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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'Appello promossa con ricorso ex art. 473 bis 30 c.p.c. da
(c.f. ), difeso dall'avvocato Giorgio Canal (c.f. Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Treviso (TV), C.F._2
Viale della Repubblica n. 12, giusta procura rilasciata su foglio separato (All. A); contro
(c.f. , difesa dall'avvocato AR Rizzotti (c.f. CP_1 C.F._3
) e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Treviso (TV), Via C.F._4
Alzaia n. 9, giusta procura alle liti da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, DM Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal DM
Giustizia n. 48/2013;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti il 03.02.2025.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 969/2024, pubblicata in data 10.05.2024 dal Tribunale di
Treviso, rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 27.01.2025.
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, contariis reiectis, previa valutazione di ammissibilità del presente atto
d'appello, in parziale riforma della sentenza n. 969/2024 del Tribunale di Treviso del 09/05/2024, pubblicata in data 10/05/2024, notificata personalmente alla convenuta sig.ra in data CP_1
25/05/2024, resa nel procedimento civile R.G.n.625/2024, in accoglimento del proposto appello: Nel merito:
- condannare parte convenuta soccombente al pagamento delle spese processuali di primo CP_1
grado, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente vittorioso . Parte_1
Voglia condannare parte appellata, altresì, alla rifusione in favore del signor delle Parte_1 spese processuali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per l'appellata:
“Nel merito in via principale respingersi l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto e diritto per le Parte_1 ragioni esposte e, per l'effetto, confermarsi anche in punto di spese di lite la sentenza n. 969/2024 del
9.5.2024, pubblicata in data 10.5.2024, del Tribunale di Treviso in composizione collegiale tra i signori e . CP_1 Parte_1
Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi di revoca della sentenza n. 969/2024 del 9.5.2024, pubblicata in data 10.5.2024, del Tribunale di Treviso in composizione collegiale tra i signori e in CP_1 Parte_1
punto di spese di lite, liquidare le stesse ai minimi del tariffario forense per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello”.
Per la Procura Generale:
Nulla.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 1-Con ricorso ex art. 473 bis 11-12 c.p.c. depositato il 07.02.2024, conveniva dinanzi Parte_1
al Tribunale di Treviso la moglie e chiedeva: CP_1
a. la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 29.06.1996;
b. la fine dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio AR per raggiunta indipendenza economica del medesimo;
c. la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della quale immobile in CP_1
comproprietà fra i coniugi sito in Candelù di Maserada sul Piave (TV), via Venezia n. 3;
d. la rifusione delle spese legali.
Esponeva che la separazione consensuale era stata omologata con Decreto del 21.11.2017 del Tribunale di Treviso, che il figlio AR (nato il [...]) - medio tempore – era divenuto maggiorenne e che da giugno 2023 era stato assunto a tempo pieno come progettista di impianti termotecnici presso
Climosfera Srl, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi e con una retribuzione mensile netta di circa euro 1.500,00.
Precisava che erano venuti meno i presupposti sia per il mantenimento del figlio, sia per l'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie, che in sede di separazione era stata assegnata alla proprio CP_1
affinché vi abitasse con il figlio.
resistente non si costituiva in giudizio. CP_2
3-La causa veniva istruita documentalmente.
4-In data 10.05.2024 veniva pubblicata la Sentenza N° 969/2024 del Tribunale di Treviso che così provvedeva:
“1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/06/1996 da Pt_1
e , trascritto al n.12, Parte II, Serie A, Anno 1996 del registro degli atti di
[...] CP_1
matrimonio del Comune di Maserada sul Piave, alle seguenti condizioni:
a. Revoca l'obbligo del ricorrente di concorrere al mantenimento del figlio AR, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
b. Revoca l'assegnazione della ex casa coniugale a favore della convenuta.
2) Spese di lite integralmente compensate. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza”.
5-Con ricorso ex art. 473 bis 30 c.p.c., in data 24.06.2024, ha proposto impugnazione Parte_1
sulla base dei seguenti motivi:
Violazione di legge e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c. Violazione del principio di soccombenza. Erronea compensazione delle spese processuali, al di fuori dei casi tassativi previsti ex lege, in presenza dell'accoglimento integrale delle domande attoree.
pagina 3 di 7 Pur avendo accolto tutte le domande del ricorrente, il Tribunale ha stabilito l'integrale compensazione delle spese fra le parti, alla luce della condotta processuale tenuta dalla resistente che, essendo rimasta contumace, non si è opposta alle domande avversarie.
Secondo il Giudicante, sarebbe giustificata la compensazione delle spese processuali solo perché la parte convenuta è rimasta inerte e non si è costituita in giudizio.
Quanto deciso dal Collegio di I Grado in punto spese processuali è errato, poiché - in materia di regolamentazione delle spese processuali all'esito del giudizio - l'art. 91 c.p.c. statuisce che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, liquidandone l'ammontare.
Tale norma detta la regola generale secondo cui la parte soccombente subisce il carico delle proprie spese e deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese che questa ha dovuto a sopportare per vedere riconosciuti i propri diritti, dando attuazione al principio di rilevanza costituzionale secondo cui la necessità di agire e resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione nonché contribuendo a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost.
La disposizione - dunque - esplicita il principio della soccombenza che, assieme al principio di causazione, regola il riparto delle spese di lite.
Per individuare la parte soccombente, non rilevano i comportamenti “neutri” della parte contro la quale il giudizio viene promosso;
quindi, è ritenuto meritevole di condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere non superfluo il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
La regola generale contenuta di cui al citato art. 91 c.p.c. viene contemperata dalla previsione dell'art. 92 c.p.c., il quale - al comma 2 - indica la possibilità di disporre la compensazione parziale o totale delle spese processuali in ipotesi tassative.
Nel caso che ci occupa, non ricorre alcuna delle situazioni ivi contemplate, in quanto:
a) tutte le domande attoree (peraltro le uniche svolte, attesa la contumacia della convenuta) sono state accolte e ciò esclude la soccombenza reciproca;
b) le questioni oggetto del procedimento di divorzio sono ordinariamente e frequentemente trattate dalla giurisprudenza;
c) non si riscontrano mutamenti della giurisprudenza sul thema decidendum;
d) non ricorrono altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
6- si è costituita in II Grado per resistere al gravame, eccependone l'infondatezza in fatto e CP_1
in diritto.
pagina 4 di 7 7- La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 27.01.2025
* * * * * *
8- L'appello è fondato e merita di essere accolto.
A. Come rilevato dall'odierno appellante, per ottenere la cessazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente autosufficiente e la conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare è necessaria una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria che, in mancanza di un accordo fra i coniugi, può essere ottenuta solo attraverso l'instaurazione di un procedimento di natura contenziosa.
B. Dall'analisi della documentazione dimessa agli atti, è possibile acclarare:
- l'effettivo coinvolgimento di nelle trattative promosse da e dalla sua CP_1 Parte_1
difesa;
- il protrarsi di siffatte trattative, riconducibile alla reticenza della sig.ra soprattutto in tema di CP_1
assegno di mantenimento nei confronti del figlio;
- l'assenza di un accordo tra i coniugi e l'avvertita necessità di porre fine ad una sostanziale condizione di incertezza giuridica;
C. Si tratta di situazione che ha oggettivamente indotto ad instaurare un giudizio contenzioso. Pt_1
Pertanto, non è condivisibile la tesi prospettata dalla secondo cui il ricorso al Tribunale di CP_1
Treviso sarebbe stato superfluo, in virtù di un'acquiescenza della moglie rispetto alla totalità delle richieste formulate dal marito.
In particolare, secondo la difesa di parte appellata, mai si sarebbe opposta alla richiesta di CP_1
divorzio, sperando - piuttosto - in un componimento bonario della vertenza e tentando di trovare una soluzione conciliativa.
D. GI osservare che le domande di (v. revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti Pt_1 del figlio da poco maggiorenne e revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie) hanno riguardato materie per le quali è preclusa l'autonomia negoziale ed è imprescindibile quantomeno un controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Difatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, è possibile distinguere - nell'eventuale accordo raggiunto fra le parti in sede di separazione e di divorzio - un c.d. contenuto necessario, attinente agli aspetti dell'affidamento dei figli minori, al regime di frequentazione dei genitori, ai modi di contribuzione al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale ed al mantenimento del coniuge economicamente più debole, da un c.d. contenuto eventuale, riguardante la regolamentazione di ogni altra questione di carattere patrimoniale o personale fra i coniugi stessi.
pagina 5 di 7 I rapporti fra genitori e figli sono riservati al controllo del Giudice, mentre quel che concerne i soli coniugi - almeno tendenzialmente - rimane nell'ambito della loro determinazione discrezionale ed autonoma, in base alla valutazione delle rispettive convenienze, fino a sostenere l'autonomia negoziale dei genitori anche nel rapporto con i figli, purché si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al Giudice (v. Cass., 22 gennaio 1994, n. 657; Cass., 8 novembre 2006, n. 23801;
Cass., 24 ottobre 2007, n. 22329; Cass., 12 gennaio 2016, n. 298).
E. Quanto finora asserito trova conferma anche nel principio secondo cui il disconoscimento del diritto al mantenimento nei confronti nel figlio maggiorenne può avvenire solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., dal momento che “L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Ne consegue che, in tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva
(che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 cod.proc.civ., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno (v.
Cass. n. 1353 del 18/02/1999; v. Cass. n. 11648 dell'11/7/2012).
F. Questa Corte ritiene che le circostanze del caso in esame non siano idonee a legittimare una compensazione delle spese di lite tra le parti.
Proprio in virtù dell'accoglimento totale delle pretese di parte attrice in I Grado nonché in assenza di alcuna delle condizioni che legittimano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., deve disporsi la condanna alle spese a carico di . CP_1
Non può rilevare la mera contumacia dell'odierna appellata nel giudizio innanzi al Tribunale, perché il comma 2 dell'art. 92 c.p.c. permette la compensazione delle spese soltanto se vi è reciproca soccombenza ed in ipotesi di “assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; va aggiunta l'ipotesi quella introdotta dalla Corte Costituzionale (v.
Sent. n. 132/2014) “di analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Come sembra evidente, la contumacia costituisce solo una condotta processualmente neutra, che - giammai - può integrare alcuna delle situazioni sopra riportate (v. Cass. civ. n. 8273 del 27/03/2024).
pagina 6 di 7 9- Dall'accoglimento dell'Appello discende necessariamente che le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i CP_1
parametri fra i minimi ed medi di cui al DM n. 55/2014 (aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022) per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa (ivi compresa la fase istruttoria, avendo la difesa di depositato anche la memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c.) rispetto al I Grado e per lo Pt_1
scaglione € 5.201,00 e € 26.000,00 rispetto al II Grado.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1- Accoglie l'appello e - per l'effetto - in parziale riforma la Sentenza N° 969/2024, pubblicata in data 10.05.2024 dal Tribunale di Treviso, condanna a rifondere le spese del CP_1 giudizio di I Grado nei confronti di , spese che vengono liquidate in € 4.500,00, Parte_1
oltre iva, cpa e spese generali come per legge,
2- Condanna alla rifusione in favore di delle spese del giudizio Parte_2 Parte_1
di II Grado che si liquidano ed in € 2.800,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Venezia, 03.02.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'Appello promossa con ricorso ex art. 473 bis 30 c.p.c. da
(c.f. ), difeso dall'avvocato Giorgio Canal (c.f. Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Treviso (TV), C.F._2
Viale della Repubblica n. 12, giusta procura rilasciata su foglio separato (All. A); contro
(c.f. , difesa dall'avvocato AR Rizzotti (c.f. CP_1 C.F._3
) e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Treviso (TV), Via C.F._4
Alzaia n. 9, giusta procura alle liti da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, DM Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal DM
Giustizia n. 48/2013;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti il 03.02.2025.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 969/2024, pubblicata in data 10.05.2024 dal Tribunale di
Treviso, rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 27.01.2025.
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, contariis reiectis, previa valutazione di ammissibilità del presente atto
d'appello, in parziale riforma della sentenza n. 969/2024 del Tribunale di Treviso del 09/05/2024, pubblicata in data 10/05/2024, notificata personalmente alla convenuta sig.ra in data CP_1
25/05/2024, resa nel procedimento civile R.G.n.625/2024, in accoglimento del proposto appello: Nel merito:
- condannare parte convenuta soccombente al pagamento delle spese processuali di primo CP_1
grado, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente vittorioso . Parte_1
Voglia condannare parte appellata, altresì, alla rifusione in favore del signor delle Parte_1 spese processuali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per l'appellata:
“Nel merito in via principale respingersi l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto e diritto per le Parte_1 ragioni esposte e, per l'effetto, confermarsi anche in punto di spese di lite la sentenza n. 969/2024 del
9.5.2024, pubblicata in data 10.5.2024, del Tribunale di Treviso in composizione collegiale tra i signori e . CP_1 Parte_1
Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi di revoca della sentenza n. 969/2024 del 9.5.2024, pubblicata in data 10.5.2024, del Tribunale di Treviso in composizione collegiale tra i signori e in CP_1 Parte_1
punto di spese di lite, liquidare le stesse ai minimi del tariffario forense per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello”.
Per la Procura Generale:
Nulla.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 1-Con ricorso ex art. 473 bis 11-12 c.p.c. depositato il 07.02.2024, conveniva dinanzi Parte_1
al Tribunale di Treviso la moglie e chiedeva: CP_1
a. la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 29.06.1996;
b. la fine dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio AR per raggiunta indipendenza economica del medesimo;
c. la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della quale immobile in CP_1
comproprietà fra i coniugi sito in Candelù di Maserada sul Piave (TV), via Venezia n. 3;
d. la rifusione delle spese legali.
Esponeva che la separazione consensuale era stata omologata con Decreto del 21.11.2017 del Tribunale di Treviso, che il figlio AR (nato il [...]) - medio tempore – era divenuto maggiorenne e che da giugno 2023 era stato assunto a tempo pieno come progettista di impianti termotecnici presso
Climosfera Srl, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi e con una retribuzione mensile netta di circa euro 1.500,00.
Precisava che erano venuti meno i presupposti sia per il mantenimento del figlio, sia per l'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie, che in sede di separazione era stata assegnata alla proprio CP_1
affinché vi abitasse con il figlio.
resistente non si costituiva in giudizio. CP_2
3-La causa veniva istruita documentalmente.
4-In data 10.05.2024 veniva pubblicata la Sentenza N° 969/2024 del Tribunale di Treviso che così provvedeva:
“1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/06/1996 da Pt_1
e , trascritto al n.12, Parte II, Serie A, Anno 1996 del registro degli atti di
[...] CP_1
matrimonio del Comune di Maserada sul Piave, alle seguenti condizioni:
a. Revoca l'obbligo del ricorrente di concorrere al mantenimento del figlio AR, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
b. Revoca l'assegnazione della ex casa coniugale a favore della convenuta.
2) Spese di lite integralmente compensate. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza”.
5-Con ricorso ex art. 473 bis 30 c.p.c., in data 24.06.2024, ha proposto impugnazione Parte_1
sulla base dei seguenti motivi:
Violazione di legge e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c. Violazione del principio di soccombenza. Erronea compensazione delle spese processuali, al di fuori dei casi tassativi previsti ex lege, in presenza dell'accoglimento integrale delle domande attoree.
pagina 3 di 7 Pur avendo accolto tutte le domande del ricorrente, il Tribunale ha stabilito l'integrale compensazione delle spese fra le parti, alla luce della condotta processuale tenuta dalla resistente che, essendo rimasta contumace, non si è opposta alle domande avversarie.
Secondo il Giudicante, sarebbe giustificata la compensazione delle spese processuali solo perché la parte convenuta è rimasta inerte e non si è costituita in giudizio.
Quanto deciso dal Collegio di I Grado in punto spese processuali è errato, poiché - in materia di regolamentazione delle spese processuali all'esito del giudizio - l'art. 91 c.p.c. statuisce che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, liquidandone l'ammontare.
Tale norma detta la regola generale secondo cui la parte soccombente subisce il carico delle proprie spese e deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese che questa ha dovuto a sopportare per vedere riconosciuti i propri diritti, dando attuazione al principio di rilevanza costituzionale secondo cui la necessità di agire e resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione nonché contribuendo a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost.
La disposizione - dunque - esplicita il principio della soccombenza che, assieme al principio di causazione, regola il riparto delle spese di lite.
Per individuare la parte soccombente, non rilevano i comportamenti “neutri” della parte contro la quale il giudizio viene promosso;
quindi, è ritenuto meritevole di condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere non superfluo il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
La regola generale contenuta di cui al citato art. 91 c.p.c. viene contemperata dalla previsione dell'art. 92 c.p.c., il quale - al comma 2 - indica la possibilità di disporre la compensazione parziale o totale delle spese processuali in ipotesi tassative.
Nel caso che ci occupa, non ricorre alcuna delle situazioni ivi contemplate, in quanto:
a) tutte le domande attoree (peraltro le uniche svolte, attesa la contumacia della convenuta) sono state accolte e ciò esclude la soccombenza reciproca;
b) le questioni oggetto del procedimento di divorzio sono ordinariamente e frequentemente trattate dalla giurisprudenza;
c) non si riscontrano mutamenti della giurisprudenza sul thema decidendum;
d) non ricorrono altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
6- si è costituita in II Grado per resistere al gravame, eccependone l'infondatezza in fatto e CP_1
in diritto.
pagina 4 di 7 7- La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 27.01.2025
* * * * * *
8- L'appello è fondato e merita di essere accolto.
A. Come rilevato dall'odierno appellante, per ottenere la cessazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente autosufficiente e la conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare è necessaria una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria che, in mancanza di un accordo fra i coniugi, può essere ottenuta solo attraverso l'instaurazione di un procedimento di natura contenziosa.
B. Dall'analisi della documentazione dimessa agli atti, è possibile acclarare:
- l'effettivo coinvolgimento di nelle trattative promosse da e dalla sua CP_1 Parte_1
difesa;
- il protrarsi di siffatte trattative, riconducibile alla reticenza della sig.ra soprattutto in tema di CP_1
assegno di mantenimento nei confronti del figlio;
- l'assenza di un accordo tra i coniugi e l'avvertita necessità di porre fine ad una sostanziale condizione di incertezza giuridica;
C. Si tratta di situazione che ha oggettivamente indotto ad instaurare un giudizio contenzioso. Pt_1
Pertanto, non è condivisibile la tesi prospettata dalla secondo cui il ricorso al Tribunale di CP_1
Treviso sarebbe stato superfluo, in virtù di un'acquiescenza della moglie rispetto alla totalità delle richieste formulate dal marito.
In particolare, secondo la difesa di parte appellata, mai si sarebbe opposta alla richiesta di CP_1
divorzio, sperando - piuttosto - in un componimento bonario della vertenza e tentando di trovare una soluzione conciliativa.
D. GI osservare che le domande di (v. revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti Pt_1 del figlio da poco maggiorenne e revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie) hanno riguardato materie per le quali è preclusa l'autonomia negoziale ed è imprescindibile quantomeno un controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Difatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, è possibile distinguere - nell'eventuale accordo raggiunto fra le parti in sede di separazione e di divorzio - un c.d. contenuto necessario, attinente agli aspetti dell'affidamento dei figli minori, al regime di frequentazione dei genitori, ai modi di contribuzione al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale ed al mantenimento del coniuge economicamente più debole, da un c.d. contenuto eventuale, riguardante la regolamentazione di ogni altra questione di carattere patrimoniale o personale fra i coniugi stessi.
pagina 5 di 7 I rapporti fra genitori e figli sono riservati al controllo del Giudice, mentre quel che concerne i soli coniugi - almeno tendenzialmente - rimane nell'ambito della loro determinazione discrezionale ed autonoma, in base alla valutazione delle rispettive convenienze, fino a sostenere l'autonomia negoziale dei genitori anche nel rapporto con i figli, purché si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al Giudice (v. Cass., 22 gennaio 1994, n. 657; Cass., 8 novembre 2006, n. 23801;
Cass., 24 ottobre 2007, n. 22329; Cass., 12 gennaio 2016, n. 298).
E. Quanto finora asserito trova conferma anche nel principio secondo cui il disconoscimento del diritto al mantenimento nei confronti nel figlio maggiorenne può avvenire solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., dal momento che “L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Ne consegue che, in tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva
(che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 cod.proc.civ., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno (v.
Cass. n. 1353 del 18/02/1999; v. Cass. n. 11648 dell'11/7/2012).
F. Questa Corte ritiene che le circostanze del caso in esame non siano idonee a legittimare una compensazione delle spese di lite tra le parti.
Proprio in virtù dell'accoglimento totale delle pretese di parte attrice in I Grado nonché in assenza di alcuna delle condizioni che legittimano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., deve disporsi la condanna alle spese a carico di . CP_1
Non può rilevare la mera contumacia dell'odierna appellata nel giudizio innanzi al Tribunale, perché il comma 2 dell'art. 92 c.p.c. permette la compensazione delle spese soltanto se vi è reciproca soccombenza ed in ipotesi di “assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”; va aggiunta l'ipotesi quella introdotta dalla Corte Costituzionale (v.
Sent. n. 132/2014) “di analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Come sembra evidente, la contumacia costituisce solo una condotta processualmente neutra, che - giammai - può integrare alcuna delle situazioni sopra riportate (v. Cass. civ. n. 8273 del 27/03/2024).
pagina 6 di 7 9- Dall'accoglimento dell'Appello discende necessariamente che le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i CP_1
parametri fra i minimi ed medi di cui al DM n. 55/2014 (aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022) per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa (ivi compresa la fase istruttoria, avendo la difesa di depositato anche la memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c.) rispetto al I Grado e per lo Pt_1
scaglione € 5.201,00 e € 26.000,00 rispetto al II Grado.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1- Accoglie l'appello e - per l'effetto - in parziale riforma la Sentenza N° 969/2024, pubblicata in data 10.05.2024 dal Tribunale di Treviso, condanna a rifondere le spese del CP_1 giudizio di I Grado nei confronti di , spese che vengono liquidate in € 4.500,00, Parte_1
oltre iva, cpa e spese generali come per legge,
2- Condanna alla rifusione in favore di delle spese del giudizio Parte_2 Parte_1
di II Grado che si liquidano ed in € 2.800,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Venezia, 03.02.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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