TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7598 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
- Cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
CORSO CABASSI, 39 CARPI, presso lo studio dell'avv. GILIOLI
EUGENIO, rappresentata e difesa dall'avv. GILIOLI EUGENIO e dall'avv. ZANAGA BARBARA
ATTRICE
nei confronti di
- Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._1
- Cod. Fisc. elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati in VIALE XX SETTEMBRE N. 34 SASSUOLO (MO)
rappresentati e difesi dagli avv. ANNOVI ERMES e FRANCHI
DANIELA
CONVENUTI
1
- Cod. Fisc. Controparte_2 C.F._3
- Cod. Fisc. Parte_3 C.F._4
- Cod. Fisc Parte_4 C.F._5
- Cod. Fisc. Parte_5 C.F._6
- Cod. Fisc. Parte_6 C.F._7
- Cod. Fisc Parte_7 C.F._8
- Cod. Fisc. Parte_8 C.F._9
- Cod. Fisc. Parte_9 C.F._10
- Cod. Fisc. Parte_10 C.F._11
- Cod. Fisc. Parte_11 C.F._12
– Cod. Fisc. Parte_12 C.F._13
- Cod. fisc. Parte_13 C.F._14
CONVENUTI
in punto a: impugnazione di delibera Controparte_3
assembleare - spese condom.
Conclusioni delle parti
2 Come da verbale di udienza del 17.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 2.12.2022 premesso di Parte_1
essere proprietaria di un appartamento sito in Sassuolo (MO), via Conce n.
28, facente parte di un ampio complesso nel quale sono ricomprese più
unità immobiliari, costituite in condominio;
che con sentenza n. 570/2021 il
Tribunale di Modena ha dichiarato nulla la delibera di scioglimento del assunta in data 16.11.2015, dando indicazioni, a seguito di ctu CP_2
per la creazione di due condomini;
che successivamente all'emissione della sentenza ha invitato l'amministratore a prendere iniziative Parte_1
essendo necdessari ed urgenti lavori di ristrutturazioni in relazione alla copertura del fabbricato;
che nel giugno 2022 è stata convocata nuova assemblea senza che i legali di fossero preavvertiti e senza alcun Parte_1
riferimento alle richieste dell'attrice; che nel corso dell'assemblea sono state sottoposte all'approvazione nuove tabelle millesimali redatte da un geometra senza specifico incarico da parte dell'assemblea dei condomini e nonostante con la sentenza sopra nominata fosse stata accertata l'esistenza di valide tabelle già da tempo in uso al condominio;
che nella stessa assemblea è stato deliberato lo scioglimento del con creazione di due condomini, CP_2
secondo le indicazioni del giudice e della perizia sopra ricordata ma derogandovi con riguardo alla previsione di un unico ingresso, ha pertanto impugnato la delibera assembleare assunta in data 15 giugno 2022 dal
3 con le seguenti doglianze: Controparte_2
-carenza della necessaria preventiva delibera di rifacimento delle tabelle,
queste ultime, peraltro, riportanti il nominativo di un soggetto deceduto, e del relativo conferimento di incarico al tecnico;
- con riferimento allo scioglimento del , mancato rispetto dei CP_2
criteri indicati nella precedente sentenza, da ritenersi coperti da giudicato,
con particolare riferimento al mantenimento di un ingresso comune.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare la sospensione dell'esecutività della delibera 16 giugno 2022 e, nel merito, che sia dichiarata la nullità o l'annullamento della medesima delibera con rifusione delle spese.
Con comparsa di costituzione in data 30.03.2023, si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto dell'istanza Controparte_1 Parte_2
di sospensione delle delibere impugnate, nonché, in via principale, nel merito, il rigetto della domanda.
Con ordinanza in data 4.10.2023 è stata sospesa l'esecutività della delibera assembleare nella parte in cui sono state approvate nuove tabelle millesimali.
Per quanto attiene la prima censura, giova ribadire che “non rientra tra i compiti dell'amministratore di condominio la modifica delle tabelle millesimali già esistenti, ovvero la creazione di nuove tabelle, essendo tale facoltà riservata all'assemblea dei condomini, organo cui deve,
conseguentemente, ritenersi demandato anche il potere di disporre le spese necessarie ad assumere obbligazioni onde provvedere alla suddetta
4 modifica, nel rispetto delle maggioranze qualificate prescritte dall'art. 1136
c.c.” (Nella specie, l'amministratore di un condominio aveva dato incarico di modificare le tabelle millesimali ad un professionista, in assenza di un'apposita delibera dell'assemblea dei condomini: la S.C., nel sancire l'invalidità di tale atto per i motivi di cui in massima, ha, ancora, affermato che la delibera adottata in una successiva riunione assembleare cui aveva partecipato lo stesso professionista per illustrare il suo operato non poteva considerarsi ratifica tacita dell'incarico conferito dall'amministratore - nè
ratifica tacita poteva altresì considerarsi la circostanza che tutti i condomini avessero consentito al professionista l'accesso nei loro appartamenti -) (Cass.
civ., Sez. II, 11/02/2000, n. 1520 e massime successive conformi).
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, la delibera assembleare del deve essere annullata in parte qua Controparte_2
(nella parte, cioè, in cui sono state deliberate le nuove tabelle millesimali)
non potendo considerarsi ratificato l'incarico conferito dall'amministratore ad un tecnico, incarico che richiedeva, al pari dell'approvazione delle tabelle,
una decisione nel rispetto delle maggioranze prescritte dall'art.1136 c.c.
Quanto allo scioglimento del condominio, non si ravvisano, per contro,
profili di illegittimità, posto che la consulenza espletata nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 570/2021 del Tribunale di Modena, non può
considerarsi vincolante nel presente giudizio, mentre da un punto di vista legislativo, occorre fare riferimento gli art. 61 e 62 delle disposizioni di
5 attuazione del codice civile.
L'art. 61 c.c. stabilisce che: “qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Si evince, quindi, come per lo scioglimento del condominio la condizione essenziale sia quella relativa all'autonomia. A tal proposito si è anche pronunciata, svariate volte, la Corte
di Cassazione affermando il principio secondo il quale lo scioglimento del condominio di un edificio, o di un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni a proprietari diversi, può far sì che vengano costituiti dei condomini separati, sebbene alcune cose restino in comune.
È importante sottolineare che il requisito fondamentale è quello dell'autonomia strutturale, condizione che può verificarsi anche tra le ali che compongono un unico edificio.
In mancanza dell'autonomia strutturale, infatti, non è permesso sciogliere il condominio.
L'art. 61 c.c. prosegue stabilendo che: “lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione”.
6 Una volta deliberato lo scioglimento del condominio, la procedura di separazione avviene in automatico e la spesa per attuare lo scioglimento andrà ripartita tra tutti i proprietari, così come stabilito dall'art. 1123 del codice civile.
Il citato art. 62 delle disposizioni di attuazione del codice civile, interviene sulla materia stabilendo che: “La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice” e prosegue chiarendo che: “Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso".
Ebbene, nel caso che qui interessa, è pacifico che la delibera di scioglimento sia stata adottata sulla scorta della consulenza tecnica espletata nel corso del precedente giudizio di impugnazione di altra delibera di scioglimento, fatta eccezione che per quanto riguarda un ingresso, mantenuto comune;
onde alla luce della normativa citata, la decisione del deve ritenersi CP_2
del tutto legittima e conforme ai canoni legislativi.
Peraltro il consulente ha, nella proprie conclusioni, dato atto che “per la suddivisione delle due unità e per renderle inequivocabilmente autonome saranno necessarie delle modeste opere di suddivisione, come l'interdizione
7 dell'accesso n 1 per i condomini degli ex MAPPALE 1224 e 1226, lo spostamento delle cassette della posta e dei citofoni collegati alle unità di cui agli EX MAPPALI 1224 e 1226 dall'andito dell'ingresso 1 appannaggio del neo costituendo condominio E 1222. Separazione del sistema Pt_14
pluviale, formazione delle tabelle millesimali per entrambe i neo costituendi condominii, adempimenti burocratici sia catastali e che comunali,
formazione di accordo fra le due unità 21 condominiali per l' uso del cortile e delle varie parti comuni per le manutenzioni ordinarie e straordinarie”.
Seppure la divisione comporti alcune opere, deve ritenersi che la maggioranza prescritta dall'art. 1136 5° comma (maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore dell'edificio) sia stata ampiamente rispettata, risultando la partecipazione all'assemblea condominiale di 8
condomini su 12 per un totale di 652 metri quadrati su 854 dell'intero complesso (cfr. verbale assemblea del 16.06.2022, doc. 6 parte convenuta).
La delibera impugnata, assunta all'unanimità dei presenti, deve considerarsi dunque valida in parte qua e va annullata unicamente nella parte in cui prevede l'approvazione di tabelle millesimali (punto 1).
Le spese possono essere integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, annulla la delibera
8 dell'assemblea condominiale del tenutasi in data Controparte_2
16.06.2022 nella parte in cui prevede l'approvazione delle nuove tabelle millesimali (punto 1); spese del giudizio compensate.
Così deciso in Modena in data 28.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
9