Art. 2.
Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di assistente di stazione della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore delle stazioni, purche' in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:
a) gli incaricati addetti alle fermate;
b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 , per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
c) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella ex qualifica di gestore in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39 .
Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di assistente di stazione della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore delle stazioni, purche' in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:
a) gli incaricati addetti alle fermate;
b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947 , per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
c) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella ex qualifica di gestore in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39 .