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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1760/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Il Giudice Unico del Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del GOP
Dott.ssa Giovanna Maria Sulas , ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1760/2017 , proposto da:
(C. F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
(OT), Via A. Moro Loc. Sa Serra snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Fresu e Avv. Nicoletta Giuliana Riu
Attore
Contro CP_1 Controparte_2
, (cod. fisc. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante protempore, con sede legale a Nuoro (Nu) – Via Straullu n. 35 (08100), rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazia Paola Maria Convenuta
Oggetto : Somministrazione . Conclusioni Conclusioni di parte attrice : “ All'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa emissione di Ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 2953/2017 di voler In via principale: dichiararsi privo di ogni effetto giuridico l'atto Ingiuntivo n. 2953/2017, per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, ordinare ad in persona del legale CP_1 rappresentante di ricalcolare i consumi di cui alle fatture: 2013/130463283; 2014/24225004; 2015/502928908; 2015/35135365;
Pagina 1 2015/22194488, secondo gli effettivi consumi accertati in causa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali . “ Conclusioni di parte convenuta: “Perché il giudice adito, contrariis reiectis, voglia rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui all'espositiva, e quindi ritenere dovute le somme portate dalle fatture di cui all'atto di ingiunzione opposto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con omissione dello “svolgimento del processo”, salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione .
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. Parte_1 proponeva opposizione all' ingiunzione di pagamento n. 2953/2017, con la quale gli intimava di pagare entro e non oltre 30 giorni , CP_1
l'importo di euro 11.662,35 comprensivo del credito e spese di notifica . In particolare , l'attore eccepiva come non avesse il potere di CP_1 emanare ingiunzioni fiscali ex RD 639/1910. Sul punto si deve osservare che, come correttamente rilevato dalla convenuta , anche a prescindere dalla natura o meno di ente pubblico di
, questa – in quanto società per azioni a partecipazione CP_1 pubblica – è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17 , commi 3 bis e 3 ter D. Lgs. 46/1999 , avendo ottenuto la prevista autorizzazione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze . In ogni caso , è una società in house e può ricorrere alla procedura di cui al
R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez I, 11.04.2016, n. 7076; Cass. Civ. Sez. Unite, 25.5.2009, n. 11992, Cass. Civ. Sez. I, 25.08.2004, n. 16855). Sotto questo profilo è possibile osservare che è una società per CP_1 azioni costituita nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in . Il capitale di CP_2
è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa da CP_1
, la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica CP_1 di società in house ( partecipazione pubblica , controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo). A fondamento dell'opposizione l'attore ha dedotto di essere titolare del contratto di somministrazione – n. cliente 36099729, e del contratto n.
Pagina 2 1997-35017533, per uso (domestico – residente ), a servizio dell'immobile sito in Padru (OT) nella via A .Moro – Loc. Sa Serra snc. lamentando che non avesse versato il dovuto per il servizio idrico reso di cui alle fatture n. 2013/130463283; 2014/24225004; 2015/502928908; 2015/35135365; 2015/22194488. Rilevava inoltre l'assenza di cause ostative alla riscossione del credito, quali (reclami, contestazioni, conciliazioni etc.). Ha eccepito la nullità dell' atto di ingiunzione per la mancata notifica delle fatture sottese alla stessa. Nel merito parte attrice rilevava l'anomalia della lettura del contatore e l'erronea indicazione dei consumi , posto che nel periodo dal 13.03.2015 al 15.10.2015 veniva addebitato il pagamento di € 9.932,75 incompatibilmente con la media dei consumi del . Pt_1
Rilevava altresì che in data 5.11.2014 veniva sostituto unilateralmente, dalla società erogatrice, il vecchio contatore, avente matricola n. 95/353513, con un nuovo avente matricola n. 14BA018501 e che tale operazione avveniva senza alcun contraddittorio né rilascio di alcun documento, relativo alla sostituzione del contatore con palese violazione dell'art. B.24 e pertanto concludeva come sopra . Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 9.12.2017 , la quale ha contestato il contenuto dell'atto di CP_1 opposizione, affermando che il provvedimento opposto si fondava sul D.M. 30.12.2015, che aveva autorizzato l'esponente, società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113 comma 5, lett. C del D. Lgs. 267/2000 (cd. in house), alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato. Ha altresì affermato che quale società in house era legittimata a CP_1 ricorrere al procedimento ingiunzionale, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia, a seguito di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo di cui al D. Lgs 46/1999 che disponeva che “poteva essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del D. Lgs 152/2006 e prevedeva come il ministero dell'economia e delle finanze potesse autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, quale era il tutto tenendo anche conto delle norme che CP_1 avevano previsto la cessazione della Equitalia S.p.a. e delle società dalla stessa partecipate dall'effettuazione di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Ha fornito prova nel corso del giudizio che aveva regolarmente CP_1 notificato a parte attrice le fatture unitamente all'estratto conto relativi ai consumi (v. doc. 2 e doc. 3 del fascicolo di parte convenuta).
Pagina 3 Nel merito ha eccepito la grave morosità in cui versava l'attore , stante il fatto che le fatture si riferivano a consumi reali di cui l'utenza aveva beneficiato . Pertanto chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e concludeva come sopra . Sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e le parti hanno depositato rispettive memorie. La causa è stata istruita con prove documentali e CTU e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 c.p.c. Tanto premesso, in ragione del principio c.d. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio , pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Appare preliminarmente opportuno osservare che la pretesa avanzata dall'utente è qualificabile come domanda di accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti da a titolo di CP_1 corrispettivi per consumi indicati nelle fatture allegate all'atto di citazione. L'eccezione di irregolarità formale delle ingiunzioni e delle notifiche formulate da parte attrice non sono fondate e devono essere pertanto rigettate .
Con ordinanza del 6.4.2018 il Giudice titolare della causa ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione n. 2953/17. La Consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 22.5.2023, integrata anche dalle osservazioni del CTP di parte convenuta , le cui risultanze il giudicante ritiene di fare proprie in quanto logicamente convincenti e tecnicamente motivate è pervenuta alle conclusioni che qui di seguito integralmente si riportano : in ordine al quesito n. 1) “ verifichi il CTU l'esatto funzionamento del contatore n. 95/353513, l'effettiva rilevazione periodica dei consumi e la corretta applicazione della tariffa contrattuale vigente al momento della fatturazione” non è stato possibile verificare il corretto funzionamento del misuratore matricola 95/353513 poiché lo stesso non risulta più essere nelle disponibilità di CP_1 essendo stato rottamato ( parte prima del quesiton.1) . “Verifichi il CTU l'effettiva rilevazione periodica dei consumi: il Decreto Ingiuntivo n. 2953/2017 mostra le fatture ingiunte: 1)Fatt.ra 20130463283 del 31-12-2013- PERIODO DAL 1-07-2008 AL 31-12-2011- importo euro 509,64- ACCONTO
2)Fatt.ra 2014024225004 del 05-10-2014-importo euro 27,89- E' UN DEP.CAUZ.E NON RIGUARDA I CONSUMI.
3)Fatt.ra 201502928908 del 13-03-2015-importo euro 9932,75-SALDO
PERIODO DAL 1-01-2007 AL 23-12-2014 ;
Pagina 4 I consumi risultano regolari e mostrano un prodie di 1.44 mc/giorno per l'intero periodo fatturato, risultando riferiti fino al 5-11-2014 al misuratore matricola 95/353513 e dal 6-11-2014 al misuratore 14BA018401. L'importo risulta oneroso poiché la fatturazione è riferita ad un arco temporale di 8 anni. 4)Fatt.ra 2015035135365 del 07-08-2015-importo euro 417,88- Pt_2
2014- dal 24-12-2014 al 31-12-2014 ; Si tratta di fattura a saldo con consumi certi rilevati dal Contatore matricola 14BA018401che non è stato messo in discussione. 5)Fatt.ra 2015022194488 del 09-11-2015-importo euro 762,39- Pt_2
2015- dal 23-06-2015 al 26-10-2015 Si tratta di fattura a saldo con consumi certi rilevati dal Contatore matricola 14BA018401 che non è stato messo in discussione;
N.B: Le fatture di cui al punto 4 e 5 sono riferite al misuratore matricola 14BA018401 e mostrano consumi crescenti;
da un prodie di 0.86 si passa a 1.70 mc giornalieri consumati.( Parte seconda del quesito n. 1).
“Verifichi il CTU la corretta applicazione della tariffa contrattuale vigente al momento della fatturazione”. ha correttamente applicato ai consumi registrati le tariffe CP_1 contrattuali nel rispetto delle fasce tariffarie per un utenza uso domestico e assimilati. (Parte terza quesito n. 1). In conclusione la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che il Sig. risulta è debitore nei confronti delal società Parte_1 CP_1
dell'importo di €. 11.650,55 come risulta dalle fatture n.
[...]
30463283; 2014/24225004; 2015/502928908; 2015/35135365; 2015/22194488allo stesso da quest'ultima notificate mediante atto di ingiunzione n. 2953/2017 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di parte attrice;
Condanna il Sig. , (C. F. ) Parte_1 C.F._1 residente in Padru in Via A. Moro Loc. Sa Serra snc, al pagamento della somma di €. 11.650,55 così come portata dalle fatture di cui sopra per i consumi nelle stesse rilevati in relazione ai periodi evidenziati , in favore della società (Gestore unico del servizio idrico integrato CP_1 della Regione , (cod. fisc. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante protempore, con sede legale a (08100) Nuoro – Via Straullu n. 35.
Pagina 5 Condanna altresì parte attrice a corrispondere a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge;
Dispone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU così come già liquidate con separato decreto . Così deciso in Tempio Pausania il giorno 28 maggio 2025 .
Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas
Pagina 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Il Giudice Unico del Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del GOP
Dott.ssa Giovanna Maria Sulas , ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1760/2017 , proposto da:
(C. F. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
(OT), Via A. Moro Loc. Sa Serra snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Fresu e Avv. Nicoletta Giuliana Riu
Attore
Contro CP_1 Controparte_2
, (cod. fisc. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante protempore, con sede legale a Nuoro (Nu) – Via Straullu n. 35 (08100), rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazia Paola Maria Convenuta
Oggetto : Somministrazione . Conclusioni Conclusioni di parte attrice : “ All'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa emissione di Ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 2953/2017 di voler In via principale: dichiararsi privo di ogni effetto giuridico l'atto Ingiuntivo n. 2953/2017, per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, ordinare ad in persona del legale CP_1 rappresentante di ricalcolare i consumi di cui alle fatture: 2013/130463283; 2014/24225004; 2015/502928908; 2015/35135365;
Pagina 1 2015/22194488, secondo gli effettivi consumi accertati in causa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali . “ Conclusioni di parte convenuta: “Perché il giudice adito, contrariis reiectis, voglia rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui all'espositiva, e quindi ritenere dovute le somme portate dalle fatture di cui all'atto di ingiunzione opposto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con omissione dello “svolgimento del processo”, salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione .
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. Parte_1 proponeva opposizione all' ingiunzione di pagamento n. 2953/2017, con la quale gli intimava di pagare entro e non oltre 30 giorni , CP_1
l'importo di euro 11.662,35 comprensivo del credito e spese di notifica . In particolare , l'attore eccepiva come non avesse il potere di CP_1 emanare ingiunzioni fiscali ex RD 639/1910. Sul punto si deve osservare che, come correttamente rilevato dalla convenuta , anche a prescindere dalla natura o meno di ente pubblico di
, questa – in quanto società per azioni a partecipazione CP_1 pubblica – è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17 , commi 3 bis e 3 ter D. Lgs. 46/1999 , avendo ottenuto la prevista autorizzazione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze . In ogni caso , è una società in house e può ricorrere alla procedura di cui al
R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez I, 11.04.2016, n. 7076; Cass. Civ. Sez. Unite, 25.5.2009, n. 11992, Cass. Civ. Sez. I, 25.08.2004, n. 16855). Sotto questo profilo è possibile osservare che è una società per CP_1 azioni costituita nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in . Il capitale di CP_2
è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa da CP_1
, la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica CP_1 di società in house ( partecipazione pubblica , controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo). A fondamento dell'opposizione l'attore ha dedotto di essere titolare del contratto di somministrazione – n. cliente 36099729, e del contratto n.
Pagina 2 1997-35017533, per uso (domestico – residente ), a servizio dell'immobile sito in Padru (OT) nella via A .Moro – Loc. Sa Serra snc. lamentando che non avesse versato il dovuto per il servizio idrico reso di cui alle fatture n. 2013/130463283; 2014/24225004; 2015/502928908; 2015/35135365; 2015/22194488. Rilevava inoltre l'assenza di cause ostative alla riscossione del credito, quali (reclami, contestazioni, conciliazioni etc.). Ha eccepito la nullità dell' atto di ingiunzione per la mancata notifica delle fatture sottese alla stessa. Nel merito parte attrice rilevava l'anomalia della lettura del contatore e l'erronea indicazione dei consumi , posto che nel periodo dal 13.03.2015 al 15.10.2015 veniva addebitato il pagamento di € 9.932,75 incompatibilmente con la media dei consumi del . Pt_1
Rilevava altresì che in data 5.11.2014 veniva sostituto unilateralmente, dalla società erogatrice, il vecchio contatore, avente matricola n. 95/353513, con un nuovo avente matricola n. 14BA018501 e che tale operazione avveniva senza alcun contraddittorio né rilascio di alcun documento, relativo alla sostituzione del contatore con palese violazione dell'art. B.24 e pertanto concludeva come sopra . Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 9.12.2017 , la quale ha contestato il contenuto dell'atto di CP_1 opposizione, affermando che il provvedimento opposto si fondava sul D.M. 30.12.2015, che aveva autorizzato l'esponente, società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113 comma 5, lett. C del D. Lgs. 267/2000 (cd. in house), alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato. Ha altresì affermato che quale società in house era legittimata a CP_1 ricorrere al procedimento ingiunzionale, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia, a seguito di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo di cui al D. Lgs 46/1999 che disponeva che “poteva essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del D. Lgs 152/2006 e prevedeva come il ministero dell'economia e delle finanze potesse autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, quale era il tutto tenendo anche conto delle norme che CP_1 avevano previsto la cessazione della Equitalia S.p.a. e delle società dalla stessa partecipate dall'effettuazione di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Ha fornito prova nel corso del giudizio che aveva regolarmente CP_1 notificato a parte attrice le fatture unitamente all'estratto conto relativi ai consumi (v. doc. 2 e doc. 3 del fascicolo di parte convenuta).
Pagina 3 Nel merito ha eccepito la grave morosità in cui versava l'attore , stante il fatto che le fatture si riferivano a consumi reali di cui l'utenza aveva beneficiato . Pertanto chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e concludeva come sopra . Sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e le parti hanno depositato rispettive memorie. La causa è stata istruita con prove documentali e CTU e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 c.p.c. Tanto premesso, in ragione del principio c.d. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio , pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Appare preliminarmente opportuno osservare che la pretesa avanzata dall'utente è qualificabile come domanda di accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti da a titolo di CP_1 corrispettivi per consumi indicati nelle fatture allegate all'atto di citazione. L'eccezione di irregolarità formale delle ingiunzioni e delle notifiche formulate da parte attrice non sono fondate e devono essere pertanto rigettate .
Con ordinanza del 6.4.2018 il Giudice titolare della causa ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione n. 2953/17. La Consulenza tecnica d'ufficio disposta con ordinanza del 22.5.2023, integrata anche dalle osservazioni del CTP di parte convenuta , le cui risultanze il giudicante ritiene di fare proprie in quanto logicamente convincenti e tecnicamente motivate è pervenuta alle conclusioni che qui di seguito integralmente si riportano : in ordine al quesito n. 1) “ verifichi il CTU l'esatto funzionamento del contatore n. 95/353513, l'effettiva rilevazione periodica dei consumi e la corretta applicazione della tariffa contrattuale vigente al momento della fatturazione” non è stato possibile verificare il corretto funzionamento del misuratore matricola 95/353513 poiché lo stesso non risulta più essere nelle disponibilità di CP_1 essendo stato rottamato ( parte prima del quesiton.1) . “Verifichi il CTU l'effettiva rilevazione periodica dei consumi: il Decreto Ingiuntivo n. 2953/2017 mostra le fatture ingiunte: 1)Fatt.ra 20130463283 del 31-12-2013- PERIODO DAL 1-07-2008 AL 31-12-2011- importo euro 509,64- ACCONTO
2)Fatt.ra 2014024225004 del 05-10-2014-importo euro 27,89- E' UN DEP.CAUZ.E NON RIGUARDA I CONSUMI.
3)Fatt.ra 201502928908 del 13-03-2015-importo euro 9932,75-SALDO
PERIODO DAL 1-01-2007 AL 23-12-2014 ;
Pagina 4 I consumi risultano regolari e mostrano un prodie di 1.44 mc/giorno per l'intero periodo fatturato, risultando riferiti fino al 5-11-2014 al misuratore matricola 95/353513 e dal 6-11-2014 al misuratore 14BA018401. L'importo risulta oneroso poiché la fatturazione è riferita ad un arco temporale di 8 anni. 4)Fatt.ra 2015035135365 del 07-08-2015-importo euro 417,88- Pt_2
2014- dal 24-12-2014 al 31-12-2014 ; Si tratta di fattura a saldo con consumi certi rilevati dal Contatore matricola 14BA018401che non è stato messo in discussione. 5)Fatt.ra 2015022194488 del 09-11-2015-importo euro 762,39- Pt_2
2015- dal 23-06-2015 al 26-10-2015 Si tratta di fattura a saldo con consumi certi rilevati dal Contatore matricola 14BA018401 che non è stato messo in discussione;
N.B: Le fatture di cui al punto 4 e 5 sono riferite al misuratore matricola 14BA018401 e mostrano consumi crescenti;
da un prodie di 0.86 si passa a 1.70 mc giornalieri consumati.( Parte seconda del quesito n. 1).
“Verifichi il CTU la corretta applicazione della tariffa contrattuale vigente al momento della fatturazione”. ha correttamente applicato ai consumi registrati le tariffe CP_1 contrattuali nel rispetto delle fasce tariffarie per un utenza uso domestico e assimilati. (Parte terza quesito n. 1). In conclusione la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che il Sig. risulta è debitore nei confronti delal società Parte_1 CP_1
dell'importo di €. 11.650,55 come risulta dalle fatture n.
[...]
30463283; 2014/24225004; 2015/502928908; 2015/35135365; 2015/22194488allo stesso da quest'ultima notificate mediante atto di ingiunzione n. 2953/2017 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di parte attrice;
Condanna il Sig. , (C. F. ) Parte_1 C.F._1 residente in Padru in Via A. Moro Loc. Sa Serra snc, al pagamento della somma di €. 11.650,55 così come portata dalle fatture di cui sopra per i consumi nelle stesse rilevati in relazione ai periodi evidenziati , in favore della società (Gestore unico del servizio idrico integrato CP_1 della Regione , (cod. fisc. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante protempore, con sede legale a (08100) Nuoro – Via Straullu n. 35.
Pagina 5 Condanna altresì parte attrice a corrispondere a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge;
Dispone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU così come già liquidate con separato decreto . Così deciso in Tempio Pausania il giorno 28 maggio 2025 .
Il Giudice Onorario
Giovanna Maria Sulas
Pagina 6