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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/06/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. DR EP nel procedimento iscritto al n. 6954/2024 R.G.
all'esito dell'udienza tenuta in data 24 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6954/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
Parte_1 on gli avvocati Paolo Bertacco e Carlo Attilio Luigi Periti;
- attrice opponente;
e on l'avv. Giuseppe Maio;
Controparte_1
- convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice subappaltante ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte subappaltatrice prospettando in primo luogo l'incompetenza del Giudice adito e, nel merito, allegando l'inadempimento della convenuta nonché errori contabili in relazione all'emissione delle fatture oggetto di ingiunzione;
chiedeva quindi dichiararsi non dovuta la somma ingiunta e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di subappalto oggetto di causa.
Si costituiva la parte convenuta chiedendo respingersi l'opposizione in quanto i lavori subappaltati sarebbero stati correttamente eseguiti e facendo valere altresì un ulteriore credito per lavori extra contratto.
Va accolta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente con riferimento alle clausole n. 30 e 31 del contratto in discussione le quali prevedono l'obbligatorietà dell'espletamento di una procedura arbitrale per tutte le controversie di natura tecnica, economica o tecnico-economica; previsione da ritenersi comprensiva della materia del contendere inerente questo processo l'oggetto del quale consiste, in definitiva, nell'accertamento dell'entità dell'ammontare ancora dovuto dalla parte opponente all'opposta per i lavori subappaltati.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato mentre le spese di lite, attesa l'intervenuta adesione della parte convenuta all'eccezione suindicata, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) Accertata la propria incompetenza, revoca il decreto ingiuntivo.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 24 Giugno 2025.
Il Giudice
DR EP
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. DR EP nel procedimento iscritto al n. 6954/2024 R.G.
all'esito dell'udienza tenuta in data 24 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6954/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
Parte_1 on gli avvocati Paolo Bertacco e Carlo Attilio Luigi Periti;
- attrice opponente;
e on l'avv. Giuseppe Maio;
Controparte_1
- convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice subappaltante ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte subappaltatrice prospettando in primo luogo l'incompetenza del Giudice adito e, nel merito, allegando l'inadempimento della convenuta nonché errori contabili in relazione all'emissione delle fatture oggetto di ingiunzione;
chiedeva quindi dichiararsi non dovuta la somma ingiunta e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di subappalto oggetto di causa.
Si costituiva la parte convenuta chiedendo respingersi l'opposizione in quanto i lavori subappaltati sarebbero stati correttamente eseguiti e facendo valere altresì un ulteriore credito per lavori extra contratto.
Va accolta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente con riferimento alle clausole n. 30 e 31 del contratto in discussione le quali prevedono l'obbligatorietà dell'espletamento di una procedura arbitrale per tutte le controversie di natura tecnica, economica o tecnico-economica; previsione da ritenersi comprensiva della materia del contendere inerente questo processo l'oggetto del quale consiste, in definitiva, nell'accertamento dell'entità dell'ammontare ancora dovuto dalla parte opponente all'opposta per i lavori subappaltati.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato mentre le spese di lite, attesa l'intervenuta adesione della parte convenuta all'eccezione suindicata, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) Accertata la propria incompetenza, revoca il decreto ingiuntivo.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 24 Giugno 2025.
Il Giudice
DR EP