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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/05/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 793 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Di Lembo;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Infante;
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 19.02.2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con la quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
San Severo in data 13.12.2016, precisando che dall'unione erano nati i figli (il Persona_1
03/03/2019), (il 03/03/2019) e (il 03/07/2020) e deducendo che il Per_2 Per_2 matrimonio era entrato in crisi a causa del comportamento della moglie;
ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito in capo alla moglie, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, Controparte_1 rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione.
Alla prima udienza del 19.05.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente di definire il presente giudizio di separazione alle condizioni di cui ai patti sottoscritti in data 16.04.2025 e depositati telematicamente con le precisazioni di cui al verbale di udienza.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la conflittualità emergente dagli atti processuali lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di separazione di cui ai patti sottoscritti in data 16.04.2025 e depositati telematicamente con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 19.05.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di separazione concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in San Severo in data 13.12.2016 (atto n. 142, parte II, Seria A, Anno
2016);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti di cui ai patti sottoscritti in data
16.04.2025 e depositati telematicamente con le precisazioni di cui al verbale di udienza del
19.05.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 20.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 793 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Di Lembo;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Infante;
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 19.02.2025, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con la quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
San Severo in data 13.12.2016, precisando che dall'unione erano nati i figli (il Persona_1
03/03/2019), (il 03/03/2019) e (il 03/07/2020) e deducendo che il Per_2 Per_2 matrimonio era entrato in crisi a causa del comportamento della moglie;
ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito in capo alla moglie, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, Controparte_1 rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione.
Alla prima udienza del 19.05.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente di definire il presente giudizio di separazione alle condizioni di cui ai patti sottoscritti in data 16.04.2025 e depositati telematicamente con le precisazioni di cui al verbale di udienza.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la conflittualità emergente dagli atti processuali lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di separazione di cui ai patti sottoscritti in data 16.04.2025 e depositati telematicamente con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 19.05.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di separazione concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in San Severo in data 13.12.2016 (atto n. 142, parte II, Seria A, Anno
2016);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti di cui ai patti sottoscritti in data
16.04.2025 e depositati telematicamente con le precisazioni di cui al verbale di udienza del
19.05.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 20.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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