Articolo 2 della Legge 7 gennaio 1992, n. 41
Articolo 1Articolo 3
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1 febbraio 1992
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del trattato stesso.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1992