Sentenza breve 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 16/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Potenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Chiarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza dirigenziale n. 19 del 15 novembre 2024, adottata dal responsabile del Settore Urbanistica, Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Foggia, avente ad oggetto la “ demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di immobili siti in Via -OMISSIS- catastalmente individuati catastalmente individuati al Foglio di Mappa -OMISSIS-, P.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS- e P.lla -OMISSIS- ”, notificata all’odierno ricorrente lo scorso 28 novembre 2024;
di ogni altro atto alla predetta antecedente, presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 26 febbraio 2025 e depositato in Segreteria in data 28 marzo 2025, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.
Veniva impugnata l’ordinanza dirigenziale n. 19 del 15 novembre 2024, emessa dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Foggia, la quale disponeva la demolizione di un immobile sito in Via -OMISSIS- e il ripristino dello stato dei luoghi, notificata all’interessato in data 28 novembre 2024.
Il ricorrente contestava tale provvedimento, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, sulla base di una serie di motivi di illegittimità ed in particolare: “violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per carenza di legittimazione del destinatario”; “violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 – illegittimità dell’annullamento d’ufficio”; “eccesso di potere e violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n.241 per istruttoria incongrua, lacunosa ed erronea e per difetto di motivazione - violazione degli artt. 3, 5, 7 e segg. della citata legge n. 241/90 - eccesso di potere - illegittimità derivata - violazione del principio del legittimo affidamento”; “in via subordinata: violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione degli articoli 3, 24, 42 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Errore nei presupposti di fatto. Travisamento dei presupposti di diritto”; “in via di ulteriore subordine: violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Difetto di motivazione. Errore nei presupposti di fatto e di diritto”.
In estrema quanto doverosa sintesi ed in primo luogo, evidenziava il ricorrente come l’immobile oggetto dell’ordinanza fosse stato sottoposto a pignoramento nel 2013 nell’ambito di una procedura espropriativa (n. 467/2013 RGE) presso il Tribunale di Foggia, conclusasi solo il 14 novembre 2024 con la restituzione del bene al ricorrente per anti economicità della vendita.
Pertanto, al momento dell’emissione dell’ordinanza di demolizione, il sig. -OMISSIS- evidenziava di non detenere più la disponibilità giuridica o materiale del bene, configurando una carenza di legittimazione passiva in violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
La giurisprudenza citata - tra cui Cass. Civ. Sez. Unite n. 23495/2021 e T.A.R. Puglia n. 2014/2023 - ribadiva che l’ordine di demolizione non può essere indirizzato a chi, per cause indipendenti dalla propria volontà, abbia perso il controllo dell’immobile.
In secondo luogo, l’interessato denunciava la violazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, poiché l’annullamento del permesso di costruire n. 82/2007 è intervenuta a distanza di oltre 15 anni dalla sua concessione, senza una valutazione dell’interesse pubblico prevalente e senza nuovi presupposti di fatto o di diritto.
Si sottolineava inoltre la violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto il ricorrente aveva investito risorse economiche basandosi sui titoli edilizi rilasciati dall’amministrazione, i quali erano stati successivamente revocati senza adeguata motivazione.
Ulteriori motivi includevano l’eccesso di potere per istruttoria carente e difetto di motivazione, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e della L. n. 241/1990.
Si evidenziava come l’ordinanza fosse stata adottata senza previa comunicazione di avvio del procedimento al ricorrente, impedendogli di difendersi tempestivamente, in contrasto con l’art. 7 della stessa legge.
In tesi, la mancata partecipazione procedimentale ledeva i diritti di difesa, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 4921/2022.
Inoltre, l’Amministrazione ometteva un’adeguata istruttoria per individuare con precisione l’estensione dell’estensione del manufatto da demolire e dell’area di sedime da acquisire, non rispettando i limiti dell’art. 31 del Testo Unico Edilizio, che prevedeva l’acquisizione di un’area non superiore a dieci volte la superficie abusiva. La giurisprudenza citata, tra cui T.A.R. Lazio n. 2666/2020, ribadiva l’obbligo di specificare le ragioni e i criteri per tale delimitazione.
Il ricorso sottolineava infine la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris , necessari per la sospensione cautelare, poiché, in tesi, l’esecuzione dell’ordinanza avrebbe causato un danno irreparabile al diritto di proprietà del ricorrente, senza un contrapposto interesse pubblico concreto. Si richiamavano, in proposito, precedenti come T.A.R. Campania n. 330/2020 e Cons. Stato n. 545/2020 a sostegno di tale istanza.
In data 3 aprile 2025 si costituiva il Comune di Foggia con analitiche controdeduzioni, preliminarmente ed in rito eccependo l’improcedibilità per tardività dell’introdotto gravame.
All’udienza del 9.04.2025, sentite le parti, la causa era definitivamente trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a.
Come è noto, in base all’art. 35, lett. a, c.p.a. “1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito; (…)”.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata è stata notificata in data 28 novembre 2024, circostanza questa pacificamente ammessa dallo stesso ricorrente nel ricorso e che risulta incontrovertibilmente dalla attestazione (relata di notifica) a firma dell’Agente Ufficiale di Polizia Giudiziaria che ha effettuato la notifica.
Di contro il ricorso è stato notificato in data 26 febbraio 2025 e, perciò, ben oltre il prescritto termine di sessanta giorni dalla notificazione, per come attestata dal pubblico ufficiale nella relata di notifica.
Per le ragioni sin qui esposte, il gravame in esame deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.
Condanna -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Foggia, che liquida in € 1.000,00 (euro mille,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO