Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 1119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di appello riunite e iscritte a ruolo, la prima, in data 15/06/2023, con il numero 1119/2023 r.g. e promossa da
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del curatore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARZANO
MARIAGIUSEPPINA;
- parte appellante - contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SCAPPINI RENZO
FAUSTO e AC LE;
appellata
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
STOCCO GRAZIANO e SPAGNOLO VITO SALVATORE;
appellata
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4
in persona del presidente pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SALA GIOVANNI e
-1-
parte appellata / appellante incidentale
(C.F. ) CP_5 P.IVA_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
PASETTO LEONARDO;
parte appellata
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CINALLI
ALESSANDRA;
- parte appellata -
e, la seconda, iscritta a ruolo il 29 giugno 2023 con il numero 1221/2023 r.g. e promossa da
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SCAPPINI RENZO
FAUSTO e AC LE;
parte appellante contro
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4
in persona del presidente pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SALA GIOVANNI e
SALA ANTONIO;
parte appellata
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
STOCCO GRAZIANO e SPAGNOLO VITO SALVATORE;
parte appellata
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del curatore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARZANO
-2- MARIAGIUSEPPINA;
parte appellata
(C.F. ) CP_5 P.IVA_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
PASETTO LEONARDO;
parte appellata
(C.F. ) Controparte_6 P.IVA_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CINALLI
ALESSANDRA;
parte appellata
Avente a oggetto: Appalto di opere pubbliche - Appello avverso la sentenza del tribunale di Verona n. 980/2023 pubblicata in data 22/05/2023.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 13-2-2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Controparte_1
1) QUANTO AL GIUDIZIO R.G. 1119/2023
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- In via principale e nel merito: per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 980/2023 resa inter partes dal Tribunale di
Verona – Sezione S2, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Paola Salmaso, nel giudizio R.G. n. 18/2017, pubblicata il 22/05/2023 e notificata dall'Avv. Graziano
Stocco in data 24/05/2023, accogliere le conclusioni che qui si rassegnano, conseguentemente disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati davanti al Tribunale di Verona, per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello.
Piaccia alla Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni formulate in atto di appello, che qui si trascrivono:
Quanto alle conclusioni formulate dal Controparte_2
- In via preliminare: confermare il rigetto dell'eccezione di nullità della procura alle liti e del difetto di individuazione del soggetto che ha sottoscritto la procura in sede
-3- monitoria, per i motivi tutti di cui ai propri atti, anche subordinatamente per effetto sanante del rilascio di nuova procura e conseguentemente confermare e dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 4557/2016;
- Nel merito: confermare la giurisdizione ordinaria ed accertare e dichiarare la legittimazione passiva del , rigettare l'opposizione a decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 4557/2016, essendo infondata in fatto e diritto per i motivi tutti dedotti negli atti processuali di e per l'effetto confermare l'opposto decreto CP_1
ingiuntivo;
- In subordine: accertare e dichiarare fondate le pretese del
[...]
e per l'effetto, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo, Controparte_1
condannare in ogni caso il , o chi fosse ritenuto responsabile, Controparte_2 al pagamento in favore della dell'importo di € 4.293.667,36, oltre interessi ai CP_1
sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla data della consuntivazione al soddisfo e ciò anche a titolo di arricchimento ingiusto ai danni del Controparte_1
;
[...]
- Rigettare la domanda di manleva formulata dal nei confronti Controparte_2 di afferente paventate e non provate “responsabilità derivanti dai lavori e CP_1 dall'esercizio della discarica”, rigettando anche la richiesta di declaratoria di inesigibilità dei crediti di nei confronti del , entrambe le CP_1 Controparte_2
domande generiche, pretestuose, infondate in fatto e diritto e non provate.
- Condannare il al pagamento in favore della della Controparte_2 CP_1 somma di € 30.000,00 ex art. 96 c.p.c., avendo il proposto il Controparte_2
giudizio di opposizione con mala fede e al sol fine di ritardare ancora una volta i pagamenti del credito ingiunto.
Quanto alle conclusioni formulate da e Controparte_3 Controparte_6
[...]
Rigettare la domanda formulata da oggi Controparte_3 Controparte_3 di richiesta di accertamento “di sussistenza di un preponderante concorso di colpa di e/o del ”, risultando rispetto a la CP_7 Controparte_2 CP_1
domanda come formulata generica, non provata ed infondata in fatto e diritto ed andrà dunque rigettata, fermo l'eventuale accertamento di responsabilità di oggi Controparte_3 Controparte_3
-4- Quanto alle conclusioni formulate dalla e da tutte le parti in Controparte_4
ordine al Fondo post-mortem
Dichiarare che il è tenuto al pagamento delle somme di cui al Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto per il tramite di denaro proprio, anche in considerazione del fatto che per effetto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di le CP_1
somme costituenti il fondo post-mortem costituito da devono rimanere a CP_1
disposizione della Curatela Fallimentare e pertanto del e ciò a tutela degli CP_1
interessi di tutti i creditori e della par condicio creditorum.
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Sempre con riferimento al giudizio R.G. 1119/2023 ed alle conclusioni formulate dagli appellati anche in riconvenzionale,
SI CONCLUDE
Quanto alle conclusioni formulate dal in comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta
- Rigettare le conclusioni formulate al punto 4) e pertanto rigettare l'appello formulato dal per quanto di ragione;
Controparte_2
- Rigettare le conclusioni formulate al punto 4.1), dichiarando che il CP_2
è tenuto al pagamento di ogni somma con denaro proprio e ciò per tutti i
[...]
motivi di cui in atto di appello.
Quanto alle conclusioni formulate dalla Controparte_4
- Rigettare il 1° motivo di appello, confermando la giurisdizione del giudice ordinario;
- Accogliere per quanto di ragione il 2° motivo di appello, dichiarando il mancato avveramento delle condizioni sospensive a cui è subordinato lo svincolo del fondo post-mortem.
Quanto alle conclusioni formulate da in comparsa di costituzione e Controparte_3
risposta
Rigettare per quanto di ragione le conclusioni formulate dalla in Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta.
Quanto alle conclusioni formulate da e da CP_5 Controparte_6
Se ne chiede il rigetto per quanto di ragione.
2) QUANTO AL GIUDIZIO R.G. 1221/2023
-5- Quanto alle conclusioni formulate in atto di appello dal Controparte_2
Nel merito:
- Rigettare il primo motivo di appello del ed in accoglimento al Controparte_2
secondo motivo di appello formulato da questa difesa nel giudizio R.G. 1119/2023 e nelle conclusioni rassegnate, rigettare la richiesta formulata dal CP_2
che qui si trascrive:
[...]
“1) in accoglimento delle domande formulate in primo grado dal CP_2
: - accertare e dichiarare che il terzo, cioè la , è tenuta
[...] Controparte_4
a svincolare le somme post–mortem per l'intera misura richiesta da CP_3
comprensiva di interessi e di tutte le spese legali sopportate dal in
[...] CP_2
conseguenza del mancato svincolo, e conseguentemente condannarla a disporre lo svicolo;
- come conseguenza di tale accertamento di condannare il
[...]
, titolare dei conti correnti ove giacciono i fondi post-mortem, a Parte_1
versare tali somme al il quale provvederà tempestivamente al Controparte_2 pagamento con le formalità di legge ” e per l'effetto, in riforma all'impugnata sentenza, condannare il e/o la al Controparte_2 Controparte_4
pagamento delle somme che verranno riconosciute come dovute a Controparte_3
con denaro proprio, riformando quindi la sentenza nella parte in cui condanna la ad ordinare lo svincolo delle somme post-mortem accantonate Controparte_4
da Parte_1
- Confermare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il CP_2
al pagamento delle spese di giustizia nei confronti di
[...] Controparte_3
quindi rigettando quanto richiesto dal al punto 2) delle Controparte_2
conclusioni formulate in atto di appello.
Con vittoria di spese ed onorari di giustizia di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle conclusioni formulate dalla in comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta
Ci si associa, per quanto di ragione, alle conclusioni formulate di rigetto dell'appello del . Controparte_2
Quanto alle conclusioni formulate da e Controparte_3 CP_5 [...]
CP_6
Si chiede il rigetto delle conclusioni per quanto di ragione.
-6-
Controparte_2
In via preliminare nel merito:
1) ai sensi dell'art. 345 C.P.C. dichiararsi inammissibili, anche d'ufficio, le domande nuove introdotte dal;
Controparte_1
In via principale e nel merito:
2) rigettarsi gli appelli proposti dal e dalla Controparte_1
in quanto infondati per i motivi dedotti in memoria di costituzione Controparte_4
e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 980/2023 del Tribunale di Verona –
Sezione S2, fatta salva l'impugnazione della parte di sentenza appellata dal
[...]
con appello n. 1221/2023 R.G. riunito al presente giudizio;
CP_2
3) per tutti i motivi contenuti nell'atto di appello del R.G. n. Controparte_2
1221/2023 R.G., riformarsi la Sentenza n. 980/2023, emessa dal Tribunale di Verona
Sezione Civile, nel giudizio R.G. n. 18/2017 e, conseguentemente:
3.1) in accoglimento delle domande formulate in primo grado dal CP_2
:
[...]
- accertare e dichiarare che il terzo, cioè la , è tenuta a svincolare Controparte_4 le somme post – mortem per l'intera misura richiesta da Controparte_3
comprensiva di interessi e di tutte le spese legali sopportate dal in CP_2
conseguenza del mancato svincolo, e conseguentemente condannarla a disporre lo svicolo;
- come conseguenza di tale accertamento di condannare il Parte_1
, titolare dei conti correnti ove giacciono i fondi post – mortem, a
[...]
versare tali somme al , il quale provvederà tempestivamente Controparte_2
al pagamento con le formalità di legge e/o a compensarle nel caso di avvenuto pagamento con fondi propri.
3.2) riformare la sentenza nella parte in cui condanna del a Controparte_2
rifondere a le spese di lite individuandole sulla base della Controparte_3 domanda riconvenzionale di e quindi all'interno dello scaglione da euro Parte_2
52.000 ad euro 260.000;
3.3) disporre la condanna alle spese della nei confronti del Controparte_4
sia per il giudizio di primo grado che per il giudizio di secondo Controparte_2
grado.
-7- In via istruttoria:
4) si richiamano integralmente i documenti già prodotti in primo grado e quelli prodotti nel giudizio di appello R.G. n. 1221/2023 e si conferma la richiesta di produrre gli ulteriori documenti indicati nella memoria di costituzione;
In ogni caso:
5) si chiede la refusione di spese e compensi di causa del primo grado di giudizio, del presente giudizio e del giudizio riunito n. 1221/2023 R.G., comprensivi di contributo unificato e rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Controparte_4
- nel merito, in via preliminare, in accoglimento del 1° motivo d'appello principale, proposto nelle forme dell'appello incidentale nel giudizio n. 1119/2023, dichiarare nulla, annullare o comunque riformare la sentenza impugnata per violazione dei limiti interni della giurisdizione dell'A.G.O. nei confronti della Pubblica Amministrazione, non potendo quest'ultima essere condannata ad un facere provvedimentale specifico;
- in ogni caso, in accoglimento del 2° motivo d'appello, dichiarare nulla, annullare o comunque riformare la sentenza impugnata, accertandosi e dichiarandosi il mancato avveramento, allo stato, delle condizioni sospensive cui, in forza del Protocollo
d'Intesa tra la Regione Veneto, la e il del Controparte_4 Controparte_2
3 marzo 2010 e successivi atti modificativi e integrativi, è subordinato lo svincolo del fondo per la gestione post mortem della discarica di;
Parte_3
- nel merito, conseguentemente alla riforma della sentenza in accoglimento del 1° o
2° motivo d'appello, condannare la parte che, nelle more della decisione d'appello e a seguito dell'eventuale esecuzione della sentenza di 1° grado, avesse percepito le somme al cui svincolo la Provincia di è stata dal Tribunale condannata, a CP_4
riversarle nel fondo per la gestione post mortem della discarica per cui è causa;
- ancora nel merito, respingersi l'appello proposto dal nei Controparte_2
confronti della sentenza 980/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata il 22/5/2023, risultando infondati i motivi di censura proposti nei confronti del capo della sentenza relativo alla condanna della allo svincolo del fondo post mortem;
CP_4
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite in ambedue i giudizi riuniti.
DEPURACQUE Controparte_3
-8- Nel merito
Respingersi le domande azionate in appello dal e dal Controparte_1
(già e Controparte_8 CP_3 Controparte_3
comunque tutte le domande che dovessero risultare essere state proposte contro anche in via incidentale e dopo la riunione degli appelli separati delle CP_3
altre parti del presente giudizio, perché inammissibili, affette da nullità e/o infondate,
e per l'effetto confermarsi in toto la sentenza del Tribunale di Verona oggetto del presente gravame.
In via subordinata
Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei gravami e delle domande proposte da e da nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di condannarsi e , quali CP_3 CP_5 Controparte_6
compagnie di assicurazione della responsabilità civile di a tenere CP_3
manlevata in forza dei contratti assicurativi stipulati tra le parti, come CP_3
richiamati e prodotti nel primo grado di giudizio, di tutto quanto la stessa dovesse essere condannata a pagare a e/o al , Controparte_1 Controparte_2
per sorte capitale e/o spese di giudizio.
In ogni caso
Compensi e spese del grado di appello interamente rifusi in favore di CP_3
ferme quelle già liquidate in prime cure.
CP_5
Quanto al procedimento n. 1221/2023 R.G.
Sui capi impugnati dal ci si rimette. Controparte_2
Quanto al procedimento n. 1119/23 R.G.
In via principale: ci si rimette quanto ai motivi di appello 2 (opposizione allo svincolo del fondo post-mortem) e 3 (la condanna del alla rifusione delle spese di 1° CP_2
e secondo grado) e alla domanda di condanna svolta nei confronti del per CP_2
lite temeraria;
si insiste, in quanto infondati, per il rigetto del motivo di appello 1 e delle altre domande reiterate in questa sede dall'appellante perché inammissibili ove non sostenute da critica argomentativa, tardive perché non proposte in primo grado tempestivamente e/o qui formulate per la prima volta, e comunque perché infondate.
In via subordinata: in caso di accoglimento della domanda svolta nei confronti di
[...]
[...] rigettare la domanda di manleva svolta da questa nei CP_9 Controparte_3
confronti di per inoperatività della polizza. CP_5
In via ulteriormente subordinata: in caso di rigetto della domanda che precede, decidere la manleva nei limiti di quanto previsto dalla polizza.
In ogni caso: spese di lite compreso rimborso forfetario, rifuse
Controparte_6
nel merito:
-preso atto che il gravame promosso da Controparte_1
n. 323/2021 non incide sulle statuizioni rese relativamente a
[...]
e a , ci si rimette, rispetto ai tre motivi Controparte_3 Controparte_6
d'appello ivi articolati, alla decisione dell'Ill.ma Corte;
- preso atto che il gravame promosso da non incide sulle Controparte_2
statuizioni rese relativamente a , ci si rimette, rispetto ai quattro Controparte_6 motivi d'appello ivi articolati, alla decisione dell'Ill.ma Corte;
-si chiede la conferma dell'appellata sentenza per gli altri aspetti di interesse (in via principale: assenza presupposti manleva di a favore di Controparte_6
per inoperatività garanzia;
in via subordinata: infondatezza Controparte_3
domande
contro
; in via ancor più subordinata: limiti e condizioni di CP_3
polizza, compreso il tetto massimo di esposizione pari al massimale di E.
465.000,00);
-in ogni caso: con rifusione dei compensi e spese di secondo grado, comprensivi di spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A.-
Motivi della decisione
In fatto.-
1. La causa trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto da
[...]
(d'ora in avanti: ), società che, in forza delle convenzioni 18-8- Controparte_1 CP_1
1999 e 1-12-1999 con il Comune di ES (d'ora in avanti: ), aveva CP_2 assunto l'incarico della realizzazione e gestione della discarica di in Parte_3
ES (d'ora in avanti: “discarica”) per ottenere il pagamento del corrispettivo per la gestione di tale discarica per gli anni 2004-2009, periodo durante il quale l'impianto era stato sottoposto a sequestro penale a seguito dell'inquinamento della falda derivato dalle condizioni della discarica.
-10- Nelle convenzioni stipulate era previsto che il corrispettivo per il gestore della discarica fosse determinato in ragione di una certa quota delle somme versate dagli utilizzatori per il conferimento dei rifiuti a seguito di approvazione dei SAL da parte del direttore dei lavori, mentre un'altra quota era accantonata in un fondo vincolato a favore del (e, successivamente, a seguito della delibera regionale del 14-7- CP_2
1999, a favore della ) per far fronte ai lavori di risanamento necessari una CP_4 volta chiusa la discarica (d'ora in avanti “somme post mortem”).
Considerato l'assoggettamento al sequestro nel procedimento penale, la società che aveva in gestione la discarica ha dedotto di aver proseguito nell'attività pur in assenza di nuovi conferimenti e, quindi, priva di introiti. Di qui la richiesta del pagamento della somma di € 4.293.667,36 oltre interessi azionata in via monitoria.
2. Vale ricordare che, a seguito di rilevamenti dell' nell'aprile-maggio 2005 Pt_4 che denotavano l'anomala presenza di sostanze inquinanti, il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Verona ebbe a disporre il sequestro preventivo della discarica con provvedimento del 9-8-2006 e che il procedimento penale originatosi si
è concluso con sentenza del 22-10-2012 con la quale il tribunale di Verona ha accertato che “l'inquinamento della falda è in diretta correlazione causale con la condizione in cui si è trovata la discarica a seguito della sua dissennata pluriennale gestione” effettuata dalla pervenendo a una condanna a Parte_1
carico dei vari responsabili (fra i quali: presidente del consiglio di amministrazione, il direttore tecnico, il responsabile delle discariche e il capo impianto e tecnico responsabile di . CP_1
3. L'aumento del livello di percolato nelle more verificatosi all'interno della discarica ha richiesto l'adozione di rimedi urgenti da parte delle pp.aa. coinvolte, le quali stabilirono l'utilizzazione in via straordinaria dei fondi accantonati per la gestione post
- mortem della discarica:
i.) in data 3-3-2010 Regione Veneto, , e hanno siglato un CP_4 CP_2 CP_1
“Protocollo d'intesa” con il quale veniva autorizzato lo svincolo delle somme (€
3.000.000) post mortem per far fronte all'asportazione del percolato in via d'urgenza
(all'art. 4 del Protocollo veniva disciplinata la modalità e i presupposti per lo svincolo delle somme);
ii.) in data 30-5-2011, a fronte della permanente esigenza di far fronte ai costi per
-11- l'emungimento del percolato e a seguito dell'esaurimento dei fondi destinati,
Regione, e hanno sottoscritto un “atto integrativo” del protocollo 3- CP_4 CP_2
3-2010, prevedendo lo svincolo di ulteriori somme del fondo post mortem per €
2.000.000 e stabilendo a carico del l'impegno alla presentazione dell'istanza CP_2 per l'approvazione del progetto definitivo per la messa in sicurezza della discarica;
iii.) in data 20-3-2013 le pp.aa. hanno sottoscritto una modifica dell'atto integrativo del 30-5-2011 per rendere disponibili le somme post mortem residue e non utilizzate per la scadenza del termine di validità dell'atto integrativo.
3. Il nell'opporsi alla richiesta di pagamento di cui al decreto ingiuntivo, ha CP_2
sostenuto che la convenzione non prevedeva il pagamento di alcuna somma da parte dell'amministrazione comunale direttamente al gestore della discarica e, a fronte della deduzione di circa l'imputabilità dell'inquinamento al trattamento CP_1 del percolato, ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa della società che – in forza della convenzione 25-2-1999 – era stata incaricata del trattamento del percolato proveniente dalla discarica ( d'ora in avanti anche solo Controparte_3
“ ”). CP_3
4. , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa CP_3
delle compagnie assicuratrici ( e ) con le quali aveva stipulato una CP_6 CP_5
polizza per essere dalle stesse manlevata e ha svolto domanda riconvenzionale nei confronti del per ottenere il pagamento delle fatture inerenti all'attività di CP_2
smaltimento del percolato.
5. A seguito della domanda formulata da il ha chiesto e CP_3 CP_2
ottenuto la chiamata in causa della , soggetto tenuto allo svincolo Controparte_4
delle somme per far fronte ai costi del trattamento del percolato e dunque alle fatture spiccate da al fine di ottenere la condanna dell'ente provinciale allo CP_3
svincolo delle somme post mortem da destinare al pagamento richiesto da
. CP_3
La Provincia si è opposta alla domanda del chiedendo che venisse CP_2 disposto l'intervento in causa ex art. 107 c.p.c. della Regione Veneto, istanza non accolta.
6. In corso di causa è stato dichiarato il fallimento di con sentenza del 17-6- CP_1
2021 e il processo, interrotto a seguito di tale dichiarazione, è stato riassunto dal
-12- Comune.
7. Con la sentenza 980/2023 qui appellata il tribunale adito, per quanto ancora qui di interesse, ha:
- respinto le domande di nei confronti del sul rilievo che la CP_1 CP_2 convenzione inter partes, l'unico titolo fatto valere dall'ingiungente, non prevede la corresponsione di un corrispettivo da parte dell'ente pubblico in favore del gestore della discarica;
- accolto la domanda di nei confronti del essendo CP_3 CP_2 incontestata l'attività di gestione del percolato posta in essere da tale società e il titolo in forza del quale la stessa è stata realizzata (convenzione 25-2-1999), con condanna del al pagamento della somma di € 195.613,95, con CP_2
gli interessi, ma senza alcuna rivalutazione monetaria;
- ritenuto conseguentemente assorbite le domande di garanzie proposte dal nei confronti di e da questa nei confronti delle CP_2 CP_3
compagnie assicuratrici;
- accolto la domanda del nei confronti della , diretta allo CP_2 CP_4 svincolo delle somme post mortem per far fronte all'asportazione e smaltimento del percolato in eccesso prodottosi nella discarica, ritenendo integrate le condizioni alle quali lo svincolo era stato subordinato nel protocollo integrativo del 30-5-2011 e condannando conseguentemente la ad CP_4 ordinare lo svincolo di € 108.123,58.
8. Avverso tale sentenza hanno proposto appello:
8.1 il (r.g. 1119/2023) sulla base di tre motivi, chiedendo il Controparte_1
riconoscimento del credito azionato in via monitoria;
8.2 la Provincia di , in via incidentale nel procedimento n. 1119/2023, CP_4
sollevando per la prima volta questione di giurisdizione sulla domanda del
Comune diretta allo svincolo dei fondi post mortem e contestando, in via subordinata, la verificazione delle condizioni al ricorrere delle quali era previsto lo svincolo di dette somme;
8.3 il (r.g. 1221/2023) sulla base di tre motivi, per ottenere lo Controparte_2
svincolo di tutte le somme e non solo di quelle per le quali il tribunale ha ritenuto verificate le condizioni (primo motivo) con condanna della al pagamento CP_4
-13- anche degli interessi (secondo motivo) e con condanna dell'ente provinciale alla rifusione delle spese di lite.
9. Riuniti gli appelli, si sono costituiti in causa:
(già : chiedendo la conferma della Controparte_10 Controparte_3
sentenza appellata, con rigetto di ogni domanda nei suoi confronti proposta;
9.2 : rimettendosi quanto agli appelli formulati dal e dal Controparte_6 CP_1
in quanto relativi a punti della decisione impugnata che non incidevano CP_2
sulle statuizioni rese relativamente a;
Controparte_6
9.3 : rimettendosi quanto all'appello del in quanto non relativo alla CP_5 CP_2
posizione della assicuratrice, e chiedendo il rigetto dei motivi primo e terzo formulati dal fallimento e delle domande reiterate dalla curatela.
In diritto.-
a) Appello Controparte_11
[... Con il primo motivo il fallimento sottopone a censura la sentenza del tribunale nella parte in cui ha respinto la domanda di pagamento del corrispettivo per la gestione della discarica nel periodo nel quale era sottoposta a sequestro.
2. Il secondo motivo si dirige avverso la statuizione con la quale il tribunale ha disposto la condanna della allo svincolo delle somme per € 108.123,58 CP_4
accantonate da sostenendosi che non vi sarebbe alcuna idonea CP_1
motivazione a supporto di una tale decisione ed evidenziandosi altresì che neppure sarebbe dato comprendere a favore di chi lo svincolo delle somme sarebbe stato disposto dal primo giudice.
3. Con il terzo motivo si sottopone a impugnazione il capo della sentenza appellata relativo alle spese.
b) Appello CP_4
1. Con il primo motivo la deduce che il tribunale, condannandola allo CP_4
svincolo delle somme accantonate, avrebbe imposto a una pubblica amministrazione un fare specifico provvedimentale, con violazione dei limiti interni della giurisdizione ordinaria [artt. 113 Cost.; art. 4 allegato e) l. 2248/1865].
2. Il secondo motivo, formulato in via subordinata, si dirige avverso la statuizione con la quale il tribunale ha disposto la condanna della allo svincolo delle CP_4 somme, assumendo l'erroneità della verifica dell'avveramento delle condizioni
-14- condotta dal primo giudice.
c) Appello Controparte_2
1. Il primo motivo mira ad ottenere lo svincolo anche di quelle somme per le quali il primo giudice aveva invece ritenuto insussistenti i relativi presupposti, denunciandosi un'erronea interpretazione del protocollo di intesa del 2010 (segnatamente dell'art. 4, co. 7)
2. Con il secondo motivo si lamenta una omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine al pagamento, oltre che del capitale delle somme svincolate, anche dei relativi interessi.
3. Il terzo motivo si dirige avverso la regolamentazione delle spese processuali adottata dal tribunale nei rapporti fra il e . CP_2 CP_3
4. Il quarto motivo censura la declaratoria di integrale compensazione delle spese processuali fra e la , sostenendosi che non vi sarebbe alcuna CP_2 CP_4
reciproca soccombenza, onde andava disposta la condanna della alla CP_4
rifusione degli oneri di lite in suo favore.
d) Disamina delle questioni sollevate con i motivi di appello.
I motivi di appello, come innanzi sunteggiati, sollevano questioni inerenti fondamentalmente a tre punti della sentenza appellata, vale a dire:
i.) il credito preteso da (primo motivo appello;
CP_1 CP_1
ii.) lo svincolo delle somme post mortem (secondo motivo appello primo CP_1
e secondo motivo appello;
primo e secondo motivo appello;
CP_4 CP_2
iii.) la regolamentazione delle spese processuali (terzo motivo appello CP_1
terzo e quarto motivo appello . CP_2
i.) Credito . CP_1
1. Il primo motivo dell'appello formulato da lamenta in particolare la mancata CP_1
considerazione da parte del giudicante, oltre che della convenzione 1-12-1999, dei documenti inerenti: - ai costi di gestione della discarica sotto sequestro (doc. 12); - alla congruità dei costi di gestione della discarica sotto sequestro (doc. 13); - ai costi di gestione relativi alle annate precedenti al sequestro (doc. O del fascicolo monitorio); - ai costi per la caratterizzazione del “Vigneto Ferrari” di cui alla fattura n.
900080 del 29-7-2016.
In ogni caso, sostiene l'appellante, anche a considerare esclusivamente la
-15- convenzione 1-12-1999, le fatture azionate erano emesse in relazione all'attività prevista dall'art. 4 (e non per quella prevista dall'art. 6) della convenzione, soggiungendosi che nella convenzione nulla era previsto per la realizzazione delle opere (art. 4), “nonché per il ribaltamento dei costi dovuti alle spese di gestione con discarica sotto sequestro!”, di tal ché – secondo – la documentazione offerta CP_1
“anche di provenienza del Comune di ” sarebbe “idonea a provare le CP_2 ragioni di (appello, pag. 26). CP_1
1.1. Il motivo è del tutto privo di pregio.
Quanto alla censura circa la mancata considerazione della documentazione indicata in appello il motivo è palesemente infondato.
La documentazione della cui mancata considerazione si duole riguarda, CP_1 infatti, il quantum del credito da essa preteso, non già l'an di esso, mentre il tribunale ha escluso in radice la spettanza di un diritto al corrispettivo e ciò sulla base della disamina del titolo fatto valere dalla ingiungente, onde nessuna omissione è in effetti ravvisabile al riguardo.
Quanto poi alla insistita deduzione della mancanza di una previsione nella
Convenzione di una disciplina relativa all'ipotesi di sottoposizione a sequestro della discarica (in una situazione cioè nella quale non potevano generarsi profitti) e a quello che l'appellante chiama “ribaltamento” dei costi dovuti alle spese di gestione, il motivo non pare neppure intercettare pienamente la ratio decidendi seguita dal primo giudice.
Il tribunale ha infatti preso le mosse proprio dalla constatazione che la Convenzione, che ha ricondotto nell'ambito dei rapporti di tipo concessorio, non contemplava l'ipotesi di assoggettamento della discarica a sequestro (con conseguente impossibilità di produzione di reddito) per poi ritenere che, in mancanza di una disciplina ad hoc di tale sopravvenienza in quello che era l'unico titolo sul quale l'ingiungente basava la sua pretesa - ed in mancanza altresì di una richiesta di riequilibrio delle condizioni della convenzione ovvero di recesso dalla stessa - era giocoforza concludere per la infondatezza della pretesa di condanna dell'amministrazione al pagamento di un corrispettivo in nessun modo contemplato nella Convenzione.
L'appellante neppure pone in discussione e, anzi, espressamente ribadisce che la
-16- “convenzione 1-12-1999” era stata “da questa difesa posta a fondamento del proprio credito”, vale a dire che era il titolo azionato in giudizio per richiedere il pagamento delle somme ingiunte. Neppure viene sottoposto a censura il rilievo del tribunale circa la mancanza in detta Convenzione di una disciplina relativa alle sopravvenienze e, in particolare, all'eventualità dell'assoggettamento della discarica a un provvedimento di sequestro penale. Così come non si rinviene alcuna specifica e puntuale critica all'opinamento del tribunale circa la mancata richiesta di una revisione delle condizioni economiche della convenzione ovvero di recesso, di tal ché il motivo si palesa del tutto inconsistente e privo di pregio.
In disparte il rilievo per cui la “sopravvenienza” che ha impedito l'esercizio della discarica (sequestro penale) è un factum principis chiaramente imputabile alla stessa
(artt. 1256 e 1463 c.c.), non risulta in ogni caso affrontato e superato CP_1
l'argomento del tribunale incentrato sulla mancanza della previsione nella convenzione di un obbligo di pagamento diretto da parte del in favore della CP_2
CP_1
ii.) Svincolo delle somme
Come detto, il primo e secondo motivo della , il secondo motivo dell'appello CP_4
e i primi due motivi di appello del riguardano la CP_1 Controparte_2
questione dello svincolo delle somme post mortem.
Si è già sopra ricordato (v. n. 3 della parte in fatto) che si tratta di somme che – secondo le previsioni della Convenzione – costituivano la quota della tariffa rifiuti che era destinata ad un apposito fondo di accantonamento al fine di sostenere le spese dei lavori da realizzarsi dopo la chiusura della discarica e vincolato, per tale scopo, a favore del CP_2
A seguito della situazione di pericolo per l'ambiente venutosi a creare, le amministrazioni pubbliche e la con i protocolli di intesa pure sopra ricordati CP_1 hanno deciso di destinare tali somme per far fronte al pagamento dell'indifferibile trattamento del percolato generatosi a causa del grave inquinamento prodotto dalla discarica.
In tale contesto le parti stabilirono i presupposti e le modalità per pervenire allo
“svincolo” delle somme post mortem all'art. 4: «
1. La si Controparte_4 impegna a svincolare le somme “post-mortem” accantonate da ai Parte_1
-17- sensi della D.G.R.V. n. 2528 del 14 luglio 1999, al solo scopo di renderle disponibili affinchè il le utilizzi in via esclusiva per provvedere CP_2 allo smaltimento del percolato, nella misura massima di 3.000.000,00 (tre milioni) euro. Al fine di rendere possibile l'operazione da parte dell'Istituto Bancario depositario dei fondi, lo svincolo dei titoli e della conseguente disponibilità accreditata sui conti correnti verrà formalmente autorizzato dalla Provincia, che autorizzerà contestualmente anche l'esecuzione del bonifico a favore del . A tale autorizzazione CP_2 farà seguito l'emissione da parte della Provincia di mandati patrimoniali di scarico dai depositi di terzi dei titoli oggetto dello svincolo.
2. Lo svincolo da parte della avverrà per rate trimestrali sulla CP_4 base della presentazione, da parte del , di stati di avanzamento dei CP_2 lavori, vistati dal direttore lavori e dal titolare dell'autorizzazione, attestanti le spese per le operazioni di trattamento e smaltimento del percolato esistente in discarica. Gli stati di avanzamento lavori dovranno pervenire alla Provincia che procederà alle verifiche del caso ed autorizzerà alla liquidazione dei titoli per la somma Parte_1 prevista.
3. L'accertamento del mancato rispetto della tempistica di cui all'art. 3 comporterà la immediata sospensione dello svincolo di cui al comma 1, anche
se riferito ad operazioni di smaltimento del percolato già effettuate».
Con la sentenza qui appellata il tribunale ha disposto che la ordini lo CP_4
svincolo di tali somme che risultano accantonate nel conto corrente intestato a ma vincolato in favore della . Mette conto incidentalmente notare CP_1 CP_4
che non risulta in alcun modo sottoposta a specifico motivo di appello tale statuizione con riferimento all'assoggettamento a fallimento di nelle more del giudizio di CP_1 primo grado e alle conseguenze che l'apertura della maggiore fra le procedure concorsuali può aver determinato sulla disponibilità di tali somme ovvero sugli accertamenti inerenti alla loro titolarità (v. sulla formazione del giudicato interno o implicito sulla questione Cass. n. 24156 del 04/10/2018).
1. Ciò premesso, occorre prendere le mosse dal primo motivo di appello della
con il quale si lamenta che la condanna disposta dal tribunale violerebbe i CP_4
limiti della giurisdizione ordinaria. Segnatamente, secondo la , la decisione CP_4 sullo svincolo delle somme rientrerebbe nell'esercizio di una funzione amministrativa, onde la condanna della a ordinare lo svincolo si risolverebbe in una CP_4
-18- condanna di una p.a. all'emanazione di un provvedimento amministrativo, con violazione dei limiti interni della giurisdizione del giudice ordinario posti dagli artt. 113
Cost., 4 della legge abolitiva del contenzioso, disposizioni che escludono la possibilità per l di condannare una pubblica amministrazione a un fare CP_12
specifico.
1.1. Il ha eccepito l'inammissibilità della proposizione di una tale questione, CP_2 non essendo stata impugnata la sentenza appellata con riferimento all'affermazione della giurisdizione ordinaria relativamente alla domanda formulata da nei CP_1
confronti del ma si tratta di eccezione non fondata, volta che la sentenza ha CP_2
pronunciato su di un diverso rapporto processuale, ossia quello intercorrente fra e il rapporto nel quale le domande svolte dall'ingiungente non CP_1 CP_2
coincidevano neppure con quelle poi formulate dal nei confronti della CP_2
. CP_4
1.2. Il motivo può trovare un solo parziale accoglimento.
Occorre muovere dal rilievo, in fatto, che la domanda del si basa sul CP_2
protocollo integrativo del 30-5-2011 (doc. 32 , stipulato fra il la CP_2 CP_2
(e la Regione Veneto) a seguito dell'esaurimento da parte del CP_4 CP_2 delle disponibilità economiche derivanti dal precedente protocollo d'intesa del 9-3-
2010 (doc. 4 ) e stipulato per far fronte ai costi dell'asportazione e dello CP_4
smaltimento del percolato in eccesso, protocollo che sarà poi integrato anche nel
2013 (doc. 33 . CP_2
Le somme post mortem erano originariamente destinate nella convenzione a far fronte alle spese relative alla chiusura della discarica e alla conseguente bonifica del territorio, venendosi stabilito che esse dovevano essere depositate presso un conto corrente intestato a e vincolato a disposizione della . CP_1 CP_4
Allorquando, peraltro, si è manifestata l'esigenza di far fronte al grave inquinamento prodottosi nella discarica e, in particolare, alla asportazione del percolato, le amministrazioni pubbliche hanno stipulato i ricordati protocolli d'intesa con i quali hanno stabilito che le somme post mortem sarebbero state destinate a far fronte ai costi per il trattamento del percolato, il che esigeva di regolamentare i criteri per lo svincolo di esse da parte della . CP_4
Nel prevedere tale possibilità, infatti, gli stipulanti hanno dettagliato i presupposti per
-19- l'esercizio di tale “svincolo” da parte della . I presupposti dello “svincolo” CP_4
venivano quindi puntualmente e partitamente indicati nel predetto protocollo, che si faceva carico di individuare in maniera chiara e inequivoca le “condizioni” al verificarsi delle quali la avrebbe dovuto procedere al predetto svincolo (si CP_4 tratta, in particolare, dell'articolo 4 sopra testualmente riportato).
La domanda del si basa, dunque, sull'inadempimento della alle CP_2 CP_4
previsioni di tale accordo integrativo, nel senso che si deduce un ingiustificato rifiuto da parte della a eseguire quanto in quell'accordo dettagliatamente previsto CP_4 ossia a consentire l'erogazione delle somme al ricorrere delle condizioni stabilite all'articolo 4.
Va constatato che la controversia in tali termini impostata, non pare differenziarsi da quella che in una lite fra privati avesse a oggetto il rispetto delle previsioni contrattuali, non venendo in gioco né una posizione di autorità della né un CP_4 sotteso apprezzamento dell'interesse pubblico da parte sua in quella attività che risulta compiutamente dettagliata e agganciata alla verifica di puntuali presupposti.
È pur vero che la domanda del si basa su di un accordo fra pubbliche CP_2 amministrazioni e che l'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di
“formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, spiega che “l'oggetto dell'indagine sul petitum sostanziale – viene a coincidere con la verifica della esistenza o meno di una contestazione in concreto dell'esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione-autorità, contestazione che costituisce condizione ineludibile per radicare la giurisdizione amministrativa. Non è quindi la generica (e spesso opinabile) inerenza (dell'oggetto) della controversia a una «materia» tra quelle elencate nell'art. 133, cod. proc. amm., a far radicare la giurisdizione esclusiva, ma la
Contestazione delle modalità di esercizio del potere concretamente esercitato dalla pubblica amministrazione in quella materia.” (Cass. s.u. 18669/2023).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno anche affermato il principio secondo cui è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia concernente l'esistenza dell'obbligo di un Comune consorziato di contribuire alle
-20- spese sostenute dal , ovvero concernente la determinazione dell'entità del Parte_5
contributo, atteso che la questione, non essendo riconducibile ad un procedimento amministrativo né riguardando l'estrinsecazione di poteri autoritativi, ha ad oggetto posizioni di diritto soggettivo derivanti dalle ragioni di credito fatte valere dal e non rientra tra quelle concernenti la formazione, conclusione ed Parte_5 esecuzione di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 (Cass., S.U., n. 26972 del 2009, cui adde, Cass., S.U., n.
21770 del 2021).
Si è poi ulteriormente precisato e chiarito (Cass. Sez.Un. n. 20464/2022) che «in tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010
(c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono « valle» rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce».
La giurisdizione del giudice amministrativo, dunque, in presenza di accordi tra pubbliche amministrazioni, non sussiste laddove la controversia si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario collocato «a valle» dello strumento negoziale adottato in sostituzione del potere autoritativo, perché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si radica ove «l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi» (Corte cost. n. 179 del
2016) ed è predicabile solo quando la controversia abbia come «oggetto immediato»
l'accordo stesso e «non vicende meramente patrimoniali a esso in ipotesi correlate»
(Cass., Sez. Un., n. 11252/2022; Cass., Sez. Un., n 26921/2021; in termini anche
Cass. Sez.Un. n. 22837/2022).
Tali consolidati orientamenti giurisprudenziali, per lo più occasionati da ipotesi di finanziamenti pubblici e dalla successiva revoca, possono trovare ragionata applicazione anche al caso qui in esame. Può ad esempio richiamarsi Cass. s.u.
146/2023, originata dalla previsione dell'accordo di programma secondo cui “il mancato rispetto, da parte di un soggetto sottoscrittore rispetto agli impegni assunti
Contr con l dei termini specificamente previsti dall'art.5 lett.c) e lett. l) comporterà da
-21- decadenza automatica dal beneficio del finanziamento”, controversia nella quale il giudice di legittimità ha annesso “rilievo decisivo al fatto che la revoca del finanziamento sia stata motivata sul presupposto di un inadempimento concernente
l'opera finanziata, che non consentiva di realizzare l'opera nella consistenza e nei termini previsti, ossia su circostanze successive alla concessione del finanziamento ed attinenti alla fase «realizzativa» dell'opera finanziata, senza alcuna necessità di una nuova discrezionale valutazione comparativa degli interessi pubblici implicati nel finanziamento”.
Risulta acconcio riportare l'insegnamento di Cass. s.u. n. 5790 del 09/03/2018, secondo cui “sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia instaurata per accertare il mancato avveramento di una condizione sospensiva - costituita dall'adozione di una variante al P.R.G. - apposta al contratto di cessione di aree di privati al richiedendo, la giurisdizione esclusiva del g.a. in materia CP_2
urbanistica ed edilizia, che il comportamento della P.A. non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in virtù della norma attributiva, in una sua manifestazione diretta e ciò risulti necessario in relazione all'oggetto del potere e al risultato da perseguire. Ciò non si verifica quando la condotta omissiva imputata al debba essere accertata esclusivamente al fine di verificare il CP_2
mancato avveramento della condizione cui le parti avevano rimesso il perfezionamento dell'atto negoziale”.
I ricordati insegnamenti, mutatis mutandis, possono trovare applicazione anche alla presente controversia ove si discute unicamente del mancato svincolo in favore del da parte dell'ente a ciò tenuto in forza della specifica previsione dell'accordo CP_2
integrativo.
E, dunque, atteso che l'attività della non risulta connotata da profili di CP_4 discrezionalità e di valutazione dell'interesse pubblico, essendo unicamente collegata alla verifica delle ipotesi dettagliatamente specificate nel protocollo [si tratta delle
“condizioni” di cui alle lettere da c) ad e) più oltre passate in separata disamina], che la situazione non si connota in termini di poteri autoritativi della p.a., ma di un ordinario rapporto paritario, che, in conseguenza, si prospetta una situazione di diritto soggettivo, in quanto il c.d. svincolo scaturisce dall'operatività di una previsione alla quale si era vincolata la pubblica amministrazione secondo criteri automatici senza
-22- correlarsi ad una sua valutazione discrezionale, va ritenuta la sussistenza della giurisdizione ordinaria.
Nondimeno, occorre considerare che la censura sollevata dal motivo in rassegna attiene ai “limiti interni” della giurisdizione ordinaria e, segnatamente, all'impossibilità per l'a.g.o. (al di fuori degli eccezionali casi individuati dalla giurisprudenza di legittimità e legati alla ricorrenza di incomprimibili diritti di rango costituzionale, come ricorda la difesa della ) di pronunciare una condanna ad un fare specifico a CP_4
carico della p.a., come si verificherebbe nel caso in esame, nel quale il tribunale ha condannato “la a ordinare lo svincolo delle somme post mortem CP_4 accantonate da (v. dispositivo sentenza appellata). Controparte_1
Il motivo, alla stregua degli indicati limiti, è in parte qua fondato e può trovare accoglimento, con la conseguenza che la pronuncia della corte si limiterà ad un mero accertamento (che deve ritenersi implicitamente richiesto dalla domanda diretta alla condanna, che rappresenta un maius rispetto alla pronuncia accertativa), fornendo per tale via una possibile soluzione della controversia fra gli enti pubblici coinvolti in questo giudizio.
2. Il secondo motivo dell'appello di e il primo motivo dell'appello formulato CP_4 dal attengono entrambi – seppure con richieste opposte – alla parte della CP_2
sentenza relativa alla verifica delle condizioni al ricorrere delle quali il protocollo integrativo del 30-5-2011 stipulato a seguito dell'esaurimento delle disponibilità economiche derivanti dal precedente protocollo di intesa, consente lo svincolo di ulteriori somme per far fronte all'asportazione e allo smaltimento del percolato in eccesso prodottosi nella discarica per cui è causa.
Occorre muovere dalla disamina del secondo motivo dell'appello formulato dalla
, con il quale si contesta l'avveramento delle “condizioni” al verificarsi delle CP_4 quali la era tenuta allo “svincolo” delle somme post mortem. CP_4
Va ribadito che il protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, e Controparte_4
del 9 marzo 2010 (doc. 4 del fascicolo documenti di 1° Controparte_2
grado), a fronte della emergenza costituita dal continuo aumento del livello del percolato e dell'impossibilità del di far fronte alla spesa, ebbe a consentire CP_2
“per scongiurare la situazione di rischio ambientale legata alla mancata asportazione del percolato”, l'utilizzo delle somme post mortem anche per operazioni di
-23- trattamento e smaltimento del percolato, subordinatamente all'assunzione dell'impegno da parte del a reintegrare il fondo stesso con i proventi CP_2
derivanti dalle tariffe, e salva la compartecipazione alla reintegrazione stessa da parte dei soggetti terzi riconosciuti responsabili del danno ambientale.
Con il successivo atto integrativo del protocollo d'intesa in data 30 maggio 2011 (doc.
32 del fascicolo di 1° grado del veniva consentito un ulteriore utilizzo del CP_2
fondo vincolato per gli interventi post mortem in ragione della perdurante emergenza legata alla asportazione del percolato.
Come più volte esposto, l'impiego del fondo era peraltro subordinato al verificarsi di alcune condizioni la cui effettiva verificazione ha ritenuto il tribunale con la sentenza qui appellata (e con altra sentenza poi confermata in sede di appello) con la valutazione sottoposta a critica con il motivo di appello in rassegna.
Segnatamente vengono in rilievo tre condizioni che vanno partitamente prese in considerazione alla stregua delle censure rivolte dai motivi di appello, in particolare della . CP_4
2.1. Prima condizione
La prima di esse è quella prevista alla lettera c), in forza della quale il si è CP_2 impegnato “a presentare alla Regione quanto prima possibile e comunque entro il 31 maggio 2011, un'istanza, ammissibile, procedibile e completa, per l'approvazione di un progetto definitivo e per il rilascio dei provvedimenti amministrativi necessari al fine di porre in essere idonee iniziative aventi per oggetto, oltre al completamento e alla messa in sicurezza permanente dell'area pertinente la discarica, anche la bonifica dell'adiacente fondo denominato 'vigneto Ferrari', o comunque, altre concrete soluzioni che il ritenesse di proporre. L'istanza presentata dovrà CP_2
comunque contemplare il completo reintegro delle somme spese in forza del protocollo sottoscritto in data 3 marzo 2010 e di quelle utilizzate in attuazione del presente atto di integrazione”.
Il tribunale ha constatato la verificazione di tale condizione, in quanto – come emergeva dal decreto n. 170 del 1°-12-2016 della Direzione Ambiente della Regione
Veneto – il progetto definitivo risulta approvato e depositato dal in data 31- CP_2
5-2011 e, dunque, nel rispetto del termine previsto.
La successiva revisione di tale progetto non vale – secondo il tribunale – a far venir
-24- meno l'avveramento della condizione, tanto più che anche il nuovo progetto era stato approvato dalla Regione.
Il tribunale ha anche escluso che la mancata previsione della ripresa dei conferimenti potesse impedire l'avveramento della condizione – come preteso dalla – in CP_4
quanto la previsione della lettera c) richiede la messa in sicurezza del sito e la ricostituzione del fondo post mortem, ma senza imporre necessariamente la ripresa dei conferimenti.
Il motivo torna a riproporre unicamente il rilievo inerente alla mancata ripresa dei conferimenti in discarica, sostenendo che la ratio della condizione era quella di garantire la ripresa dell'attività, mentre il progetto presentato non fornirebbe “alcuna certezza della possibilità di ripresa dei conferimenti in discarica”.
La doglianza è priva di pregio.
2.1.1. La condizione non prevede affatto come elemento imprescindibile che il piano presentato dal debba necessariamente garantire la ripresa dei conferimenti. CP_2
Essa infatti richiede “la messa in sicurezza permanente dell'area pertinente la discarica” e la ricostituzione del fondo post mortem, ma non esige che tali obiettivi siano conseguiti mediante la ripresa dei conferimenti, come ha correttamente ritenuto il primo giudice, valorizzando al riguardo la previsione, pure contenuta nella lettera c) in esame, delle “altre concrete soluzioni che il ritenesse di proporre”, così CP_2 rimettendo alla valutazione dell'ente pubblico locale la possibilità di pervenire agli indicati obiettivi anche con modalità diverse dalla ripresa dei conferimenti.
La disamina del progetto presentato dal consente di appurare che è CP_2 presente la “rideterminazione dei fondi post mortem” (voce 12 dell'allegato al decreto
170/2016 prodotto sub doc. 24 dal ove è testualmente “previsto la CP_2 ricostituzione del fondo post mortem”).
Il conseguimento degli obiettivi con modalità diverse dalla ripresa dei conferimenti è giudicato dalla Provincia “allo stato” una “speranza” (appello, pag. 15), ma si tratta di deduzione non concludente, volta che attiene al “merito” della scelta perseguita dal piano e non vale a far ritenere non integrata la condizione nei termini nei quali essa è stata stabilita dalle parti.
2.2. Seconda condizione
In base alla lettera d), il Comune si è poi impegnato “relativamente alla bonifica
-25- dell'adiacente fondo denominato 'vigneto Ferrari', cui si fa cenno alla precedente lettera c), (...) ad attivare fin d'ora le procedure amministrative previste e regolate dal
D.Lgs. n. 152/2006, parte IV, Titolo V, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 250 del Testo Unico Ambientale”.
Il tribunale ha ritenuto integrata tale previsione, osservando che nella sua versione originale il piano depositato dal prevedeva tale incombente, nel mentre la CP_2 sua successiva espunzione era stata la conseguenza delle indicazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nonché dalla
Commissione VIA.
Con la doglianza mossa dalla in proposito si evidenzia come al tribunale CP_4 sarebbe “sfuggito” che la condizione richiedeva altresì l'attivazione delle procedure amministrative previste dal testo unico ambientale e, in particolare, dall'art. 250.
2.2.1. La doglianza è infondata.
Va ricordato che la parte IV del t.u. ambientale contiene disposizioni in tema di di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e che l'art. 250, in particolare, stabilisce a carico dell'amministrazione un obbligo di bonifica anche in sostituzione dei responsabili.
Ne viene che la condizione in disamina altro non rappresenta che una conseguenza della precedente e che per ritenerne l'integrazione è sufficiente il rilievo che l'istanza iniziale presentata dal nel maggio 2011 riguardava un progetto CP_2 complessivo, comprensivo dell'area del c.d. “Vigneto Ferrari', per il Parte_6 richiesto il di parere positivo per la V.I.A. e veniva prevista l'attivazione di Pt_7
opere di bonifica (cfr. doc. 24 già sopra citato).
Non può pertanto sostenersi che il non abbia “affatto posto in essere … tale CP_2 adempimento” (appello , pag. 17) e la valutazione in proposito espressa dal CP_4 tribunale – così come anche dalla corte d'appello in altra occasione (sentenza n.861/21 doc. 6 – va condivisa. CP_2
2.3. Terza condizione
La lett. e) del citato art. 2 obbliga il “ad esperire tutte le azioni disciplinate CP_2
dalla vigente disciplina, non escluse azioni di tipo giudiziario, per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente cagionati da terzi a danno della corretta gestione della discarica e del sito”.
-26- Il tribunale ha ritenuto tale condizione avverata sul rilievo che il si era CP_2 costituito parte civile nel processo penale a carico dei responsabili dell'inquinamento e aveva avviato il procedimento amministrativo per la decadenza-risoluzione della concessione e «per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti di ed eventuali altri Parte_1 responsabili in ottemperanza al principio “chi inquina paga”» [v. doc. 25 sub CP_2
lett. c)].
La sostiene che il “nulla in concreto ha fatto”, deducendo che la CP_4 CP_2
costituzione di parte civile risaliva a epoca precedente la stipulazione del protocollo d'intesa conseguendo un risarcimento di 4000 euro a fronte di un ingentissimo danno e senza che potesse valere l'avvio del procedimento “interno all'ente” per l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti di non ancora conclusosi a 12 anni dalla CP_1
firma del protocollo.
2.3.1. La doglianza non ha pregio.
La circostanza che al momento della stipula del protocollo d'intesa il fosse CP_2
già costituito parte civile non vale a elidere tale circostanza e, per ciò solo, la dimostrazione dell'attivazione da parte dell'ente territoriale in quella che – anche tenuto conto della dichiarazione di fallimento di – rappresenta la principale CP_1
iniziativa concretamente perseguibile (né la ha chiaramente indicato quale CP_4
concreta e utile iniziativa si sarebbe dovuta assumere in proposito).
Che poi l'iniziativa non abbia conseguito un risarcimento idoneo non può essere addebitato al essendo un posterius rispetto all'esperimento delle azioni CP_2
contemplate nella clausola in disamina.
3. Va a questo punto presa in disamina la doglianza veicolata con il primo motivo dell'appello del e diretta al conseguimento dello svincolo delle somme CP_2 ulteriori rispetto a quelle per le quali ha provveduto il tribunale (€ 108.123,58) e delle quali aveva fatto richiesta con la domanda riconvenzionale (€ 195.613,95, oltre agli interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora al saldo).
In particolare, il tribunale non ha riconosciuto lo svincolo per alcune somme, ritenendo di fare applicazione della previsione dell'art. 1 co. 3 (che esclude “qualsiasi altra attività, seppure inerente o conseguente alle problematiche della discarica diverse dalle operazioni urgenti ed eccezionali di trattamento e smaltimento del
-27- percolato”) e in base al rilievo che si trattava di attività anteriori al periodo di efficacia dell'accordo (da agosto 2009) come previsto dall'art. 3 co. 7 e dell'art. 4 co. 7 del protocollo
Nello specifico, si tratta delle spese fatturate da in relazione agli oneri CP_3 per fermo impianto per complessivi € 1.445,05 e dell'importo di cui alla fattura 31 luglio 2009 n. 140 per € 86.045,32 in quanto relativa ad attività anteriori ad agosto
2009.
Il rievocata la vicenda relativa all'esigenza di far fronte all'emergenza del CP_2 costante aumento del percolato nelle more del sequestro penale (con la “prima misura” del marzo 2009 con la quale la autorizzò l'utilizzo di parte delle CP_4
somme post mortem accantonate nel bilancio comunale e, successivamente, a seguito dell'esaurimento di esse, con la proposta di avvalersi degli ulteriori fondi post mortem accantonati presso i conti vincolati alla ) richiama la CP_1 CP_4 previsione del punto 7. del protocollo d'intesa, ove è espressamente stabilito che: “ad integrazione delle previsioni di cui alle premesse, si specifica che il presente protocollo d'intesa si applica anche per la copertura dei costi relativi alle operazioni di trattamento e smaltimento del percolato avvenute a partire dall'esaurimento dei fondi depositati presso il e cioè da agosto 2019” CP_2
3.1. Il motivo è fondato.
Il protocollo 30 maggio 2011 ha avuto cura di puntualizzare che “ad integrazione delle previsioni di cui alle premesse si specifica che il presente protocollo di intesa trova applicazione anche per la copertura dei costi relativi alle operazioni di trattamento e smaltimento del percolato avvenute a partire dalla data di esaurimento dei fondi depositati presso il e cioè da agosto 2009”. CP_2
Con tale previsione le parti hanno reso evidente che l'integrazione del protocollo d'intesa aveva ad oggetto i costi del trattamento e smaltimento del percolato ai quali il non era più in grado di far fronte a seguito dell'esaurimento della quota di CP_2 fondi post mortem in precedenza a tal fine svincolata. Il riferimento all'agosto 2009 va correttamente inteso alla circostanza che l'aumento delle spese di luglio 2009 rispetto alla media dei mesi precedenti era stato segnalato da con sue CP_3
note del 10 luglio e del 5 agosto 2009 (docc. 3 e 4 e la successiva richiesta CP_2
del (6-8-2009: doc. 5 . In altri termini risulta chiaro dal tenore CP_2 CP_2
-28- complessivo del protocollo che le parti, preso atto dell'esaurimento dei fondi post mortem in precedenza destinati, intesero intervenire assicurando lo svincolo di ulteriori somme del fondo post mortem senza soluzione di continuità a favore del bilancio comunale.
4. Ulteriore questione attinente allo svincolo delle somme è sollevata con il secondo motivo dell'appello proposto dal con il quale ci si duole del mancato CP_2
riconoscimento, a carico della , del pagamento degli interessi sulle somme CP_4
Il sostiene che aveva formulato domanda riconvenzionale diretta alla CP_2 condanna “nella misura richiesta da ” e poiché la domanda di CP_3
nei confronti del ricomprendeva anche gli interessi legali dalla CP_3 CP_2
costituzione in mora al saldo, il tribunale avrebbe dovuto disporre analoga condanna nel momento in cui accoglieva la domanda del nei confronti della , CP_2 CP_4
con ordine di svincolo delle somme maggiorate dagli interessi legali maturati.
La ha obiettato che non vi era una “esplicita” domanda diretta al CP_4 riconoscimento degli interessi e che, in ogni caso, l'art. 3, co. 7, del protocollo 3-3-
2010, che aveva consentito il pagamento delle spese sostenute per l'asportazione del percolato da agosto 2009, prevedeva espressamente che “per il periodo pregresso alla data di sottoscrizione dovrà essere redatta apposita contabilità vistata dal Direttore dei lavori e dal titolare dell'autorizzazione attestante le spese sostenute per il trattamento e smaltimento del percolato esistente in discarica, accompagnata da specifica dichiarazione di avvenuto esaurimento dei fondi 'post mortem' presso il
e delle risorse comunali derivate dalla discarica”. Secondo la , il CP_2 CP_4 riferimento alle “spese” varrebbe a escludere dallo svincolo le somme dovute a titolo di interessi per ritardi di pagamento da parte del delle spese di smaltimento CP_2
del percolato.
Il ha replicato di aver “posto in essere tutti gli adempimenti necessari ed il CP_2 ritardo nello svincolo è dovuto esclusivamente all'inadempimento della , CP_4 quest'ultima deve essere condannata a corrispondere gli interessi a causa del suo inadempimento e l'imputabilità o meno al fondo post mortem rappresenta una problematica di cui dovrà rispondere la stessa”. Controparte_4
4.1. La corte osserva che la domanda del tramite il richiamo a quella CP_2 formulata da , comporta – sia pure in via mediata, ma comunque chiara CP_3
-29- ed inequivoca – la richiesta di corresponsione anche degli interessi.
Quanto alla ricomprensione degli interessi nell'ambito delle somme previste dal protocollo d'intesa la circostanza che tale atto faccia riferimento alle “spese” per il trattamento e smaltimento del percolato (art. 3, co. 7 protocollo d'intesa 3-3-2010) non esclude affatto che tra tali “spese”, oltre all'importo capitale venga ricompreso l'accessorio credito per interessi.
D'altra parte, è certo che il richiamata una precedente nota nella quale si CP_2 evidenziava l'esigenza di intervenire per far fronte alla situazione della discarica, nota rimasta senza riscontro, ebbe con la già citata nota 6-8-2009, a segnalare alla il venir meno delle somme post mortem inizialmente dedicate (prima CP_4 misura), evidenziando che non risultava “la copertura economica della spesa per il mese di agosto 2009” (doc. 5 , nota alla quale non fece riscontro lo svincolo CP_2 da parte della , tanto che – anche in questa sede – essa si oppone alla CP_4
liberazione di quegli importi in favore del CP_2
5. Da ultimo, con riguardo al secondo motivo di appello svolto da va ritenuto CP_1
che si tratti di una doglianza priva di consistenza, dovendosi solo puntualizzare che il dispositivo pronunciato dal tribunale non può che essere inteso con riferimento alla domanda accolta, ossia a quella formulata dal nei confronti della , CP_2 CP_4
onde lo svincolo non può che essere disposto a favore del CP_2
iii.) Spese processuali
1. Da ultimo vanno presi in esami i motivi terzo e quarto dell'appello del e CP_2 terzo dell'appello di CP_1
2. Il terzo motivo di appello di è subordinato all'accoglimento CP_1 dell'impugnazione formulata e, dunque, rimane assorbito dal rigetto dei due precedenti motivi.
3. Quanto ai motivi di appello formulati in proposito dal va preso in esame il CP_2
terzo motivo, inerente al rapporto processuale con CP_3
Va premesso che la statuizione di condanna del al pagamento delle fatture CP_2
richiesto da non è stata oggetto di impugnazione e, dunque, non viene CP_3
in questa sede in alcun modo incisa.
Come noto, l'effetto devolutivo che presiede il giudizio d'appello impedisce al giudice del gravame, che provveda al rigetto dell'appello, di procedere ad una modifica delle
-30- statuizioni relative al giudizio di primo grado, allorché tali statuizioni non siano state oggetto di specifico motivo di gravame.
Al contrario, nella diversa ipotesi in cui, a fronte della ritenuta fondatezza delle ragioni di impugnazione, la sentenza di appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice dell'appello dovrà procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Nel rispetto, infatti, del principio statuito dall'art. 336 c.p.c., ogni qual volta la statuizione d'appello riformi anche solo parzialmente la pronunzia di primo grado si renderà necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado in applicazione del principio della soccombenza da valutarsi, peraltro, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito finale della lite. Deve al riguardo, infatti, osservarsi che, a norma dell'art. 336 c.p.c., comma 1, la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti della medesima sentenza dipendenti dalla parte riformata
(cosiddetto effetto espansivo interno) e determina, quindi, la caducazione del capo della pronunzia riformata che ha statuito sulle spese di lite. Ne consegue che il
Giudice d'appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa.
Nel caso di specie, dunque, pur a fronte della mancata impugnazione del capo relativo al rapporto può nondimeno essere oggetto di Controparte_14
modifica-riforma il relativo capo delle spese, in considerazione della specifica impugnazione di tale capo.
Ciò premesso, il motivo non è fondato nella parte in cui contesta l'applicazione del principio della soccombenza, in forza del quale il tribunale ha disposto l'integrale onere delle spese processuali in capo al soccombente sulla richiesta di CP_2
pagamento formulata da e anche sulla chiamata in causa. CP_3
Occorre infatti considerare che è stata chiamata in causa dal a CP_3 CP_2
fronte della richiesta di pagamento avanzata da richiesta poi respinta. CP_1
Orbene è noto che, in tali evenienze, il criterio al quale attenersi è quello secondo cui
“in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato
-31- la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (principio consolidato: v., da ultima, Cass. 6144/2024).
Nel caso di specie, nel quale – come dalla stessa dedotto ancora in questa CP_1 sede – aveva ammissibilmente dedotto quale titolo della sua pretesa verso il unicamente la convenzione inter partes (v. prima memoria ex art 183 CP_2
comma VI cpc depositata il 27-9-2017 ove si svolgevano le conclusioni della comparsa di risposta, nel mentre la richiesta subordinata di condanna del o CP_2
“in ogni caso di chi fosse ritenuto responsabile, al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di euro 4.293.667,36” risulta proposta per la prima volta solo in sede di memoria depositata il 17-4-2019), non può non risultare la manifesta infondatezza della domanda di chiamata in causa da parte del , in forza di Controparte_15
un neppur precisato titolo di responsabilità.
La manifesta infondatezza di tale chiamata in causa evidenzia la correttezza della pronuncia sul punto da parte del tribunale, con condanna del in favore di CP_2
delle spese processuali inerenti a una chiamata in causa del valore di CP_3 oltre 4 milioni di euro nella totale assenza dei presupposti per l'evocazione in giudizio, non essendo stata non solo estesa la domanda (del resto di indole contrattuale) svolta da ma non essendo neppure esplicitato il titolo in forza CP_1
del quale il chiamato avrebbe dovuto rispondere del corrispettivo richiesto da CP_1
per la gestione della discarica. Non a caso, dunque, in questo grado il non CP_2
ha riproposto la domanda nei confronti di . CP_3
In definitiva, sul punto, va confermato il capo della sentenza appellata in merito alle spese fra e . CP_2 CP_3
4. Con riguardo al quarto motivo attinente alle spese fra il e la CP_2 CP_4
l'accoglimento, sia pure in parte, del primo motivo dell'appello incidentale della esige una riconsiderazione della questione alla luce dell'esito complessivo CP_4
del giudizio fra tali due contendenti.
d) Conclusioni e regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della controversia,
-32- vanno così regolate:
- nei rapporti fra il e in forza di quanto sopra ritenuto e CP_2 CP_1
motivato, con conferma delle statuizioni al riguardo assunte dal tribunale, va disposto che anche le spese processuali del secondo grado del CP_2
seguano la soccombenza di e siano poste a di lei integrale carico;
CP_1
- quanto alle spese processuali sostenute da , non essendo stato CP_3
impugnato il capo relativo alla condanna al pagamento delle fatture per il trattamento del percolato a carico del ed essendo stato respinto il CP_2
motivo inerente al capo sulle spese del primo grado ed essendo pertanto stata confermata sul punto la sentenza appellata, le spese del secondo grado devono seguire la soccombenza del (ragguagliata peraltro alla CP_2 domanda sulle spese di lite con applicazione dello scaglione sino a € 26.000);
- nei rapporti fra e , l'accoglimento dei motivi in proposito CP_2 CP_4 formulati dal ma a un tempo l'accoglimento – pur negli evidenziati CP_2 limiti – del motivo di appello della , induce a ritenere giustificata la CP_4
compensazione fra le parti delle spese processuali per entrambi i gradi;
- fra le restanti parti va dichiarata la compensazione delle spese processuali, in considerazione della posizione assunta dalle compagnie assicuratrici.
In definitiva, in forza di quanto innanzi, va:
- confermato il capo inerente ai rapporti fra e il CP_1 CP_2
- limitata la pronuncia nei confronti della ad un mero accertamento;
CP_4
- rideterminato l'importo delle somme per le quali dev'essere accertata la sussistenza dei presupposti per lo svincolo in favore del vale a dire CP_2 non più per € 108.123,58, ma in misura corrispondente al credito accertato in favore di , ossia per € 195.613,95 oltre agli interessi al saggio CP_3
legale dalla costituzione in mora al saldo;
- confermata la condanna alla rifusione delle spese sostenute da a CP_3
carico del CP_2
- disposta la compensazione delle spese fra la e il CP_4 CP_2
- dichiarata la compensazione delle spese fra le restanti parti.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi ex d.m. 55/2014 sulla base delle note spese prodotte.
-33- Come detto, quanto alle spese nel rapporto fra il e , essendo la CP_2 CP_3
questione in appello limitata alle spese processuali del primo grado, la liquidazione va operata con riferimento allo scaglione di valore sino a € 26.000 (tale essendo la differenza fra i due compensi oggetto di controversia).
P.Q.M.
definitivamente decidendo sugli appelli proposti da Controparte_1
e avverso la sentenza n. 980/2023 del Controparte_4 Controparte_2
tribunale di Verona, respinge il primo e, in accoglimento, per quanto di ragione, del secondo e del terzo, e in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, così provvede:
1.) accerta la sussistenza dei presupposti per lo svincolo in favore del CP_2
delle somme post mortem accantonate da
[...] Parte_1
e vincolate a ordine della per l'importo di € 195.613,95 oltre agli CP_4
interessi al saggio legale dalla costituzione in mora al saldo;
2.) dichiara compensate le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio fra la e il;
Controparte_4 Controparte_2
3.) condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a Controparte_2
rifondere a in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge;
4.) dichiara compensate le spese processuali fra le restanti parti;
5.) dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co.
1 quater, d.p.r. 115/2002 a carico del Controparte_1
, in persona dei curatori pro tempore.-
[...]
Venezia, 13 marzo 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-34-