sede dell'impresa già Pt_1 il 10/05/2018, si era reso ulteriormente inadempiente alla stipula del contratto definitivo, nonostante la scadenza del termine perentorio e la diffida ricevuta;
• che il convenuto, nel periodo in cui aveva detenuto l'azienda, aveva procurato diversi danni riconducibili alle strutture dell'agriturismo per €
13.776,36, ai pagamenti per obblighi assunti dal convenuto per € 30.627,25, ai costi di sostituzione delle serrature per € 1.111,00, ai pagamenti disposti per €
4.009,70 dal convenuto sul c/c intestato alla società in favore di suoi collaboratori sig.ri e ai mancati introiti conseguenti a Parte_2 Persona_1 prenotazioni disdette dalla , dal 21/03/2018 al maggio 2018 e derivanti CP_1 dalle disdette di clienti anche abituali, per € 100.000,00, al mancato introito relativo al valore locatizio dell'azienda).
Si era costituito in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso Pt_1 dedotto ed argomentato, in particolare negando la sussistenza di profili di responsabilità a suo carico e, anzi, allegando, da un lato, di aver appreso solo dopo l'immissione nella detenzione dell'azienda, la reale situazione gestoria, patrimoniale, contabile, finanziaria e strutturale dell'impresa, affatto corrispondente a quanto rappresentato dai promittenti venditori in fase di pagina 4 di 32 trattativa, tale per cui aveva dovuto sostenere costi per complessivi € 120.000,00
e dall'altro, che gli attori fossero a conoscenza dell'assunzione tra i membri del personale dei sig.ri e . Per_1 Pt_2
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di vendita delle quote oggetto di causa, per inadempimento dei PROMITTENTI VENDITORI, nonché la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni patiti, quantificati in complessivi €
200.000,00, in ipotesi da portare in compensazione con quanto eventualmente dovuto, nonché alla restituzione dei beni dagli stessi illegittimamente trattenuti.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE o PROMISSARIO ACQUIRENTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello ER , CP_1 [...]
(di seguito anche e la CP_2 Controparte_4
(quest'ultima di seguito solo o Controparte_3 CP_3
e tutti anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la Controparte_5 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Travisamento dei fatti;
erroneità della motivazione;
violazione dell'art. 1454 c.c.; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.;
2. Contraddittorietà manifesta;
violazione dell'art. 246 c.p.c.; violazione dell'art. art. 115, comma 1, c.p.c.; violazione dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.;
3. Illogicità; contraddittorietà; violazione dell'art. art. 115, comma 1, c.p.c.;
4. Illogicità; contraddittorietà; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.;
5. Illogicità; erroneità; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.;
6. Contraddittorietà manifesta;
illogicità; erroneità; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.; violazione dell'art. 246 c.p.c.; violazione dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.;
pagina 5 di 32
7. Contraddittorietà manifesta;
illogicità; erroneità; violazione dell'art. 246 c.p.c.; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.; violazione dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.;
8. Contraddittorietà manifesta;
illogicità; erroneità; violazione dell'art. 183, comma 7, c.p.c.; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.; violazione dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.;
9. Contraddittorietà manifesta;
illogicità; erroneità; violazione dell'art. 246, c.p.c.; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.; violazione dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.;
10. Erroneità; violazione dell'art. 116, commi 2, c.p.c.
11. Contraddittorietà manifesta;
illogicità; erroneità; violazione dell'art. 1453 c.c.; violazione dell'art. 246 c.p.c.; violazione dell'art. 183, comma 7, c.p.c.; violazione dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.;
12. Contraddittorietà manifesta;
illogicità; erroneità; violazione dell'art. 1453 c.c.; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.;
13. Contraddittorietà manifesta;
illogicità; erroneità; violazione del principio di
“vicinanza alla prova”; violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, i PROMITTENTI VENDITORI nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello contestando, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, per contro la conferma.
In data 16.01.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
pagina 6 di 32 L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame lamenta il travisamento dei fatti Parte_1
e l'erroneità della motivazione, denunciando violazione dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 115, comma 1, c.p.c., per avere il giudice di prime cure omesso di valutare correttamente la ricostruzione da egli offerta, nonché il doc. 45 prodotto dagli attori, rappresentato dalla diffida ad adempiere, con cui i medesimi asseriscono di avergli validamente assegnato il termine per l'adempimento, mentre invece, la diffida non sarebbe da lui mai stata ricevuta (essendosi egli trovato fuori per lavoro, come evidenziato nei propri scritti difensivi, comprese la terza memoria ex art. 183 c.p.c. e la memoria conclusionale di replica).
Pertanto, a suo dire, nessun effetto di messa in mora e attribuzione di un termine essenziale potrebbe essere tributato in concreto a detta diffida che, quale atto unilaterale a carattere recettizio avrebbe dovuto essere portata a sua conoscenza, cosa di fatto non avvenuta.
I PROMITTENTI VENDITORI contestano quanto affermato dall'APPELLANTE, ribadendo la correttezza della pronuncia di primo grado ed eccependo l'inammissibilità del gravame, in quanto riferito ad un fatto nuovo.
Ciò posto, rileva il Collegio, in primo luogo, che il corretto recapito della diffida ad adempiere non è stato oggetto di contestazione nel primo grado di giudizio: quivi, al contrario, l'odierno APPELLANTE si era limitato ad affermare che la raccomandata non fosse stata “ritirata” per un mero disguido (cfr. pag. 26, comparsa di costituzione e risposta di primo grado) ammettendo, dunque, implicitamente, la corretta ricezione del relativo avviso.
pagina 7 di 32 La Corte di Cassazione, sul punto, come evidenziato dagli APPELLATI, estende il divieto di nova ex art. 345 c.p.c. anche alle contestazioni in fatto non esplicate in primo grado e volte ad estendere il tema oggetto di indagine a profili sui quali non si fosse svolto il contraddittorio (Cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n.
9211 del 22/3/2022).
Soltanto circostanze eccezionali puntualmente dimostrate, d'altro canto, possono paralizzare la presunzione di conoscenza dell'atto ai sensi dell'art.1335 c.c.: non
è, a ciò, sufficiente la generica affermazione di non aver potuto acquisire cognizione dell'atto, essendosi il trovato “fuori per lavoro”, non avendo Pt_1 questi poi provveduto al ritiro per un “disguido”.
A ciò si aggiunga che la raccomandata relativa all'atto di diffida e messa in mora del 6.11.2018 è stata oggetto di un tentativo di recapito, in data 7.11.2018, per poi essere trattenuta in giacenza sino al 28.11.2018 e, infine, rispedita al mittente, in ragione del mancato ritiro da parte del destinatario, nel periodo di giacenza, come si evince dal file sotto riprodotto:
pagina 8 di 32 In particolare, con la predetta diffida veniva intimato al PROMISSARIO
ACQUIRENTE di comunicare, entro il termine di 15 giorni, la data del rogito avanti al notaio, già concordemente individuato nella persona del dott. CP_6 di Montecatini Terme, pena, in mancanza, la risoluzione del contratto, ma lo stesso non vi ha provveduto.
L'ulteriore allegazione dell'APPELLANTE di essersi adoperato con ogni mezzo per
“tornare nella disponibilità della struttura” è irrilevante, atteso che, da un lato, non risulta provata la circostanza dello spossessamento del medesimo mediante la sostituzione della serratura della porta dell'agriturismo e, dall'altro, tale circostanza non consentirebbe comunque di non ritenere inadempiuti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del preliminare, in ragione della pacifica mancata stipulazione del contratto definitivo entro il termine previsto.
L'inadempimento del è stato, dunque, correttamente valutato dal Pt_1
Tribunale ai fini dell'accertamento della risoluzione del contratto preliminare de quo ai sensi dell'art. 1454 c.c.
La sentenza impugnata va, dunque, confermata.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo d'appello, il lamenta la manifesta Pt_1 contraddittorietà della motivazione, denunciando violazione degli artt. 246, 115, comma 1 e 116, commi 1 e 2, c.p.c. in ordine al riconoscimento dei danni patrimoniali che egli avrebbe provocato all'azienda (quantificati in € 11.628,66).
- In particolare, nel ritenere provate le voci di danno riconosciute, il Tribunale ha valorizzato le prove fornite dai testi e , mentre, ad avviso del Per_1 Tes_1
quest'ultimo sarebbe da considerarsi incapace a testimoniare ex art. Pt_1
246 c.p.c., in quanto coinvolto in alcuni tra i fatti controversi e comunque la sua deposizione sarebbe inattendibile, prestando lavoro alle dipendenze dei CP_1
pagina 9 di 32 dal 2002, vivendo presso l'agriturismo e versando in rapporti di grave inimicizia con esso APPELLANTE.
La sentenza sarebbe, poi, contraddittoria nella valutazione della deposizione resa dal teste , in quanto ritenuta inattendibile relativamente ad un capitolo di Tes_2 prova e, al contrario, avvalorata relativamente ad un altro.
Il deduce, altresì: Pt_1
• in relazione ai danni lamentati dai , che sarebbero stati, invece, svolti CP_1 sugli impianti interventi “finalizzati alla messa a norma” e che gli elettrodomestici
- asseritamente sottratti o danneggiati - sarebbero stati, invece, meramente
“adeguati” alle necessità dell'attività che egli si sarebbe apprestato ad intraprendere e ciò nella piena conoscenza dei PROMITTENTI VENDITORI.
• con riferimento all'asserita sottrazione del “manuale di autocontrollo aziendale per l'igiene dei prodotti agroalimentari ai sensi del CE 852/2004”, la sentenza di primo grado sarebbe, inoltre, erronea, illogica e contraddittoria, posto Parte che tale manuale, non rinvenuto dalla e dai NAS nel sopralluogo del
4/06/2018, sarebbe stato, invece, messo a disposizione dei medesimi, dagli
APPELLATI, in occasione del successivo sopralluogo del 16/06/2018.
Dal canto loro, i PROMITTENTI VENDITORI e la contestano, Controparte_5 sotto vari profili, quanto sostenuto dal asserendo che: Pt_1
- il Tribunale avrebbe correttamente valutato il quadro probatorio, pervenendo ad una corretta valutazione dei danni da essi lamentati;
- sarebbero tardive e, comunque, prive di fondamento le doglianze attinenti alla supposta inaffidabilità ed incapacità a testimoniare del teste;
Tes_1
- Il non avrebbe fornito prova del fatto che gli interventi effettuati Pt_1 fossero finalizzati alla “messa a norma” di impianti ed attrezzature;
- il manuale HACCP, risultato mancante al momento del sopralluogo pagina 10 di 32 Parte effettuato dai NAS e dalla in data 4/06/2018 – dopo l'allontanamento dalla struttura del - sarebbe stato effettivamente sottratto da quest'ultimo, Pt_1 essendo stati gli APPELLATI costretti a reperirne una copia per poterla consegnare successivamente come richiesto.
Ciò posto rileva il Collegio la tardività dell'eccezione di incapacità a deporre del teste , in quanto non sollevata prima dell'assunzione della deposizione di Tes_1 quest'ultimo.
Come ribadito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, con Sent. n. 9456/2023,
l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio e deve essere tempestivamente sollevata: laddove la parte non la opponga prima dell'ammissione del mezzo probatorio essa risulta, di conseguenza, preclusa.
Quanto affermato dal predetto teste, peraltro, è stato valorizzato dal giudice di prime cure unitamente ad ulteriori elementi probatori che hanno confermato l'attendibilità del medesimo testimone (prove testimoniali diverse, documenti prodotti).
In relazione all'addotta contraddittorietà che emergerebbe dalla differente considerazione della deposizione resa dal teste su diverse circostanze, Tes_2 occorre evidenziare che il Giudice di primo grado ha, correttamente, valorizzato di volta in volta ulteriori elementi per avvalorare, o escludere, l'attendibilità delle singole dichiarazioni. In particolare, anche se la pacifica permanenza all'estero della nel periodo di riferimento contrasta, senz'altro, con quanto CP_1 dichiarato dal testimone circa la presenza della stessa durante i lavori, la predetta testimonianza, per il resto, trova, invece, conferma in ulteriori molteplici testimonianze.
In ordine al profilo di gravame attinente alla quantificazione del danno patrimoniale subito dagli odierni APPELLATI, allo stesso modo, il Tribunale ha pagina 11 di 32 correttamente valorizzato il quadro probatorio fornito nel corso del procedimento.
In primis, il contratto stipulato tra le parti, rispondente al modello del c.d. preliminare ad effetti anticipati, configura un assetto negoziale improntato alla valorizzazione delle esigenze produttive facenti capo al a fronte del Pt_1 riconoscimento, a vantaggio dei PROMITTENTI VENDITORI, di una serie di presidi di autotutela:
- la previsione, in primo luogo, di una caparra confirmatoria di € 43.881,28, mediante accollo cumulativo di debiti sociali;
- la pattuizione di una multa penitenziale di € 50.000,00;
- l'esonero, degli APPELLATI, nella indicata qualità, da ogni onere, obbligo, spesa conseguenti alle opere intraprese dal al medesimo rimborsabili Pt_1 unicamente nel caso di mancata conclusione del contratto definitivo per colpa dei
PROMITTENTI VENDITORI.
Assume, al riguardo, particolare rilievo la clausola di cui all'art. 7:
Ritiene il Collegio che se, da un lato, le alterazioni operate dal Pt_1
pagina 12 di 32 all'azienda sociale ed ai beni ivi contenuti si sono svolte nel rispetto del regolamento contrattuale pattuito (coniugandosi, con il rapporto di detenzione derivante dal comodato precario stipulato, l'ampia latitudine d'intervento espressamente concessa al promittente acquirente al fine di consentirgli una più rapida messa in opera dell'attività produttiva prospettata), dall'altro, tali interventi hanno evidentemente implicato una importante riorganizzazione dei beni aziendali, anche alla luce della differente destinazione degli stessi, secondo le intenzioni del Pt_1
Pertanto, dalla mancata stipulazione del definitivo discende, di conseguenza, la necessità per gli odierni APPELLATI di conseguire il ripristino dei luoghi nello stato anteriore all'esecuzione delle opere, potendosi ricondurre i relativi esborsi all'insieme di “ogni onere, obbligo, spesa conseguenti alle opere che essa (parte promittente acquirente) intraprenderà sotto la propria esclusiva responsabilità”.
Può ritenersi, dunque, che l'art. 7 del regolamento contrattuale imponga al di manlevare i PROMITTENTI VENDITORI dalle spese da egli sostenute Pt_1 per l'esecuzione delle opere ritenute necessarie.
Per quanto concerne le spese di ripristino conseguenti alla mancata stipulazione del contratto definitivo, occorre vagliare se il primo giudice abbia correttamente valutato la possibilità di imputare ai una “colpa” che abbia CP_7 condotto alla mancata stipulazione del contratto definitivo.
Il lamenta sul punto che gli odierni APPELLATI gli avessero Pt_1 rappresentato una situazione patrimoniale falsata, omettendo peraltro di comunicargli l'avvenuta stipulazione di un mutuo, non risultante dai bilanci societari, per la somma di € 15.600,00.
Il Giudice di primo grado, al contrario, ha correttamente disatteso quanto prospettato dal valorizzando molteplici circostanze e segnatamente il Pt_1
pagina 13 di 32 fatto che:
- l'istruttoria orale espletata avesse evidenziato il corretto svolgimento delle trattative, protrattesi per svariati mesi, durante le quali il ed i suoi Pt_1 collaboratori avevano avuto modo di eseguire numerosi sopralluoghi nella struttura, avendo inoltre, ricevuto le scritture contabili della società e la documentazione fiscale della stessa;
- firmando il contratto preliminare, il PROMISSARIO ACQUIRENTE avesse, peraltro, dichiarato in modo espresso di aver preso conoscenza della situazione patrimoniale della società;
- non risulta provato quanto allegato dal con riferimento alla Pt_1 situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché alle prenotazioni gestite.
Nello specifico, l'APPELLANTE contesta alla controparte di aver rinvenuto una serie di bonifici sul conto della che non sarebbero stati dichiarati in CP_3 sede di trattative, oltre ad un mutuo di € 15.600,00 acceso per “miglioramenti agrari”.
Ebbene, come è emerso dalla testimoniale assunte, tale mutuo non sarebbe risultato dai bilanci sociali, in ragione del regime di contabilità semplificata adottato dalla SOCIETÀ AGRICOLA e comunque il ha dichiarato di aver Pt_1 preso conoscenza della situazione patrimoniale della medesima. Ad ogni modo, in disparte la questione attinente all'effettiva comunicazione al medesimo
APPELLANTE, della sussistenza del mutuo in oggetto, come correttamente rilevato dal Tribunale, si rileva il valore particolarmente ridotto della discrepanza lamentata, rispetto al complessivo valore dell'affare per cui è causa.
Ulteriormente, in relazione alle difformità riscontrate durante i sopralluoghi della Parte e dei NAS, sollecitati dallo stesso emerge che le stesse siano Pt_1 qualificabili come difformità minori ed agevolmente sanabili.
pagina 14 di 32 Non sarebbe possibile, in conclusione, ravvisare difformità sufficientemente gravi tali da poter accogliere la domanda del di risoluzione del contratto, per Pt_1
“colpa” dei PROMITTENTI VENDITORI, in ordine alla mancata stipulazione del contratto definitivo.
Anche laddove si ritenesse ravvisabile, in capo agli APPELLATI, una colposa omissione informativa destinata a riflettersi significativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, oggetto del contratto preliminare, pur inidonea a configurare un inadempimento grave che possa legittimarne la risoluzione, occorre rilevare la disponibilità, in capo al di rimedi alternativi che Pt_1 avrebbero potuto consentire la conservazione del rapporto contrattuale, tramite la stipulazione del definitivo, adeguando il contenuto del preliminare all'equilibrio negoziale originariamente prospettato dalle parti.
Preliminarmente, è opportuno chiarire che il contratto preliminare vincola le parti ad un facere, per certi versi, materiale, volto alla stipulazione di un contratto definitivo che consenta, agli stessi, di conseguire materialmente l'assetto di interessi già configurato in tal sede.
Sulla base di tale considerazione si rileva, in generale, che, in presenza di acclarate difformità nel bene oggetto del preliminare, il promissario acquirente possa anche agire al fine di ottenere una pronuncia che vincoli il promittente venditore alla conformazione del bene per come originariamente configurato: tale assunto è stato raggiunto, in giurisprudenza, proprio con riferimento alla figura negoziale del c.d. preliminare ad effetti anticipati.
Sotto un'altra prospettiva, il c.d. principio di intangibilità del preliminare risulta, oggi, recessivo, potendosi anche ammettere, in capo al promissario acquirente,
l'esperimento dell'azione di riduzione del prezzo in presenza di vizi nel bene oggetto del preliminare, a tutela dell'equilibrio contrattuale configurato tra le parti
(e che risulterebbe, altrimenti, unilateralmente alterato).
pagina 15 di 32 Tornando al caso di specie, ritiene il Collegio che il lamentando le Pt_1 precitate difformità, avrebbe potuto tutelarsi esperendo i rimedi conservativi a lui concessi;
in assenza, d'altro canto, di difformità sufficientemente gravi da giustificare il venir meno del vincolo contrattuale, non sarebbe, in ogni caso, corretta l'attribuzione della mancata stipulazione del definitivo ad una “colpa” dei
PROMITTENTI VENDITORI.
Infatti, contemperando gli opposti inadempimenti anche a volerli ritenere entrambi sussistenti, certamente quello degli APPELLATI non risulta di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto, a differenza della mancata stipula del definitivo da parte del Pt_1
La Sentenza di primo grado deve, dunque, trovare, sul punto, integrale conferma.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
L'APPELLANTE critica quanto affermato dal Giudice di prime cure, lamentando, in relazione al capo appellato, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell'art.115, comma 1, c.p.c., dolendosi, nello specifico, del fatto che:
- i beni acquistati ed i contratti da lui stipulati, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbero avvantaggiato la;
Controparte_3
- l'addebito degli assegni emessi dalla propria moglie sarebbe CP_8 avvenuto correttamente, essendo stata la stessa espressamente autorizzata dalla ad operare sul conto della;
CP_1 CP_3
- la revoca della delega non sarebbe mai pervenuta alla Sig.ra CP_8
- le spese da egli sostenute avrebbero dovuto gravare sugli APPELLATI, in quanto inadempienti al preliminare, alla luce dell'art. 7 del contratto stipulato;
- il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione escludendo, dall'altro lato, il rimborso delle spese legali sostenute dalla società per i contenziosi attivati nei pagina 16 di 32 suoi confronti per il mancato pagamento di assegni, essendo stati essi emessi dalla propria moglie.
Gli APPELLATI replicano, sul punto, che:
- il non avrebbe fornito prova in ordine alla destinazione all'attività Pt_1 sociale dei pagamenti di beni o servizi, di cui la non si sarebbe CP_3 avvantaggiata;
- la delega ad operare sul conto corrente aziendale non si sarebbe estesa all'assunzione di specifiche obbligazioni o all'esecuzione di pagamenti per obbligazioni assunte dal in assenza di specifica autorizzazione;
Pt_1
- la maggior parte dei pagamenti sarebbe stata, comunque, disposta successivamente alla revoca della delega, comunicata con raccomandata in data
14.05.2018 (non avendo, la destinataria provveduto al ritiro), senza che il CP_8 abbia allegato/provato l'eventuale impossibilità di conoscenza del Pt_1 relativo recapito;
- il diritto al ristoro delle somme prelevate deriverebbe, comunque, dall'art. 7 del contratto preliminare di compravendita;
- in ordine alla supposta contraddittorietà della decisione in relazione all'addebito alla sola dei danni relativi a spese legali per i contenziosi CP_8 promossi nei confronti della da fornitori insoddisfatti, i pagamenti ed CP_3
i prelievi disposti sul conto corrente aziendale sarebbero relativi ad obbligazioni assunte dal nel periodo di detenzione dell'azienda. Pt_1
A giudizio della Corte la Sentenza di primo grado deve essere, sul punto, confermata.
I movimenti oggetto di contestazione seppure materialmente eseguiti dalla cui era stata attribuita delega ad operare sul conto, sarebbero tutti CP_8 relativi a spese disposte dal di talché correttamente il Tribunale ne ha Pt_1
pagina 17 di 32 disposto il rimborso a vantaggio degli APPELLATI, risultando, in ogni caso, riconducibili alle spese di cui all'art. 7 del contratto preliminare stipulato.
Relativamente al profilo secondo cui il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione escludendo il rimborso delle spese legali sostenute dalla per i CP_3 contenziosi promossi nei confronti del per il mancato pagamento di Pt_1 assegni emessi dalla moglie di quest'ultimo, si rileva la carenza di interesse del ad impugnare. Pt_1
Difatti, anche ove si dovesse ravvisare la invocata contraddizione, la pronuncia che ne conseguirebbe risulterebbe ultra petita in difetto di domanda restitutoria ed in quanto questi pagamenti non sarebbero rimborsabili all'APPELLANTE, ma semmai alla moglie.
Neppure risulta proposto appello incidentale sul punto da parte degli APPELLATI.
4. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quarto motivo d'appello il denuncia contraddittorietà della Pt_1 motivazione e violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., criticando la sentenza appellata laddove impone al medesimo di dover personalmente rimborsare le retribuzioni corrisposte a vantaggio dei lavoratori e , per avere Per_1 Pt_2 costoro - quali lavoratori dipendenti della - prestato la loro attività a CP_3 vantaggio di quest'ultima e non a beneficio proprio e della propria moglie, con conseguente onere di tali spese, ai sensi dell'art. 7 del contratto preliminare per cui è lite, a carico dei PROMITTENTI VENDITORI.
Costoro, del canto proprio, contestano quanto affermato dal Pt_1 ribadendo la correttezza della pronuncia appellata.
Il Tribunale, nel ritenere che i pagamenti disposti a favore dei suddetti lavoratori debbano essere oggetto di restituzione da parte del ha valorizzato Pt_1 svariate circostanze, ponendo l'accento sul fatto che i due parrebbero aver pagina 18 di 32 effettivamente lavorato sotto le dirette dipendenze del medesimo APPELLANTE e della moglie, avendone costoro curato l'assunzione ed avendo gli stessi lavoratori svolto attività lavorativa in un periodo nel quale gli odierni APPELLATI erano stati prevalentemente all'estero.
A giudizio del Collegio, la sentenza non è, sul punto, suscettibile di censure: proprio in considerazione dell'articolo 7 del contratto preliminare per cui è lite,
d'altro canto, può ritenersi che gli esborsi de quibus sono stati correttamente posti a carico del essendo riconducibili a spese da questi assunte Pt_1 sotto la sua esclusiva responsabilità (e richiamandosi quanto già in precedenza affermato in relazione all'impossibilità di ravvisare, nella condotta dei
PROMITTENTI VENDITORI una responsabilità colposa in ordine alla mancata stipulazione del contratto definitivo).
Il motivo d'appello deve essere, dunque, rigettato.
5. La quinta censura alla sentenza impugnata è parzialmente fondata.
Il lamenta, in ordine alla quantificazione operata dal Tribunale dei costi Pt_1 di sostituzione delle serrature di “Fienile” e “Casale”, illogicità, erroneità della motivazione e violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
A suo dire, il Tribunale avrebbe erroneamente quantificato la somma in €
1.111,00, in quanto la fattura di cui al doc. 46 ammonterebbe ad € 311,86, mentre il doc. 47 si riferirebbe ad un preventivo di € 850,00, pur non essendo provato che gli APPELLATI abbiano effettivamente sostenuto quest'ultima spesa in quanto solo preventivata.
L'APPELLANTE afferma, altresì, di non essersi potuto recare presso l'agriturismo per cause a lui non imputabili e di non essergli, dunque, addebitabile la spesa sostenuta.
Gli APPELLATI contestano quanto sostenuto dal atteso che: Pt_1
pagina 19 di 32 - i costi da essi sostenuti sarebbero stati, invero, confermati dai testi escussi;
- sarebbe pacifica la mancata restituzione delle chiavi da parte del
Pt_1
- sarebbe stata, d'altro canto, provata la mancanza di alcuno spoglio ai danni del o di allontanamento forzoso del medesimo. Pt_1
Rileva il Collegio, in primo luogo, che il carattere volontario dell'allontanamento del è stato oggetto di specifico accertamento da parte del Giudice di Pt_1 primo grado e che la sentenza non è stata, sul punto, impugnata, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
Parimenti, la mancata restituzione delle chiavi è stata confermata dallo stesso
Pt_1
Gli odierni APPELLATI, in primo grado, avevano domandato, al riguardo, il rimborso della somma di € 1.111,00 ed il Tribunale ha riconosciuto tale importo, ricavandolo, in parte, dalla fattura di Ferramenta Tiemme di cui al doc. 46
(fascicolo di primo grado di parte attrice) di € 311,86 e per il resto dal preventivo della ditta DFL Infissi ci cui al doc. 47 (fascicolo di primo grado di parte attrice), di
€ 850,00.
Ebbene, il secondo documento allegato, come evidenziato dall'odierno
APPELLANTE, afferisce ad un mero preventivo e non è idoneo, in sé, a formare prova dell'aver, il committente, sostenuto il relativo esborso.
Le prove testimoniali assunte all'udienza del 05.05.2022, richiamate da parte
APPELLATA nel replicare al motivo di gravame e dalle quali sarebbe possibile evincere l'effettiva esecuzione dei lavori di cui al preventivo, confermerebbero l'avvenuta esecuzione dei lavori di cui al doc. 78 di parte attrice.
pagina 20 di 32 Il doc. 78 si riferisce, tuttavia, non al medesimo preventivo assunto nell'esecuzione del calcolo, quanto ad una fattura emessa da altra impresa datata
11/06/2018, la quale è verosimilmente correlata all'intervento di sostituzione delle serrature del Fienile, effettuato (come confermato dalle prove testimoniali assunte) in data 8/06/2018.
Il preventivo di cui al doc. 47 è, invece, datato 5/09/2018 e, oltre a non costituire prova dell'avvenuto pagamento del relativo lavoro, parrebbe riferirsi ad un intervento diverso rispetto a quello allegato.
E' possibile ritenere, quindi, che tale documento sia relativo ad un diverso intervento di sostituzione serrature (magari, eseguito in un'altra struttura della
GIUNCHETO, come il “ ”), di talché, in difetto di prova del relativo Pt_4 pagamento, tuttavia, l'ammontare che può essere riconosciuto agli attori può essere quantificato in € 810,00, di cui € 261,00 quale ammontare risultante dalla fattura di Ferramenta Tiemme ed € 549,00 quale ammontare risultante dalla fattura di cui al doc. 78.
La sentenza di primo grado dovrà essere, dunque, sul punto riformata.
6. La sesta censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Con il sesto motivo di gravame, riportandosi alle motivazioni dedotte nei precedenti motivi d'appello, l'APPELLANTE critica la sentenza impugnata per avere il Tribunale parzialmente accolto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dagli odierni APPELLATI.
Tale censura, assorbita dalla trattazione dei precedenti motivi, è fondata soltanto in relazione alla quantificazione della somma da riconoscere ai PROMITTENTI
VENDITORI in ordine al costo sostenuto per sostituire le serrature, da ritenersi provato per la somma di € 810,00 e di € 1111,00, per quanto argomentato in ordine al precedente motivo di gravame.
pagina 21 di 32 La sentenza impugnata va dunque sul punto riformata.
7. La settima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con la settima censura il si duole del mancato accoglimento della Pt_1 domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei PROMITTENTI VENDITORI, spiegata adducendo la scarsa trasparenza che sarebbe stata da questi mostrata nella fase delle trattative, sostenendo, al riguardo, che il primo giudice non avrebbe correttamente valorizzato le prove testimoniali assunte, né adeguatamente valutato l'attendibilità della dichiarazione resa dal teste e la sua capacità a Tes_1 deporre.
Nello specifico sostiene l'APPELLANTE che:
- il teste non sarebbe attendibile, né depositario di mansioni che gli Tes_1 consentissero un'adeguata valutazione del grado di approfondimento delle trattative;
- il teste avrebbe espresso una valutazione di merito e non di Tes_3 correttezza formale nelle trattative precontrattuali;
- il teste avrebbe espresso una valutazione non precisa;
Tes_4
- sarebbe, d'altro canto, dimostrata la mancata comunicazione, da parte dei
PROMITTENTI VENDITORI, di (non puntualmente definite) circostanze rilevanti nelle trattative.
Il e la , sul punto, replicano che il non avrebbe, CP_1 CP_1 Pt_1 invero, specificato quali risultanze istruttorie gli consentirebbero di addivenire ad una diversa soluzione della controversia, essendosi limitato a lamentare una non corretta interpretazione di quanto riferito dai testimoni e che l'eccezione di incapacità a testimoniare del , come in precedenza affermato, sarebbe Tes_1 tardiva.
pagina 22 di 32 Come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado e già sopra evidenziato, ritiene il Collegio che la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei PROMITTENTI VENDITORI sia infondata, in assenza di prova di alcun grave inadempimento ad essi imputabile, posto che l'istruttoria espletata, al contrario, ha evidenziato che il ed i Pt_1 suoi collaboratori avessero avuto modo di acquisire tutte le informazioni necessarie, svolgendo numerosi sopralluoghi e ricevendo le scritture contabili della . CP_3
In ordine al rilievo circa l'incapacità a testimoniare e sull'attendibilità del teste
, il Collegio richiama quanto in precedenza affermato nella trattazione del Tes_1 secondo motivo d'appello.
Nessuna censura può essere, d'altro canto, mossa alla sentenza gravata in relazione alla valorizzazione delle risultanze testimoniali fornite dai testi e Tes_3
correttamente inserite dal Giudice di primo grado nella valutazione del Tes_4 complessivo quadro probatorio acquisito.
Nel motivo di gravame non sono, peraltro, specificate le “rilevantissime circostanze” che sarebbero state omesse dagli odierni APPELLATI durante le trattative;
in ogni caso si richiama, sul punto, quando affermato nella trattazione del secondo motivo d'appello (in ordine alla supposta gravità delle difformità riscontrate dal , dovendo la presente questione ritenersi assorbita. Pt_1
8. L'ottava censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ottavo motivo di gravame l'APPELLANTE si duole del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, per avere il primo giudice ritenuto infondate le contestazioni in merito all'errata rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e delle prenotazioni acquisite.
pagina 23 di 32 Nello specifico il si duole del fatto che il Giudice di primo grado, in Pt_1 violazione dell'art. 183 comma 7 c.p.c., non abbia ammesso l'istanza di ordine di esibizione, da lui formulata in primo grado, dei conti corrente riferibili agli
APPELLATI, della documentazione relativa alle indagini biochimiche da egli svolte presso la sede della e che sarebbe quivi rimasta, della CP_3 documentazione contabile e delle fatture relative al proprio periodo di gestione della , nonché dei libri e registri contabili, atteso che gli Controparte_3 avrebbe consentito di riscontrare la malafede della nella gestione delle CP_1 prenotazioni.
La prova testimoniale richiesta avrebbe, altresì, consentito di accertare il silenzio serbato, nella fase delle trattative, sull'esistenza del mutuo, che non sarebbe risultato dalle scritture contabili, in ragione della forma semplificata di contabilità adottata dalla . Controparte_3
Gli APPELLATI replicano contestando l'infondatezza del motivo d'appello proposto e suffragando la correttezza della sentenza appellata.
Il Collegio ritiene che la sentenza gravata sia, sul punto, esente da censure.
In ordine all'asserito inadempimento da parte dei PROMITTENTI VENDITORI, il motivo è da ritenere assorbito da quanto già affermato nella trattazione del secondo motivo di appello.
Il rigetto dell'ordine di esibizione, disposto con ordinanza emessa all'udienza del
26/1/2021, è ad avviso del Collegio fondato.
I documenti per cui l'ordine era stato richiesto, come evidenziato dagli odierni
APPELLATI, sono stati in parte prodotti da costoro nel primo grado di giudizio, in parte superati da ulteriori risultanze istruttorie e, in parte, irrilevanti.
pagina 24 di 32 La sentenza appellata va quindi sul punto confermata avendo il Tribunale dato atto del proprio convincimento in modo coerente e logico, supportandolo con le risultanze istruttorie ritenute più corroboranti.
9. La nona censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il nono motivo di gravame l'APPELLANTE lamenta il mancato accoglimento, da parte del primo Giudice, della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, per avere ritenuto infondate le contestazioni in merito alla conformità edilizia, igienica e sanitaria della struttura ed al possesso delle certificazioni richieste.
A detta del la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado Pt_1 sarebbe suscettibile di censura sotto diversi profili:
- in primo luogo, per avere il medesimo valorizzato la ricostruzione offerta nella testimonianza resa dal , testimone di dubbia attendibilità e, con Tes_1 riferimento alla questione relativa alla piscina, non avendo questi alcuna competenza.
- in secondo luogo, per non avere valorizzato il doc. 25, ovvero la perizia di nella quale sarebbe riscontrabile la fotografia di alcuni fucili non CP_9 adeguatamente conservati, avendo invece il Tribunale affermato che le armi risultassero regolarmente detenute e conservate nei primi giorni di giugno 2018
(ancorché le contestazioni mosse dal si riferissero ai mesi di marzo, Pt_1 aprile e maggio).
Gli APPELLATI replicano, sul punto, ribadendo che:
- in ordine alla conformità igienico-sanitaria della struttura, nonché sul possesso delle certificazioni necessarie, i verbali del sopralluogo dell'ASL e dei
NAS effettuato in data 4.06.2018 non avrebbero rilevato particolari irregolarità;
pagina 25 di 32 - la testimonianza del Sig. consentirebbe di dedurre la conformità Tes_3 edilizia della piscina;
- la perizia di (doc. 25) attesterebbe la mancanza di abusi edilizi;
CP_9
- le censure attinenti alla manutenzione degli estintori ed al possesso di fucili da parte del Sig. non avrebbero alcuna rilevanza e sarebbero, Tes_1 comunque, prive di fondamento.
A giudizio del Collegio, il Tribunale ha correttamente valorizzato le risultanze istruttorie poste a fondamento della valutazione di infondatezza delle contestazioni avanzate.
La ricostruzione operata non è, d'altro canto, avvalorata dalla sola testimonianza del (come erroneamente affermato da parte attrice) traendo, al Tes_1 contrario, fondamento anche da ulteriori elementi di rilievo (come i verbali dei Parte sopralluoghi effettuati dalla e dai NAS e la perizia di . CP_9
Al contempo, i rilievi relativi alle irregolarità nella conservazione di armi da parte del , comunque non più riscontrabili da giugno 2018, non sarebbero di Tes_1 per sé indice di un inadempimento sufficientemente grave da poter legittimare – anche sotto il profilo esaminato in questo motivo - la risoluzione del contratto preliminare per come richiesto dal in via riconvenzionale. Pt_1
La sentenza appellata merita dunque piena conferma sul punto.
10. La decima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il decimo motivo di gravame il lamenta il mancato accoglimento, Pt_1 della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori laddove il Tribunale ha ritenuto infondate le proprie allegazioni circa la scorrettezza della condotta tenuta dagli APPELLATI.
Nello specifico, a detta dell'APPELLANTE, sarebbe ravvisabile presuntivamente la responsabilità degli APPELLATI, in ordine all'avvenuta disdetta di una festa di pagina 26 di 32 matrimonio che avrebbe dovuto fruttare una somma ingente, non essendo probabile che la disdetta fosse effettivamente avvenuta, come rappresentato nella mail inviata dalla Sig.ra in ragione della propria pessima reputazione. CP_10
Gli APPELLATI replicano affermando l'infondatezza del motivo ed eccependone, in primis, l'inammissibilità, poiché introdurrebbe un nuovo profilo d'indagine, mai allegato nel primo grado di giudizio (attinente, ovvero, ai motivi retrostanti alla disdetta lamentata).
Ad avviso del Collegio, il motivo d'appello è inammissibile e, comunque, infondato.
Il prospetta una ricostruzione attinente alle motivazioni che Pt_1 potrebbero aver indotto la disdetta avvenuta a svantaggio della CP_3
, deducendone una responsabilità in capo agli odierni APPELLATI, ma
[...] una simile ricostruzione, oltre a non essere stata dedotta in primo grado – risultando, di conseguenza, il motivo inammissibile - risulta anche sprovvista di adeguato supporto probatorio ed è da ritenersi, pertanto, infondata.
11. L' undicesima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'undicesimo motivo di gravame, rinviando alle deduzioni già svolte nei precedenti motivi di appello, il - denunciando violazione degli artt. Pt_1
1453 c.c., 246 c.p.c., 183, comma 7, c.p.c.; 116, commi 1 e 2, c.p.c. e 115, comma 1, c.p.c. - critica la sentenza, in ordine al rigetto della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. proposta in primo grado in via riconvenzionale, laddove il Tribunale afferma: “alcun inadempimento può dirsi imputabile agli attori, così come ingiustificate sono risultate le motivazioni addotte dal sig. per non addivenire alla stipula del contratto definitivo, di talché va Pt_1 rigettata la domanda proposta in via riconvenzionale ex art. 1453 c.c.”.
pagina 27 di 32 Il Collegio ritiene la Sentenza di primo grado, sul punto, esente da censure, dovendo la questione sollevata ritenersi assorbita dal rigetto dei precedenti motivi di gravame incentrato sulla insussistenza dei vati profili di inadempimento attribuiti ai PROMITTENTI VENDITORI.
12. La dodicesima censura alla sentenza impugnata è infondata.
L'APPELLANTE si duole del rigetto della domanda risarcitoria da lui avanzata in via riconvenzionale, in conseguenza del rigetto della domanda di risoluzione ex art. 1453 CC per inadempimento dei PROMITTENTI VENDITORI, allegando un elenco di spese che sarebbero state sostenute a vantaggio della per un CP_3 totale complessivo di oltre 120 mila euro di cui chiede il rimborso in forza dell'art
7 del contratto preliminare stipulato.
Gli APPELLATI replicano sul punto deducendo che:
- il motivo di gravame sarebbe privo di specificità e non si estenderebbe ai capi della Sentenza nei quali il Giudice di primo grado ha motivato il rigetto della domanda riconvenzionale;
- le spese sostenute dal durante la detenzione dell'azienda Pt_1 dovrebbero rimanere a suo carico, trovando applicazione l'art. 7 del contratto preliminare stipulato e non essendo la mancata stipulazione del definitivo imputabile alla loro colpa;
- il non avrebbe fornito prova del pagamento delle fatture oggetto Pt_1 della richiesta di rimborso e, al contrario, gli estratti conto della e del CP_3 consentirebbero di ritenere che tale pagamento sia stato, piuttosto, Pt_1 addebitato alla società;
- non vi sarebbe prova dei lavori di ristrutturazione che il avrebbe Pt_1 eseguito;
- alcune fatture sarebbero intestate alla , altre ad una società CP_3 estranea al giudizio (Foodies Valley Srl) ed altre ancora sarebbero state emesse pagina 28 di 32 precedentemente rispetto alla detenzione dell'azienda da parte del Pt_1 risultando dunque estranee al rapporto tra le parti;
- le spese di consulenza, di cui non risulterebbe l'avvenuto pagamento, non sarebbero, comunque, ad essi addebitabili.
La censura non coglie nel segno, avendo il primo giudice correttamente respinto la domanda risarcitoria proposta dal in conseguenza de rigetto della Pt_1 sua domanda di risoluzione del contratto per cui è lite per inadempimento dei
PROMITTENTI ove si consideri che, come più volte evidenziato, l'art. CP_4
7 del medesimo contratto preliminare prevede che le spese sostenute debbano essere rimborsate al PROMISSARIO ACQUIRENTE unicamente laddove la mancata conclusione del contratto fosse attribuibile a colpa dei PROMITTENTI VENDITORI.
Ne discende che tali spese debbano restare a carico del Pt_1
13. La tredicesima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il tredicesimo ed ultimo motivo di gravame, l'APPELLANTE si duole del rigetto, per ritenuta assenza di prova, della domanda restitutoria da lui avanzata in via riconvenzionale ed avente ad oggetto beni di sua proprietà asseritamente ancora presenti nei locali della società, affermando al riguardo, che tra le prove testimoniali assunte solo quella fornita dal , che sarebbe inattendibile, Tes_1 avrebbe negato la presenza dei beni elencati presso l'agriturismo.
Il peraltro, rimarca la propria legittimazione alla pretesa restitutoria di Pt_1 tali beni, ancorché non siano formalmente di sua proprietà, bensì della società
Alchimiae di cui è socio, in qualità di detentore qualificato degli stessi.
Gli APPELLATI replicano, sul punto, che:
- il motivo sarebbe generico e, in quanto tale, inammissibile;
- non vi sarebbe prova in ordine alla permanenza, nei locali della società, dell'attrezzatura che il sostiene di avervi lasciato;
Pt_1
pagina 29 di 32 - non sarebbe stato provato, in primo grado, il rapporto di detenzione che il vanterebbe su tali beni. Pt_1
Il Giudice di primo grado, sul punto, ha rilevato l'assenza di prova in ordine alla presenza di tali beni nei locali della . CP_3
L'allontanamento del dalla struttura, per come emerso dalle risultanze Pt_1 istruttorie, è avvenuto volontariamente.
Gli odierni APPELLATI, del canto loro, hanno fornito sufficiente prova dell'assenza nei locali della dei beni oggetto della domanda restitutoria. CP_3
Tali beni, secondo quanto affermato dai testimoni escussi, sarebbero stati conservati in locali nell'esclusiva disponibilità del Pt_1
Gli APPELLANTI, per accedere a tali locali, non disponendo delle relative chiavi, hanno dovuto forzarne le serrature, curandosi di filmare la relativa operazione e redigendo un inventario dei beni rinvenuti, tra i quali non è possibile annoverare quelli di cui il chiede la restituzione. Pt_1
La sentenza appellata va dunque sul punto confermata.
In conclusione, il gravame va accolto limitatamente all'ammontare della somma che deve riconoscersi agli APPELLATI, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per aver dovuto provvedere alla sostituzione delle serrature dei locali “Fienile” e “ ”, dovendo tale voce quantificarsi in € 810,00, anziché in Pt_4
€ 1.111,00.
La somma complessivamente dovuta dal agli APPELLATI a titolo di Pt_1 risarcimento del danno patrimoniale ai medesimi cagionato va, quindi, ridotta sino all'ammontare attualizzato di € 47.075,61 (47.376,61 - 301,00).
14. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi per gran parte gli pagina 30 di 32 APPELLATI) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate per 1/5 ed essere poste a carico del per la residua parte Pt_1 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e della avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3
543/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 29/06/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto riduce la pronuncia di condanna del al risarcimento del danno a favore Pt_1 degli APPELLATI ad € 47.075,61 (47.376,61 - 301,00), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
3. DICHIARA le spese dei due gradi di giudizio compensate per 1/5 e
CONDANNA il alla rifusione in favore degli APPELLATI, in solido tra loro Pt_1 della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in € 14.562,00
(7.616,00 + 6.946,00) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 28.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
pagina 31 di 32 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 32 di 32