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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3821 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
BA LA, C.F. , nata ad [...] il [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato BAU' SERENA
e
GO MARCO, C.F. , nato ad [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato BAU' SERENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo entrambi di redditi propri e/o di capacità lavorative e reddituali bastevoli per le proprie esigenze, rinunciando pertanto ad ogni reciproca forma di mantenimento e assegno divorzile.
2. AFFIDAMENTO FIGLIO MINORE
Il figlio minore UE IG viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, individuandosi quale residenza prevalente quella della madre BA AU.
I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio e, segnatamente, quelle relative alla salute, all'istruzione e all'educazione. Quanto al colloquio con gli educatori della scuola frequentata dal figlio, la madre ed il padre si impegnano ad incontrare gli educatori del figlio e a relazionare l'altro con solerzia.
Quanto alla comunicazione tra genitori gli stessi considerano di fondamentale importanza sia corretta e tempestiva e, pertanto, si impegnano a trasmettersi le informazioni riguardanti il figlio via mail o sms e dopo aver condiviso una qualsiasi decisione a darsi successivamente un riscontro.
I genitori si impegnano sin da ora a che le frequentazioni con i rispettivi futuri compagni siano graduali e orientati a garantire il corretto equilibrio e il massimo interesse di UE.
3. PIANO GENITORIALE
Sulle modalità di visita i genitori concordano che il sig. IG AR potrà vedere UE secondo liberi accordi con la madre, sempre tenendo in considerazione i desideri e gli impegni del figlio;
in difetto di accordo, comunque, varrà il seguente calendario che potrà essere di comune accordo adeguato alle contingenti esigenze del figlio e dei genitori:
- il mercoledì pomeriggio il padre potrà stare con UE dall'uscita dall'asilo per poi riportarlo alla madre dopo cena alle ore 20.00;
- il venerdì pomeriggio il padre potrà stare con UE dall'uscita dall'asilo per poi riportarlo alla madre il giorno seguente (un pernotto) dopo pranzo alle ore 14.00;
- a fine settimana alternati, UE starà con il padre dal venerdì dall'uscita dell'asilo sino alla domenica sera dopo cena alle ore 20.00, quando lo riporterà dalla madre al temine della visita e con due pernottamenti presso l'abitazione paterna;
Vacanze scolastiche estive e festività: verranno concordate con congruo anticipo in base alle esigenze personali dei genitori e del figlio, previa comunicazione e tenendo conto che il padre, nel periodo estivo è comunque occupato a tempo pieno dal punto di vista lavorativo essendo agricoltore. Ad ogni buon conto, a sua richiesta e se concessogli dai turni lavorativi, il padre potrà passare con UE una settimana continuativa.
Compleanno di UE: verrà festeggiato, in accordo con il figlio sul luogo e su quando, garantendo almeno mezza giornata per ciascun genitore e, laddove possibile, anche festeggiandolo insieme.
Vacanze di Natale: i coniugi decideranno in accordo comune, in base al principio dell'alternanza, i giorni della vigilia 24 Dicembre ed il giorno di Natale 25 Dicembre, così anche capodanno ed epifania da trascorrere con UE. Inoltre, se l'occupazione lavorativa del sig. IG glielo consentirà, il figlio potrà trascorre almeno cinque giorni durante le vacanze natalizie con il padre, un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3 gennaio alternando le settimane ed i giorni di festività con i genitori secondo i rispettivi impegni lavorativi.
4. ABITAZIONE FAMILIARE E BENI MOBILI REGISTRATI
La casa familiare sita in AS (VI) alla Via Giosuè Carducci n. 11 (di proprietà del padre della ricorrente) e il relativo arredo verranno assegnati alla sig.ra AU BA.
Il conto corrente comune acceso presso la banca Monte Dei Paschi di Siena - Filiale di AS, conto corrente n.14556, intestato a entrambi i coniugi, è stato chiuso, con divisione a metà del saldo attivo residuo.
5. CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE AM GO
Per l'unico figlio, UE, minorenne, il padre s'impegna a corrispondere un contributo al mantenimento di € 300,00 (trecento,00) mensili.
Il contributo andrà versato sulle coordinate bancarie intestate alla sig.ra AU BA indicate di seguito: [...] (Monte Dei Paschi di Siena – Filiale di AS).
6. SPESE STRAORDINARIE ED ASSEGNO UNICO
La sig.ra BA dichiara di rinunciare all'assegno unico e universale e alle detrazioni per figli a carico.
Pertanto l'assegno unico e universale percepito al 100% per il figlio UE sarà corrisposto al padre.
Le spese straordinarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche e ludico- sportive, saranno identificate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, e graveranno per il 50% su ciascun genitore. I coniugi danno già come approvata la spesa straordinaria da suddividere in pari quote corrispondente alla retta della scuola materna frequentata dal figlio UE, quindi il sig. IG dovrà corrispondere mensilmente alla sig.ra BA la somma pari ad Euro 82,50 (ottantadue/50) a tale titolo, salvo aumento e/o diminuzione certificata della retta e salvo l'ottenimento del “bonus asilo nido”, di cui hanno fatto richiesta (che andrà a rimborsare parte delle rette e andrà, quindi, a ridurre l'importo dovuto dal sig. IG).
Rimane inteso che tutte le spese straordinarie dovranno essere idoneamente documentate e che i genitori dovranno rimborsarle a chi le abbia sostenute previa esibizione delle relative attestazioni di pagamento, entro 15 giorni dall'esibizione, come da Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di
Vicenza.
7. Con la corretta e puntuale esecuzione degli impegni summenzionati, le parti dichiarano di aver risolto e definito ogni e qualsiasi rapporto di credito/debito, e parimenti ogni altro rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale, dichiarando di null'altro aver a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa, dedotti e/o deducibili aventi origine e/o dipendenti e/o connessi al pregresso rapporto di coniugio, ovvero derivanti da qualsivoglia altro rapporto intercorso, e comunque dichiarano di rinunciarvi.
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in AS (VI) in data 22/06/2019.
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la prima udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con sentenza passata in giudicato, e la data di deposito del presente ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in AS (VI) alla Via
Giosuè Carducci n. 11, in favore di AU BA, quale genitore convivente con il figlio minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da BA AU e da IG AR in AS (VI) il 22/06/2019 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di AS (VI) al n. 4, parte II, serie A, anno 2019;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3821 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
BA LA, C.F. , nata ad [...] il [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato BAU' SERENA
e
GO MARCO, C.F. , nato ad [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato BAU' SERENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo entrambi di redditi propri e/o di capacità lavorative e reddituali bastevoli per le proprie esigenze, rinunciando pertanto ad ogni reciproca forma di mantenimento e assegno divorzile.
2. AFFIDAMENTO FIGLIO MINORE
Il figlio minore UE IG viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, individuandosi quale residenza prevalente quella della madre BA AU.
I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio e, segnatamente, quelle relative alla salute, all'istruzione e all'educazione. Quanto al colloquio con gli educatori della scuola frequentata dal figlio, la madre ed il padre si impegnano ad incontrare gli educatori del figlio e a relazionare l'altro con solerzia.
Quanto alla comunicazione tra genitori gli stessi considerano di fondamentale importanza sia corretta e tempestiva e, pertanto, si impegnano a trasmettersi le informazioni riguardanti il figlio via mail o sms e dopo aver condiviso una qualsiasi decisione a darsi successivamente un riscontro.
I genitori si impegnano sin da ora a che le frequentazioni con i rispettivi futuri compagni siano graduali e orientati a garantire il corretto equilibrio e il massimo interesse di UE.
3. PIANO GENITORIALE
Sulle modalità di visita i genitori concordano che il sig. IG AR potrà vedere UE secondo liberi accordi con la madre, sempre tenendo in considerazione i desideri e gli impegni del figlio;
in difetto di accordo, comunque, varrà il seguente calendario che potrà essere di comune accordo adeguato alle contingenti esigenze del figlio e dei genitori:
- il mercoledì pomeriggio il padre potrà stare con UE dall'uscita dall'asilo per poi riportarlo alla madre dopo cena alle ore 20.00;
- il venerdì pomeriggio il padre potrà stare con UE dall'uscita dall'asilo per poi riportarlo alla madre il giorno seguente (un pernotto) dopo pranzo alle ore 14.00;
- a fine settimana alternati, UE starà con il padre dal venerdì dall'uscita dell'asilo sino alla domenica sera dopo cena alle ore 20.00, quando lo riporterà dalla madre al temine della visita e con due pernottamenti presso l'abitazione paterna;
Vacanze scolastiche estive e festività: verranno concordate con congruo anticipo in base alle esigenze personali dei genitori e del figlio, previa comunicazione e tenendo conto che il padre, nel periodo estivo è comunque occupato a tempo pieno dal punto di vista lavorativo essendo agricoltore. Ad ogni buon conto, a sua richiesta e se concessogli dai turni lavorativi, il padre potrà passare con UE una settimana continuativa.
Compleanno di UE: verrà festeggiato, in accordo con il figlio sul luogo e su quando, garantendo almeno mezza giornata per ciascun genitore e, laddove possibile, anche festeggiandolo insieme.
Vacanze di Natale: i coniugi decideranno in accordo comune, in base al principio dell'alternanza, i giorni della vigilia 24 Dicembre ed il giorno di Natale 25 Dicembre, così anche capodanno ed epifania da trascorrere con UE. Inoltre, se l'occupazione lavorativa del sig. IG glielo consentirà, il figlio potrà trascorre almeno cinque giorni durante le vacanze natalizie con il padre, un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3 gennaio alternando le settimane ed i giorni di festività con i genitori secondo i rispettivi impegni lavorativi.
4. ABITAZIONE FAMILIARE E BENI MOBILI REGISTRATI
La casa familiare sita in AS (VI) alla Via Giosuè Carducci n. 11 (di proprietà del padre della ricorrente) e il relativo arredo verranno assegnati alla sig.ra AU BA.
Il conto corrente comune acceso presso la banca Monte Dei Paschi di Siena - Filiale di AS, conto corrente n.14556, intestato a entrambi i coniugi, è stato chiuso, con divisione a metà del saldo attivo residuo.
5. CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE AM GO
Per l'unico figlio, UE, minorenne, il padre s'impegna a corrispondere un contributo al mantenimento di € 300,00 (trecento,00) mensili.
Il contributo andrà versato sulle coordinate bancarie intestate alla sig.ra AU BA indicate di seguito: [...] (Monte Dei Paschi di Siena – Filiale di AS).
6. SPESE STRAORDINARIE ED ASSEGNO UNICO
La sig.ra BA dichiara di rinunciare all'assegno unico e universale e alle detrazioni per figli a carico.
Pertanto l'assegno unico e universale percepito al 100% per il figlio UE sarà corrisposto al padre.
Le spese straordinarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche e ludico- sportive, saranno identificate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, e graveranno per il 50% su ciascun genitore. I coniugi danno già come approvata la spesa straordinaria da suddividere in pari quote corrispondente alla retta della scuola materna frequentata dal figlio UE, quindi il sig. IG dovrà corrispondere mensilmente alla sig.ra BA la somma pari ad Euro 82,50 (ottantadue/50) a tale titolo, salvo aumento e/o diminuzione certificata della retta e salvo l'ottenimento del “bonus asilo nido”, di cui hanno fatto richiesta (che andrà a rimborsare parte delle rette e andrà, quindi, a ridurre l'importo dovuto dal sig. IG).
Rimane inteso che tutte le spese straordinarie dovranno essere idoneamente documentate e che i genitori dovranno rimborsarle a chi le abbia sostenute previa esibizione delle relative attestazioni di pagamento, entro 15 giorni dall'esibizione, come da Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di
Vicenza.
7. Con la corretta e puntuale esecuzione degli impegni summenzionati, le parti dichiarano di aver risolto e definito ogni e qualsiasi rapporto di credito/debito, e parimenti ogni altro rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale, dichiarando di null'altro aver a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa, dedotti e/o deducibili aventi origine e/o dipendenti e/o connessi al pregresso rapporto di coniugio, ovvero derivanti da qualsivoglia altro rapporto intercorso, e comunque dichiarano di rinunciarvi.
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in AS (VI) in data 22/06/2019.
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la prima udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con sentenza passata in giudicato, e la data di deposito del presente ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in AS (VI) alla Via
Giosuè Carducci n. 11, in favore di AU BA, quale genitore convivente con il figlio minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da BA AU e da IG AR in AS (VI) il 22/06/2019 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di AS (VI) al n. 4, parte II, serie A, anno 2019;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo