Articolo 32 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 31Articolo 33
Versione
27 marzo 1963
Art. 32.
Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza, delle qualita necessarie cessa dal servizio permanente o continuativo ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto.
Cessa del Apari dal servizio permanente o continuativo, ed e' collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.
La cessazione dal servizio e' disposta con decreto del Ministro previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo.
Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, a seconda della durata del servizio.
Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente o continuativo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963