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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3516/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3516/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art. 337 bis e segg. c.c. promosso da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. DORI SARA, elettivamente domiciliati in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DORI SARA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti sono nati i figli il 26.04.2018 e il Per_1 Per_2
11.05.2023. Cessata la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione ai figli minori come da ricorso congiunto, confermato con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.7.2025. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
a) AFFIDAMENTO CONDIVISO
e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale sugli stessi e ne cureranno l'istruzione, l'educazione e il mantenimento, adottando di comune accordo tutte le decisioni relative alle loro esigenze di vita e di studio;
resta inteso che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli per quanto attiene alla ordinaria amministrazione e alla gestione quotidiana dei predetti. I genitori si impegnano a prestare piena collaborazione nell'adottare tutte le decisioni relative alla tutela della salute dei loro figli minori.
I genitori avranno cura di presentare e fare frequentare ai loro figli minori i loro nuovi partners solo laddove si tratti di relazioni stabili onde evitare di generare in loro confusione.
I genitori si impegnano a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori recandosi negli uffici a ciò preposti e dichiarando sin da ora il loro assenso a sottoscrivere le domande necessarie, ciò anche per l'attività sportiva.
b) COLLOCAMENTO PARITARIO e DIRITTO DI VISITA
I minori sono collocati in via paritaria presso entrambi i genitori con residenza attualmente presso il padre. Quando la madre avrà reperito una abitazione autonoma trasferiranno la residenza presso di lei. Sul punto i genitori si impegnano a reperire un'abitazione che dovrà essere ad una distanza
ASCVB di massimo 5 Km dalla scuola frequentata oggi e dalla casa dell'altro genitore, in modo da pagina 2 di 4 garantire e favorire una buona gestione dei bimbi per il collocamento paritario e non stravolgere la quotidianità dei minori e in modo tale di non cambiare la scuola dove sono ora iscritti.
I minori trascorreranno con ciascun genitore due giorni consecutivi infrasettimanali (lun- mart e merc
– giov) a settimane alterne ed i fine settimana alternati dal venerdì alla domenica secondo il seguente schema: nella prima settimana lunedì – martedì con il papà, mercoledì – giovedì con la mamma e da venerdì a domenica con il papà; nella seconda settimana lunedì – martedì con la mamma, mercoledì – giovedì con il papà e da venerdì a domenica con il papà;
C) FESTIVITÀ E VACANZE ESTIVE
In generale per le Festività, i genitori alterneranno, di anno in anno, la Viglia e Natale, Capodanno e
Primo dell'anno così come Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Per il periodo estivo, i genitori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con i figli dandone reciproca comunicazione entro il
30 maggio di ogni anno.
Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano ad informarsi reciprocamente riguardo alle località in cui trascorreranno unitamente ai figli, le vacanze natalizie, pasquali, estive, nonché riguardo agli eventuali viaggi che vorranno fare con i figli durante i fine settimana indicando il luogo della vacanza con preavviso di almeno due giorni. Ciascun genitore sosterrà a proprio carico esclusivo le spese relative alle vacanze trascorse con i figli.
d) MANTENIMENTO E SPESE STRAORDIANARIE
In virtù del collocamento paritario, ciascun genitore provvede direttamente al mantenimento dei figli nei giorni di permanenza presso di sé. L'AUU verrà diviso al 50% tra i genitori. Si precisa che sono escluse dal mantenimento le spese per capi di abbigliamento sportivo, scarpe e giacche e cappotti che saranno spese straordinarie al 50%;
Le spese straordinarie verranno sostenute da ciascun genitore al 50% secondo Protocollo del
Tribunale di Bologna. La documentazione giustificativa delle spese mediche, farmaceutiche e sportive dovrà essere intestate ai figli e onde consentire ai genitori di detrarle fiscalmente Per_1 Per_2 nella misura del 50%. Dovranno quindi essere rimborsate: senza preventivo accordo e solo a fronte di esibizione di documento giustificativo le spese straordinarie corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
b) le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
c) le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello pagina 3 di 4 sport - incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo-; d) le spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività -incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e) i campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario non offre tempestive alternative anche attraverso la rete famigliare di riferimento;
f) le spese necessarie per il conseguimento della patente d guida;
g) l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
h) le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato e le uscite scolastiche senza pernottamento;
i) le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari e gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti oltre alle spese mediche aventi carattere d'urgenza; - tutte le ulteriori spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori. In particolare, il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto anche in relazione all'entità della spesa. Salvo diversi accordi, il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente;
- entrambi i genitori, laddove si trovino a dovere anticipare nell'interesse dei figli minori somme relative alle spese straordinarie comunque sempre previamente concordate fra gli stessi, si impegneranno a rimborsarne il 50% all'altro genitore nel mese di competenza entro il quale sono state sostenute, previa esibizione e consegna dei titoli giustificativi anche al fine di consentire le relative detrazioni fiscali nella misura del 50%; - tutte le spese straordinarie con importo superiore ad euro 150,00 come sopra indicativamente elencate dovranno sempre essere previamente concordate dai genitori, fatta eccezione per quelle mediche (non coperte dal SSN) e di iscrizione ai corsi scolastici obbligatori dei figli minori.
Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3516/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art. 337 bis e segg. c.c. promosso da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. DORI SARA, elettivamente domiciliati in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DORI SARA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti sono nati i figli il 26.04.2018 e il Per_1 Per_2
11.05.2023. Cessata la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione ai figli minori come da ricorso congiunto, confermato con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.7.2025. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
a) AFFIDAMENTO CONDIVISO
e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale sugli stessi e ne cureranno l'istruzione, l'educazione e il mantenimento, adottando di comune accordo tutte le decisioni relative alle loro esigenze di vita e di studio;
resta inteso che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli per quanto attiene alla ordinaria amministrazione e alla gestione quotidiana dei predetti. I genitori si impegnano a prestare piena collaborazione nell'adottare tutte le decisioni relative alla tutela della salute dei loro figli minori.
I genitori avranno cura di presentare e fare frequentare ai loro figli minori i loro nuovi partners solo laddove si tratti di relazioni stabili onde evitare di generare in loro confusione.
I genitori si impegnano a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori recandosi negli uffici a ciò preposti e dichiarando sin da ora il loro assenso a sottoscrivere le domande necessarie, ciò anche per l'attività sportiva.
b) COLLOCAMENTO PARITARIO e DIRITTO DI VISITA
I minori sono collocati in via paritaria presso entrambi i genitori con residenza attualmente presso il padre. Quando la madre avrà reperito una abitazione autonoma trasferiranno la residenza presso di lei. Sul punto i genitori si impegnano a reperire un'abitazione che dovrà essere ad una distanza
ASCVB di massimo 5 Km dalla scuola frequentata oggi e dalla casa dell'altro genitore, in modo da pagina 2 di 4 garantire e favorire una buona gestione dei bimbi per il collocamento paritario e non stravolgere la quotidianità dei minori e in modo tale di non cambiare la scuola dove sono ora iscritti.
I minori trascorreranno con ciascun genitore due giorni consecutivi infrasettimanali (lun- mart e merc
– giov) a settimane alterne ed i fine settimana alternati dal venerdì alla domenica secondo il seguente schema: nella prima settimana lunedì – martedì con il papà, mercoledì – giovedì con la mamma e da venerdì a domenica con il papà; nella seconda settimana lunedì – martedì con la mamma, mercoledì – giovedì con il papà e da venerdì a domenica con il papà;
C) FESTIVITÀ E VACANZE ESTIVE
In generale per le Festività, i genitori alterneranno, di anno in anno, la Viglia e Natale, Capodanno e
Primo dell'anno così come Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Per il periodo estivo, i genitori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con i figli dandone reciproca comunicazione entro il
30 maggio di ogni anno.
Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano ad informarsi reciprocamente riguardo alle località in cui trascorreranno unitamente ai figli, le vacanze natalizie, pasquali, estive, nonché riguardo agli eventuali viaggi che vorranno fare con i figli durante i fine settimana indicando il luogo della vacanza con preavviso di almeno due giorni. Ciascun genitore sosterrà a proprio carico esclusivo le spese relative alle vacanze trascorse con i figli.
d) MANTENIMENTO E SPESE STRAORDIANARIE
In virtù del collocamento paritario, ciascun genitore provvede direttamente al mantenimento dei figli nei giorni di permanenza presso di sé. L'AUU verrà diviso al 50% tra i genitori. Si precisa che sono escluse dal mantenimento le spese per capi di abbigliamento sportivo, scarpe e giacche e cappotti che saranno spese straordinarie al 50%;
Le spese straordinarie verranno sostenute da ciascun genitore al 50% secondo Protocollo del
Tribunale di Bologna. La documentazione giustificativa delle spese mediche, farmaceutiche e sportive dovrà essere intestate ai figli e onde consentire ai genitori di detrarle fiscalmente Per_1 Per_2 nella misura del 50%. Dovranno quindi essere rimborsate: senza preventivo accordo e solo a fronte di esibizione di documento giustificativo le spese straordinarie corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
b) le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
c) le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello pagina 3 di 4 sport - incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo-; d) le spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività -incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e) i campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario non offre tempestive alternative anche attraverso la rete famigliare di riferimento;
f) le spese necessarie per il conseguimento della patente d guida;
g) l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
h) le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato e le uscite scolastiche senza pernottamento;
i) le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari e gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti oltre alle spese mediche aventi carattere d'urgenza; - tutte le ulteriori spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori. In particolare, il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto anche in relazione all'entità della spesa. Salvo diversi accordi, il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente;
- entrambi i genitori, laddove si trovino a dovere anticipare nell'interesse dei figli minori somme relative alle spese straordinarie comunque sempre previamente concordate fra gli stessi, si impegneranno a rimborsarne il 50% all'altro genitore nel mese di competenza entro il quale sono state sostenute, previa esibizione e consegna dei titoli giustificativi anche al fine di consentire le relative detrazioni fiscali nella misura del 50%; - tutte le spese straordinarie con importo superiore ad euro 150,00 come sopra indicativamente elencate dovranno sempre essere previamente concordate dai genitori, fatta eccezione per quelle mediche (non coperte dal SSN) e di iscrizione ai corsi scolastici obbligatori dei figli minori.
Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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