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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
639/24 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 01.04.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv.
Gianluigi Pezzini in sostituzione dell'Avv. Flaviano De Tina, Maurizio Riommi, Daniele Verduchi, Cont per parte ricorrente e la dott.ssa Silvia Tacus per .
L'avv. Gianluigi Pezzini insiste per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per la fissazione di udienza di discussione con termine per il deposito di note conclusive.
La dott.ssa Silvia Tacus si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 639/2024
Promossa da:
, nata in [...] il [...] (c.f. ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dagli avv.ti Maurizio Riommi, Daniele Verduchi e Flaviano De Tina
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2 la dott. Silvia Tacus giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
-resistente-
oggetto: ricostruzione carriera sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera e del corretto gradone stipendiale, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto - condannare il al riconoscimento integrale, ai fini della Controparte_2 ricostruzione di carriera per l'inserimento nel corretto gradone stipendiale, di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato e pari, alla data del
01.09.2011, a complessivi anni 8 mesi 11 giorni 14 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia e, per l'effetto
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente dalla Controparte_2 data del 01.09.2011 (data di immissione in ruolo) nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 0 e 8 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con anzianità di servizio di anni 8 mesi 11 giorni 14 o con quella diversa di giustizia, nonché dalla data del
17.09.2011, ovvero da quella diversa di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 9 e 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 9, nonché dalla data del 17.09.2018, ovvero da quella diversa di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 15
- condannare, inoltre, il al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto
Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad €. 964,14 alla data del 30.11.2023, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.12.2023 ed oltre la rivalutazione monetaria ovvero gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
- condannare il Controparte_2
alla regolarizzazione in base agli importi dovuti del trattamento di fine rapporto.
[...]
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del
30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett.
b) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso della parte avversa perché infondato nel merito;
Nel merito, in via subordinata: nel caso di accoglimento della domanda giudiziale, si chiede di limitare la condanna dell'Amministrazione alla luce dell'eccepita prescrizione quinquennale delle differenze retributive. Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/07/24 deduceva di essere dipendente del Parte_1 [...]
, in qualità di collaboratrice scolastica, e di aver prestato servizio in virtù di reiterati Controparte_2 contratti a tempo determinato a partire dall'anno 2001 fino all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.09.11.
La ricorrente allegava che con decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 3943 del 30.03.15
l'Amministrazione le aveva riconosciuto, pur a fronte di anni 8, mesi 11 e giorni 14 di servizio di pre- ruolo, solo un'anzianità di servizio pari ad anni 8, mesi 0 e giorni 20 ai fini giuridici ed economici, nonché, ai soli fini economici, un'anzianità pari ad anni 2, mesi 0 e giorni 11, omettendo di valorizzare per intero il periodo di lavoro con contratti a tempo determinato.
Lamentava, quindi, parte ricorrente la violazione del principio di non discriminazione rispetto al personale a tempo indeterminato, invocando la clausola 4 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, stante l'assenza di ragioni oggettive in grado di giustificare la predetta disparità di trattamento, posto che i collaboratori scolastici a tempo determinato esercitavano le stesse mansioni e avevano gli stessi obblighi di quelli assunti a tempo indeterminato.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva tardivamente in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_2 delle domande attoree, in quanto il decreto di ricostruzione di carriera era stato emesso applicando l'istituto della temporizzazione secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n.399/1988 e che alcuna discriminazione poteva ravvisarsi a danno della ricorrente, in quanto l'anzianità valutata ai soli fini economici sarebbe stata poi recuperata al compimento del ventesimo anno di anzianità.
Il convenuto contestava inoltre l'interesse a coltivare l'azione, posto che l'applicazione del CP_2
DPR 399/88 art. 4 risulterebbe per la stessa più conveniente, consentendo il recupero dell'economico e, quindi, di 2 anni e 11 giorni e non solamente di 10 mesi e 14 giorni.
Il resistente evidenziava inoltre la non applicabilità dell'Accordo quadro e della direttiva CP_2
1999/70/CE, posto che il decreto di ricostruzione di carriera come collaboratore scolastico era stato adottato prima dell'entrata in vigore della direttiva, e chiedeva, in subordine, che l'eventuale condanna al pagamento delle differenze retributive fosse contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 1.04.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Si osserva preliminarmente che deve essere respinta l'eccezione, sollevata dal convenuto, circa CP_2 la non applicabilità del principio di non discriminazione ai rapporti di lavoro precedenti alla entrata in vigore della Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto si è infatti pronunciata di recente la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del
19.09.24 nella causa C-439/23.
Nella suddetta pronuncia la Corte, premettendo che “…occorre ricordare che, in linea di principio, una nuova norma giuridica si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la istituisce. Sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della legge precedente, essa si applica agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Ciò non avviene, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF
Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata). Pertanto, gli atti adottati per il recepimento di una direttiva devono applicarsi agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della legge precedente, a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento, salvo disposizioni contrarie della direttiva di cui trattasi”, ha sottolineato che “si deve rilevare che né la direttiva 1999/70 né l'accordo quadro contengono disposizioni particolari che determinano specificamente le loro condizioni di applicazione nel tempo”. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha quindi proseguito rilevando che “…l'anzianità di servizio è acquisita da un lavoratore in modo progressivo, anche qualora essa sia acquisita in forza di contratti di lavoro che sono giunti a scadenza, e continua a contraddistinguere la situazione di detto lavoratore successivamente a tale scadenza. Pertanto, la durata di ciascun rapporto di lavoro e la data in cui quest'ultimo si è concluso sono prive di rilevanza con riferimento al calcolo dell'anzianità di servizio di un lavoratore, la quale presuppone, in linea di principio, che sia calcolata la durata complessiva dei periodi di attività lavorativa di quest'ultimo…”, onde poi concludere dichiarando “che la clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”.
Tali principi sono stati affermati rispetto al caso di un docente assunto in virtù di contratti a tempo determinato terminati anteriormente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, come nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare, si evidenzia altresì la tardività nonché l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_2
Il , infatti, costituendosi tardivamente è decaduto dalla possibilità di sollevare eccezioni in senso CP_2 stretto.
In ogni caso, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (v., ex multis, Cass. n.2232/2020).
Quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive, si evidenzia che la pretesa attorea è inoltre già contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale, avendo parte ricorrente elaborato i propri conteggi in ricorso “tenendo conto sia della prescrizione quinquennale rispetto alla data di costituzione in mora del 04.08.2021 (cfr. doc. 4) sia del blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1,
2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma
1, L. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio
2011, n. 111” (v. pagg. 21-22 del ricorso).
Passando al merito, nel presente giudizio parte ricorrente rivendica la medesima progressione stipendiale del personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato, a fronte del pacifico non integrale riconoscimento dei periodi di servizio di pre-ruolo dalla stessa prestati.
La questione assume particolare rilievo in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto, assumendo l'anzianità di servizio nel settore scolastico un ruolo di particolare rilievo ogni qualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega la ragione per cui, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato” (v. Cass. n. 31150/2019).
Nel caso di specie la difesa attorea si duole della violazione del principio comunitario di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato da parte dell'art. 569 del D.Lgs. n.
297/1994, che prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”.
Se il meccanismo in esame non poteva ritenersi irragionevole rispetto a un sistema di reclutamento che, come originariamente pensato, immaginava per il personale ATA l'indizione annuale di concorsi ed era volto, quindi, a favorire la tempestiva immissione nei ruoli dei soggetti più meritevoli, lo stesso deve oggi essere rivalutato, attesa la diversa periodicità che hanno avuto i concorsi in tale settore e alla luce dei principi di derivazione europea e, in particolare, della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999.
Infatti, tale disposizione recita che “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Come di recente ribadito da Cass. n. 20918/2019, la Corte di Giustizia dell'Unione europea da tempo ha affermato che “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, Persona_1 causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Persona_2 punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, e negli stessi Per_3 termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi)”.
Peraltro, la pronuncia della Corte di Giustizia Motter C466-17 del 20.09.18 al pari dei principi in essa affermati non risulta applicabile al personale ATA e, in ogni caso, nella stessa comunque la Corte di
Giustizia afferma che la disparità di trattamento deve trovare giustificazione sulla base di elementi precisi e concreti, quali ad esempio la particolare natura delle mansioni o la sussistenza di legittime finalità di politica sociale di uno Stato membro.
Ebbene, il resistente non ha né allegato né provato l'esistenza di ragioni oggettive in grado di CP_2 giustificare la disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente.
Infatti, parte resistente si è solamente limitata ad allegare che la normativa in commento dovrebbe ritenersi addirittura più favorevole, non essendo tuttavia comprensibile in quali termini l'art. 485 del D.Lgs. n.
297/1994 citato – dettato in ogni caso per il solo personale docente – possa considerarsi quale normativa di maggior favore per la ricostruzione di carriera rispetto a quanto previsto per il personale di ruolo.
Al contrario, si ritiene che, dalla ricostruzione di carriera effettuata sulla base del disposto di cui all'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994, il lavoratore riceva un danno, visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e, subito dopo, si procede alla decurtazione, riconoscendo per intero solo 3 anni
+2/3. Pertanto, tutti coloro che all'atto della immissione in ruolo vantano una anzianità superiore a 3 anni
– come la ricorrente – ricevono una decurtazione del servizio. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, quindi, deve ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente, con conseguente disapplicazione del provvedimento di ricostruzione di carriera prot. prot. n. 3943 del
30.03.15 e riconoscimento di una anzianità di servizio di anni 8 mesi 11 giorni 14.
Tale anzianità di servizio deve considerarsi più favorevole rispetto a quella riconosciuta in base al decreto di ricostruzione di carriera qui impugnato, che prevedeva un'anzianità pari ad anni 8, mesi 0 e giorni 20 ai fini giuridici ed economici.
Infatti, il ha contestato la carenza di interesse ad agire, ritenendo viceversa più favorevole per CP_2 la ricorrente il regime della temporizzazione, poiché lo stesso consentirebbe il recupero dell'anzianità riconosciuta ai fini economici al raggiungimento di un'anzianità di servizio pari ad anni 20 per il personale
ATA ai sensi dell'art. 4 c. 3 DPR 399/88.
Tuttavia, il non ha meglio circostanziato l'eccezione né ha contestato i conteggi prodotti dalla CP_2 difesa attorea, la quale, invece, ha specificamente evidenziato come l'applicazione della ricostruzione di carriera permetta alla ricorrente il passaggio allo scaglione corrispondente ad una anzianità di servizio da anni 21 a 27, con un'anzianità di anni 21, già in data 17.09.24, anziché solo in data 31.07.25, con conseguenti differenze retributive a favore della stessa.
Pertanto, la ricorrente, in base all'anzianità di servizio complessivamente maturata al 17.09.11, doveva essere inserita nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra 9 e 14 anni di servizio e, a partire dal 17.09.18, nel gradone stipendiale da 15 a 20 anni, con un'anzianità di servizio di anni 15, con passaggio al successivo gradone con anzianità di servizio da anni 21 a 27 già a decorrere dal
17.09.2024 con un'anzianità di anni 21.
Quanto alla quantificazione delle differenze retributive, si ribadisce che il resistente non ha CP_2 contestato i conteggi indicati in ricorso, avendo lo stesso semplicemente rilevato l'impossibilità di valutare nell'anzianità complessiva il servizio prestato nel 2013, alla luce del blocco della progressione stipendiale previsto dal D.P.R. n. 122/2013, e la prescrizione quinquennale, di cui parte ricorrente ha tenuto conto (v. pagg. 21-22 del ricorso sopra riportate).
Il resistente, quindi, dovrà essere condannato alla corresponsione di €. 964,14, oltre alla CP_2 maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo, a titolo di differenze retributive maturate sino al 30.11.23, ed oltre alle ulteriori somme maturate a decorrere dal 1.12.23, con la maggiorazione degli interessi dovuti ovvero della rivalutazione monetaria, con connesso adeguamento del trattamento di fine rapporto per le differenze retributive maturate.
Da ultimo, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di CP_2 lite, che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera adottato nei confronti di dal Dirigente Scolastico dell'Istituto superiore ISIS “Bonaldo Stringher” Parte_1 di Udine prot. n. n. 3943 del 30.03.15 e, previa disapplicazione dello stesso,
2. Accerta l'anzianità di servizio di in complessivi anni 8, mesi 11 e giorni 14 Parte_1
e dichiara il diritto della ricorrente alla collocazione, a decorrere dal 17.09.11, nel “gradone” stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra 9 e 14 anni di servizio e, a partire dal 17.09.18, nel “gradone” stipendiale da 15 a 20 anni, con un'anzianità di servizio di anni
15, con passaggio al successivo “gradone” con anzianità di servizio da anni 21 a 27, a decorrere dal 17.09.24, con un'anzianità di anni 21;
3. Per l'effetto, condanna il al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive tra quanto percepito da e quanto avrebbe dovuto percepire se Parte_1 fosse stata correttamente valutata l'anzianità di servizio maturata, pari a complessivi €.
964,14, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo, ed oltre alle ulteriori somme maturate a partire dal 1.12.23, con connesso adeguamento del trattamento di fine rapporto per le differenze retributive maturate;
4. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite che liquida in CP_2 Parte_1
€ 3.689,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge.
Udine, 01.04.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 01.04.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv.
Gianluigi Pezzini in sostituzione dell'Avv. Flaviano De Tina, Maurizio Riommi, Daniele Verduchi, Cont per parte ricorrente e la dott.ssa Silvia Tacus per .
L'avv. Gianluigi Pezzini insiste per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per la fissazione di udienza di discussione con termine per il deposito di note conclusive.
La dott.ssa Silvia Tacus si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 639/2024
Promossa da:
, nata in [...] il [...] (c.f. ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dagli avv.ti Maurizio Riommi, Daniele Verduchi e Flaviano De Tina
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2 la dott. Silvia Tacus giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
-resistente-
oggetto: ricostruzione carriera sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera e del corretto gradone stipendiale, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto - condannare il al riconoscimento integrale, ai fini della Controparte_2 ricostruzione di carriera per l'inserimento nel corretto gradone stipendiale, di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato e pari, alla data del
01.09.2011, a complessivi anni 8 mesi 11 giorni 14 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia e, per l'effetto
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente dalla Controparte_2 data del 01.09.2011 (data di immissione in ruolo) nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 0 e 8 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con anzianità di servizio di anni 8 mesi 11 giorni 14 o con quella diversa di giustizia, nonché dalla data del
17.09.2011, ovvero da quella diversa di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 9 e 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 9, nonché dalla data del 17.09.2018, ovvero da quella diversa di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 15
- condannare, inoltre, il al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto
Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad €. 964,14 alla data del 30.11.2023, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.12.2023 ed oltre la rivalutazione monetaria ovvero gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
- condannare il Controparte_2
alla regolarizzazione in base agli importi dovuti del trattamento di fine rapporto.
[...]
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del
30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett.
b) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso della parte avversa perché infondato nel merito;
Nel merito, in via subordinata: nel caso di accoglimento della domanda giudiziale, si chiede di limitare la condanna dell'Amministrazione alla luce dell'eccepita prescrizione quinquennale delle differenze retributive. Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/07/24 deduceva di essere dipendente del Parte_1 [...]
, in qualità di collaboratrice scolastica, e di aver prestato servizio in virtù di reiterati Controparte_2 contratti a tempo determinato a partire dall'anno 2001 fino all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.09.11.
La ricorrente allegava che con decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 3943 del 30.03.15
l'Amministrazione le aveva riconosciuto, pur a fronte di anni 8, mesi 11 e giorni 14 di servizio di pre- ruolo, solo un'anzianità di servizio pari ad anni 8, mesi 0 e giorni 20 ai fini giuridici ed economici, nonché, ai soli fini economici, un'anzianità pari ad anni 2, mesi 0 e giorni 11, omettendo di valorizzare per intero il periodo di lavoro con contratti a tempo determinato.
Lamentava, quindi, parte ricorrente la violazione del principio di non discriminazione rispetto al personale a tempo indeterminato, invocando la clausola 4 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, stante l'assenza di ragioni oggettive in grado di giustificare la predetta disparità di trattamento, posto che i collaboratori scolastici a tempo determinato esercitavano le stesse mansioni e avevano gli stessi obblighi di quelli assunti a tempo indeterminato.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva tardivamente in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_2 delle domande attoree, in quanto il decreto di ricostruzione di carriera era stato emesso applicando l'istituto della temporizzazione secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n.399/1988 e che alcuna discriminazione poteva ravvisarsi a danno della ricorrente, in quanto l'anzianità valutata ai soli fini economici sarebbe stata poi recuperata al compimento del ventesimo anno di anzianità.
Il convenuto contestava inoltre l'interesse a coltivare l'azione, posto che l'applicazione del CP_2
DPR 399/88 art. 4 risulterebbe per la stessa più conveniente, consentendo il recupero dell'economico e, quindi, di 2 anni e 11 giorni e non solamente di 10 mesi e 14 giorni.
Il resistente evidenziava inoltre la non applicabilità dell'Accordo quadro e della direttiva CP_2
1999/70/CE, posto che il decreto di ricostruzione di carriera come collaboratore scolastico era stato adottato prima dell'entrata in vigore della direttiva, e chiedeva, in subordine, che l'eventuale condanna al pagamento delle differenze retributive fosse contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 1.04.25.
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Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Si osserva preliminarmente che deve essere respinta l'eccezione, sollevata dal convenuto, circa CP_2 la non applicabilità del principio di non discriminazione ai rapporti di lavoro precedenti alla entrata in vigore della Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto si è infatti pronunciata di recente la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del
19.09.24 nella causa C-439/23.
Nella suddetta pronuncia la Corte, premettendo che “…occorre ricordare che, in linea di principio, una nuova norma giuridica si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la istituisce. Sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della legge precedente, essa si applica agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Ciò non avviene, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF
Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata). Pertanto, gli atti adottati per il recepimento di una direttiva devono applicarsi agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della legge precedente, a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento, salvo disposizioni contrarie della direttiva di cui trattasi”, ha sottolineato che “si deve rilevare che né la direttiva 1999/70 né l'accordo quadro contengono disposizioni particolari che determinano specificamente le loro condizioni di applicazione nel tempo”. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha quindi proseguito rilevando che “…l'anzianità di servizio è acquisita da un lavoratore in modo progressivo, anche qualora essa sia acquisita in forza di contratti di lavoro che sono giunti a scadenza, e continua a contraddistinguere la situazione di detto lavoratore successivamente a tale scadenza. Pertanto, la durata di ciascun rapporto di lavoro e la data in cui quest'ultimo si è concluso sono prive di rilevanza con riferimento al calcolo dell'anzianità di servizio di un lavoratore, la quale presuppone, in linea di principio, che sia calcolata la durata complessiva dei periodi di attività lavorativa di quest'ultimo…”, onde poi concludere dichiarando “che la clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive”.
Tali principi sono stati affermati rispetto al caso di un docente assunto in virtù di contratti a tempo determinato terminati anteriormente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, come nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare, si evidenzia altresì la tardività nonché l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_2
Il , infatti, costituendosi tardivamente è decaduto dalla possibilità di sollevare eccezioni in senso CP_2 stretto.
In ogni caso, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (v., ex multis, Cass. n.2232/2020).
Quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive, si evidenzia che la pretesa attorea è inoltre già contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale, avendo parte ricorrente elaborato i propri conteggi in ricorso “tenendo conto sia della prescrizione quinquennale rispetto alla data di costituzione in mora del 04.08.2021 (cfr. doc. 4) sia del blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1,
2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma
1, L. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio
2011, n. 111” (v. pagg. 21-22 del ricorso).
Passando al merito, nel presente giudizio parte ricorrente rivendica la medesima progressione stipendiale del personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato, a fronte del pacifico non integrale riconoscimento dei periodi di servizio di pre-ruolo dalla stessa prestati.
La questione assume particolare rilievo in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto, assumendo l'anzianità di servizio nel settore scolastico un ruolo di particolare rilievo ogni qualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega la ragione per cui, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato” (v. Cass. n. 31150/2019).
Nel caso di specie la difesa attorea si duole della violazione del principio comunitario di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato da parte dell'art. 569 del D.Lgs. n.
297/1994, che prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”.
Se il meccanismo in esame non poteva ritenersi irragionevole rispetto a un sistema di reclutamento che, come originariamente pensato, immaginava per il personale ATA l'indizione annuale di concorsi ed era volto, quindi, a favorire la tempestiva immissione nei ruoli dei soggetti più meritevoli, lo stesso deve oggi essere rivalutato, attesa la diversa periodicità che hanno avuto i concorsi in tale settore e alla luce dei principi di derivazione europea e, in particolare, della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999.
Infatti, tale disposizione recita che “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Come di recente ribadito da Cass. n. 20918/2019, la Corte di Giustizia dell'Unione europea da tempo ha affermato che “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, Persona_1 causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Persona_2 punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, e negli stessi Per_3 termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi)”.
Peraltro, la pronuncia della Corte di Giustizia Motter C466-17 del 20.09.18 al pari dei principi in essa affermati non risulta applicabile al personale ATA e, in ogni caso, nella stessa comunque la Corte di
Giustizia afferma che la disparità di trattamento deve trovare giustificazione sulla base di elementi precisi e concreti, quali ad esempio la particolare natura delle mansioni o la sussistenza di legittime finalità di politica sociale di uno Stato membro.
Ebbene, il resistente non ha né allegato né provato l'esistenza di ragioni oggettive in grado di CP_2 giustificare la disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente.
Infatti, parte resistente si è solamente limitata ad allegare che la normativa in commento dovrebbe ritenersi addirittura più favorevole, non essendo tuttavia comprensibile in quali termini l'art. 485 del D.Lgs. n.
297/1994 citato – dettato in ogni caso per il solo personale docente – possa considerarsi quale normativa di maggior favore per la ricostruzione di carriera rispetto a quanto previsto per il personale di ruolo.
Al contrario, si ritiene che, dalla ricostruzione di carriera effettuata sulla base del disposto di cui all'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994, il lavoratore riceva un danno, visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e, subito dopo, si procede alla decurtazione, riconoscendo per intero solo 3 anni
+2/3. Pertanto, tutti coloro che all'atto della immissione in ruolo vantano una anzianità superiore a 3 anni
– come la ricorrente – ricevono una decurtazione del servizio. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, quindi, deve ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente, con conseguente disapplicazione del provvedimento di ricostruzione di carriera prot. prot. n. 3943 del
30.03.15 e riconoscimento di una anzianità di servizio di anni 8 mesi 11 giorni 14.
Tale anzianità di servizio deve considerarsi più favorevole rispetto a quella riconosciuta in base al decreto di ricostruzione di carriera qui impugnato, che prevedeva un'anzianità pari ad anni 8, mesi 0 e giorni 20 ai fini giuridici ed economici.
Infatti, il ha contestato la carenza di interesse ad agire, ritenendo viceversa più favorevole per CP_2 la ricorrente il regime della temporizzazione, poiché lo stesso consentirebbe il recupero dell'anzianità riconosciuta ai fini economici al raggiungimento di un'anzianità di servizio pari ad anni 20 per il personale
ATA ai sensi dell'art. 4 c. 3 DPR 399/88.
Tuttavia, il non ha meglio circostanziato l'eccezione né ha contestato i conteggi prodotti dalla CP_2 difesa attorea, la quale, invece, ha specificamente evidenziato come l'applicazione della ricostruzione di carriera permetta alla ricorrente il passaggio allo scaglione corrispondente ad una anzianità di servizio da anni 21 a 27, con un'anzianità di anni 21, già in data 17.09.24, anziché solo in data 31.07.25, con conseguenti differenze retributive a favore della stessa.
Pertanto, la ricorrente, in base all'anzianità di servizio complessivamente maturata al 17.09.11, doveva essere inserita nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra 9 e 14 anni di servizio e, a partire dal 17.09.18, nel gradone stipendiale da 15 a 20 anni, con un'anzianità di servizio di anni 15, con passaggio al successivo gradone con anzianità di servizio da anni 21 a 27 già a decorrere dal
17.09.2024 con un'anzianità di anni 21.
Quanto alla quantificazione delle differenze retributive, si ribadisce che il resistente non ha CP_2 contestato i conteggi indicati in ricorso, avendo lo stesso semplicemente rilevato l'impossibilità di valutare nell'anzianità complessiva il servizio prestato nel 2013, alla luce del blocco della progressione stipendiale previsto dal D.P.R. n. 122/2013, e la prescrizione quinquennale, di cui parte ricorrente ha tenuto conto (v. pagg. 21-22 del ricorso sopra riportate).
Il resistente, quindi, dovrà essere condannato alla corresponsione di €. 964,14, oltre alla CP_2 maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo, a titolo di differenze retributive maturate sino al 30.11.23, ed oltre alle ulteriori somme maturate a decorrere dal 1.12.23, con la maggiorazione degli interessi dovuti ovvero della rivalutazione monetaria, con connesso adeguamento del trattamento di fine rapporto per le differenze retributive maturate.
Da ultimo, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di CP_2 lite, che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera adottato nei confronti di dal Dirigente Scolastico dell'Istituto superiore ISIS “Bonaldo Stringher” Parte_1 di Udine prot. n. n. 3943 del 30.03.15 e, previa disapplicazione dello stesso,
2. Accerta l'anzianità di servizio di in complessivi anni 8, mesi 11 e giorni 14 Parte_1
e dichiara il diritto della ricorrente alla collocazione, a decorrere dal 17.09.11, nel “gradone” stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra 9 e 14 anni di servizio e, a partire dal 17.09.18, nel “gradone” stipendiale da 15 a 20 anni, con un'anzianità di servizio di anni
15, con passaggio al successivo “gradone” con anzianità di servizio da anni 21 a 27, a decorrere dal 17.09.24, con un'anzianità di anni 21;
3. Per l'effetto, condanna il al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive tra quanto percepito da e quanto avrebbe dovuto percepire se Parte_1 fosse stata correttamente valutata l'anzianità di servizio maturata, pari a complessivi €.
964,14, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo, ed oltre alle ulteriori somme maturate a partire dal 1.12.23, con connesso adeguamento del trattamento di fine rapporto per le differenze retributive maturate;
4. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite che liquida in CP_2 Parte_1
€ 3.689,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge.
Udine, 01.04.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia