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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 286 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURINI Parte_1 C.F._1
STEFANO
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RT P.IVA_1
BUTTO MARCO
C.F. Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. ANDREA GHIDINA P.IVA_2
CONVENUTE
(C.F. con l'avv. Controparte_3 P.IVA_3
CANDUSSO LAURA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_4 già e dell'
[...] Controparte_5 [...]
[...]
[...] che nell'effettuare il trasporto della signora Controparte_6 Parte_2 all'Ospedale di Palmanova causava per negligenza, imprudenza e imperizia del personale intervenuto, lesioni ad entrambe le ginocchia, cui seguiva la perdita totale dell'autosufficienza da parte della signora e l'allettamento fino alla fine dei suoi giorni;
Pt_2
- accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_4 già , poiché le cure
[...] Controparte_5 inadeguate prestate dai sanitari della struttura ospedaliera, in particolare l'immobilizzazione per 30 giorni e l'allettamento prolungato risultavano concausa della perdita dell'autosufficienza da parte della signora e l'allettamento fino alla fine dei suoi giorni;
Pt_2
- per l'effetto, condannare, in solido tra loro le parti convenute al risarcimento a favore dell'attrice dei danni tutti, nessuno escluso, patiti dalla signora nella somma che risulterà a seguito di Pt_2
istruttoria, ovvero sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione e agli interessi di legge sulla somma rivalutata dalla data del fatto per cui si procede al saldo, nonché gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della notificazione del presente atto.
Sentenza esecutiva ex lege.
In via istruttoria:
- si insiste per l'assunzione dei testimoni indicati.
Si indica quale testimone il signor , residente a [...]. Tes_1
18) Vero che il signor ricorda che il giorno 12.08.2016, due giorni prima dei fatti per Tes_1
cui è causa, lui e la moglie avevano trascorso alcune ore a Cervignano presso Parte_1
l'abitazione della suocera, signora . Parte_2
19) Vero che il signor ricorda che la signora in quell'occasione era di buon umore, Tes_1 Pt_2 deambulava in autonomia su tutto il primo piano dell'abitazione.
20) Vero che il signor ricorda di aver cenato con la moglie e la suocera e che la stessa volle Tes_1
sparecchiare e riassettare la cucina, dopo il pasto.
21) Vero che il signor ricorda che la signora al momento del congedo consegnava Tes_1 Pt_2
loro dei cibi cucinati da lei nel pomeriggio da portare ai nipoti per il pranzo del giorno dopo.
22) Vero che il signor ricorda che la signora indossava un paio di scarpe per anziani Tes_1 Pt_2
senza tacco e con chiusura a strappo.
2 23) Vero che la Signora invitava spesso a pranzo la figlia, il genero ed i nipoti preparando Pt_2
ella stessa le pietanze e organizzandosi da sola per preparare e rassettare la casa.
24) Vero che la signora spesso preparava dei cibi che poi consegnava alla figlia ed ai nipoti Pt_2
perché li consumassero a casa loro.
25) Vero che la signora spesso usciva con la figlia, il genero ed i nipoti durante il fine Pt_2
settimana per pranzare assieme in qualche locale.
26) Vero che dal giorno 14.08.2016 la quotidianità che la signora conosceva venne spazzata Pt_2 via rompendo per sempre quell'equilibrio: ella non fu più in grado di deambulare, perse ogni autonomia, spegnendosi a poco a poco in un letto di 4 ospedale il giorno 03.01.2021, senza aver potuto più fare rientro nemmeno un giorno nella propria dimora.
27) Vero che dal giorno 14.08.2016 la signora che fino ad allora aveva vissuto da sola nella Pt_2
sua abitazione di Cervignano del Friuli non è più stata in grado di camminare e ha trascorso tutto il suo tempo allettata, fino al suo decesso.
Si indicano quali testimoni il signor , residente a [...]ed il signor Testimone_2
, residente a [...]. Testimone_3
28) Vero che la signora indossava normalmente un paio di scarpe per anziani senza tacco e Pt_2
con chiusura a strappo.
29) Vero che la Signora invitava spesso a pranzo la figlia, il genero ed i nipoti preparando Pt_2
ella stessa le pietanze e organizzandosi da sola per preparare e rassettare la casa.
30) Vero che la signora spesso preparava dei cibi che poi consegnava alla figlia ed ai nipoti Pt_2
perché li consumassero a casa loro.
31) Vero che la signora spesso usciva con la figlia, il genero ed i nipoti durante il fine Pt_2
settimana per pranzare assieme in qualche locale.
32) Vero che dal giorno 14.08.2016 la quotidianità che la signora conosceva venne spazzata Pt_2 via rompendo per sempre quell'equilibrio: ella non fu più in grado di deambulare, perse ogni autonomia, spegnendosi a poco a poco in un letto di ospedale il giorno 03.01.2021, senza aver potuto più fare rientro nemmeno un giorno nella propria dimora.
33) Vero che dal giorno 14.08.2016 la signora che fino ad allora aveva vissuto da sola nella Pt_2
sua abitazione di Cervignano del Friuli non è più stata in grado di camminare e ha trascorso tutto il suo tempo allettata, fino al suo decesso.
3 34) Vero che ha mantenuto sempre un contatto telefonico quotidiano con la nonna, Tes_2
telefonandole ogni giorno nel tardo pomeriggio verso le 17:00 -18:00.
- si chiede inoltre di ammettersi CTU medico-legale volta a quantificare i danni derivati alla stessa in seguito all'evento di cui in narrativa.
In ogni caso:
Spese di lite tutte rifuse, comprese quella della CTU ammessa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spese del giudizio per ATP rifuse, comprensive del rimborso per le spese della C.T.U.”
Per RT
“Voglia l'II.mo Tribunale di Udine adito:
Nel merito in via principale
1) respingere, siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dalla sig.ra nei confronti dell'associazione Parte_1 CP_1 RT
;
[...]
2) respingere, siccome del tutto infondata in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla nei confronti Controparte_2
della . RT
Nel merito in via subordinata
1) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'associazione
, ritenere e dichiarare che la terza chiamata in causa, la RT
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Torino, Controparte_3
in Via Corte d'Appello n. 11, cap. 10122, è tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare, giusta polizza assicurativa n. 2016/03/2244946, l'associazione e RT
pertanto si chiede di condannare la stessa Compagnia assicurativa a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice per capitale, interessi e spese legali, o comunque a rifondere all' la somma che eventualmente la Parte_3
stessa sarà tenuta a corrispondere alla sig.ra , per capitale, interessi e spese legali, Parte_1
nonché a rifondere all'associazione la somma che la stessa RT
sarà tenuta a corrispondere come spese legali, oltre IVA e CPA al proprio RT
avvocato in caso di totale o di parziale soccombenza nella presente causa;
4 2) respingere, in ogni caso, siccome del tutto infondata in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla Controparte_2
nei confronti della . RT
In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per l' : CP_2
“Voglia il Tribunale di Udine:
Nel merito, per le causali di narrativa, respingere la domanda di parte attrice perché infondata sia in fatto che in diritto.
Ancora nel merito: accertare che l' convenuta non è responsabile per i fatti commessi dal CP_4
personale della Convenuta CP_1 Parte_4
In via riconvenzionale trasversale: condannare la Convenuta Controparte_7
a manlevare e tenere indenne l' Convenuta da qualsivoglia pretesa attorea connessa CP_4 all'attività posta in essere dal personale della e condannare la stessa RT
a rifondere all' convenuta quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attrice per tale CP_4
causa.
In ogni caso: spese e compensi di causa rifusi.
In via subordinata istruttoria, Si chiede che il Giudice ordini all'attrice l'esibizione della domanda di ricovero di presso l'A.S.P. Sarcinelli di Cervignano del Friuli”. Parte_2
Per la Società Controparte_3
“In via principale: per i motivi di cui in narrativa, respingersi le domande tutte avanzate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto, con RT
conseguente rigetto della domanda di manleva avanzata dalla predetta RT
nei confronti della
[...] Parte_5
In ogni caso, sempre per i motivi di cui in narrativa, mantenere in capo a RT
le spese legali per la resistenza nel presente giudizio.
[...]
Spese legali interamente rifuse.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la fondatezza delle domande avanzate da : Parte_1
5 - accertare la quota di responsabilità in capo a con esclusione RT
di qualsivoglia responsabilità solidale con;
Controparte_4
- ridurre la domanda attorea sulla base delle eccezioni di cui in narrativa;
- conseguentemente limitare l'obbligo di manleva di sulla Parte_5 base delle condizioni contrattuali di cui in narrativa, tenendo altresì conto della somma di € 5.000 versata da ante causam;
Parte_5
- mantenere in capo a le spese legali per la resistenza nel RT
presente giudizio.
Spese legali interamente rifuse o quanto meno compensate.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
, quale erede di agisce in giudizio al fine di ottenere il Parte_1 Parte_2
risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti dalla propria dante causa per effetto della condotta tenuta dal personale della (d'ora in avanti RT CP_1
) e dall' (d'ora in avanti ”) in
[...] Controparte_4 CP_2 occasione del trasporto, del successivo ricovero della signora presso l'Ospedale di Pt_2
Palmanova e delle cure alla stessa erogate.
Con sentenza non definitiva n° 432/2024 sono state stabilite: la responsabilità del personale di nella determinazione della lesione alla rotula sinistra subita da la CP_1 Parte_2
responsabilità solidale di ex art. 2049 c.c.; l'infondatezza dell'autonoma domanda CP_2 risarcitoria azionata dall'attrice nei confronti di;
l'operatività piena della copertura CP_2
assicurativa invocata da CP_1
La causa è stata rimessa in istruttoria per accertare l'esistenza di un nesso di causalità giuridica tra le condotte addebitate al personale di e le ulteriori conseguenze pregiudizievoli CP_1 lamentate dall'attrice, nonché per una loro valutazione medico-legale.
Con sentenza non definitiva n°128/2025 si è accertato che e sono tenute a CP_1 CP_2
risarcire:
- il danno biologico inferto alla paziente (frattura composta ed incompleta della rotula sinistra
(frattura composta ed incompleta della rotula sinistra, determinante un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% per 20 giorni, al 50% per 10 giorni e al 25% per ulteriori 10 giorni);
- il conseguente danno non patrimoniale da sofferenza soggettiva;
6 Si è inoltre accertato che sussiste un nesso di causalità giuridica tra l'evento lesivo inferto all'integrità dell'articolazione del ginocchio e gli ulteriori pregiudizi lamentati dall'attrice, sicché
e sono tenute a risarcire anche: CP_1 CP_2
- il danno da perdita definitiva della capacità di deambulare in autonomia e di vivere a casa propria con relativa autosufficienza da parte di Parte_2
- il danno legato alle conseguenti spese mediche, di degenza, di cura personale;
il tutto però nei limiti dell'effettiva incidenza dell'illecito accertato sul danno complessivo riportato, viste le pregresse menomazioni di cui era affetta la vittima.
La causa è stata nuovamente rimessa in istruttoria per acquisire elementi di conoscenza:
- sull'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima è risultata complessivamente portatrice all'esito dell'evento lesivo, valutato sommando tutti i postumi riscontrati in concreto, di qualunque tipo e da qualunque causa provocati;
- sull'ideale grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell'infortunio.
Forniti i chiarimenti richiesti da parte del collegio dei CTU all'udienza del 17.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione alla successiva udienza del 29.5.2025 previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza non definitiva n° 432/24 ha già deciso che il personale di nel corso CP_1 dell'intervento di assistenza sanitaria del 14.8.2016 a favore di ha tenuto un contegno Parte_2
inadempiente che ha determinato una lesione alla rotula sinistra della paziente.
In sostanza, si è accertata la sussistenza di un nesso (sotto il profilo della causalità materiale) fra la condotta in questione ed il riportato evento lesivo, nonché di un ulteriore nesso (sotto il profilo della causalità giuridica) fra l'evento e la prima delle conseguenze dannose lamentate: la perdita dell'integrità fisica.
La sentenza non definitiva n° 128/2025 ha poi accertato la sussistenza di un nesso di causalità giuridica anche tra il citato evento e tutte le ulteriori conseguenze dannose lamentate dall'attrice.
La causa prosegue per la monetizzazione del danno non patrimoniale (biologico e sofferenza soggettiva) e per determinare e liquidare esattamente l'entità degli ulteriori pregiudizi in questione,
7 eliminando l'incidenza su di essi dello stato patologico pacificamente preesistente in capo alla vittima.
***
Come stabilito nell'ultima sentenza, il danno biologico patito dalla vittima consiste in una frattura - composta ed incompleta - della rotula sinistra (“infrazione”), senza esiti permanenti, comportante un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% per 20 giorni (legata all'immobilizzazione in tutore), al 50% per 10 giorni ed al 25% per ulteriori 10 giorni.
Non vi sono elementi per stabilire che la sofferenza soggettiva conseguente a tale pregiudizio sia stata diversa da quella ordinariamente collegata ad un evento di simile portata.
***
Per il resto, il collegio dei CTU ha convincentemente affermato che la sig.ra presentava Pt_2
(all'esito della catena causale più volte riportata) un grado di invalidità complessiva finale pari all'80/85%. Ciò perché:
- le linee guida SIMLA per la valutazione dell'anziano fissano la fascia di invalidità più grave, ricollegabile alla posizione di un anziano severamente invalido e in fase terminale dell'esistenza, nella misura fra l'80 ed il 100%;
- la valutazione eseguita in sede di ATP a dicembre 2018 valutava la situazione di invalidità della paziente a tale data in misura pari al 90%;
- la situazione della paziente al momento precedente della sua collocazione nella struttura residenziale era migliore, anche perché gli ortopedici all'epoca ritenevano attivabile una terapia diretta a recuperare la mobilità della paziente sulle proprie gambe;
- detta terapia non è stata seguita per colpa della lesione alla rotula, ma per le cattive condizioni della sua colonna vertebrale, contestualmente scoperte, e dell'ematoma verificatosi durante il ricovero;
da ciò si desume che all'epoca la situazione globale fosse ancora in qualche misura recuperabile.
Viste anche le considerazioni del CTP attoreo, si deve definitivamente fissare il grado di invalidità finale e complessivo della paziente in misura pari all'85%.
***
Quanto alla situazione patologica preesistente, si deve ricordare che la signora già prima Pt_2
dei fatti di cui è causa, era anziana e affetta da polipatologie insistenti sulla funzione deambulatoria.
8 Sul punto il collegio dei CTU ha efficacemente chiarito che, in applicazione delle citate linee guida , il grado di invalidità in capo alla sig.ra prima dell'agosto 2016 può CP_8 Pt_2 determinarsi nella misura del 75%, in considerazione della presenza all'epoca di: “fratture vertebrali multiple, parapresi degli arti inferiori, pelvi congelata post attinica, amaurosi dell'occhio destro;
cardiopatia ipertensiva e fibrillazione atriale persistente, pregressa mastectomia sinistra per neoplasia”.
Ebbene, alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti dal collegio (riportati a pag. 3 del verbale dell'udienza del 17.3.2025), cui ci si riporta, il ragionamento appare chiaro e lineare, nonché condivisibile.
***
Poste tali premesse, si deve ora quantificare il danno complessivo patito dalla paziente.
Danno non patrimoniale.
Biologico e sofferenza soggettiva.
Applicando le Tabelle di Milano, nella loro versione più aggiornata, si giunge a liquidare il danno biologico temporaneo (mancando come detto postumi permanenti nella sfera del biologico) come segue:
Età del danneggiato al momento del sinistro: 89 anni
Valore punto base: €115,00
Invalidità temporanea parziale al 75%: €1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50%: €575,00
Invalidità temporanea parziale al 25%: 287,50
Totale: € 2.587,50.
La sofferenza soggettiva conseguente può essere determinata, secondo il consueto metodo, in misura pari ad un terzo del biologico, non emergendo (come detto) elementi tali da dimostrare che nella fattispecie la sofferenza da parte della vittima sia stata diversa da quella ordinariamente conseguente ad una lesione all'integrità fisica di tale impatto. Si tratta di € 854.
Totale finale: € 3.441,5
9
Considerato che
la vittima ha già ricevuto stragiudizialmente una somma di € 5.000 per questo titolo, si deve dichiarare che queste voci di danno (anche con riguardo ad accessori come interessi compensativi e rivalutazione monetaria) sono già state interamente risarcite.
Ulteriori pregiudizi.
In relazione agli ulteriori danni non patrimoniali lamentati (perdita definitiva della capacità di deambulare e definitivo allettamento), va ricordato che, secondo l'insegnamento ritraibile da Cass.
n° 28327/2022, occorre operare una duplice operazione: liquidare il danno non patrimoniale, legato alla situazione ante e post sinistro, e calcolare la differenza tra questi due valori.
Deve ricordarsi che, prima dei fatti di causa, la sig.ra presentava un grado di invalidità Pt_2
del 75%, e, dopo, dell'85%.
Applicando le Tabelle di Milano nella versione più aggiornata si ottiene che:
- ante sinistro, tenuto conto di un grado di invalidità permanente del 75% e di un'età pari a 89 anni, il danno non patrimoniale risarcibile risulta pari ad € 387.644,00;
- post sinistro, tenuto conto di un grado di invalidità permanente del 85%, il danno non patrimoniale risarcibile risulta pari ad € 450.935,00.
La somma da liquidare, data dalla differenza tra i due valori, è dunque di € 63.291,00.
Nulla spetta a titolo di rivalutazione monetaria, risultando l'importo liquidato già espresso in moneta attuale.
All'importo liquidato vanno aggiunti gli interessi compensativi, in misura pari a quella legale via via vigente dal 14.8.2016, applicata all'importo risarcitorio devalutato a tale epoca in forza dell'andamento dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
(FOI) e poi via via rivalutato fino alla notifica della citazione (21.1.2022).
Spettano altresì gli interessi di mora richiesti, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., da tale ultima data al saldo.
***
Danno patrimoniale.
L'attrice ha richiesto il ristoro delle seguenti spese: di degenza (€ 114.592,46), mediche documentabili (€ 564,00) e non documentate (€ 26.000,00).
La richiesta non può trovare accoglimento, in quanto:
10 - già prima dei fatti in discussione, la sig.ra aveva presentato richiesta urgente di Pt_2
ingresso nella struttura residenziale per anziani Sarcinelli di Cervignano d.F. (doc. 9
), sicché le spese di degenza rivendicate non risultano conseguenza immediata e CP_2
diretta dell'illecito;
- le spese mediche documentate, secondo le condivisibili valutazioni fornite dal collegio dei
CTU all'udienza del 17.3.2025, non risultano eziologicamente connesse all'illecito;
- in relazione alle spese mediche non documentate, relative all'acquisto di prodotti sanitari per alleviare le sofferenze portate dalle lesioni da decubito, il medesimo collegio ha efficacemente chiarito nella medesima sede che - al momento delle dimissioni dalla RSA - la sig.ra non presentava lesioni da decubito e che, una volta riassorbita la lesione alla Pt_2
rotula e l'ematoma, la paziente avrebbe potuto all'epoca riacquistare una mobilità tale da impedire il loro presentarsi.
Il pregiudizio in esame non è dunque da considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'illecito.
***
Rapporti tra e . CP_1 CP_2
Con sentenza definitiva n° 423/2024 si è stabilita la responsabilità solidale di , ex art. CP_2
2049 c.c., nella causazione dell'illecito, nonché l'obbligo di di manlevare per CP_1 CP_2
intero da tutte le somme che quest'ultima si trovasse a dover risarcire all'attrice.
La convenzione che lega le parti (doc. 14 attrice), all'art. 3, esonera da qualsiasi ipotesi CP_2
di responsabilità nei confronti dei terzi, per effetto del comportanento di personale ed addettidi
CP_1
Tale previsione contrattuale ha ovvio effetto solo inter partes, ma giustifica il diritto di CP_2
di agire in regresso nei confronti di per essere manlevata di ogni conseguenza negativa CP_1
derivante dalla vicenda qui in giudizio.
Domanda che ha legittimamente proposto, e su cui nessuna giuridica ed efficace difesa è CP_2
stata espressa da CP_1
Rapporti tra e CP_1 Parte_5
Con la sentenza definitiva n°432/2024 si è statuita la nullità dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto (patto di gestione di lite) e il correlativo obbligo indennitario in capo all'assicurazione
11 anche con riguardo all'indennizzo per le spese di lite, nonostante l'assicurata abbia fatto ricorso ad un difensore scelto autonomamente.
Non vi sono altre questioni in tale rapporto, né ostacoli all'attivazione della polizza che lega le parti.
***
Le spese di lite, anche per la fase di ATP, seguono la soccombenza in ogni rapporto processuale,
e si liquidano in dispositivo (valore pari al quantum accordato; aumento per la difesa contro più parti) compresi gli onorari per il CTP attoreo in ATP– Cass. n° 26729/24. Nulla è stato invece indicato dall'attrice con riguardo alle spese per CTP in questa fase.
Le spese di CTU, anche per la fase di ATP, vanno definitivamente addossate in capo esclusivo a con obbligo di rifusione alle controparti che le hanno o le avranno anticipate in tutto o CP_1
in parte.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così decide:
a) condanna e , in solido RT Controparte_4
tra loro, a risarcire il danno non patrimoniale cagionato all'attrice quale erede di
[...]
che si liquida in € 63.291, oltre interessi compensativi e moratori come da Pt_2
motivazione;
b) rigetta ogni altra domanda attorea;
c) condanna a tenere indenne RT Controparte_4
, per intero, da ogni somma che quest'ultima si troverà a pagare all'attrice per
[...]
effetto della presente sentenza;
d) condanna a tenere indenne Controparte_3 [...] da ogni somma che quest'ultima si troverà a pagare all'attrice RT
per effetto della presente sentenza, nonché a mantenere a proprio carico le spese sostenute dall'assicurata per resistere all'azione attorea, nei limiti di cui all'art. 1917, terzo comma,
c.c.;
e) condanna e , in solido RT Controparte_4
tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite (compresa la fase di ATP) che liquida in €
12 21.000 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese vive e di trasferta per € 766,55, nonché spese di CTP per € 1.220 ed ulteriori accessori dovuti come per legge;
f) condanna a rifondere le spese di lite ad RT [...]
, che liquida in € 4.837,5, oltre rimborso forfettario ed ulteriori Controparte_4
accessori dovuti come per legge;
g) condanna a rifondere a Controparte_3 [...]
le spese di questa lite, che liquida in € 15.000, oltre rimborso RT forfettario, spese vive per € 632,7 ed ulteriori accessori dovuti come per legge;
h) addossa alla sola tutte le spese di CTU (maturate in CP_1 RT CP_1
ATP ed in questa lite), con obbligo di rifondere alle controparti ogni importo che le stesse hanno o avranno anticipato allo stesso titolo.
Udine, 13/6/2025 Il Giudice
dott. Lorenzo Massarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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