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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 07/01/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18837 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MALANDRINO CLAUDIA, giusta Parte_1
delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ad atp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 15.5.2024, Pt_1
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del
[...] requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di aver depositato in data 18.4.2024 dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale non era stata riconosciuta bisognosa di assistenza continua, ha convenuto in giudizio l' , affinché sia dichiarato il requisito sanitario per il CP_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con vittoria di spese.
L' , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
1 Espletata CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
2. Preliminarmente l'opposizione è ammissibile, risultando in atti che il deposito della contestazione alla CTU è avvenuto in data 18.04.2024, e, pertanto, entro il termine di legge di trenta giorni assegnato dal giudice e decorrente dal 20.03.2024. Tempestivo appare d'altronde anche il deposito del ricorso avvenuto in data 15.05.2024 e, pertanto, entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni.
3. Nel merito, il Ctu medico-legale, dott. a seguito di visita e di Persona_1
compiuta disamina degli atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni, ha rilevato che la ricorrente è affetta dalle patologie tutte nella relazione medesima indicate e descritte, ponendo la seguente diagnosi: “Artrosi polidistrettuale limitante a marcato impegno funzionale. Deterioramento cognitivo di grado moderato - severo con associati disturbi comportamentali su verosimile base neurodegenerative. Esiti di pregressa valvuloplastica mitralica per insufficienza da prolasso del LPM. FAC in NAO.
Esiti di intervento chirurgico di mastectomia radicale sinistra e quadrantectomia mammaria destra per carcinoma duttale infiltrante”.
Ad avviso del CTU, tale complesso morboso comporta la necessità di assistenza continua a decorrere dal maggio 2023, epoca nella quale venne effettuata la visita specialistica geriatrica con valutazione multidimensionale presso il Policlinico Gemelli, in occasione della quale era stato già rilevato il peggioramento dello stato di salute inerente ad alterazioni di tipo disfunzionale tali da far presupporre la perdita dell'autonomia personale della ricorrente.
Le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, neppure evidenziati dalle parti.
2 4. Pertanto, deve certamente dichiararsi, ad ogni effetto di legge, che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal maggio 2023.
Non può trovare accoglimento la domanda di accertamento del diritto alla concessione delle provvidenze richieste dacché estranea alla speciale procedura di opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento del solo requisito sanitario.
5. Le spese di lite dell'intero procedimento, tenuto conto dell'accoglimento della domanda con decorrenza antecedente alla data di instaurazione del giudizio, ma successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa, ben possono essere compensate per la metà, ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico dell . CP_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, debbono essere poste interamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso in opposizione depositato il 15.5.2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. - dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal maggio 2023;
2. - condanna l' al pagamento, in favore dell'avv. Claudia MALANDRINO, CP_1
procuratore antistatario, di metà delle spese di giudizio che liquida, per detta frazione, in complessivi €2182,25, di cui € 2.150,00 per compensi di avvocato ed
€32,25 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge;
4. - pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, interamente a carico dell' . CP_1
Roma, 07/01/2025
Il Giudice
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