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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/11/2024, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1779/2024 R.G. promosso con ricorso in data 7 agosto 2024 da parte di:
(C.F.: nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] lett. A), rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Felisati (C.F.:
) del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso CodiceFiscale_2
sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 35, come da mandato in separato atto depositato nel fascicolo informatico, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi al numero di fax
0532/1910682 oppure al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Email_1
e
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_3
Don Giulio Zerbini n. 9 lett. A), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalia La Barbera (C.F.:
[...]
) del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in C.F._4
Ferrara, via Argine Ducale n. 12, la quale dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 0532/1862812 oppure al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) Le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocazione presso la madre, SI.ra . Parte_1
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie compatibilmente con gli impegni delle figlie stesse e nel rispetto della loro volontà, il lunedì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 22,00
(curandone il prelievo dalla scuola che avverrà alle ore 16,30 per entrambe) e nei fine settimana, a settimane alterne il sabato e la domenica con eventuale pernotto ove le figlie lo desiderino;
durante le vacanze natalizie le minori passeranno con il padre, alternativamente, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano;
per il periodo di Pasqua le minori passeranno con il padre alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda le vacanze estive, le figlie trascorreranno con il padre 15 giorni anche suddivisibili in due periodi. Il periodo delle ferie dovrà essere deciso all'inizio dell'anno in corso o, comunque non appena possibile.
3) Il SI. corrisponderà, in favore della SI.ra una somma mensile pari ad € Pt_2 Parte_1
500,00 a titolo di contributo al mantenimento per entrambe le figlie, somma da corrispondersi a partire dal mese di settembre 2024 ed entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come espressamente previste dal Protocollo siglato dal Tribunale di Ferrara e pertanto come di seguito riportato: Spese mediche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo)
Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
Cure termali e fisioterapiche;
Trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo) Tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
Rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche senza pernottamento;
Trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) Tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
Corsi di specializzazione;
Gite scolastiche con pernottamento;
Corsi di recupero e lezioni private;
Alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche (da documentarsi e che non
2 richiedono il preventivo accordo) Tempo prolungato;
Mensa scolastica;
Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio, l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
Baby-sitter; Campi estivi. La SI.ra percepirà altresì, nella misura del 100%, Parte_1
l'assegno unico erogato in favore dei figli mentre le spese relative ai minori saranno detratte da ciascun genitore nella misura pari al 50% ciascuno.
4) La casa coniugale sarà occupata in via esclusiva dalla SI.ra la quale continuerà Parte_1
ad abitarvi unitamente alle figlie minori mentre il SI. trasferirà altrove la propria Pt_2
residenza entro 30 giorni dalla omologa della separazione.
5) Il SI. sin impegna, sin da ora, a trasferire a titolo gratuito, in favore della SI.ra Pt_2
il 50% della proprietà dell'immobile sopra individuato, a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento una tantum riconosciuto alla moglie, che si accollerà integralmente tutte le spese inerenti il trasferimento della proprietà dell'immobile.
6) Sino alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà pagata da entrambe i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 agosto 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 3 ottobre 2024 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici reciproci.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a Masi Torello Parte_2
(FE) il 21 giugno 2014 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Masi Torello: Atto
n. 3 Parte II Serie A - Anno 2014).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Masi Torello perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 3 ottobre 2024
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1779/2024 R.G. promosso con ricorso in data 7 agosto 2024 da parte di:
(C.F.: nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] lett. A), rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Felisati (C.F.:
) del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso CodiceFiscale_2
sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 35, come da mandato in separato atto depositato nel fascicolo informatico, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi al numero di fax
0532/1910682 oppure al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Email_1
e
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_3
Don Giulio Zerbini n. 9 lett. A), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalia La Barbera (C.F.:
[...]
) del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in C.F._4
Ferrara, via Argine Ducale n. 12, la quale dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 0532/1862812 oppure al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) Le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocazione presso la madre, SI.ra . Parte_1
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie compatibilmente con gli impegni delle figlie stesse e nel rispetto della loro volontà, il lunedì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 22,00
(curandone il prelievo dalla scuola che avverrà alle ore 16,30 per entrambe) e nei fine settimana, a settimane alterne il sabato e la domenica con eventuale pernotto ove le figlie lo desiderino;
durante le vacanze natalizie le minori passeranno con il padre, alternativamente, il giorno di Natale e quello di Santo Stefano;
per il periodo di Pasqua le minori passeranno con il padre alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda le vacanze estive, le figlie trascorreranno con il padre 15 giorni anche suddivisibili in due periodi. Il periodo delle ferie dovrà essere deciso all'inizio dell'anno in corso o, comunque non appena possibile.
3) Il SI. corrisponderà, in favore della SI.ra una somma mensile pari ad € Pt_2 Parte_1
500,00 a titolo di contributo al mantenimento per entrambe le figlie, somma da corrispondersi a partire dal mese di settembre 2024 ed entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come espressamente previste dal Protocollo siglato dal Tribunale di Ferrara e pertanto come di seguito riportato: Spese mediche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo)
Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
Cure termali e fisioterapiche;
Trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo) Tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
Rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche senza pernottamento;
Trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) Tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
Corsi di specializzazione;
Gite scolastiche con pernottamento;
Corsi di recupero e lezioni private;
Alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche (da documentarsi e che non
2 richiedono il preventivo accordo) Tempo prolungato;
Mensa scolastica;
Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio, l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
Baby-sitter; Campi estivi. La SI.ra percepirà altresì, nella misura del 100%, Parte_1
l'assegno unico erogato in favore dei figli mentre le spese relative ai minori saranno detratte da ciascun genitore nella misura pari al 50% ciascuno.
4) La casa coniugale sarà occupata in via esclusiva dalla SI.ra la quale continuerà Parte_1
ad abitarvi unitamente alle figlie minori mentre il SI. trasferirà altrove la propria Pt_2
residenza entro 30 giorni dalla omologa della separazione.
5) Il SI. sin impegna, sin da ora, a trasferire a titolo gratuito, in favore della SI.ra Pt_2
il 50% della proprietà dell'immobile sopra individuato, a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento una tantum riconosciuto alla moglie, che si accollerà integralmente tutte le spese inerenti il trasferimento della proprietà dell'immobile.
6) Sino alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà pagata da entrambe i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 agosto 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 3 ottobre 2024 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici reciproci.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a Masi Torello Parte_2
(FE) il 21 giugno 2014 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Masi Torello: Atto
n. 3 Parte II Serie A - Anno 2014).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Masi Torello perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 3 ottobre 2024
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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