Accoglimento
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/07/2025, n. 6167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6167 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06167/2025REG.PROV.COLL.
N. 08076/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8076 del 2023, proposto dalla società IA Macchine S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Giambellini, Luciano Salomoni e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n. 44;
contro
il Comune di Milano, la Città Metropolitana di Milano, l’Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente – RP Lombardia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 477 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni della parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società IA Macchine S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 477 del 2023 del T.a.r. Lombardia - Milano con cui è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento del provvedimento del Comune di Milano del 30 gennaio 2017, PG n. 46616/2017, recante l’ordine di redigere un piano di indagine ambientale con riferimento ai cumuli di materiale inerte frantumato da demolizione, collocati in un’area ove l’anzidetta società esercita l’attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, sita nel territorio del Comune di Milano, al civico n. 33 di via Bardolino, catastalmente identificata al foglio n. 623, mappale n. 18.
2. In punto di fatto, occorre premettere, in estrema sintesi, che la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da un primo sopralluogo eseguito dall’amministrazione il 27 giugno 2008, all’esito del quale era stata riscontrata l’esistenza di una “ discarica abusiva ” sul sopra menzionato terreno ove la ricorrente e odierna appellante IA Macchine S.r.l. esercita la propria attività d’impresa, con contestuale avvio di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della società medesima, poi assolto dal reato di discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi e da ogni reato ambientale, con la sentenza n. 1620/2011 del Tribunale di Milano, depositata il 18 febbraio 2011 e divenuta definitiva.
Con un secondo sopralluogo effettuato da RP il 4 agosto 2009, veniva evidenziata la presenza di “ un cumulo di circa 400 mc di terra ” e, infine, con il successivo sopralluogo del 23 marzo 2011, era rilevato il “ deposito di ingenti cumuli di materiale inerte da demolizione frantumato… da considerarsi ancora rifiuti ”, nonché la presenza di una “ platea calpestabile… realizzata con riporto di materiali inerti ”. Il Tribunale di Milano disponeva, dunque, il sequestro preventivo dell’area e, a seguito di detto provvedimento di sequestro, veniva presentata l’istanza di accesso per prelevare gli anzidetti cumuli, sul presupposto che si trattasse di materiale lavorato e non di rifiuti e a ciò seguiva l’autorizzazione della Procura della Repubblica. La rimozione veniva quindi materialmente eseguita in data 1 dicembre 2012 e il sequestro veniva poi annullato dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con provvedimento del 29 marzo 2013.
Inoltre, ancora in punto di fatto, occorre rilevare che la società IA Macchine S.r.l., in data 14 giugno 2010, aveva presentato, in relazione alla citata platea calpestabile, la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica avente ad oggetto, tra l’altro, le “ opere di costipamento del terreno ” di via Bardolino n. 33, rispetto alle quali veniva rilasciata, in data 2 settembre 2015, l’autorizzazione paesaggistica attestante la compatibilità ai sensi dell’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 relativa alla predetta “ alterazione del piano di campagna mediante posa di materiale inerte ”. Da ultimo, la società ricorrente e odierna appellante presentava, in data 23 dicembre 2015, la domanda di sanatoria edilizia che, secondo quanto dalla stessa prospettato, sarebbe tuttora pendente e nel cui ambito è stato depositato e acquisito dall’amministrazione un piano di indagine ambientale elaborato dalla società.
In tale contesto, il Comune di Milano, richiamata la comunicazione di avvio del procedimento del 24 gennaio 2014, ha dottato l’impugnato provvedimento del 30 gennaio 2017, PG n. 46616/2017, a fronte del quale la società IA Macchine S.r.l. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Con la sentenza n. 477 del 2023, il T.a.r. Lombardia ha respinto il ricorso affermando, anzitutto, che l’atto impugnato debba essere qualificato come un ordine implicito di rimozione dei rifiuti e ciò sebbene esso, utilizzando una formula “ poco chiara ”, disponga la sola redazione del piano di indagine ambientale “ Qualora codesta società avesse provveduto alla rimozione dei rifiuti ”.
Nel merito, il giudice di primo grado ha ritenuto infondati i motivi di ricorso proposti dalla società IA Macchine S.r.l. e, segnatamente, non ha ravvisato il contestato difetto di istruttoria, rilevando, a tale proposito, che la ricorrente non aveva chiarito quale utilità essa potesse trarre da tale materiale “ ormai depositato in loco da innumerevoli anni ” né quale utilità fosse possibile trarre dalla platea sopra menzionata, con la conseguenza che da ciò si ricaverebbe, secondo il T.a.r., che l’impiego dei materiali per la realizzazione della platea sarebbe avvenuto al solo fine di non dover recuperare o smaltire il materiale che la società non aveva alcun interesse a trattenere, potendosi pertanto ricondurre gli anzidetti materiali alla nozione di “rifiuto”.
Per tale ragione, dunque, il T.a.r. ha ritenuto che, nel caso di specie, sia configurabile l’ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, assunta dall’amministrazione quale presupposto per l’emanazione dell’odine di rimozione e di predisposizione del piano di indagine ambientale.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società IA Macchine S.r.l., formulando tre distinti motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo, l’appellante ha contestato la qualificazione del provvedimento impugnato come “ ordine implicito di rimozione dei rifiuti ” che sarebbe, a suo avviso, erronea, atteso che l’atto conterrebbe soltanto la richiesta di provvedere alla redazione di un piano di indagine ambientale sul presupposto che sull’area in questione vi siano dei rifiuti e detto provvedimento è stato impugnato dalla società ricorrente proprio in considerazione della qualificazione come “rifiuto” tanto del materiale presente in loco , quanto della platea. In altri termini, secondo l’appellante, il provvedimento impugnato non recherebbe alcun ordine di rimozione dei rifiuti, ma la mera indicazione concernente il piano di indagine ambientale da eseguire “ qualora codesta società avesse provveduto alla rimozione dei rifiuti ”.
La società appellante ha quindi contestato sia l’asserita presenza di rifiuti sull’area de qua sia la qualificazione della platea stessa come rifiuto, sostenendo, in primo luogo, che i materiali in questione non siano più presenti in loco , fermo restando che non si potrebbe sostenere che essi non abbiano valore economico, trattandosi di materie prime destinate alla vendita. In secondo luogo, l’amministrazione non avrebbe considerato gli esiti del giudizio penale, posto che il giudice penale non si era limitato a rilevare che l’impresa era in possesso di regolari autorizzazioni, ma aveva espressamente assolto il legale rappresentante della società IA Macchine S.r.l. dal reato di discarica abusiva. Sotto un diverso profilo, la rilevanza economica dei materiali, di per sé incompatibile con la qualifica di rifiuti, sarebbe confermata dall’autorizzazione alla rimozione degli stessi rilasciata dalla Procura della Repubblica, in quanto l’istanza risultava volta a consentire l’asportazione dei materiali dichiaratamente “ pront[i] per la vendita ”, tanto è vero che in sede di rimozione essi erano stati indicati come “ MPS (frantumato) ”, ossia un materiale “ notoriamente destinato alla vendita ”.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza sostenendo che il provvedimento impugnato sia viziato per difetto d’istruttoria in quanto fondato su rilievi risalenti nel tempo e senza tener conto degli accadimenti successivi ai sopralluoghi espletati, con la conseguente impossibilità di affermare che sull’area siano ancora presenti rifiuti.
4.3. Con il terzo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza insistendo nel sostenere l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto dei presupposti e di istruttoria nella parte in cui esso impone un piano di indagine a quasi dieci anni dai rilievi svolti dall’amministrazione e senza che siano stati compiuti ulteriori accertamenti dal 2011 in poi e, inoltre, senza considerare in alcun modo il piano di indagine già depositato e acquisito nell’ambito dell’istruttoria sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria relativa alla platea.
5. Il Comune di Milano e le altre amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
6. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica dell’8 maggio 2025 – reputa che l’appello sia fondato nei limiti che di seguito si precisano.
6.1. Il primo motivo di gravame è fondato poiché, a differenza di quanto affermato dal T.a.r., l’atto impugnato non può essere qualificato alla stregua di un implicito ordine di rimozione dei rifiuti, in considerazione della sua espressa formulazione letterale (peraltro definita “ poco chiara ” anche dal giudice di primo grado), la quale non reca – in nessuna sua parte – alcun riferimento alla rimozione dei rifiuti.
In questo senso, del resto, si è inequivocabilmente espressa non solo l’odierna appellante ma anche la stessa amministrazione comunale di Milano nell’ambito delle difese depositate nel primo grado di giudizio, posto che, con la memoria del 18 novembre 2022, era stato rilevato quanto segue: “ Con l’atto impugnato si è dato avvio ad un procedimento volto ad acquisire maggiori elementi conoscitivi e valutativi sulla situazione ambientale del sito di via Bardolino n. 33, invitando la Società ad effettuare determinate attività e preavvertendo che “in caso di inosservanza, le prescrizioni sopra indicate verranno riproposte in forma ordinatoria”. Pertanto, l’atto impugnato non è nella sostanza immediatamente produttivo di effetti giuridici pregiudizievoli ”.
Ne consegue che, come correttamente rilevato tanto dall’appellante quanto dalla difesa del Comune di Milano in primo grado, il provvedimento impugnato non può essere qualificato come un ordine di rimozione dei rifiuti.
6.2. Il secondo e il terzo motivo di gravame possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi e sono entrambi fondati, come di seguito si precisa.
Ritiene, infatti, il Collegio che sia da reputarsi sussistente il denunciato vizio di difetto di istruttoria, dovendosi considerare, in tal senso, che l’amministrazione non ha tenuto conto in alcun modo di una pluralità di elementi rilevanti, tra cui l’intervenuta assoluzione del legale rappresentante della società appellante; il sopravvenuto accertamento di compatibilità paesaggistica della platea; i dubbi espressi a proposito della qualificazione come rifiuto tenuto conto del possibile valore economico dei materiali in questione anche alla luce dei sopra richiamati provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale; l’omessa valutazione dell’RP che non si è espressa sulla natura del materiale; il fatto che gli accertamenti posti a fondamento del provvedimento risultino molto risalenti nel tempo e quindi non più attuali e infine l’omessa considerazione del piano di indagine ambientale già depositato dall’amministrazione.
7. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, l’accoglimento dell’appello nei limiti sopra precisati e, dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio.
8. In considerazione della peculiarità della vicenda di fatto oggetto del giudizio, le spese processuali del presente grado possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, adottato dal Comune di Milano il 30 gennaio 2017, PG n. 46616/2017.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO