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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 544/2021/CC, avverso la sentenza n. 2235/2020 DE
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il giorno 1° ottobre 2020,
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Ce), residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Domenico Libero Fasano (C.F.: ; PEC: , DE CodiceFiscale_2 Email_1
foro di Santa Maria Capua Vetere, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona DE sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede al Corso Giuseppe Garibaldi n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso
Todisco (C.F.: ; PEC: , DE foro di Santa Maria CodiceFiscale_3 Email_2
Capua Vetere, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATO
E
, in persona DE direttore generale pro tempore, con sede a in Via Unità Controparte_2 CP_2
Italiana n. 28.
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato nei giorni 31 agosto e 1° settembre 2015, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Parte_1
e la , al fine di ivi ottenerne la condanna, Controparte_3 Controparte_2
previa declaratoria DEle loro rispettive responsabilità e c.t.u. medico-legale da disporre sulla sua persona, al pagamento, in suo favore, DEla somma, da contenere entro il limite di € 26.000,00, pretesa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, reclamati sub specie di danno biologico, da invalidità permanente e temporanea, morale o personalizzato, per le lesioni subite, a suo dire, a causa DE sinistro, di cui sarebbe rimasto vittima, avvenuto alle ore 08:45 circa DE 17 giugno 2015, nel
Comune di FA DE SI (Ce), in Via Ponticello, allorquando, mentre si trovava in sella al ciclomotore Piaggio Bravo, tg. X 5855 M, sarebbe stato inseguito da un cane randagio, di medie dimensioni, di colore nero, che avrebbe affiancato il ciclomotore de quo e tentato di mordere la caviglia DEl'attore, il quale, nel tentativo di divincolarsi, avendo frenato, sarebbe stato sbalzato in avanti, cadendo rovinosamente a terra, patendo lesioni fisiche personali con postumi permanenti, subendo pure danni patrimoniali in conseguenza DEla rottura degli occhiali, DEla protesi dentaria, di cui pure reclamava il risarcimento, oltre al rimborso DEle spese sanitarie sopportate.
1.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata in cancelleria il 15 gennaio 2016, si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva, contestando, nel merito, l'an ed il quantum DEla pretesa risarcitoria, di cui richiedeva la reiezione, allegando che la responsabilità DE lamentato sinistro fosse imputabile solo ed esclusivamente alla colpevole condotta di guida DEl'attore.
1.3. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata in cancelleria il 15 gennaio 2016, si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, allegando, in via gradata e nel merito, l'infondatezza DEle avverse pretese di cui richiedeva la reiezione, precisando di non essere mai stata compulsata o contattata per eventuali accalappiamenti di cani randagi nella zona DE denunziato incidente, in epoca antecedente al verificarsi DElo stesso, escludendo qualsivoglia sua responsabilità per colpa od omissione nella determinazione causale DE sinistro de quo.
1.4. - Escussi i testimoni addotti dalle parti ed ammessi;
acquisita la relazione peritale, medico- legale, DE nominato c.t.u.; precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2235/2020, pubblicata il giorno 1° ottobre 2020, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda, così come proposta dall'attore, condannandolo al pagamento DEle spese e dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo, ponendo a carico DElo stesso anche le spese DEla disposta ed espletata c.t.u.
2 In particolare, il primo giudice, sulla base DEla normativa regionale campana vigente in subiecta materia, oltre che degli esiti DEla prova testimoniale, respingeva la pretesa risarcitoria, avendo ritenuto: a) non potersi far ricadere il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento lesivo in capo al Comune di FA DE SI;
b) la carenza di allegazione e di prova da parte DE danneggiato di una concreta condotta colposa, ascrivibile all' , Controparte_2
DEla riconducibilità in capo alla stessa DEl'evento dannoso in questione, in base ai principi sulla causalità omissiva ed al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, non potendo essere affermata in virtù DEla sola individuazione DEl'ente, al quale è normativamente affidato il compito di controllo e di gestione DE fenomeno DE randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, non avendo la parte attrice allegato e provato l'inoltro di segnalazioni DEla pregressa presenza, nella zona, di animali liberi, in grado di mettere a repentaglio l'incolumità dei passanti all convenuta, ente preposto, la quale, solo ove CP_2
fosse stata tempestivamente informata sulla concreta esposizione al pericolo degli utenti di quella specifica area territoriale, sarebbe stata posta in condizione di porre in essere tutti gli interventi di propria competenza, derivanti dalla posizione di garanzia assegnatagli dalla disciplina specialistica in materia a tutela degli interessi in esame.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso la sentenza con l'atto di citazione notificato il 6 febbraio 2021, Parte_1
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone, la riforma - sulla base di due motivi di gravame - con la contestuale istanza d'accoglimento DEle seguenti testuali conclusioni: “a) In via principale, condannarsi il , in persona DE p.t., suo legale Controparte_1 CP_4 rapp.te, e/o l' , in p.l.r.p.t., come sopra dichiarati e domiciliati, al pagamento in favore CP_2 DEl'appellante, ognuno per quanto di ragione, per la causale di cui è premessa, DEla somma da determinarsi sulla scorta e in forza DEla CTU medico legale espletata nel giudizio di I grado, a titolo di danno biologico, permanente e temporaneo, di danno morale (o personalizzazione DE danno biologico), nonché di danno patrimoniale (danno emergente ai propri occhiali, alla propria protesi dentaria, e per spese mediche), oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo, il tutto da contenersi entro i limiti di €. 26.000,00 (euro ventiseimila//00). b) In subordine, nel caso di accertamento di corresponsabilità DEl'appellante ai sensi DEl'art. 1227 c.c., condannarsi il
[...]
, in persona DE p.t. suo legale rapp.te e/o l' , in Controparte_1 CP_4 CP_2
p.l.r.p.t., come sopra dichiarati e domiciliati, al pagamento in favore DEl'istante, ognuno per quanto di ragione, per la causale di cui è premessa, di quella somma di giustizia, in proporzione al grado di responsabilità DE suddetto e/o DEla suddetta sempre nei limiti di €. 26.000,00 (euro CP_1 CP_2
3 ventiseimila//00). 3) Vittoria di spese e competenze DE doppio grado DE giudizio, rimborso spese generali 15% IVA e c.p.a. come per legge in favore DE sottoscritto procuratore antistatario.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 17 maggio 2021, si costituiva in giudizio il
, contestando la fondatezza dei motivi di gravame, di cui richiedeva Controparte_1
il rigetto, con la contestuale istanza di condanna DEl'appellante al pagamento DEle spese e dei compensi DEla presente fase.
2.3. - L' non si costituiva in giudizio, nonostante fosse stata ritualmente citata Controparte_2
a comparire, per cui ne veniva dichiarata la contumacia mediante l'ordinanza DE 18 maggio 2021, con la quale veniva respinta l'istanza di sospensione DEl'efficacia esecutiva DEla decisione impugnata per la rilevata insussistenza dei requisiti DE fumus boni iuris e DE periculum in mora.
2.4. - Nella mancata acquisizione DE fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, poi, digitalizzato nel fascicolo elettronico di tale fase processuale;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 5 marzo 2025 la trattazione scritta DEla causa per l'udienza collegiale DE giorno 1° aprile 2025; depositate dalle parti costituite le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione DEle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 4 aprile 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti DE termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito DEla comparsa conclusionale a cura DEla sola parte appellante.
3. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo di censura la parte impugnante, dolendosi DE fatto che: “il
Giudicante ha motivato la propria decisione unicamente sulla mancata preventiva segnalazione DE cane randagio "prima" DEla verificazione DE fatto che ha provocato le lesioni/danni all'attore …”, lamentava la pretesa violazione da parte DE primo giudice DE “combinato disposto tra le norme speciali che regolano la materia oggetto DE presente giudizio”, ovvero DEla legge quadro DE 14 agosto 1991, n. 281, e DEla legge regionale campana di recepimento DE 24 novembre 2001, n. 16, secondo la cui corretta applicazione sarebbe dovuta essere dichiarata, a dire DEl'appellante, la
Con
“responsabilità solidale tra l' e il ciascuno per il settore di Controparte_1 competenza”, non potendosi ritenere scevro da responsabilità tale come, peraltro, stabilito CP_1
dalla sentenza DEla Corte di cassazione n. 10638/2002, per la quale al andrebbe addebitata CP_1
la responsabilità DE danno cagionato da animale randagio, ogni volta in cui tale ente abbia omesso di adottare tutte quelle cautele idonee a rimuovere il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, circostanza quest'ultima, che sarebbe stata provata nella fattispecie in esame grazie agli esiti istruttori testimoniali, ignorati dal primo giudice, ricavabili dalle dichiarazioni rese dai testi, e Testimone_1
, da cui il Tribunale avrebbe dovuto fare discendere la comprovata responsabilità, Testimone_2
anche ex art. 2043 c.c., DE , nella determinazione causale DE Controparte_1
4 lamentato evento lesivo, per la pretesa violazione DE principio DE neminem laedere, per avere omesso ogni controllo sul territorio in merito alla presenza DE cane randagio.
3.2. - Con il secondo motivo di gravame l'appellante criticava la subita condanna al pagamento DEle spese e dei compensi di lite, ritenendola ingiusta e punitiva, nonostante, a suo dire, l'attore avesse provato il fatto storico, il nesso di causalità tra la dinamica DE sinistro e le lesioni patite, confermate in sede di c.t.u. medico-legale, anche in considerazione DE mutamento giurisprudenziale di legittimità, posto a fondamento DEla sentenza impugnata, risalente all'anno 2018, ovvero in epoca successiva a quello diverso, formatosi entro l'anno 2015, epoca DEl'evento lesivo de quo.
3.3. - I due motivi d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione.
Gli stessi sono infondati, per cui l'appello va respinto, con la consequenziale conferma DEla decisione impugnata.
3.4. - Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante e coerentemente al convincimento DE primo giudice, la Corte è DEl'avviso che, in linea generale, sulla base DE consolidato principio di diritto, stabilito dal giudice DEla funzione nomofilattica, dal quale non v'è ragione per discostarsene: “La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative DEla legge quadro nazionale n. 281 DE 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi.” (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
31/05/2024, n. 15244; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/02/2023, n. 3737, nella quale la Suprema corte riteneva sussistente la legittimazione passiva in capo alle alle quali la n. CP_2 CP_5
16 DE 2001, “ratione temporis” vigente, demandava l'istituzione DEl'anagrafe canina e DE servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento DElo stesso).
Orbene, nella fattispecie in esame, la legislazione regionale applicabile è la L.R. Campania DE 24 novembre 2001, n. 16, ad oggi abrogata, ma in vigore sino al 15 aprile 2019 e, quindi, anche alla data dei fatti di causa, che in materia di randagismo prevede una competenza a diverso livello di vari enti locali-territoriali, nonché di enti ed organi statali.
Limitatamente alle tale normativa regionale demanda loro di istituire Controparte_6
l'anagrafe canina e di procedere all'istituzione DE servizio di accalappiamento dei cani, come risulta dalla lettura DE comma 1 DE suo art. 5, secondo il quale: “
1. Servizi veterinari DEle AA.SS.LL.: a) predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi DEle malattie infettive, diffusive e DEle zoonosi nei canili;
b) promuovono ed attuano interventi miranti al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili
5 pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico DE proprietario e DE detentore ...”.
Invece, il successivo art. 6 DEla richiamata legge regionale campana attribuisce ai Comuni il compito di provvedere alla costruzione dei canili ed al risanamento DEle strutture esistenti, in modo da garantire l'assolvimento DEla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero, oltre che di assicurare la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari DEle aziende sanitarie locali.
Ne consegue che il giudice di prime cure correttamente riteneva la pretesa attrice, così come formulata contro il convenuto, infondata, non essendo quest'ultimo destinatario di alcun CP_1 obbligo di procedere all'accalappiamento dei cani randagi.
In ordine, poi, alla domanda attrice, così come proposta nei confronti DEla , Controparte_2
il giudice di primo grado la respingeva, avendo rilevato l'assenza di elementi di prova, neppure prospettati, riguardo all'esistenza di eventuali precedenti segnalazioni inviate all' convenuta, CP_2
in relazione alla presenza DEl'animale nel territorio comunale, in modo che quest'ultima potesse richiedere l'intervento DE suo servizio di cattura, essendo, pertanto, rimasta sfornita di prova la pretesa condotta omissiva imputabile all non essendo stato provato che la cattura e la custodia CP_2
DElo specifico animale, che provocava il lamentato danno, fosse, nella specie, possibile ed esigibile,
e che l'omissione di esse fosse derivata da un comportamento colposo DEl'ente preposto.
Questa, in definitiva, la ratio decidendi DEla sentenza gravata, che sul punto passava in giudicato per l'omessa specifica impugnazione, non essendo stata adeguatamente attinta dal primo motivo di gravame, che in parte qua rasenta l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., essendosi la parte appellante, senza indicare le circostanze da cui deriva la violazione DEla legge e DEla loro rilevanza ai fini DEla decisione impugnata, limitata a formulare mere riflessioni, DE seguente tenore testuale:
“Volendo, pertanto, per assurdo, aderire alle suddette considerazioni DE Giudice di primo grado, si richiederebbe una probatio diabolica ed a tratti impossibile all'attore, il quale, in caso di danni e lesioni subite a causa DEla presenza di un animale randagio, al fine di ottenere il giusto ristoro, dovrebbe sperare che "terzi" abbiano già segnalato la presenza DE cane, prima DE sinistro che lo vede protagonista, essendo, per giunta, onerato a fornire la prova di tale circostanza (sic!). Appare ad ogni modo singolare l'obbligo di preventiva segnalazione come indicato anche perché, l'animale randagio, sprovvisto per sua natura finanche di un collare padronale, non ha alcun segno univoco di identificazione e differenziazione rispetto ad animali di pari razza, stazza e colore, non essendo un veicolo con targa identificativa.”
Tali riflessioni, invero, mal si conciliano con la richiamata ratio decidendi, non essendosi l'appellante neppure doluto che il compito DEla cattura dei cani randagi, posto ex lege regionale
6 campana a carico DEl' convenuta, non fosse e non sia in alcun modo condizionata al fatto che CP_2
privati cittadini segnalino l'esistenza di cani randagi da catturare.
Peraltro, ad abundantiam e nel merito, essendo incontestato non solo che presso l' CP_2 convenuta fosse, all'epoca dei fatti di causa, già stato attivato il servizio d'accalappiamento dei cani randagi, gestito dal suo Ufficio veterinario, ma anche che alcuna segnalazione circa la presenza nel territorio comunale di sua competenza DE cane randagio in questione le fosse stata indirizzata prima DEl'evento lesivo de quo, per cui l'omesso assolvimento DEl'onere di specifica contestazione rende tali fatti pacifici e non bisognosi di prova, la Corte ritiene che la decisione gravata fosse stata resa in conformità al condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato l'ente titolare DEl'obbligo giuridico di recupero degli stessi in base alla normativa nazionale e regionale applicabile, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare. Tuttavia, se l'ente preposto dimostra di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale, spetterà al danneggiato ulteriormente dimostrare
(anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o richieste d'intervento per la presenza abituale dei cani randagi.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/02/2024, n. 5339; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
08/02/2023, n. 3737).
3.5. - Il secondo motivo di doglianza risulta essere inammissibile, ex art. 342 c.p.c., perché non incide la ratio decidendi DEla sentenza gravata, avendo il giudice di primo grado fondato la condanna DEl'attore al pagamento DEle spese e dei compensi di lite, oltre che di c.t.u., sulla base dei principi di causalità e DEla soccombenza, DE valore DE disputatum e dei congrui importi, neppure contestati, liquidati in forza dei vigenti parametri forensi, essendosi la parte appellante limitata a censurare tale sua condanna, senza impugnare in maniera specifica i criteri de quibus, non avendo indicato le circostanze da cui deriva la violazione DEla legge e DEla loro rilevanza ai fini DEla decisione impugnata, avendo qualificato la condanna alle spese meramente come ingiusta e punitiva.
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce DEle svolte argomentazioni ed in considerazione DEl'innanzi assunta decisione, che la sentenza impugnata resiste alle formulate censure, con il consequenziale rigetto DEl'interposto gravame e la conferma DEla decisione appellata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - La soccombenza DEla parte impugnante impone che le spese DE presente grado DE giudizio vadano poste a carico di quest'ultima, in favore DE , nella Controparte_1
misura liquidata in dispositivo, sulla base DE valore DE disputatum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), DEle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
7 come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, oltre che dal successivo D.M.
13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione DE 50%, ai sensi DE comma 1 DEl'art. 4 DE richiamato
D.M., per la semplicità DEl'affare.
5.2. - Nulla per le spese nei confronti DEl' , non essendosi costituita nella Controparte_2
presente fase DE giudizio.
5.3. - La reiezione DEl'impugnazione costituisce il presupposto, DE quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di DEl'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi DEl'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2235/2020 DE Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il giorno 1° ottobre 2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia DEl' , in persona DE direttore generale pro tempore; Controparte_2
2) respinge l'appello;
3) condanna alla rifusione, in favore DE , Parte_1 Controparte_1
in persona DE sindaco pro tempore, DEle spese processuali DE presente grado DE giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 2.904,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione DE 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
4) nulla per le spese nei confronti DEl' , in persona DE direttore generale pro Controparte_2
tempore;
5) dà atto DEla sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 DEl'ulteriore importo DE contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio DEla IV Sezione Civile DEla Corte di Appello di
Napoli, in data 28 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 544/2021/CC, avverso la sentenza n. 2235/2020 DE
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il giorno 1° ottobre 2020,
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Ce), residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Domenico Libero Fasano (C.F.: ; PEC: , DE CodiceFiscale_2 Email_1
foro di Santa Maria Capua Vetere, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona DE sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede al Corso Giuseppe Garibaldi n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso
Todisco (C.F.: ; PEC: , DE foro di Santa Maria CodiceFiscale_3 Email_2
Capua Vetere, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATO
E
, in persona DE direttore generale pro tempore, con sede a in Via Unità Controparte_2 CP_2
Italiana n. 28.
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato nei giorni 31 agosto e 1° settembre 2015, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Parte_1
e la , al fine di ivi ottenerne la condanna, Controparte_3 Controparte_2
previa declaratoria DEle loro rispettive responsabilità e c.t.u. medico-legale da disporre sulla sua persona, al pagamento, in suo favore, DEla somma, da contenere entro il limite di € 26.000,00, pretesa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, reclamati sub specie di danno biologico, da invalidità permanente e temporanea, morale o personalizzato, per le lesioni subite, a suo dire, a causa DE sinistro, di cui sarebbe rimasto vittima, avvenuto alle ore 08:45 circa DE 17 giugno 2015, nel
Comune di FA DE SI (Ce), in Via Ponticello, allorquando, mentre si trovava in sella al ciclomotore Piaggio Bravo, tg. X 5855 M, sarebbe stato inseguito da un cane randagio, di medie dimensioni, di colore nero, che avrebbe affiancato il ciclomotore de quo e tentato di mordere la caviglia DEl'attore, il quale, nel tentativo di divincolarsi, avendo frenato, sarebbe stato sbalzato in avanti, cadendo rovinosamente a terra, patendo lesioni fisiche personali con postumi permanenti, subendo pure danni patrimoniali in conseguenza DEla rottura degli occhiali, DEla protesi dentaria, di cui pure reclamava il risarcimento, oltre al rimborso DEle spese sanitarie sopportate.
1.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata in cancelleria il 15 gennaio 2016, si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva, contestando, nel merito, l'an ed il quantum DEla pretesa risarcitoria, di cui richiedeva la reiezione, allegando che la responsabilità DE lamentato sinistro fosse imputabile solo ed esclusivamente alla colpevole condotta di guida DEl'attore.
1.3. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata in cancelleria il 15 gennaio 2016, si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, allegando, in via gradata e nel merito, l'infondatezza DEle avverse pretese di cui richiedeva la reiezione, precisando di non essere mai stata compulsata o contattata per eventuali accalappiamenti di cani randagi nella zona DE denunziato incidente, in epoca antecedente al verificarsi DElo stesso, escludendo qualsivoglia sua responsabilità per colpa od omissione nella determinazione causale DE sinistro de quo.
1.4. - Escussi i testimoni addotti dalle parti ed ammessi;
acquisita la relazione peritale, medico- legale, DE nominato c.t.u.; precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2235/2020, pubblicata il giorno 1° ottobre 2020, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda, così come proposta dall'attore, condannandolo al pagamento DEle spese e dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo, ponendo a carico DElo stesso anche le spese DEla disposta ed espletata c.t.u.
2 In particolare, il primo giudice, sulla base DEla normativa regionale campana vigente in subiecta materia, oltre che degli esiti DEla prova testimoniale, respingeva la pretesa risarcitoria, avendo ritenuto: a) non potersi far ricadere il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento lesivo in capo al Comune di FA DE SI;
b) la carenza di allegazione e di prova da parte DE danneggiato di una concreta condotta colposa, ascrivibile all' , Controparte_2
DEla riconducibilità in capo alla stessa DEl'evento dannoso in questione, in base ai principi sulla causalità omissiva ed al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, non potendo essere affermata in virtù DEla sola individuazione DEl'ente, al quale è normativamente affidato il compito di controllo e di gestione DE fenomeno DE randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, non avendo la parte attrice allegato e provato l'inoltro di segnalazioni DEla pregressa presenza, nella zona, di animali liberi, in grado di mettere a repentaglio l'incolumità dei passanti all convenuta, ente preposto, la quale, solo ove CP_2
fosse stata tempestivamente informata sulla concreta esposizione al pericolo degli utenti di quella specifica area territoriale, sarebbe stata posta in condizione di porre in essere tutti gli interventi di propria competenza, derivanti dalla posizione di garanzia assegnatagli dalla disciplina specialistica in materia a tutela degli interessi in esame.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso la sentenza con l'atto di citazione notificato il 6 febbraio 2021, Parte_1
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone, la riforma - sulla base di due motivi di gravame - con la contestuale istanza d'accoglimento DEle seguenti testuali conclusioni: “a) In via principale, condannarsi il , in persona DE p.t., suo legale Controparte_1 CP_4 rapp.te, e/o l' , in p.l.r.p.t., come sopra dichiarati e domiciliati, al pagamento in favore CP_2 DEl'appellante, ognuno per quanto di ragione, per la causale di cui è premessa, DEla somma da determinarsi sulla scorta e in forza DEla CTU medico legale espletata nel giudizio di I grado, a titolo di danno biologico, permanente e temporaneo, di danno morale (o personalizzazione DE danno biologico), nonché di danno patrimoniale (danno emergente ai propri occhiali, alla propria protesi dentaria, e per spese mediche), oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo, il tutto da contenersi entro i limiti di €. 26.000,00 (euro ventiseimila//00). b) In subordine, nel caso di accertamento di corresponsabilità DEl'appellante ai sensi DEl'art. 1227 c.c., condannarsi il
[...]
, in persona DE p.t. suo legale rapp.te e/o l' , in Controparte_1 CP_4 CP_2
p.l.r.p.t., come sopra dichiarati e domiciliati, al pagamento in favore DEl'istante, ognuno per quanto di ragione, per la causale di cui è premessa, di quella somma di giustizia, in proporzione al grado di responsabilità DE suddetto e/o DEla suddetta sempre nei limiti di €. 26.000,00 (euro CP_1 CP_2
3 ventiseimila//00). 3) Vittoria di spese e competenze DE doppio grado DE giudizio, rimborso spese generali 15% IVA e c.p.a. come per legge in favore DE sottoscritto procuratore antistatario.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 17 maggio 2021, si costituiva in giudizio il
, contestando la fondatezza dei motivi di gravame, di cui richiedeva Controparte_1
il rigetto, con la contestuale istanza di condanna DEl'appellante al pagamento DEle spese e dei compensi DEla presente fase.
2.3. - L' non si costituiva in giudizio, nonostante fosse stata ritualmente citata Controparte_2
a comparire, per cui ne veniva dichiarata la contumacia mediante l'ordinanza DE 18 maggio 2021, con la quale veniva respinta l'istanza di sospensione DEl'efficacia esecutiva DEla decisione impugnata per la rilevata insussistenza dei requisiti DE fumus boni iuris e DE periculum in mora.
2.4. - Nella mancata acquisizione DE fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, poi, digitalizzato nel fascicolo elettronico di tale fase processuale;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 5 marzo 2025 la trattazione scritta DEla causa per l'udienza collegiale DE giorno 1° aprile 2025; depositate dalle parti costituite le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione DEle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 4 aprile 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti DE termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito DEla comparsa conclusionale a cura DEla sola parte appellante.
3. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo di censura la parte impugnante, dolendosi DE fatto che: “il
Giudicante ha motivato la propria decisione unicamente sulla mancata preventiva segnalazione DE cane randagio "prima" DEla verificazione DE fatto che ha provocato le lesioni/danni all'attore …”, lamentava la pretesa violazione da parte DE primo giudice DE “combinato disposto tra le norme speciali che regolano la materia oggetto DE presente giudizio”, ovvero DEla legge quadro DE 14 agosto 1991, n. 281, e DEla legge regionale campana di recepimento DE 24 novembre 2001, n. 16, secondo la cui corretta applicazione sarebbe dovuta essere dichiarata, a dire DEl'appellante, la
Con
“responsabilità solidale tra l' e il ciascuno per il settore di Controparte_1 competenza”, non potendosi ritenere scevro da responsabilità tale come, peraltro, stabilito CP_1
dalla sentenza DEla Corte di cassazione n. 10638/2002, per la quale al andrebbe addebitata CP_1
la responsabilità DE danno cagionato da animale randagio, ogni volta in cui tale ente abbia omesso di adottare tutte quelle cautele idonee a rimuovere il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, circostanza quest'ultima, che sarebbe stata provata nella fattispecie in esame grazie agli esiti istruttori testimoniali, ignorati dal primo giudice, ricavabili dalle dichiarazioni rese dai testi, e Testimone_1
, da cui il Tribunale avrebbe dovuto fare discendere la comprovata responsabilità, Testimone_2
anche ex art. 2043 c.c., DE , nella determinazione causale DE Controparte_1
4 lamentato evento lesivo, per la pretesa violazione DE principio DE neminem laedere, per avere omesso ogni controllo sul territorio in merito alla presenza DE cane randagio.
3.2. - Con il secondo motivo di gravame l'appellante criticava la subita condanna al pagamento DEle spese e dei compensi di lite, ritenendola ingiusta e punitiva, nonostante, a suo dire, l'attore avesse provato il fatto storico, il nesso di causalità tra la dinamica DE sinistro e le lesioni patite, confermate in sede di c.t.u. medico-legale, anche in considerazione DE mutamento giurisprudenziale di legittimità, posto a fondamento DEla sentenza impugnata, risalente all'anno 2018, ovvero in epoca successiva a quello diverso, formatosi entro l'anno 2015, epoca DEl'evento lesivo de quo.
3.3. - I due motivi d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione.
Gli stessi sono infondati, per cui l'appello va respinto, con la consequenziale conferma DEla decisione impugnata.
3.4. - Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante e coerentemente al convincimento DE primo giudice, la Corte è DEl'avviso che, in linea generale, sulla base DE consolidato principio di diritto, stabilito dal giudice DEla funzione nomofilattica, dal quale non v'è ragione per discostarsene: “La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative DEla legge quadro nazionale n. 281 DE 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi.” (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
31/05/2024, n. 15244; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/02/2023, n. 3737, nella quale la Suprema corte riteneva sussistente la legittimazione passiva in capo alle alle quali la n. CP_2 CP_5
16 DE 2001, “ratione temporis” vigente, demandava l'istituzione DEl'anagrafe canina e DE servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento DElo stesso).
Orbene, nella fattispecie in esame, la legislazione regionale applicabile è la L.R. Campania DE 24 novembre 2001, n. 16, ad oggi abrogata, ma in vigore sino al 15 aprile 2019 e, quindi, anche alla data dei fatti di causa, che in materia di randagismo prevede una competenza a diverso livello di vari enti locali-territoriali, nonché di enti ed organi statali.
Limitatamente alle tale normativa regionale demanda loro di istituire Controparte_6
l'anagrafe canina e di procedere all'istituzione DE servizio di accalappiamento dei cani, come risulta dalla lettura DE comma 1 DE suo art. 5, secondo il quale: “
1. Servizi veterinari DEle AA.SS.LL.: a) predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi DEle malattie infettive, diffusive e DEle zoonosi nei canili;
b) promuovono ed attuano interventi miranti al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili
5 pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico DE proprietario e DE detentore ...”.
Invece, il successivo art. 6 DEla richiamata legge regionale campana attribuisce ai Comuni il compito di provvedere alla costruzione dei canili ed al risanamento DEle strutture esistenti, in modo da garantire l'assolvimento DEla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero, oltre che di assicurare la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari DEle aziende sanitarie locali.
Ne consegue che il giudice di prime cure correttamente riteneva la pretesa attrice, così come formulata contro il convenuto, infondata, non essendo quest'ultimo destinatario di alcun CP_1 obbligo di procedere all'accalappiamento dei cani randagi.
In ordine, poi, alla domanda attrice, così come proposta nei confronti DEla , Controparte_2
il giudice di primo grado la respingeva, avendo rilevato l'assenza di elementi di prova, neppure prospettati, riguardo all'esistenza di eventuali precedenti segnalazioni inviate all' convenuta, CP_2
in relazione alla presenza DEl'animale nel territorio comunale, in modo che quest'ultima potesse richiedere l'intervento DE suo servizio di cattura, essendo, pertanto, rimasta sfornita di prova la pretesa condotta omissiva imputabile all non essendo stato provato che la cattura e la custodia CP_2
DElo specifico animale, che provocava il lamentato danno, fosse, nella specie, possibile ed esigibile,
e che l'omissione di esse fosse derivata da un comportamento colposo DEl'ente preposto.
Questa, in definitiva, la ratio decidendi DEla sentenza gravata, che sul punto passava in giudicato per l'omessa specifica impugnazione, non essendo stata adeguatamente attinta dal primo motivo di gravame, che in parte qua rasenta l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., essendosi la parte appellante, senza indicare le circostanze da cui deriva la violazione DEla legge e DEla loro rilevanza ai fini DEla decisione impugnata, limitata a formulare mere riflessioni, DE seguente tenore testuale:
“Volendo, pertanto, per assurdo, aderire alle suddette considerazioni DE Giudice di primo grado, si richiederebbe una probatio diabolica ed a tratti impossibile all'attore, il quale, in caso di danni e lesioni subite a causa DEla presenza di un animale randagio, al fine di ottenere il giusto ristoro, dovrebbe sperare che "terzi" abbiano già segnalato la presenza DE cane, prima DE sinistro che lo vede protagonista, essendo, per giunta, onerato a fornire la prova di tale circostanza (sic!). Appare ad ogni modo singolare l'obbligo di preventiva segnalazione come indicato anche perché, l'animale randagio, sprovvisto per sua natura finanche di un collare padronale, non ha alcun segno univoco di identificazione e differenziazione rispetto ad animali di pari razza, stazza e colore, non essendo un veicolo con targa identificativa.”
Tali riflessioni, invero, mal si conciliano con la richiamata ratio decidendi, non essendosi l'appellante neppure doluto che il compito DEla cattura dei cani randagi, posto ex lege regionale
6 campana a carico DEl' convenuta, non fosse e non sia in alcun modo condizionata al fatto che CP_2
privati cittadini segnalino l'esistenza di cani randagi da catturare.
Peraltro, ad abundantiam e nel merito, essendo incontestato non solo che presso l' CP_2 convenuta fosse, all'epoca dei fatti di causa, già stato attivato il servizio d'accalappiamento dei cani randagi, gestito dal suo Ufficio veterinario, ma anche che alcuna segnalazione circa la presenza nel territorio comunale di sua competenza DE cane randagio in questione le fosse stata indirizzata prima DEl'evento lesivo de quo, per cui l'omesso assolvimento DEl'onere di specifica contestazione rende tali fatti pacifici e non bisognosi di prova, la Corte ritiene che la decisione gravata fosse stata resa in conformità al condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato l'ente titolare DEl'obbligo giuridico di recupero degli stessi in base alla normativa nazionale e regionale applicabile, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare. Tuttavia, se l'ente preposto dimostra di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale, spetterà al danneggiato ulteriormente dimostrare
(anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o richieste d'intervento per la presenza abituale dei cani randagi.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/02/2024, n. 5339; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
08/02/2023, n. 3737).
3.5. - Il secondo motivo di doglianza risulta essere inammissibile, ex art. 342 c.p.c., perché non incide la ratio decidendi DEla sentenza gravata, avendo il giudice di primo grado fondato la condanna DEl'attore al pagamento DEle spese e dei compensi di lite, oltre che di c.t.u., sulla base dei principi di causalità e DEla soccombenza, DE valore DE disputatum e dei congrui importi, neppure contestati, liquidati in forza dei vigenti parametri forensi, essendosi la parte appellante limitata a censurare tale sua condanna, senza impugnare in maniera specifica i criteri de quibus, non avendo indicato le circostanze da cui deriva la violazione DEla legge e DEla loro rilevanza ai fini DEla decisione impugnata, avendo qualificato la condanna alle spese meramente come ingiusta e punitiva.
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce DEle svolte argomentazioni ed in considerazione DEl'innanzi assunta decisione, che la sentenza impugnata resiste alle formulate censure, con il consequenziale rigetto DEl'interposto gravame e la conferma DEla decisione appellata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - La soccombenza DEla parte impugnante impone che le spese DE presente grado DE giudizio vadano poste a carico di quest'ultima, in favore DE , nella Controparte_1
misura liquidata in dispositivo, sulla base DE valore DE disputatum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), DEle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
7 come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, oltre che dal successivo D.M.
13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione DE 50%, ai sensi DE comma 1 DEl'art. 4 DE richiamato
D.M., per la semplicità DEl'affare.
5.2. - Nulla per le spese nei confronti DEl' , non essendosi costituita nella Controparte_2
presente fase DE giudizio.
5.3. - La reiezione DEl'impugnazione costituisce il presupposto, DE quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di DEl'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi DEl'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2235/2020 DE Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il giorno 1° ottobre 2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia DEl' , in persona DE direttore generale pro tempore; Controparte_2
2) respinge l'appello;
3) condanna alla rifusione, in favore DE , Parte_1 Controparte_1
in persona DE sindaco pro tempore, DEle spese processuali DE presente grado DE giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 2.904,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione DE 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
4) nulla per le spese nei confronti DEl' , in persona DE direttore generale pro Controparte_2
tempore;
5) dà atto DEla sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 DEl'ulteriore importo DE contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio DEla IV Sezione Civile DEla Corte di Appello di
Napoli, in data 28 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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