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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 268/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 268/2014, promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 viale San Martino n. 261 presso lo studio dell'Avv. Francesco Suria, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore
Contro
C.F. , elettivamente domiciliata in Messina, via Controparte_1 P.IVA_1
San Sebastiano n. 9, presso lo studio dell'Avv. Mariano Campo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, rappresentava di aver stipulato ed Parte_2 intrattenuto con il – anche quale incorporante la - Controparte_1 Controparte_2 diversi rapporti bancari, ed in particolare: il mutuo ipotecario rep. n. 48087, per l'importo di €
50.000,00, estinto anticipatamente a seguito della stipula, in data 21.02.2008, di nuovo contratto di mutuo per l'importo di € 100.000,00; conto corrente ordinario n. 124154 (già 64875); il conto corrente n. 152345, aperto a seguito di richiesta di fido per l'importo di € 20.000,00; il conto corrente n. 262, aperto in data 24.01.2012, con fido di € 25.000,00, asseritamente in difetto di alcuna richiesta del
. Pt_1
L'attore esponeva, dunque, che la Banca convenuta si fosse resa responsabile di molteplici violazioni di legge, cagionando ingenti danni – patrimoniali e non – contestando in particolare, con riferimento ai contratti di mutuo: l'illegittima pattuizione ed applicazione di interessi usurari, chiedendo pertanto pagina 1 di 13 R.G. n. 268/2014
l'accertamento della nullità degli stessi in relazione agli interessi convenuti, da ritenersi, per l'effetto, non dovuti ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c..
Con riguardo ai rapporti di conto corrente in esame, il contestava, invece: la nullità della Pt_1 clausola di determinazione dell'interesse in misura superiore a quello legale, in difetto di specifica pattuizione;
l'illegittima applicazione della capitalizzazione su interessi e competenze per violazione dell'art. 1283 c.c. nonché delle commissioni di massimo scoperto;
l'illegittimità della previsione dei giorni di valuta;
l'illegittima pattuizione ed applicazione di interessi e competenze usurarie per violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c..
Chiedeva, quindi, l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative ai rapporti bancari per cui è causa e, previa rideterminazione dei rapporti dare e avere tra le parti, disporsi la compensazione tra le somme indebitamente corrisposte e quelle dovute o in subordine la condanna della convenuta al pagamento di quanto spettante al correntista, oltre alla condanna della convenuta all'integrale risarcimento dei danni subiti ed alla corretta segnalazione presso la Centrale dei Rischi, con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituendosi in giudizio, la quale incorporante la Controparte_1 Controparte_3
deduceva l'infondatezza della domanda attorea – contestando in particolare il criterio applicato
[...] da controparte nel sostenere l'usurarietà del tasso pattuito, ed in specie la sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora – eccependo altresì l'inammissibilità della domanda di ripetizione, stante la pendenza dei rapporti, oltre che l'intervenuta prescrizione;
chiedeva quindi il rigetto di ogni domanda spiegata dal , con vittoria di spese e compensi di lite. Pt_1
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e parte attrice, in seno alle memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c. rilevava: la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, con riferimento ai contratti di mutuo, atteso che “l'indicazione nel contratto di un ISC o TAEG più basso di quello effettivamente applicato alla parte mutuataria integra una causa di nullità della clausola per indeterminatezza / indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ.”;
l'applicazione di interessi usurari in riferimento a tutti i rapporti di conto corrente indicati in atti;
la nullità del contratto conto corrente n. 64875 del 03.10.2002 poiché sottoscritto dal solo istituto di credito. Attraverso la memoria di cui al n. 2 dell'art. 183 cit. proponeva querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. in relazione al doc. 16 prodotto da controparte, recante “contratto apertura di credito” con data 17.01.2014. La richiesta di parte attrice veniva avversata dalla difesa della convenuta, la quale rilevava l'inammissibilità della querela proposta.
pagina 2 di 13 R.G. n. 268/2014
Con ordinanza del 25.07.2016 il Giudice istruttore, in persona di altro magistrato, disponeva CTU contabile, poi integrata con ordinanza del 26.09.2017.
A seguito dell'inerzia del CTU incaricato, dott. veniva nominato in sostituzione Persona_1 con ordinanza dell'08.06.2022 il dott. , il quale depositava la relazione tecnica finale Persona_2
in data 19.12.2022.
All'udienza del 18.06.2024, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, e con provvedimento reso in pari data la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, deve in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità della querela di falso proposta da parte attrice attraverso la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 29.01.2016.
In punto di diritto, deve premettersi che l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione della querela), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla
(cfr. Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 2126 del 24 gennaio 2019 secondo cui: “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”; nel medesimo senso cfr. Cass. civ., 6383/1988,
8230/1990). Nel caso di specie l'attore si è limitato ad invocare la rilevabilità ictu oculi della sottoscrizione apposta al documento del 17.01.2014 (cfr. all. 16 alla comparsa di costituzione della convenuta) – circostanza peraltro non ravvisabile dal raffronto tra la predetta sottoscrizione e quelle apposte agli ulteriori documenti allegati dalle parti e pacificamente attribuite al – non Pt_1
indicando gli elementi e le prove della falsità, né le scritture di comparazione a riscontro della falsità della sottoscrizione.
Alla stregua delle considerazioni esposte si impone il rilievo di inammissibilità della relativa domanda.
Ciò posto, la domanda svolta da deve ritenersi parzialmente fondata e va, Parte_2
pertanto, accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Orbene, procedendo preliminarmente alla domanda di condanna alla rideterminazione di un nuovo piano di ammortamento che, in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti, preveda pagina 3 di 13 R.G. n. 268/2014
l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 del D. Lgs. 385/1993, come Par conseguenza dell'inesatta indicazione dell' in contratto, deve darsi atto dell'inammissibilità della stessa. Parte attrice, infatti, ha proposto la domanda di accertamento della nullità del contratto per
Par inesatta indicazione dell' soltanto con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. omettendo qualsiasi riferimento ad essa nell'atto introduttivo e, pertanto, in violazione delle preclusioni assertive maturate. In tale sede, difatti, la parte ha solo la possibilità di precisare o modificare le precedenti deduzioni ove oscure (cd. emendatio libelli), ma non di formulare domande nuove (cd. mutatio libelli).
Quest'ultima, da reputarsi in assoluto preclusa, ad avviso della Suprema Corte si riscontra laddove “si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine
e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo” (Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310). Nel caso di specie, la qualificazione come “nuova domanda” è agilmente deducibile, seguendo i parametri delineati dalla Suprema Corte, dalla sola circostanza che attraverso la stessa l'attore ha introdotto un nuovo ed inedito tema di indagine, che travalica i limiti della domanda proposta in via principale, determinando così una indebita estensione dell'oggetto del giudizio.
In ogni caso, l'omessa - o a maggior ragione l'inesatta - specificazione nel contatto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, Ed Par invero, quanto alle doglianze relativa all'omessa corrispondenza tra il TAEG e l' , come a più riprese sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, l'omessa o erronea specificazione nel contatto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento volto ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, atteso che le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. La sua eventuale omissione o inesatta indicazione non comporta, dunque, la nullità del negozio giuridico quando nel contratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento (cfr. Tribunale Sulmona sez. I,
14/04/2022, n. 94; Trib. Salerno, ord. 05.06.2017).
Sul punto è, peraltro, intervenuta la Suprema Corte, la quale con un recente arresto ha affermato che:
“l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il
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cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (v. Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169). Par Alla luce dei superiori principi ermeneutici, l'inesatta indicazione dell' non può assurgere, sì come preteso dall'odierno attore, a causa di invalidità dei contratti di mutuo stipulati tra le parti, sicché le relative domande devono ritenersi non meritevoli di accoglimento.
Infine, venendo all'esame della doglianza di parte attrice afferente all'usurarietà degli interessi dei contratti di mutuo indicati in atti, deve osservarsi che dall'esame della relazione peritale a firma del
CTU dott. , da ritenersi redatta secondo un iter argomentativo pienamente Persona_2
condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze, si ritiene esclusa la pattuizione di interessi in misura superiore al tasso soglia antiusura.
Il professionista, difatti, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n. 6074879 (n. repertorio
48078) stipulato in data 27.06.2005 ha premesso di aver “provveduto preliminarmente al calcolo del
Tasso Effettivo Globale, comprensivo di tutti i costi e le spese (spese di istruttoria pari ad € 300,00 e spese incasso per ogni rata pari ad € 3,00), nonché alla verifica dell'usura originaria. Dall'analisi del contratto, il sottoscritto ha verificato, in ossequio ai quesiti posti, che gli interessi corrispettivi pattuiti al momento della stipula del contratto di finanziamento personale dovevano essere determinati ad un
T.A.N. del 3,956%. Inoltre, al fine di determinare il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) applicato al momento della stipula del contratto ovvero al momento dell'effettiva pattuizione delle condizioni economiche, comprensivo di tutti “gli oneri del contratto posti con il contratto a carico dell'attrice”, e nel rispetto delle prescrizioni della vigente normativa, Legge n. 108/1996, il sottoscritto ha proceduto in una prima fase a determinare il tasso d'interesse effettivo (T.A.E.G.) applicato al momento della pattuizione contrattuale e successivamente ha proceduto a confrontare il T.A.E.G ottenuto con i tassi soglia del periodo (T.E.G.M.)” (v. pagg. 41 e 42 della relazione tecnica), e sulla scorta di tali premesse,
a fronte di un tasso soglia del 5,805%, ha accertato che “• il T.A.N. (3,956%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (5,805%); • il Tasso di mora (5,956%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura, maggiorato di 2,1 punti percentuali in ossequio al disposto della Sentenza della Corte di
Cassazione, SS.UU., n. 16303 del 20.06.2018 (8,955%); • il tasso corrispettivo effettivo determinato pagina 5 di 13 R.G. n. 268/2014
(4,245) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (5,805%). In particolare, il sottoscritto C.T.U. ha rilevato che al momento della stipula del contratto i tassi risultano non usurari e che il TAEG è pari al 4,245% (v. pagg. 16 e 17 della relazione tecnica dell'01.02.2019)” (v. pag. 46 della relazione tecnica).
Parimenti, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n. 501583 (n. repertorio 51036) stipulato in data 21.02.2008, sulla scorta delle medesime premesse metodologiche, il CTU ha accertato che a fronte di un tasso soglia del 9,120%: “• il T.A.N. (6,030%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura
(9,120%); • il Tasso di mora (8,030%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura, maggiorato di
2,1 punti percentuali in ossequio al disposto della Sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n.
16303 del 20.06.2018 (12,270%); • il tasso corrispettivo effettivo determinato (6,3450%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (9,120%). In particolare, il sottoscritto C.T.U. ha rilevato che al momento della stipula del contratto i tassi risultano non usurari e che il TAEG è pari al 6,3450%”
(v. pag. 51 della relazione tecnica).
In ordine alla questione in esame, peraltro, non può che rilevarsi l'erroneità del calcolo del tasso di interesse prospettato da parte attrice - la quale ha operato, come si legge nell'atto introduttivo, la sommatoria tra il TAN ed il tasso di mora – posto che la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ha a più riprese statuito che: “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'articolo 2 della legge n. 108 /1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare” (v. ex multis Cassazione civile sez. III, 11/12/2023, n.34437).
Alla luce delle superiori considerazioni ed all'esito dell'istruttoria espletata, la domanda attorea deve ritenersi in parte qua infondata e non meritevole di accoglimento.
Procedendo al vaglio dei rapporti di conto corrente di cui all'atto introduttivo, deve darsi atto in via pregiudiziale che la domanda di ripetizione svolta dall'attore va dichiarata inammissibile per la sola considerazione che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito,
l'azione di ripetizione dell'indebito su conto corrente può essere esercitata solo una volta che il conto sia estinto, posto che solo in questo momento il correntista è chiamato a saldare l'eventuale passività esposta dal conto corrente. Prima della chiusura del rapporto, difatti, l'illegittimo addebito d'interessi a carico del correntista comporta un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di pagina 6 di 13 R.G. n. 268/2014
cui egli dispone, ma non si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033
c.c., ai fini del quale occorre che si verifichi uno spostamento patrimoniale in favore della banca (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021 n. 4066; Corte appello sez. I - Messina, 15/10/2021, n.
465).
Nel caso in esame, parte attrice non ha in alcun modo allegato né provato l'avvenuta chiusura dei rapporti di conto corrente in questa sede in contestazione, sicché non può statuirsi in relazione alla domanda di ripetizione spiegata dal , che va dichiarata inammissibile. Pt_1
Giova, tuttavia, precisare che l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito bancario, se da un lato preclude la condanna alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in conto, dall'altro non incide sulla domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali illegittime e conseguente ricalcolo del saldo del conto corrente. Costituisce, invero, interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, ottenere l'accertamento giudiziale della nullità delle clausole e dell'entità esatta del saldo, depurato dalle poste illegittime.
Ebbene, con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 124154 (ex n. 64875), il CTU, analizzata la documentazione versata in atti, ha accertato che: “il rapporto di conto corrente originariamente era intrattenuto presso con n.64875, e regolamentato con Controparte_2
contratto stipulato in data 03.10.2002. Nel contratto originario, si rimanda alle condizioni indicate nel
“modulo allegato”, ovvero: - tipo di capitalizzazione TRIMESTRALE dare/avere; - tasso creditore
0,075%; - tasso debitore nominale oltre fido 13,875%; - C.M.S. oltre fido 1,5% (ma non risulta nessuna opportuna indicazione che dia evidenza dei criteri di determinazione e della periodicità di addebito della suddetta commissione). In riferimento al conto corrente in esame, si rappresenta che agli atti sono stati prodotti gli estratti conto corredati da liste movimenti e riassunti scalari per il periodo che va dal 01.01.2003 al 30.11.2013 ad eccezione dei riassunti scalari relativi al 3° trimestre
2005, al 3° trimestre 2010 e al 4° trimestre 2013 in quanto non rinvenuti nei fascicoli di causa. Il saldo iniziale del rapporto ammonta ad € 4.822,42 a favore del Correntista e il saldo finale, sempre a favore del correntista, ammonta ad € 158,86” (v. pagg. 14/15 della relazione tecnica), evidenziando, quanto alla determinazione dei tassi di interesse, che “non è stata rilevata la nullità dei tassi, considerato che le lettere contratto risultano sottoscritte dal correntista e nelle stesse i tassi sono regolarmente pattuiti.
Pertanto non è applicabile l'art. 117 T.U.B.” (v. pag. 32 della relazione tecnica).
Posta allora la validità della clausola applicativa degli interessi in misura ultralegale, donde il rigetto della relativa censura di parte attrice, occorre valutare la sussistenza dei dedotti profili di illegittimità in relazione alle ulteriori clausole contestate da parte attrice.
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Segnatamente, quanto alla capitalizzazione degli interessi, giova premettere che con l'art. 25 del D.
Lgs. 342/1999 il legislatore è intervenuto novellando l'art. 120 T.U.B., così ribadendo la validità dell'anatocismo bancario alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed infine demandando al CICR l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art. 120, comma 2, T.U.B.). Com'è noto, il CICR, con delibera del 09.02.2000, ha stabilito che la capitalizzazione trimestrale degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari potesse trovare applicazione purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori) ed a condizione che la stessa fosse oggetto di specifica pattuizione contrattuale, specificamente approvata per iscritto.
Inoltre, quanto alle commissioni di massimo scoperto, va osservato che la meritevolezza dell'interesse perseguito attraverso la pattuizione della commissione di massimo scoperto è stata riconosciuta dallo stesso legislatore del 2011 con l'introduzione dell'art. 117 bis T.U.B., ove la commissione è espressamente prevista come costo aggiuntivo rispetto agli interessi debitori. Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha sostenuto che “la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati” (v. Cass. n. 4518/2014), nonché l'ABF, Coll. Napoli,
n. 804 del 12 febbraio 2013, secondo cui “la cms rappresenta il corrispettivo dovuto alla banca per compensarla dei maggiori costi che essa deve sostenere per soddisfare i picchi di utilizzo della disponibilità da parte del cliente, ovvero per soddisfare quelle richieste di utilizzo che fuoriescono dalle previsioni medie di utilizzo della disponibilità da parte della clientela complessivamente intesa ed in funzione delle quali la banca esegue l'immobilizzazione della propria liquidità in favore dei clienti affidati”.
Orbene, nel caso di specie, dalla relazione peritale a firma del CTU dott. è emerso Persona_2 che “che l'Istituto di credito ha applicato, una capitalizzazione trimestrale degli interessi sia debitori sia creditori;
escludendo l'addebito della “Commissione di Massimo scoperto”, in quanto non regolarmente pattuita;
escludendo l'addebito di commissioni e spese non regolarmente pattuite, tra cui la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), l'Indennità di Sconfinamento e le Spese di tenuta conto;
addebitando le eventuali imposte e tasse conteggiate nei riassunti scalari;
calcolando gli interessi attivi e passivi, mediante l'applicazione del tasso convenuto sia nei trimestri in cui è stata rilevata usurarietà sopravvenuta, sia in quelli ove non è stata rilevata, nella considerazione che lo sforamento
è dovuto all'addebito di oneri e commissioni non regolarmente pattuite (cms, civ. etc). Così facendo si
è evitato di procedere con il riaddebito di oneri non correttamente pattuiti che si sarebbe realizzato nei
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trimestri rivelatisi usurari, qualora fosse stato applicato il tasso soglia sostitutivo” (v. pagg. 37 e 38 della relazione tecnica).
Sulla scorta di quanto sopra, deve ritenersi l'illegittimità dell'applicazione delle suddette commissioni, posto che per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, nel contratto di conto corrente la mancata predeterminazione delle condizioni di applicazione della commissione di massimo scoperto comporta la nullità di tale voce debitoria per indeterminatezza sulle specifiche modalità di quantificazione. E difatti, per la pattuizione di ogni competenza che si aggiunga al corrispettivo del prestito, per sua natura a titolo oneroso, è richiesta, in generale, la forma scritta a pena di nullità, ex art. 117, comma 4, TUB.
Occorre, tuttavia, evidenziare che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito con riguardo alla domanda di ripetizione avanzata dalla società attrice deve ritenersi parzialmente fondata, in quanto si rileva che secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'“accipiens””(v. Cass. S.U. n. 24418/2010). Secondo il superiore insegnamento delle Sezioni
Unite, dall'unitarietà e indivisibilità del contratto di conto corrente discende che i saldi degli estratti conto rappresentano delle mere annotazioni contabili, non qualificabili come pagamento in senso tecnico, ossia come spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Ne consegue che soltanto alla chiusura del conto ovvero in presenza rimesse non ripristinatorie della provvista perché extrafido o in assenza di contratto affidato, può configurarsi un pagamento vero e proprio, ripetibile attraverso l'esperimento dell'azione ex art. 2033 c.c..
Ebbene, il consulente nominato, nel procedere alla verifica del relativo quesito, ha rappresentato “che il termine da cui fare decorrere la prescrizione è la data del 01.02.2014 e che il periodo in cui verranno ricercate le rimesse solutorie, va dalla data più risalente degli estratti conto depositati agli atti
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(01.01.2003), precedente al decennio anteriore al dies a quo, sino all'inizio del decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione” (v. pagg. 30 e 31 della relazione tecnica).
Sulla scorta di tali premesse, il CTU ha accertato “che l'ammontare delle rimesse aventi carattere solutorio, è superiore rispetto alle competenze bancarie addebitate, per le quali non è più possibile esperire azione di ripetizione dell'indebito, sia in termini complessivi sia in termini di progressione cronologica di formazione, infatti alla data del 01.02.2014 sono state individuate rimesse solutorie tali da potere imputare al “pagamento” le competenze progressivamente maturate. Le competenze prescritte relative al conto corrente ordinario n.124154 ammontano complessivamente ad € 1.123,66”
(v. pag. 31 della relazione tecnica), con la conseguenza che “Il saldo finale rideterminato del conto corrente ordinario n. 124154 verrà decurtato del differenziale tra le competenze prescritte e le competenze ricostruite dal C.T.U. nello stesso periodo” (v. pag. 31 della relazione tecnica).
In definitiva, deve procedersi alla rideterminazione del saldo debitorio, secondo le modalità correttamente indicate dal CTU: “il saldo ricostruito del conto corrente n. 124154 (ex n. 64875) al
30.11.2013 ammonta ad - € 6.102,67, a favore del correntista, in luogo del saldo rilevato dalla lista movimenti alla stessa data, pari ad - € 158,86 a favore del correntista” (v. pag. 53 della relazione tecnica).
In via ulteriore, per ciò che concerne il rapporto di conto corrente n. 152345 (ex n. 115601), il CTU – acclarato l'avvenuta sottoscrizione e pattuizione, da parte del correntista, delle clausole e dei tassi ultralegali donde l'inapplicabilità dell'art. 117 T.U.B. (cfr. pag. 32 della relazione tecnica) – ha proceduto alla “ricostruzione del saldo finale del conto corrente escludendo ogni forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto non è stata rivenuta agli atti di causa alcuna documentazione contrattuale sottoscritta che regolamenti la periodicità degli accrediti/addebiti degli interessi,; escludendo l'addebito della “Commissione di Massimo scoperto” e l'Indennità; addebitando le eventuali imposte e tasse conteggiate nei riassunti scalari;
calcolando gli interessi attivi e passivi, mediante l'applicazione del tasso convenuto sia nei trimestri in cui è stata rilevata usurarietà sopravvenuta, sia in quelli ove non è stata rilevata, nella considerazione che lo sforamento
è dovuto all'addebito di oneri e commissioni non regolarmente pattuite (cms, civ. etc). Così facendo si
è evitato di procedere con il riaddebito di oneri non correttamente pattuiti che si sarebbe realizzato nei trimestri rivelatisi usurari, qualora fosse stato applicato il tasso soglia sostitutivo” (v. pagg. 39 e 40 della relazione tecnica).
Dovendosi, sul punto, richiamare le considerazioni in diritto sopra esposte, consegue la rideterminazione del saldo debitorio, secondo le modalità correttamente indicate dal CTU: “- il saldo
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ricostruito del conto corrente n. 152345 (ex. n. 115601), al 31.12.2013 ammonta ad € 1.427,42 a favore dell'istituto di credito, in luogo del saldo rilevato dalla lista movimenti alla stessa data, pari a €
23.749,63, a favore dell'istituto di credito” (v. pagg. 53 e 54 della relazione tecnica).
Va, infine, respinta l'eccezione sollevata dagli odierni attori circa la presunta applicazione, nel contratto di conto corrente “Idea Apericredito” n. 262, di interessi usurari.
Con riguardo a tale censura, deve osservarsi che il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “per il rapporto di conto corrente “Idea Apericredito” termine n. 262, con fido di euro CP_4
25.000,00, non è stato possibile effettuare alcuna ricostruzione stante la mancanza dei relativi riassunti scalari relativi al conteggio delle competenze” (v. pag. 54 della relazione tecnica).
Ebbene, è principio consolidato che in tema di ripetizione di indebito, anche conseguente alla domanda di nullità delle clausole contrattuali, sia l'attore a fornire la prova sia dell'avvenuto indebito pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. 27.11.2018 n. 30713; Cass. 14 maggio 2012,
n. 7501).
Più nello specifico, quando il correntista agisce in giudizio contro la banca per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti riportati in conto corrente (con conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente riscosse), grava su di lui l'onere di provare i fatti posti alla base della domanda, mediante produzione del contratto e di tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Ciò in quanto solo la produzione del contratto consente di accertare l'assenza di pattuizioni scritte che la legge richiede “ad substantiam”, nonché di valutare se le commissioni e gli addebiti indicati negli estratti conto corrispondono a quelli pattuiti nel contratto stipulato (cfr. Tribunale sez. I - Novara, 28/09/2023, n. 615).
Nel caso di specie, sarebbe stato preciso onere dell'attore produrre la documentazione necessaria per consentire la completa ricostruzione del rapporto, sicché risultando non assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, consegue il rigetto della domanda.
Quanto alle censure sollevate da parte attrice solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del
30.12.2015 – afferenti alla pretesa applicazione di interessi e competenze usurari in ordine ai conti correnti nn. 152345 e 124154 oltre che di nullità per mancanza della firma della banca - le stesse devono ritenersi inammissibili in quanto afferenti a questioni estranee al thema decidendum nonché formulate in spregio alle preclusioni assertive e probatorie ormai maturate.
In ogni caso, quanto all'asserita nullità per carenza di sottoscrizione della Banca, la censura va in toto rigettata atteso che la ormai costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non
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determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (v. Cass. Ord. n. 16070/2018).
Infine, in assenza di alcuna allegazione o prova in ordine agli elementi costitutivi dell'asserito danno patrimoniale e non patrimoniale subito da parte attrice, attesa altresì l'assoluta genericità della richiesta risarcitoria, la relativa domanda va rigettata.
In definitiva, in parziale accoglimento delle domande attoree, possono dunque accogliersi le conclusioni indicate nella relazione peritale, pienamente condivisibili attesa la completezza e la esattezza dei rilievi, secondo le quali: 1) il saldo dare/avere tra le parti in relazione al conto corrente n.
124154 (ex n. 64875) va rideterminato – alla data del 30.11.2013 - in € 6.102,67 a favore del correntista;
2) il saldo dare/avere tra le parti in relazione al conto corrente n. 152345 (ex n. 115601) va rideterminato – alla data del 31.12.2013 - in € 1.427,42 a favore dell'istituto di credito;
3) rigettata ogni altra domanda.
Il parziale accoglimento della domanda di accertamento in relazione ai contratti di conto corrente indicati in atti, in uno alla declaratoria di inammissibilità della querela di falso, al rigetto delle ulteriori censure nonché della domanda risarcitoria, integra – in ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27364) – la sussistenza della soccombenza reciproca, cui consegue la parziale compensazione, in ragione del 50%, delle spese processuali ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le quali vanno poste – nella misura residua - a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore indeterminabile della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto del deposito della sola comparsa conclusionale - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste – in forza delle superiori ragioni - in via definitiva a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice unico, dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 268/2014, in parziale accoglimento delle domande spiegate da parte attrice, così dispone:
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- accerta che il saldo dare/avere tra le parti in relazione al conto corrente n. 124154 (ex n.
64875), alla data del 30.11.2013, è pari ad € 6.102,67 a favore del correntista;
- accerta che il saldo dare/avere tra le parti in relazione al conto corrente n. 152345 (ex n.
115601), alla data del 31.12.2013, è pari ad € 1.427,42 a favore dell'istituto di credito;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la alla refusione, in favore di , Controparte_1 Parte_2
delle spese processuali, liquidate complessivamente – a compensazione già operata - in €
4.238,50, di cui € 238,50 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
Barcellona Pozzo di Gotto, 04.01.2025.
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 268/2014, promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 viale San Martino n. 261 presso lo studio dell'Avv. Francesco Suria, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore
Contro
C.F. , elettivamente domiciliata in Messina, via Controparte_1 P.IVA_1
San Sebastiano n. 9, presso lo studio dell'Avv. Mariano Campo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, rappresentava di aver stipulato ed Parte_2 intrattenuto con il – anche quale incorporante la - Controparte_1 Controparte_2 diversi rapporti bancari, ed in particolare: il mutuo ipotecario rep. n. 48087, per l'importo di €
50.000,00, estinto anticipatamente a seguito della stipula, in data 21.02.2008, di nuovo contratto di mutuo per l'importo di € 100.000,00; conto corrente ordinario n. 124154 (già 64875); il conto corrente n. 152345, aperto a seguito di richiesta di fido per l'importo di € 20.000,00; il conto corrente n. 262, aperto in data 24.01.2012, con fido di € 25.000,00, asseritamente in difetto di alcuna richiesta del
. Pt_1
L'attore esponeva, dunque, che la Banca convenuta si fosse resa responsabile di molteplici violazioni di legge, cagionando ingenti danni – patrimoniali e non – contestando in particolare, con riferimento ai contratti di mutuo: l'illegittima pattuizione ed applicazione di interessi usurari, chiedendo pertanto pagina 1 di 13 R.G. n. 268/2014
l'accertamento della nullità degli stessi in relazione agli interessi convenuti, da ritenersi, per l'effetto, non dovuti ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c..
Con riguardo ai rapporti di conto corrente in esame, il contestava, invece: la nullità della Pt_1 clausola di determinazione dell'interesse in misura superiore a quello legale, in difetto di specifica pattuizione;
l'illegittima applicazione della capitalizzazione su interessi e competenze per violazione dell'art. 1283 c.c. nonché delle commissioni di massimo scoperto;
l'illegittimità della previsione dei giorni di valuta;
l'illegittima pattuizione ed applicazione di interessi e competenze usurarie per violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c..
Chiedeva, quindi, l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative ai rapporti bancari per cui è causa e, previa rideterminazione dei rapporti dare e avere tra le parti, disporsi la compensazione tra le somme indebitamente corrisposte e quelle dovute o in subordine la condanna della convenuta al pagamento di quanto spettante al correntista, oltre alla condanna della convenuta all'integrale risarcimento dei danni subiti ed alla corretta segnalazione presso la Centrale dei Rischi, con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituendosi in giudizio, la quale incorporante la Controparte_1 Controparte_3
deduceva l'infondatezza della domanda attorea – contestando in particolare il criterio applicato
[...] da controparte nel sostenere l'usurarietà del tasso pattuito, ed in specie la sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora – eccependo altresì l'inammissibilità della domanda di ripetizione, stante la pendenza dei rapporti, oltre che l'intervenuta prescrizione;
chiedeva quindi il rigetto di ogni domanda spiegata dal , con vittoria di spese e compensi di lite. Pt_1
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e parte attrice, in seno alle memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c. rilevava: la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, con riferimento ai contratti di mutuo, atteso che “l'indicazione nel contratto di un ISC o TAEG più basso di quello effettivamente applicato alla parte mutuataria integra una causa di nullità della clausola per indeterminatezza / indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ.”;
l'applicazione di interessi usurari in riferimento a tutti i rapporti di conto corrente indicati in atti;
la nullità del contratto conto corrente n. 64875 del 03.10.2002 poiché sottoscritto dal solo istituto di credito. Attraverso la memoria di cui al n. 2 dell'art. 183 cit. proponeva querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. in relazione al doc. 16 prodotto da controparte, recante “contratto apertura di credito” con data 17.01.2014. La richiesta di parte attrice veniva avversata dalla difesa della convenuta, la quale rilevava l'inammissibilità della querela proposta.
pagina 2 di 13 R.G. n. 268/2014
Con ordinanza del 25.07.2016 il Giudice istruttore, in persona di altro magistrato, disponeva CTU contabile, poi integrata con ordinanza del 26.09.2017.
A seguito dell'inerzia del CTU incaricato, dott. veniva nominato in sostituzione Persona_1 con ordinanza dell'08.06.2022 il dott. , il quale depositava la relazione tecnica finale Persona_2
in data 19.12.2022.
All'udienza del 18.06.2024, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, e con provvedimento reso in pari data la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, deve in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità della querela di falso proposta da parte attrice attraverso la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 29.01.2016.
In punto di diritto, deve premettersi che l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione della querela), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla
(cfr. Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 2126 del 24 gennaio 2019 secondo cui: “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”; nel medesimo senso cfr. Cass. civ., 6383/1988,
8230/1990). Nel caso di specie l'attore si è limitato ad invocare la rilevabilità ictu oculi della sottoscrizione apposta al documento del 17.01.2014 (cfr. all. 16 alla comparsa di costituzione della convenuta) – circostanza peraltro non ravvisabile dal raffronto tra la predetta sottoscrizione e quelle apposte agli ulteriori documenti allegati dalle parti e pacificamente attribuite al – non Pt_1
indicando gli elementi e le prove della falsità, né le scritture di comparazione a riscontro della falsità della sottoscrizione.
Alla stregua delle considerazioni esposte si impone il rilievo di inammissibilità della relativa domanda.
Ciò posto, la domanda svolta da deve ritenersi parzialmente fondata e va, Parte_2
pertanto, accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Orbene, procedendo preliminarmente alla domanda di condanna alla rideterminazione di un nuovo piano di ammortamento che, in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti, preveda pagina 3 di 13 R.G. n. 268/2014
l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 del D. Lgs. 385/1993, come Par conseguenza dell'inesatta indicazione dell' in contratto, deve darsi atto dell'inammissibilità della stessa. Parte attrice, infatti, ha proposto la domanda di accertamento della nullità del contratto per
Par inesatta indicazione dell' soltanto con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. omettendo qualsiasi riferimento ad essa nell'atto introduttivo e, pertanto, in violazione delle preclusioni assertive maturate. In tale sede, difatti, la parte ha solo la possibilità di precisare o modificare le precedenti deduzioni ove oscure (cd. emendatio libelli), ma non di formulare domande nuove (cd. mutatio libelli).
Quest'ultima, da reputarsi in assoluto preclusa, ad avviso della Suprema Corte si riscontra laddove “si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine
e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo” (Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310). Nel caso di specie, la qualificazione come “nuova domanda” è agilmente deducibile, seguendo i parametri delineati dalla Suprema Corte, dalla sola circostanza che attraverso la stessa l'attore ha introdotto un nuovo ed inedito tema di indagine, che travalica i limiti della domanda proposta in via principale, determinando così una indebita estensione dell'oggetto del giudizio.
In ogni caso, l'omessa - o a maggior ragione l'inesatta - specificazione nel contatto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, Ed Par invero, quanto alle doglianze relativa all'omessa corrispondenza tra il TAEG e l' , come a più riprese sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, l'omessa o erronea specificazione nel contatto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento volto ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, atteso che le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. La sua eventuale omissione o inesatta indicazione non comporta, dunque, la nullità del negozio giuridico quando nel contratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento (cfr. Tribunale Sulmona sez. I,
14/04/2022, n. 94; Trib. Salerno, ord. 05.06.2017).
Sul punto è, peraltro, intervenuta la Suprema Corte, la quale con un recente arresto ha affermato che:
“l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il
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cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (v. Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169). Par Alla luce dei superiori principi ermeneutici, l'inesatta indicazione dell' non può assurgere, sì come preteso dall'odierno attore, a causa di invalidità dei contratti di mutuo stipulati tra le parti, sicché le relative domande devono ritenersi non meritevoli di accoglimento.
Infine, venendo all'esame della doglianza di parte attrice afferente all'usurarietà degli interessi dei contratti di mutuo indicati in atti, deve osservarsi che dall'esame della relazione peritale a firma del
CTU dott. , da ritenersi redatta secondo un iter argomentativo pienamente Persona_2
condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze, si ritiene esclusa la pattuizione di interessi in misura superiore al tasso soglia antiusura.
Il professionista, difatti, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n. 6074879 (n. repertorio
48078) stipulato in data 27.06.2005 ha premesso di aver “provveduto preliminarmente al calcolo del
Tasso Effettivo Globale, comprensivo di tutti i costi e le spese (spese di istruttoria pari ad € 300,00 e spese incasso per ogni rata pari ad € 3,00), nonché alla verifica dell'usura originaria. Dall'analisi del contratto, il sottoscritto ha verificato, in ossequio ai quesiti posti, che gli interessi corrispettivi pattuiti al momento della stipula del contratto di finanziamento personale dovevano essere determinati ad un
T.A.N. del 3,956%. Inoltre, al fine di determinare il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) applicato al momento della stipula del contratto ovvero al momento dell'effettiva pattuizione delle condizioni economiche, comprensivo di tutti “gli oneri del contratto posti con il contratto a carico dell'attrice”, e nel rispetto delle prescrizioni della vigente normativa, Legge n. 108/1996, il sottoscritto ha proceduto in una prima fase a determinare il tasso d'interesse effettivo (T.A.E.G.) applicato al momento della pattuizione contrattuale e successivamente ha proceduto a confrontare il T.A.E.G ottenuto con i tassi soglia del periodo (T.E.G.M.)” (v. pagg. 41 e 42 della relazione tecnica), e sulla scorta di tali premesse,
a fronte di un tasso soglia del 5,805%, ha accertato che “• il T.A.N. (3,956%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (5,805%); • il Tasso di mora (5,956%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura, maggiorato di 2,1 punti percentuali in ossequio al disposto della Sentenza della Corte di
Cassazione, SS.UU., n. 16303 del 20.06.2018 (8,955%); • il tasso corrispettivo effettivo determinato pagina 5 di 13 R.G. n. 268/2014
(4,245) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (5,805%). In particolare, il sottoscritto C.T.U. ha rilevato che al momento della stipula del contratto i tassi risultano non usurari e che il TAEG è pari al 4,245% (v. pagg. 16 e 17 della relazione tecnica dell'01.02.2019)” (v. pag. 46 della relazione tecnica).
Parimenti, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n. 501583 (n. repertorio 51036) stipulato in data 21.02.2008, sulla scorta delle medesime premesse metodologiche, il CTU ha accertato che a fronte di un tasso soglia del 9,120%: “• il T.A.N. (6,030%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura
(9,120%); • il Tasso di mora (8,030%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura, maggiorato di
2,1 punti percentuali in ossequio al disposto della Sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n.
16303 del 20.06.2018 (12,270%); • il tasso corrispettivo effettivo determinato (6,3450%) è stato pattuito entro la soglia del tasso usura (9,120%). In particolare, il sottoscritto C.T.U. ha rilevato che al momento della stipula del contratto i tassi risultano non usurari e che il TAEG è pari al 6,3450%”
(v. pag. 51 della relazione tecnica).
In ordine alla questione in esame, peraltro, non può che rilevarsi l'erroneità del calcolo del tasso di interesse prospettato da parte attrice - la quale ha operato, come si legge nell'atto introduttivo, la sommatoria tra il TAN ed il tasso di mora – posto che la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ha a più riprese statuito che: “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'articolo 2 della legge n. 108 /1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare” (v. ex multis Cassazione civile sez. III, 11/12/2023, n.34437).
Alla luce delle superiori considerazioni ed all'esito dell'istruttoria espletata, la domanda attorea deve ritenersi in parte qua infondata e non meritevole di accoglimento.
Procedendo al vaglio dei rapporti di conto corrente di cui all'atto introduttivo, deve darsi atto in via pregiudiziale che la domanda di ripetizione svolta dall'attore va dichiarata inammissibile per la sola considerazione che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito,
l'azione di ripetizione dell'indebito su conto corrente può essere esercitata solo una volta che il conto sia estinto, posto che solo in questo momento il correntista è chiamato a saldare l'eventuale passività esposta dal conto corrente. Prima della chiusura del rapporto, difatti, l'illegittimo addebito d'interessi a carico del correntista comporta un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di pagina 6 di 13 R.G. n. 268/2014
cui egli dispone, ma non si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033
c.c., ai fini del quale occorre che si verifichi uno spostamento patrimoniale in favore della banca (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021 n. 4066; Corte appello sez. I - Messina, 15/10/2021, n.
465).
Nel caso in esame, parte attrice non ha in alcun modo allegato né provato l'avvenuta chiusura dei rapporti di conto corrente in questa sede in contestazione, sicché non può statuirsi in relazione alla domanda di ripetizione spiegata dal , che va dichiarata inammissibile. Pt_1
Giova, tuttavia, precisare che l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito bancario, se da un lato preclude la condanna alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in conto, dall'altro non incide sulla domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali illegittime e conseguente ricalcolo del saldo del conto corrente. Costituisce, invero, interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, ottenere l'accertamento giudiziale della nullità delle clausole e dell'entità esatta del saldo, depurato dalle poste illegittime.
Ebbene, con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 124154 (ex n. 64875), il CTU, analizzata la documentazione versata in atti, ha accertato che: “il rapporto di conto corrente originariamente era intrattenuto presso con n.64875, e regolamentato con Controparte_2
contratto stipulato in data 03.10.2002. Nel contratto originario, si rimanda alle condizioni indicate nel
“modulo allegato”, ovvero: - tipo di capitalizzazione TRIMESTRALE dare/avere; - tasso creditore
0,075%; - tasso debitore nominale oltre fido 13,875%; - C.M.S. oltre fido 1,5% (ma non risulta nessuna opportuna indicazione che dia evidenza dei criteri di determinazione e della periodicità di addebito della suddetta commissione). In riferimento al conto corrente in esame, si rappresenta che agli atti sono stati prodotti gli estratti conto corredati da liste movimenti e riassunti scalari per il periodo che va dal 01.01.2003 al 30.11.2013 ad eccezione dei riassunti scalari relativi al 3° trimestre
2005, al 3° trimestre 2010 e al 4° trimestre 2013 in quanto non rinvenuti nei fascicoli di causa. Il saldo iniziale del rapporto ammonta ad € 4.822,42 a favore del Correntista e il saldo finale, sempre a favore del correntista, ammonta ad € 158,86” (v. pagg. 14/15 della relazione tecnica), evidenziando, quanto alla determinazione dei tassi di interesse, che “non è stata rilevata la nullità dei tassi, considerato che le lettere contratto risultano sottoscritte dal correntista e nelle stesse i tassi sono regolarmente pattuiti.
Pertanto non è applicabile l'art. 117 T.U.B.” (v. pag. 32 della relazione tecnica).
Posta allora la validità della clausola applicativa degli interessi in misura ultralegale, donde il rigetto della relativa censura di parte attrice, occorre valutare la sussistenza dei dedotti profili di illegittimità in relazione alle ulteriori clausole contestate da parte attrice.
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Segnatamente, quanto alla capitalizzazione degli interessi, giova premettere che con l'art. 25 del D.
Lgs. 342/1999 il legislatore è intervenuto novellando l'art. 120 T.U.B., così ribadendo la validità dell'anatocismo bancario alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed infine demandando al CICR l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art. 120, comma 2, T.U.B.). Com'è noto, il CICR, con delibera del 09.02.2000, ha stabilito che la capitalizzazione trimestrale degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari potesse trovare applicazione purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori) ed a condizione che la stessa fosse oggetto di specifica pattuizione contrattuale, specificamente approvata per iscritto.
Inoltre, quanto alle commissioni di massimo scoperto, va osservato che la meritevolezza dell'interesse perseguito attraverso la pattuizione della commissione di massimo scoperto è stata riconosciuta dallo stesso legislatore del 2011 con l'introduzione dell'art. 117 bis T.U.B., ove la commissione è espressamente prevista come costo aggiuntivo rispetto agli interessi debitori. Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha sostenuto che “la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati” (v. Cass. n. 4518/2014), nonché l'ABF, Coll. Napoli,
n. 804 del 12 febbraio 2013, secondo cui “la cms rappresenta il corrispettivo dovuto alla banca per compensarla dei maggiori costi che essa deve sostenere per soddisfare i picchi di utilizzo della disponibilità da parte del cliente, ovvero per soddisfare quelle richieste di utilizzo che fuoriescono dalle previsioni medie di utilizzo della disponibilità da parte della clientela complessivamente intesa ed in funzione delle quali la banca esegue l'immobilizzazione della propria liquidità in favore dei clienti affidati”.
Orbene, nel caso di specie, dalla relazione peritale a firma del CTU dott. è emerso Persona_2 che “che l'Istituto di credito ha applicato, una capitalizzazione trimestrale degli interessi sia debitori sia creditori;
escludendo l'addebito della “Commissione di Massimo scoperto”, in quanto non regolarmente pattuita;
escludendo l'addebito di commissioni e spese non regolarmente pattuite, tra cui la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), l'Indennità di Sconfinamento e le Spese di tenuta conto;
addebitando le eventuali imposte e tasse conteggiate nei riassunti scalari;
calcolando gli interessi attivi e passivi, mediante l'applicazione del tasso convenuto sia nei trimestri in cui è stata rilevata usurarietà sopravvenuta, sia in quelli ove non è stata rilevata, nella considerazione che lo sforamento
è dovuto all'addebito di oneri e commissioni non regolarmente pattuite (cms, civ. etc). Così facendo si
è evitato di procedere con il riaddebito di oneri non correttamente pattuiti che si sarebbe realizzato nei
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trimestri rivelatisi usurari, qualora fosse stato applicato il tasso soglia sostitutivo” (v. pagg. 37 e 38 della relazione tecnica).
Sulla scorta di quanto sopra, deve ritenersi l'illegittimità dell'applicazione delle suddette commissioni, posto che per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, nel contratto di conto corrente la mancata predeterminazione delle condizioni di applicazione della commissione di massimo scoperto comporta la nullità di tale voce debitoria per indeterminatezza sulle specifiche modalità di quantificazione. E difatti, per la pattuizione di ogni competenza che si aggiunga al corrispettivo del prestito, per sua natura a titolo oneroso, è richiesta, in generale, la forma scritta a pena di nullità, ex art. 117, comma 4, TUB.
Occorre, tuttavia, evidenziare che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito con riguardo alla domanda di ripetizione avanzata dalla società attrice deve ritenersi parzialmente fondata, in quanto si rileva che secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'“accipiens””(v. Cass. S.U. n. 24418/2010). Secondo il superiore insegnamento delle Sezioni
Unite, dall'unitarietà e indivisibilità del contratto di conto corrente discende che i saldi degli estratti conto rappresentano delle mere annotazioni contabili, non qualificabili come pagamento in senso tecnico, ossia come spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Ne consegue che soltanto alla chiusura del conto ovvero in presenza rimesse non ripristinatorie della provvista perché extrafido o in assenza di contratto affidato, può configurarsi un pagamento vero e proprio, ripetibile attraverso l'esperimento dell'azione ex art. 2033 c.c..
Ebbene, il consulente nominato, nel procedere alla verifica del relativo quesito, ha rappresentato “che il termine da cui fare decorrere la prescrizione è la data del 01.02.2014 e che il periodo in cui verranno ricercate le rimesse solutorie, va dalla data più risalente degli estratti conto depositati agli atti
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(01.01.2003), precedente al decennio anteriore al dies a quo, sino all'inizio del decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione” (v. pagg. 30 e 31 della relazione tecnica).
Sulla scorta di tali premesse, il CTU ha accertato “che l'ammontare delle rimesse aventi carattere solutorio, è superiore rispetto alle competenze bancarie addebitate, per le quali non è più possibile esperire azione di ripetizione dell'indebito, sia in termini complessivi sia in termini di progressione cronologica di formazione, infatti alla data del 01.02.2014 sono state individuate rimesse solutorie tali da potere imputare al “pagamento” le competenze progressivamente maturate. Le competenze prescritte relative al conto corrente ordinario n.124154 ammontano complessivamente ad € 1.123,66”
(v. pag. 31 della relazione tecnica), con la conseguenza che “Il saldo finale rideterminato del conto corrente ordinario n. 124154 verrà decurtato del differenziale tra le competenze prescritte e le competenze ricostruite dal C.T.U. nello stesso periodo” (v. pag. 31 della relazione tecnica).
In definitiva, deve procedersi alla rideterminazione del saldo debitorio, secondo le modalità correttamente indicate dal CTU: “il saldo ricostruito del conto corrente n. 124154 (ex n. 64875) al
30.11.2013 ammonta ad - € 6.102,67, a favore del correntista, in luogo del saldo rilevato dalla lista movimenti alla stessa data, pari ad - € 158,86 a favore del correntista” (v. pag. 53 della relazione tecnica).
In via ulteriore, per ciò che concerne il rapporto di conto corrente n. 152345 (ex n. 115601), il CTU – acclarato l'avvenuta sottoscrizione e pattuizione, da parte del correntista, delle clausole e dei tassi ultralegali donde l'inapplicabilità dell'art. 117 T.U.B. (cfr. pag. 32 della relazione tecnica) – ha proceduto alla “ricostruzione del saldo finale del conto corrente escludendo ogni forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto non è stata rivenuta agli atti di causa alcuna documentazione contrattuale sottoscritta che regolamenti la periodicità degli accrediti/addebiti degli interessi,; escludendo l'addebito della “Commissione di Massimo scoperto” e l'Indennità; addebitando le eventuali imposte e tasse conteggiate nei riassunti scalari;
calcolando gli interessi attivi e passivi, mediante l'applicazione del tasso convenuto sia nei trimestri in cui è stata rilevata usurarietà sopravvenuta, sia in quelli ove non è stata rilevata, nella considerazione che lo sforamento
è dovuto all'addebito di oneri e commissioni non regolarmente pattuite (cms, civ. etc). Così facendo si
è evitato di procedere con il riaddebito di oneri non correttamente pattuiti che si sarebbe realizzato nei trimestri rivelatisi usurari, qualora fosse stato applicato il tasso soglia sostitutivo” (v. pagg. 39 e 40 della relazione tecnica).
Dovendosi, sul punto, richiamare le considerazioni in diritto sopra esposte, consegue la rideterminazione del saldo debitorio, secondo le modalità correttamente indicate dal CTU: “- il saldo
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ricostruito del conto corrente n. 152345 (ex. n. 115601), al 31.12.2013 ammonta ad € 1.427,42 a favore dell'istituto di credito, in luogo del saldo rilevato dalla lista movimenti alla stessa data, pari a €
23.749,63, a favore dell'istituto di credito” (v. pagg. 53 e 54 della relazione tecnica).
Va, infine, respinta l'eccezione sollevata dagli odierni attori circa la presunta applicazione, nel contratto di conto corrente “Idea Apericredito” n. 262, di interessi usurari.
Con riguardo a tale censura, deve osservarsi che il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “per il rapporto di conto corrente “Idea Apericredito” termine n. 262, con fido di euro CP_4
25.000,00, non è stato possibile effettuare alcuna ricostruzione stante la mancanza dei relativi riassunti scalari relativi al conteggio delle competenze” (v. pag. 54 della relazione tecnica).
Ebbene, è principio consolidato che in tema di ripetizione di indebito, anche conseguente alla domanda di nullità delle clausole contrattuali, sia l'attore a fornire la prova sia dell'avvenuto indebito pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. 27.11.2018 n. 30713; Cass. 14 maggio 2012,
n. 7501).
Più nello specifico, quando il correntista agisce in giudizio contro la banca per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti riportati in conto corrente (con conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente riscosse), grava su di lui l'onere di provare i fatti posti alla base della domanda, mediante produzione del contratto e di tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Ciò in quanto solo la produzione del contratto consente di accertare l'assenza di pattuizioni scritte che la legge richiede “ad substantiam”, nonché di valutare se le commissioni e gli addebiti indicati negli estratti conto corrispondono a quelli pattuiti nel contratto stipulato (cfr. Tribunale sez. I - Novara, 28/09/2023, n. 615).
Nel caso di specie, sarebbe stato preciso onere dell'attore produrre la documentazione necessaria per consentire la completa ricostruzione del rapporto, sicché risultando non assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, consegue il rigetto della domanda.
Quanto alle censure sollevate da parte attrice solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del
30.12.2015 – afferenti alla pretesa applicazione di interessi e competenze usurari in ordine ai conti correnti nn. 152345 e 124154 oltre che di nullità per mancanza della firma della banca - le stesse devono ritenersi inammissibili in quanto afferenti a questioni estranee al thema decidendum nonché formulate in spregio alle preclusioni assertive e probatorie ormai maturate.
In ogni caso, quanto all'asserita nullità per carenza di sottoscrizione della Banca, la censura va in toto rigettata atteso che la ormai costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non
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determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (v. Cass. Ord. n. 16070/2018).
Infine, in assenza di alcuna allegazione o prova in ordine agli elementi costitutivi dell'asserito danno patrimoniale e non patrimoniale subito da parte attrice, attesa altresì l'assoluta genericità della richiesta risarcitoria, la relativa domanda va rigettata.
In definitiva, in parziale accoglimento delle domande attoree, possono dunque accogliersi le conclusioni indicate nella relazione peritale, pienamente condivisibili attesa la completezza e la esattezza dei rilievi, secondo le quali: 1) il saldo dare/avere tra le parti in relazione al conto corrente n.
124154 (ex n. 64875) va rideterminato – alla data del 30.11.2013 - in € 6.102,67 a favore del correntista;
2) il saldo dare/avere tra le parti in relazione al conto corrente n. 152345 (ex n. 115601) va rideterminato – alla data del 31.12.2013 - in € 1.427,42 a favore dell'istituto di credito;
3) rigettata ogni altra domanda.
Il parziale accoglimento della domanda di accertamento in relazione ai contratti di conto corrente indicati in atti, in uno alla declaratoria di inammissibilità della querela di falso, al rigetto delle ulteriori censure nonché della domanda risarcitoria, integra – in ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27364) – la sussistenza della soccombenza reciproca, cui consegue la parziale compensazione, in ragione del 50%, delle spese processuali ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le quali vanno poste – nella misura residua - a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore indeterminabile della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto del deposito della sola comparsa conclusionale - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste – in forza delle superiori ragioni - in via definitiva a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice unico, dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 268/2014, in parziale accoglimento delle domande spiegate da parte attrice, così dispone:
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- accerta che il saldo dare/avere tra le parti in relazione al conto corrente n. 124154 (ex n.
64875), alla data del 30.11.2013, è pari ad € 6.102,67 a favore del correntista;
- accerta che il saldo dare/avere tra le parti in relazione al conto corrente n. 152345 (ex n.
115601), alla data del 31.12.2013, è pari ad € 1.427,42 a favore dell'istituto di credito;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la alla refusione, in favore di , Controparte_1 Parte_2
delle spese processuali, liquidate complessivamente – a compensazione già operata - in €
4.238,50, di cui € 238,50 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
Barcellona Pozzo di Gotto, 04.01.2025.
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia
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