Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N.R.V.G. 4935/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4935/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. GRECO ANTONELLA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Bologna, via Massarenti 410/17 A;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Bareggio, in data 10/09/2010, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bareggio alla Parte II, Serie
A, n. 23, dell'anno 2010; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“A. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
B. la casa coniugale con quanto l'arreda resta assegnata alla moglie sig.ra Parte_1
;
[...]
C. i figli della coppia, ed restano affidati congiuntamente al padre ed Per_1 Persona_2 alla madre presso cui saranno collocati;
D. i minori staranno con il padre a weekend alternati: dal venerdì sera alle ore 19.00 sino al lunedì quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola. I minori resteranno con il padre anche il mercoledì pomeriggio quando il padre li preleverà dalle attività sportive ( dalla Per_1 Per_ pallavolo ed dal nuoto) per poi riaccompagnarli il giovedì mattina a scuola;
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
F. vacanze natalizie: i figli trascorreranno dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
Per il 2024 i minori hanno trascorso il 24 dicembre con la mamma ed il 25 dicembre con il papà, il 31 dicembre con il padre ed il capodanno con la madre;
Per il 2024 il primo periodo i minori sono stati con la madre mentre il secondo periodo con il padre;
G. laddove i genitori negli anni successivi trascorreranno le festività nella città di residenza i figli trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro ad anni alterni. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
H. Le festività del 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno saranno trascorse ad anni alterni con il padre o con la madre. Per il 2024 i minori hanno trascorso la festività del 8 dicembre con la madre e così ad alternare la successiva festività con il padre. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
I. nelle festività pasquali, i figli trascorreranno Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
Pasqua 2025 con la mamma e il Lunedì dell'Angelo con il papà. Il tutto salvo diversi accordi. C nell'interesse dei minori i nuovi compagni dei genitori non frequenteranno i figli, laddove la relazione dovesse diventare stabile i genitori si impegnano a contattare una psicologa al fine di concordare le modalità con cui comunicare con i minori;
Co l sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Pt_1 dei figli l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolato dall'ISTAT a decorrere dall'udienza di comparizione dei coniugi.
L. i coniugi concorreranno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli della coppia nella misura pari al 50% ciascuno secondo il Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia
M. i coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra ; Pt_1
N. il sig. si impegna a versare mensilmente su conto intestato alla sig.ra della Pt_2 Pt_1
BANCA INTESA SAN PAOLO il 50% della rata del mutuo e del finanziamento del dentista;
Pag. 2 di 4 O. i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei figli minori su entrambi i passaporti dei genitori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare producendo in parte la documentazione di cui all'art. 473 bis.12 comma 3 c.p.c. e dichiarando comunque di rinunciare reciprocamente al deposito della stessa;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 he hanno contratto matrimonio il 10/09/2010, in Bareggio (atto Parte_2
n. 23, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Pavia, il 12/02/2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Laura Cortellaro
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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