Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5764/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 5764/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALDO MANUEL Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GALDO MANUEL
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CORNA ANNA MARIA e dell'avv. TRIFIRO' SALVATORE ( C.F._2
VIA SAN BARNABA, 32 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA PONCHIELLI, 39
C/O STUDIO LEGALE AVV. PAVAN 20052 MONZA presso il difensore avv. CORNA ANNA MARIA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso dell'8 maggio 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare, Controparte_2
per quanto sopra esposto, il diritto della lavoratore ad essere applicato presso l'ufficio postale di Trani o ad altro ufficio quanto più possibile ad esso più vicino;
tempore, a trasferire il ricorrente dall'attuale sede lavorativa all'ufficio postale di Trani o in subordine in un altro ufficio postale sito in un comune quanto più vicino, in termini di tempo di percorrenza, al comune di Trani, esistente tra le province, in via gradata, di Trani-
Barletta-Andria, Bari, Foggia, Taranto, Brindisi, Lecce;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, spese generali ed altri accessori di legge”.
Il ricorrente, premesso di essere applicato quale portalettere caposquadra presso l'ufficio di recapito di di Milano Baggio, inquadrato nel livello C, ha riferito: Controparte_2
• che sua madre è affetta da varie patologie invalidanti e, pertanto, le sono state riconosciute le condizioni di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92 e art. 381 dpr 495/92;
• che egli presta assistenza alla madre e, pertanto, risulta titolare dei diritti di cui all'art. 33 comma 3 L. 104/92 di cui ha sempre, sin dal 2020, effettivamente fruito, oltre a congedi straordinari ex D. Lgs. 151/01;
• che più volte, sin dal 2021, ha avanzato richieste di trasferimento per avvicinarsi alla residenza della madre al fine di meglio poterle prestare assistenza;
• che, con mail del marzo 2022, ha ribadito la propria esigenza di trasferimento ex L.104/92;
• che non risulta essere stato mai trasferito, né ha mai ricevuto riscontro alle proprie istanze;
• che non può più procrastinare il ricongiungimento abitativo con la madre;
• che presso gli uffici postali di recapito presenti nelle provincie di Trani-Barletta-Andria,
Foggia, Bari, e in generale presso la regione Puglia, vi sono state e permangano anche nell'attualità esigenze organizzative e produttive societarie compatibili col trasferimento richiesto, esistendo posti vacanti per dipendenti con le sue mansioni, nonché, più in generale, per dipendenti inquadrati nel suo livello;
• che, peraltro, molte delle esigenze di organico anche per la figura di portalettere, sono da controparte coperte sia mediante l'ininterrotto ricorso ad assunzione di personale a tempo determinato, sia mediante distacchi “a rotazione” di personale addetto ad altri uffici.
2. costituitasi in giudizio, ha contestato le difese del ricorrente e ha Controparte_2
sostenuto la legittimità del proprio operato.
3. La causa, fallita la conciliazione e sentiti i testi, viene decisa a seguito di discussione orale,
con lettura del dispositivo e della motivazione al termine della camera di consiglio.
***
4. Come è noto, l'art. 33 comma 5, l. n. 104/1992 dispone che il lavoratore titolare dei permessi,
“ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
5. La giurisprudenza è ormai conforme nel precisare che il diritto del dipendente alla scelta della sede più vicina non è un diritto assoluto, ma condizionato alle esigenze organizzative del datore di lavoro, sicché in difetto di disponibilità del posto rivendicato il diritto alla scelta deve recedere a fronte delle esigenze organizzative datoriali (cfr., tra le molte, Tribunale
Modena sez. lav., 28/02/2023, n.82; Tribunale Milano sez. lav., 17/07/2018, n. 846; Cass. sez. lav. 5/09/2011 n. 18223; conf. Cass. sez. lav. 5/11/2013 n. 24775).
6. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23857/2017 ha, altresì, precisato che “grava sulla parte datoriale l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle relative richieste” (in senso conforme, Cass.
Civ., sez. UU, del 27/03/2008, n. 7945).
7. In primo luogo, va detto che risulta documentalmente che la madre del ricorrente sia portatrice di handicap grave e che il ricorrente stesso fruisca dei permessi ex l. n. 104/1992 dal 2022 (v. doc. 2 ric. e doc.ti 4 e 5 resist.).
8. Il ricorrente ha allegato che avrebbe disponibilità di posti vacanti di portalettere, e CP_2
nello specifico, di caposquadra, presso gli uffici di recapito siti nel comune di Trani e, altresì, nelle provincie di Barletta-Andria-Trani, di Bari, di Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce. Ciò rilustrerebbe anche dal fatto che, da almeno 10 anni a questa parte, presso tutti gli uffici di tali provincie la resistente ricorre ininterrottamente e senza soluzione di continuità ad assumere portalettere con contratto di lavoro a tempo determinato.
9. si è difesa rappresentando che, non essendovi l'esigenza, non sono stati effettuati CP_2
trasferimenti di dipendenti con mansioni di caposquadra recapito nelle province della Puglia e alcun trasferimento dalla Macro area Nord Italia alla provincia di Barletta Andria Trani, dal
2022 a oggi, per personale inquadrato nel livello c del cc.nl. ha, altresì, rappresentato CP_2 che in caso di esigenze temporanee può avvenire che siano disposte applicazioni di personale da un'unità produttiva ad un'altra limitrofa è che per percorsi di sviluppo porta lettere siano adibiti a mansioni di capi squadra. Trattasi, tuttavia, di eventi occasionali, che non giustificherebbero un incremento di personale, a maggior ragione nella Regione Puglia ove non vi è una carenza di risorse effettiva.
10. Dall'altro lato, presso il Centro di smistamento di Milano Roserio vi sarebbe una significativa carenza di personale essendovi adibiti 628 lavoratori di cui 112 con contratto di lavoro a tempo determinato a fronte dei 656 lavoratori previsti in organico.
11. Per dimostrare i propri assunti ha prodotto report forza lavoro relativo alle province CP_2
della Puglia (v. doc. 11) e il PROSPETTO COPERTURA CENTRI SMISTAMENTO relativo a Roserio (v. doc. 12).
12. Ora, va detto che le allegazioni inerenti a Roserio risultano non attuali e superate dal fatto che, nel corso del suddetto procedimento, il lavoratore – che aveva impugnato il trasferimento da Baggio a Roserio, comunicato il 10/4/24 (v. doc. 5 ric.) – ha ottenuto, a seguito di sentenza di questo Tribunale in giudizio svoltosi nella contumacia di , l'annullamento del CP_2
trasferimento e la riassegnazione a Baggio.
13. La richiesta avanzata da all'udienza del 28/1/25 di documentare la situazione di carenza CP_2
del centro di Baggio è stata, tuttavia, ritenuta tardiva e, comunque, stanti anche gli esiti delle prove orali, superflua ai fini del decidere.
14. non ha, infatti, assolto il proprio onere sulla sussistenza di esigenze impeditive della CP_2
richiesta di trasferimento del ricorrente.
15. In primo luogo, come osservato anche dalla difesa del ricorrente nel corso della discussione odierna, i prospetti prodotti da oltre ad avere rilevanza probatoria limitata in quanto di CP_2
formazione unilaterale, fotografano la situazione a maggio 2024 e nulla, quindi, dicono in merito agli anni precedenti (v. doc.ti 11 e 12 res.). Ciò nonostante, la domanda del ricorrente sia stata presentata già nel 2022 (v. doc. 4 ric.).
16. In secondo luogo, gli stessi testi hanno riferito che “a Bari san Paolo sono previsti 3 capisquadra ma ne sono applicati due (…) A marzo 24 sono stati spostati due capisquadra del mio centro e mandati in altre strutture si sono creati due posti vacanti colmati da due portalettere promossi a Capisquadra e provenienti da Bari Poggiofranco” (v. teste Tes_1
responsabile centro recapito Bari); “Lavoro presso il centro di Bitonto e ne sono responsabile da 4 anni. A febbraio 24 hanno nominato una nuova caposquadra proveniente da Bari San paolo, dovevo averne due e ne avevo uno di caposquadra… la scopertura nel mio centro risaliva a dicembre 23” (v. teste ). Tes_2
17. Dalle dichiarazioni rese dai testi, emerge che, effettivamente, vi è stato un fabbisogno della figura di presso le province pugliesi. Ciò dimostra che il trasferimento del Parte_2
ricorrente avrebbe potuto essere attuato senza lesione consistente delle esigenze organizzative aziendali (v. Cass. n. 12692/02). E ciò anche nella provincia di Trani non avendo CP_2 dimostrato quale lesione avrebbe potuto derivare all'azienda in caso di accoglimento della domanda principale.
18. Alla luce di quanto sopra, va condannata al trasferimento del ricorrente all'ufficio CP_2
postale di Trani.
19. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna a trasferire Controparte_2 Parte_1 all'ufficio postale di Trani;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese, € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli