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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/07/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato all'udienza del
15.07.2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 98/2021 R.G. promossa da:
, nata il [...], a [...], Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Sant'Agata Militello (ME), Via Campidoglio (angolo Via Asmara), presso e nello studio dell'Avvocato
Carmela Teresa Amata che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
-resistente-
OGGETTO: DS agr.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.01.2021 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola, iscritta nei relativi elenchi anagrafici previsti dal R. D. 24/09/1940 n. 1949.
Precisava di avere svolto tale attività anche negli anni 2018-2019, in particolare, per 52 giornate nel 2018 e per 112 giornate nel 2019 e di avere, pertanto, presentato domanda di indennità di disoccupazione per l'anno 2019.
Lamentava la mancata liquidazione della prestazione da parte dell' ed il rigetto del ricorso proposto CP_1 in sede amministrativa.
Agiva in giudizio chiedendo, previo accertamento del relativo diritto, la condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione.
CP_ L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione, in cui contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019, deducendo l'esistenza di un valido rapporto di lavoro, di tipo subordinato, in agricoltura, alle dipendenze della ditta per gli anni e le giornate precisate. Controparte_2 Ora, occorre preliminarmente precisare che, nel caso in esame non si pongono problemi di ammissibilità
e/o di procedibilità della domanda, risultando allegati in atti sia la domanda amministrativa che il rituale ricorso. Non si pongono, altresì, problemi di prescrizione e/o decadenza essendo stati osservati i termini relativi.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.
In base alla normativa vigente (artt. 1 e 3 DPR 1049/70) beneficiano del trattamento di disoccupazione, i lavoratori agricoli che possano far valere due anni di iscrizione negli elenchi (compreso l'anno per il quale è richiesta l'indennità) ed un minimo di 102 contributi giornalieri nel biennio.
CP_ L' costituendosi ha contestato la sussistenza dei requisiti di legge, adducendo la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni di interesse.
Tale eccezione risulta superata dalla produzione in giudizio della sentenza n. 570/2025 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Patti, con cui è stato accertato il diritto dell'istante all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli anche per gli anni 2018-2019.
Pertanto, la ricorrente può far valere il requisito contributivo richiesto dalla legge per l'indennità di disoccupazione agricola.
Per l'effetto la domanda attorea va accolta e riconosciuto il diritto della ricorrente alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2019, in relazione all'espletamento di 112 giornate.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, così provvede:
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione ed alla corresponsione all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019, in relazione all'espletamento di 112 giornate, così come in parte motiva;
2. Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di CP_1 parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 2.886,00, oltre iva, cpa e spese generali
15%, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Teresa Amata.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 15.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato all'udienza del
15.07.2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 98/2021 R.G. promossa da:
, nata il [...], a [...], Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Sant'Agata Militello (ME), Via Campidoglio (angolo Via Asmara), presso e nello studio dell'Avvocato
Carmela Teresa Amata che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
-resistente-
OGGETTO: DS agr.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.01.2021 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola, iscritta nei relativi elenchi anagrafici previsti dal R. D. 24/09/1940 n. 1949.
Precisava di avere svolto tale attività anche negli anni 2018-2019, in particolare, per 52 giornate nel 2018 e per 112 giornate nel 2019 e di avere, pertanto, presentato domanda di indennità di disoccupazione per l'anno 2019.
Lamentava la mancata liquidazione della prestazione da parte dell' ed il rigetto del ricorso proposto CP_1 in sede amministrativa.
Agiva in giudizio chiedendo, previo accertamento del relativo diritto, la condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione.
CP_ L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione, in cui contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019, deducendo l'esistenza di un valido rapporto di lavoro, di tipo subordinato, in agricoltura, alle dipendenze della ditta per gli anni e le giornate precisate. Controparte_2 Ora, occorre preliminarmente precisare che, nel caso in esame non si pongono problemi di ammissibilità
e/o di procedibilità della domanda, risultando allegati in atti sia la domanda amministrativa che il rituale ricorso. Non si pongono, altresì, problemi di prescrizione e/o decadenza essendo stati osservati i termini relativi.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.
In base alla normativa vigente (artt. 1 e 3 DPR 1049/70) beneficiano del trattamento di disoccupazione, i lavoratori agricoli che possano far valere due anni di iscrizione negli elenchi (compreso l'anno per il quale è richiesta l'indennità) ed un minimo di 102 contributi giornalieri nel biennio.
CP_ L' costituendosi ha contestato la sussistenza dei requisiti di legge, adducendo la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni di interesse.
Tale eccezione risulta superata dalla produzione in giudizio della sentenza n. 570/2025 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Patti, con cui è stato accertato il diritto dell'istante all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli anche per gli anni 2018-2019.
Pertanto, la ricorrente può far valere il requisito contributivo richiesto dalla legge per l'indennità di disoccupazione agricola.
Per l'effetto la domanda attorea va accolta e riconosciuto il diritto della ricorrente alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2019, in relazione all'espletamento di 112 giornate.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, così provvede:
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione ed alla corresponsione all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019, in relazione all'espletamento di 112 giornate, così come in parte motiva;
2. Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di CP_1 parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 2.886,00, oltre iva, cpa e spese generali
15%, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Teresa Amata.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 15.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato