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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/11/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
13/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 3214/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
13/11/2025, promossa da
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to FERDENZI GRAZIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Parma, Borgo Scacchini, n. 9, giuste procure in calce al ricorso,
RICORRENTI, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
DEIO AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA CORDUSIO 4 20123 MILANO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE,
1 avente ad oggetto: buoni postali e risarcimento.
Conclusioni come da verbale di udienza del 13/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281decies e ss. c.p.c., depositato in data
30/05/2025, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 promuovevano il presente giudizio nei confronti di Controparte_1
, chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei
[...] danni asseritamente derivati dall'omissione informativa della controparte circa la scadenza dei buoni postali e, dunque, circa la decorrenza della prescrizione – nel caso di specie, poi - maturata, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Istruita documentalmente la causa, il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del
13/11/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande dei ricorrenti sono infondate e devono essere rigettate, a tacer d'altro, per carenza di responsabilità, nonché di eziologia tra i danni lamentati, derivanti dalla maturazione della prescrizione dei buoni postali, e la denunciata omissione informativa circa tale causa estintiva. Più precisamente, in merito a quest'ultima asserita inosservanza, i ricorrenti non lamentano la mancanza delle - peraltro provate dalla resistente - pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale degli atti anche amministrativi disciplinanti i buoni postali, bensì che, in assenza di consegna di documenti informativi o del Foglio
Informativo Analitico, nonché di altra specificazione sui buoni controversi, non fossero resi edotti della durata di diciotto mesi
2 di questi ultimi e maturassero l'erronea convinzione di un arco temporale ventennale, pari a quello dei diversi buoni acquistati nella medesima occasione, oltre che in passato, così lasciando decorrere il termine di prescrizione per la riscossione, conseguentemente perdendo il diritto al relativo incasso.
2.1. Orbene, così perimetrate le doglianze de quibus, occorre premettere che i ricorrenti avessero la conoscenza legale della natura decennale della prescrizione, a decorrere dalla scadenza dei buoni postali, deponendo tal senso non solo la disciplina codicistica, ma anche l'art. 8, comma 1, del D.M. del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000 (doc. 4 della resistente), pacificamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, secondo il quale “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”: quanto indicato, infatti, è sufficiente affinché i risparmiatori non possano dolersi fondatamente dell'ignoranza del decennio per la maturazione della prescrizione, visti la cogenza del principio ignorantia legis non excusat per la normazione primaria (così anche, in ambito civilistico e/o processualcivilistico, pag. 10 di S.U., sent. n. 9407 del 2013), nonché, per la disciplina secondaria, la giurisprudenza, inter alia, di S.U., sent. n. 3963 del 2019, secondo la quale “La conoscenza (…) è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale”, e di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 50 del
04/01/1966, Rv. 320107 – 01, per la quale vige una “presunzione assoluta di conoscenza” dell'atto amministrativo “pubblicato nella
Gazzetta ufficiale”, tal da escludere, in capo ai consociati, “la buona fede” dell'ignoranza dello stesso.
2.2. Tuttavia, quanto suesposto non esaurisce la res controversa: infatti, i ricorrenti si dolgono della mancata informazione non tanto del decennio predetto, bensì del dies a quo della sua decorrenza, vale a dire della scadenza dei titoli de quibus, erroneamente individuata al termine dei vent'anni dopo l'emissione, anziché dei diciotto mesi effettivamente pertinenti.
3 In merito, tuttavia, non può ritenersi sufficiente che la
(asserita e contestata) mancata consegna, da parte della resistente, di documenti informativi e, più specificatamente, del
Foglio Informativo Analitico, comporti di per sé il legittimo affidamento del risparmiatore circa una maggior durata del buono, la dedotta responsabilità risarcitoria dell'ente postale, la violazione di obblighi di buona fede da parte di questi, nonché il nesso eziologico tra tale condotta omissiva e i danni derivati dal mancato incasso dei titoli così prescritti. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche per quanto attiene alla conoscenza della scadenza dei buoni postali, “I diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass. SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso l'applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia. Conseguentemente, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che Controparte_1
sia onerata di attività ulteriori non regolamentate dai
[...] dd.mm. di volta in volta emessi (v. anche Cass. 8 aprile 2025, n.
9202) Occorre considerare, inoltre, che, pure volendosi prescindere dal rilievo che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti da situazioni di incertezza, l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., è fatta
4 consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo (cfr. Cass. nn. 13343 del 2022; Cass. n. 2126 del 2014; Cass. n. 3584 del
2012; Cass. n. 21495 del 2005), non già, dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo. Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia, dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. nn. 19193 e 22072 del 2018): a maggior ragione, quindi, non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive. Nella specie, pertanto, alla stregua dei principi tutti fin qui ricordati, la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la
Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)” (così
Cass., ord. n. 21905 del 2025). Quest'ultima diligenza minima del risparmiatore, del resto, non può ritenersi negabile ex se dalla dedotta asimmetria informativa tra questi e l'odierna resistente, visto che gli stessi titoli controversi riportano come
“ ”, di talché i ricorrenti sono stati comunque resi edotti dell'integrazione del buono con una regolamentazione esterna alla
5 mera chartula del titolo stesso, operandosi così un legittimo rinvio per relationem circa l'oggetto del negozio (circa la liceità di tale modalità di stipula contrattuale, ex multis, Cass.
Sez. 2, sent. del 30/05/2003, n. 8810, Rv. 563817 – 01 e Cass.
Sez. 1, sent. del 20/11/1993, n. 11477, Rv. 484425 - 01).
2.2.1. Con riferimento – poi – alla serie controversa, i ricorrenti hanno avuto anche una maggiore conoscenza legale e/o conoscibilità della scadenza pertinente: infatti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di cui al doc. 2 della resistente riguarda proprio i buoni de quibus, precisandosi come “Nei locali aperti al pubblico di sono a disposizione fogli Controparte_1 informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione” e come “Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito
Internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it”, così aggiungendosi anche la conoscenza legale del rinvio per relationem, riconoscibile a detta pubblicazione (così i passaggi di S.U., sent. n. 3963 del 2019 e di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 50 del
04/01/1966, Rv. 320107 – 01, indicati al punto 2.1. della presente motivazione), a quella evincibile dai titoli stessi secondo quanto esposto al punto 2.2. della presente motivazione.
2.3. Quanto predetto – occorre evidenziare – non è inficiato dalla circostanza che, all'atto dell'emissione dei buoni controversi di diciotto mesi, nonché precedentemente, venissero parimenti acquistati titoli di durata ventennale. Anzitutto, i ricorrenti non hanno né allegato, né provato che per questi ultimi fosse stato consegnato il tal da fuorviare Parte_4
i risparmiatori circa la pertinenza di quest'ultimo e della durata ventennale anche per i buoni di diciotto mesi, così evidenziandosi un radicale scarto tra la fattispecie de qua e quella analizzata da Trib. Bergamo, sent. n. 740 del 2025. Inoltre, anche ad opinare diversamente da quanto indicato nel periodo che precede, nello specifico caso di specie le due diverse tipologie di buoni
6 riportano, da un lato, serie diverse e, dall'altro, entrambe la dizione
“ ”, di talché i risparmiatori sono stati puntualmente resi edotti che le “specifiche condizioni di emissione” sono “previste per la serie sottoscritta”, cosicché al mutare di quest'ultima, altrettanto indicata nella chartula, cambia la regolamentazione negoziale applicabile.
2.4. Mancano, pertanto, la frustrazione di un affidamento dei ricorrenti che possa essere ritenuto legittimo e, conseguentemente, un'obbligazione risarcitoria in capo all'ente resistente.
2.4.1. Ciò determina il rigetto del ricorso e rende superfluo valutare le ulteriori difese esplicate in comparsa in relazione all'art. 1, commi 343 e 345 della L. del 23.12.2005, n. 266 (Legge
Finanziaria 2006), che, quantunque richiamato anche nelle conclusioni del resistente, non assurge a parte di una domanda riconvenzionale, visto che “integra (…) un'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda”
(così Cass., Sez. L, Sentenza n. 14432 del 04/11/2000, Rv. 541379
– 01, ed anche e in tal senso Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23341 del
30/10/2006, Rv. 592952 – 01 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16314 del
24/07/2007, Rv. 599444 - 01).
3. Le spese processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla medesimezza di posizione giuridica;
7 dette spese si liquidano in favore di parte resistente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande rigettate, e la carenza di difese sufficientemente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 5.261,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria/di trattazione €
903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare per le ultime due fasi e ciò in ragione della natura documentale della controversia, nonché della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies
c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande di e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
2. Condanna in solido e Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento, in favore di Pt_3 Controparte_1 delle spese processuali, liquidate in € 492,40 per spese vive ed € 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 13/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
13/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 3214/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
13/11/2025, promossa da
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to FERDENZI GRAZIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Parma, Borgo Scacchini, n. 9, giuste procure in calce al ricorso,
RICORRENTI, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
DEIO AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA CORDUSIO 4 20123 MILANO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE,
1 avente ad oggetto: buoni postali e risarcimento.
Conclusioni come da verbale di udienza del 13/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281decies e ss. c.p.c., depositato in data
30/05/2025, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 promuovevano il presente giudizio nei confronti di Controparte_1
, chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei
[...] danni asseritamente derivati dall'omissione informativa della controparte circa la scadenza dei buoni postali e, dunque, circa la decorrenza della prescrizione – nel caso di specie, poi - maturata, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Istruita documentalmente la causa, il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del
13/11/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande dei ricorrenti sono infondate e devono essere rigettate, a tacer d'altro, per carenza di responsabilità, nonché di eziologia tra i danni lamentati, derivanti dalla maturazione della prescrizione dei buoni postali, e la denunciata omissione informativa circa tale causa estintiva. Più precisamente, in merito a quest'ultima asserita inosservanza, i ricorrenti non lamentano la mancanza delle - peraltro provate dalla resistente - pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale degli atti anche amministrativi disciplinanti i buoni postali, bensì che, in assenza di consegna di documenti informativi o del Foglio
Informativo Analitico, nonché di altra specificazione sui buoni controversi, non fossero resi edotti della durata di diciotto mesi
2 di questi ultimi e maturassero l'erronea convinzione di un arco temporale ventennale, pari a quello dei diversi buoni acquistati nella medesima occasione, oltre che in passato, così lasciando decorrere il termine di prescrizione per la riscossione, conseguentemente perdendo il diritto al relativo incasso.
2.1. Orbene, così perimetrate le doglianze de quibus, occorre premettere che i ricorrenti avessero la conoscenza legale della natura decennale della prescrizione, a decorrere dalla scadenza dei buoni postali, deponendo tal senso non solo la disciplina codicistica, ma anche l'art. 8, comma 1, del D.M. del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000 (doc. 4 della resistente), pacificamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, secondo il quale “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”: quanto indicato, infatti, è sufficiente affinché i risparmiatori non possano dolersi fondatamente dell'ignoranza del decennio per la maturazione della prescrizione, visti la cogenza del principio ignorantia legis non excusat per la normazione primaria (così anche, in ambito civilistico e/o processualcivilistico, pag. 10 di S.U., sent. n. 9407 del 2013), nonché, per la disciplina secondaria, la giurisprudenza, inter alia, di S.U., sent. n. 3963 del 2019, secondo la quale “La conoscenza (…) è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale”, e di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 50 del
04/01/1966, Rv. 320107 – 01, per la quale vige una “presunzione assoluta di conoscenza” dell'atto amministrativo “pubblicato nella
Gazzetta ufficiale”, tal da escludere, in capo ai consociati, “la buona fede” dell'ignoranza dello stesso.
2.2. Tuttavia, quanto suesposto non esaurisce la res controversa: infatti, i ricorrenti si dolgono della mancata informazione non tanto del decennio predetto, bensì del dies a quo della sua decorrenza, vale a dire della scadenza dei titoli de quibus, erroneamente individuata al termine dei vent'anni dopo l'emissione, anziché dei diciotto mesi effettivamente pertinenti.
3 In merito, tuttavia, non può ritenersi sufficiente che la
(asserita e contestata) mancata consegna, da parte della resistente, di documenti informativi e, più specificatamente, del
Foglio Informativo Analitico, comporti di per sé il legittimo affidamento del risparmiatore circa una maggior durata del buono, la dedotta responsabilità risarcitoria dell'ente postale, la violazione di obblighi di buona fede da parte di questi, nonché il nesso eziologico tra tale condotta omissiva e i danni derivati dal mancato incasso dei titoli così prescritti. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche per quanto attiene alla conoscenza della scadenza dei buoni postali, “I diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass. SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso l'applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia. Conseguentemente, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che Controparte_1
sia onerata di attività ulteriori non regolamentate dai
[...] dd.mm. di volta in volta emessi (v. anche Cass. 8 aprile 2025, n.
9202) Occorre considerare, inoltre, che, pure volendosi prescindere dal rilievo che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti da situazioni di incertezza, l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., è fatta
4 consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo (cfr. Cass. nn. 13343 del 2022; Cass. n. 2126 del 2014; Cass. n. 3584 del
2012; Cass. n. 21495 del 2005), non già, dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo. Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia, dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. nn. 19193 e 22072 del 2018): a maggior ragione, quindi, non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive. Nella specie, pertanto, alla stregua dei principi tutti fin qui ricordati, la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la
Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)” (così
Cass., ord. n. 21905 del 2025). Quest'ultima diligenza minima del risparmiatore, del resto, non può ritenersi negabile ex se dalla dedotta asimmetria informativa tra questi e l'odierna resistente, visto che gli stessi titoli controversi riportano come
“ ”, di talché i ricorrenti sono stati comunque resi edotti dell'integrazione del buono con una regolamentazione esterna alla
5 mera chartula del titolo stesso, operandosi così un legittimo rinvio per relationem circa l'oggetto del negozio (circa la liceità di tale modalità di stipula contrattuale, ex multis, Cass.
Sez. 2, sent. del 30/05/2003, n. 8810, Rv. 563817 – 01 e Cass.
Sez. 1, sent. del 20/11/1993, n. 11477, Rv. 484425 - 01).
2.2.1. Con riferimento – poi – alla serie controversa, i ricorrenti hanno avuto anche una maggiore conoscenza legale e/o conoscibilità della scadenza pertinente: infatti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di cui al doc. 2 della resistente riguarda proprio i buoni de quibus, precisandosi come “Nei locali aperti al pubblico di sono a disposizione fogli Controparte_1 informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione” e come “Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito
Internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it”, così aggiungendosi anche la conoscenza legale del rinvio per relationem, riconoscibile a detta pubblicazione (così i passaggi di S.U., sent. n. 3963 del 2019 e di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 50 del
04/01/1966, Rv. 320107 – 01, indicati al punto 2.1. della presente motivazione), a quella evincibile dai titoli stessi secondo quanto esposto al punto 2.2. della presente motivazione.
2.3. Quanto predetto – occorre evidenziare – non è inficiato dalla circostanza che, all'atto dell'emissione dei buoni controversi di diciotto mesi, nonché precedentemente, venissero parimenti acquistati titoli di durata ventennale. Anzitutto, i ricorrenti non hanno né allegato, né provato che per questi ultimi fosse stato consegnato il tal da fuorviare Parte_4
i risparmiatori circa la pertinenza di quest'ultimo e della durata ventennale anche per i buoni di diciotto mesi, così evidenziandosi un radicale scarto tra la fattispecie de qua e quella analizzata da Trib. Bergamo, sent. n. 740 del 2025. Inoltre, anche ad opinare diversamente da quanto indicato nel periodo che precede, nello specifico caso di specie le due diverse tipologie di buoni
6 riportano, da un lato, serie diverse e, dall'altro, entrambe la dizione
“ ”, di talché i risparmiatori sono stati puntualmente resi edotti che le “specifiche condizioni di emissione” sono “previste per la serie sottoscritta”, cosicché al mutare di quest'ultima, altrettanto indicata nella chartula, cambia la regolamentazione negoziale applicabile.
2.4. Mancano, pertanto, la frustrazione di un affidamento dei ricorrenti che possa essere ritenuto legittimo e, conseguentemente, un'obbligazione risarcitoria in capo all'ente resistente.
2.4.1. Ciò determina il rigetto del ricorso e rende superfluo valutare le ulteriori difese esplicate in comparsa in relazione all'art. 1, commi 343 e 345 della L. del 23.12.2005, n. 266 (Legge
Finanziaria 2006), che, quantunque richiamato anche nelle conclusioni del resistente, non assurge a parte di una domanda riconvenzionale, visto che “integra (…) un'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda”
(così Cass., Sez. L, Sentenza n. 14432 del 04/11/2000, Rv. 541379
– 01, ed anche e in tal senso Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23341 del
30/10/2006, Rv. 592952 – 01 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16314 del
24/07/2007, Rv. 599444 - 01).
3. Le spese processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla medesimezza di posizione giuridica;
7 dette spese si liquidano in favore di parte resistente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande rigettate, e la carenza di difese sufficientemente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 5.261,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria/di trattazione €
903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare per le ultime due fasi e ciò in ragione della natura documentale della controversia, nonché della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies
c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande di e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
2. Condanna in solido e Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento, in favore di Pt_3 Controparte_1 delle spese processuali, liquidate in € 492,40 per spese vive ed € 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 13/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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