Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 12029/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 12029/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura a margine dell'atto di opposizione, dall'avv. Barbara Lombardi, presso il cui studio sito in Caserta, alla via G. Alois n. 15, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Gaetano D. Caprino e dall'avv.
Giovanni F. Castorina, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via
Luca Giordano n. 142, presso lo studio legale dell'avv. Carla Ricciardi
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 20.2.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la chiedeva Controparte_1
emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti della del valore di € Parte_1
56.449,21, pari al corrispettivo non ancora versato per le forniture di merci compiute e risultanti da diverse fatture allegate.
Notificato il decreto ingiuntivo (n. 3914/2022), la società ingiunta proponeva tempestiva opposizione deducendo: di aver concluso un accordo commerciale con la Controparte_1
avente l'oggetto l'acquisto di capi di abbigliamento dei brand e CP_2 CP_3
per le stagioni PE19 e FW19; di aver altresì acquistato da
[...] Controparte_4
e da un certo numero di capi di abbigliamento poi rivenduti
[...] Controparte_5
all'interno del proprio esercizio commerciale sito in Casoria, alla via Nazionale delle
Puglie n. 199; che i capi acquistati e ricevuti relativi alla stagione PE19 erano stati regolarmente pagati, mentre i capi acquistati e parzialmente ricevuti per la stagione AI19 erano stati pagati salvo un credito differenziale dovuto alla consegna di merce non ordinata e poi ritirata dalla venditrice ed al fatto che parte della merce non era stata consegnata o che non vi era stata applicazione dello sconto dell'8% precedentemente concordato;
che, con lettera di messa in mora del 31.10.2019, , società Controparte_6
di recupero crediti per conto di aveva intimato il Controparte_4
pagamento del credito di € 46.205,18 per presunti insoluti;
che analoga comunicazione era stata dallo stesso soggetto inviata anche per conto di in Controparte_5
relazione all'importo di € 34.536,12; che entrambe le richieste erano state contestate perché infondate in fatto ed in diritto;
che il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, anche tenuto conto del fatto che la non Controparte_1
aveva correttamente eseguito la propria prestazione, avendo consegnato materiale difforme da quello richiesto, avendo omesso di consegnare materiale ordinato, avendo preteso il pagamento di un credito diverso da quello prospettato nella fase stragiudiziale e, infine, non avendo applicato lo sconto oggetto dell'accordo commerciale.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Si costituiva la società opposta, la quale assumeva: di essere una società che distribuiva in diversi marchi di abbigliamento, tra cui e e di aver CP_1 CP_3 CP_2
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quindi fornito alla ingenti quantitativi di merce, parte dei quali era rimasta Parte_1
impagata; che, con le argomentazioni poste a fondamento della propria opposizione, assolutamente generiche e indimostrate, la controparte aveva di fatto ammesso di aver ricevuto le forniture;
che alcuna documentazione era stata dall'opponente prodotta allo scopo di dimostrare gli allegati parziali pagamenti o i presunti inadempimenti della
[...]
CP_1
Ciò posto, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Rigettate le istanze istruttorie articolate dalla sola parte opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 3.3.2025.
L'opposizione è infondata e va pertanto integralmente rigettata.
Orbene, è ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di
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esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
E' poi noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. Civ., Sez. III 23-06-1997, n. 5573; Cass. Civ., Sez. II, 23-
07-1994).
E tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato costantemente espresso dalla Suprema Corte (cfr.; Cass. Civ., Sez. III 13-06-2006, n. 13651, Cass. Civ.,
Sez. III, 3.7.1998, n. 6502; Cass. Civ., Sez. II, 20-09-1999, n. 10160; Cass. Civ., Sez. II,
04-03-2003, n. 3188; Cass. Civ., Sez. II, 20-05-2004, n. 9593), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia
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contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Orbene, nella fattispecie, a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, la
[...]
ha allegato fatture del valore complessivo di € 56.449,21, emesse nei confronti CP_1
della e relative a forniture di capi di abbigliamento dei brand e Parte_1 CP_3
CP_2
Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
La società opponente non ha in maniera specifica contestato di aver effettivamente ordinato all'opposta le partite di merci dettagliatamente indicate nelle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio. Anzi, ha effettivamente ammesso di aver concluso un accordo commerciale con la avente ad oggetto l'acquisto di capi di Controparte_1
abbigliamento dei brand e CP_3 CP_2
Quindi, a fondamento dell'eccezione di inadempimento sollevata ha dedotto testualmente:
“la società ricorrente ha consegnato materiale difforme da quello richiesto, ha consegnato materiale poi ritirato, non ha consegnato il materiale ordinato ed ha avanzato richieste creditorie difformi sia nell'an che nel quantum già in fase stragiudiziale e, circostanza di non minore importanza, non ha rispettato gli accordi contrattuali applicando la percentuale di sconto concordata” (cfr. atto di opposizione).
Tali allegazioni difensive consentono allora di affermare che le forniture di merci dettagliatamente indicate nelle fatture in atti siano state effettivamente ordinate dalla parte opponente. Quest'ultima ha però dal canto suo allegato tutta una serie di circostanze dalle quali dovrebbe ricavarsi la condotta inadempiente della fornitrice e, quindi, l'infondatezza della pretesa azionata, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo insoluto.
Tuttavia, tutte le contestazioni poste a fondamento dell'opposizione sono risultate assolutamente generiche oltre che totalmente prive di riscontro probatorio.
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Invero, a fronte di un'elencazione dettagliata, nell'ambito delle fatture, dell'oggetto delle forniture erogate, la ha contestato la “consegna di materiale difforme da quello Parte_1
richiesto”, senza tuttavia specificare esattamente quali delle merci fatturate sarebbero risultate difformi ed in cosa sarebbe consentita tale supposta difformità. Analogamente,
l'opponente ha lamentato la mancata consegna di parte delle merci, anche in questo caso omettendo di chiarire nello specifico i prodotti non ricevuti ma, al contrario, fatturati dall'opposta.
Del tutto indimostrato è poi risultato l'accordo relativo ad una scontistica che non sarebbe stata applicata dalla in sede di fatturazione. CP_1
Peraltro, la parte opponente nemmeno ha dato prova di aver documentalmente contestato, all'indomani della ricezione delle forniture de quibus, il non corretto adempimento della prestazione da parte dell'opposta, fatto valere per la prima volta solo nell'ambito dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'assoluta genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente ha caratterizzato anche la formulazione dei capitoli di prova testimoniale articolati da tale parte, rendendo in tal modo inammissibile – in quanto chiaramente superfluo ai fini della decisione –
l'espletamento di tale attività istruttoria.
Del tutto irrilevante è poi che i difensori dell'opposta, prima del deposito del ricorso monitorio, abbiano avanzato nei confronti della parte opponente richieste di pagamento relative a importi quantitativamente differenti. Peraltro, dal contenuto delle lettere di messa in mora allegate, sembrerebbe che tali richieste siano state avanzate per conto di soggetti diversi dalla e che, quindi, non possano essere in alcun modo Controparte_1
collegate al credito oggetto di accertamento.
Del tutto privo di pregio è infine il richiamo alle pretese creditorie fatte valere dalla e dalla soggetti giuridici diversi, Controparte_4 Controparte_5
con i quali la sembrerebbe aver avuto rapporti commerciali autonomi ed in Parte_1
alcun modo collegati a quelli instaurati con la Controparte_1
In conclusione, può affermarsi che, se da un lato i rapporti di fornitura commerciale documentati dalle fatture possano ritenersi dimostrati in quanto implicitamente ammessi dalla stessa parte opponente, tutte le eccezioni di inadempimento da questa sollevate siano risultate del tutto prive di pregio.
Deve quindi ritenersi che la su cui gravava il relativo onere probatorio, non Parte_1
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abbia dimostrato l'esistenza di fatti estintivi del credito azionato in via monitoria dalla società opposta, che quindi può essere considerato integralmente dimostrato.
L'opposizione va quindi rigettata ed il decreto ingiuntivo emesso va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia – rientrante nello scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
3914/2022, dichiarandolo esecutivo;
• condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1
in favore della delle spese processuali, che si liquidano in € 7.200,00 Controparte_1
per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 10.6.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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