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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10894 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa ON OL, all'udienza del 28.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 27700/2024 R.G.A.C. promossa da Avv. Alessandro Brunetti) Parte_1 contro
in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. Tiziana Cignarelli) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, al fine di veder riconosciuta la natura professionale dell'infortunio allo stesso occorso in data 17.05.2023, con conseguente diritto a percepire la relativa indennità temporanea assoluta. Chiedeva altresì che, a seguito del citato evento lesivo, gli venissero riconosciuti postumi permanenti con grado di inabilità pari al 10%, con conseguente condanna dell' alla corresponsione CP_1 della somma, a titolo di indennizzo, quantificata in € 13.598,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. Rappresentava, in particolare, il ricorrente di essere stato dipendente della Dnata Srl dal 04.6.2022 al 27.10.2023, con mansione di “operaio”, liv. F (Autista caricatore) - CCNL Trasporto Aereo Sezione Catering;
deduceva quindi che, in data 17.05.2023, alle ore 17.30 circa, in costanza del rapporto di lavoro, scivolava rovinosamente a terra, così provocando la rottura del tallone di Achille sinistro, con prognosi di 30 giorni;
che, pertanto, il datore di lavoro provvedeva a denunciare l'accaduto all' il quale, con comunicazione del CP_1
25.05.2023, negava l'indennità ritenendo che l'infortunio non fosse riconducibile a rischi di natura lavorativa;
che, quindi, in data 24.07.2023, il ricorrente presentava ricorso amministrativo avverso tale decisione, senza però ottenere alcun riscontro;
che nulla percepiva al di fuori dell'ordinario trattamento per malattia erogato dall' che, a seguito CP_2 di visite mediche successive, veniva allo stesso diagnosticato un danno biologico del 10%. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il quale rappresentava che, a CP_1 seguito del ricorso amministrativo presentato dal ricorrente, aveva provveduto a riesaminare la posizione, riconoscendo la connessione dell'infortunio con l'attività lavorativa. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine a tale ultimo profilo, insistendo invece per il rigetto delle altre richieste ex adverso formulate. Nel corso del giudizio l'Istituto convocava il ricorrente a visita medica (17.06.2025), all'esito della quale veniva allo stesso riconosciuta una menomazione dell'integrità psicofisica dell'8%, con liquidazione del relativo indennizzo in € 10.570,45; provvedeva inoltre, con comunicazione del 19.08.2025, a riconoscere al ricorrente l'indennità per inabilità temporanea assoluta (€ 941,48) ed all'accredito della stessa. Nel corso dell'odierna udienza le parti richiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, dando atto dell'integrale riconoscimento e liquidazione delle prestazioni oggetto del presente giudizio. Parte ricorrente, tuttavia, insisteva per il favore delle spese in regione del tempo del riconoscimento del diritto azionato, mentre CP_1 chiedeva la compensazione parziale in regione del comportamento processuale collaborativo che aveva consentito di giungere al riconoscimento del diritto in fase amministrativa. La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c.p.c., depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'ente convenuto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dando atto di aver riconosciuto, nelle more del giudizio, tanto la natura professionale dell'infortunio quanto i postumi permanenti dallo stesso cagionati, provvedendo a liquidare e corrispondere al ricorrente, rispettivamente, l'indennità per inabilità temporanea assoluta e quella per il danno biologico nella misura non contestata. A tale richiesta, nel corso dell'odierna udienza, si associava la parte ricorrente, dando atto di aver ricevuto le indennità richieste. Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni delle parti, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva come lo stesso Ente, nel corso del presente giudizio, abbia provveduto in via amministrativa A riconoscere la fondatezza delle pretese del ricorrente nella loro integralità, a fronte della richiesta di parziale cessata materia del contendere formalizzata nella comparsa di costituzione in giudizio. Il comportamento processuale tenuto dall' , complessivamente valutato, deve essere CP_3 valorizzato in regione della fattiva collaborazione alla risoluzione della causa, che ha evitato che venisse espletata l'istruttoria e, in particolare, nominata la CTU. Tale circostanza costituisce adeguato motivo per procedere alla compensazione per la metà delle spese di lite, ponendo a carico dell' la restante parte, in applicazione del principio CP_1 della soccombenza virtuale, come da liquidazione in dispositivo.
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P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per la metà le spese di lite;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 932,50 per CP_1 compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il giudice
ON OL
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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Il giudice del lavoro, dott.ssa ON OL, all'udienza del 28.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 27700/2024 R.G.A.C. promossa da Avv. Alessandro Brunetti) Parte_1 contro
in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. Tiziana Cignarelli) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, al fine di veder riconosciuta la natura professionale dell'infortunio allo stesso occorso in data 17.05.2023, con conseguente diritto a percepire la relativa indennità temporanea assoluta. Chiedeva altresì che, a seguito del citato evento lesivo, gli venissero riconosciuti postumi permanenti con grado di inabilità pari al 10%, con conseguente condanna dell' alla corresponsione CP_1 della somma, a titolo di indennizzo, quantificata in € 13.598,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. Rappresentava, in particolare, il ricorrente di essere stato dipendente della Dnata Srl dal 04.6.2022 al 27.10.2023, con mansione di “operaio”, liv. F (Autista caricatore) - CCNL Trasporto Aereo Sezione Catering;
deduceva quindi che, in data 17.05.2023, alle ore 17.30 circa, in costanza del rapporto di lavoro, scivolava rovinosamente a terra, così provocando la rottura del tallone di Achille sinistro, con prognosi di 30 giorni;
che, pertanto, il datore di lavoro provvedeva a denunciare l'accaduto all' il quale, con comunicazione del CP_1
25.05.2023, negava l'indennità ritenendo che l'infortunio non fosse riconducibile a rischi di natura lavorativa;
che, quindi, in data 24.07.2023, il ricorrente presentava ricorso amministrativo avverso tale decisione, senza però ottenere alcun riscontro;
che nulla percepiva al di fuori dell'ordinario trattamento per malattia erogato dall' che, a seguito CP_2 di visite mediche successive, veniva allo stesso diagnosticato un danno biologico del 10%. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il quale rappresentava che, a CP_1 seguito del ricorso amministrativo presentato dal ricorrente, aveva provveduto a riesaminare la posizione, riconoscendo la connessione dell'infortunio con l'attività lavorativa. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine a tale ultimo profilo, insistendo invece per il rigetto delle altre richieste ex adverso formulate. Nel corso del giudizio l'Istituto convocava il ricorrente a visita medica (17.06.2025), all'esito della quale veniva allo stesso riconosciuta una menomazione dell'integrità psicofisica dell'8%, con liquidazione del relativo indennizzo in € 10.570,45; provvedeva inoltre, con comunicazione del 19.08.2025, a riconoscere al ricorrente l'indennità per inabilità temporanea assoluta (€ 941,48) ed all'accredito della stessa. Nel corso dell'odierna udienza le parti richiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, dando atto dell'integrale riconoscimento e liquidazione delle prestazioni oggetto del presente giudizio. Parte ricorrente, tuttavia, insisteva per il favore delle spese in regione del tempo del riconoscimento del diritto azionato, mentre CP_1 chiedeva la compensazione parziale in regione del comportamento processuale collaborativo che aveva consentito di giungere al riconoscimento del diritto in fase amministrativa. La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c.p.c., depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'ente convenuto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dando atto di aver riconosciuto, nelle more del giudizio, tanto la natura professionale dell'infortunio quanto i postumi permanenti dallo stesso cagionati, provvedendo a liquidare e corrispondere al ricorrente, rispettivamente, l'indennità per inabilità temporanea assoluta e quella per il danno biologico nella misura non contestata. A tale richiesta, nel corso dell'odierna udienza, si associava la parte ricorrente, dando atto di aver ricevuto le indennità richieste. Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni delle parti, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva come lo stesso Ente, nel corso del presente giudizio, abbia provveduto in via amministrativa A riconoscere la fondatezza delle pretese del ricorrente nella loro integralità, a fronte della richiesta di parziale cessata materia del contendere formalizzata nella comparsa di costituzione in giudizio. Il comportamento processuale tenuto dall' , complessivamente valutato, deve essere CP_3 valorizzato in regione della fattiva collaborazione alla risoluzione della causa, che ha evitato che venisse espletata l'istruttoria e, in particolare, nominata la CTU. Tale circostanza costituisce adeguato motivo per procedere alla compensazione per la metà delle spese di lite, ponendo a carico dell' la restante parte, in applicazione del principio CP_1 della soccombenza virtuale, come da liquidazione in dispositivo.
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P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per la metà le spese di lite;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 932,50 per CP_1 compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il giudice
ON OL
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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