CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 462/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Amedeo DI ODOARDO del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio STROZZIERI del Controparte_1
foro di Teramo ed elettivamente domiciliata in Nereto presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
➢ , rappresentati e difesi in primo grado dall'avv. Antonio CP_2 CP_3
STROZZIERI;
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello proposto avverso sentenza n. 65/23 del 1 febbraio 2023 del Tribunale di
Teramo in tema di azione di indennità occupazione sine titulo.
Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.1.Il Tribunale di Teramo ha definito un articolato contenzioso che (senza invero tradursi in una domanda di scioglimento della comunione ereditaria) è ruotato intorno ai diritti spettanti agli eredi della defunta , deceduta in data 28 luglio 2011. Persona_1
Scendendo nello specifico, la de cuius ha disposto, per testamento olografo del 27 luglio 2007, in favore della figlia tanto la quota disponibile che quella di legittima del proprio Controparte_1
asse ereditario.
Secondo la prospettazione dell'altro figlio, , tale disposizione ha tuttavia comportato la Pt_1
lesione della propria quota e così, previo riconoscimento del proprio status di erede della defunta madre, egli ha evocato in giudizio la sorella unitamente ai suoi figli, e , CP_2 CP_3
proponendo una serie di domande tra cui la restituzione (quale effetto dell'azione di riduzione) di cospicue somme di denaro (per un ammontare di circa € 99.000,00) costituite da prelievi effettuati su libretti di risparmio e deposito titoli cointestati alla madre, alla sorella ed ai nipoti nonché dell'ulteriore importo di € 51.646,00 corrispondente al prezzo versato dalla germana per l'acquisto di un immobile sito a Nereto e successivamente dalla stessa alienato a terzi.
Infine, ha anche chiesto che gli fosse corrisposta l'indennità da occupazione del fabbricato sempre ubicato in Nereto abitato sino alla sua morte dal genitore ed utilizzato esclusivamente dalla sorella.
Sono ste invero avanzate anche altre domande sulle quali però si omette volutamente di addentrarsi non avendo costituito oggetto di censura nel presente grado.
1.2. Le parti convenute hanno contestato essenzialmente l'azione di riduzione spiegando al contempo anche domanda riconvenzionale per far accertare l'esistenza di donazioni (da unirsi al relictum) fatte dalla de cuius anche in favore della controparte e vedersi restituite le somme impiegate per fornire l'assistenza all'anziana.
1.3. Il tribunale aprutino ha per la maggior parte rigettato le domande attoree ed anzi con riguardo all'azione di riduzione proposta nei confronti dei ne ha dichiarato l'inammissibilità (non CP_2 essendovi stata accettazione dell'eredità da parte di con beneficio dell'inventario) Parte_1 evidenziando, nel merito, l'assenza dell'indispensabile riscontro probatorio.
A trovare pertanto accoglimento, è risultata unicamente la richiesta di pagamento dell'indennizzo per l'occupazione, per il periodo successivo al 30 agosto 2011 (data della messa in mora mediante lettera raccomandata), dell'abitazione di Nereto alla Via Vittorio Veneto determinato nell'importo complessivo di € 6.850,00 mediante individuazione della quota (pari ad 1/3) dell'eredità spettante all'attore e moltiplicata per n. 137 mensilità.
2 A supporto della decisione assunta il Collegio ha, in estrema sintesi, rilevato (con riguardo al profilo del quantum debeatur) che lo stesso aveva in sede di comparsa conclusionale Parte_1 stimato il valore locativo dell'immobile in complessivi € 150,00.
Le spese di lite, anche in ragion del rigetto della riconvenzionale, sono state in parte compensate e per la restante parte (di 1/3) poste a carico della sola Controparte_1
1.4. La pronunzia di primo grado è stata tempestivamente e ritualmente impugnata da Pt_1
esclusivamente in ordine al capo che ha riconosciuto il proprio diritto all'indennizzo per
[...]
l'occupazione dell'immobile di Nereto da parte della sorella.
La doglianza ha, in estrema sintesi, riguardato l'errata quantificazione dell'indennizzo dovendosi assumere a riferimento la maggior somma di € 150,00 esattamente corrispondente ad 1/3 di € 450,00 ovverosia del canone locativo stimato nella perizia di parte redatta dal geom. prodotta in Per_2
atti e quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
Si è costituita la sola che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del Controparte_1
gravame per intervenuta acquiescenza tacita alla sentenza di prime cure.
Nelle more, infatti, e dopo la notifica dell'atto di precetto, è stata corrisposta a mani del delegato del procuratore costituito della controparte, la somma indicata in sentenza maggiorata delle spese legali.
Nel merito, in ogni caso, l'appellata ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione insistendo per il suo rigetto.
Il giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado (integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 19 novembre 2024, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.In limine litis, e non avendovi provveduto nel corso del giudizio, va dichiarata la contumacia di e i quali, sebbene regolarmente citati mediante la notifica dell'atto di appello CP_2 CP_3 all'indirizzo di posta certificata del procuratore, non si sono costituiti.
3.1. Sempre in via preliminare, deve essere vagliata la questione sollevata da Controparte_1 sull'inammissibilità del gravame per acquiescenza.
La doglianza però non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condivisa.
Come noto, in simili casi, il parametro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 329 cpc che disciplina l' acquiescenza.
3 Trattasi in buona sostanza di un istituto di chiara connotazione processuale che produce l'effetto del passaggio in giudicato (in toto oppure anche soltanto in parte) della sentenza.
Tale risultato può essere espresso oppure anche conseguire tacitamente dal comportamento tenuto dalla parte interessata (in quanto soccombente) a proporre l'impugnazione.
La giurisprudenza di legittimità si è nel tempo allineata pacificamente su un crinale interpretativo che ha ristretto la casistica dell'acquiescenza tacita all'assunzione di comportamenti obiettivamente incompatibili con l'intenzione di proporre gravame.
Anche se con un arresto oramai risalente, ma che non risulta essere stato contraddetto da decisioni di segno contrario, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere. Ne consegue che la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza, trattandosi di condotte riconducibili alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di per sé, non è incompatibile con l'intento di impugnarla per ottenere quanto negato o, comunque, dovuto” (cfr Cass Civ, Sez I, 10.10.2014 n. 21491).
Cercando di fare opera di sintesi, è dunque possibile affermare che quando il pagamento di una somma di denaro (anche se intimato mediante atto di precetto) rappresenta una conseguenza diretta dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della decisione (e nella fattispecie, il capo condannatorio relativo alla somma di € 6.850,00 soddisfa tale requisito) non si è in presenza di una ipotesi di acquiescenza tacita.
Si tratta, a voler sintetizzare, di operare un equo contemperamento di interessi contrapposti e quindi privilegiare (e non paralizzare) il diritto della parte a mettere in discussione il contenuto di una pronunzia comunque dotata di efficacia esecutiva per legge essendo una sentenza di condanna.
Ne deriva il rigetto della questione sicchè la controversia deve necessariamente essere scrutinata nel merito.
3.2.1. L'appello proposto da è infondato in fatto oltre che in diritto e di conseguenza Parte_1
deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Occorre sinteticamente ricostruire i passaggi essenziali della vicenda relativa al pagamento dell'indennizzo ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
4 Nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado (cfr pag 21) l'odierno appellante ha indicato la somma dovuta a titolo di indennità di occupazione in € 150,00 mensili ribadendo tale assunto anche in sede di comparsa conclusionale.
Tra le produzioni documentali depositate vi è la perizia del geom che ha descritto le Per_2 caratteristiche dell'immobile ed ha a sua volta stimato il canone locativo in € 450,00.
In particolare, la relazione ha descritto l'immobile come un bene sito nel centro storico del paese composto da due piani essenzialmente adibito a zona giorno e notte.
La rendita catastale è stata indicata in circa € 197,00 mentre la stima del valore locativo è stata effettuata con il metodo comparativo e quindi considerando quello di immobili aventi le medesime caratteristiche.
Nelle note inviate in data 30 agosto 2011 e 20 settembre 2012 (entrambe agli atti) l'appellante chiesto il pagamento in suo favore della somma di € 300,00 mensili.
Nella comparsa di costituzione e risposta ha genericamente contestato le Controparte_1 domande avversaria non prendendo però compiuta posizione su quella relativa all'indennità di occupazione.
Soltanto in effetti in sede di memoria di replica (alla pag. 4) ha aggiunto che si tratta di un immobile
“in pessime condizioni abitative come controparte conosce molto bene, tanto che in atti questi non ha allegato ne provato nulla sul punto. Peraltro, si tratta di un immobile fatiscente del valore non superiore a 40.000,00 per cui si contesta radicalmente anche sotto il profilo del quantum la somma di 150,00 euro mensili richiesta pe il suo utilizzo”.
Non vi è dubbio infine sull'inutilizzabilità della perizia di parte depositata dall'appellata essendo successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
3.2.2. Al quadro fattuale così tratteggiato devono poi aggiungersi le seguenti considerazioni conclusive.
In assenza di specificazioni ulteriori, è ragionevole ritenere che laddove (già dalla citazione in primo grado) ha fatto riferimento alla somma di € 150,00 ha inteso alludere al valore Parte_1
locativo del bene nel suo complesso.
La non contestazione della convenuta (rilevante al solo fine di esonerare la controparte dalla prova del valore locativo) può ritenersi circoscritta quindi esclusivamente a tale importo nel suo complesso.
Risulta altrettanto indubbio che la pretesa dell'odierno appellante può essere contenuta nei limiti della sua quota di eredità (di 1/3).
Il richiamo operato alla perizia del geom. non si appalesa e certamente non tale da Per_2
consentire un diverso inquadramento dei fatti.
5 Infatti, l'elaborato si è limitato a fornire una sintetica descrizione dell'immobile senza supportare quanto riferito con ulteriori elementi di riscontro (si pensi a titolo meramente esemplificativo a riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi).
Anche il richiamo al metodo sintetico comparativo risulta frutto di una deduzione sfornita di prova non avendo allegato alcuna ulteriore documentazione comprovante il valore di beni analoghi.
Di conseguenza, il solo fatto che l'importo di € 150,00 rappresenti un terzo di € 450,00 (canone stimato dal perito di parte) non può valere ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione.
In altri termini si vuol significare che la perizia di parte ben può essere assunta a fondamento della decisione, ma affinchè questo sia possibile è necessario che essa si presenti completa e adeguatamente supportata elementi di riscontro.
In assenza di tali elementi (che chiaramente era onere dell'appellante provare ed anzi anche allegare prima) il motivo non può che essere rigettato.
4.1. In ultimo, le spese di lite del presente grado nel rapporto tra le parti costituite seguono la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata.
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellata la somma di € 3.966,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 5.201,00 ad
€ 26.000,00, con applicazione valori medi fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
4.2. Quanto al rapporto tra gli appellanti e le parti appellate contumaci deve farsi applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n.
24750/13; depositata il 5 novembre).
6 5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 65/23 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Dichiara la contumacia di e;
CP_2 CP_3
b) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
c) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) Nulla sulle spese relativamente al rapporto tra l'appellante e le altre parti rimaste contumaci;
e) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 29 novembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
7