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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/03/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3163/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere estensore
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10/11/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1214/2023, pubblicata il 10/10/2023,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Cristina Calegari (C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._1
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandro CP_1 C.F._2
Lorenzo De Filippis (C.F. ) e dell'Avv. Beatrice Nerini C.F._3
( , giusta delega in atti;
C.F._4
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1214/2023, pubblicata il
10/10/2023 e notificata in data 13/10/2023 in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 pagina 1 di 7 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, volere statuire quanto segue;
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
Concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa ai sensi degli art. 351 c.2 e 283 c.p.c.;
IN VIA PREGIUDIZIALE E NEL MERITO
In accoglimento dell'appello, riformare in toto per i motivi sopra esposti la sentenza n. 1214/2023 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Simona Caterbi, nell'ambito del giudizio R.G.N. 1718/2022, pubblicata in data 10/10/2023, notificata il 13/10/2023.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie richieste in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: “Ordinare l'esibizione degli originali dei documenti da 1 a 9 di cui alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta opposta”.
Per : CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie in rito e merito, in ordine alla sentenza n. 1214/2023 del Tribunale di Pavia – sezione civile pronunciata dal Giudice
Dott.ssa Simona Caterbi nell'ambito del giudizio rubricato RGN 1718/2022, così decidere:
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE.
Alla luce delle difese sin qui svolte, dichiarare l'appello inammissibile e/o respingerlo per manifesta infondatezza.
NEL MERITO.
Per le ragioni esposte, respingere l'appello confermando per l'effetto integralmente in tutti i suoi capi la sentenza qui appellata n. 1214/2023 del Tribunale di Pavia – sezione civile pronunciata dal Giudice
Dott.ssa Simona Caterbi nell'ambito del giudizio rubricato RGN 1718/2022, mandando assolta parte appellata, con ogni miglior formula, da ogni domanda contro la medesima proposta, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia.
pagina 2 di 7 Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso nell'interesse di parte appellata.
In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del grado di appello, oltre al rimborso spese generali, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie ed in particolare alla richiesta di esibizione degli originali dei solleciti di pagamento inviati dall'appellante, in quanto inammissibili per le motivazioni in atti.
Non si accetta il contradditorio su nuove e/o diverse domande ex adverso formulate per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1214/2023 il Tribunale di Pavia rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 343/2022 emesso dal medesimo Tribunale in data 24/02/2022 su istanza dell'Arch. CP_1
, confermando per l'effetto l'ingiunzione di pagamento nei confronti dell'attore
[...] opponente Tale ingiunzione era relativa ad Parte_1
una fattura portante la somma di € 5.022,16 oltre interessi emessa a titolo di compenso professionale per l'attività prestata dall'Arch. in favore del Condominio tra il 2010 e il CP_1
2012 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Il Tribunale in particolare riteneva non fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. nonché quella di prescrizione estintiva ex art 2946 c.c. sollevate dal Parte_1
ritenendo, innanzitutto, che le suddette eccezioni fossero riferibili ad istituti ontologicamente differenti e logicamente incompatibili poiché fondati su fatti diversi: “Infatti, mentre elementi costitutivi della prescrizione ordinaria sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia ove contesti l'esistenza del credito, sia nel caso in cui ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione, la prescrizione presuntiva è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito.”.
Considerato dunque che l'unica eccezione realmente proposta attenesse alla prescrizione presuntiva, il Tribunale rilevava che il aveva allegato il solo decorso del tempo e Parte_1 non anche l'avvenuto pagamento della fattura posta a base del decreto ingiuntivo. Di contro,
aveva suffragato il mancato pagamento mediante la produzione di numerosi solleciti CP_1 tutti successivi all'emissione della fattura, sottoscritti e timbrati dall'amministratore del pagina 3 di 7 (docc.
5-9 fasc. I grado ). “In particolare, ha depositato solleciti Parte_1 CP_1 consegnati a mano all'amministratore del condominio, che ivi ha apposto il proprio timbro e la propria firma, in data: 28.11.2012, 13.10.2014, 21.3.2016, 21.08.2017, 15.7.2019. Vi sono poi solleciti dell'ottobre 2021 inviati dal legale in data antecedente al ricorso monitorio.”
(sentenza impugnata pag. 5).
Posto che “la apposizione di una firma con relativo timbro in calce ad un documento datato comporta il riconoscimento del detto documento sia con riferimento al suo contenuto sia con riferimento alla data di apposizione della firma”, il Tribunale riteneva provato l'invio (tramite consegna a mani) dei solleciti di pagamento al nelle date indicate in ciascun Parte_1
sollecito, e, pertanto, provato il mancato pagamento della fattura.
Il Tribunale confermava dunque il decreto ingiuntivo n. 343/2022 del 24/2/2022 dichiarandolo esecutivo e condannava il alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 13 per Parte_1 anticipazioni, € 2.552,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a..
Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendo la sospensione Parte_1 dell'esecutività della sentenza e articolando due motivi di censura:
1. con il primo motivo ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui avrebbe invertito l'onere della prova esistente in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo che dovesse essere il a provare la non veridicità dei solleciti di pagamento prodotti. Parte_1
A parere del a fronte delle contestazioni mosse in punto di “mancanza della Parte_1 sottoscrizione per ricevuta” di detti solleciti, sarebbe stato onere di parte convenuta opposta provare la veridicità di tali documenti, onere non adempiuto dal creditore né con la prova testimoniale né con l'esibizione degli originali;
2. con il secondo motivo l'appellante, pur confermando che “che la linea difensiva compiuta da parte opponente è stata basata sulla prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n.2 c.c.”, ha dato atto “che vi è orientamento giurisprudenziale che ritiene che il mancato esercizio di un diritto per lungo tempo può comportare la preclusione della posizione soggettiva di vantaggio.
Tale orientamento è sostenuto dagli art. 1175 c.c. e 1375 c.c. secondo i quali il comportamento del creditore che per lungo tempo non ha azionato la sua pretesa creditoria, può generare
l'affidamento del debitore all'abbandono della relativa pretesa e pertanto deve ritenersi idoneo da tale comportamento l'abbandono della relativa pretesa.”.
si è costituito anche nel presente grado, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1
infondato e la conferma della sentenza impugnata. pagina 4 di 7 All'udienza dell'11/2/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti in via telematica ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 18.2.25.
****
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada respinto.
La fonte della pretesa creditoria di cui è causa è stata provata da mediante la produzione CP_1 dell'incarico professionale sottoscritto dall'allora amministratore del Condominio Sig.
, nel quale veniva espressamente pattuito il compenso dovuto per l'attività Parte_2
professionale richiesta.
È inoltre pacifico che l'esecuzione della prestazione sottesa alla fattura n. 16/2012 non è stata contestata, né sono state addotte ragioni di merito per le quali il credito vantato dall'Arch.
non avrebbe dovuto essere soddisfatto dal Condominio. CP_1
Il fatto che il non sia oggi in grado di ricostruire l'esecuzione dell'attività svolta Parte_1
da tra il 2010 e il 2012 ai fini di una sua contestazione non è certamente un valido CP_1
motivo per cui essa non dovrebbe essere remunerata. Inoltre, il non ha supportato Parte_1
in alcun modo la sua affermazione circa il preteso incendio che avrebbe distrutto la relativa documentazione, sicché tale circostanza resta indimostrata.
È altresì pacifico, come rilevato dal Tribunale e non contestato con l'atto di appello, che il nulla ha dedotto circa l'avvenuto pagamento della predetta fattura, dunque non ha Parte_1 dedotto né tantomeno provato il fatto estintivo consistente nell'adempimento dell'obbligazione.
Le censure dell'appellante si risolvono invero in una critica al valore probatorio assegnato dal
Tribunale ai solleciti di pagamento prodotti dall'appellato. Sostiene infatti il che Parte_1
l'onere di dimostrare la veridicità della sottoscrizione per ricevuta e della data di tali solleciti sarebbe gravato sull'attore in senso sostanziale, potendo l'opponente al decreto ingiuntivo limitarsi a disconoscere tali elementi. Poiché i solleciti controfirmati dal sarebbero Parte_1
di incerta veridicità, il credito di si sarebbe presuntivamente prescritto per assenza di CP_1
atti idonei a dimostrare la mancata soddisfazione del credito.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Risulta agli atti che il in primo grado non ha contestato la veridicità della Parte_1
sottoscrizione del precedente amministratore in calce ai solleciti di Parte_2
pagamento, ma ha contestato la mancanza di data certa di tali solleciti. Specificamente, secondo il per essere idonei ad interrompere la prescrizione i solleciti avrebbero dovuto Parte_1 non solo essere sottoscritti ma annotati con l'indicazione della data di ricezione.
pagina 5 di 7 Tuttavia, in presenza della sottoscrizione di un documento, non disconosciuta dal soggetto cui la stessa è riferibile, non vi è alcun onere di apporre anche la data di ricezione dello stesso, atteso che essa si presume coincidente con quella indicata nel documento sottoscritto.
Poiché tutti i solleciti depositati in atti da riportano la data di redazione (nello specifico CP_1
28/11/2012, 13/10/2014, 21/3/2016, 21/08/2017, 15/7/2019) e la sottoscrizione dell'amministratore, deve presumersi che, ove non diversamente indicato, la data di ricezione e quella di redazione del documento coincidano. Ciò in quanto la sottoscrizione del documento rende integralmente riferibile il suo contenuto a chi la appone, a meno che non si dimostri che il documento è stato alterato o che alcune sue parti non fossero a conoscenza del sottoscrittore.
Il tuttavia, non ha fornito alcun elemento idoneo a far fondatamente dubitare che Parte_1
la data indicata nei solleciti di pagamento sottoscritti non fosse la data di sottoscrizione, limitandosi a contestare il mancato invio tramite raccomandata. A tale proposito, si sottolinea anche che la consegna a mani nelle date indicate nei predetti documenti non appare affatto inverosimile e “sospetta”, in quanto risulta agli atti (e non è stato contestato) che l'Arch.
era residente all'epoca dei fatti proprio nel (cfr. doc. 2 CP_1 Parte_1
fascicolo monitorio).
Per tali ragioni, gli atti di sollecito di pagamento sottoscritti dal sono elementi di Parte_1
prova idonei a dimostrare la mancata soddisfazione del credito richiesto da , sicché non CP_1 può accogliersi l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal né può Parte_1 ritenersi che vi sia stato “mancato esercizio di un diritto per lungo tempo”, atteso che il professionista ha più volte sollecitato nel corso degli anni il al pagamento della Parte_1
fattura emessa.
A tale riguardo, non può assumere rilevanza il fatto che l'odierna amministrazione non fosse a conoscenza del credito vantato dal professionista, dal momento che tale ignoranza non configura una idonea causa di estinzione dell'obbligazione del debitore.
In conclusione, l'appello va respinto con conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico del Parte_1
andranno poste le spese affrontate da per il giudizio di appello, liquidate
[...] CP_1 in base al valore della causa (€ 5.022,16) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
1214/2023, pubblicata il 10/10/2023, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese del presente grado, quantificate in € 2.419,00 di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, il 18/02/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere estensore
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10/11/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1214/2023, pubblicata il 10/10/2023,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Cristina Calegari (C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._1
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandro CP_1 C.F._2
Lorenzo De Filippis (C.F. ) e dell'Avv. Beatrice Nerini C.F._3
( , giusta delega in atti;
C.F._4
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1214/2023, pubblicata il
10/10/2023 e notificata in data 13/10/2023 in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 pagina 1 di 7 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, volere statuire quanto segue;
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
Concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa ai sensi degli art. 351 c.2 e 283 c.p.c.;
IN VIA PREGIUDIZIALE E NEL MERITO
In accoglimento dell'appello, riformare in toto per i motivi sopra esposti la sentenza n. 1214/2023 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Simona Caterbi, nell'ambito del giudizio R.G.N. 1718/2022, pubblicata in data 10/10/2023, notificata il 13/10/2023.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie richieste in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: “Ordinare l'esibizione degli originali dei documenti da 1 a 9 di cui alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta opposta”.
Per : CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie in rito e merito, in ordine alla sentenza n. 1214/2023 del Tribunale di Pavia – sezione civile pronunciata dal Giudice
Dott.ssa Simona Caterbi nell'ambito del giudizio rubricato RGN 1718/2022, così decidere:
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE.
Alla luce delle difese sin qui svolte, dichiarare l'appello inammissibile e/o respingerlo per manifesta infondatezza.
NEL MERITO.
Per le ragioni esposte, respingere l'appello confermando per l'effetto integralmente in tutti i suoi capi la sentenza qui appellata n. 1214/2023 del Tribunale di Pavia – sezione civile pronunciata dal Giudice
Dott.ssa Simona Caterbi nell'ambito del giudizio rubricato RGN 1718/2022, mandando assolta parte appellata, con ogni miglior formula, da ogni domanda contro la medesima proposta, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia.
pagina 2 di 7 Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso nell'interesse di parte appellata.
In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del grado di appello, oltre al rimborso spese generali, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie ed in particolare alla richiesta di esibizione degli originali dei solleciti di pagamento inviati dall'appellante, in quanto inammissibili per le motivazioni in atti.
Non si accetta il contradditorio su nuove e/o diverse domande ex adverso formulate per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1214/2023 il Tribunale di Pavia rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 343/2022 emesso dal medesimo Tribunale in data 24/02/2022 su istanza dell'Arch. CP_1
, confermando per l'effetto l'ingiunzione di pagamento nei confronti dell'attore
[...] opponente Tale ingiunzione era relativa ad Parte_1
una fattura portante la somma di € 5.022,16 oltre interessi emessa a titolo di compenso professionale per l'attività prestata dall'Arch. in favore del Condominio tra il 2010 e il CP_1
2012 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Il Tribunale in particolare riteneva non fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. nonché quella di prescrizione estintiva ex art 2946 c.c. sollevate dal Parte_1
ritenendo, innanzitutto, che le suddette eccezioni fossero riferibili ad istituti ontologicamente differenti e logicamente incompatibili poiché fondati su fatti diversi: “Infatti, mentre elementi costitutivi della prescrizione ordinaria sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia ove contesti l'esistenza del credito, sia nel caso in cui ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione, la prescrizione presuntiva è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito.”.
Considerato dunque che l'unica eccezione realmente proposta attenesse alla prescrizione presuntiva, il Tribunale rilevava che il aveva allegato il solo decorso del tempo e Parte_1 non anche l'avvenuto pagamento della fattura posta a base del decreto ingiuntivo. Di contro,
aveva suffragato il mancato pagamento mediante la produzione di numerosi solleciti CP_1 tutti successivi all'emissione della fattura, sottoscritti e timbrati dall'amministratore del pagina 3 di 7 (docc.
5-9 fasc. I grado ). “In particolare, ha depositato solleciti Parte_1 CP_1 consegnati a mano all'amministratore del condominio, che ivi ha apposto il proprio timbro e la propria firma, in data: 28.11.2012, 13.10.2014, 21.3.2016, 21.08.2017, 15.7.2019. Vi sono poi solleciti dell'ottobre 2021 inviati dal legale in data antecedente al ricorso monitorio.”
(sentenza impugnata pag. 5).
Posto che “la apposizione di una firma con relativo timbro in calce ad un documento datato comporta il riconoscimento del detto documento sia con riferimento al suo contenuto sia con riferimento alla data di apposizione della firma”, il Tribunale riteneva provato l'invio (tramite consegna a mani) dei solleciti di pagamento al nelle date indicate in ciascun Parte_1
sollecito, e, pertanto, provato il mancato pagamento della fattura.
Il Tribunale confermava dunque il decreto ingiuntivo n. 343/2022 del 24/2/2022 dichiarandolo esecutivo e condannava il alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 13 per Parte_1 anticipazioni, € 2.552,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a..
Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendo la sospensione Parte_1 dell'esecutività della sentenza e articolando due motivi di censura:
1. con il primo motivo ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui avrebbe invertito l'onere della prova esistente in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo che dovesse essere il a provare la non veridicità dei solleciti di pagamento prodotti. Parte_1
A parere del a fronte delle contestazioni mosse in punto di “mancanza della Parte_1 sottoscrizione per ricevuta” di detti solleciti, sarebbe stato onere di parte convenuta opposta provare la veridicità di tali documenti, onere non adempiuto dal creditore né con la prova testimoniale né con l'esibizione degli originali;
2. con il secondo motivo l'appellante, pur confermando che “che la linea difensiva compiuta da parte opponente è stata basata sulla prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n.2 c.c.”, ha dato atto “che vi è orientamento giurisprudenziale che ritiene che il mancato esercizio di un diritto per lungo tempo può comportare la preclusione della posizione soggettiva di vantaggio.
Tale orientamento è sostenuto dagli art. 1175 c.c. e 1375 c.c. secondo i quali il comportamento del creditore che per lungo tempo non ha azionato la sua pretesa creditoria, può generare
l'affidamento del debitore all'abbandono della relativa pretesa e pertanto deve ritenersi idoneo da tale comportamento l'abbandono della relativa pretesa.”.
si è costituito anche nel presente grado, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1
infondato e la conferma della sentenza impugnata. pagina 4 di 7 All'udienza dell'11/2/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti in via telematica ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 18.2.25.
****
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada respinto.
La fonte della pretesa creditoria di cui è causa è stata provata da mediante la produzione CP_1 dell'incarico professionale sottoscritto dall'allora amministratore del Condominio Sig.
, nel quale veniva espressamente pattuito il compenso dovuto per l'attività Parte_2
professionale richiesta.
È inoltre pacifico che l'esecuzione della prestazione sottesa alla fattura n. 16/2012 non è stata contestata, né sono state addotte ragioni di merito per le quali il credito vantato dall'Arch.
non avrebbe dovuto essere soddisfatto dal Condominio. CP_1
Il fatto che il non sia oggi in grado di ricostruire l'esecuzione dell'attività svolta Parte_1
da tra il 2010 e il 2012 ai fini di una sua contestazione non è certamente un valido CP_1
motivo per cui essa non dovrebbe essere remunerata. Inoltre, il non ha supportato Parte_1
in alcun modo la sua affermazione circa il preteso incendio che avrebbe distrutto la relativa documentazione, sicché tale circostanza resta indimostrata.
È altresì pacifico, come rilevato dal Tribunale e non contestato con l'atto di appello, che il nulla ha dedotto circa l'avvenuto pagamento della predetta fattura, dunque non ha Parte_1 dedotto né tantomeno provato il fatto estintivo consistente nell'adempimento dell'obbligazione.
Le censure dell'appellante si risolvono invero in una critica al valore probatorio assegnato dal
Tribunale ai solleciti di pagamento prodotti dall'appellato. Sostiene infatti il che Parte_1
l'onere di dimostrare la veridicità della sottoscrizione per ricevuta e della data di tali solleciti sarebbe gravato sull'attore in senso sostanziale, potendo l'opponente al decreto ingiuntivo limitarsi a disconoscere tali elementi. Poiché i solleciti controfirmati dal sarebbero Parte_1
di incerta veridicità, il credito di si sarebbe presuntivamente prescritto per assenza di CP_1
atti idonei a dimostrare la mancata soddisfazione del credito.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Risulta agli atti che il in primo grado non ha contestato la veridicità della Parte_1
sottoscrizione del precedente amministratore in calce ai solleciti di Parte_2
pagamento, ma ha contestato la mancanza di data certa di tali solleciti. Specificamente, secondo il per essere idonei ad interrompere la prescrizione i solleciti avrebbero dovuto Parte_1 non solo essere sottoscritti ma annotati con l'indicazione della data di ricezione.
pagina 5 di 7 Tuttavia, in presenza della sottoscrizione di un documento, non disconosciuta dal soggetto cui la stessa è riferibile, non vi è alcun onere di apporre anche la data di ricezione dello stesso, atteso che essa si presume coincidente con quella indicata nel documento sottoscritto.
Poiché tutti i solleciti depositati in atti da riportano la data di redazione (nello specifico CP_1
28/11/2012, 13/10/2014, 21/3/2016, 21/08/2017, 15/7/2019) e la sottoscrizione dell'amministratore, deve presumersi che, ove non diversamente indicato, la data di ricezione e quella di redazione del documento coincidano. Ciò in quanto la sottoscrizione del documento rende integralmente riferibile il suo contenuto a chi la appone, a meno che non si dimostri che il documento è stato alterato o che alcune sue parti non fossero a conoscenza del sottoscrittore.
Il tuttavia, non ha fornito alcun elemento idoneo a far fondatamente dubitare che Parte_1
la data indicata nei solleciti di pagamento sottoscritti non fosse la data di sottoscrizione, limitandosi a contestare il mancato invio tramite raccomandata. A tale proposito, si sottolinea anche che la consegna a mani nelle date indicate nei predetti documenti non appare affatto inverosimile e “sospetta”, in quanto risulta agli atti (e non è stato contestato) che l'Arch.
era residente all'epoca dei fatti proprio nel (cfr. doc. 2 CP_1 Parte_1
fascicolo monitorio).
Per tali ragioni, gli atti di sollecito di pagamento sottoscritti dal sono elementi di Parte_1
prova idonei a dimostrare la mancata soddisfazione del credito richiesto da , sicché non CP_1 può accogliersi l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal né può Parte_1 ritenersi che vi sia stato “mancato esercizio di un diritto per lungo tempo”, atteso che il professionista ha più volte sollecitato nel corso degli anni il al pagamento della Parte_1
fattura emessa.
A tale riguardo, non può assumere rilevanza il fatto che l'odierna amministrazione non fosse a conoscenza del credito vantato dal professionista, dal momento che tale ignoranza non configura una idonea causa di estinzione dell'obbligazione del debitore.
In conclusione, l'appello va respinto con conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico del Parte_1
andranno poste le spese affrontate da per il giudizio di appello, liquidate
[...] CP_1 in base al valore della causa (€ 5.022,16) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
1214/2023, pubblicata il 10/10/2023, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese del presente grado, quantificate in € 2.419,00 di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, il 18/02/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Laura Sara Tragni
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