CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 169 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 25.09.2023
da
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso in Parte_1
appello, dall'Avv. Luigi Elefante di Mantova
- appellante -
contro
in persona del Ministro in carica, per legge Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
- appellato -
Oggetto della causa: benefici vittime del dovere (riforma sentenza Tribunale di
Gorizia n. 121/2023 depositata in data 03.05.2023).
* * * Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 28 marzo 2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante:
Accertare e dichiarare il diritto dell'esponente in appello al riconoscimento del
benefico previsto dall'art.3 della legge 206/2004, dell'aumento figurativo di dieci
anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità
pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine
rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi del combinato disposto dell'art.1
comma 562 della legge 266/2005 e dell'art.1 del D.P.R.243/2006, regolamento
emanato in attuazione dall'art.1 comma 565 della Legge 266/2005. Con vittoria di
spese ed onorari tutti di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore
del sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare infondata in fatto e in
diritto per mancanza dei presupposti la domanda avversaria e quindi rigettarla confermando l'appellata sentenza del Tribunale di Gorizia;
col favore delle spese.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Il 13 luglio 2005, l'Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri Pt_1
durante la missione umanitaria estera denominata "Antica Babilonia" in Iraq,
[...]
subiva gravi infermità nel corso delle operazioni di addestramento di personale militare iracheno. A seguito dell'evento, il Dipartimento militare di medicina legale di Padova, accertava un'invalidità permanente pari al 16% (poi rivalutata dal
Tribunale di Gorizia su ricorso del militare, al 18%). Sulla base di tale accertamento,
Pag.2 con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza dell'11 dicembre 2016, veniva riconosciuto vittima del dovere ai sensi Pt_1
dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005 e gli veniva attribuita la speciale elargizione.
In data 23 novembre 2022, presentava domanda amministrativa al Ministero Pt_1
dell'Interno - Dipartimento Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato -
Servizio Assistenza ed Attività Sociali, chiedendo il riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità
pensionistica, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto, beneficio questo, previsto dall'art. 3 della legge 206/2004. Non avendo ricevuto riscontro alla sua richiesta, l'8 febbraio 2023 proponeva ricorso davanti al Tribunale di Pt_1
Gorizia - Sezione Lavoro. Il si costituiva in giudizio tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito della domanda.
Il 3 maggio 2023 il Tribunale, con sentenza n. 121/2023, respingeva il ricorso compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza, il 25 settembre 2023 ha proposto appello davanti alla Pt_1
Corte d'Appello di Trieste;
il si costituiva anche in secondo Controparte_1
grado insistendo per il rigetto dell'impugnazione
L'appello è infondato e va respinto.
Il tema della controversia, riguarda la possibilità di estendere i benefici previsti per le vittime del terrorismo, con particolare riferimento all'aumento figurativo di dieci anni contributivi disciplinato dall'articolo 3 della legge 206/2004,
alle vittime del dovere.
Anche recentemente (cfr. Cass. n. 57 del 2024)1, la giurisprudenza di legittimità ha confermato l'orientamento prevalente che nega la possibilità di estendere
“automaticamente” i benefici previsti per le vittime del terrorismo a coloro che sono stati riconosciuti vittime del dovere e ciò sulla scorta di una lettura sistematica e letterale della normativa di riferimento (art. 1 comma 562 della legge 266/2005 che ha introdotto la "progressiva estensione dei benefici già previsti per le Vittime del
Terrorismo a favore delle Vittime del Dovere" e art. 1 del DPR 243/2006 che include tra i benefici estendibili anche quelli previsti dalla legge 206/2004). In particolare ha scritto la Cassazione nella sentenza sopra richiamata come “… la categoria delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e la categoria delle vittime del
dovere, pur essendo portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori
costituzionali, non risultano ancora equiparate nei benefici previsti
normativamente".
Gli argomenti svolti dall'appellante, sostanzialmente coincidenti con quelli svolti in primo grado e già respinti dal Tribunale e fondati su: a) una interpretazione sistematica del quadro normativo, che eviti disparità di trattamento ex art. 3 Cost., e quindi legga l'art. 1 comma 562 della legge 266/2005 come estensione alle vittime del dovere di tutti i benefici previsti per le vittime del terrorismo;
b) una interpretazione letterale, sempre del quadro normativo, che leggendo il termine
"progressiva" nell'estensione dei benefici, non esclude che questa sia generalizzata,
considerando anche che il comma 562 non effettua distinzioni;
e infine c) una valorizzazione del dato regolamentare (D.P.R. 243/2006) anche alla luce della sentenza n. 15328/2016 della Suprema Corte per sostenere che il Regolamento citato,
aveva solo il compito di disciplinare "termini e modalità di corresponsione", non potendo limitare i benefici estesi dalla legge;
sono tutti infondati.
Infatti, non solo il dato letterale, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante consegna un quadro normativo che non equipara in tutto e per tutto, le due categorie
di speciale elargizione - è applicabile solo ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e non anche ai superstiti dei dipendenti pubblici vittime del dovere, di cui alla legge n. 266/05, art. 1, comma 564, cui va applicata la diversa disciplina contenuta nell'art. 6 della legge n. 466/80, come modificata dalla legge n. 270/81 - relativa alla speciale elargizione in favore dei superstiti delle vittime del dovere).”.
Pag.4 qui in esame ma, sempre sulla scorta di numerose pronunce di legittimità, si ricava che le disposizioni relative a ciascuna categoria hanno natura eccezionale e non possono essere oggetto di interpretazione analogica con la conferma quindi che il riconoscimento della qualifica di "vittima del dovere" non comporta automaticamente il diritto ai benefici previsti per le "vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", essendo necessario il rispetto dei requisiti specifici stabiliti per ciascuna categoria. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1243 del 2015, ha ulteriormente precisato questo orientamento, sottolineando che "la qualifica di
vittima del dovere, pur comportando il riconoscimento di specifici benefici
economici, non determina l'automatica estensione di tutti i benefici previsti per le
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo rimessa alla
discrezionalità del legislatore la graduazione dei trattamenti di favore tra categorie
non ontologicamente sovrapponibili".
Il legislatore ha quindi avviato un percorso di "progressiva estensione" dei benefici,
sempre parametrato alle risorse disponibili e non una completa equiparazione immediata tra le diverse categorie di vittime.
Le spese di lite del grado, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Gorizia n. 121/2023 pubblicata in data 03.05.2023 che integralmente conferma;
condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata, le spese di lite del presente grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge.
Trieste, 28.03.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott. Lucio Benvegnù)
Pag.5 Pag.6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la L. n. 266 del 2005 non ha provveduto all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine;
né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale (Cass. sez. un. n. 22753/18, secondo Cass. n. 19928/19, la eccezionale disposizione contenuta nell'art. 82, comma 4 della legge n. 388/00 - in tema
Pag.3