Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 1
Gli accordi tra i coniugi modificativi delle disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nell'art. 1322 c.c., sono validi ed efficaci, anche a prescindere dal procedimento ex art. 710 c.p.c., qualora non superino i limiti di derogabilità posti dall'art. 160 c.c. e purché non interferiscano con l'accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi ivi tutelati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/2016, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
0000298/1 6 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *VENDITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 2308/2011 Cron. 298 SECONDA SEZIONE CIVILE Ci Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ETTORE BUCCIANTE Presidente Ud. 28/10/2015 - - PU - Rel. Consigliere Dott. LINA MATERA Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2308-2011 proposto da: [...], elettivamente RA GIORGIO domiciliato in ROMA, VIA DI S. COSTANZA 46, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANCINI, che lo rappresenta e difende;
ricorrente contro 2015 RA TIZIANA [...], RA DA 2071 [...], MUCI FRANCESCA [...], elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO CIPRIANI, rappresentate e difese dall'avvocato RAFFAELE BIA;
controricorrenti - nonchè
contro
RA AR;
intimato avverso la sentenza n. 1417/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/12/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 28/10/2015 dal Consigliere Dott. LINA udienza del MATERA;
udito l'Avvocato Mancini Luigi difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Alessandra Vicinanza con delega depositata in udienza dell'Avv. Bia Raffaele difensore che si riporta al delle controricorrenti controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lincrative SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3-2-1994 CI ES, ND LE e ND AR convenivano dinanzi al Tribunale di Modena ND IO, per sentir disporre il trasferimento in loro favore della quota di comproprietà del convenuto in ordine all'appartamento sito in Modena, viale Gramsci n. 372, in forza della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 23-5-1985, nonché per sentir dichiarare che il canone di locazione del suddetto appartamento spettava per i 3\4 ad essi attori. Nel costituirsi, il convenuto, oltre a segnalare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di ND ZI, che aveva sottoscritto la medesima scrittura privata, eccepiva la nullità di tale atto per vizi di forma e, in subordine, in quanto avente ad oggetto diritti indisponibili. ND ZI, chiamata in causa, aderiva alla domanda degli attori. Con sentenza in data 12-2-2004 il Tribunale adito rilevava che con la scrittura privata del 23-5-1985, posta a base della domanda, ND IO si era obbligato "a donare" ai tre figli ed alla moglie la propria quota di comproprietà dell'appartamento in Modena, mentre i figli si erano impegnati a rinunciare ai “diritti pregressi. La moter Lina presenti e futuri" in relazione al loro mantenimento, giusta verbale 1 di separazione consensuale sottoscritto dai coniugi in data 25-10- 1982, e la moglie aveva rinunciato ad ogni pretesa nei confronti del marito “per quanto concerneva i debiti da quest'ultimo contratti nei confronti della Despar-Cedam”, oltre ad assumere altri impegni in ordine al residuo mutuo;
escludeva che detto negozio potesse inquadrarsi tra i negozi misti a donazione, in assenza dell'intento di scambio aggiunto donandi nell'operazione totale;
all'animus qualificata, pertanto, la scrittura in esame come promessa di donazione, già di per sé nulla, ne dichiarava la nullità per vizio di forma, rigettando, quindi, tutte le domande. Avverso la predetta decisione proponevano appello CI ES, ND LE, ND AR e ND ZI, contestando che la scrittura privata azionata costituisse una promessa di donazione. Con sentenza in data 2-12-2009 la Corte di Appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava trasferita in favore degli appellanti, in forza della scrittura privata del 23-5- 1985, la quota di comproprietà di ND IO relativa all'appartamento sito in Modena, viale Gramsci n. 372, compensando interamente tra le parti le spese di doppio grado. La Corte territoriale, nel premettere che nessun significato di rilievo poteva attribuirsi alla espressione "promette di donare" contenuta nella Linahatie scrittura privata in questione, rilevava che, contrariamente a quanto 2 ritenuto dal Tribunale, tale atto prevedeva una controprestazione, rappresentata dalla rinuncia, da parte dei tre figli -i quali all'epoca, benché maggiorenni, ancora non lavoravano ed avevano, pertanto, diritto al mantenimento da parte del padre- al mantenimento passato, presente e futuro e, da parte della moglie, alla garanzia prestata sull'immobile ed all'accollo delle spese relative al bene, sia per l'acquisto (erano ancora da pagare le rate del mutuo) che per il mantenimento dello stesso. Il giudice del gravame aggiungeva che, essendovi sicuramente una sproporzione economica tra il valore del bene e la controprestazione, si era in presenza di un negotium mixtum cum donatione e, quindi, di una donazione indiretta, per la cui validità non era richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo invece sufficiente la forma dello schema negoziale adottato. Si trattava, pertanto, di una vendita della quota di spettanza del ND ad un prezzo corrispondente al valore del mantenimento dei figli ed alla rinuncia alla garanzia a favore della moglie, che per la rimanente parte del valore del bene era rappresentata dallo spirito di liberalità, ben comprensibile nella specie, essendo l'atto posto in essere in favore dei figli, oltre che della moglie. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ND IO, sulla base di cinque motivi. LO 3 ND ZI, ND IE e CI FE hanno resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, stabilito dall'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello sostituito la causa petendi di un contratto preliminare a prestazioni corrispettive, posta a base della domanda attrice, con una differente, fondata su fatti diversi da quelli allegati dagli attori, introducendo nel giudizio un nuovo tema di indagine, relativo all'accertamento di una “significativa sproporzione tra le prestazioni rispettivamente assunte dalle parti" ed alla sussistenza dell'"animus donandi". Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., la violazione dell'art. 2729 c.c. e l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza di una sproporzione di notevole entità tra le prestazioni rispettivamente assunte dalle parti, nonché in ordine alla sussistenza dell'intento di Line motore liberalità perseguito dal convenuto con la stipula della convenzione. Sostiene che la Corte territoriale, nell'interpretare il contratto, ha omesso di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e di procedere ad una interpretazione complessiva delle clausole contrattuali: se lo avesse fatto, una volta esclusa la sussistenza di una donazione, avrebbe rilevato che le parti, con la scrittura in questione, avevano posto le prestazioni da esse rispettivamente assunte su un sostanziale piano di parità e, quindi, in rapporto sinallagmatico. Rileva, ancora, che la sentenza impugnata, nell'affermare la sussistenza degli elementi costitutivi del negotium mixtum cum donatione sulla base di una semplice presunzione, rappresentata dal fatto che sarebbe stato “ben comprensibile nella specie, in cui l'atto è fatto a favore dei figli, oltre che della moglie", ha altresì violato l'art. 2729 c.c., in forza del quale il giudice non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c., la violazione degli artt. 143, 147 e 160 c.c. e 710 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 c.c. e l'insufficienza della motivazione, in ordine al rigetto della domanda di nullità del contratto stipulato dalle parti, da esso proposta in via subordinata. Deduce che tale contratto è nullo per illiceità della causa, in quanto, essendo il ND gravato dall'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, come da verbale 5 di separazione debitamente omologato, non era configurabile una valida rinuncia da parte dei figli al loro corrispondente diritto, se non in virtù di un accordo contenente condizioni più vantaggiose per loro. Sostiene che la sentenza impugnata non ha indicato alcuna prova che consenta di ritenere che la prestazione promessa dal ND con la scrittura privata del 23-5-1985 fosse di valore superiore al valore dell'obbligo di mantenimento dei tre figli, sul medesimo gravante fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi. Deduce, inoltre, che il contratto doveva essere dichiarato nullo per mancanza assoluta di causa, ex art. 1418 c.c., anche perché i figli non avevano mai avuto alcuna seria intenzione di rinunciare all'assegno di mantenimento loro spettante, come dimostrato dal fatto che, già a partire dal mese successivo alla stipulazione della convenzione del 23-5-1985, avevano continuato a richiedere al padre la corresponsione di tale assegno. Rileva, ancora, che l'altra controprestazione promessa dalla moglie CI ES, costituita dalla rinuncia “a ogni pretesa nei confronti del sig. ND IO per gli impegni dallo stesso assunti in relazione al debito nei confronti della Despar-Ceda", si era rivelata priva di ogni contenuto economico, non essendosi verificata la condizione alla quale era espressamente subordinata la prestazione della garanzia da parte del ND e, cioè, che ER l'eventuale debito della CI nei confronti della Despar-Ceda "fosse superiore al valore della quota di proprietà della moglie”. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell'insufficiente motivazione in ordine al rigetto della domanda di risoluzione del contratto, formulata dal convenuto in via subordinata e basata sul rilievo che i figli non avevano tenuto fede all'impegno, assunto con la scrittura privata del 23-5-1985, di rinunciare all'assegno di mantenimento. Nel far presente di aver corrisposto a più riprese ai figli, successivamente alla stipulazione della predetta convenzione, la complessiva somma di lire 34.000.000, che copre un arco di sette anni del loro mantenimento, entro il quale tutti e tre i figli, come riconosciuto a pag. 7 della sentenza impugnata, hanno raggiunto l'indipendenza economica, lamenta che il giudice di appello ha disatteso la domanda dell'appellante, affermando che il convenuto aveva versato ai figli la predetta somma "ad altro titolo", senza specificare quale fosse tale diverso titolo. Deduce che la motivazione è insufficiente anche con riferimento all'eccezione di inesistenza della controprestazione promessa dalla CI, avendo la Corte di Appello ignorato le argomentazioni svolte dall'appellato, secondo cui tale controprestazione risultava priva di qualsivoglia contenuto, non avendo l'attrice dimostrato l'eventuale verificarsi della condizione alla quale era subordinata la prestazione della garanzia da HI parte del marito. In subordine, il ricorrente sostiene che il contratto 7 avrebbe dovuto essere dichiarato risolto per mutuo consenso, atteso che, dopo la sua stipulazione, le parti avevano di fatto escluso la sua esecuzione. Con il quinto motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, il ricorrente lamenta l'insufficiente motivazione e la violazione degli artt. 2697 e 1193 c.c., in relazione al rigetto della subordinata di condanna dei figli alla restituzione della domanda somma di lire 34.000.000 loro corrisposta a titolo di mantenimento a far data dal 24-5-2985. Si duole inoltre, dell'omessa motivazione in relazione al rigetto della domanda di rimborso delle somme pagate dal convenuto a titolo di mutuo, oneri condominiali e imposte afferenti la quota immobiliare per cui è causa, dopo la concordata data per la stipula del rogito di trasferimento (31-12-1985). 2). Il primo motivo è infondato. Come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza, non incorre in ultrapetizione il giudice d'appello che attribuisca al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella emergente dalla sentenza di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifical impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e con il limite di 8 lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. 31-7-2015 n. 16213; Cass. 3-4-2009 n. 8142; Cass. 11-9-2007 n. 19090; Cass. 23- 2-2006 n. 4008). Nella specie, la Corte di Appello si è limitata a dare al rapporto dedotto in giudizio una qualificazione diversa da quella operata dal primo giudice, senza introdurre nuovi elementi di fatto. La qualificazione del contratto stipulato dalle parti come negotium mixtum cum donatione, pertanto, essendo frutto dell'interpretazione di clausole già esaminate in primo grado, non ha comportato il mutamento della causa petendi posta a fondamento della domanda attrice. 3) Privo di fondamento è anche il secondo motivo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'"iter" logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest'ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni inLinchatuor 9 concreto non osservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 23-8-2006 n. 18375; Cass. 2-5-2006 n. 10131). Per sottrarsi al sindacato di legittimità, inoltre, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 12-7-2007 n. 15604; Cass. 22-2-2007 n. 4178; Cass. 14-11- 2003 n. 17248). Nel caso in esame, la Corte territoriale, nel ritenere che la scrittura privata stipulata dalle parti prevedeva a carico degli attori una controprestazione economica, sia pure di valore inferiore rispetto a quello della prestazione assunta dal convenuto, e nell'affermare -sulla base di elementi presuntivi desunti dal rapporto Luchothe di filiazione e di coniugio che legava le parti che quest'ultimo, per 10 la rimanente parte del valore del bene che si era obbligato a trasferire, aveva inteso realizzare uno scopo di liberalità, ha offerto una lettura plausibile e ragionevole della volontà negoziale, come tale non sindacabile in questa sede. E, in realtà, il ricorrente, attraverso la formale denuncia di violazione di canoni ermeneutici e di vizi di motivazione, censura sostanzialmente il risultato dell'operazione interpretativa compiuta dalla Corte territoriale, in contrasto con i rigorosi limiti entro i quali, nel giudizio di legittimità, può essere condotta la verifica della correttezza dell'interpretazione data all'atto negoziale dal giudice di merito. Né sussiste la dedotta violazione dell'art.2729 c.c. Si rammenta, infatti, che, in materia di presunzioni, è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito la sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", mentre l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione (tra le tante v. Cass. 4-5-2005 n. 9225; Cass. 8-11-2002 n. 15706; Cass. 2-10-2000 n. 13001); congruenza che nella specie è dato ravvisare 11 nelle ragioni poste a base della valutazione espressa dalla Corte di Appello riguardo all'intento di liberalità che animava -per la parte della sua obbligazione eccedente il valore della controprestazione- il ND. 4) Anche il terzo motivo deve essere disatteso. La Corte di Appello, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, ha accertato che la quota di proprietà immobiliare che il convenuto, con la scrittura privata in contestazione, si era obbligato a trasferire ai figli, aveva un valore superiore a quello dovuto a titolo di mantenimento ai figli stessi, all'epoca maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Orbene, la maggiore vantaggiosità assicurata dalla pattuizione in esame all'interesse tutelato dalla legge attraverso l'imposizione a carico dei genitori dell'obbligo di mantenimento dei figli, porta ad escludere la sussistenza della dedotta nullità di tale atto, basata sul rilievo della indisponibilità del diritto di mantenimento della prole. Come è stato affermato da questa Corte, infatti, le modificazioni degli accordi, convenuti tra i coniugi, successive all'omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale di cui all'art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, a prescindere dall'intervento Line moters del giudice ex art. 710 c.p.c.., qualora non superino il limite di 12 derogabilità consentito dall'art. 160 c.c.. e, in particolare, quando non interferiscano con l'accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi ivi tutelati (Cass. 11-6-1998 n. 5829). Privo di fondamento si palesa altresì l'assunto del ricorrente circa una pretesa nullità del contratto per la mancanza di una seria intenzione dei figli di rinunciare all'assegno di mantenimento loro spettante. La sussistenza di un simile intento al momento della stipulazione del contratto de quo, invero, costituisce una mera asserzione di parte, non suffragata da concreti elementi di riscontro;
e, comunque, è evidente che non è possibile confondere lo scopo particolare perseguito da ciascuna delle parti con la causa del negozio, intesa come funzione economico-sociale perseguita da tale atto. Le ulteriori deduzioni svolte con il motivo in esame riguardo alla mancata verificazione della condizione sospensiva cui era sottoposto l'obbligo di garanzia assunto dal convenuto nei confronti della moglie mirano ad ottenere una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta dal giudice di appello, il quale ha attribuito alla rinuncia della CI alla garanzia un contenuto patrimoniale, sì da considerarla quale controprestazione Linchstic rispetto all'obbligo di trasferimento immobiliare assunto dal marito. .Le censure mosse al riguardo, inoltre, difettano di autosufficienza, 13 non avendo il ricorrente trascritto l'esatto contenuto delle prove orali e documentali richiamate a sostegno della sua tesi e di cui lamenta l'omesso esame da parte della Corte territoriale. 5) Il quarto motivo è inammissibile. Poiché, infatti, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di esaminare la domanda di risoluzione per inadempimento o per mutuo consenso proposta in via subordinata in primo grado dal ND e dal medesimo riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., il ricorrente non avrebbe dovuto denunciare il vizio di omessa o insufficiente motivazione, bensì quello di omessa pronuncia (v. tra le tante Cass. 4-6-2007 n. 12952; Cass. 18-5-2012 n. 7871; Cass. 15-5-2013 n. 11801).. 6) Appare, invece, meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, il quinto motivo. La Corte di Appello ha ritenuto infondata la domanda proposta in via subordinata dal ND, di condanna dei figli alla restituzione delle somme ricevute dal padre dal 1985 a titolo di mantenimento -al quale i predetti, con la scrittura privata in esame, avevano rinunciato a fronte del concordato trasferimento immobiliare-, rilevando che "da parte appellante è stata fornita la prova che non trattavasi di mantenimento, ma di altro." La motivazione resa sul punto si palesa, all'evidenza, Luchotes insufficiente, non avendo il giudice del gravame in alcun modo 14 specificato a quale diversa causale dovessero essere ricondotti i versamenti effettuati dal convenuto in favore dei figli nel periodo considerato, né tanto meno indicato gli elementi probatori posti a base del proprio convincimento. L'ulteriore censura mossa con il motivo in esame è, invece, inammissibile, dovendosi anche in tal caso rilevare che, poiché la Corte di Appello non si è pronunciata sulla domanda del ND di restituzione delle somme versate a titolo di mutuo ed altro, il ricorrente avrebbe dovuto denunciare il vizio di omessa pronuncia e non di omessa motivazione. 7) In accoglimento per quanto di ragione del quinto motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna, affinchè proceda a nuovo esame della domanda, riproposta in appello dal convenuto, di restituzione delle somme versate a far data dal 24-5-1985 ai figli a titolo di mantenimento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Gli altri motivi vanno, invece, rigettati.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso;
accoglie per quanto di ragione il quinto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna. 15 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28-10-2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Stora Buccionti Linabatera I Funzionario Giudiziarto Valeria NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 GEN. 2016 Roma, Il Funzionario Giudiziario Valeria NERI 16