TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 497/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Barbara Morosini;
contro nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giordano Gagliardini.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) I figli minori, ed , vengono affidati ad entrambi i genitori con loro Per_1 Per_2 collocamento presso l'abitazione coniugale in Montemarciano (AN), Via Cameranesi, 13, con le seguenti modalità: la casa viene abitata dai figli minori mentre i genitori si alternano
a seconda dei giorni di congedo del IG. . Quindi quando il padre Parte_1
è via per lavoro la madre starà nella casa con i figli, quando il padre è a casa dal lavoro sarà la IG.ra a trasferirsi altrove. Controparte_1
Ciascun genitore provvederà autonomamente, nel corso del periodo di permanenza presso la casa famigliare, al mantenimento ordinario dei minori.
3) Il IG. sosterrà per intero le spese relative alla casa coniugale Parte_1
(mutuo, utenze, giardino, pulizie, manutenzione ordinaria e straordinaria);
- 1 - 4) Il IG. contribuirà al mantenimento in favore dei figli nella Parte_1
misura di Euro 150,00 (Euro 75,00 cadauno), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
Istat di rivalutazione monetaria, mediante versamento nel c/c intestato alla IG.ra P_
, tramite bonifico bancario, entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese, fintanto che
[...]
i minori non saranno economicamente autosufficienti;
5) Il IG. sosterrà interamente le spese straordinarie relative ai Parte_1
figli minori (in relazione a tali spese straordinarie ci si richiama integralmente al Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto in data 10.07.2024);
6) Il IG. verserà alla IG.ra un assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento nella misura di Euro 500,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat di rivalutazione monetaria, nel c/c intestato alla medesima IG.ra P_
, tramite bonifico bancario, entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese;
[...]
7) Il IG. dichiara di rinunciare all'Assegno Unico che, di Parte_1
conseguenza, verrò fruito, in maniera esclusiva, dalla IG.ra . Detrazioni Controparte_1
fiscali interamente a favore del sig. che sostiene le spese straordinarie dei figli Parte_1
al 100%.
8) I coniugi esprimono il reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, salvo apposita autorizzazione in caso di espatrio dei figli minori con uno dei genitori;
9) Le spese e le competenze legali del procedimento si intendono integralmente compensate.
10) I coniugi non intendono riconciliarsi e chiedono di avvalersi della facoltà di sostituire
l'udienza con il deposito di note scritte”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la separazione dal coniuge - con Parte_1 Controparte_1
il quale ha contatto matrimonio a Montelupone il 15/04/2007 - e la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente ai figli ed Per_1 Per_2
nati rispettivamente il 10.11.2008 ed il 12.10.2011.
2. si è regolarmente costituita in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
- 2 - 4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 16.4.2025 ed in seguito hanno raggiunto un accordo tanto che alla successiva udienza del 22.5.2025 i difensori hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
* * *
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi Parte_1 P_
i quali hanno contatto matrimonio a Montelupone il 15/04/2007, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Montelupone al n. 5, parte 2, serie A dell'anno
2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montelupone di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
- 3 - Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 497/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Barbara Morosini;
contro nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giordano Gagliardini.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) I figli minori, ed , vengono affidati ad entrambi i genitori con loro Per_1 Per_2 collocamento presso l'abitazione coniugale in Montemarciano (AN), Via Cameranesi, 13, con le seguenti modalità: la casa viene abitata dai figli minori mentre i genitori si alternano
a seconda dei giorni di congedo del IG. . Quindi quando il padre Parte_1
è via per lavoro la madre starà nella casa con i figli, quando il padre è a casa dal lavoro sarà la IG.ra a trasferirsi altrove. Controparte_1
Ciascun genitore provvederà autonomamente, nel corso del periodo di permanenza presso la casa famigliare, al mantenimento ordinario dei minori.
3) Il IG. sosterrà per intero le spese relative alla casa coniugale Parte_1
(mutuo, utenze, giardino, pulizie, manutenzione ordinaria e straordinaria);
- 1 - 4) Il IG. contribuirà al mantenimento in favore dei figli nella Parte_1
misura di Euro 150,00 (Euro 75,00 cadauno), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
Istat di rivalutazione monetaria, mediante versamento nel c/c intestato alla IG.ra P_
, tramite bonifico bancario, entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese, fintanto che
[...]
i minori non saranno economicamente autosufficienti;
5) Il IG. sosterrà interamente le spese straordinarie relative ai Parte_1
figli minori (in relazione a tali spese straordinarie ci si richiama integralmente al Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto in data 10.07.2024);
6) Il IG. verserà alla IG.ra un assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento nella misura di Euro 500,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat di rivalutazione monetaria, nel c/c intestato alla medesima IG.ra P_
, tramite bonifico bancario, entro il giorno 28 (ventotto) di ogni mese;
[...]
7) Il IG. dichiara di rinunciare all'Assegno Unico che, di Parte_1
conseguenza, verrò fruito, in maniera esclusiva, dalla IG.ra . Detrazioni Controparte_1
fiscali interamente a favore del sig. che sostiene le spese straordinarie dei figli Parte_1
al 100%.
8) I coniugi esprimono il reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, salvo apposita autorizzazione in caso di espatrio dei figli minori con uno dei genitori;
9) Le spese e le competenze legali del procedimento si intendono integralmente compensate.
10) I coniugi non intendono riconciliarsi e chiedono di avvalersi della facoltà di sostituire
l'udienza con il deposito di note scritte”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la separazione dal coniuge - con Parte_1 Controparte_1
il quale ha contatto matrimonio a Montelupone il 15/04/2007 - e la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente ai figli ed Per_1 Per_2
nati rispettivamente il 10.11.2008 ed il 12.10.2011.
2. si è regolarmente costituita in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
- 2 - 4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 16.4.2025 ed in seguito hanno raggiunto un accordo tanto che alla successiva udienza del 22.5.2025 i difensori hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
* * *
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi Parte_1 P_
i quali hanno contatto matrimonio a Montelupone il 15/04/2007, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Montelupone al n. 5, parte 2, serie A dell'anno
2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montelupone di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
- 3 - Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -