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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3084/2020 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1687/2020, deliberata il 10.7.2020 e pubblicata il 13.7.2020 (n. 701012/2013 RG);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gennaro Del Gaudio (c.f. , C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
, p.i. ,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Controparte_2
Antonia Magnotta (c.f. ), C.F._3 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
Il fatti di causa sono riportati, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti.
“L'istante ha dedotto che in data 18.09.2009, verso le 19.45 circa, si trovava all'interno della struttura “ ”, sita in Caserta alla via Controparte_1
Quercione, 4 – Frazione Briano, allorquando, nel mentre praticava un'attività sportiva, ossia “calcio a cinque”, incespicava a causa di un dislivello del manto di erba sintetica in dissesto, non visibile e né segnalato, rovinando a terra;
che il citato dislivello non solo non era visibile, ma, essendo privo di qualsivoglia segnalazione, non era neanche evitabile usando le opportune regole di diligenza;
che, pertanto, a cagione del sinistro de quo, esso attore riportava lesioni per le cui cure si rendeva necessario il trasporto al P.S. dell' “S. di Caserta, ove gli veniva diagnosticato un CP_3 Controparte_4
“Trauma distorsivo con sospetta lesione capsulo – legamentosa del ginocchio dx” con prognosi iniziale di giorni 15 (cfr. referto n. 2009050825) s.c. e che, successivamente, si sottoponeva ad ulteriori visite nonché intervento chirurgico presso l' A. CP_5
Cardarelli” di Napoli, che non solo confermavano la diagnosi ma aggravavano la prognosi.
Sulla base di tali assunti, l'istante, ritenendo responsabile la convenuta quale titolare dell'impianto sportivo in questione, ha chiesto la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, nella misura di € 51.953,53 o di quella quantificata in corso di causa, oltre accessori.”.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, riportata in epigrafe, ha statuito quanto segue:
“
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di Parte_1 giudizio che si liquidano in € 2.460,00, per compenso ed € 15,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge. Pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico di parte istante.”.
ha interposto gravame avverso la predetta sentenza, ne Parte_1 ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“1) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto e diritto e conseguentemente riformare la impugnata sentenza e, per l'effetto:
2) respinta ogni avversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa, condannare
l' al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dall'appellante a seguito del sinistro di cui è causa, già analiticamente quantificati in primo grado di giudizio, come accertati nella CTU espletata, che ha accertato, sulla base della documentazione medica versata in atti, nonché d'indagine medico legale sull'appellante, l'entità dei danni riportati a seguito del
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sinistro di cui è causa e precisamente € 34.816,00, così determinata: danno biologico 7% pari ad € 20.369,00, ITT 6 giorni pari ad € 588,00, ITP al 75% per 30 giorni pari ad €
2.205,00; ITP al 50% per 30 giorni pari ad € 1.470,00, danno morale quantificabile in €
10.184,50, oltre interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo, o a quella diversa somma che dovesse essere accertata;
3) emettere ogni altra provvidenza, statuizione e declaratoria del caso;
.
4) con condanna della parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante di tutte le spese processuali, ex lege, del doppio grado di giudizio.”.
L' ha resistito Controparte_1 all'impugnazione ed ha chiesto:
“Piaccia al giudice adìto, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'Appello in quanto inammissibile e infondato, respingere tutti i motivi di Appello proposti dall'Appellante
confermando interamente la sentenza di primo grado e oggetto del Parte_1 gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, compensi e rimborso forfettario relativi al doppio grado di giudizio.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 8.10.2024, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - LA CONDOTTA E LA RESPONSABILITA'
ha dedotto, a sostegno del gravame, che l'errata Parte_1 motivazione che sorregge la sentenza impugnata si regge su un clamoroso errore giuridico, se si considera che il giudice di prime cure, a sostegno delle proprie argomentazioni, circa il dedotto difetto di allegazione (già smentito allo stato degli atti, poiché non vi è alcuna discrepanza tra i fatti allegati in atto introduttivo e le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall'attore) richiama i principi di Cass. n. 13328 del 30.06.2015 che ha statuito: “Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa.”, ma tali principi, riportati nella massima, si riferiscono al danno-conseguenza e non al danno-evento (rectius: fatto generatore di danno) correttamente allegato dall'attore sin dall'atto introduttivo del giudizio e, a ben vedere, mai specificatamente contestato dalla convenuta,
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IV sezione civile che si è imitata ad una generica eccezione di nullità della citazione che non ha comportato (né poteva comportare) alcuna conseguenza.
Ha aggiunto che dalle deposizioni rese dai testimoni emergono circostanze gravi, precise e concordanti a sostegno della presenza nei luoghi di causa di un'anomalia che presentava intrinseche connotazioni di concreta pericolosità (segnatamente per lo svolgimento di una partita di calcio a cinque, verso pagamento da parte degli utenti). Il testimone ha Testimone_1 dichiarato che l'attore “inciampava su un dislivello del manto erboso”; analogamente il testimone dichiarava che ove era caduto Testimone_2
l'attore vi era un “dislivello del manto di ca. 10 cm.”; infine, anche il testimone
, dichiarava che “il punto in cui (l'attore, n.d.r.) è Testimone_3 Pt_1 inciampato vi era una sorta di scollamento del manto erboso – erba sintetica – e si notava un buco di 7-8 cm. di larghezza”; ne discende che la dinamica dell'incidente
è stata pienamente provata. Ne discende, altresì, che risulta anche provato che la zona interessata dall'evento di danno presentava i caratteri tipici dell'insidia: imprevedibilità e inevitabilità. Per converso, nessun elemento di prova liberatoria è stato fornito dalla convenuta Associazione.
I motivi meritano reiezione.
L'appellante ha contestato la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nella parte in cui ha rilevato l'inosservanza dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi, posti a base della domanda, da parte dell'attore,
. In particolare, l'impugnante contesta l'argomentazione del Parte_1
Tribunale secondo cui “… alla stregua della prospettazione attorea, la causa della caduta in cui è incorso il è riconducibile a un dislivello del manto di erba Pt_1 sintetica in dissesto, non visibile né segnalato. I testi escussi hanno riferito che nel punto in cui l'istante è caduto vi era uno scollamento del manto erboso e un buco a forma quadrata. Ebbene, tali circostanze, ovvero, lo scollamento del manto erboso e la presenza di un buco a forma quadrata, non sono state oggetto di previa allegazione attorea. In punto di diritto, va rammentato che l'onere probatorio è correlato a quello di allegazione, sicché non può aversi efficace adempimento del primo se non sia preliminarmente adempiuto il secondo;
… gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle domande devono essere compiutamente contenuti negli atti processuali con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate. … rappresenta onere prioritario dell'attore fornire la prova rigorosa della dinamica del fatto dannoso, quest'ultimo è tenuto a descrivere con precisione le modalità del sinistro … poiché i dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano proprio il fatto costitutivo della domanda …”.
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In altri termini, ciò che il Tribunale ha rimproverato all'attore è la carenza della domanda in punto di allegazione dei fatti costitutivi, che costituiscono l'oggetto della prova.
Sul punto, va considerato che, con l'atto di citazione avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha addotto che, mentre giocava Parte_1
a calcio “… incespicava a causa di un dislivello del manto di erba sintetica in dissesto, non visibile né segnalato, rovinando a terra;
”. L'attore non ha chiarito in cosa fosse consistita l'anomalia del fondo di gioco e non ha corredato la sua domanda introduttiva con rilievi fotografici del dissesto del campo di calcetto, che ne avrebbe provocato la caduta.
La carente allegazione contenuta nella parte espositiva dell'atto introduttivo (cd. edictio actionis) ha reso impraticabile la verifica probatoria con le deposizioni testimoniali, le quali non sono affatto risultate coerenti tra loro.
Infatti, il teste ha ricordato che “… sul punto dove era Testimone_1 scollata l'erbetta vi era come un buco a forma quadrata. … La zolletta che si è scollata era di circa 5 cm. x 5 cm.”. Il teste ha riferito che “… ove è Testimone_2 caduto vi era un dislivello del manto di circa dieci cm.”. La teste Pt_1 Tes_3
ha rievocato che, sul punto in cui inciampava “… vi
[...] Parte_1 era una sorta di scollamento del manto erboso – erba sintetica – e si notava un buco di circa 7 – 8 cm. di larghezza;
”.
Ed allora, l'attore non ha reso possibile alcun riscontro della sua generica allegazione iniziale, secondo la quale la caduta era avvenuta a causa di un
“dislivello del manto di erba sintetica”, con le deposizioni dei testi, i quali hanno dichiarato ora che vi era “un buco a forma quadrata … di circa 5 cm. x 5 cm.”
( , ora “un dislivello del manto di circa dieci cm.” ( Testimone_1 [...]
, ora “un buco di circa 7 – 8 cm. di larghezza;
” ( ). E' Tes_2 Testimone_3 opportuno rilevare che le richiamate deposizioni non sono coerenti, né con l'allegazione contenuta nell'atto di citazione, né tra loro. Infatti, a fronte della generica prospettazione di , che ha rappresentato di essere Parte_1 inciampato in un “dislivello” del manto sintetico di gioco, i testi hanno fornito dichiarazioni affatto diverse e variegate, considerato che non sono affatto riconducibili ad un dislivello le rievocazioni di un buco a forma quadrata per l'alloggiamento del palo di sostegno della rete per il tennis, oppure uno scollamento del manto di circa cm. 10, che rappresenta un vero e proprio scalino, mai rappresentato dall'attore nell'atto di citazione, oppure un buco largo cm. 7 – 8, anche questo emerso soltanto nella sede dell'escussione testimoniale piuttosto che nell'allegazione iniziale.
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Le incongruenze emerse dall'escussione dei testi suindicati assumono valenza ancora maggiore a fronte delle testimonianze dei testi Testimone_4
, la quale ha dichiarato che il campo di calcetto era sottoposto a costante
[...] verifica e manutenzione e non vi erano sconnessioni, e , il Testimone_5 quale ha affermato che, nel giorno del sinistro (18.9.2009), durante la sua presenza nella struttura sportiva, “… nessuno si è presentato dicendo che taluno si era infortunato ovvero a chiedere.”, a sostegno della difesa perpetrata in giudizio dall' , che ha sempre Controparte_1 negato la sconnessione del fondo sintetico del campo sportivo destinato al calcetto e lo stesso accadimento della caduta di , come riferita Parte_1 nell'atto di citazione.
Va rimarcato, ancora una volta, che non ha ritenuto di Parte_1 rendere conoscibile al giudice lo stato dei luoghi, mediante riproduzioni fotografiche del punto del manto sintetico dissestato che avrebbe provocato la sua caduta e la lesione, al fine di dirimere qualsivoglia incertezza e lacuna probatoria.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata.
§ - LE SPESE DI CAUSA
La rinnovata soccombenza di , in questo secondo grado, Parte_1 ne comporta la condanna alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1 ed alla somma domandata
(€ 34.816,00 … o a quella diversa somma che dovesse essere accertata;
).
Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al disputatum, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione
“o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Cass. n.
10984/2021).
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In definitiva, la causa va ritenuta di valore indeterminato/bile, come tale compresa tra € 26.000,00 ed € 260.000,00 (art. 5 comma 6 d.m. cit.) e, pertanto, possono trovare applicazione i parametri di cui alla tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello, riferiti allo scaglione predetto.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di Pt_1
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
[...] quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1687/2020, deliberata il 10.7.2020 e pubblicata il 13.7.2020 (n. 701012/2013 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del secondo grado di Parte_1 giudizio, che liquida in € 4.995,50 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, in favore dell' Controparte_1
;
[...]
7) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di , per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 14 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
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