Sentenza 3 agosto 1999
Massime • 1
Per il disposto dell'art. 3 legge 8 agosto 1985, n. 433, integrativo della norma dell'art. 2083 cod. civ., l'impresa artigiana può costituirsi ed esercitarsi in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita, a condizione che la maggioranza dei soci ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/1999, n. 8381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8381 |
| Data del deposito : | 3 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Rel. Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OM S.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. DI OL NC, elett. domiciliata in ROM - OSTIA - V.LE VASCO DE GAMA 26, presso lo studio dell'avvocato ROSSI GAETANO VINCENZO, difesa dall'avvocato NC GUAGLIANONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FAVER S.p.a., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. GI ER, elettivamente domiciliata in ROM VIA VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ROMNO, difesa dall'avvocato LUCIANO GAROFALO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 670/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 27/6/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/2/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo e quarto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1° ottobre 1991 la s.p.a FA con sede in Bari, proprietaria della macchina operatrice FM4375 attrezzata con gru MG195, acquistata il 3 marzo 1989, affermò che il 18 febbraio 1991 s'era verificato il blocco del ponte n. 3 a causa dell'utilizzazione di un olio lubrificante non idoneo da parte della s.n.c. OM, con sede in Modugno, alla quale la macchina era stata affidata il 1° settembre 1989 per l'esecuzione delle operazioni previste dal primo tagliando;
pertanto, col predetto atto, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Bari la nominata soc. OM e chiese che, previa acquisizione dell'espletato accertamento tecnico preventivo, la stessa fosse condannata al pagamento della complessiva somma di £. 19.386.290 erogata per riparazione e trasporto dei pezzi di ricambio, oltre al risarcimento del danno per la mancata utilizzazione della macchina, con rivalutazione ed interessi.
Nel costituirsi in giudizio la soc. OM eccepì - tra l'altro - la decadenza dalla garanzia e l'estinzione per prescrizione della relativa azione;
contestò la domanda e ne chiese il rigetto. Con sentenza dell'8 ottobre 1993 il Tribunale, a conclusione del giudizio, qualificò quello intercorso tra le parti come contratto d'opera, ritenne fondata l'eccezione di prescrizione e comunque non fondata nel merito la domanda, rigettò la domanda stessa e condannò la soc. FA alle spese.
A seguito dell'appello proposto dalla soccombente il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Bari, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza non definitiva in data 27 giugno 1996, accolse il gravame sul punto dell'an debeatur qualificando appalto il contratto intercorso tra le parti e, con separata ordinanza, rimise la causa davanti al consigliere istruttore, disponendo l'accertamento del quantum per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
Contro la sentenza la soc. OM ha proposto ricorso per cassazione e formulato quattro motivi di impugnazione, poi illustrati con memoria, peraltro tardiva.
La soc. FA ha depositato controricorso, poi illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443. Afferma che la Corte d'appello ha erroneamente escluso la sua qualifica di impresa artigiana per il solo fatto di essersi costituita sotto forma di società in nome collettivo.
2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia dato dall'inquadramento del rapporto intercorso tra le parti nello schema del contratto di appalto unicamente sul presupposto che essa società non è un'impresa artigiana, senza tener conto che la differenza tra contratto d'opera e contratto d'appalto consiste non solo nell'organizzazione imprenditoriale insita nel secondo ma anche nel tipo di opera eseguito e nell'esistenza o meno del profitto d'impresa.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, a causa della loro evidente connessione.
Le doglianze sono fondate.
La Corte d'appello ha affermato che la soc. OM rientrava nel novero delle società commerciali in quanto società in nome collettivo, e poiché l'impresa artigiana è compresa nell'ambito della piccola impresa, l'esercizio di una simile attività non poteva non ritenersi incompatibile con la forma di società commerciale. Nè questa conclusione poteva essere revocata in dubbio dal fatto che anche l'attività artigiana può essere esercitata in forma associata, posto che, in tal caso, è pur sempre necessario che si tratti di una società di persone organizzata al di fuori degli schemi tipici di quelle commerciali, quali le società cooperative o le società semplici. Pertanto, se la prestazione dedotta in contratto era stata eseguita da un'impresa certamente non piccola per definizione di legge e, quindi, non artigiana, non poteva esservi dubbio che il contratto intercorso tra le parti fosse un appalto;
per cui non poteva affermarsi - come aveva fatto il Tribunale - che l'azione risultava estinta per prescrizione.
Alla luce di quanto si è finora riassunto risulta evidente che la Corte d'appello ha escluso che la soc. OM potesse qualificarsi impresa artigiana considerando il solo disposto dell'art. 2083 c.c., secondo cui sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
e che, pur avendo fatto riferimento alla società cooperativa e alla società semplice, non ha nè considerato la norma integrativa ex art. 3 comma 2 della legge 8 agosto 1985 n. 443 - secondo cui "è altresì artigiana l'impresa che,
nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni e quelle in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale" - ne' avvertito la necessità, prima di determinare la natura giuridica del contratto intercorso tra le parti, di accertare gli elementi di fatto che potessero indurre a ritenere in concreto che la società in questione potesse essere considerata artigiana e rientrare nella nozione di piccola impresa. Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata sul punto in questione e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese relative alla presente fase di legittimità.
3. La decisione che in tal senso si adotta assorbe il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 12 febbraio 1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 AGOSTO 1999.