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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 290/2023 promossa in grado di appello d a in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Codiglione.
APPELLANTE
Contro
, e tutti rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Giuseppe Profita.
APPELLATI
All'udienza del 26 giugno 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 24/2/2023 il G.L. del Tribunale di Palermo, decidendo del ricorso proposto da , e nei confronti della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ha accertato che le mansioni da costoro svolte erano riconducibili alla Parte_1 declaratoria di cui al IV° livello dell'area Impianti e laboratori del CCNL Federambiente sicchè condannava l'azienda convenuta a disporre l'inquadramento nella categoria superiore ed al pagamento delle correlate differenze retributive a partire dal 20/10/2015. In particolare dalla disamina delle prove testimoniali assunte con i testi e TE Tes_2
– il primo con incarico di capo impianto dal settembre 2015 al gennaio 2020 ed il secondo di responsabile tecnico – è risultato che i predetti ricorrenti, inquadrati inizialmente nell'ambito del II° livello dell'Are Spazzamento , dal 20/10/2015 erano stati destinati all'Impianto di Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) con il ruolo di manutentori , indi erano soliti collaborare in occasione de guasti e degli interventi di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature meccaniche in dotazione all'impianto (nastro trasportatore, inverter, pompe di sollevamento etc…). Si è specificato che essi si occupavano della pulizia delle apparecchiature , delle piccole manutenzioni, cui erano soliti attendere in autonomia senza la supervisione di alcun superiore gerarchico, e della individuazione del guasto, ma non anche delle riparazioni che erano di competenza di una ditta esterna. Sicchè, individuato il parametro di pertinenza nel IV° livello dell'Area Laboratori ed Impianti - operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti, nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate (con la precisazione che tali lavoratori operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento, possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore: tra i profili esemplificativi il contratto collettivo menziona l'operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore per il cui svolgimento è richiesta la patente di II grado e provvede ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato - il G.L. ha riconosciuto le mansioni superiori nel livello e con la decorrenza sopra indicata. La sentenza di primo grado è stata fatta oggetto di impugnazione dalla R.A.P. che le muove un duplice ordine di specifiche doglianze. Un primo motivo censura la valutazione formulata dal G.L. in relazione alla posizione di che il Tribunale ha accomunato a quella di manutentore propria degli altri Controparte_3 due ricorrenti quantunque dalla istruzione espletata fosse emerso che il predetto lavoratore aveva svolto attività prevalente di autista.
Segnatamente si sottolinea l'antinomia tra quanto rilevato dallo stesso G.L. alle pagg. 2 e 3 della sentenza - …” l'attività prevalente del sembrerebbe stata quella di autista..” sulla CP_3 scorte delle dichiarazioni testimoniali dei testi e e le conclusioni TE Tes_2 raggiunte favorevoli all'accoglimento della domanda. Un secondo motivo attacca l'epoca di decorrenza del riconoscimento del superiore inquadramento e la riconducibilità delle mansioni al livello IV° anziché come ritenuto dall'appellante al livello III°. Sotto il primo profilo , l'appello valorizza le dichiarazioni del teste – capo TE impianto dal settembre 2015 al gennaio 2020, poi sostituito dal – il quale ha riferito Tes_2 Part che le attività di manutenzione sull'impianto sarebbero svolte lavoratori Pt_2 Pt_3 solo a partire dal mese di giugno 2016. Sotto il secondo profilo si evidenza che dal raffronto comparativo tra le declaratorie contrattuali del III° e del IV° livello con l'attività in concreto svolta - riducibile a quella di controllo visivo della funzionalità dell'impianto ed a routinari interventi di manutenzione ordinaria operati pur sempre all'interno di direttive quotidiane e dettagliate predisposte dai superiori gerarchici - le mansioni accertate dovevano essere più attendibilmente ricondotte all'interno del III° livello. Resistono i lavoratori appellati che chiedono il rigetto del gravame. Ciò premesso , l'appello è solo marginalmente fondato. Rispetto alla posizione del ,l'apparente dicotomia sottesa all'indagine istruttoria CP_3 espletata dal G.L., può plausibilmente riconciliarsi nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali dei due responsabili addetti all'impianto Pt_2
In particolare merita di essere valorizzata la versione del Vultaggio secondo il quale il faceva anche l'autista dal 2016, - “ ma preciso che fondamentalmente si occupava di CP_3 manutenzione . Credo che nel prosieguo l'attività di autista sia divenuta prevalente (…) Inizia come manutentore, via via, scoperta la sua abilità è stato impiegato per colmare i vuoti nella movimentazione dei mezzi all'interno del cantiere. Non sono in grado di valutare la prevalenza delle due mansioni fino a quando ci sono stato io ma sono certo che è andata progressivamente aumentando la mansione di autista” - a fronte di quella più perentoria del teste il Tes_2 quale ha escluso che il si sia occupato dell'attività di manutenzione (”Preciso che CP_3 quando ho parlato di collaborazione con le ditte esterne mi riferivo soltanto a e P_
, perché è autista e non si è mai occupato di quelle attività”) dovendosi nel CP_2 CP_3 confronto preferire quella asseverata dalla posizione rivestita da colui ( ) che TE risultava a capo dell'impianto durante il tempo in cui si sarebbe consolidato il diritto alle mansioni superiori.
Parimenti infondato risulta il motivo volto a criticare operazione interpretativa di sussunzione nella categoria rivendicata (IV° livello) a fronte di quella contrapposta dalla difesa aziendale (III° livello) siccome poggiante sulla limitata autonomia operativa ascrivibile ai lavoratori. Il riferimento è alle dichiarazioni del teste , il quale ha riferito che i ricorrenti “non Tes_2 decidono in autonomia ..Loro eseguono le direttive…Ogni mattina si faceva una riunione operativa e venivano assegnati i compiti…” - . Trattasi di evidenze che, sia pur collocando i compiti svolti in un ambito di attività di carattere esecutivo, tuttavia, non sconfessano la lettura formulata dal G.L. il quale ha individuato nel livello di complessità delle operazioni affidate, propria della declaratoria del IV° livello e nel connotato di autonomia che le contraddistingueva (“non vi erano capi squadra . Io incaricavo i lavoratori di compiti specifici che loro eseguivano in autonomia secondo le loro competenze…. Le soluzioni più semplici venivano adottate da loro, per quelle più complesse concordavamo la soluzione migliore” ( ), la loro connessione ad istruzioni generali TE non necessariamente dettagliate, ciò integrando il quid pluris discretivo delle mansioni espletate rispetto alla professionalità inferiore richiesta per il riconoscimento del III° livello, nel quale il concetto di autonomia operativa si accompagna con una più pesante ingerenza del superiore gerarchico nell'impartire disposizioni sulle modalità tecniche dell'intervento. Viceversa fondato si palesa il motivo che, senza in alcun modo investire il profilo del trattamento indifferenziato tributato in sentenza al profilo dell'inquadramento e della decorrenza delle differenze retributive, ne contesta il dies a quo dell'attribuzione individuato dal G.L. nell'ordine di servizio del 20/10/2015. In questo caso non può sottacersi il dato difforme promanante dalle dichiarazioni del teste
, il quale ha precisato che, ad onta del dato temporale risultante dal predetto TE odine di servizio “i tre dipendenti hanno svolto le superiori mansioni dal mese di giugno 2016 e fino al 20 gennaio 2020”. Dovendosi evincere da tale indicazione temporale l'evidenza storica dell'evento e la sua idoneità a smentire il connotato meramente programmatico dell'ordine di servizio, l'accertamento compiuto dal G.L. appare meritevole di rettifica con conseguente spostamento , a partire dal 1° giugno 2016, dei diritti riconosciuti in sentenza.
La parziale riforma della sentenza di primo grado impone una coerente regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che possono essere compensate in misura di 1/3 mentre la restante parte, liquidata come da dispositivo, va posta a carico dell'azienda soccombente.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 645/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 24 febbraio 2023 dichiara che , Parte_5
e hanno diritto all'inquadramento superiore Controparte_2 Controparte_3 riconosciuto dalla sentenza di primo grado ed alle differenze retributive maturate a partire dal 1° giugno 2016 e per l'effetto condanna la l pagamento in favore degli appellati Pt_1 dei superiori importi oltre accessori come per legge.. Compensa in misura di 1/3 le spese del giudizio di primo grado e condanna la Pt_1 al pagamento in favore degli appellati della restante parte che liquida in complessivi
[...]
€ 3.086,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa in misura di 1/3 le spese del giudizio di appello e condanna la al Parte_1 pagamento in favore degli appellati della restante parte che liquida in complessivi € 2.315,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 26 giugno 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco