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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 764/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Bologna, via Farini n. 3 presso lo studio dell'avv. Angelo
RI ( che li rappresenta e difende come per Email_1
delega in atti.
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 20 (C.F. e P.IVA ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Milano, Via della Posta n. 1, presso lo studio dell'avv. Gabriele Castelli
( che la rappresenta e difende con l'avv. Email_2
TI TA ( , come per delega in atti Email_3
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione delle delibere dell'assemblea
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per , , : Parte_1 Controparte_2 Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, riformare la sentenza impugnata, in epigrafe specificata, accogliendo per quanto di ragione le domande proposte in primo grado ed in particolare accertare e dichiarare la nullità delle deliberazioni dell'8 maggio 2020, del 17 settembre 2020 e del 4 marzo 2021 assunte dall'assemblea dei soci della in quanto i bilanci e le relazioni Controparte_1
patrimoniali ivi indicate e richiamate sono false e le deliberazioni sono in contrasto con le norme imperative e con l'ordine pubblico. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, nonché condanna della controparte a restituire tutte le somme corrisposte da in forza della sentenza di primo grado di cui all'atto di Parte_1
precetto di controparte.”
Per Controparte_1
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sigg.ri Pt_1
e ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi
[...] Parte_3 Controparte_2
di cui alla parte narrativa dell'atto, con ogni conseguente statuizione;
Nel merito: respingere l'impugnazione proposta dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_3
, poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in Controparte_2
narrativa, confermando la sentenza appellata n° 1151/24 del Tribunale di Milano e con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze professionali dei giudizi di I° e II° grado. Condannare i Sigg.ri e Parte_1 Parte_3
pagina 2 di 20 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Controparte_2
temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via istruttoria: si chiede sin d'ora di essere ammessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 u.c. c.p.c. alla produzione sub doc. 2 dell'atto di opposizione all'intimazione di licenza per finita locazione del
28/03/18, depositata dall'Avv. Prof. Angelo RI per nel Controparte_1
procedimento n. 9857/2018 r.g. – Tribunale di Milano, per i motivi già esposti nella parte narrativa dell'atto.”
IN FATTO E IN DIRITTO
I sig.ri , e hanno proposto appello Parte_1 Controparte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1151/2024, pubblicata il 31 gennaio 2024, con la quale il
Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, pronunciandosi nelle cause riunite RG n. 32284/2020 ed RG n. 28119/2021, promosse rispettivamente da
, la prima, e dai sig.ri e , la seconda, Parte_1 Controparte_2 Parte_3
in parziale accoglimento delle domande avanzate da questi ultimi, ha annullato la delibera dell'assemblea dei soci della convenuta società del 4 Controparte_1
marzo 2021, ordinando all'amministratore della società convenuta di provvedere all'iscrizione del dispositivo della sentenza nel registro delle imprese;
ha rigettato tutte le altre domande proposte dagli attori;
ha condannato il sig. al pagamento, in Pt_1
favore della società convenuta, delle spese di lite liquidate in euro 10.860,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge;
ha compensato le spese lite tra gli attori e e la convenuta CP_2 Pt_3 Controparte_1
Vicende processuali
1) Il sig. introducendo il giudizio N. 32284/2020 R.G., impugnava, eccependone Pt_1
la nullità, la delibera dell'8 maggio 2020, con cui l'assemblea dei soci di CP_1
pagina 3 di 20 (di cui al momento dell'instaurazione del giudizio l'attore deteneva una CP_1
quota pari al 24,96%) aveva approvato il bilancio al 31.12.2019, nella versione risultante da una delle due bozze predisposte, ossia quella che evidenziava una perdita pari ad euro
206.068,00 (che comportava l'erosione del capitale sociale e la necessità della ricapitalizzazione), a differenza dell'altra bozza di bilancio che evidenziava una perdita di appena euro 11.310,00 (che non avrebbe intaccato il capitale sociale).
In particolare, il sig. nel proprio atto di citazione, lamentava che il bilancio in tal Pt_1
modo approvato avrebbe violato i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423,
2° comma, c.c., rappresentando una situazione patrimoniale falsa e non veritiera, in quanto erroneamente non aveva considerato tra le poste dell'attivo il credito di euro
201.238.74 relativo all'indennità di perdita dell'avviamento, maturata ex lege all'atto dello scioglimento del contratto di locazione con la società Cabiria 81 srl, scaduto in data 31/03/2019 e non rinnovato.
Precisava che tale credito doveva ritenersi certo, liquidito ed esigibile, in quanto previsto dalla legge, e che tale esigibilità era pure confermata dalla circostanza per cui la società locatrice Cabiria 81 srl aveva formulato offerta di pagamento tramite PEC in data
07/09/2019.
2) I sig.ri e , anch'essi soci della con il Pt_3 CP_2 Controparte_1
proprio atto di citazione, datato 14 giugno 2021, instauravano il giudizio RG 28119/21 con cui impugnavano, deducendone la nullità e/o l'annullabilità:
- la delibera assembleare dell'8 maggio 2020, di approvazione del bilancio al
31.12.2019;
- la delibera del 17 settembre 2020, con cui l'assemblea straordinaria dei soci, convocata ai sensi dell'art. 2482 ter c.c., aveva approvato la situazione patrimoniale al 31 maggio
2020 (che mutuava la sua falsità da quella del bilancio precedente) e deliberato la copertura della (inesistente) perdita di euro 206.068,00, e, ciò, con l'azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione ad euro 15.000,00 mediante copertura della pagina 4 di 20 perdita di euro 191.068,00 attraverso versamenti dei soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali;
- la delibera del 4 marzo 2021, con cui l'assemblea dei soci aveva approvato una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020, che evidenziava una perdita di euro
552.428,00, ed aveva deliberato: (i) di ripianare tale perdita mediante integrale utilizzo delle riserve disponibili per complessive euro 489.087,00 e azzeramento del capitale sociale, con residua perdita di euro 54.189,00; (ii) di ricostituire il capitale ad euro
15.000,00 offrendolo in sottoscrizione ai soci con copertura della residua perdita di euro
54.189,00 nelle proporzioni del capitale sociale possedute.
In particolare, i sig.ri e : Pt_3 CP_2
- con riferimento alla delibera dell'8 maggio 2020, svolgevano le medesime doglianze già dedotte dal sig. denunciando la falsità del bilancio al 31.12.2019 approvato, Pt_1
in quanto privo dell'indicazione del credito relativo all'indennità di avviamento;
- con riferimento alla delibera del 17 settembre 2020 e alla delibera del 4 marzo 2021 denunciavano i vizi derivanti dalla asserita falsità del bilancio al 31.12.2019 presupposto, ed ulteriori vizi che, con esclusivo riferimento alla delibera del 4 marzo
2021, hanno, poi, trovato parziale accoglimento nella sentenza emessa dal Tribunale di
Milano, sezione specializzata in materia di imprese.
3) La convenuta si costituiva nel giudizio instaurato dal sig. Controparte_1
con comparsa datata 21 giugno 2021 ed in quello instaurato dai sig.ri e Pt_1 Pt_3
con comparsa datata 23 febbraio 2022. CP_2
A) Con la prima, la convenuta contestando l'assunto avversario Controparte_1
(relativo alla mancata appostazione in bilancio del credito relativo all'indennità da perdita dell'avviamento), chiariva che la locatrice Cabiria 81 s.r.l., nel mese di febbraio
2018, aveva comunicato la propria volontà di non rinnovare il contratto intimando la licenza per finita locazione;
che aveva formalmente contestato Controparte_1
l'intimazione instaurando il relativo giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di pagina 5 di 20 Milano avente N. 9857/2018 R.G.; che ne era seguita una fase di negoziazione tra le parti, durante la quale aveva continuato ad occupare gli immobili, Controparte_1
sfociata nell'accordo transattivo firmato in data 23.3.2021 dinanzi al Tribunale di
Milano nell'ambito del giudizio instaurato, con il quale si era Controparte_1
impegnata a restituire i locali entro il 31/8/2021 dietro versamento dell'indennità di avviamento concordata nella misura di euro 301.858,11.
Alla luce di tali fatti, la convenuta rivendicava, quindi, la legittimità della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2019, redatto nel rispetto del principio di competenza economica previsto dall'art. 2423 bis c.1 n. 3 c.c. e del principio contabile OIC 15, rilevando come l'indennità da perdita di avviamento commerciale, essendo il corrispettivo di un diritto di recesso connesso alla cessazione dell'utilizzo dei locali dell'immobile commerciale locato e dell'attività ivi esercitata, poteva essere iscritto nel bilancio della società conduttrice solo nell'esercizio ove tale credito diventava effettivamente esigibile, e cioè nel momento in cui si verificava l'effettivo rilascio dei locali (ed, al riguardo, come meglio chiarito nella comparsa di Controparte_1
costituzione depositata nel giudizio instaurato dai sig.ri e , aveva Pt_3 CP_2
rilasciato gli immobili nell'ottobre 2021 e, pertanto, aveva contabilizzato l'indennità di avviamento nel bilancio di esercizio al 31/12/2021).
Nella medesima comparsa di costituzione e risposta chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande del sig. e la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. Pt_1
96 c.p.c.
B) Con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio instaurato dai sig.ri e Pt_3
, la convenuta rivendicava la legittimità delle delibere CP_2 Controparte_1
impugnate, eccependo l'infondatezza delle doglianze relative alla falsità del bilancio al
31.12.2019 per le medesime ragioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio instaurato dal sig. Pt_1
pagina 6 di 20 Quanto alle altre doglianze, relative a profili di annullabilità delle delibere impugnate, eccepiva la tardività dell'impugnativa, in quanto proposta dopo la scadenza del termine decadenziale previsto dall'art. 479 ter c.c. di 90 giorni decorrenti dalla data di iscrizione delle delibere nel Registro delle Imprese.
Rilevava anche che in esecuzione della delibera del 4 marzo 2021, era stato integralmente sottoscritto e versato il capitale sociale deliberato di euro 15.000,00 e che, quindi, qualsiasi irregolarità doveva ritenersi sanata.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande e la condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
4) I due giudizi venivano riuniti all'udienza del 31 maggio 2022 nel corso della quale venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c..
La causa veniva successivamente decisa senza far luogo ad attività istruttoria essendo stata dichiarata inammissibile l'istanza di CTU contabile avanzata dagli attori.
5) Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza n.
1151/2024 respingeva le domande proposte dal sig. accogliendo parzialmente - Pt_1
nel senso sopra precisato - quelle proposte dai sig.ri e . Pt_3 CP_2
Con riferimento all'impugnazione della delibera dell'8.5.2020, di approvazione del bilancio al 31.12.2019, il Tribunale di Milano rilevava il difetto di legittimazione processuale della sig.ra in quanto divenuta socia solo il 10.6.2020 con atto Pt_3
iscritto al Registro delle Imprese il 17 giugno 2020.
Nel merito, riteneva l'infondatezza della doglianza svolta dagli attori (relativa alla mancata appostazione nel bilancio al 31/12/2019 del credito per indennità di avviamento commerciale) rilevando quanto segue:
- che “nell'ambito dei principi fondamentali di redazione del bilancio, l'art. 2423 bis
c.c. comma 1 n. 3 c.c. sancisce il principio di competenza secondo cui nella formazione del bilancio “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento” mentre il principio pagina 7 di 20 contabile OIC 15 precisa che per i crediti che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi, qual è il credito del conduttore per l'indennità di avviamento
a seguito di finita locazione di un immobile ad uso diverso da quello abitativo prevista dall'art. 34 della legge 392/1978, “sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società” (cfr. pag. 10 sent. impugnata);
- che, quanto all'indennità da perdita dell'avviamento commerciale dovuta al conduttore per effetto della cessazione del rapporto di locazione, il relativo credito trovava titolo nella legge e per giurisprudenza di legittimità costante “sorge al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale e diviene esigibile con la restituzione dell'immobile”;
- che, pertanto, “il credito in questione deve essere iscritto in bilancio al momento della cessazione del rapporto contrattuale, quando sorge per effetto della legge che ne costituisce il titolo, sempre però che non sia oggetto di contestazione fra le parti
l'effettiva ricorrenza dei presupposti legali dello scioglimento del vincolo. In tal caso, infatti, il “titolo” a cui fa riferimento il principio OIC 15 richiamato non può che essere il provvedimento giurisdizionale che accerta in modo irretrattabile l'intervenuta risoluzione ovvero l'eventuale accordo transattivo della lite” cfr. pag. 10 sent. impugnata);
- che, nel caso, era pacifico che, in relazione al contratto di locazione con scadenza al
31/3/2019, la locatrice Cabiria 81 aveva intimato la licenza per finita locazione nel febbraio 2018 e che “avverso la l'intimazione di sfratto per finita locazione la società convenuta aveva proposto opposizione, instaurando il relativo giudizio innanzi al
Tribunale di Milano iscritto al n. RG 9857/2018 definito con accordo transattivo a verbale di conciliazione dell'udienza del 23 marzo 2021 che prevedeva la riconsegna dell'immobile da parte della società convenuta entro il 31 agosto 2021 con il contestuale pagamento dell'indennità di avviamento concordata in € 301.858,11”; pagina 8 di 20 - che, pertanto, “per effetto della contestazione da parte della società convenuta della cessazione del rapporto di locazione, il “titolo” che ha reso certo il credito per
l'indennità di avviamento ai fini della sua iscrizione in bilancio è costituito dall'accordo transattivo del 23 marzo 2021 che ha risolto la controversia. L'accordo transattivo e non la legge ha costituito così la fonte del diritto all'indennità di avviamento rimodulato dalle parti anche rispetto alla determinazione del quantum” essendo stato in tal modo concordato il pagamento di una indennità di € 301.858,11. (Cfr. pag. 11 sent. impugnata);
- che, pertanto, correttamente il credito non era stato iscritto nel bilancio al 31.12.2019
“quando la stessa società conduttrice ancora ne contestava il presupposto negando
l'intervenuta cessazione del rapporto”.
Con riferimento all'impugnazione della delibera del 17.9.2020 di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, il Tribunale rilevava, anzitutto, il difetto di legittimazione del sig. , essendo stato lo stesso presente all'assemblea Controparte_2
straordinaria ed avendo espresso voto favorevole alla decisione assunta all'unanimità.
Per ciò che riguarda la sig.ra accertava l'intervenuta decadenza ex art. 2479 ter Pt_3
c.c. per l'azione di annullamento in relazione a tutti i vizi di legittimità dedotti, diversi dalla falsità della situazione patrimoniale, che costituiva ragione di nullità.
Con riferimento alla delibera del 4 marzo 2021, il Tribunale di Milano, respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla società convenuta, riconosceva la fondatezza dei dedotti vizi di illegittimità relativi: (i) all'inosservanza del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea straordinaria per l'adozione delle deliberazioni di cui all'art. 2482 ter c.c., (ii) alla mancanza della relazione dell'amministratore sulla situazione patrimoniale prescritta dall'art. 2482 bis c.c., nonché in ordine (iii) alla mancanza nel documento di bilancio approvato dall'assemblea ed allegato al verbale di una parte del conto economico.
pagina 9 di 20 Il Tribunale di Milano precisava, pure, che “le ragioni di invalidità accertate, contrariamente a quanto sostenuto dalla società convenuta, non sono “sanate” dall'avvenuta esecuzione della deliberazione di ricostituzione del capitale impugnata che ha riportato il capitale sociale all'ammontare di € 15.000 integralmente sottoscritto
e versato”; che, comunque, la pronuncia di annullamento della deliberazione di aumento di capitale “non vale a travolgere né l'effetto degli atti esecutivi legittimamente compiuti nel frattempo né le successive deliberazione eventualmente adottate dalla nuova maggioranza sulla cui validità non ha alcuna incidenza” (cfr. pagg. 17-18 sent. impugnata).
6) Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1
e la sig.ra i quali hanno chiesto, in riforma della Controparte_2 Parte_3
sentenza impugnata di “accertare e dichiarare la nullità delle deliberazioni dell'8 maggio
2020, del 17 settembre 2020 e del 4 marzo 2021 assunte dall'assemblea dei soci della in quanto i bilanci e le relazioni patrimoniali ivi indicate e Controparte_1
richiamate sono false e le deliberazioni sono in contrasto con le norme imperative e con l'ordine pubblico”, con condanna della parte appellata alle spese di lite ed alla restituzione delle somme corrisposte da in forza della sentenza di primo Parte_1
grado.
Gli appellanti, con il loro atto di appello, hanno svolto i seguenti motivi:
i) “Falsità del bilancio al 31 dicembre 2019 e nullità delle deliberazioni assembleari dell'8 maggio 2020, del 17 settembre 2020 e del 4 marzo 2021. Violazione di legge e difetto di motivazione. Legittimazione ed interesse alla impugnativa da parte degli attori.”
Con tale motivo gli appellanti hanno riproposto le allegazioni svolte in primo grado in ordine alla falsità del bilancio al 31.12.2019, ed alla conseguente nullità delle successive delibere impugnate, contestando la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto la pagina 10 di 20 correttezza della mancata iscrizione nel bilancio al 31/12/2019 del credito relativo all'indennità da perdita di avviamento.
ii) “Ingiusta, immotivata ed illegittima compensazione integrale delle spese di lite nella causa promossa da e .” Controparte_2 Parte_3
Con tale motivo di appello gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha statuito sulle spese di lite, sostenendo, da un lato, che non fosse giustificata la compensazione delle spese di lite pronunciata per i sig.ri CP_2
e in quanto rimasti “maggiormente vittoriose rispetto alla soccombente Pt_3
; da un altro lato, che fosse eccessiva la condanna alle spese di Controparte_1
lite posta a carica del sig. per il quale si sarebbe potuta quantomeno disporre la Pt_1
compensazione delle spese per la complessità della questione trattata.
7) Nel presente giudizio di appello si è costituita con comparsa Controparte_1
del 22 luglio 2024 con la quale:
i) ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc per l'assenza di una ragionevole probabilità che venga accolto;
ii) ha contestato la fondatezza del primo motivo di appello, dichiarando di condividere i principi applicati dal Tribunale ed illustrati nella sentenza impugnata, circa l'iscrizione a bilancio del credito relativo alla indennità di avviamento, e ribadendo che, alla data del
31.12.19, la si era opposta all'intervenuta cessazione del rapporto Controparte_1
locatizio, avendo contestato la validità della intimazione per finita locazione ed avendo rifiutato, per tali ragioni, di riconsegnare i locali alla proprietà (a tale riguardo la parte appellata ha chiesto di produrre ex art. 345 c.p.c. la comparsa di costituzione con cui essa si era opposta all'intimazione di licenza per finita locazione);
iii) ha contestato la fondatezza del secondo motivo di appello, deducendo la correttezza dei capi della sentenza relativi alla regolazione delle spese di lite, ed ha ulteriormente chiesto la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
8) Nel corso dell'udienza di prima comparizione: pagina 11 di 20 - la parte appellante si è opposta alla produzione del nuovo documento richiesta dalla parte appellata, mentre questa ha insistito sulla propria istanza, osservando che si sarebbe trattato “di documento depositato in relazione ad una circostanza nuova sollevata dagli appellanti”;
- il consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 24 settembre 2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi ove le parti hanno ribadito le proprie posizioni.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata per i motivi di seguito indicati.
9) Preliminarmente va detto che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata
[...]
CP_1
Al riguardo, va detto che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie) tra le cause di inammissibilità dell'appello (così come era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia), essendo unicamente previsto nella nuova norma che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; che, nel caso, la valutazione di manifesta infondatezza deve ritenersi, in ogni modo, superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa disposto alla prima udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c. anziché ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
10) Sempre in via preliminare, va, inoltre, rigettata l'istanza dell'appellata di produzione del documento relativo alla comparsa di costituzione e risposta con cui l'appellata pagina 12 di 20 ha proposto opposizione all'intimazione di licenza per finita Controparte_1
locazione, trattandosi di produzione documentale tardiva e, quindi, inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Quanto a tale documento, va, peraltro, considerato che è circostanza pacifica tra le parti che la società appellata ebbe a proporre opposizione all'intimazione della licenza per finita locazione invocando il proprio diritto al rinnovo del contratto di locazione: la circostanza, allegata in primo grado e non contestata dagli appellanti, è, del resto, riconosciuta nel presente giudizio di appello dalla stessa difesa di parte appellante, laddove ha sostenuto, in proposito, che “la mera contestazione del conduttore sul mancato rinnovo contrattuale” non potrebbe “escludere il maturato e non contestato diritto di credito del conduttore all'indennità di avviamento commerciale” (cfr. pag. 20 atto di appello).
11) Quanto al merito, va richiamato che l'appello ruota essenzialmente sulla questione relativa alla mancata iscrizione nel bilancio al 31/12/2019 del credito relativo all'indennità di avviamento, dovuta dalla locatrice Cabiria 81 s.r.l. alla società CP_1
in conseguenza della cessazione del contratto di locazione.
[...]
Con il proprio primo motivo di appello, invero, gli appellanti, riproponendo le allegazioni svolte in primo grado in ordine alla falsità del bilancio al 31.12.2019 ed alla conseguente nullità delle delibere impugnate, hanno dedotto:
- che il credito all'indennità di avviamento era maturato ex lege nell'anno di competenza del 2019, essendo lo stesso esigibile allo scioglimento del contratto di locazione scaduto il 31 marzo 2019, non rilevando né la circostanza della contestazione formulata da né quella del ritardo nella consegna dell'immobile dopo la scadenza Controparte_1
del rapporto, in quanto la ritenzione dell'immobile, a locazione scaduta, non provoca una prorogatio del rapporto contrattuale locativo e non esclude il diritto del conduttore o del sub-conduttore a percepire l'indennità di avviamento commerciale;
pagina 13 di 20 - che “il credito da indennità di perdita dell'avviamento era pertanto certo, liquido ed esigibile, soprattutto a seguito della offerta non formale di pagamento formulata dalla
Cabiria 81 s.r.l.” (cfr. pag. 24 atto di appello);
- che, nell'ambito della controversia avente ad oggetto la licenza per finita locazione
(R.G.n. 9857/2018), Cabiria 81 s.r.l. aveva offerto il pagamento dell'indennità quantificandola per errore di calcolo nell'importo di euro 171.052,93 anziché in quello di euro 206.068,00;
- che, conseguentemente, dovendosi inserire detto credito nel bilancio chiuso al
31/12/2019, il bilancio in questione si sarebbe dovuto considerare chiuso con una modesta perdita di euro 11.310,00;
- che, pertanto, la nullità della delibera dell'8.5.2020 e delle delibere successive del 17 settembre 2020 e del 4 marzo 2021, che riportavano dati falsi derivanti dalla falsità del precedente bilancio al 31 dicembre 2019, fondavano l'interesse e la legittimazione della sig.ra ed il sig. ad impugnarle. Pt_3 CP_2
12) Ad avviso della Corte tale motivo di appello è del tutto infondato, né le argomentazioni svolte dagli appellanti paiono idonee a superare i condivisibili rilievi espressi dal Tribunale di Milano nella sentenza impugnata.
Si è detto che gli appellanti, a fondamento dell'assunto posto a base del loro motivo di appello, hanno dedotto che il credito all'indennità di avviamento doveva ritenersi maturato ex lege e divenuto esigibile all'atto dello scioglimento del contratto di locazione scaduto il 31 marzo 2019: gli stessi hanno, quindi, censurato la valutazione svolta nella sentenza impugnata secondo cui, avendo la società convenuta contestato la cessazione del rapporto di locazione, il “titolo” che ha reso certo il credito per l'indennità di avviamento ai fini della sua iscrizione in bilancio sarebbe costituito dall'accordo transattivo del 23 marzo 2021 che ha risolto la controversia.
Al riguardo, va richiamato che il bilancio, come previsto dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione pagina 14 di 20 patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio; che, a tal fine, non si può prescindere dal rispetto dei principi di redazione di bilancio sanciti dall'art. 2423 bis c.c. nonché dall'applicazione dei principi contabili nazionali elaborati dall che dei predetti principi civilistici Controparte_3
costituiscono mera declinazione.
Per ciò che riguarda i crediti, vengono in rilievo il principio di competenza previsto dall'art. 2423 bis comma 1 n. 3 c.c. ed il principio contabile OIC 15.
Il primo prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento: il principio di competenza, che fissa il criterio temporale con cui i componenti positivi e negativi vengono imputati al conto economico per la determinazione del risultato di esercizio, va, poi, applicato alla luce del principio di prudenza nella valutazione delle voci, principio fissato dall'art. 2423 bis comma 1 n. 1 c.c. che impone cautela nella stima delle voci in caso di incertezza.
I principi contabili individuano il momento in cui la rilevazione dei fatti aziendali nel bilancio è conforme al principio di competenza, ciò che per i crediti viene chiarito dal principio contabile OIC 15 il quale, per l'appunto, si propone di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti.
L'OIC 15 al punto 4 definisce i crediti come “diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.”.
Per quanto riguarda i crediti che, come quello oggetto del presente giudizio, si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e di servizi, il medesimo OIC 15 precisa che
“sono iscrivibili in bilancio se sussiste titolo al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società”.1 1 Cfr. doc. 8 fasc. 1° grado parte appellata pagina 15 di 20 Dal quadro normativo sopra delineato, discende che il credito iscrivibile in bilancio può essere solo quello avente i requisiti di certezza ed esigibilità, requisiti che non potevano riscontrarsi nel credito relativo all'indennità di avviamento oggetto di causa, al momento della redazione del bilancio al 31.12.2019.
Sul punto, va richiamato che l'indennità di avviamento prevista dagli artt. 34 e 69 legge
392/1978, deriva dal contratto e “fatto costitutivo ne è la cessazione del rapporto”2; che, pertanto, l'instaurazione, da parte di del giudizio di opposizione Controparte_1
all'intimazione di licenza per finita locazione, con la conseguente pretesa di un diritto al rinnovo contrattuale, mettendo in discussione il fatto costitutivo del diritto all'indennità, non poteva che contraddire il requisito della certezza/esigibilità del credito con riferimento all'esercizio di bilancio chiuso al 31/12/2019.
L'incertezza, peraltro, al momento della redazione del bilancio al 31.12.2019, non riguardava solo l'an ma anche il quantum, posto che nella prospettazione degli stessi appellanti, la locatrice Cabiria 81 s.r.l. aveva offerto il pagamento dell'indennità quantificandola per errore di calcolo nell'importo di euro 171.052,93 anziché in quello di euro 206.068,00, importo peraltro ulteriormente modificato dagli accordi transattivi del 31 agosto 2021 in quello di euro 301.858,11 (cfr. doc. 3 fasc. 1° grado parte appellata).
Non è nemmeno condivisibile la tesi degli appellanti secondo cui il credito relativo all'indennità sarebbe stato esigibile nell'anno di competenza 2019 “all'atto dello scioglimento del contratto di locazione scaduto il 31 marzo 2019” (cfr. pag. 11 atto di appello), “soprattutto a seguito della offerta non formale di pagamento formulata dalla
Cabiria 81 s.r.l. (cfr. pag. 24 atto di appello).
Invero, per giurisprudenza consolidata “l'indennità di avviamento diviene esigibile solo nel momento in cui avviene il rilascio dell'immobile”.3 Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, deve riconoscersi una relazione di interdipendenza tra l'obbligazione del locatore al pagamento dell'indennità di avviamento e quella del conduttore alla restituzione dell'immobile, “e perciò il locatore che, alla cessazione del rapporto, intende adempiere la propria obbligazione ed ottenere dal conduttore l'adempimento della sua, deve offrire al conduttore il pagamento dell'indennità che ritiene sia dovuta;
correlativamente, il conduttore che intende ottenere il pagamento dell'indennità, nel domandarla deve offrire al locatore la riconsegna del bene ovvero può offrire la riconsegna a condizione che gli sia pagata
l'indennità che domanda”4.
Tale rapporto di reciproca dipendenza tra l'obbligazione del locatore e quella del conduttore è stato in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che lo ha posto a fondamento del principio secondo cui “ciascuna delle prestazioni non è esigibile in mancanza dell'adempimento, o dell'offerta di adempimento dell'altra”5.
Nel caso di specie, non risulta che abbia anche solo offerto di Controparte_1
riconsegnare gli immobili locati allorchè venne a scadenza il contratto di locazione a fine marzo 2019. Al contrario, risulta che si sia opposta alla licenza di intimazione per finita locazione contestando il mancato rinnovo contrattuale, con ciò determinando l'inesigibilità del credito relativo all'indennità di avviamento.
Secondo quanto condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, deve, pertanto, ribadirsi che correttamente il bilancio al 31.12.2019 non abbia considerato il credito oggetto di causa in quanto privo dei requisiti di certezza ed esigibilità, sì da doversi ritenere infondata l'impugnativa di nullità della delibera assembleare dell'8.5.2020 con cui venne approvato detto bilancio.
13) Questa Corte non ritiene meritevole di accoglimento neppure il motivo di appello con cui è stato impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha statuito sulle spese di lite, dovendosi riscontrare la corretta applicazione da parte del Tribunale di
Milano dei principi in materia di regolazione delle spese di lite.
In particolare, la totale soccombenza del sig. imponeva la condanna dello stesso Pt_1
alle spese di lite di parte avversa in conformità a quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., non ritenendo questa Corte che la complessità delle questioni giuridiche trattate fosse tale da integrare una grave ed eccezionale ragione che avrebbe dovuto consentire all'organo giudicante di disporre la compensazione delle spese anche in caso di soccombenza ed in deroga al principio di cui alla norma citata: il caso di specie è stato infatti deciso sulla base di circostanze di fatto pacifiche ed attraverso l'applicazione dei principi di diritto, così come chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, attraverso un ordinario ragionamento logico-giuridico.
E', poi, del tutto infondata la contestazione in ordine alla misura della liquidazione dei compensi, liquidati in complessivi euro 10.860,00, posto che gli stessi, in tal modo, risultano essere stati esattamente liquidati in applicazione dei parametri medi di tariffa per causa di valore indeterminabile e di complessità media.
Neppure si ritiene condivisibile la tesi della difesa di parte appellante secondo cui i sig.ri e in primo grado sarebbero rimasti “maggiormente vittoriosi” CP_2 Pt_3
rispetto alla convenuta Controparte_1
Tale affermazione pare generica e priva di riscontri, sì da potersi ritenere che, nel caso, correttamente sia stata disposta la compensazione delle spese, essendosi effettivamente concluso il giudizio tra i sig.ri e e con una CP_2 Pt_3 Controparte_1
situazione di reciproca soccombenza.
14) Infine, la Corte ritiene che non sia meritevole di accoglimento la domanda, proposta da parte appellata, di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., posto che non pare ravvisabile, nel caso, il presupposto soggettivo della mala fede o della colpa grave con cui la parte, sia pur soccombente, avrebbe agito in giudizio pagina 18 di 20 15) Per le ragioni esposte va respinto l'appello proposto da , Parte_1 CP_2
e , con conseguente conferma della sentenza impugnata.
[...] Parte_3
Secondo il criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati a rimborsare all'appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo in Controparte_1
applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il
D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, considerando lo scaglione di valore indeterminabile e valutando la causa di media complessità, con esclusione della fase istruttoria–trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti , Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_2 Parte_3
1151/2024, pubblicata il 31 gennaio 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in solido gli appellanti , Parte_1 Controparte_2 Pt_3
a rifondere all'appellata le spese del presente grado di
[...] Controparte_1
appello liquidate in complessivi euro 8.470,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il presidente relatore dott. Lorenzo Orsenigo
pagina 19 di 20 pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 1177/2000 3 Cfr. Cass.26050/2022 pagina 16 di 20 4 Cfr. Cass. Sez. Unite 1177/2000 5 Cfr. Cass. 4443/2014. In senso conforme ex multis Cass. 1903/2009 pagina 17 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 764/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Bologna, via Farini n. 3 presso lo studio dell'avv. Angelo
RI ( che li rappresenta e difende come per Email_1
delega in atti.
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 20 (C.F. e P.IVA ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Milano, Via della Posta n. 1, presso lo studio dell'avv. Gabriele Castelli
( che la rappresenta e difende con l'avv. Email_2
TI TA ( , come per delega in atti Email_3
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione delle delibere dell'assemblea
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per , , : Parte_1 Controparte_2 Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, riformare la sentenza impugnata, in epigrafe specificata, accogliendo per quanto di ragione le domande proposte in primo grado ed in particolare accertare e dichiarare la nullità delle deliberazioni dell'8 maggio 2020, del 17 settembre 2020 e del 4 marzo 2021 assunte dall'assemblea dei soci della in quanto i bilanci e le relazioni Controparte_1
patrimoniali ivi indicate e richiamate sono false e le deliberazioni sono in contrasto con le norme imperative e con l'ordine pubblico. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, nonché condanna della controparte a restituire tutte le somme corrisposte da in forza della sentenza di primo grado di cui all'atto di Parte_1
precetto di controparte.”
Per Controparte_1
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sigg.ri Pt_1
e ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi
[...] Parte_3 Controparte_2
di cui alla parte narrativa dell'atto, con ogni conseguente statuizione;
Nel merito: respingere l'impugnazione proposta dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_3
, poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in Controparte_2
narrativa, confermando la sentenza appellata n° 1151/24 del Tribunale di Milano e con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze professionali dei giudizi di I° e II° grado. Condannare i Sigg.ri e Parte_1 Parte_3
pagina 2 di 20 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Controparte_2
temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In via istruttoria: si chiede sin d'ora di essere ammessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 u.c. c.p.c. alla produzione sub doc. 2 dell'atto di opposizione all'intimazione di licenza per finita locazione del
28/03/18, depositata dall'Avv. Prof. Angelo RI per nel Controparte_1
procedimento n. 9857/2018 r.g. – Tribunale di Milano, per i motivi già esposti nella parte narrativa dell'atto.”
IN FATTO E IN DIRITTO
I sig.ri , e hanno proposto appello Parte_1 Controparte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1151/2024, pubblicata il 31 gennaio 2024, con la quale il
Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, pronunciandosi nelle cause riunite RG n. 32284/2020 ed RG n. 28119/2021, promosse rispettivamente da
, la prima, e dai sig.ri e , la seconda, Parte_1 Controparte_2 Parte_3
in parziale accoglimento delle domande avanzate da questi ultimi, ha annullato la delibera dell'assemblea dei soci della convenuta società del 4 Controparte_1
marzo 2021, ordinando all'amministratore della società convenuta di provvedere all'iscrizione del dispositivo della sentenza nel registro delle imprese;
ha rigettato tutte le altre domande proposte dagli attori;
ha condannato il sig. al pagamento, in Pt_1
favore della società convenuta, delle spese di lite liquidate in euro 10.860,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge;
ha compensato le spese lite tra gli attori e e la convenuta CP_2 Pt_3 Controparte_1
Vicende processuali
1) Il sig. introducendo il giudizio N. 32284/2020 R.G., impugnava, eccependone Pt_1
la nullità, la delibera dell'8 maggio 2020, con cui l'assemblea dei soci di CP_1
pagina 3 di 20 (di cui al momento dell'instaurazione del giudizio l'attore deteneva una CP_1
quota pari al 24,96%) aveva approvato il bilancio al 31.12.2019, nella versione risultante da una delle due bozze predisposte, ossia quella che evidenziava una perdita pari ad euro
206.068,00 (che comportava l'erosione del capitale sociale e la necessità della ricapitalizzazione), a differenza dell'altra bozza di bilancio che evidenziava una perdita di appena euro 11.310,00 (che non avrebbe intaccato il capitale sociale).
In particolare, il sig. nel proprio atto di citazione, lamentava che il bilancio in tal Pt_1
modo approvato avrebbe violato i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423,
2° comma, c.c., rappresentando una situazione patrimoniale falsa e non veritiera, in quanto erroneamente non aveva considerato tra le poste dell'attivo il credito di euro
201.238.74 relativo all'indennità di perdita dell'avviamento, maturata ex lege all'atto dello scioglimento del contratto di locazione con la società Cabiria 81 srl, scaduto in data 31/03/2019 e non rinnovato.
Precisava che tale credito doveva ritenersi certo, liquidito ed esigibile, in quanto previsto dalla legge, e che tale esigibilità era pure confermata dalla circostanza per cui la società locatrice Cabiria 81 srl aveva formulato offerta di pagamento tramite PEC in data
07/09/2019.
2) I sig.ri e , anch'essi soci della con il Pt_3 CP_2 Controparte_1
proprio atto di citazione, datato 14 giugno 2021, instauravano il giudizio RG 28119/21 con cui impugnavano, deducendone la nullità e/o l'annullabilità:
- la delibera assembleare dell'8 maggio 2020, di approvazione del bilancio al
31.12.2019;
- la delibera del 17 settembre 2020, con cui l'assemblea straordinaria dei soci, convocata ai sensi dell'art. 2482 ter c.c., aveva approvato la situazione patrimoniale al 31 maggio
2020 (che mutuava la sua falsità da quella del bilancio precedente) e deliberato la copertura della (inesistente) perdita di euro 206.068,00, e, ciò, con l'azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione ad euro 15.000,00 mediante copertura della pagina 4 di 20 perdita di euro 191.068,00 attraverso versamenti dei soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali;
- la delibera del 4 marzo 2021, con cui l'assemblea dei soci aveva approvato una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020, che evidenziava una perdita di euro
552.428,00, ed aveva deliberato: (i) di ripianare tale perdita mediante integrale utilizzo delle riserve disponibili per complessive euro 489.087,00 e azzeramento del capitale sociale, con residua perdita di euro 54.189,00; (ii) di ricostituire il capitale ad euro
15.000,00 offrendolo in sottoscrizione ai soci con copertura della residua perdita di euro
54.189,00 nelle proporzioni del capitale sociale possedute.
In particolare, i sig.ri e : Pt_3 CP_2
- con riferimento alla delibera dell'8 maggio 2020, svolgevano le medesime doglianze già dedotte dal sig. denunciando la falsità del bilancio al 31.12.2019 approvato, Pt_1
in quanto privo dell'indicazione del credito relativo all'indennità di avviamento;
- con riferimento alla delibera del 17 settembre 2020 e alla delibera del 4 marzo 2021 denunciavano i vizi derivanti dalla asserita falsità del bilancio al 31.12.2019 presupposto, ed ulteriori vizi che, con esclusivo riferimento alla delibera del 4 marzo
2021, hanno, poi, trovato parziale accoglimento nella sentenza emessa dal Tribunale di
Milano, sezione specializzata in materia di imprese.
3) La convenuta si costituiva nel giudizio instaurato dal sig. Controparte_1
con comparsa datata 21 giugno 2021 ed in quello instaurato dai sig.ri e Pt_1 Pt_3
con comparsa datata 23 febbraio 2022. CP_2
A) Con la prima, la convenuta contestando l'assunto avversario Controparte_1
(relativo alla mancata appostazione in bilancio del credito relativo all'indennità da perdita dell'avviamento), chiariva che la locatrice Cabiria 81 s.r.l., nel mese di febbraio
2018, aveva comunicato la propria volontà di non rinnovare il contratto intimando la licenza per finita locazione;
che aveva formalmente contestato Controparte_1
l'intimazione instaurando il relativo giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di pagina 5 di 20 Milano avente N. 9857/2018 R.G.; che ne era seguita una fase di negoziazione tra le parti, durante la quale aveva continuato ad occupare gli immobili, Controparte_1
sfociata nell'accordo transattivo firmato in data 23.3.2021 dinanzi al Tribunale di
Milano nell'ambito del giudizio instaurato, con il quale si era Controparte_1
impegnata a restituire i locali entro il 31/8/2021 dietro versamento dell'indennità di avviamento concordata nella misura di euro 301.858,11.
Alla luce di tali fatti, la convenuta rivendicava, quindi, la legittimità della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2019, redatto nel rispetto del principio di competenza economica previsto dall'art. 2423 bis c.1 n. 3 c.c. e del principio contabile OIC 15, rilevando come l'indennità da perdita di avviamento commerciale, essendo il corrispettivo di un diritto di recesso connesso alla cessazione dell'utilizzo dei locali dell'immobile commerciale locato e dell'attività ivi esercitata, poteva essere iscritto nel bilancio della società conduttrice solo nell'esercizio ove tale credito diventava effettivamente esigibile, e cioè nel momento in cui si verificava l'effettivo rilascio dei locali (ed, al riguardo, come meglio chiarito nella comparsa di Controparte_1
costituzione depositata nel giudizio instaurato dai sig.ri e , aveva Pt_3 CP_2
rilasciato gli immobili nell'ottobre 2021 e, pertanto, aveva contabilizzato l'indennità di avviamento nel bilancio di esercizio al 31/12/2021).
Nella medesima comparsa di costituzione e risposta chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande del sig. e la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. Pt_1
96 c.p.c.
B) Con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio instaurato dai sig.ri e Pt_3
, la convenuta rivendicava la legittimità delle delibere CP_2 Controparte_1
impugnate, eccependo l'infondatezza delle doglianze relative alla falsità del bilancio al
31.12.2019 per le medesime ragioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio instaurato dal sig. Pt_1
pagina 6 di 20 Quanto alle altre doglianze, relative a profili di annullabilità delle delibere impugnate, eccepiva la tardività dell'impugnativa, in quanto proposta dopo la scadenza del termine decadenziale previsto dall'art. 479 ter c.c. di 90 giorni decorrenti dalla data di iscrizione delle delibere nel Registro delle Imprese.
Rilevava anche che in esecuzione della delibera del 4 marzo 2021, era stato integralmente sottoscritto e versato il capitale sociale deliberato di euro 15.000,00 e che, quindi, qualsiasi irregolarità doveva ritenersi sanata.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande e la condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
4) I due giudizi venivano riuniti all'udienza del 31 maggio 2022 nel corso della quale venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c..
La causa veniva successivamente decisa senza far luogo ad attività istruttoria essendo stata dichiarata inammissibile l'istanza di CTU contabile avanzata dagli attori.
5) Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza n.
1151/2024 respingeva le domande proposte dal sig. accogliendo parzialmente - Pt_1
nel senso sopra precisato - quelle proposte dai sig.ri e . Pt_3 CP_2
Con riferimento all'impugnazione della delibera dell'8.5.2020, di approvazione del bilancio al 31.12.2019, il Tribunale di Milano rilevava il difetto di legittimazione processuale della sig.ra in quanto divenuta socia solo il 10.6.2020 con atto Pt_3
iscritto al Registro delle Imprese il 17 giugno 2020.
Nel merito, riteneva l'infondatezza della doglianza svolta dagli attori (relativa alla mancata appostazione nel bilancio al 31/12/2019 del credito per indennità di avviamento commerciale) rilevando quanto segue:
- che “nell'ambito dei principi fondamentali di redazione del bilancio, l'art. 2423 bis
c.c. comma 1 n. 3 c.c. sancisce il principio di competenza secondo cui nella formazione del bilancio “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento” mentre il principio pagina 7 di 20 contabile OIC 15 precisa che per i crediti che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi, qual è il credito del conduttore per l'indennità di avviamento
a seguito di finita locazione di un immobile ad uso diverso da quello abitativo prevista dall'art. 34 della legge 392/1978, “sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società” (cfr. pag. 10 sent. impugnata);
- che, quanto all'indennità da perdita dell'avviamento commerciale dovuta al conduttore per effetto della cessazione del rapporto di locazione, il relativo credito trovava titolo nella legge e per giurisprudenza di legittimità costante “sorge al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale e diviene esigibile con la restituzione dell'immobile”;
- che, pertanto, “il credito in questione deve essere iscritto in bilancio al momento della cessazione del rapporto contrattuale, quando sorge per effetto della legge che ne costituisce il titolo, sempre però che non sia oggetto di contestazione fra le parti
l'effettiva ricorrenza dei presupposti legali dello scioglimento del vincolo. In tal caso, infatti, il “titolo” a cui fa riferimento il principio OIC 15 richiamato non può che essere il provvedimento giurisdizionale che accerta in modo irretrattabile l'intervenuta risoluzione ovvero l'eventuale accordo transattivo della lite” cfr. pag. 10 sent. impugnata);
- che, nel caso, era pacifico che, in relazione al contratto di locazione con scadenza al
31/3/2019, la locatrice Cabiria 81 aveva intimato la licenza per finita locazione nel febbraio 2018 e che “avverso la l'intimazione di sfratto per finita locazione la società convenuta aveva proposto opposizione, instaurando il relativo giudizio innanzi al
Tribunale di Milano iscritto al n. RG 9857/2018 definito con accordo transattivo a verbale di conciliazione dell'udienza del 23 marzo 2021 che prevedeva la riconsegna dell'immobile da parte della società convenuta entro il 31 agosto 2021 con il contestuale pagamento dell'indennità di avviamento concordata in € 301.858,11”; pagina 8 di 20 - che, pertanto, “per effetto della contestazione da parte della società convenuta della cessazione del rapporto di locazione, il “titolo” che ha reso certo il credito per
l'indennità di avviamento ai fini della sua iscrizione in bilancio è costituito dall'accordo transattivo del 23 marzo 2021 che ha risolto la controversia. L'accordo transattivo e non la legge ha costituito così la fonte del diritto all'indennità di avviamento rimodulato dalle parti anche rispetto alla determinazione del quantum” essendo stato in tal modo concordato il pagamento di una indennità di € 301.858,11. (Cfr. pag. 11 sent. impugnata);
- che, pertanto, correttamente il credito non era stato iscritto nel bilancio al 31.12.2019
“quando la stessa società conduttrice ancora ne contestava il presupposto negando
l'intervenuta cessazione del rapporto”.
Con riferimento all'impugnazione della delibera del 17.9.2020 di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, il Tribunale rilevava, anzitutto, il difetto di legittimazione del sig. , essendo stato lo stesso presente all'assemblea Controparte_2
straordinaria ed avendo espresso voto favorevole alla decisione assunta all'unanimità.
Per ciò che riguarda la sig.ra accertava l'intervenuta decadenza ex art. 2479 ter Pt_3
c.c. per l'azione di annullamento in relazione a tutti i vizi di legittimità dedotti, diversi dalla falsità della situazione patrimoniale, che costituiva ragione di nullità.
Con riferimento alla delibera del 4 marzo 2021, il Tribunale di Milano, respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla società convenuta, riconosceva la fondatezza dei dedotti vizi di illegittimità relativi: (i) all'inosservanza del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea straordinaria per l'adozione delle deliberazioni di cui all'art. 2482 ter c.c., (ii) alla mancanza della relazione dell'amministratore sulla situazione patrimoniale prescritta dall'art. 2482 bis c.c., nonché in ordine (iii) alla mancanza nel documento di bilancio approvato dall'assemblea ed allegato al verbale di una parte del conto economico.
pagina 9 di 20 Il Tribunale di Milano precisava, pure, che “le ragioni di invalidità accertate, contrariamente a quanto sostenuto dalla società convenuta, non sono “sanate” dall'avvenuta esecuzione della deliberazione di ricostituzione del capitale impugnata che ha riportato il capitale sociale all'ammontare di € 15.000 integralmente sottoscritto
e versato”; che, comunque, la pronuncia di annullamento della deliberazione di aumento di capitale “non vale a travolgere né l'effetto degli atti esecutivi legittimamente compiuti nel frattempo né le successive deliberazione eventualmente adottate dalla nuova maggioranza sulla cui validità non ha alcuna incidenza” (cfr. pagg. 17-18 sent. impugnata).
6) Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1
e la sig.ra i quali hanno chiesto, in riforma della Controparte_2 Parte_3
sentenza impugnata di “accertare e dichiarare la nullità delle deliberazioni dell'8 maggio
2020, del 17 settembre 2020 e del 4 marzo 2021 assunte dall'assemblea dei soci della in quanto i bilanci e le relazioni patrimoniali ivi indicate e Controparte_1
richiamate sono false e le deliberazioni sono in contrasto con le norme imperative e con l'ordine pubblico”, con condanna della parte appellata alle spese di lite ed alla restituzione delle somme corrisposte da in forza della sentenza di primo Parte_1
grado.
Gli appellanti, con il loro atto di appello, hanno svolto i seguenti motivi:
i) “Falsità del bilancio al 31 dicembre 2019 e nullità delle deliberazioni assembleari dell'8 maggio 2020, del 17 settembre 2020 e del 4 marzo 2021. Violazione di legge e difetto di motivazione. Legittimazione ed interesse alla impugnativa da parte degli attori.”
Con tale motivo gli appellanti hanno riproposto le allegazioni svolte in primo grado in ordine alla falsità del bilancio al 31.12.2019, ed alla conseguente nullità delle successive delibere impugnate, contestando la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto la pagina 10 di 20 correttezza della mancata iscrizione nel bilancio al 31/12/2019 del credito relativo all'indennità da perdita di avviamento.
ii) “Ingiusta, immotivata ed illegittima compensazione integrale delle spese di lite nella causa promossa da e .” Controparte_2 Parte_3
Con tale motivo di appello gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha statuito sulle spese di lite, sostenendo, da un lato, che non fosse giustificata la compensazione delle spese di lite pronunciata per i sig.ri CP_2
e in quanto rimasti “maggiormente vittoriose rispetto alla soccombente Pt_3
; da un altro lato, che fosse eccessiva la condanna alle spese di Controparte_1
lite posta a carica del sig. per il quale si sarebbe potuta quantomeno disporre la Pt_1
compensazione delle spese per la complessità della questione trattata.
7) Nel presente giudizio di appello si è costituita con comparsa Controparte_1
del 22 luglio 2024 con la quale:
i) ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc per l'assenza di una ragionevole probabilità che venga accolto;
ii) ha contestato la fondatezza del primo motivo di appello, dichiarando di condividere i principi applicati dal Tribunale ed illustrati nella sentenza impugnata, circa l'iscrizione a bilancio del credito relativo alla indennità di avviamento, e ribadendo che, alla data del
31.12.19, la si era opposta all'intervenuta cessazione del rapporto Controparte_1
locatizio, avendo contestato la validità della intimazione per finita locazione ed avendo rifiutato, per tali ragioni, di riconsegnare i locali alla proprietà (a tale riguardo la parte appellata ha chiesto di produrre ex art. 345 c.p.c. la comparsa di costituzione con cui essa si era opposta all'intimazione di licenza per finita locazione);
iii) ha contestato la fondatezza del secondo motivo di appello, deducendo la correttezza dei capi della sentenza relativi alla regolazione delle spese di lite, ed ha ulteriormente chiesto la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
8) Nel corso dell'udienza di prima comparizione: pagina 11 di 20 - la parte appellante si è opposta alla produzione del nuovo documento richiesta dalla parte appellata, mentre questa ha insistito sulla propria istanza, osservando che si sarebbe trattato “di documento depositato in relazione ad una circostanza nuova sollevata dagli appellanti”;
- il consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 24 settembre 2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi ove le parti hanno ribadito le proprie posizioni.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata per i motivi di seguito indicati.
9) Preliminarmente va detto che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata
[...]
CP_1
Al riguardo, va detto che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie) tra le cause di inammissibilità dell'appello (così come era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia), essendo unicamente previsto nella nuova norma che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; che, nel caso, la valutazione di manifesta infondatezza deve ritenersi, in ogni modo, superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa disposto alla prima udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c. anziché ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
10) Sempre in via preliminare, va, inoltre, rigettata l'istanza dell'appellata di produzione del documento relativo alla comparsa di costituzione e risposta con cui l'appellata pagina 12 di 20 ha proposto opposizione all'intimazione di licenza per finita Controparte_1
locazione, trattandosi di produzione documentale tardiva e, quindi, inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Quanto a tale documento, va, peraltro, considerato che è circostanza pacifica tra le parti che la società appellata ebbe a proporre opposizione all'intimazione della licenza per finita locazione invocando il proprio diritto al rinnovo del contratto di locazione: la circostanza, allegata in primo grado e non contestata dagli appellanti, è, del resto, riconosciuta nel presente giudizio di appello dalla stessa difesa di parte appellante, laddove ha sostenuto, in proposito, che “la mera contestazione del conduttore sul mancato rinnovo contrattuale” non potrebbe “escludere il maturato e non contestato diritto di credito del conduttore all'indennità di avviamento commerciale” (cfr. pag. 20 atto di appello).
11) Quanto al merito, va richiamato che l'appello ruota essenzialmente sulla questione relativa alla mancata iscrizione nel bilancio al 31/12/2019 del credito relativo all'indennità di avviamento, dovuta dalla locatrice Cabiria 81 s.r.l. alla società CP_1
in conseguenza della cessazione del contratto di locazione.
[...]
Con il proprio primo motivo di appello, invero, gli appellanti, riproponendo le allegazioni svolte in primo grado in ordine alla falsità del bilancio al 31.12.2019 ed alla conseguente nullità delle delibere impugnate, hanno dedotto:
- che il credito all'indennità di avviamento era maturato ex lege nell'anno di competenza del 2019, essendo lo stesso esigibile allo scioglimento del contratto di locazione scaduto il 31 marzo 2019, non rilevando né la circostanza della contestazione formulata da né quella del ritardo nella consegna dell'immobile dopo la scadenza Controparte_1
del rapporto, in quanto la ritenzione dell'immobile, a locazione scaduta, non provoca una prorogatio del rapporto contrattuale locativo e non esclude il diritto del conduttore o del sub-conduttore a percepire l'indennità di avviamento commerciale;
pagina 13 di 20 - che “il credito da indennità di perdita dell'avviamento era pertanto certo, liquido ed esigibile, soprattutto a seguito della offerta non formale di pagamento formulata dalla
Cabiria 81 s.r.l.” (cfr. pag. 24 atto di appello);
- che, nell'ambito della controversia avente ad oggetto la licenza per finita locazione
(R.G.n. 9857/2018), Cabiria 81 s.r.l. aveva offerto il pagamento dell'indennità quantificandola per errore di calcolo nell'importo di euro 171.052,93 anziché in quello di euro 206.068,00;
- che, conseguentemente, dovendosi inserire detto credito nel bilancio chiuso al
31/12/2019, il bilancio in questione si sarebbe dovuto considerare chiuso con una modesta perdita di euro 11.310,00;
- che, pertanto, la nullità della delibera dell'8.5.2020 e delle delibere successive del 17 settembre 2020 e del 4 marzo 2021, che riportavano dati falsi derivanti dalla falsità del precedente bilancio al 31 dicembre 2019, fondavano l'interesse e la legittimazione della sig.ra ed il sig. ad impugnarle. Pt_3 CP_2
12) Ad avviso della Corte tale motivo di appello è del tutto infondato, né le argomentazioni svolte dagli appellanti paiono idonee a superare i condivisibili rilievi espressi dal Tribunale di Milano nella sentenza impugnata.
Si è detto che gli appellanti, a fondamento dell'assunto posto a base del loro motivo di appello, hanno dedotto che il credito all'indennità di avviamento doveva ritenersi maturato ex lege e divenuto esigibile all'atto dello scioglimento del contratto di locazione scaduto il 31 marzo 2019: gli stessi hanno, quindi, censurato la valutazione svolta nella sentenza impugnata secondo cui, avendo la società convenuta contestato la cessazione del rapporto di locazione, il “titolo” che ha reso certo il credito per l'indennità di avviamento ai fini della sua iscrizione in bilancio sarebbe costituito dall'accordo transattivo del 23 marzo 2021 che ha risolto la controversia.
Al riguardo, va richiamato che il bilancio, come previsto dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione pagina 14 di 20 patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio; che, a tal fine, non si può prescindere dal rispetto dei principi di redazione di bilancio sanciti dall'art. 2423 bis c.c. nonché dall'applicazione dei principi contabili nazionali elaborati dall che dei predetti principi civilistici Controparte_3
costituiscono mera declinazione.
Per ciò che riguarda i crediti, vengono in rilievo il principio di competenza previsto dall'art. 2423 bis comma 1 n. 3 c.c. ed il principio contabile OIC 15.
Il primo prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento: il principio di competenza, che fissa il criterio temporale con cui i componenti positivi e negativi vengono imputati al conto economico per la determinazione del risultato di esercizio, va, poi, applicato alla luce del principio di prudenza nella valutazione delle voci, principio fissato dall'art. 2423 bis comma 1 n. 1 c.c. che impone cautela nella stima delle voci in caso di incertezza.
I principi contabili individuano il momento in cui la rilevazione dei fatti aziendali nel bilancio è conforme al principio di competenza, ciò che per i crediti viene chiarito dal principio contabile OIC 15 il quale, per l'appunto, si propone di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti.
L'OIC 15 al punto 4 definisce i crediti come “diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.”.
Per quanto riguarda i crediti che, come quello oggetto del presente giudizio, si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e di servizi, il medesimo OIC 15 precisa che
“sono iscrivibili in bilancio se sussiste titolo al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società”.1 1 Cfr. doc. 8 fasc. 1° grado parte appellata pagina 15 di 20 Dal quadro normativo sopra delineato, discende che il credito iscrivibile in bilancio può essere solo quello avente i requisiti di certezza ed esigibilità, requisiti che non potevano riscontrarsi nel credito relativo all'indennità di avviamento oggetto di causa, al momento della redazione del bilancio al 31.12.2019.
Sul punto, va richiamato che l'indennità di avviamento prevista dagli artt. 34 e 69 legge
392/1978, deriva dal contratto e “fatto costitutivo ne è la cessazione del rapporto”2; che, pertanto, l'instaurazione, da parte di del giudizio di opposizione Controparte_1
all'intimazione di licenza per finita locazione, con la conseguente pretesa di un diritto al rinnovo contrattuale, mettendo in discussione il fatto costitutivo del diritto all'indennità, non poteva che contraddire il requisito della certezza/esigibilità del credito con riferimento all'esercizio di bilancio chiuso al 31/12/2019.
L'incertezza, peraltro, al momento della redazione del bilancio al 31.12.2019, non riguardava solo l'an ma anche il quantum, posto che nella prospettazione degli stessi appellanti, la locatrice Cabiria 81 s.r.l. aveva offerto il pagamento dell'indennità quantificandola per errore di calcolo nell'importo di euro 171.052,93 anziché in quello di euro 206.068,00, importo peraltro ulteriormente modificato dagli accordi transattivi del 31 agosto 2021 in quello di euro 301.858,11 (cfr. doc. 3 fasc. 1° grado parte appellata).
Non è nemmeno condivisibile la tesi degli appellanti secondo cui il credito relativo all'indennità sarebbe stato esigibile nell'anno di competenza 2019 “all'atto dello scioglimento del contratto di locazione scaduto il 31 marzo 2019” (cfr. pag. 11 atto di appello), “soprattutto a seguito della offerta non formale di pagamento formulata dalla
Cabiria 81 s.r.l. (cfr. pag. 24 atto di appello).
Invero, per giurisprudenza consolidata “l'indennità di avviamento diviene esigibile solo nel momento in cui avviene il rilascio dell'immobile”.3 Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, deve riconoscersi una relazione di interdipendenza tra l'obbligazione del locatore al pagamento dell'indennità di avviamento e quella del conduttore alla restituzione dell'immobile, “e perciò il locatore che, alla cessazione del rapporto, intende adempiere la propria obbligazione ed ottenere dal conduttore l'adempimento della sua, deve offrire al conduttore il pagamento dell'indennità che ritiene sia dovuta;
correlativamente, il conduttore che intende ottenere il pagamento dell'indennità, nel domandarla deve offrire al locatore la riconsegna del bene ovvero può offrire la riconsegna a condizione che gli sia pagata
l'indennità che domanda”4.
Tale rapporto di reciproca dipendenza tra l'obbligazione del locatore e quella del conduttore è stato in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che lo ha posto a fondamento del principio secondo cui “ciascuna delle prestazioni non è esigibile in mancanza dell'adempimento, o dell'offerta di adempimento dell'altra”5.
Nel caso di specie, non risulta che abbia anche solo offerto di Controparte_1
riconsegnare gli immobili locati allorchè venne a scadenza il contratto di locazione a fine marzo 2019. Al contrario, risulta che si sia opposta alla licenza di intimazione per finita locazione contestando il mancato rinnovo contrattuale, con ciò determinando l'inesigibilità del credito relativo all'indennità di avviamento.
Secondo quanto condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, deve, pertanto, ribadirsi che correttamente il bilancio al 31.12.2019 non abbia considerato il credito oggetto di causa in quanto privo dei requisiti di certezza ed esigibilità, sì da doversi ritenere infondata l'impugnativa di nullità della delibera assembleare dell'8.5.2020 con cui venne approvato detto bilancio.
13) Questa Corte non ritiene meritevole di accoglimento neppure il motivo di appello con cui è stato impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha statuito sulle spese di lite, dovendosi riscontrare la corretta applicazione da parte del Tribunale di
Milano dei principi in materia di regolazione delle spese di lite.
In particolare, la totale soccombenza del sig. imponeva la condanna dello stesso Pt_1
alle spese di lite di parte avversa in conformità a quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., non ritenendo questa Corte che la complessità delle questioni giuridiche trattate fosse tale da integrare una grave ed eccezionale ragione che avrebbe dovuto consentire all'organo giudicante di disporre la compensazione delle spese anche in caso di soccombenza ed in deroga al principio di cui alla norma citata: il caso di specie è stato infatti deciso sulla base di circostanze di fatto pacifiche ed attraverso l'applicazione dei principi di diritto, così come chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, attraverso un ordinario ragionamento logico-giuridico.
E', poi, del tutto infondata la contestazione in ordine alla misura della liquidazione dei compensi, liquidati in complessivi euro 10.860,00, posto che gli stessi, in tal modo, risultano essere stati esattamente liquidati in applicazione dei parametri medi di tariffa per causa di valore indeterminabile e di complessità media.
Neppure si ritiene condivisibile la tesi della difesa di parte appellante secondo cui i sig.ri e in primo grado sarebbero rimasti “maggiormente vittoriosi” CP_2 Pt_3
rispetto alla convenuta Controparte_1
Tale affermazione pare generica e priva di riscontri, sì da potersi ritenere che, nel caso, correttamente sia stata disposta la compensazione delle spese, essendosi effettivamente concluso il giudizio tra i sig.ri e e con una CP_2 Pt_3 Controparte_1
situazione di reciproca soccombenza.
14) Infine, la Corte ritiene che non sia meritevole di accoglimento la domanda, proposta da parte appellata, di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., posto che non pare ravvisabile, nel caso, il presupposto soggettivo della mala fede o della colpa grave con cui la parte, sia pur soccombente, avrebbe agito in giudizio pagina 18 di 20 15) Per le ragioni esposte va respinto l'appello proposto da , Parte_1 CP_2
e , con conseguente conferma della sentenza impugnata.
[...] Parte_3
Secondo il criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati a rimborsare all'appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo in Controparte_1
applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il
D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, considerando lo scaglione di valore indeterminabile e valutando la causa di media complessità, con esclusione della fase istruttoria–trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti , Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_2 Parte_3
1151/2024, pubblicata il 31 gennaio 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in solido gli appellanti , Parte_1 Controparte_2 Pt_3
a rifondere all'appellata le spese del presente grado di
[...] Controparte_1
appello liquidate in complessivi euro 8.470,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il presidente relatore dott. Lorenzo Orsenigo
pagina 19 di 20 pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 1177/2000 3 Cfr. Cass.26050/2022 pagina 16 di 20 4 Cfr. Cass. Sez. Unite 1177/2000 5 Cfr. Cass. 4443/2014. In senso conforme ex multis Cass. 1903/2009 pagina 17 di 20