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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3435/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3435/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambe con l'Avv. Martina Gaiardo ricorrenti
Oggetto: scioglimento dell'unione civile
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 26 luglio 2024, le ricorrenti in epigrafe hanno esposto di essersi unite civilmente in Borgo Valsugana (TN) in data 3 dicembre 2016, che tale unione è stata trascritta nel Registro degli Atti di
Unione Civile del Comune di Borgo Valsugana, N. 1, Anno 2016, e che precedentemente, mediante percorso di procreazione medicalmente assistita
1 intrapreso dalle parti all'estero, la sig.ra ha dato alla luce i figli , Parte_2 Per_1
nato a [...] in data [...], ed i gemelli e nati a Per_2 Per_3
Trento in data 2 agosto 2013.
Le ricorrenti hanno dato atto che la sig.ra è titolare del negozio di Parte_3 articoli per animali “Pepe s.a.s.” di Borgo Valsugana, mentre la sig.ra Parte_2
lavora nella medesima attività come dipendente part-time.
Con sentenza pronunciata in data 11 giugno 2024, emessa nel procedimento sub n.
277/2023 R.G., il Tribunale per i Minorenni di Trento ha accolto l'istanza ex art. 44 lett. d) L. n. 184/1983 di adozione dei minori , e proposta Per_1 Per_2 Per_3
dalla sig.ra affinché venisse riconosciuto formalmente il suo legame Parte_3
con i figli e la stessa avesse titolo per esercitare, separatamente dalla madre biologica, le prerogative tipiche della potestà genitoriale sui figli minori.
Le ricorrenti hanno dato atto che, dopo la separazione di fatto già verificatasi, la sig.ra risiede ora in Borgo Valsugana, Scala al Convento n. 1, con un Parte_2
canone di locazione mensile di € 350,00, mentre la sig.ra continua a Parte_3
risiedere nella sua casa di proprietà in Borgo Valsugana, via Monsignor Vigilio
Grandi n. 13.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento dell'unione civile formulando le seguenti conclusioni: “1) Le parti vivranno separate, con l'obbligo del reciproco rispetto, libera ciascuna di stabilire la propria residenza ove meglio creda.
2) I figli minori , e vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambe conseguentemente prevedendo che le decisioni di maggiore importanza siano assunte congiuntamente mentre ognuna si curerà delle decisioni quotidiane e ordinarie nei momenti in cui , e saranno con loro. Per_1 Per_2 Per_3
3) I minori fisseranno la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della OR in Borgo Valsugana, Scala al Convento n. 1 o in quella Parte_2
diversa che ella sceglierà, mentre la OR continuerà a Parte_4
risiedere nella propria casa in Borgo Valsugana, via Monsignor Vigilio Grandi n.
13.
4) I minori e staranno con le madri a settimane alterne dal venerdì Per_2 Per_3
pomeriggio fino al venerdì della settimana successiva, salvo diversi accordi.
2 5) Il minore rimarrà a vivere stabilmente presso la casa della OR Per_1
salvo diversi accordi. Egli si recherà tuttavia tutti i giorni Parte_4
a pranzo o cena presso l'abitazione della OR . Parte_2
6) Le parti concordano che detto protocollo di visita potrà subire variazioni in base alle esigenze delle madri e dei minori , e . Per_1 Per_2 Per_3
7) I minori trascorreranno con le madri metà delle vacanze pasquali, metà di quelle natalizie alternando di anno in anno le festività (Natale, Capodanno, Pasqua,
Pasquetta); - durante le vacanze estive i minori trascorreranno con le madri da un minimo di quindici giorni ad un massimo di trenta giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi all'altra parte entro il mese di marzo di ogni anno. Le parti concordano che nel restante periodo estivo vigerà l'ordinario protocollo di visita.
8) L'assegno universale e ogni altra forma di provvidenza pubblica legata ai figli sarà percepito e trattenuto interamente dalla OR . A tal fine Parte_2
la OR presta espressamente il proprio consenso e si Parte_4
dichiara disponibile a ribadire il medesimo nelle sedi opportune.
9) Le parti concordano che nessun assegno sarà corrisposto a titolo di contributo per il mantenimento ordinario per i minori , e . Per_1 Per_2 Per_3
10) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli saranno suddivise tra le madri in misura del 50% ciascuno. A titolo esemplificativo sono da intendersi spese straordinarie le spese mediche, così suddivise: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b. farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c. cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d. trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e. ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d. farmaci e terapie di medicina non tradizionale. Sono da intendersi altresì spese straordinarie: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo richiesti dalla scuola;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a. tasse
3 scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a. un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a. corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. viaggi e vacanze;
c. spese di custodia, baby-sitter. Infine, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, le medesime verranno richieste per iscritto dalla parte che le propone
e che la mancata risposta scritta entro 15 giorni equivarrà ad approvazione. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate, ove sia possibile, dalla parte che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza all'altra. Per eventuali problemi inerenti alla corretta classificazione delle singole voci di spesa le parti dichiarano in ogni caso di far riferimento alle linee guida delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare adottate dal
[...]
Controparte_1
11) Le parti si rilasciano reciprocamente fin d'ora autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
12) Le parti si impegnano, nei tempi di permanenza dei minori presso di sé, a far proseguire con regolarità a , e i vari impegni extrascolastici Per_1 Per_2 Per_3
intrapresi.
13) Le autovetture di proprietà delle parti ed intestate alle medesime rimarranno nelle rispettive disponibilità come da certificato di proprietà nulla avendo reciprocamente a pretendere.”.
Con ordinanza di data 10 dicembre 2024 il Tribunale ha invitato le parti a dedurre in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, co. 24 L. 76/2016 nonché in ordine al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale per i Minorenni di
Trento di data 11 giugno 2024.
Con nota di deposito di data 16 dicembre 2024 le parti hanno prodotto l'estratto per riassunto dell'atto di unione civile contenente l'annotazione della manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione civile resa in data 30 novembre 2023, nonché l'attestazione del passaggio in giudicato in data 15 luglio 2024 della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trento.
4 La domanda congiuntamente proposta dalle ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti richiesti dall'art. 1, co. 24 L. 76/2016 – a tenore del quale “L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione” – atteso che in data 30 novembre 2023 le parti hanno manifestato dinanzi all'ufficiale dello stato civile la volontà di scioglimento dell'unione civile (doc. 17) e che la domanda di scioglimento dell'unione civile è stata proposta in questa sede in data 26 luglio 2024, ossia decorsi più di tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
Anche le condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli minori sono meritevoli di ratifica, essendo tali condizioni corrispondenti all'interesse morale e materiale dei minori, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento dell'unione civile contratta tra Parte_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
5 a Borgo Valsugana (TN) in data 3 dicembre 2016, trascritta C.F._2
nel Registro degli Atti di Unione Civile del Comune di Borgo Valsugana, N. 1, Anno
2016, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3435/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambe con l'Avv. Martina Gaiardo ricorrenti
Oggetto: scioglimento dell'unione civile
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 26 luglio 2024, le ricorrenti in epigrafe hanno esposto di essersi unite civilmente in Borgo Valsugana (TN) in data 3 dicembre 2016, che tale unione è stata trascritta nel Registro degli Atti di
Unione Civile del Comune di Borgo Valsugana, N. 1, Anno 2016, e che precedentemente, mediante percorso di procreazione medicalmente assistita
1 intrapreso dalle parti all'estero, la sig.ra ha dato alla luce i figli , Parte_2 Per_1
nato a [...] in data [...], ed i gemelli e nati a Per_2 Per_3
Trento in data 2 agosto 2013.
Le ricorrenti hanno dato atto che la sig.ra è titolare del negozio di Parte_3 articoli per animali “Pepe s.a.s.” di Borgo Valsugana, mentre la sig.ra Parte_2
lavora nella medesima attività come dipendente part-time.
Con sentenza pronunciata in data 11 giugno 2024, emessa nel procedimento sub n.
277/2023 R.G., il Tribunale per i Minorenni di Trento ha accolto l'istanza ex art. 44 lett. d) L. n. 184/1983 di adozione dei minori , e proposta Per_1 Per_2 Per_3
dalla sig.ra affinché venisse riconosciuto formalmente il suo legame Parte_3
con i figli e la stessa avesse titolo per esercitare, separatamente dalla madre biologica, le prerogative tipiche della potestà genitoriale sui figli minori.
Le ricorrenti hanno dato atto che, dopo la separazione di fatto già verificatasi, la sig.ra risiede ora in Borgo Valsugana, Scala al Convento n. 1, con un Parte_2
canone di locazione mensile di € 350,00, mentre la sig.ra continua a Parte_3
risiedere nella sua casa di proprietà in Borgo Valsugana, via Monsignor Vigilio
Grandi n. 13.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento dell'unione civile formulando le seguenti conclusioni: “1) Le parti vivranno separate, con l'obbligo del reciproco rispetto, libera ciascuna di stabilire la propria residenza ove meglio creda.
2) I figli minori , e vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambe conseguentemente prevedendo che le decisioni di maggiore importanza siano assunte congiuntamente mentre ognuna si curerà delle decisioni quotidiane e ordinarie nei momenti in cui , e saranno con loro. Per_1 Per_2 Per_3
3) I minori fisseranno la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della OR in Borgo Valsugana, Scala al Convento n. 1 o in quella Parte_2
diversa che ella sceglierà, mentre la OR continuerà a Parte_4
risiedere nella propria casa in Borgo Valsugana, via Monsignor Vigilio Grandi n.
13.
4) I minori e staranno con le madri a settimane alterne dal venerdì Per_2 Per_3
pomeriggio fino al venerdì della settimana successiva, salvo diversi accordi.
2 5) Il minore rimarrà a vivere stabilmente presso la casa della OR Per_1
salvo diversi accordi. Egli si recherà tuttavia tutti i giorni Parte_4
a pranzo o cena presso l'abitazione della OR . Parte_2
6) Le parti concordano che detto protocollo di visita potrà subire variazioni in base alle esigenze delle madri e dei minori , e . Per_1 Per_2 Per_3
7) I minori trascorreranno con le madri metà delle vacanze pasquali, metà di quelle natalizie alternando di anno in anno le festività (Natale, Capodanno, Pasqua,
Pasquetta); - durante le vacanze estive i minori trascorreranno con le madri da un minimo di quindici giorni ad un massimo di trenta giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi all'altra parte entro il mese di marzo di ogni anno. Le parti concordano che nel restante periodo estivo vigerà l'ordinario protocollo di visita.
8) L'assegno universale e ogni altra forma di provvidenza pubblica legata ai figli sarà percepito e trattenuto interamente dalla OR . A tal fine Parte_2
la OR presta espressamente il proprio consenso e si Parte_4
dichiara disponibile a ribadire il medesimo nelle sedi opportune.
9) Le parti concordano che nessun assegno sarà corrisposto a titolo di contributo per il mantenimento ordinario per i minori , e . Per_1 Per_2 Per_3
10) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli saranno suddivise tra le madri in misura del 50% ciascuno. A titolo esemplificativo sono da intendersi spese straordinarie le spese mediche, così suddivise: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b. farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c. cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d. trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e. ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d. farmaci e terapie di medicina non tradizionale. Sono da intendersi altresì spese straordinarie: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo richiesti dalla scuola;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a. tasse
3 scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a. un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a. corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. viaggi e vacanze;
c. spese di custodia, baby-sitter. Infine, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, le medesime verranno richieste per iscritto dalla parte che le propone
e che la mancata risposta scritta entro 15 giorni equivarrà ad approvazione. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate, ove sia possibile, dalla parte che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza all'altra. Per eventuali problemi inerenti alla corretta classificazione delle singole voci di spesa le parti dichiarano in ogni caso di far riferimento alle linee guida delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare adottate dal
[...]
Controparte_1
11) Le parti si rilasciano reciprocamente fin d'ora autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
12) Le parti si impegnano, nei tempi di permanenza dei minori presso di sé, a far proseguire con regolarità a , e i vari impegni extrascolastici Per_1 Per_2 Per_3
intrapresi.
13) Le autovetture di proprietà delle parti ed intestate alle medesime rimarranno nelle rispettive disponibilità come da certificato di proprietà nulla avendo reciprocamente a pretendere.”.
Con ordinanza di data 10 dicembre 2024 il Tribunale ha invitato le parti a dedurre in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, co. 24 L. 76/2016 nonché in ordine al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale per i Minorenni di
Trento di data 11 giugno 2024.
Con nota di deposito di data 16 dicembre 2024 le parti hanno prodotto l'estratto per riassunto dell'atto di unione civile contenente l'annotazione della manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione civile resa in data 30 novembre 2023, nonché l'attestazione del passaggio in giudicato in data 15 luglio 2024 della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trento.
4 La domanda congiuntamente proposta dalle ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti richiesti dall'art. 1, co. 24 L. 76/2016 – a tenore del quale “L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione” – atteso che in data 30 novembre 2023 le parti hanno manifestato dinanzi all'ufficiale dello stato civile la volontà di scioglimento dell'unione civile (doc. 17) e che la domanda di scioglimento dell'unione civile è stata proposta in questa sede in data 26 luglio 2024, ossia decorsi più di tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
Anche le condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli minori sono meritevoli di ratifica, essendo tali condizioni corrispondenti all'interesse morale e materiale dei minori, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento dell'unione civile contratta tra Parte_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
5 a Borgo Valsugana (TN) in data 3 dicembre 2016, trascritta C.F._2
nel Registro degli Atti di Unione Civile del Comune di Borgo Valsugana, N. 1, Anno
2016, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6