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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 286/2021
PROMOSSA DA
(P.IVA/CF , con sede legale in Garbagnate Parte_1 P.IVA_1
Monastero (LC), Via Como n. 11, in persona del Legale Rappresentante, Dr.
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di citazione avanti il Tribunale di Torino e depositata agli atti del giudizio di primo grado n. 4650/2018 di R.G., dall'Avv. Donatella Loda (C.F. C.F._2
, del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano alla
[...] via Niccolò Copernico n. 57 APPELLANTE
CONTRO
(CF , con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Dott. , a ciò facoltizzato in forza di procura del 20.02.2019 a CP_2 rogito Notaio di Milano, rep. n. 42433 - racc. n. 13755 (in atti), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Trenti (CF , C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Torino, Via Ettore De Sonnaz 21, in virtù di procura in atti APPELLATA
Udienza collegiale del 5.11.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria e previa integrazione della CTU, come richiesta in atti a cui si rinvia e da intendersi qui trascritti, così giudicare:
a) in via principale e nel merito
- riformare l'impugnata sentenza n. 104/2021 del 13/01/2021 emessa dal Tribunale di
Pag. n. 1 di 23 Torino, in persona del Giudice, dr. Guglielmo Rende, per i motivi esposti in narrativa;
e, conseguentemente accogliere le conclusioni già rassegnate avanti il Tribunale di Torino e da quest'ultimo non accolte e, di seguito, ritrascritte: “In via principale, previa ogni opportuna statuizione in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare la nullità parziale ex art.
1419 cod. civ. delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente n. 96661-62 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare come dovuti i soli interessi ex art. 117, settimo comma, TUB, o i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e CP_3 determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
- accertare che nulla l'attrice doveva alla a titolo di commissione di massimo scoperto o commissioni ad essa CP_3 assimilabili e a titolo di spese;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a CP_3 carico dell'attrice in conseguenza di tale prassi;
- pertanto alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla rideterminazione dell'effettivo saldo del rapporto di conto corrente n. 96661-62 (come quantificato nella perizia , oltre gli ulteriori Per_2 interessi indebiti che la Società affronterà in costanza di rapporto, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare per tutti i motivi e le causali esposte l'inefficacia delle variazioni unilaterali dei tassi di interesse e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, alla determinazione dell'effettivo saldo del rapporto di conto corrente n. 96661-62, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso:
- accertare che la ha applicato all'attrice sul conto corrente n. Controparte_1
16661-.62 interessi usurari secondo quanto stabilito dalla legge n. 108/1996 o, in subordine, secondo la metodologia fissata dalla Banca d'Italia, e, per l'effetto, dichiarare non dovuto alla medesima su detto conto alcun interesse e spesa collegata, ex art. CP_3
1815, comma secondo, cod. civ., con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia e conseguente rideterminazione dell'effettivo saldo;
- condannare, la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'Ill. Tribunale adito nella misura di
€10.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa
Pag. n. 2 di 23 anche sulla base di apposita consulenza peritale, oltre interessi legali, vittoria di competenze integrali, spese, e rimborso del contributo unificato;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione dell'importo di €3.000,00, oltre IVA, per le causali esposte;
- emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso;
- con vittoria di competenze, spese e onorari di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a e Iva di legge, del contributo unificato e della marca da bollo, del presente grado di giudizio, di primo e secondo grado;
In via istruttoria:
- ammettere CTU contabile volta alla ricostruzione dei movimenti dare/avere intervenuti durante tutto il periodo del rapporto per la verifica delle somme illegittimamente addebitate alla alla luce dei principi di diritto cui in parte espositiva Parte_1 con indicazione al consulente dei quesiti esposti in atto, nonché disporre l'integrazione dei calcoli della CTU per il periodo successivo al 4/12/2013 e al 21/06/2013 che preveda
l'applicazione del tasso legale dei Bot, in sostituzione del tasso negoziale e senza capitalizzazione, per violazione della CICR del 2000 e dell'art. 117 TUB”.
Per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, rigettare l'appello proposto dalla società in quanto del tutto infondato Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 104/2021 resa inter partes dal
Tribunale di Torino, G.U. Dott. Guglielmo Rende, pubblicata il 13 gennaio 2021 e notificata il 22 gennaio 2021.
In ogni caso, respingere perché infondate le domande tutte formulate dalla società mandando assolta da ogni avversaria pretesa Parte_1 Controparte_1 per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario
(15%), nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 davanti al Tribunale di Torino al fine di ottenere la rideterminazione Controparte_1 del saldo del conto corrente bancario n. 96661-62, deducendo altresì l'illegittimo incameramento in costanza di rapporto (da parte dell'istituto bancario convenuto) di indebite poste monetarie.
In particolare, la parte attrice deduceva:
1) l'avvenuta applicazione d'interessi usurari oltre il tasso di soglia tempo per tempo
Pag. n. 3 di 23 fissato;
2) l'arbitraria e illegittima applicazione di tassi d'interessi ultralegali non convenuti fra le parti;
3) l'unilaterale e arbitraria modifica dei tassi d'interesse in corso di vigenza del rapporto;
4) l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
5) l'applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto e di commissioni ad essa assimilabili;
6) la postergazione delle poste in accredito e l'antergazione delle poste in addebito mediante il meccanismo dei giorni valuta.
Alla luce di tali allegazioni e dell'esito della perizia di parte commissionata alla società
Martingale Risk Italia S.r.l., la parte attrice deduceva l'avvenuto indebito Parte_3 incameramento in costanza di rapporto da parte della banca convenuta della somma di €
183.792,84.
In ragione di ciò, la parte attrice ha quindi chiesto la condanna della Parte_3 alla rideterminazione dell'effettivo saldo del rapporto di conto corrente n. 96661-62 CP_3
(come quantificato nella perizia . Per_2
Costituitasi la ha eccepito l'inammissibilità delle domande attoree per essere il CP_3 conto corrente oggetto di causa ancora aperto, la parziale prescrizione delle pretese di controparte, nonché l'infondatezza nel merito delle stesse, ed ha chiesto l'integrale rigetto delle domande ex adverso formulate.
Concessi i termini istruttori ex art. 183, sesto comma, cpc, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'udienza figurata del 29.6.2020 le parti precisarono le rispettive conclusioni e la causa venne trattenuta a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con sentenza n. 104/2021, pubblicata in data 13.1.2021 il Tribunale di Torino rigettava le domande di parte attrice con la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite.
La sentenza veniva notificata in data 22.1.2021.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha qualificato la domanda come domanda di ripetizione;
b) laddove ha dichiarato la prescrizione di tutte le pretese di parte attrice riferite a poste monetarie anteriori alla data del 25 novembre 2006, calcolato a ritroso dalla data della lettera di “reclamo”, inviata a mezzo p.e.c. dalla Martingale Risk s.r.l. in nome e per conto della società il giorno 25 novembre 2016; Parte_3
c) laddove ha rigettato nel merito le domande di parte attrice per difetto di allegazione e prova;
d) laddove non ha disposto la ctu richiesta da parte attrice.
Pag. n. 4 di 23 4. Con comparsa depositata in data 3.6.2021 si costituiva in giudizio la CP_3 chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato, con la conferma della impugnata sentenza.
5. Con ordinanza pubblicata in data 3.2.2022 la Corte
-rilevato che nel presente procedimento era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del D.L. n. 18\2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020;
- viste le note depositate in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali le parti avevano precisato le rispettive conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 4.4.2022 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
6. Con successiva ordinanza pubblicata in data 16.5.2022 la Corte
- ritenuta la necessità, rimetteva la causa in istruttoria e disponeva la trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per la riassegnazione a nuovo relatore e la fissazione di nuova udienza collegiale.
7. Con Decreto pubblicato in data 19.5.2022 la causa veniva riassegnata a nuovo relatore e veniva fissata l'udienza del 29.11.2022, da svolgersi mediante trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti del termine di giorni cinque prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni.
8. Con ordinanza pubblicata in data 30.11.2022 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 29.1.2023 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
9. Con ordinanza pubblicata in data 4.10.2023 la Corte
- letti gli atti del giudizio, esaminati i motivi dell'appello e le difese di parte appellata nonché le conclusioni delle parti, e tenuto conto della documentazione prodotta da entrambe le parti e acquisita conseguentemente al processo;
- ritenuto che appariva necessario, per una corretta e completa valutazione dei fatti di causa, disporre una consulenza tecnica contabile per la ricostruzione dell'esatto saldo contabile del conto corrente n. 96661-62, acceso in data 22.1.1993 e ancora in essere al momento dell'instaurazione del giudizio, alla data dell'ultimo estratto conto prodotto dall'appellante, che appariva essere quello del 31.7.2017, sulla base del quesito meglio ivi formulato
- rimetteva la causa sul ruolo;
- disponeva procedersi a Consulenza Tecnica d'Ufficio;
Pag. n. 5 di 23 - nominava quale CTU il Prof. Dott. , con studio in Corso Persona_3
Matteotti n. 51, (10121) Torino, e rinviava per il conferimento dell'incarico all'udienza del
14.11.2023.
10. Con ordinanza pubblicata in data 3.6.2024 la Corte
- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 28.05.2024;
- viste le note depositate dalle parti, in ossequio al decreto di trattazione scritta;
- ritenuto di dover riservare al merito ogni valutazione sulla richiesta di ulteriore supplemento di CTU, avanzata dall'appellante nelle note sostitutive dell'udienza rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.2024, disponendone la trattazione scritta.
11. Con ordinanza pubblicata in data 11.11.2024 la Corte
- rilevato che nel presente procedimento era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 3 gennaio 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
12.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove avrebbe, erroneamente, qualificato come “ripetitoria” la domanda della correntista.
Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare la domanda come
“domanda di ripetizione”, non avendo correttamente valutato l'articolazione delle domande attoree ed avrebbe, erroneamente, ritenuto che non avesse assolto Parte_1
l'onere di allegazione e di prova a proprio carico, respingendo, nel merito, le domande avanzate dall'Attrice.
Dall'esame delle domande proposte dall'Attrice nel giudizio di primo grado si evince come l'odierna Appellante abbia chiesto - in via principale e in via subordinata – l'accertamento della nullità parziale ex art. 1419 cod. civ. delle clausole, specificamente individuate e, alla luce di ciò, la rideterminazione del saldo del c/c, da accertare a seguito di apposita CTU, volta alla rettifica giudiziale del rapporto bancario.
La domanda di ripetizione è stata svolta solo in via di estremo subordine, rispetto alle domande svolte in via principale, e per la sola ipotesi in cui dovesse ritenersi il rapporto chiuso.
Pag. n. 6 di 23 12.1.1 Il motivo di gravame è infondato.
Il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda come domanda di mera rideterminazione del saldo, essendo il conto ancora in essere al momento della proposizione della domanda (cfr. pagg.
8-9 sentenza impugnata) ed ha respinto l'eccezione proposta dalla di inammissibilità delle domande attoree trattandosi di conto aperto. CP_3
In particolare, il Giudice di prime cure ha precisato che nell'ambito di un rapporto contrattuale di conto corrente bancario ancora in essere, sussiste comunque un apprezzabile interesse ad agire del cliente ex art. 100 del c.p.c. volto ad ottenere un accertamento definitivo in ordine all'esattezza o meno di un determinato saldo a una certa data, e ciò al fine di definire con certezza i reciproci rapporti dare/avere in un dato momento temporale, ed ha richiamato, sul punto, anche l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Civ. n. 21646/2018).
12.2. Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca in riferimento a tutte le pretese di parte attrice riferite a poste monetarie anteriori alla data del 25 novembre 2006, calcolato a ritroso dalla data della lettera di “reclamo”, inviata a mezzo p.e.c. dalla Martingale Risk
s.r.l. in nome e per conto della società il giorno 25 novembre 2016. Parte_3
Parte appellante oppone le censure sub 3b) precisando di aver contestato l' eccezione avversaria di prescrizione, sin dalla prima memoria istruttoria e nei successivi scritti, replicando che in caso di domanda di accertamento non possa ricorrere alcuna prescrizione, dovendo questa valere solo in presenza di una domanda di ripetizione.
Pertanto, il Tribunale avrebbe errato nell'accogliere l'eccezione di prescrizione estintiva, sollevata da : la pronuncia impugnata sarebbe in contrasto con il principio secondo CP_1 cui la verifica se una rimessa sia solutoria deve essere condotta, esclusivamente, una volta rettificato il saldo bancario dalle anomalie riscontrate, quindi, solo dopo aver compiuto il conteggio volto ad eliminare gli addebiti illegittimi fondati su condizioni invalide.
Sempre secondo l'appellante l'art. 1194 comma 2° cod. civ. trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento: ne consegue che, non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi, ex art. 1194 comma 2° cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure se la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.
12.2.1 La censura è priva di pregio.
Il Tribunale, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, ha ricordato il principio
Pag. n. 7 di 23 secondo cui la pretesa del correntista il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali con riguardo a un certo contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre dai singoli versamenti aventi natura solutoria: sul cliente grava quindi l'onere di dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla dimostrare l'esistenza di un contratto di CP_3 apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto.
In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie.
Il Giudice di prime cure ha quindi spiegato che nella fattispecie per cui è causa, a fronte dell'eccezione di parte convenuta, parte attrice non aveva evidenziato alcun peculiare pagamento di poste monetarie idoneo a spostare il dies a quo nei termini suddetti: così è stata quindi dichiarata la prescrizione di tutte le pretese di parte attrice riferite a poste monetarie anteriori alla data del 25 novembre 2006.
La motivazione del Tribunale è condivisibile.
Preliminarmente rileva la Corte che fermo l'interesse del correntista ad accertare, prima della chiusura del conto, la nullità delle clausole anatocistiche, ovvero l'esistenza o meno di addebiti illegittimi in suo danno, quindi, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato (cfr.
Cass.4214/2024; Cass. ord. n. 6707 del 13 marzo 2024; Cass. 30850/2023; Cass. n.
5904/2021), l'eccezione di prescrizione è certamente ammissibile anche in ipotesi di domanda di mero accertamento proposta in costanza di rapporto.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (cfr. Cass. Civ. 16113/2024).
In sostanza, la S.C. afferma la sussistenza di un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l'effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente (cfr. Cass. Civ. n.
9756/24).
Pag. n. 8 di 23 Detto ciò, circa la modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della va evidenziato che secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza “non compete CP_3 alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione. Un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell'eccezione in esame. Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, o attuate su di un conto in attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti. Deve considerarsi in proposito, che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo,
e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (per tutte: Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21752;
Cass. 17 marzo 2009, n. 6459; Cass. 22 giugno 2007, n. 14576; Cass. 22 maggio 2007, n.
11843; Cass. 3 novembre 2005, n. 21321).
D'altro canto, ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione non si richiede che il correntista specifichi una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell'art. 2033 c.c.
Può osservarsi, in argomento, che la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'azione revocatoria in tema di rimesse bancarie, con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma della legge fallimentare (in cui aveva rilievo, come è noto, la differenza tra pagamenti solutori e pagamenti ripristinatori della provvista) era ferma nel ritenere che non fosse affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse di conto corrente bancario, seppure mancasse l'indicazione dei singoli versamenti solutori (Cass. 4 maggio 2012, n. 6789; Cass. 30 maggio 2008, n. 14552). Non si vede, dunque, per quale ragione la banca che eccepisca la prescrizione debba essere gravata dell'onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la detta prescrizione possa, poi, in concreto operare) quando nemmeno l'attore in ripetizione è tenuto a precisare i pagamenti indebiti oggetto della pretesa azionata. Il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide, dunque, sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura, solutoria o ripristinatoria, dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al giudice, se del caso con l'ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione. In conseguenza, come osservato, si deve escludere che la banca, convenuta in ripetizione, fosse onerata dell'allegazione specifica delle rimesse solutorie, e dunque dell'indicazione degli importi con cui la società correntista avesse provveduto a ripianare esposizioni debitorie che si collocavano oltre il limite
Pag. n. 9 di 23 dell'affidamento” (Cass., sez.VI Civile, ordinanza 20 dicembre 2017 – 22 febbraio 2018,
n. 4372; Cass. civile, sez. I, 10/07/2018, n. 18144; Cass. Civ. n. 18581/2017; Cass. Civ. n.
2308/2017).
Dunque spetta al Giudice individuare le rimesse solutorie, anche con l'ausilio di un consulente tecnico, sempre che risulti assolto il relativo onere probatorio.
Anche le S.U. della Corte di Cassazione, infine, hanno confermato la validità del citato orientamento giurisprudenziale affermando, nello scioglimento del contrasto giurisprudenziale esistente (n. 15895/2019), “il principio secondo cui l'onere di allegazione gravante sull'istituto bancario che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”.
Con l'intervento delle Sezioni Unite - secondo cui quindi l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il "fatto principale" della fattispecie cui la legge ricollega l'effetto estintivo (in senso analogo, vedasi pure Cass. n. 7013 del 2020) - che ha il pregio di aver ricondotto ad una ragionevole simmetria gli oneri gravanti sulle parti contendenti, il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene, quindi, eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova: il correntista potrà limitarsi ad indicare unicamente l'esistenza di versamenti indebiti in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, mentre la banca potrà limitarsi ad eccepire la prescrizione allegando l'inerzia dell'attore in ripetizione e dichiarare di volerne profittare, sicché sarà il giudice a valutare la fondatezza delle tesi contrapposte alla luce del riparto dell'onere probatorio e, se del caso, avvalendosi di una consulenza tecnica.
Nel caso di specie trova ovviamente applicazione il disposto di cui all'art. 2697 c.c.: pertanto, essendo l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione rappresentato dal decorso del tempo e dall'inerzia del titolare del diritto della cui estinzione si tratta, la parte che eccepisce la prescrizione di un diritto dovrà provare il solo trascorrere del tempo previsto dalla legge allegando l'inattività della controparte, mentre sarà onere del correntista, in una prospettiva di controeccezione, dimostrare che le rimesse effettuate dovevano essere considerate come ripristinatorie.
Nel giudizio di accertamento negativo del credito della banca, la quale all'atto della costituzione non abbia spiegato domanda riconvenzionale, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (cfr.
Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni
Pag. n. 10 di 23 in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di mero accertamento, atteso che l'accertamento è comunque propedeutico ad ogni pretesa restitutoria;
idem, Cass. 30822/2018).
Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., il quale appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015 in motivazione, proprio in tema di accertamento negativo e di prova dei fatti costitutivi 'negativi'; Cass. 24948/2017; Cass.
4372/2018; Cass. Civ. 2660/2019).
Questi stessi principi, a parti invertite, valgono anche nel differente caso in cui la banca sia attrice in riconvenzionale ovvero sia attrice in senso sostanziale, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla banca stessa;
infatti, in questi casi l'onere allegatorio e probatorio graverà sulla banca (cfr. Cass. 13258/2017; Cass. 15148/2018;
Cass. 14640/2018).
In conclusione, ogni onere allegatorio e probatorio grava su chi agisce e ciò vale anche nell'ipotesi di domande di accertamento negativo da parte del correntista (cfr. Cass.
11543/2019; Cass. 25373/2019
***
Alla luce di quanto precede l'eccezione di prescrizione formulata dalla deve essere CP_3 ritenuta ritualmente proposta, essendo stato allegato il fatto costitutivo consistente nell'inerzia del titolare (ex multis Cass. 4372/2018): dunque il correntista, per paralizzare l'eccezione opposta dalla banca, doveva provare anche quali fossero le rimesse aventi natura ripristinatoria, sì che con riferimento a queste il dies a quo della prescrizione deve considerarsi decorrente non dal giorno in cui è stato fatto il versamento ma dal giorno della chiusura del conto (in tal senso si veda Cass. 27705/2018), non essendo la onerata CP_3 dell'indicazione delle specifiche rimesse solutorie, ed essendo invece una questione di natura contabile l'effettivo accertamento della natura solutoria o meno delle rimesse oggetto di causa.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la correntista non ha evidenziato alcun peculiare pagamento di poste monetarie idoneo a spostare il dies a quo nei termini suddetti.
In particolare, l'unico contratto di affidamento versato in atti è quello datato 21.6.2013: non essendo stata allegata la presenza di affidamenti precedenti al 2006, le rimesse anteriori al 25.11.2006, tutte solutorie, risultano effettivamente prescritte (essendo pacificamente il primo atto interruttivo della prescrizione da individuare nella lettera di
“reclamo” inviata a mezzo p.e.c. dalla Martingale Risk s.r.l. in nome e per conto della società il giorno 25.11.2016) a prescindere dalla legittimità di Parte_3 formazione del debito che con esse si era provveduto via via a saldare (ovviamente senza
Pag. n. 11 di 23 necessità di discutere sulle modalità di identificazione delle rimesse solutorie, se sul saldo banca o sul saldo ricalcolato, non essendovi l'esigenza di distinguere le rimesse solutorie rispetto a quelle ripristinatorie, inesistenti per l'assenza di affidamenti, né di valutare il meccanismo di imputazione degli interessi ex art. 1194 c.c.).
12.3. Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha respinto le domande siccome infondate.
Parte attrice deduce di non essere incorsa in alcuna preclusione e/o decadenza, avendo sin dal primo atto eccepito la nullità delle clausole del contratto di conto corrente, che, in quanto nullità di protezione è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e anche per mezzo del potere officioso del Giudice, come dispone la norma dell'art. 127 del TUB, e censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la domanda infondata sia per difetto di prova che per difetto di allegazione.
Il Tribunale ha motivato come segue (cfr. pag. 13 sentenza impugnata):
“Il contratto di apertura di conto corrente – risalente al 22.1.1993 - è stato infatti prodotto in atti dalla sola parte convenuta (v. il doc. n. 10 prodotto con la prima memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del c.p.c.), la quale ha altresì prodotto il contratto quadro di affidamento del 21.06.2013 e i successivi atti integrativi (v. il doc. n. 5 del fascicolo di parte convenuta prodotto con la comparsa di costituzione e risposta) nonché le lettere recanti le modifiche consensuali delle condizioni economiche intervenute (v. il doc. n. 6 del fascicolo di parte convenuta prodotto con la comparsa di costituzione e risposta)”.
Tuttavia, in atto di citazione e nei successivi atti di causa di parte attrice, nulla viene detto in ordine a quali sarebbero le “clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali” e quali sarebbero i tassi ultralegali applicati in costanza di rapporto.Dalla lettura dell'atto di citazione e dalla successiva prima memoria istruttoria di parte attrice non si evince dunque - in alcun modo - quale sarebbero detti tassi ultralegali applicati, così come le condizioni economiche non concordate”.
12.4. Con il quarto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove non ha disposto la richiesta CTU.
Il Tribunale ha motivato come segue:
“Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto dell'unica istanza istruttoria avanzata in atti dalla parte attrice (l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio) in quanto non rilevante al fine del decidere. In particolare, la c.t.u. richiesta dalla parte attrice in corso di causa, oltre ad essere non rilevante ai fini del decidere, è anche inammissibile in quanto del tutto esplorativa”
12.4.1 Parte appellante, in relazione al terzo motivo di gravame, oppone le censure sub 3.c) precisando di avere specificamente indicato nell'atto di citazione le nullità contestate ed anche nella perizia di parte, contenente tabelle esplicative e riepilogative dell'andamento del rapporto, come evincibile dagli estratti conto bancari.
A suffragio delle proprie pretese, deduce l'appellante di avere allegato l'assenza di un valido contratto scritto intervenuto inter-partes, precisando di aver richiesto, invano, copia dei contratti bancari ed ha, conseguentemente, eccepito la nullità parziale, ex art. 1419 c.c.,
Pag. n. 12 di 23 del rapporto, per il mancato perfezionarsi di un accordo scritto, inerente le clausole relative alla determinazione del tasso ultra-legale, delle commissioni, delle spese, della capitalizzazione, dello jus variandi, dei giorni valuta e specificando le norme imperative di legge, richiamate in atti, contenenti i principi di forma e di contenuto previsti dalla disciplina generale e speciale applicabile in materia, che sono state violate.
Il Tribunale non avrebbe applicato il principio di acquisizione della prova, secondo il quale la prova, una volta ritualmente prodotta, può essere usata a favore e contro ogni parte.
Nel corso del giudizio di primo grado, la ha depositato il contratto di conto corrente, CP_3 che l'attrice aveva richiesto prima dell'avvio del giudizio di primo grado, senza ricevere alcun riscontro.
Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la correntista avrebbe assolto l'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., producendo la documentazione a sue mani, mentre quella mancante è stata prodotta dalla e ciò a CP_3 completamento della documentazione necessaria e sufficiente perché il Tribunale disponesse la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attrice.
L'appellante precisa inoltre che al fine dell'epurazione di un rapporto dalle partite, illegittimamente addebitate dalla banca, è ben possibile utilizzare anche i documenti scalari ed il prospetto con il ricalcolo delle competenze di liquidazione: contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, la documentazione depositata sarebbe stata sufficiente ed idonea a consentire la rettifica dei saldi, in quanto gli estratti conto depositati contenevano la liquidazione trimestrale delle competenze annotate sul conto corrente dal I trim. 2006 al 30 giugno 2017.
La sentenza impugnata sarebbe quindi erronea laddove, in riferimento alla nullità degli interessi ultra-legali e/ usurari e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché in materia di commissioni di massimo scoperto e di spese, di giorni valuta, di jus variandi (e, la conseguente rideterminazione del saldo), ha ritenuto mancata l'allegazione specifica.
L'appellante deduce di avere contestato l'illegittimità di tutti gli addebiti, a qualunque titolo effettuati, indicando sia la norma ritenuta violata, che il rimedio di cui si chiedeva l'applicazione.
Nemmeno il contratto originario, prodotto dalla in corso di causa, sarebbe idoneo a CP_3 sanare le nullità eccepite da in quanto contiene l'elencazione delle sole Parte_1 condizioni generali, senza riportare i valori economici del rapporto de quo, per cui, nessuna clausola sarebbe stata validamente pattuita come eccepito dall'attrice, sin dall'atto di citazione.
La nullità della clausola sulla determinazione degli interessi ultra-legali, delle commissioni, delle spese e delle valute, applicabili al rapporto, sarebbe rilevabile dall'uso della locuzione generica “nella misura stabilita” e dalla circostanza che la non ha CP_3
Pag. n. 13 di 23 depositato il documento allegato e integrativo, a cui ha fatto rinvio per la determinazione delle condizioni.
In assenza dell'allegato, risulterebbe quindi accertata la radicale nullità, ex art. 1419 c.c., di tutte le condizioni negoziali, stante la violazione del requisito, inderogabile, di forma di cui agli artt. 1284, c.c., 5 della L.154/92 e del Tub e di determinatezza e determinabilità, ex ante, del contenuto, di cui all'art. 1346 c.c., in quanto non sono determinate per iscritto con criteri, ex ante, obiettivamente e univocamente individuabili
I medesimi principi valgono per le commissioni e le spese e la modalità/data di regolamento delle valute.
Le commissioni risultano individuate con la terminologia generica e omnicomprensiva di
“commissioni”, senza alcuna ulteriore e precisa specificazione del nome e della sua misura o della metodologia certa di calcolo, per cui la clausola sarebbe nulla, stante la violazione del principio inderogabile di determinatezza e determinabilità ex ante dell'oggetto, ex art. 1346 c.c., come sopra enunciato.
Quanto alle spese, la clausola sarebbe nulla, per mancata specificazione della sua misura e, quindi, per difetto di determinatezza e determinabilità del patto, ex art. 1346 C.C.
Sempre a dire dell'appellante, la nullità riguarderebbe altresì, la capitalizzazione degli interessi, delle commissioni e delle spese stante il divieto inderogabile dell'art. 1283 C.C., che non risulta essere stato sanato nel corso del rapporto dopo l'entrata in vigore della delibera Cicr del 9.2.2000.
Sempre in relazione all'allegazione, si rileva come l'odierna appellante, in primo grado abbia depositato una perizia, molto dettagliata, nella quale erano evidenziati tutti i conteggi effettuati, relativi, sia agli importi applicati, che si assumono illegittimi, sia alle inerenti modalità di rettifica applicate, come ribadito in atti.
Dalla perizia depositata dalla si rilevava l'importo che, a vario titolo, Parte_1
(interessi ultralegali, commissioni, spese) era annotato negli estratti conto relativi al periodo ricompreso fra il 02/01/2006 ed il 30/06/2017 e che il perito di parte ha,
singolarmente calcolato, ciascuno attinente ad una distinta voce di costo, come risulta dalla relazione tecnica.
In punto di usura, parte attrice deduce di avere allegato che, secondo il calcolo proposto nella perizia ed esplicitato nell'atto, la differenza che la banca ha annotato, in conto corrente, a titolo di interessi non dovuti, è di € 7.377,64.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ha chiesto riformare la sentenza n. Parte_1
104/2021, emessa dal Tribunale di Torino in data 13/01/2021, per i motivi esposti e, conseguentemente: a) accertare e dichiarare la nullità delle condizioni economiche pattuite e applicate al conto corrente n. 96661-62; b) ricalcolare i tassi di interesse debitori e creditori, ai sensi dell'art.117, comma 7 TUB;
c) eliminare la capitalizzazione degli
Pag. n. 14 di 23 interessi, le commissioni di massimo scoperto e la commissione di intervento, nonché le spese, procedendo alla nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio.
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Parte appellante, in relazione al quarto motivo di gravame, oppone le censure sub 3.d) precisando che il Tribunale, senza valida giustificazione, ha ritenuto irrilevante ed esplorativa la Ctu richiesta, pur avendo a disposizione la documentazione contrattuale e contabile per eseguire l'accertamento.
12.4.1. Ritiene la Corte che entrambi i motivi di gravame, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, siano fondati e meritevoli di accoglimento, per quanto di ragione, in virtù delle considerazioni che seguono.
L'odierna appellante ha debitamente contestato gli addebiti, effettuati dalla nel CP_3 periodo esaminato, ed ha depositato gli estratti conto disponibili nel periodo compreso tra il 2.1.2006 ed il 30 giugno 2017 ed un elaborato tecnico-contabile che ha esaminato detta documentazione (cfr. pag. 47 atto di appello).
In altre parole, parte appellante ha individuato in maniera specifica il thema decidendum della domanda proposta (cfr. pag. 2 atto di citazione in primo grado), ha indicato le clausole contrattuali nulle ed i motivi a sostegno della eccepita nullità (violazione del requisito di forma di cui agli artt. 1284, c.c., 5 della L.154/92 e del Tub e di determinatezza e determinabilità, ex ante, del contenuto, di cui all'art. 1346 c.c.).
La perizia richiamata nell'atto di citazione dettagliava anche numericamente gli interessi calcolati dalla banca e quelli effettivamente dovuti senza gli addebiti illegittimi.
In atti risultava la documentazione contrattuale riferita al rapporto (contratto di apertura del conto corrente per cui è causa e contratto quadro di affidamento), alla luce della quale sarebbe stato possibile valutare la fondatezza delle censure sollevate in relazione all'applicazione della capitalizzazione trimestrale, degli interessi ultralegali, delle commissioni, delle spese e delle valute applicate dalla CP_3
Sulle altre contestazioni mosse dalla correntista, occorre rilevare quanto segue.
La censura circa l'applicazione di interessi usurari non era supportata dalla produzione dei decreti ministeriali ed era del tutto generica (peraltro l'importo indicato non era quantificato tenendo conto della riconduzione a tasso soglia: non poteva parlarsi di usura originaria essendo il contratto precedente al 1996).
Invece la censura relativa alla illegittima modifica unilaterale dei tassi d'interesse in corso di vigenza del rapporto rimane assorbita per il periodo novembre 2006-2013, posto che nel contratto di conto corrente originario (1993) non era indicato il tasso di interesse debitore
(con il conseguente ricalcolo al tasso BOT ex art. 117, settimo comma, TUB) ed il primo contratto successivo era quello di affidamento del 2013, a cui sono seguite le modifiche concordate tra le parti.
Pag. n. 15 di 23 Detto ciò, risultava versata in atti la documentazione contabile: e se è vero che mancavano alcuni estratti conto giornalieri, è pur vero che sono stati prodotti gli estratti scalari relativi a tutto il periodo (come si dirà più approfonditamente quando verrà esaminata la perizia, il
CTU ha rilevato la sola mancanza dello scalare riferito al primo trimestre 2009).
Vale la pena evidenziare che, in generale, l'omessa produzione di alcuni estratti conto non esclude la possibilità di espletare una Ctu diretta alla rideterminazione del saldo, ricorrendo anche ad altra documentazione, per esempio i riassunti scalari.
La documentazione versata in atti appariva sufficiente per quantificare le somme riferite alle domande proposte dalla correntista.
L' interruzione della continuità degli estratti conto risulta surrogata dalla produzione dei riassunti scalari, in cui sono indicati giorno per giorno i saldi per valuta, ed i numeri debitori per i mesi non coperti dagli estratti conto giornalieri.
In effetti la mancanza delle movimentazioni giornaliere per i periodi indicati nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 18-19) non è stata tale da impedire al CTU di redigere una dettagliata ed articolata perizia nel presente grado: in altri termini, la mancanza delle movimentazioni giornaliere non si riverbera sulla idoneità della prova documentale a fondare la domanda, né sulla attendibilità della CTU.
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Alla luce di quanto sopra, le allegazioni della correntista e le prove prodotte in primo grado necessitavano di un approfondimento istruttorio a mezzo di perizia tecnico contabile.
Con ordinanza pubblicata in data 4.10.2023 la Corte, ritenuto che appariva necessario, per una corretta e completa valutazione dei fatti di causa, disporre una consulenza tecnica contabile per la ricostruzione dell'esatto saldo contabile del conto corrente n. 96661-62, acceso in data 22.1.1993 e ancora in essere al momento dell'instaurazione del giudizio, alla data dell'ultimo estratto conto prodotto dall'appellante
- rimetteva la causa sul ruolo;
- disponeva procedersi a Consulenza Tecnica d'Ufficio;
- nominava quale CTU il Prof. Dott. , con studio in Corso Persona_3
Matteotti n. 51, (10121) Torino, e rinviava per il conferimento dell'incarico all'udienza del
14.11.2023.
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Circa l'idoneità della documentazione (contrattuale e contabile) versata in atti alla ricostruzione del saldo del conto corrente per cui è causa, è stato formulato al CTU il seguente quesito:
“Determini il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa e svolti tutti gli accertamenti che riterrà utili e/o necessari, previa verifica degli estratti conto prodotti per riscontrarne la completezza e continuità (sia quanto agli estratti conto ordinari che agli scalari) dal novembre 2006 al 31.7.2017 il saldo passivo alla data da ultimo indicata del conto
Pag. n. 16 di 23 corrente n. 96661-62, sulla base dei seguenti i criteri:
-prenda a riferimento iniziale per il calcolo il saldo banca che emerge dall'estratto conto di novembre 2006;
-ove risultino mancanti degli estratti conto intermedi effettui gli opportuni raccordi
(scegliendo fino al novembre 2016 il criterio più favorevole per la correntista), sempre che l'assenza degli estratti conto intermedi non renda impossibile l'effettuazione di un ricalcolo attendibile». In sede di udienza di giuramento e conferimento incarico, la Corte ha incaricato «il CTU di rispondere al quesito considerando sia la data del 30.06.2017 e 31.07.2017».
Il Prof. , in ossequio al quesito, ha precisato (cfr. pag. 13 CTU) che in caso di Persona_3 estratti conto intermedi mancanti, ha effettuato gli opportuni raccordi.
Più avanti si esamineranno le risultanze della CTU.
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Detto che parte appellante risulta avere adempiuto ai propri oneri di allegazione e prova in relazione alle censure circa l'applicazione illegittima degli interessi ultralegali e dello ius variandi fino al giugno 2013, è stato formulato al CTU il seguente quesito:
“-poiché nel contratto di conto corrente del 1993, prodotto in atti, non vi è indicazione del tasso di interesse debitore praticato, e poiché il primo contratto successivo è il contratto di affidamento del 21.6.2013 al quale sono seguite le modifiche negozialmente concordate documentate sub 6 dalla banca, applichi per il ricalcolo gli interessi sugli addebiti al tasso di sostituzione BOT previsto dall'art. 117 co. 7 T.U.B., facendo riferimento alla misura minima ivi indicata per le operazioni “attive”, di impiego (interessi debitori), e alla misura massima alle operazioni “passive”, di raccolta (interessi creditori), fino al 21.6.2013, tenendo conto anche, dal 2011 in poi, delle indicazioni emergenti dalle modifiche del 4.12.2013 e del febbraio/ottobre 2014; dal 21.6.2013 applichi i tassi debitori contrattualizzati e le modifiche successivamente negoziate (alla luce del doc. n.6 di parte appellata)».
Il Prof. , sul punto, ha precisato (cfr. pag. 14 CTU) di avere calcolato “gli Persona_3 interessi a debito applicando i tassi di interesse debitori extra-fido ed intra-fido rispettivamente pattuiti a partire dal 4 dicembre 2013 - extra-fido - e dal 21 giugno 2013
- intra-fido (anticipi e apertura di credito a tassi differenziati) -, tenendo peraltro conto delle successive variazioni in forza della specifica approvazione ex art. 1341 c.c. – ab origine – della clausola c.d. “ius variandi”.
Quanto al periodo antecedente le pattuizioni del saggio di interesse debitore, il perito in ossequio al quesito, ha assunto a riferimento i tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b., intendendo per operazioni “attive” (tasso minimo) quelle di impiego: nel caso in cui il conto corrente fosse passato da saldo debitore a saldo creditore per effetto dei ricalcoli, il CTU ha conteggiato gli interessi creditori al tasso pattuito nella modifica contrattuale del 4 dicembre 2013 e alle successive variazioni in forza dello ius variandi.
Per il periodo antecedente la pattuizione del tasso di interesse a credito, il perito ha spiegato di avere conteggiato gli interessi creditori al tasso sostitutivo (ut supra, intendendo per operazioni “passive” – tasso massimo – quelle di raccolta).
Pag. n. 17 di 23 ******
Quanto alla capitalizzazione degli interessi occorre solo ricordare il consolidato principio secondo cui “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante
l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione” (cfr. Cass. Civ. n. 28215/2024; Cass.
Civ. n. 19396/2023; Cass. Civ. n. 35210/2023; Cass.Civ. n. 17634/2021; Cass. Civ., n.
9140/2020; Cass. Civ. n. 7105/2020; Cass. Civ. n. 26769/2019; Cass. Civ. n. 26779/2019).
Rileva la Corte che il contratto di conto corrente per cui è causa è del 1993, e successivamente alla delibera CICR 2000 non è riscontrabile la specifica pattuizione della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi: tale circostanza rende nulla l'applicazione di interessi anatocistici per tutto il periodo in contestazione.
Sul punto è stato quindi formulato al CTU il seguente quesito:
“elimini ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori dal novembre 2006 in poi”.
Il Prof. ha spiegato (cfr. pag. 16 CTU) che, in ossequio al quesito, ha Persona_3 sterilizzato l'effetto economico e finanziario dell'anatocismo per l'intero periodo di indagine.
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Quanto alla censura riferita all'applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto e delle commissioni in genere, delle spese e delle valute (in assenza di pattuizione in merito), è stato formulato al CTU il seguente quesito:
“- elimini le commissioni di massimo scoperto ed ogni altra commissione ad essa assimilabile, nonché le spese e il valore economico del differimento delle valute, in assenza di pattuizioni su spese e valute, fino al 2011, determinandole per il periodo successivo in base al contratto del 21.6.2013 e alle modifiche negoziali documentate sub doc.6 della banca». Il Prof. , sul punto, ha chiarito (cfr. pag. 17 CTU) di avere eliminato gli Persona_3 addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto per l'intero periodo di indagine, giacché non contrattualmente determinata: la commissione di disponibilità fondi è stata invece sterilizzata dai ricalcoli sino alla pattuizione del 21 giugno 2013 mentre gli addebiti
Pag. n. 18 di 23 a titolo di commissione di istruttoria veloce sono stati espunti dai ricalcoli, poiché non risultava la relativa pattuizione.
Le spese contestate da Parte Appellante sono state conteggiate come da pattuizione scritta e sono stati azzerati i cd. “giorni valuta”, in quanto non pattuiti contrattualmente.
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13. Le risultanze della CTU.
Detto dei motivi di impugnazione, non resta che dare conto delle risultanze della CTU.
Il prof. , preliminarmente, ha richiamato il quesito a lui demandato dalla Persona_3
Corte, (cfr. pagg.
4-5 CTU), illustrato lo svolgimento delle operazioni peritali, ed indicato i criteri di calcolo seguiti per l'effettuazione dei conteggi.
In particolare, il perito ha precisato (cfr. pagg. 11-12 CTU):
• di avere determinato, a partire dagli estratti conto scalari, gli interessi applicati dalla
CP_3
• di avere determinato la commissione di massimo scoperto e le commissioni sostitutive applicate dalla Banca;
• di avere determinato gli interessi rettificati, ottenuti moltiplicando i numeri per il tasso di sostituzione che risulta essere pari al tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b. in caso di mancata pattuizione;
• di avere espunto le spese e commissioni addebitate in mancanza di pattuizione scritta;
• di avere eliminato l'effetto economico e finanziario dell'anatocismo illegittimo;
• di avere eliminato i giorni valuta illegittimi, a partire dagli estratti conto analitici.
Il perito è quindi passato a rispondere ai quesiti, e quindi ha ricalcolato il saldo del conto corrente contrassegnato dal n. 9666162 intrattenuto dalla presso Controparte_4 secondo le prescrizioni indicate dalla Corte: a questo proposito il Controparte_1
Prof. ha individuato due scenari alternativi (cfr. pagg. 18 CTU), illustrando i Persona_3 risultati definitivi con “l'eliminazione c.m.s, spese non pattuite, anatocismo e giorni valuta.
Applicazione tassi sostitutivi alle partite intra-fido sino al I trimestre 2013 e sino al III trimestre 2013 per le partite a credito e extra-fido. Interpolazione lineare competenze I trimestre 2009”, e ricalcolando il saldo del conto corrente per cui è causa al 30.6.2017 ed al 31.7.2017.
Dei due scenari proposti dal CTU a pag. 18 della perizia la Corte ritiene maggiormente rispondente al quesito, e quindi applicabile alla fattispecie, quello che ha preso come riferimento ai fini del ricalcolo del rapporto di conto corrente il periodo novembre 2006 -
30.6.2017.
In effetti l'ultimo estratto conto da prendere in considerazione perché ritualmente prodotto dalla correntista in primo grado (cfr. doc. 8), è quello del 30.6.2017: l'estratto conto del
31.7.2017 (relativo al mese di luglio 2017) è stato prodotto dal Consulente Tecnico di parte
Pag. n. 19 di 23 appellante solo nel corso dei lavori peritali nel presente grado, ed è quindi da considerarsi irrimediabilmente tardivo ex art. 345, terzo comma, cpc.
Pertanto, sulla scorta delle risultanze della CTU, il saldo ricalcolato del conto corrente n.
96661-62 - intrattenuto dalla presso - per cui Parte_1 Controparte_1
è causa alla data del 30.6.2017 risultava pari ad € 123.873,79 a credito della correntista.
Si deve infatti ritenere, per i motivi già ampiamente illustrati: a) che non è stata provato che il conto fosse affidato ante 2006; b) che nel ricalcolo del saldo si debbano applicare i tassi di interesse debitori extra-fido ed intra-fido rispettivamente pattuiti a partire dal 4 dicembre 2013 – extra-fido – e dal 21 giugno 2013 – intra-fido, tenendo peraltro conto delle successive variazioni in forza della specifica approvazione ex art. 1341 c.c. – ab origine – della clausola c.d. “ius variandi”; c) che nel periodo antecedente le pattuizioni del saggio di interesse debitore, si debbano prendere come riferimento i tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b., intendendo per operazioni “attive” (tasso minimo) quelle di impiego;
d) che gli interessi creditori debbano essere calcolati al tasso pattuito nella modifica contrattuale del
4 dicembre 2013 e salve le successive variazioni in forza dello ius variandi;
e) che per il periodo antecedente la pattuizione del tasso di interesse a credito, gli interessi creditori debbano essere conteggiati al tasso sostitutivo ex art. 117 tub (intendendo per operazioni
“passive” – tasso massimo – quelle di raccolta); f) che debba essere eliminata la capitalizzazione trimestrale nel periodo di riferimento, in assenza di specifica pattuizione sulla reciprocità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
g) che devono essere eliminati gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto per l'intero periodo di indagine, giacché non determinata contrattualmente;
h) che la commissione di disponibilità fondi deve essere sterilizzata dai ricalcoli sino alla pattuizione del 21 giugno
2013 e gli addebiti a titolo di commissione di istruttoria veloce devono essere invece espunti dai ricalcoli, giacché non consta la relativa pattuizione;
h) che le spese devono essere conteggiate come da pattuizione scritta ed i cd. “giorni valuta” devono essere azzerati, in quanto non pattuiti contrattualmente.
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Parte appellante nella seconda comparsa conclusionale (cfr. pag. 3) ha censurato la CTU
e rinnovato la richiesta di integrazione dei calcoli con applicazione dei tassi Bot, ex art. 117 TUB anche per il periodo successivo al 4.12.2013 e al 21.06.2013, lamentando la violazione della Delibera CICR del 2000 (art. 2 e art. 6) e del TUB (art. 117 e art. 118): ha dedotto che i contratti del 2013 risultano carenti dell'indicazione del Tasso Parte_1 creditore effettivo (art. 2 CICR 9/2/2000), del Tasso debitore annuo effettivo (art. 6 CICR
9/2/2000) e/o della doppia sottoscrizione della clausola relativa alla capitalizzazione e al tasso effettivo, nonché del TAEG (cfr. doc. 5 e 6 fasc. convenuta)
Conseguentemente, la correntista ha chiesto l'integrazione del quesito peritale e della
Pag. n. 20 di 23 perizia resa nel presente giudizio che preveda l'applicazione dal 4/12/2013 e dal
21/06/2013 del tasso legale dei Bot, in sostituzione del tasso negoziale e senza capitalizzazione.
Rileva la Corte che le censure sono prive di pregio: la richiesta integrazione della perizia non può quindi trovare accoglimento.
Nella CTU il prof. ha spiegato (cfr. pag. 20) di avere calcolato gli interessi a Persona_3 debito applicando i tassi di interesse debitori extra-fido ed intra-fido rispettivamente pattuiti a partire dal 4 dicembre 2013 – extra-fido – e dal 21 giugno 2013 – intra-fido
(anticipi e apertura di credito a tassi differenziati) –, tenendo peraltro conto delle successive variazioni in forza della specifica approvazione ex art. 1341 c.c. – ab origine – della clausola c.d. “ius variandi”.
Quanto alla lamentata violazione degli artt. 2 e 6 della Delibera CICR 9.2.2000, è vero che l'art. 6 della delibera CICR 2000 prevede l'indicazione del valore che tenga conto della capitalizzazione per l'ipotesi in cui questa sia infrannuale: la mancanza dell'indicazione non comporta peraltro alcuna conseguenza di nullità ma, al più, risarcitoria ove il dato non sia comunque enucleabile dalle componenti esplicitate nel contratto e ove da ciò sia effettivamente derivato un danno concreto alla correntista.
Nel caso di specie la questione è comunque irrilevante, posto che il quesito chiedeva al
CTU di eliminare la capitalizzazione (non essendo stata correttamente pattuita con clausola di pari periodicità) ed il Prof. ha dato atto (cfr. pag. 21 CTU) di avere espunto Persona_3
l'effetto economico e finanziario dell'anatocismo, non risultando in atti la specifica approvazione della clausola di reciprocità nella capitalizzazione dare-avere.
Quanto al TAEG, valgono le stesse considerazioni di cui sopra: la mancata o inesatta indicazione del c.d. TAEG non determina la nullità del tasso per indeterminatezza ex art. 117, 6° co. TUB, posto che il tasso effettivo non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto e quindi non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” (cui fa esclusivo riferimento l'art. 117, sesto comma, tub) la cui mancata indicazione è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 t.u.b., tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr, da ultimo, Cass. Civ. n. 14000/2023).
Conseguentemente, l'eventuale erronea/mancata indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 t.u.b., ma potrebbe rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.
Nel caso di specie la circostanza non è stata nemmeno allegata né è stata proposta alcuna
Pag. n. 21 di 23 specifica domanda risarcitoria al riguardo: e le stesse considerazioni valgono anche per la lamentata violazione dell'art. 6 delibera CICR 9.2.2000.
La rilevanza eventuale e solo risarcitoria delle questioni in esame comporta altresì, prima ancora del merito, che le stesse, introdotte per la prima volta in appello, siano comunque inammissibili ex art. 345 c.p.c., essendone esclusa la rilevabilità d'ufficio.
15. L'appello proposto, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, deve quindi trovare accoglimento, con la riforma della sentenza impugnata.
L'accoglimento del gravame comporta la revisione del regolamento spese dei due gradi, ed il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite: la
Corte ritiene, sul punto, di applicare il principio di soccombenza ex art. 91, primo comma, cpc non ravvisando gli estremi per una compensazione, nemmeno parziale, delle spese di lite.
Dunque andrà condannata alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1 entrambi i gradi a favore di parte appellante che si liquidano, in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, quanto al primo grado - tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 in considerazione del decisum, differenza tra saldo banca al 30.6.2017 e quello qui accertato, ovvero rispettivamente € 104.606,34# ed € 123.873,79#, sempre a credito della correntista), delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei loro valori medi nei seguenti importi: per fase di studio € 919,00#, per fase introduttiva € 777,00#, per fase istruttoria € 1.680,00#, per fase decisoria € 1.701,00# e così in complessivi € 5.077,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per €
786,00# (contributo unificato e diritti), CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa e quanto al secondo grado, seguendo gli stessi criteri di cui sopra, nei seguenti importi: per fase di studio € 1.134,00#, per fase introduttiva, € 921,00#, per fase istruttoria € 1.843,00#, per fase decisoria € 1.911,00# e così in complessivi € 5.809,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 1.165,50# (contributo unificato e diritti), CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vanno compensate tra le parti in misura del 50% per ciascuna, ai soli fini del rapporto interno tra le stesse, attesa la sostanziale differenza tra l'importo oggetto della domanda iniziale e quello accertato: la consulenza tecnica d'ufficio
è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, dal momento che si tratta di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio. Pertanto, le relative spese rientrano fra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la
Pag. n. 22 di 23 compensazione non implica una condanna, ma soltanto l'esclusione del rimborso
(cfr. Cass. Civ. n. 16074/2023; Cass. Civ. n. 17739/2016; Cass. Civ. n. 1023/2013; Cass.
Civ. n. 21701/2006).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- in accoglimento dell'appello proposto da , e quindi in riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Torino n. 104/2021, pubblicata in data 13.1.2021, pronunciata nella causa iscritta al n. 4650/2018 RG, accerta e dichiara che alla data del 30.6.2017 il saldo del conto corrente n. 9666162 - intrattenuto dalla presso Parte_1 [...]
- per cui è causa risultava pari ad € 123.873,79 a credito della correntista Controparte_1
e per l'effetto, ordina a in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, di rettificare in tal senso il saldo alla predetta data;
- condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del doppio grado che si liquidano quanto al primo grado in € 5.077,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 786,00#,
CPA e IVA e, quanto al secondo grado, in € 5.809,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 1.165,50#, CPA e IVA;
- compensa tra le parti le spese della C.T.U., liquidate come in atti, nella misura del 50% per ciascuna, nei soli rapporti interni tra le stesse.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2025 della Sezione Prima Civile della
Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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