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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Anna Mantovani Consigliere dr. Francesca Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
VENEZIA, 18 - 20121 MILANO - presso lo studio dell'avv. MORELLI ENZO
( ), che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C.F._2
VIGASIO LORENZO ( ) e all'avv. BIANCHI GIAN PIETRO C.F._3
( ); C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, come da delega in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. COLOMBO MICHELE ( ), presso il cui indirizzo di posta elettronica C.F._5
certificata, elegge domicilio digitale;
Email_1
APPELLATA
Assicurazione sulla vita
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 6674/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 02/08/2023 e pubblicata in pari data. pagina 1 di 16 CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, e per tutti i motivi dedotti in narrativa, in parziale riforma della Sentenza n. 6674/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile,
Giudice Dott.ssa Cassano Cicuto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 44943/2021, depositata in cancelleria in data 2 agosto 2023:
− IN VIA PRINCIPALE, accogliere la domanda principale proposta in primo grado dall'Appellante e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di quanto dovuto a titolo di Controparte_1
“invalidità permanente specifica totale” da infortunio ex art.
5.3 della Polizza e, quindi, condannare
a pagare, in favore del signor la somma di euro 778.625,00 (importo Controparte_1 Pt_1 determinato sottraendo al capitale dovuto ai sensi dell'art. 5.3, pari ad euro 875.000,00, la sorte capitale già corrisposta da pari ad euro 96.375,00), oltre interessi, spese e Controparte_1
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo e con conseguente rideterminazione delle spese di lite del primo grado in funzione del diverso scaglione di valore di riferimento;
− IN VIA SUBORDINATA accogliere la domanda subordinata proposta in primo grado dall'Appellante e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di quanto Controparte_1 dovuto a titolo di indennizzo relativamente agli effetti dell'infortunio di cui è causa, nella misura accertata in primo grado dal CTU “pari alla metà del massimale di polizza” e, quindi, condannare
a pagare in favore del signor la somma di euro 341.125,00 (importo Controparte_1 Pt_1 determinato sottraendo alla metà del massimale di polizza dovuto ai sensi dell'art.
5.3 della Polizza la sorte capitale già corrisposta da pari a euro 96.375,00), oltre interessi, spese e Controparte_1
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo e con conseguente rideterminazione delle spese di lite del primo grado in funzione del diverso scaglione di valore di riferimento;
− IN OGNI CASO, condannare al pagamento delle spese e compensi (spese Controparte_1
generali 15%, CPA e IVA) del doppio grado di giudizio.
− IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale già formulati in sede di prima istanza nella seconda memoria attorea ex art. 183, co. VI cod. proc. civ. del 29 aprile 2022, ad esclusione di quelli da 28 a 31 rinunciati nella terza memoria attorea ex art. 183, co. 6 cod. proc. civ. del 19 maggio 2022, per le ragioni esplicate nella parte motivata (punto 3) del presente atto:
1) Vero che il IG a seguito dell'infortunio patito il 26 novembre 2011 e fino al suo ritiro, Pt_1
avvenuto in data 10 maggio 2013, si sottoponeva, quotidianamente, a sedute di fisioterapia volte al recupero funzionale dell'arto infortunato (piede destro) nonché al mantenimento del tono muscolare?
pagina 2 di 16 2) Vero che nel periodo tra il mese di marzo 2012 e il mese di settembre 2012 l'attività di preparazione agonistica del IG era limitata ad esercizi in acqua o comunque senza alcun carico Pt_1
funzionale sul piede destro infortunato che avevano a svolgersi di norma in una seduta al mattino e in una al pomeriggio?
3) Vero che a seguito del tentativo di riprendere l'attività con la squadra, avvenuto nel mese di settembre 2012, il IG incorreva in frequenti ricadute, contraddistinte dal c.d. cedimento Pt_1
del terzo dito del piede destro ovvero, più tecnicamente, nella sublussazione del predetto dito?
4) Vero che le prestazioni di un calciatore professionista prevedono frequenti cambi di direzione e che nel corso dei predetti cambi di direzione effettuati nel periodo tra il mese di settembre 2012 e febbraio
2013 era estremamente frequente il cedimento (sublussazione) del terzo dito del piede destro del
IG Pt_1
5) Vero che le predette ricadute avvenivano con cadenza almeno settimanale e comportavano
l'interruzione della preparazione, almeno due giorni di riposo e la somministrazione di anti- infiammatori e anti-dolorifici?
6) Vero che per ovviare alle predette ricadute e per cercare di lenire il dolore venivano richieste dal
IG speciali scarpe al proprio fornitore tecnico (l'Adidas) e numerosi plantari realizzati su Pt_1
misura?
7) Vero, più in particolare, che i plantari predisposti per il IG nel periodo da settembre Pt_1
2012 a febbraio 2013 furono almeno cinque?
8) Vero che dall'utilizzo delle predette scarpe speciali e dei vari plantari forniti al IG nel Pt_1
periodo in questione (da settembre 2012 a febbraio 2013) sortivano effetti inesistenti rispetto al dolore lamentato all'insorgenza di ricadute e quindi al cedimento del terzo dito del piede destro del IG
Pt_1
9) Vero che il IG nel corso delle proprie prestazioni professionali, anche in assenza dei Pt_1
cedimenti del terzo dito, avvertiva forti dolori al piede destro che ne compromettevano le capacità?
10) Vero che il IG in aggiunta alle prestazioni fornitegli dalla società sportiva Lazio, si Pt_1
rivolgeva anche alle prestazioni integrative di un fisioterapista personale, specializzato per il recupero funzionale degli atleti ovvero il IG Persona_1
11) Vero che le prestazioni del predetto IG venivano pianificate dapprima in un Persona_1 incontro tra quest'ultimo e lo staff sanitario della Lazio – cui Lei partecipava in qualità di fisioterapista della società - avvenuto nel mese di maggio 2012 e poi concordate di mano in mano fino al mese di febbraio 2013?
***
pagina 3 di 16 12) Vero che Lei svolge la professione di fisioterapista, consistente nella prestazione di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita?
13) Vero che Lei è solito svolgere le proprie prestazioni in favore di calciatori professionisti e società sportive professionistiche come da DOC. 30 che Le si rammostra?
14) Vero che nel mese di maggio 2012 il IG Le chiedeva di svolgere in suo favore attività Pt_1 fisioterapica volta al recupero funzionale del piede destro in seguito all'infortunio subito dallo stesso in data 26 novembre 2011?
***
15) Vero che Lei svolge la professione di podologo, consistente nel trattamento, previo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, delle patologie del piede?
16) Vero, più in particolare, che Lei svolge le sue prestazioni soprattutto in favore di sportivi professionisti come da DOC. 31 che Le si rammostra?
17) Vero che Lei, nel periodo tra il mese di settembre 2012 e il mese di febbraio 2013, ha assistito il
IG nella fase di recupero funzionale dall'infortunio al piede destro del 26 novembre 2011? Pt_1
18) Vero che, nel corso del predetto periodo (tra il mese di settembre 2012 e il mese di febbraio 2013),
Lei ha sviluppato cinque diverse tipologie di plantari per il IG Pt_1
***
19) Vero che Lei nel periodo tra il mese di novembre 2011 e il mese di febbraio 2013 rivestiva il ruolo di medico sociale presso la società sportiva S.S. Lazio S.p.A.?
20) Vero che Lei, successivamente all'infortunio subito dal IG in data 26 novembre 2011, Pt_1
anche alla luce del perdurante dolore al piede destro e delle frequenti sublussazioni del terzo dito del piede destro del IG aveva sconsigliato in più occasioni allo stesso di proseguire la Pt_1
carriera da calciatore professionista?
21) Vero che il IG nonostante le Sue indicazioni che precedono, Le ribadiva in più Pt_1
occasioni la volontà di non volersi arrendere al dolore e di provare a insistere nelle attività di recupero?
22) Vero che tale situazione è perdurata fino al 10 maggio 2013 come da DOC. 10 che le si rammostra?
***
23) Vero che Lei nel periodo tra il mese di novembre 2011 e il mese di febbraio 2013 era un calciatore professionista tesserato per la società sportiva S.S. Lazio S.p.A.?
pagina 4 di 16 24) Vero che Lei nel medesimo periodo (tra il mese di novembre 2011 e il mese di febbraio 2013) era stato compagno di stanza del IG Pt_1
25) Vero che in seguito all'infortunio subito in data 26 novembre 2011 il IG era afflitto da Pt_1
un perdurante dolore al piede destro e da frequenti sublussazioni del terzo dito del piede destro?
26) Vero che nel periodo dal mese di settembre 2012 al mese di maggio 2013 Lei aveva fatto presente in più occasioni al IG che quest'ultimo era “zoppo” e che una tale situazione era Pt_1 incompatibile con lo svolgimento dell'attività sportiva a livello professionistico?
27) Vero che il IG Le ha ribadito in più occasioni l'intenzione di voler fare tutto quanto Pt_1
possibile per cercare di riprendere la propria carriera professionistica?
*****
In relazione ai capitoli di prova da 1 a 12 si indica come teste il IG , c/o Testimone_1
via Po 16/B, 00198 Roma (RM).
In relazione ai capitoli di prova da 12 a 14 si indica come teste il IG c/o via Tre Persona_1
Settembre, Dogana, San Marino.
In relazione ai capitoli di prova da 15 a 18 si indica come teste il IG c/o via dei Testimone_2
Gracchi 187, 00192 Roma (RM).
In relazione ai capitoli di prova da 19 a 22 indica come teste il IG c/o via Po Testimone_3
16/B, 00198 Roma (RM).
In relazione ai capitoli di prova da 23 a 27 indica come teste il IG c/o via della Testimone_4
Mendola 2, 00135 Roma (RM).”
CONCLUSIONI PER GENERALI CP_1
“NEL MERITO:
Dato atto dell'intervenuto pagamento in data 05.03.2024 di euro 30.110,55= a saldo della dedotta pretesa di riconoscimento di interessi e rivalutazione sulle somme pagate nel corso del giudizio di primo grado, Piaccia all'On.le Corte di Appello, sulle ulteriori pretese, così giudicare:
Rigettare, le domande di condanna (principale e subordinata), siccome allegate e dedotte da parte appellante nei confronti di in quanto totalmente infondate sia in fatto sia in Controparte_1
diritto.
Con integrale rimborso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., con iva, cassa di previdenza e rimborso forfetario nella misura di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 5 di 16 Rigettare la rinnovata richiesta di ammissione della prova per testimoni ex adverso dedotta in quanto inammissibile, ininfluente ed irrilevante ai fini del decidere.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava la domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
- accoglieva parzialmente la domanda proposta in via subordinata da nei Parte_1 confronti di e dava atto come quest'ultima avesse già corrisposto in corso Controparte_1 di causa la somma pari a € 96.375,00 da considerarsi satisfattiva;
- poneva le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti;
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
(d'ora in avanti , calciatore professionista, in data 02/12/2010 stipulava con Parte_1 Pt_1
(d'ora in avanti o compagnia assicurativa) una polizza assicurativa contro Controparte_1 CP_1 gli infortuni avente durata annuale e con somma assicurata per l'invalidità permanente pari a €
1.750.000,00.
Tra le garanzie prestate con la polizza, per ciò che in tale sede interessa, vi erano:
a) quella per invalidità permanente da infortunio, prevista all'art.
5.1 delle condizioni generali di assicurazione;
b) quella per invalidità permanente specifica totale da infortunio, prevista dall'art.
5.3 delle medesime condizioni di assicurazione.
Con atto di citazione dell'ottobre del 2021 conveniva in giudizio allegando di aver Pt_1 CP_1
riportato, in data 26/11/2011 (nel corso della partita di campionato di serie A tra Lazio-Juventus), un grave trauma contusivo-distorsivo all'avampiede destro e che tale infortunio avesse determinato l'invalidità permanente nella misura del 10% e la sua definitiva incapacità all'esercizio dell'attività sportiva professionale.
Sulla scorta di tali allegazioni, chiedeva, in via principale, la condanna di al Pt_1 CP_1 pagamento in suo favore, ai sensi dell'art 5.3, della somma pari a € 875.000,00 a titolo di indennizzo per invalidità permanente specifica totale da infortunio, e, in via subordinata, la condanna di al CP_1 pagamento in suo favore, ai sensi dell'art 5.1, della somma pari a € 118.250,00 a titolo di indennizzo per invalidità permanente da infortunio pari al 10%.
pagina 6 di 16 Si costituiva in giudizio assumendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio nonché CP_1
l'infondatezza della pretesa allegando che: l'invalidità specifica totale fosse da imputare ad un secondo infortunio occorso dopo la scadenza della polizza;
l'invalidità permanente fosse correttamente quantificabile nella misura dell'8%.
Il Tribunale concedeva i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, disponeva l'espletamento di una CTU medico-legale, affidando al CTU nominato, prof. Per_2
, il seguente quesito:
[...]
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le ulteriori indagini tecniche che si rendessero eventualmente necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, esperito il tentativo di conciliazione, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente del IG dica Parte_1 il CTU quali siano state le lesioni subite dall'attore nel denunciato evento e se lo stesso sia configurabile quale infortunio, ossia un “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.
In caso affermativo, dica quale sia stata la durata dell'inabilità temporanea, assoluta e relativa, ovvero, i postumi permanenti delle sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio quantificandoli
a termini di polizza, ovvero se le medesime lesioni derivanti dal suddetto sinistro siano state tali da comportare o meno l'incapacità totale a svolgere l'attività sportiva ex art.
5.3 delle condizioni di polizza, nonché le eventuali spese mediche occorse e documentate ove eventualmente previste dal contratto.”
Espletato l'incombente, corrispondeva, per la garanzia di cui all'art 5.1, la complessiva CP_1 somma di € 96.375,00 a titolo di invalidità permanente da infortunio – invalidità accertata dal CTU nella misura del 9% - e accettava tale somma a titolo di acconto sul maggior dovuto. Pt_1
Il Tribunale, senza il compimento di ulteriore attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e in tale sede, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale, con la sentenza n. 6674/2023, rigettava la domanda proposta in via principale da Pt_1 ritenendo che questi non avesse assolto all'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio subito nel 2011 e la perdita totale della capacità all'esercizio dell'attività sportiva professionistica. Sul punto, il Tribunale metteva in evidenza che la ripresa dell'attività professionale a livello agonistico in serie A, avvenuta nella medesima stagione dell'infortunio (a distanza di circa 3 mesi e mezzo da quest'ultimo), contrastasse con l'allegata perdita della capacità all'esercizio dell'attività sportiva professionistica;
e, inoltre, che avesse continuato ad esercitare l'attività Pt_1
pagina 7 di 16 professionale anche nella successiva stagione calcistica, durante la quale subiva un nuovo infortunio a carico del medesimo piede.
Il Tribunale condivideva quindi le risultanze della CTU, ma escludeva potesse farsi ricorso, così come prospettato dal CTU, alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del 50% di quanto indennizzabile in termini di polizza.
Sempre sulla scorta delle risultanze della CTU, il Tribunale riteneva di poter accogliere parzialmente la domanda formulata da in via subordinata e relativa al pagamento dell'invalidità permanente ex Pt_1 art 5.1.; dava, quindi, atto che a tale titolo la somma pari a € 96.375,00 fosse stata già corrisposta dalla compagnia assicurativa in corso di causa e che non avesse più nulla da pretendere. Pt_1
Il Tribunale, infine, poneva definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU - come liquidate in corso di causa - e condannava al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Pt_1
liquidandole sulla base del decisum.
Avverso la summenzionata sentenza propone appello (d'ora in avanti anche Parte_1
appellante) affidandolo a cinque motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale non riconosce gli interessi e/o la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di invalidità permanente da infortunio ex art.
5.1 delle condizioni generali di polizza.
2) Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale non riconosce, in tutto o nella misura del 50%, l'indennizzo a titolo di invalidità permanente specifica totale da infortunio ex art.
5.3 delle condizioni generali di polizza.
Secondo l'appellante la sentenza impugnata difetterebbe di una parte motivazionale dedicata all'interpretazione delle clausole assicurative;
interpretazione che, stando alle allegazioni dell'appellante, sarebbe stata necessaria in ragione del fatto che la polizza non conterrebbe una definizione di “invalidità specifica da infortunio” e non regolamenterebbe la specifica ipotesi che vede l'assicurato subire due distinti infortuni, dotati entrambi dell'astratta capacità di determinare la fine della carriera sportiva.
Secondo l'appellante le lacune evidenziate avrebbero potuto essere colmate grazie ad uno dei seguenti percorsi ermeneutici:
il primo parte dal dato letterale dell'art. 5.3, in cui risulterebbe assente la qualificazione dell'invalidità permanente quale conseguenza “diretta, immediata ed esclusiva” dell'infortunio; tale assenza, per mezzo dell'interpretazione condotta ai sensi dell'art. 1370 c.c., consentirebbe di ritenere irrilevante la sussistenza di una concausa pagina 8 di 16 dell'invalidità permanente specifica totale e, conseguentemente, di liquidare interamente la somma assicurata secondo quanto previsto nelle condizioni generali di assicurazione;
il secondo percorso ermeneutico richiederebbe un'interpretazione sistematica dell'art.
5.3 in combinato disposto con l'art.
2.3. Quest'ultimo articolo al primo comma contiene il riferimento sia all'invalidità derivante da infortunio che all'invalidità derivante da malattia;
mentre all'ultimo comma si riferisce alla sola invalidità derivante da malattia prevedendo che “[…] le invalidità permanenti da malattia già accertate non saranno ulteriormente valutate sia in caso di loro aggravamento sia nel caso nuove malattie determinino un'influenza peggiorativa sull'invalidità stessa.”. Secondo l'appellante il mancato riferimento di tale comma all'invalidità derivante da infortunio determinerebbe la possibilità di compiere un'ulteriore e successiva valutazione nel caso in cui sopravvenga un nuovo infortunio. Sulla scorta di tale ricostruzione, l'appellante chiede il riconoscimento dell'indennizzo nella misura del 50% di quanto previsto nelle condizioni generali di assicurazione – ovvero nella percentuale che ritiene ascrivibile alle conseguenze derivanti dall'infortunio del 2011.
3) Con il terzo motivo l'appellante lamenta un'errata interpretazione delle risultanze della CTU.
L'appellante, in particolare, deduce che il CTU, nel suggerire la liquidazione del 50% del capitale assicurato, non abbia inteso fare riferimento alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., bensì ad un'esegesi secondo buona fede e correttezza del prodotto assicurativo sottoscritto dalle parti, alla luce della peculiarità del caso concreto.
4) Con il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ripartisce l'onere probatorio, considerando come non assolto quello incombente sull'appellante.
Sul punto, l'appellante allega di aver provato:
-la validità e operatività della Polizza;
-di aver subito un infortunio astrattamente idoneo a causare la fine della propria carriera;
- la fine della propria carriera.
Deduce l'appellante che era stata la compagnia assicurativa a dedurre, quale sopravvenienza idonea ad escludere il diritto all'indennizzo, il verificarsi di un secondo infortunio, così che sarebbe stato suo onere provare il fatto impeditivo dedotto, ovvero che il secondo infortunio sarebbe stato sufficiente a determinare l'evento.
5) Con l'ultimo motivo d'appello l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato a porre a fondamento della sua decisione la circostanza che l'attività sportiva sia stata ripresa dopo l'infortunio del 2011. Secondo l'appellante a tale circostanza fattuale non avrebbe potuto essere pagina 9 di 16 attribuita alcuna rilevanza per diversi ordini di ragioni. Anzitutto perché la compagnia assicurativa, stando alla ricostruzione dell'appellante, avrebbe allegato tale circostanza, unitamente ad altre, in modo tardivo e irrituale. In secondo luogo, secondo l'appellante, sussisteva un obbligo a suo carico, previsto dall'art. 5.2, lett. f) delle condizioni generali di assicurazione, di fare tutto quanto in suo potere per provare a ridurre il danno. Ancora,
l'appellante sostiene che la sua ripresa dell'attività sportiva agonistica potrebbe essere stata, con ogni probabilità, un errore.
L'appellante conclude argomentando che l'unico dato rilevante è che l'infortunio del 2011 aveva la potenziale autonoma idoneità a determinare la fine della carriera.
L'appellante, infine, ha chiesto l'ammissione delle prove testimoniali non ammesse nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) e ha dato Controparte_1 preliminarmente atto di non contestare la pretesa avanzata da controparte con il primo motivo d'appello e di aver quindi spontaneamente corrisposto in favore dell'appellante la somma pari a € 30.110,55 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.
L'appellata ha poi chiesto il rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del giorno 11/07/2024 il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di un termine fino al 12/11/2024 per il deposito di memorie conclusionali, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinnanzi al Collegio.
All'udienza del 12/12/2024 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
1. Per ciò che attiene alle doglianze sollevate con il primo motivo d'appello, va rilevata la cessata materia del contendere, non avendo la compagnia contestato la domanda relativa alla debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sul capitale liquidato in primo grado ed avendo già spontaneamente provveduto, a tale titolo, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma pari a € 30.110,55.
2. I percorsi ermeneutici proposti dall'appellante con il secondo motivo, al fine di colmare le lacune del prodotto assicurativo asseritamente sussistenti, risultano privi di pregio e non meritano di essere condivisi.
Nel prospettare il primo percorso interpretativo l'appellante ha omesso di tenere in considerazione che, sebbene l'art.
5.3 letteralmente non qualifichi l'invalidità come pagina 10 di 16 conseguenza “diretta, immediata ed esclusiva” dell'infortunio, l'art.
2.3 delle condizioni generali di polizza applicabile a tutti i sinistri - poiché contenuto nella sezione delle condizioni generali di polizza dedicato alle “norme operanti in caso di sinistro” - al primo comma prevede che: “La Società corrisponde l'indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio o della malattia denunciata che risultino indennizzabili a termini di polizza, indipendentemente dal maggior pregiudizio derivante da condizioni fisiche, patologiche o infermità preesistenti o sopravvenute.”. Risulta, pertanto, espressamente previsto nelle condizioni generali di polizza che possano essere indennizzate soltanto le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, e nel caso di specie (come si vedrà meglio nel proseguo) non vi è prova che l'invalidità permanente specifica totale da infortunio sia stata una conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio subito dall'appellante nel 2011.
Occorre rilevare che le conseguenze dell'infortunio avrebbero potuto anche non essere
“immediate” e quindi verificarsi anche a distanza di tempo dall'infortunio - non essendo l'immediatezza una caratteristica espressamente richiesta nelle condizioni generali di polizza - purtuttavia si sarebbe dovuto trattare di perdita della capacità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva direttamente ed esclusivamente derivante dell'infortunio del 2011; invece, nel caso di specie è intervenuto un secondo infortunio (nel febbraio 2013) che, come è bene sottolineare, non è derivato da un'autonoma ricaduta conseguente alle lesioni traumatiche riconducibili al primo infortunio, bensì da un contrasto di gioco e dunque da un “evento dovuto
a causa fortuita, violenta ed esterna […]” che è stato qualificato dal CTU come di non trascurabile rilievo (cfr. pag. 14 della CTU) e che ha coinvolto il medesimo distretto anatomico del primo infortunio, determinando la definitiva compromissione dell'attività sportiva agonistica.
Anche il secondo percorso interpretativo prospettato dall'appellante può dirsi privo di pregio.
Con esso l'appellante chiede che l'art.
5.3 venga letto in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art.
2.3 il quale, a differenza del primo comma appena esaminato, si riferisce esclusivamente all'invalidità derivante da malattia e non da infortunio. Orbene, la Corte ritiene che il riferimento dell'ultimo comma dell'art.
2.3 alla sola malattia pare essere dettato dalla diversa natura di questa rispetto all'infortunio. Infatti, la malattia può avere una progressione, mentre l'infortunio è un evento istantaneo che viene definito dalle stesse condizioni di polizza come “Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea […]” (pag. 5 di 21 del doc. n. 2 del fascicolo di primo pagina 11 di 16 grado di;
da qui la necessità di specificare, solo per la malattia, che le invalidità Pt_1
permanenti da questa derivanti non saranno ulteriormente valutate in caso di loro aggravamento. La mancata menzione dell'invalidità da infortunio non può, al contrario, determinare una nuova valutazione in caso di aggravamento.
Occorre, in ogni caso, precisare che nel caso di specie non risulta essersi verificato un aggravamento del primo infortunio tale da aver comportato per l'appellante il ritiro dalla carriera sportiva agonistica, ma si è verificato un diverso e ulteriore infortunio, esso idoneo a determinare la cessazione dell'attività sportiva.
Dunque, alcuno dei percorsi interpretativi proposti dall'appellante può dirsi idoneo a determinare la riforma della sentenza impugnata in termini di riconoscimento dell'indennizzo per l'invalidità permanente specifica totale da infortunio, né integralmente, né nella misura del
50% del suo ammontare.
3. Le argomentazioni proposte con il terzo motivo d'appello non colgono del segno.
Occorre ricordare, come più volte affermato dalla Suprema Corte, che al CTU deve ritenersi preclusa la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito, essendo il CTU chiamato a costituire ausilio al Giudice con cognizioni tecniche e non giuridiche.
Ciò posto in termini generali, deve escludersi che nel caso di specie il Giudice abbia commesso errori di interpretazione della CTU, essendosi esclusivamente limitato a disattendere le conclusioni giuridiche suggerite dal consulente.
Infatti, se si considera che il Giudice può motivatamente discostarsi dalle conclusioni tecniche cui perviene il CTU con il suo elaborato, a maggior ragione deve ritenersi che egli possa discostarsi da valutazioni giuridiche compiute dallo stesso CTU;
ma vi è di più, nella sentenza impugnata il Giudice si è financo spinto a motivare sulle ragioni che rendevano impraticabile la soluzione prospettata dal CTU.
Posto quindi che l'esame del merito della vicenda è riservato al Giudice, questi lo ha correttamente compiuto prescindendo dalle valutazioni giuridiche del CTU - sia che le stesse rimandassero alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., sia che volessero condurre ad un'interpretazione delle clausole contrattuali secondo buona fede e correttezza.
4. Neppure le doglianze relative alla ripartizione dell'onere della prova, sollevate con il quarto motivo d'appello, possono trovare accoglimento.
Come è noto, in generale, nell'ambito delle controversie in materia di assicurazione, realizzatosi il rischio che trova copertura nel contratto di assicurazione sottoscritto, compete all'assicurato dar prova del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo posto alla base della pagina 12 di 16 domanda, e cioè dell'evento (nel caso di specie dell'infortunio), del danno subito (nel caso di specie dell'invalidità permanente specifica totale) e del nesso di causalità tra evento e danno.
Applicando i principi generali alla specifica fattispecie, il Tribunale ha correttamente affermato che incombeva sull'odierno appellante l'onere di provare non solo il verificarsi dell'evento infortunistico (patito nel 2011), ma anche la sussistenza del nesso di causalità tra quest'ultimo e la perdita totale della capacità all'esercizio dell'attività professionale.
Tale onere non è stato assolto e la consulenza, sulla scorta della documentazione medica allegata in atti, non ha ravvisato nell'infortunio del 2011 un evento tale da aver autonomamente e in via esclusiva determinato (pur sulla scorta del criterio del “più probabile che non”) la perdita totale della capacità all'esercizio dell'attività professionale sportiva.
Il CTU, infatti, anche rispondendo alle osservazioni dei consulenti di parte, ha ribadito che:
“[…] non è possibile stabilire né in termini certativi né di elevata probabilità se e quando gli effetti del primo infortunio avrebbero determinato la compromissione dell'attitudine all'attività calcistica qualora non fosse intervenuto il secondo evento traumatico (03 febbraio 2013), che comunque non fu di trascurabile rilievo e che indubbiamente contribuì alla definitiva perdita dell'idoneità alla pratica professionistica del calcio. […]” (pag. 14 della CTU). Quindi il CTU, sulla scorta della documentazione medica esaminata, non ha potuto neppure stabilire “se” il primo infortunio, in assenza del secondo, avrebbe ugualmente determinato la perdita totale della capacità all'esercizio dell'attività agonistica come conseguenza diretta ed esclusiva.
La Corte, inoltre, diversamente da quanto l'appellante prova a sostenere, ritiene che la compagnia assicurativa non abbia allegato alcuna eccezione di inoperatività della polizza di cui avrebbe dovuto fornire prova;
essendosi limitata ad escludere la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio del 2011 e la fine della carriera avvenuta a due anni di distanza e dopo il verificarsi di un ulteriore infortunio.
5. Infine, neppure le argomentazioni spese con il quinto motivo d'appello colgono nel segno.
Il primo Giudice ha correttamente evidenziato che la ripresa dell'attività sportiva professionale a distanza di 3 mesi e mezzo dall'infortunio del 2011 fosse un elemento contrastante con l'asserita perdita totale della capacità all'esercizio dell'attività professionale sportiva.
Tale dato fattuale era stato tempestivamente e ritualmente allegato dalla compagnia assicurativa già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ove si legge: “[…] Il giocatore, come peraltro riconosciuto e documentato dagli organi di stampa e da numerosi siti sportivi (si vedano, tra i molti, i docc. 5,6 e 7 di seguito allegati) NON SI RITIRÒ a seguito dell'infortunio di Lazio – Juventus del 26 novembre 2011. Restò in rosa, riprese gli allenamenti e rientrò
pagina 13 di 16 (evidentemente a ciò giudicato idoneo dallo staff medico della società Lazio) nella medesima stagione di serie A 2011/2012 a distanza di circa 3 mesi e mezzo (per la precisione in data 18 marzo 2012 contro il Catania dove giocò l'intera partita senza essere sostituito). Inutile tentare ora di sminuire la ripresa della attività agonistica (fatto storico oggettivo) sulla base di riferiti intenti soggettivi (cfr. vedasi punto 17 della premessa della citazione). Un “tentativo” di rientro approssimativo e “disperato”, senza supervisione medica, lo può fare, forse, un giocatore amatoriale, non certo un giocatore di prima fascia in serie A. Il fatto, pacifico, oggettivo e documentato, è che il giocatore, a seguito del contrasto del 26.11.2011, riprese la propria attività professionale agonistica in serie A. […] (pagg. 7 e 8 della comparsa di costituzione e risposta di in primo grado). CP_1
La ripresa dell'attività sportiva, poi, non può dirsi neppure rispondente alla ratio sottesa agli artt. 5.2, lettera f), e 3.2 lettere f) e h) delle condizioni generali di polizza;
prescrivendo il primo di tali articoli un obbligo per l'assicurato di sottoporsi alle cure che possono “portare ad un ripristino funzionale della parte lesa” e riconoscendo, il secondo articolo, come infortuni quelli derivanti da “f) […] imprudenze e negligenze gravi” e “[…] h) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termine di polizza.”.
La ripresa dell'attività sportiva non può certamente essere qualificata alla stregua di una “cura”
e, in ogni caso, risulta essere stata avallata dal giudizio di idoneità espresso dal medico della società sportiva.
Invero, i rigidi controlli medici cui vengono sottoposti i calciatori, specialmente coloro che militano nella principale serie di calcio italiana, portano ad escludere che il giudizio di idoneità sia stato rilasciato per errore;
a maggior ragione in tale contesto in cui la paventata erroneità è stata oggetto di mera allegazione rimasta priva di riscontro probatorio.
Se realmente la ripresa dell'attività sportiva fosse stata frutto di un errore, tale errore sarebbe stato certamente rilevato dal CTU, il quale ha esaminato tutti i referti e gli esami diagnostici che seguirono all'infortunio.
Occorre evidenziare, inoltre, che l'espletamento della CTU, a differenza di quanto argomentato dall'appellate, non si è posto in contrasto con il dato fattuale della ripresa dell'attività agonistica;
come appena rilevato, se realmente non vi fossero stati i presupposti per la ripresa dell'attività professionale il CTU avrebbe avuto sicuramente modo di accertarlo. Al contrario, il
CTU non ha riscontrato la presenza di alcun elemento in forza del quale collegare l'invalidità permanente specifica totale esclusivamente e direttamente all'infortunio del 2011; non è quindi stato in grado di affermare, pur nel rispetto del principio civilistico del “più probabile che non”,
pagina 14 di 16 che gli esiti del primo infortunio fossero stati sottovalutati dallo staff medico della società sportiva con cui era tesserato e avrebbero dovuto condurre all'interruzione della Pt_1
carriera sportiva.
Il Giudice ha quindi correttamente posto a base della sua decisione le risultanze della relazione tecnica, nella quale si trova non solo l'affermazione più volte ribadita dall'odierno appellante in base alla quale: “Va peraltro rilevato come, alla luce della tipologia delle lesioni patite a seguito del medesimo infortunio, l'evento in questione avesse la potenziale autonoma idoneità di determinare la cessazione dell'attività agonistica, in virtù della perturbazione biomeccanica arrecata al piede, struttura anatomica fondamentale per la pratica del calcio.” (pag. 14 della
CTU), ma anche la seguente: “È chiaro che le conseguenze del primo infortunio (26 novembre
2011) hanno apprezzabilmente ridotto l'attitudine all'attività sportiva agonistica che è stata però definitivamente compromessa dagli esiti del successivo infortunio (03 febbraio 2012) sopravvenuto su un contesto già meiopragico, così da derivarne l'incapacità a svolgere
l'attività sportiva ex art.
5.3 delle condizioni di polizza.” (pag. 10 della CTU).
Si può, dunque, concludere che il primo infortunio, come ha affermato lo stesso CTU, ha innegabilmente comportato delle “[…] conseguenze [che …] hanno apprezzabilmente ridotto
l'attitudine all'attività sportiva agonistica […]” (pag. 10 della CTU), tant'è vero che “[…] la ripresa dell'attività [è] avvenuta in maniera incostante, a livelli quali-quantitativamente inferiori rispetto all'epoca antecedente al medesimo […]” (pag. 14 della CTU), ma risulta altrettanto innegabile che tali conseguenze sono state correttamente indennizzate ai sensi dell'art.
5.1 delle condizioni generali di polizza come postumi permanenti quantificati nella misura del 9%.
6. Deve, infine, essere rigettata la richiesta di ammissione delle prove testimoniali. Invero, alla luce delle risultanze della CTU che, nonostante abbia avuto ad oggetto l'esame tecnico di tutti gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto “[…] estremamente arduo, se non impossibile, determinare se e quale dei due infortuni abbia di fatto cagionato la compromissione definitiva dell'attitudine sportiva agonistica […]”, appare inammissibile demandare all'escussione testimoniale la valutazione medica sulla perdita totale della capacità all'esercizio dell'attività agonistica. Le prove testimoniali avrebbero potuto, tutt'al più, confermare gli esiti della CTU se questi fossero stati nel senso di ritenere “più probabile che non” che la fine della carriera fosse stata conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio subito nel 2011; ma così non è stato e le risposte che i testimoni potrebbero fornire in punto di perdita totale della capacità sportiva agonistica sarebbero frutto di valutazioni personali e non mediche.
pagina 15 di 16 In ogni caso, la Corte ritiene che alcuni capitoli di prova vertano su circostanze irrilevanti ai fini del contendere (cfr. i capitoli 1, 2, 6, 7, da 10 a 19 e da 22 a 24), altri siano valutativi (cfr. tra gli latri i capitoli 8, 9 e 21), altri ancora risultino generici (3 e 4).
7. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
8. Vista la mancata contestazione del primo motivo d'appello da parte della compagnia assicurativa appellata;
rilevato che, comunque, in primo grado la compagnia assicurativa riconosceva come dovuti i soli interessi compensativi (ex art. 1284 comma 1° c.c.) e non anche la rivalutazione monetaria e che ha eseguito il pagamento solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio d'appello; deve essere disposta la compensazione delle spese di lite di tale grado di giudizio tra le parti nella misura di 1/3. I restanti 2/3 sono liquidati come in dispositivo e posti a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sul capitale liquidato nel corso del primo grado di giudizio;
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 6674/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 02/08/2023, che conferma;
- condanna alla rifusione di 2/3 delle spese di lite del grado d'appello in Parte_1
favore di spese complessivamente liquidate, ex DM n. 147 del Controparte_1
13/08/2022, in € 9.255,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge, disponendo che il residuo terzo (1/3) delle spese complessive ut supra liquidate resti compensato tra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 18/12/2024.
Il Presidente est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Anna Mantovani Consigliere dr. Francesca Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
VENEZIA, 18 - 20121 MILANO - presso lo studio dell'avv. MORELLI ENZO
( ), che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C.F._2
VIGASIO LORENZO ( ) e all'avv. BIANCHI GIAN PIETRO C.F._3
( ); C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, come da delega in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. COLOMBO MICHELE ( ), presso il cui indirizzo di posta elettronica C.F._5
certificata, elegge domicilio digitale;
Email_1
APPELLATA
Assicurazione sulla vita
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 6674/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 02/08/2023 e pubblicata in pari data. pagina 1 di 16 CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, e per tutti i motivi dedotti in narrativa, in parziale riforma della Sentenza n. 6674/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile,
Giudice Dott.ssa Cassano Cicuto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 44943/2021, depositata in cancelleria in data 2 agosto 2023:
− IN VIA PRINCIPALE, accogliere la domanda principale proposta in primo grado dall'Appellante e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di quanto dovuto a titolo di Controparte_1
“invalidità permanente specifica totale” da infortunio ex art.
5.3 della Polizza e, quindi, condannare
a pagare, in favore del signor la somma di euro 778.625,00 (importo Controparte_1 Pt_1 determinato sottraendo al capitale dovuto ai sensi dell'art. 5.3, pari ad euro 875.000,00, la sorte capitale già corrisposta da pari ad euro 96.375,00), oltre interessi, spese e Controparte_1
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo e con conseguente rideterminazione delle spese di lite del primo grado in funzione del diverso scaglione di valore di riferimento;
− IN VIA SUBORDINATA accogliere la domanda subordinata proposta in primo grado dall'Appellante e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di quanto Controparte_1 dovuto a titolo di indennizzo relativamente agli effetti dell'infortunio di cui è causa, nella misura accertata in primo grado dal CTU “pari alla metà del massimale di polizza” e, quindi, condannare
a pagare in favore del signor la somma di euro 341.125,00 (importo Controparte_1 Pt_1 determinato sottraendo alla metà del massimale di polizza dovuto ai sensi dell'art.
5.3 della Polizza la sorte capitale già corrisposta da pari a euro 96.375,00), oltre interessi, spese e Controparte_1
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo e con conseguente rideterminazione delle spese di lite del primo grado in funzione del diverso scaglione di valore di riferimento;
− IN OGNI CASO, condannare al pagamento delle spese e compensi (spese Controparte_1
generali 15%, CPA e IVA) del doppio grado di giudizio.
− IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale già formulati in sede di prima istanza nella seconda memoria attorea ex art. 183, co. VI cod. proc. civ. del 29 aprile 2022, ad esclusione di quelli da 28 a 31 rinunciati nella terza memoria attorea ex art. 183, co. 6 cod. proc. civ. del 19 maggio 2022, per le ragioni esplicate nella parte motivata (punto 3) del presente atto:
1) Vero che il IG a seguito dell'infortunio patito il 26 novembre 2011 e fino al suo ritiro, Pt_1
avvenuto in data 10 maggio 2013, si sottoponeva, quotidianamente, a sedute di fisioterapia volte al recupero funzionale dell'arto infortunato (piede destro) nonché al mantenimento del tono muscolare?
pagina 2 di 16 2) Vero che nel periodo tra il mese di marzo 2012 e il mese di settembre 2012 l'attività di preparazione agonistica del IG era limitata ad esercizi in acqua o comunque senza alcun carico Pt_1
funzionale sul piede destro infortunato che avevano a svolgersi di norma in una seduta al mattino e in una al pomeriggio?
3) Vero che a seguito del tentativo di riprendere l'attività con la squadra, avvenuto nel mese di settembre 2012, il IG incorreva in frequenti ricadute, contraddistinte dal c.d. cedimento Pt_1
del terzo dito del piede destro ovvero, più tecnicamente, nella sublussazione del predetto dito?
4) Vero che le prestazioni di un calciatore professionista prevedono frequenti cambi di direzione e che nel corso dei predetti cambi di direzione effettuati nel periodo tra il mese di settembre 2012 e febbraio
2013 era estremamente frequente il cedimento (sublussazione) del terzo dito del piede destro del
IG Pt_1
5) Vero che le predette ricadute avvenivano con cadenza almeno settimanale e comportavano
l'interruzione della preparazione, almeno due giorni di riposo e la somministrazione di anti- infiammatori e anti-dolorifici?
6) Vero che per ovviare alle predette ricadute e per cercare di lenire il dolore venivano richieste dal
IG speciali scarpe al proprio fornitore tecnico (l'Adidas) e numerosi plantari realizzati su Pt_1
misura?
7) Vero, più in particolare, che i plantari predisposti per il IG nel periodo da settembre Pt_1
2012 a febbraio 2013 furono almeno cinque?
8) Vero che dall'utilizzo delle predette scarpe speciali e dei vari plantari forniti al IG nel Pt_1
periodo in questione (da settembre 2012 a febbraio 2013) sortivano effetti inesistenti rispetto al dolore lamentato all'insorgenza di ricadute e quindi al cedimento del terzo dito del piede destro del IG
Pt_1
9) Vero che il IG nel corso delle proprie prestazioni professionali, anche in assenza dei Pt_1
cedimenti del terzo dito, avvertiva forti dolori al piede destro che ne compromettevano le capacità?
10) Vero che il IG in aggiunta alle prestazioni fornitegli dalla società sportiva Lazio, si Pt_1
rivolgeva anche alle prestazioni integrative di un fisioterapista personale, specializzato per il recupero funzionale degli atleti ovvero il IG Persona_1
11) Vero che le prestazioni del predetto IG venivano pianificate dapprima in un Persona_1 incontro tra quest'ultimo e lo staff sanitario della Lazio – cui Lei partecipava in qualità di fisioterapista della società - avvenuto nel mese di maggio 2012 e poi concordate di mano in mano fino al mese di febbraio 2013?
***
pagina 3 di 16 12) Vero che Lei svolge la professione di fisioterapista, consistente nella prestazione di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita?
13) Vero che Lei è solito svolgere le proprie prestazioni in favore di calciatori professionisti e società sportive professionistiche come da DOC. 30 che Le si rammostra?
14) Vero che nel mese di maggio 2012 il IG Le chiedeva di svolgere in suo favore attività Pt_1 fisioterapica volta al recupero funzionale del piede destro in seguito all'infortunio subito dallo stesso in data 26 novembre 2011?
***
15) Vero che Lei svolge la professione di podologo, consistente nel trattamento, previo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, delle patologie del piede?
16) Vero, più in particolare, che Lei svolge le sue prestazioni soprattutto in favore di sportivi professionisti come da DOC. 31 che Le si rammostra?
17) Vero che Lei, nel periodo tra il mese di settembre 2012 e il mese di febbraio 2013, ha assistito il
IG nella fase di recupero funzionale dall'infortunio al piede destro del 26 novembre 2011? Pt_1
18) Vero che, nel corso del predetto periodo (tra il mese di settembre 2012 e il mese di febbraio 2013),
Lei ha sviluppato cinque diverse tipologie di plantari per il IG Pt_1
***
19) Vero che Lei nel periodo tra il mese di novembre 2011 e il mese di febbraio 2013 rivestiva il ruolo di medico sociale presso la società sportiva S.S. Lazio S.p.A.?
20) Vero che Lei, successivamente all'infortunio subito dal IG in data 26 novembre 2011, Pt_1
anche alla luce del perdurante dolore al piede destro e delle frequenti sublussazioni del terzo dito del piede destro del IG aveva sconsigliato in più occasioni allo stesso di proseguire la Pt_1
carriera da calciatore professionista?
21) Vero che il IG nonostante le Sue indicazioni che precedono, Le ribadiva in più Pt_1
occasioni la volontà di non volersi arrendere al dolore e di provare a insistere nelle attività di recupero?
22) Vero che tale situazione è perdurata fino al 10 maggio 2013 come da DOC. 10 che le si rammostra?
***
23) Vero che Lei nel periodo tra il mese di novembre 2011 e il mese di febbraio 2013 era un calciatore professionista tesserato per la società sportiva S.S. Lazio S.p.A.?
pagina 4 di 16 24) Vero che Lei nel medesimo periodo (tra il mese di novembre 2011 e il mese di febbraio 2013) era stato compagno di stanza del IG Pt_1
25) Vero che in seguito all'infortunio subito in data 26 novembre 2011 il IG era afflitto da Pt_1
un perdurante dolore al piede destro e da frequenti sublussazioni del terzo dito del piede destro?
26) Vero che nel periodo dal mese di settembre 2012 al mese di maggio 2013 Lei aveva fatto presente in più occasioni al IG che quest'ultimo era “zoppo” e che una tale situazione era Pt_1 incompatibile con lo svolgimento dell'attività sportiva a livello professionistico?
27) Vero che il IG Le ha ribadito in più occasioni l'intenzione di voler fare tutto quanto Pt_1
possibile per cercare di riprendere la propria carriera professionistica?
*****
In relazione ai capitoli di prova da 1 a 12 si indica come teste il IG , c/o Testimone_1
via Po 16/B, 00198 Roma (RM).
In relazione ai capitoli di prova da 12 a 14 si indica come teste il IG c/o via Tre Persona_1
Settembre, Dogana, San Marino.
In relazione ai capitoli di prova da 15 a 18 si indica come teste il IG c/o via dei Testimone_2
Gracchi 187, 00192 Roma (RM).
In relazione ai capitoli di prova da 19 a 22 indica come teste il IG c/o via Po Testimone_3
16/B, 00198 Roma (RM).
In relazione ai capitoli di prova da 23 a 27 indica come teste il IG c/o via della Testimone_4
Mendola 2, 00135 Roma (RM).”
CONCLUSIONI PER GENERALI CP_1
“NEL MERITO:
Dato atto dell'intervenuto pagamento in data 05.03.2024 di euro 30.110,55= a saldo della dedotta pretesa di riconoscimento di interessi e rivalutazione sulle somme pagate nel corso del giudizio di primo grado, Piaccia all'On.le Corte di Appello, sulle ulteriori pretese, così giudicare:
Rigettare, le domande di condanna (principale e subordinata), siccome allegate e dedotte da parte appellante nei confronti di in quanto totalmente infondate sia in fatto sia in Controparte_1
diritto.
Con integrale rimborso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., con iva, cassa di previdenza e rimborso forfetario nella misura di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 5 di 16 Rigettare la rinnovata richiesta di ammissione della prova per testimoni ex adverso dedotta in quanto inammissibile, ininfluente ed irrilevante ai fini del decidere.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava la domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
- accoglieva parzialmente la domanda proposta in via subordinata da nei Parte_1 confronti di e dava atto come quest'ultima avesse già corrisposto in corso Controparte_1 di causa la somma pari a € 96.375,00 da considerarsi satisfattiva;
- poneva le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti;
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
(d'ora in avanti , calciatore professionista, in data 02/12/2010 stipulava con Parte_1 Pt_1
(d'ora in avanti o compagnia assicurativa) una polizza assicurativa contro Controparte_1 CP_1 gli infortuni avente durata annuale e con somma assicurata per l'invalidità permanente pari a €
1.750.000,00.
Tra le garanzie prestate con la polizza, per ciò che in tale sede interessa, vi erano:
a) quella per invalidità permanente da infortunio, prevista all'art.
5.1 delle condizioni generali di assicurazione;
b) quella per invalidità permanente specifica totale da infortunio, prevista dall'art.
5.3 delle medesime condizioni di assicurazione.
Con atto di citazione dell'ottobre del 2021 conveniva in giudizio allegando di aver Pt_1 CP_1
riportato, in data 26/11/2011 (nel corso della partita di campionato di serie A tra Lazio-Juventus), un grave trauma contusivo-distorsivo all'avampiede destro e che tale infortunio avesse determinato l'invalidità permanente nella misura del 10% e la sua definitiva incapacità all'esercizio dell'attività sportiva professionale.
Sulla scorta di tali allegazioni, chiedeva, in via principale, la condanna di al Pt_1 CP_1 pagamento in suo favore, ai sensi dell'art 5.3, della somma pari a € 875.000,00 a titolo di indennizzo per invalidità permanente specifica totale da infortunio, e, in via subordinata, la condanna di al CP_1 pagamento in suo favore, ai sensi dell'art 5.1, della somma pari a € 118.250,00 a titolo di indennizzo per invalidità permanente da infortunio pari al 10%.
pagina 6 di 16 Si costituiva in giudizio assumendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio nonché CP_1
l'infondatezza della pretesa allegando che: l'invalidità specifica totale fosse da imputare ad un secondo infortunio occorso dopo la scadenza della polizza;
l'invalidità permanente fosse correttamente quantificabile nella misura dell'8%.
Il Tribunale concedeva i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, disponeva l'espletamento di una CTU medico-legale, affidando al CTU nominato, prof. Per_2
, il seguente quesito:
[...]
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le ulteriori indagini tecniche che si rendessero eventualmente necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, esperito il tentativo di conciliazione, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente del IG dica Parte_1 il CTU quali siano state le lesioni subite dall'attore nel denunciato evento e se lo stesso sia configurabile quale infortunio, ossia un “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.
In caso affermativo, dica quale sia stata la durata dell'inabilità temporanea, assoluta e relativa, ovvero, i postumi permanenti delle sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio quantificandoli
a termini di polizza, ovvero se le medesime lesioni derivanti dal suddetto sinistro siano state tali da comportare o meno l'incapacità totale a svolgere l'attività sportiva ex art.
5.3 delle condizioni di polizza, nonché le eventuali spese mediche occorse e documentate ove eventualmente previste dal contratto.”
Espletato l'incombente, corrispondeva, per la garanzia di cui all'art 5.1, la complessiva CP_1 somma di € 96.375,00 a titolo di invalidità permanente da infortunio – invalidità accertata dal CTU nella misura del 9% - e accettava tale somma a titolo di acconto sul maggior dovuto. Pt_1
Il Tribunale, senza il compimento di ulteriore attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e in tale sede, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale, con la sentenza n. 6674/2023, rigettava la domanda proposta in via principale da Pt_1 ritenendo che questi non avesse assolto all'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio subito nel 2011 e la perdita totale della capacità all'esercizio dell'attività sportiva professionistica. Sul punto, il Tribunale metteva in evidenza che la ripresa dell'attività professionale a livello agonistico in serie A, avvenuta nella medesima stagione dell'infortunio (a distanza di circa 3 mesi e mezzo da quest'ultimo), contrastasse con l'allegata perdita della capacità all'esercizio dell'attività sportiva professionistica;
e, inoltre, che avesse continuato ad esercitare l'attività Pt_1
pagina 7 di 16 professionale anche nella successiva stagione calcistica, durante la quale subiva un nuovo infortunio a carico del medesimo piede.
Il Tribunale condivideva quindi le risultanze della CTU, ma escludeva potesse farsi ricorso, così come prospettato dal CTU, alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del 50% di quanto indennizzabile in termini di polizza.
Sempre sulla scorta delle risultanze della CTU, il Tribunale riteneva di poter accogliere parzialmente la domanda formulata da in via subordinata e relativa al pagamento dell'invalidità permanente ex Pt_1 art 5.1.; dava, quindi, atto che a tale titolo la somma pari a € 96.375,00 fosse stata già corrisposta dalla compagnia assicurativa in corso di causa e che non avesse più nulla da pretendere. Pt_1
Il Tribunale, infine, poneva definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU - come liquidate in corso di causa - e condannava al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Pt_1
liquidandole sulla base del decisum.
Avverso la summenzionata sentenza propone appello (d'ora in avanti anche Parte_1
appellante) affidandolo a cinque motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale non riconosce gli interessi e/o la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di invalidità permanente da infortunio ex art.
5.1 delle condizioni generali di polizza.
2) Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale non riconosce, in tutto o nella misura del 50%, l'indennizzo a titolo di invalidità permanente specifica totale da infortunio ex art.
5.3 delle condizioni generali di polizza.
Secondo l'appellante la sentenza impugnata difetterebbe di una parte motivazionale dedicata all'interpretazione delle clausole assicurative;
interpretazione che, stando alle allegazioni dell'appellante, sarebbe stata necessaria in ragione del fatto che la polizza non conterrebbe una definizione di “invalidità specifica da infortunio” e non regolamenterebbe la specifica ipotesi che vede l'assicurato subire due distinti infortuni, dotati entrambi dell'astratta capacità di determinare la fine della carriera sportiva.
Secondo l'appellante le lacune evidenziate avrebbero potuto essere colmate grazie ad uno dei seguenti percorsi ermeneutici:
il primo parte dal dato letterale dell'art. 5.3, in cui risulterebbe assente la qualificazione dell'invalidità permanente quale conseguenza “diretta, immediata ed esclusiva” dell'infortunio; tale assenza, per mezzo dell'interpretazione condotta ai sensi dell'art. 1370 c.c., consentirebbe di ritenere irrilevante la sussistenza di una concausa pagina 8 di 16 dell'invalidità permanente specifica totale e, conseguentemente, di liquidare interamente la somma assicurata secondo quanto previsto nelle condizioni generali di assicurazione;
il secondo percorso ermeneutico richiederebbe un'interpretazione sistematica dell'art.
5.3 in combinato disposto con l'art.
2.3. Quest'ultimo articolo al primo comma contiene il riferimento sia all'invalidità derivante da infortunio che all'invalidità derivante da malattia;
mentre all'ultimo comma si riferisce alla sola invalidità derivante da malattia prevedendo che “[…] le invalidità permanenti da malattia già accertate non saranno ulteriormente valutate sia in caso di loro aggravamento sia nel caso nuove malattie determinino un'influenza peggiorativa sull'invalidità stessa.”. Secondo l'appellante il mancato riferimento di tale comma all'invalidità derivante da infortunio determinerebbe la possibilità di compiere un'ulteriore e successiva valutazione nel caso in cui sopravvenga un nuovo infortunio. Sulla scorta di tale ricostruzione, l'appellante chiede il riconoscimento dell'indennizzo nella misura del 50% di quanto previsto nelle condizioni generali di assicurazione – ovvero nella percentuale che ritiene ascrivibile alle conseguenze derivanti dall'infortunio del 2011.
3) Con il terzo motivo l'appellante lamenta un'errata interpretazione delle risultanze della CTU.
L'appellante, in particolare, deduce che il CTU, nel suggerire la liquidazione del 50% del capitale assicurato, non abbia inteso fare riferimento alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., bensì ad un'esegesi secondo buona fede e correttezza del prodotto assicurativo sottoscritto dalle parti, alla luce della peculiarità del caso concreto.
4) Con il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ripartisce l'onere probatorio, considerando come non assolto quello incombente sull'appellante.
Sul punto, l'appellante allega di aver provato:
-la validità e operatività della Polizza;
-di aver subito un infortunio astrattamente idoneo a causare la fine della propria carriera;
- la fine della propria carriera.
Deduce l'appellante che era stata la compagnia assicurativa a dedurre, quale sopravvenienza idonea ad escludere il diritto all'indennizzo, il verificarsi di un secondo infortunio, così che sarebbe stato suo onere provare il fatto impeditivo dedotto, ovvero che il secondo infortunio sarebbe stato sufficiente a determinare l'evento.
5) Con l'ultimo motivo d'appello l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato a porre a fondamento della sua decisione la circostanza che l'attività sportiva sia stata ripresa dopo l'infortunio del 2011. Secondo l'appellante a tale circostanza fattuale non avrebbe potuto essere pagina 9 di 16 attribuita alcuna rilevanza per diversi ordini di ragioni. Anzitutto perché la compagnia assicurativa, stando alla ricostruzione dell'appellante, avrebbe allegato tale circostanza, unitamente ad altre, in modo tardivo e irrituale. In secondo luogo, secondo l'appellante, sussisteva un obbligo a suo carico, previsto dall'art. 5.2, lett. f) delle condizioni generali di assicurazione, di fare tutto quanto in suo potere per provare a ridurre il danno. Ancora,
l'appellante sostiene che la sua ripresa dell'attività sportiva agonistica potrebbe essere stata, con ogni probabilità, un errore.
L'appellante conclude argomentando che l'unico dato rilevante è che l'infortunio del 2011 aveva la potenziale autonoma idoneità a determinare la fine della carriera.
L'appellante, infine, ha chiesto l'ammissione delle prove testimoniali non ammesse nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) e ha dato Controparte_1 preliminarmente atto di non contestare la pretesa avanzata da controparte con il primo motivo d'appello e di aver quindi spontaneamente corrisposto in favore dell'appellante la somma pari a € 30.110,55 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.
L'appellata ha poi chiesto il rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del giorno 11/07/2024 il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di un termine fino al 12/11/2024 per il deposito di memorie conclusionali, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinnanzi al Collegio.
All'udienza del 12/12/2024 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
1. Per ciò che attiene alle doglianze sollevate con il primo motivo d'appello, va rilevata la cessata materia del contendere, non avendo la compagnia contestato la domanda relativa alla debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sul capitale liquidato in primo grado ed avendo già spontaneamente provveduto, a tale titolo, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma pari a € 30.110,55.
2. I percorsi ermeneutici proposti dall'appellante con il secondo motivo, al fine di colmare le lacune del prodotto assicurativo asseritamente sussistenti, risultano privi di pregio e non meritano di essere condivisi.
Nel prospettare il primo percorso interpretativo l'appellante ha omesso di tenere in considerazione che, sebbene l'art.
5.3 letteralmente non qualifichi l'invalidità come pagina 10 di 16 conseguenza “diretta, immediata ed esclusiva” dell'infortunio, l'art.
2.3 delle condizioni generali di polizza applicabile a tutti i sinistri - poiché contenuto nella sezione delle condizioni generali di polizza dedicato alle “norme operanti in caso di sinistro” - al primo comma prevede che: “La Società corrisponde l'indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio o della malattia denunciata che risultino indennizzabili a termini di polizza, indipendentemente dal maggior pregiudizio derivante da condizioni fisiche, patologiche o infermità preesistenti o sopravvenute.”. Risulta, pertanto, espressamente previsto nelle condizioni generali di polizza che possano essere indennizzate soltanto le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, e nel caso di specie (come si vedrà meglio nel proseguo) non vi è prova che l'invalidità permanente specifica totale da infortunio sia stata una conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio subito dall'appellante nel 2011.
Occorre rilevare che le conseguenze dell'infortunio avrebbero potuto anche non essere
“immediate” e quindi verificarsi anche a distanza di tempo dall'infortunio - non essendo l'immediatezza una caratteristica espressamente richiesta nelle condizioni generali di polizza - purtuttavia si sarebbe dovuto trattare di perdita della capacità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva direttamente ed esclusivamente derivante dell'infortunio del 2011; invece, nel caso di specie è intervenuto un secondo infortunio (nel febbraio 2013) che, come è bene sottolineare, non è derivato da un'autonoma ricaduta conseguente alle lesioni traumatiche riconducibili al primo infortunio, bensì da un contrasto di gioco e dunque da un “evento dovuto
a causa fortuita, violenta ed esterna […]” che è stato qualificato dal CTU come di non trascurabile rilievo (cfr. pag. 14 della CTU) e che ha coinvolto il medesimo distretto anatomico del primo infortunio, determinando la definitiva compromissione dell'attività sportiva agonistica.
Anche il secondo percorso interpretativo prospettato dall'appellante può dirsi privo di pregio.
Con esso l'appellante chiede che l'art.
5.3 venga letto in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art.
2.3 il quale, a differenza del primo comma appena esaminato, si riferisce esclusivamente all'invalidità derivante da malattia e non da infortunio. Orbene, la Corte ritiene che il riferimento dell'ultimo comma dell'art.
2.3 alla sola malattia pare essere dettato dalla diversa natura di questa rispetto all'infortunio. Infatti, la malattia può avere una progressione, mentre l'infortunio è un evento istantaneo che viene definito dalle stesse condizioni di polizza come “Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea […]” (pag. 5 di 21 del doc. n. 2 del fascicolo di primo pagina 11 di 16 grado di;
da qui la necessità di specificare, solo per la malattia, che le invalidità Pt_1
permanenti da questa derivanti non saranno ulteriormente valutate in caso di loro aggravamento. La mancata menzione dell'invalidità da infortunio non può, al contrario, determinare una nuova valutazione in caso di aggravamento.
Occorre, in ogni caso, precisare che nel caso di specie non risulta essersi verificato un aggravamento del primo infortunio tale da aver comportato per l'appellante il ritiro dalla carriera sportiva agonistica, ma si è verificato un diverso e ulteriore infortunio, esso idoneo a determinare la cessazione dell'attività sportiva.
Dunque, alcuno dei percorsi interpretativi proposti dall'appellante può dirsi idoneo a determinare la riforma della sentenza impugnata in termini di riconoscimento dell'indennizzo per l'invalidità permanente specifica totale da infortunio, né integralmente, né nella misura del
50% del suo ammontare.
3. Le argomentazioni proposte con il terzo motivo d'appello non colgono del segno.
Occorre ricordare, come più volte affermato dalla Suprema Corte, che al CTU deve ritenersi preclusa la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito, essendo il CTU chiamato a costituire ausilio al Giudice con cognizioni tecniche e non giuridiche.
Ciò posto in termini generali, deve escludersi che nel caso di specie il Giudice abbia commesso errori di interpretazione della CTU, essendosi esclusivamente limitato a disattendere le conclusioni giuridiche suggerite dal consulente.
Infatti, se si considera che il Giudice può motivatamente discostarsi dalle conclusioni tecniche cui perviene il CTU con il suo elaborato, a maggior ragione deve ritenersi che egli possa discostarsi da valutazioni giuridiche compiute dallo stesso CTU;
ma vi è di più, nella sentenza impugnata il Giudice si è financo spinto a motivare sulle ragioni che rendevano impraticabile la soluzione prospettata dal CTU.
Posto quindi che l'esame del merito della vicenda è riservato al Giudice, questi lo ha correttamente compiuto prescindendo dalle valutazioni giuridiche del CTU - sia che le stesse rimandassero alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., sia che volessero condurre ad un'interpretazione delle clausole contrattuali secondo buona fede e correttezza.
4. Neppure le doglianze relative alla ripartizione dell'onere della prova, sollevate con il quarto motivo d'appello, possono trovare accoglimento.
Come è noto, in generale, nell'ambito delle controversie in materia di assicurazione, realizzatosi il rischio che trova copertura nel contratto di assicurazione sottoscritto, compete all'assicurato dar prova del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo posto alla base della pagina 12 di 16 domanda, e cioè dell'evento (nel caso di specie dell'infortunio), del danno subito (nel caso di specie dell'invalidità permanente specifica totale) e del nesso di causalità tra evento e danno.
Applicando i principi generali alla specifica fattispecie, il Tribunale ha correttamente affermato che incombeva sull'odierno appellante l'onere di provare non solo il verificarsi dell'evento infortunistico (patito nel 2011), ma anche la sussistenza del nesso di causalità tra quest'ultimo e la perdita totale della capacità all'esercizio dell'attività professionale.
Tale onere non è stato assolto e la consulenza, sulla scorta della documentazione medica allegata in atti, non ha ravvisato nell'infortunio del 2011 un evento tale da aver autonomamente e in via esclusiva determinato (pur sulla scorta del criterio del “più probabile che non”) la perdita totale della capacità all'esercizio dell'attività professionale sportiva.
Il CTU, infatti, anche rispondendo alle osservazioni dei consulenti di parte, ha ribadito che:
“[…] non è possibile stabilire né in termini certativi né di elevata probabilità se e quando gli effetti del primo infortunio avrebbero determinato la compromissione dell'attitudine all'attività calcistica qualora non fosse intervenuto il secondo evento traumatico (03 febbraio 2013), che comunque non fu di trascurabile rilievo e che indubbiamente contribuì alla definitiva perdita dell'idoneità alla pratica professionistica del calcio. […]” (pag. 14 della CTU). Quindi il CTU, sulla scorta della documentazione medica esaminata, non ha potuto neppure stabilire “se” il primo infortunio, in assenza del secondo, avrebbe ugualmente determinato la perdita totale della capacità all'esercizio dell'attività agonistica come conseguenza diretta ed esclusiva.
La Corte, inoltre, diversamente da quanto l'appellante prova a sostenere, ritiene che la compagnia assicurativa non abbia allegato alcuna eccezione di inoperatività della polizza di cui avrebbe dovuto fornire prova;
essendosi limitata ad escludere la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio del 2011 e la fine della carriera avvenuta a due anni di distanza e dopo il verificarsi di un ulteriore infortunio.
5. Infine, neppure le argomentazioni spese con il quinto motivo d'appello colgono nel segno.
Il primo Giudice ha correttamente evidenziato che la ripresa dell'attività sportiva professionale a distanza di 3 mesi e mezzo dall'infortunio del 2011 fosse un elemento contrastante con l'asserita perdita totale della capacità all'esercizio dell'attività professionale sportiva.
Tale dato fattuale era stato tempestivamente e ritualmente allegato dalla compagnia assicurativa già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ove si legge: “[…] Il giocatore, come peraltro riconosciuto e documentato dagli organi di stampa e da numerosi siti sportivi (si vedano, tra i molti, i docc. 5,6 e 7 di seguito allegati) NON SI RITIRÒ a seguito dell'infortunio di Lazio – Juventus del 26 novembre 2011. Restò in rosa, riprese gli allenamenti e rientrò
pagina 13 di 16 (evidentemente a ciò giudicato idoneo dallo staff medico della società Lazio) nella medesima stagione di serie A 2011/2012 a distanza di circa 3 mesi e mezzo (per la precisione in data 18 marzo 2012 contro il Catania dove giocò l'intera partita senza essere sostituito). Inutile tentare ora di sminuire la ripresa della attività agonistica (fatto storico oggettivo) sulla base di riferiti intenti soggettivi (cfr. vedasi punto 17 della premessa della citazione). Un “tentativo” di rientro approssimativo e “disperato”, senza supervisione medica, lo può fare, forse, un giocatore amatoriale, non certo un giocatore di prima fascia in serie A. Il fatto, pacifico, oggettivo e documentato, è che il giocatore, a seguito del contrasto del 26.11.2011, riprese la propria attività professionale agonistica in serie A. […] (pagg. 7 e 8 della comparsa di costituzione e risposta di in primo grado). CP_1
La ripresa dell'attività sportiva, poi, non può dirsi neppure rispondente alla ratio sottesa agli artt. 5.2, lettera f), e 3.2 lettere f) e h) delle condizioni generali di polizza;
prescrivendo il primo di tali articoli un obbligo per l'assicurato di sottoporsi alle cure che possono “portare ad un ripristino funzionale della parte lesa” e riconoscendo, il secondo articolo, come infortuni quelli derivanti da “f) […] imprudenze e negligenze gravi” e “[…] h) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termine di polizza.”.
La ripresa dell'attività sportiva non può certamente essere qualificata alla stregua di una “cura”
e, in ogni caso, risulta essere stata avallata dal giudizio di idoneità espresso dal medico della società sportiva.
Invero, i rigidi controlli medici cui vengono sottoposti i calciatori, specialmente coloro che militano nella principale serie di calcio italiana, portano ad escludere che il giudizio di idoneità sia stato rilasciato per errore;
a maggior ragione in tale contesto in cui la paventata erroneità è stata oggetto di mera allegazione rimasta priva di riscontro probatorio.
Se realmente la ripresa dell'attività sportiva fosse stata frutto di un errore, tale errore sarebbe stato certamente rilevato dal CTU, il quale ha esaminato tutti i referti e gli esami diagnostici che seguirono all'infortunio.
Occorre evidenziare, inoltre, che l'espletamento della CTU, a differenza di quanto argomentato dall'appellate, non si è posto in contrasto con il dato fattuale della ripresa dell'attività agonistica;
come appena rilevato, se realmente non vi fossero stati i presupposti per la ripresa dell'attività professionale il CTU avrebbe avuto sicuramente modo di accertarlo. Al contrario, il
CTU non ha riscontrato la presenza di alcun elemento in forza del quale collegare l'invalidità permanente specifica totale esclusivamente e direttamente all'infortunio del 2011; non è quindi stato in grado di affermare, pur nel rispetto del principio civilistico del “più probabile che non”,
pagina 14 di 16 che gli esiti del primo infortunio fossero stati sottovalutati dallo staff medico della società sportiva con cui era tesserato e avrebbero dovuto condurre all'interruzione della Pt_1
carriera sportiva.
Il Giudice ha quindi correttamente posto a base della sua decisione le risultanze della relazione tecnica, nella quale si trova non solo l'affermazione più volte ribadita dall'odierno appellante in base alla quale: “Va peraltro rilevato come, alla luce della tipologia delle lesioni patite a seguito del medesimo infortunio, l'evento in questione avesse la potenziale autonoma idoneità di determinare la cessazione dell'attività agonistica, in virtù della perturbazione biomeccanica arrecata al piede, struttura anatomica fondamentale per la pratica del calcio.” (pag. 14 della
CTU), ma anche la seguente: “È chiaro che le conseguenze del primo infortunio (26 novembre
2011) hanno apprezzabilmente ridotto l'attitudine all'attività sportiva agonistica che è stata però definitivamente compromessa dagli esiti del successivo infortunio (03 febbraio 2012) sopravvenuto su un contesto già meiopragico, così da derivarne l'incapacità a svolgere
l'attività sportiva ex art.
5.3 delle condizioni di polizza.” (pag. 10 della CTU).
Si può, dunque, concludere che il primo infortunio, come ha affermato lo stesso CTU, ha innegabilmente comportato delle “[…] conseguenze [che …] hanno apprezzabilmente ridotto
l'attitudine all'attività sportiva agonistica […]” (pag. 10 della CTU), tant'è vero che “[…] la ripresa dell'attività [è] avvenuta in maniera incostante, a livelli quali-quantitativamente inferiori rispetto all'epoca antecedente al medesimo […]” (pag. 14 della CTU), ma risulta altrettanto innegabile che tali conseguenze sono state correttamente indennizzate ai sensi dell'art.
5.1 delle condizioni generali di polizza come postumi permanenti quantificati nella misura del 9%.
6. Deve, infine, essere rigettata la richiesta di ammissione delle prove testimoniali. Invero, alla luce delle risultanze della CTU che, nonostante abbia avuto ad oggetto l'esame tecnico di tutti gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto “[…] estremamente arduo, se non impossibile, determinare se e quale dei due infortuni abbia di fatto cagionato la compromissione definitiva dell'attitudine sportiva agonistica […]”, appare inammissibile demandare all'escussione testimoniale la valutazione medica sulla perdita totale della capacità all'esercizio dell'attività agonistica. Le prove testimoniali avrebbero potuto, tutt'al più, confermare gli esiti della CTU se questi fossero stati nel senso di ritenere “più probabile che non” che la fine della carriera fosse stata conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio subito nel 2011; ma così non è stato e le risposte che i testimoni potrebbero fornire in punto di perdita totale della capacità sportiva agonistica sarebbero frutto di valutazioni personali e non mediche.
pagina 15 di 16 In ogni caso, la Corte ritiene che alcuni capitoli di prova vertano su circostanze irrilevanti ai fini del contendere (cfr. i capitoli 1, 2, 6, 7, da 10 a 19 e da 22 a 24), altri siano valutativi (cfr. tra gli latri i capitoli 8, 9 e 21), altri ancora risultino generici (3 e 4).
7. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
8. Vista la mancata contestazione del primo motivo d'appello da parte della compagnia assicurativa appellata;
rilevato che, comunque, in primo grado la compagnia assicurativa riconosceva come dovuti i soli interessi compensativi (ex art. 1284 comma 1° c.c.) e non anche la rivalutazione monetaria e che ha eseguito il pagamento solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio d'appello; deve essere disposta la compensazione delle spese di lite di tale grado di giudizio tra le parti nella misura di 1/3. I restanti 2/3 sono liquidati come in dispositivo e posti a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sul capitale liquidato nel corso del primo grado di giudizio;
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 6674/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 02/08/2023, che conferma;
- condanna alla rifusione di 2/3 delle spese di lite del grado d'appello in Parte_1
favore di spese complessivamente liquidate, ex DM n. 147 del Controparte_1
13/08/2022, in € 9.255,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge, disponendo che il residuo terzo (1/3) delle spese complessive ut supra liquidate resti compensato tra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 18/12/2024.
Il Presidente est.
Alberto Massimo Vigorelli
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