Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2025, proposto da
ER LI, DA LI, rappresentati e difesi dagli avvocati MO IC, Andrea IC, SC IC, Alessandro IC, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montebelluna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RT DA EL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento comunale prot. n. 0015401 del 21.3.2025, notificato in pari data, con il quale il Dirigente del IV Settore Governo e Sviluppo Sostenibile del Territorio del Comune di Montebelluna ha rigettato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), depositata tramite il portale telematico UNIPASS in data 30.10.2024, in atti al prot.com. n. 56259 del 30.10.2024, a sanatoria di opere edilizie ex art. 36 bis D.P.R. 380/01, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montebelluna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori MO IC, SC IC e RT DA EL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I sigg.ri LI ER e DA, nella loro qualità di eredi del padre sig. LI RE (deceduto in data 7.12.2024), sono proprietari per successione di un fabbricato ad uso residenziale sito a Montebelluna (TV), Via Col San Martino n. 6, costituito da un edificio ad uso abitativo con scoperto pertinenziale, censito al catasto urbano al Comune di Montebelluna, Sez. D, fg. 3, mapp. 857, sub 3 e sub 5, ubicato in ZTO B1.2/81.
Il sig. LI RE era, a sua volta, divenuto proprietario dell’immobile de quo dalla sig.ra Zhour Najat, per effetto del contratto di compravendita rep. n. 23.413, racc. n. 11.298, del 7 agosto 2024, a rogito del notaio dott. Bernini, ove all’art. 8 veniva attestato - ai fini della validità della stessa compravendita - che per l’edificazione del fabbricato erano stati rilasciati dal Comune di Montebelluna i seguenti titoli abitativi: concessione n. 690 pratica n. 3/80 del 9.1.1980 a favore della società cooperativa “La Contea” a.r.l., relativa alle realizzazione di originari n. 44 alloggi di civile abitazione; concessione edilizia di variante in data 21 gennaio 1981 n. 18133; concessione edilizia di variante per costruzione di n. 45 alloggi in data 21 febbraio 1983, numero 19106; certificato di abitabilità prot. n. 14800/84 del 23.10.1984 n. 3/80.
In data 25.10.2024 il sig. LI RE presentava, tramite il tecnico incaricato geom. Livio Tedesco, una SCIA a sanatoria ex art. 36 bis D.P.R. 380/01, valida come specificato dallo stesso atto di segnalazione:
- sia sensi dell’art. 34 bis, comma 1, DPR 380/01 [tolleranze riconducibili al comma 1 (limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo)]; comma 2 bis: tolleranze riconducibili agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024; comma 3 ter: attestazione che dalle tolleranze edilizie sia costruttive, sia esecutive, non derivano limitazioni ai diritti dei terzi;
- sia per sanare un intervento realizzato in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA, nelle ipotesi di cui all’art. 36 bis D.P.R. 380/01;
- ovvero per sanare un’opera realizzata in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’art. 37 D.P.R. cit..
Il Comune di Montebelluna, in data 7 marzo 2025, con prot. n. 0012368, comunicava al proprietario sig. LI il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90, ritenendo non ammissibile l’istanza per una serie di ragioni ivi analiticamente esposte (e indicate nelle lettere da a) ad f).
L’interessato presentava osservazioni, ma il Comune, con provvedimento prot. n. 0015401 del 21.3.2025, emanava il provvedimento di diniego definitivo, richiamando le medesime ragioni già esposte nel preavviso di rigetto, ad eccezione di quelle indicate nelle lettere a) ed f).
Avverso detto provvedimento del 21.3.2025, di rigetto della S.C.I.A. a sanatoria di opere edilizie depositata dall’interessato ex art. 36 bis D.P.R. 380/01 in data 30.10.2024, sono insorti, con il ricorso all’esame, gli odierni ricorrenti, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito l’Ente Civico, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Com’è noto, il decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (cd. Decreto Salva casa), convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105, ha innovato significativamente il regime dell'accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di titolo edilizio.
A seguito delle modifiche legislative, occorre ora distinguere due tipologie di accertamento di conformità riguardanti rispettivamente:
a) gli interventi realizzati in assenza di titolo edilizio o in totale difformità dallo stesso (art. 36 D.P.R. 380/01);
b) gli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio con variazioni essenziali (nuovo art. 36-bis D.P.R. 380/01).
La fattispecie per cui è causa ricade nell’ambito applicativo dell’art. 36-bis del D.P.R. 380/01, rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali.
Il primo comma del cit. art. 36 bis dispone che:”
1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32».
DAl’esame della disposizione si evince che la nuova ipotesi di sanatoria (semplificata) si applica a tre diverse fattispecie ovvero:
- agli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla s.c.i.a. alternativa, nelle ipotesi di cui all’art. 34;
- alle opere realizzate in assenza o in difformità dalla s.c.i.a. semplice, nelle ipotesi di cui all’art. 37;
- alle variazioni essenziali di cui all’art. 32.
Mentre in base al riformulato art. 36 (che oggi disciplina esclusivamente le ipotesi più gravi di interventi realizzati in assenza di titolo o in totale difformità), l’accertamento di conformità può essere conseguito solamente «...se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» (per tali interventi permane dunque il tradizionale requisito della doppia conformità, da verificare congiuntamente nel duplice momento temporale indicato e con riguardo sia alla disciplina urbanistica che edilizia), al contrario, nella nuova previsione dell’art. 36-bis (che disciplina le fattispecie ritenute meno gravi), la sanatoria è ammessa «...se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione».
Ai fini della nuova sanatoria semplificata di cui all’art. 36 bis (cd. accertamento di conformità semplificato), il legislatore ha, dunque, sdoppiato (separato) i piani della verificata demandata ai Comuni, dovendo l’intervento abusivo risultare conforme:
- alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (e non più anche al momento di realizzazione dell’abuso);
- e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’abuso ((e non più anche al momento della presentazione della domanda).
Ciò posto e tralasciando i problemi esegetici sollevati da tale disposizione (legati alla difficoltà per l’interprete di comprendere quali aspetti esattamente rientrino nella disciplina urbanistica e cosa invece rientri nella disciplina edilizia: aspetti ormai oggetto di verifica sdoppiata/disgiunta ex art. 36 bis), occorre ora esaminare i profili procedimentali, che maggiormente interessano ai fini della decisione della presente vertenza.
Orbene, il procedimento della nuova sanatoria semplificata è disciplinato dal comma 6 dell’art. 36 bis, a tenore del quale “ Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi ((del comma 1 si applica)) il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo ((del presente comma)) sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori”.
Il comma 6 del cit. art. 36 bis prevede, dunque, due procedimenti parzialmente diversi per addivenire al nuovo accertamento di conformità edilizia semplificato, a seconda che il procedimento venga avviato a seguito della presentazione di una richiesta di permesso di costruire o di una s.c.i.a.,
Nelle ipotesi di parziali difformità o variazioni essenziali dal permesso di costruire si prevede che, sull’istanza di p.d.c. a sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale debba pronunciarsi «con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta»
E’ stata, in tal modo, introdotta una nuova ipotesi di silenzio-assenso, coerente con le finalità perseguite dal cd. Decreto Salva casa, che mira «...alla salvaguardia dell’interesse alla celere circolazione dei beni, consentendo il recupero e la rigenerazione edilizia, mediante l’adozione di misure di semplificazione volte a favorire, inter alia, la regolarizzazione delle cd. “lievi difformità edilizie”» (così espressamente la relazione illustrativa al decreto legge).
La sanatoria edilizia semplificata ex art. 36-bis può, però, essere chiesta con s.c.i.a. semplice, nelle ipotesi di cui all’art. 37 del D.P.R. 380/01., e, in tal caso, il legislatore espressamente precisa che trova applicazione il termine di 30 giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990. Ciò fa sì che anche la s.c.i.a. a sanatoria – così come quella preventiva ordinaria – si consolida ove non inibita nel termine di 30 giorni, decorsi i quali rimane alla P.A. il solo eventuale esercizio dei poteri in autotutela, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 21 nonies della l. 241 del 1990.
Al fine di rafforzare la natura perentoria del termine entro il quale la P.A. deve pronunciarsi, la norma stabilisce altresì, in maniera espressa, che eventuali determinazioni del competente ufficio comunale, successive al decorso del termine – sia esso quello di 45 giorni per il p.d.c. o di 30 giorni per la s.c.i.a. – sono tout court inefficaci (ribadendo un principio già codificato nell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990).
Il termine perentorio sopra indicato (45 giorni per il permesso di costruire, 30 giorni per la s.c.i.a.) può essere interrotto – e non sospeso, con la conseguenza che ricomincia a decorrere ex novo – solo qualora l’ufficio avanti al quale pende la pratica di sanatoria, adotti un motivato atto ad hoc, “entro il termine stesso” , che rappresenti esigenze istruttorie formulate in modo specifico. Per tale evenienza, il termine ripartirà di nuovo dopo l’avvenuta ricezione degli elementi istruttori richiesti.
E, poi prevista anche un’ipotesi di sospensione del termine, per i casi in cui l’abuso edilizio da sanare sia stato realizzato in zona vincolata ed in assenza o in difformità dalla relativa autorizzazione paesaggistica. poiché, in queste ipotesi, il Comune deve acquisire il parere dell’ente preposto a tutela del vincolo, previo parere della Soprintendenza – secondo la disciplina ed i tempi di cui al comma 4 del medesimo art. 36-bis – e in tal il procedimento di sanatoria edilizia viene sospeso (e non interrotto) fino alla definizione del sub-procedimento di compatibilità paesaggistica.
Tutto ciò premesso, il ricorso all’esame va accolto per l’assorbente ragione che risulta fondato il secondo motivo di ricorso con cui la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis, del t.u. edilizia e dell’art. 19 della l. 241/1990.
Risulta, invero, dagli atti che, nel caso di specie, la s.c.i.a. edilizia in sanatoria è stata presentata dall’interessato in data 30.10.2024 e, dunque, si è consolidata in data 30.11.2024, mentre il preavviso di rigetto è stato emesso dalla P.A. soltanto il 7 marzo 2025, quando era ormai decorso il termine perentorio di 30 giorni per esercitare il potere inibitorio
E’ bensì vero che, ai sensi del comma 4, dell’art. 19, l. 241/90, che, una volta decorso il termine perentorio di 30 giorni previsto dalla legge per l’esercizio del potere inibitorio in materia edilizia, il Comune può adottare provvedimenti sfavorevoli al privato mediante l’esercizio del potere di autotutela, nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali previste dalla legge per l’esercizio del suddetto potere. Ma nel caso di specie il Comune non ha motivato in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento del titolo edilizio posseduto dai ricorrenti, prevalente sul contrapposto interesse del privato alla conservazione del titolo abilitativo.
Nel provvedimento impugnato il Comune non ha dato conto dell’esistenza di un interesse pubblico ulteriore (“altro e diverso” dal mero ripristino della legalità violata) all’annullamento del provvedimento favorevole ormai perfezionatosi né risulta aver effettuato, o quanto meno esplicitato (difetto di motivazione), quell’idonea e sufficiente ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, richiesta dall’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
Al riguardo non è superfluo rammentare che l’interesse pubblico che legittima e giustifica la rimozione d’ufficio di un atto illegittimo dev’essere integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2016, n.351) e deve consistere nell’esigenza che l’atto illegittimo cessi di produrre i suoi effetti, siccome confliggenti, in concreto, con la protezione attuale di valori pubblici specifici, all’esito di un giudizio comparativo in cui questi ultimi vengono motivatamente giudicati maggiormente preganti di (e prevalenti su) quello privato alla conservazione dell’utilità prodotta da un atto illegittimo.
Una motivazione satisfattiva della presupposta esigenza regolativa consacrata nel testo dell’art. 21 nonies l. 241/1990 deve, quindi, spingersi fino all’argomentata indicazione delle specifiche e concrete esigenze pubblicistiche che impongono l’eliminazione d’ufficio dell’atto viziato e non può certo risolversi nella ripetitiva e astratta affermazione dei medesimi interessi alla cui soddisfazione la norma violata risulta preordinata (Cons. St. 341/2017).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è completamente muto sulle ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, che giustificano l’annullamento del titolo edilizio e non ha neppure comparato questo presunto (ma non esplicitato) interesse pubblico con l’interesse del privato alla conservazione del titolo abitativo annullato.
Per tale (assorbente) ragione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 2000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GR AI, Presidente
Marco RI, Consigliere, Estensore
EL BA, MO Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | GR AI |
IL SEGRETARIO