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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12119/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.10.2025 da 1) AN IA Nato a Rho (MI) il 04.08.1975 Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_1
Nata in Thailandia il 23.10.1974 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Norvegia), Draumkvadestien 17 con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Bangkok (Thailandia) il 26.03.2004 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cornaredo al n. 7, Parte 2, serie C, anno 2004
separati consensualmente con verbale in data 26.01.2012 r.g. 71908/2011, omologato con decreto del 26.03.2012 pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], cittadina italiana, maggiorenni non economicamente Per_2 autosufficienti;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La sig.ra verserà al sig. IA a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, Pt_1 sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, la somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 a figlia), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita.
2) Ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie come da “Linee Guida Spese extra assegno di mantenimento” approvate dal Tribunale di Milano a giugno 2025 che i coniugi dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente ritrascritte.
3) I coniugi concordano che l'assegno universale unico erogato dall'INPS venga integralmente incassato dal sig. IA e che le detrazioni fiscali relative alle figlie spettino integralmente al sig. IA.
4) I coniugi danno atto che le condizioni economiche/patrimoniali concordate in sede di separazione sono state integralmente adempiute ed in particolare che la quota di 1/2 di proprietà della casa coniugale sita in Bareggio, Via Villoresi n. 34 è stata ceduta dalla sig.ra al Sig. IA Pt_1 con atto del 15.05.2012 a rogito notaio rep. 362/272 con avvenuto integrale saldo Persona_3 del prezzo di vendita da parte del sig. IA.
5) I coniugi danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica;
perciò, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento da sé con i propri mezzi. Di conseguenza, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi, i quali, con l'esatto adempimento delle condizioni economiche indicate nell'atto di separazione, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi ragione e/o titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 2 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Bangkok (Thailandia) il 26.03.2004, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cornaredo al n. 7, Parte 2, serie C, anno 2004, tra e AN IA: Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.10.2025 da 1) AN IA Nato a Rho (MI) il 04.08.1975 Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_1
Nata in Thailandia il 23.10.1974 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Norvegia), Draumkvadestien 17 con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Bangkok (Thailandia) il 26.03.2004 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cornaredo al n. 7, Parte 2, serie C, anno 2004
separati consensualmente con verbale in data 26.01.2012 r.g. 71908/2011, omologato con decreto del 26.03.2012 pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], cittadina italiana, maggiorenni non economicamente Per_2 autosufficienti;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La sig.ra verserà al sig. IA a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, Pt_1 sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, la somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 a figlia), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita.
2) Ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie come da “Linee Guida Spese extra assegno di mantenimento” approvate dal Tribunale di Milano a giugno 2025 che i coniugi dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente ritrascritte.
3) I coniugi concordano che l'assegno universale unico erogato dall'INPS venga integralmente incassato dal sig. IA e che le detrazioni fiscali relative alle figlie spettino integralmente al sig. IA.
4) I coniugi danno atto che le condizioni economiche/patrimoniali concordate in sede di separazione sono state integralmente adempiute ed in particolare che la quota di 1/2 di proprietà della casa coniugale sita in Bareggio, Via Villoresi n. 34 è stata ceduta dalla sig.ra al Sig. IA Pt_1 con atto del 15.05.2012 a rogito notaio rep. 362/272 con avvenuto integrale saldo Persona_3 del prezzo di vendita da parte del sig. IA.
5) I coniugi danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica;
perciò, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento da sé con i propri mezzi. Di conseguenza, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi, i quali, con l'esatto adempimento delle condizioni economiche indicate nell'atto di separazione, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi ragione e/o titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. pagina 2 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Bangkok (Thailandia) il 26.03.2004, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cornaredo al n. 7, Parte 2, serie C, anno 2004, tra e AN IA: Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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