CA
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2024, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesca Maria Mammone Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1360/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Goffredo Parte_1 P.IVA_1
Mameli 31, Milano presso lo studio dell'avv. Adriano Alimento, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Tolmezzo, 2,
[...] P.IVA_2
Milano presso lo studio dell'avv. Daniela Dehò, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni
Per come da conclusioni inserite in atto di appello a cui la parte si è riportata in sede di udienza) Parte_1 : Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa ogni avversaria domanda, deduzione e richiesta, così giudicare: In via preliminare: - disporre in prima udienza la sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2396/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 23 marzo 2023 per i motivi di cui in narrativa. NEL MERITO in via preliminare: - riformare la sentenza de qua e previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata, rimettere la causa al Tribunale di Milano per i motivi sopra esposti. NEL MERITO in via principale: - riformare la sentenza de qua e in caso di rigetto della domanda spiegata in via preliminare, qualora quindi ritenesse di non rimettere la causa al primo Giudice;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando comunque l'inefficacia e/o la nullità del decreto n. 181/2022 emesso dal Tribunale di Milano per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che la nella seconda metà del mese di marzo 2021 Parte_1 denunziava l'esistenza di vizi e difetti nelle opere commissionate alla Controparte_2 l'esecuzione parziale delle opere commissionate nonché l'omesso collaudo delle stesse;
- accertare e dichiarare che la riconosceva l'esistenza dei vizi e difetti lamentati, l'omessa esecuzione di tutte Controparte_2 le opere commissionate nonché l'omesso collaudo delle stesse;
- accertare e dichiarare che la Controparte_2 pagina 1 di 10 dopo la prima denunzia di dava inizio al completamento delle opere Controparte_2 Parte_1 commissionate ed alla eliminazione dei vizi e difetti lamentati ma che tali vizi e difetti venivano rimossi solo in parte;
- accertare e dichiarare che la e la sottoscrivevano un Controparte_2 Parte_1 atto di transazione con il quale la riconosceva l'esistenza dei vizi e difetti di cui Controparte_2 all'allegato A dell'atto di transazione e si impegnava a rimuoverli nonché ad ultimare le opere incomplete ed al loro collaudo una volta terminate- accertare e dichiarare che, in ragione dell'atto di transazione, l'obbligazione di
[...]
quale il pA.G.A.mento della somma a saldo dei lavori concordati, era sottoposto a condizione sospensiva;
- Parte_1 accertare e dichiarare che la condizione sospensiva di cui all'atto di transazione non si era avverata poiché le opere non sono mai state completate e collaudate ed i vizi eliminati da - accertare e Controparte_2 dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto di Controparte_2 appalto e alla scrittura privata sottoscritta per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da ad per i motivi esposti in narrativa. Parte_1 Controparte_2
In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova si chiede ammettere prova per interpello del legale rappresentante della e per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che nel mese Controparte_2 di dicembre 2020, la Sig.ra nella sua qualità di legale rappresentante della società , incaricava Parte_2 Pt_1 di eseguire dei lavori di ristrutturazione dell'immobile dalla medesima condotto, sito in Milano, alla Piazza VI CP_2 Febbraio n. 14, al fine di adibirlo a studio di medicina estetica.
2. Vero che aveva predisposto un progetto che CP_2 prevedeva la suddivisione degli spazi del locale sito in Milano, alla Piazza VI Febbraio n. 14, in modo da consentire il contestuale svolgimento dell'attività di medicina estetica e di estetica vera e propria.
3. Vero che a tal fine, da una CP_2 parte e dall'altra, in data 2 gennaio 2020 sottoscrivevano il computo metrico estimativo delle opere da realizzare Pt_1 redatto dall'Arch. il quale veniva anche incaricato del ruolo di direttore Lavori come da doc 1 Persona_1 fascicolo decreto ingiuntivo A.G.A. che si rammostra per la conferma.
4. Vero che in forza del citato computo metrico, il prezzo delle opere veniva pattuito tra e in parte, a corpo e, in parte, a misura per un totale di Euro CP_2 Pt_1 43.024,75 come da doc 1 fascicolo decreto ingiuntivo della A.G.A. che si rammostra per conferma 5. Vero che a CP_2 fronte dell'importo dei lavori, concedeva a la rateizzazione dei pA.G.A.menti con acconto iniziale pari al 30% del Pt_1 corrispettivo, come risulta dal computo metrico doc 1 fascicolo decreto ingiuntivo della A.G.A. che si rammostra per conferma.
6. Vero che da una parte, e , dall'altra, concordavano in tre mesi (fine marzo 2021) il termine CP_2 Pt_1 per la conclusione dei lavori dato che l'apertura del centro della società era stata fissata per il giorno 1 aprile Pt_1 2021. 7. Vero che la società nelle more dell'esecuzione dei lavori, versava alla i compensi rateizzati tra cui Pt_1 CP_2 l'acconto del 30% concordato nel computo metrico.
8. Vero che nella notte del 16 marzo 2021, il boiler della toilette riservata ai portatori di disabilità, dell'immobile di cui è causa sito in Milano, alla Piazza VI Febbraio n. 14 oggetto di ristrutturazione ad opera della a causa di una errata installazione, si staccava dal muro, causando un CP_2 allA. anche nelle cantine sottostanti che rendevano necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.
9. Vero che la CP_3 notte del 16 marzo 2021 la Dott.ssa titolare della veniva chiamata dai Vigili del Fuoco a causa Parte_2 Pt_1 dell'allA.G.A.mento di locali a seguito del distacco del boiler dal muro. 10. Vero che a seguito di tale episodio (allA.G.A.mento del 16 marzo 2021) la chiedeva alla di pianificare un intervento di ripristino urgente. 11. Pt_1 CP_2 Vero che in data 19 marzo 2021, la società nonostante i danni causati dall'allA.G.A.mento del 16 marzo 2021 e CP_2 nonostante i lavori ancora da completare e da sistemare, restituiva al direttore di lavori Architetto le chiavi Persona_1 del locale oggetto di ristrutturazione (immobile di cui è causa sito in Milano, alla Piazza VI Febbraio n. 14). 12. Vero che la consegna delle chiavi da parte della all'Arch di cui al precedente capitolo di prova, avveniva omettendo, CP_2 Per_1 però, di far visionare alla società lo stato dei lavori. 13. Vero che la consegna dei locali di cui è causa, da parte Pt_1 della (realizzata da parte della con la consegna delle chiavi all'Arch in data 19 marzo 2021), Pt_1 CP_2 Per_1 avveniva omettendo di effettuare preventivamente il collaudo dei lavori eseguiti. Vero che la al momento della CP_2 consegna delle chiavi in data 19 marzo 2021, riferiva al direttore di lavori Architetto che le opere erano Persona_1 ultimate, salvo mere opere di rifinitura. 15. Vero che a fronte della consegna delle chiavi, la richiedeva alla CP_2 committente il pA.G.A.mento della somma a saldo dei lavori pari ad Euro 6.327,40, I.V.A. compresa. 16. Vero che Pt_1 dopo la consegna delle chiavi del 19 marzo 2021 da parte della di cui ai precedenti capitoli di prova, su incarico CP_2 della Dott.ssa legale rappresentante della , il direttore dei Lavori Architetto Parte_2 Pt_1 Persona_1 effettuava un sopralluogo nel locale di cui è causa e, in quel frangente, rilevava la seguente situazione: omessa ultimazione di parte dei lavori da parte della presenza di vizi e difetti nelle opere eseguite dalla 17. Vero che, in CP_2 CP_2 particolare, il direttore dei Lavori Architetto nell'effettuare il sopralluogo nel locale di cui è causa – di cui Persona_1 al precedente capitolo di prova rilevava quanto segue: • omesso rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (DI.CO.) da parte della • omessa installazione dell'impianto citofonico e del campanello da parte della CP_2
• omesso completamento della tinteggiatura della reception e del locale attesa clienti da parte della • CP_2 CP_2 tinteggiatura parziale dei corridoi interni da parte della • omessa installazione dei profili laterali del box-doccia e CP_2 del tappo di chiusura nel locale di estetica da parte della • presenza di una macchia d'acqua apparsa sulla parte CP_2
pagina 2 di 10 bassa del muro del locale di estetica;
• l'errata installazione della porta in vetro con scorrimento interno del locale di estetica inidonea ad oscurare la luce tra le due spallette;
• omesso collegamento da parte della tra il tubo della CP_2 piletta della doccia nel locale di estetica e la rete di scarico;
• lo stipite della finestra del locale adibito ai trattamenti di medicina estetica risultava spezzato e tale da precludere l'inserimento della maniglia• malfunzionamento delle serrature dei bagni tali da rendere aperte le porte dei servizi igienici 18. Vero che tali vizi/omissioni di cui al precedente capitolo di prova venivano documentati come da fotografie sub doc. 2 fascicolo che si rammostrano per la conferma. 19. Vero Pt_1 che successivamente a tale intervento del direttore dei lavori Architetto - successivo al 19 marzo 2021 - e Persona_1 previa insistenza da parte della , la riconosceva sia l'esistenza dei vizi che dei difetti delle opere svolte e sia Pt_1 CP_2 l'incompletezza delle opere come accertati dal direttore dei lavori, tant'è che la si attivava solo in parte per porvi CP_2 rimedio sebbene, purtroppo, gli interventi risultavano inidonei al ripristino. 20. Vero che a seguito di quanto indicato al capitolo precedente, la , da una parte, e la dall'altra, nel maggio 2021 sottoscrivevano una scrittura Pt_1 CP_2 privata mediante la quale così concordavano: "... è successivamente intervenuta Controparte_2 eliminando alcuni vizi segnalati dalla Committente e dandosi pienamente disponibile per la definitiva chiusura del cantiere
e collaudo delle opere ... 2) La Società si impegna, con la presente ad ultimare i Controparte_2 lavori ancora incompiuti e/o a procedere all'eliminazione di alcuni vizi, così come indicato nel separato elenco, parte integrante del presente accordo (allegato A), ultimando l'opera entro la data che verrà concordata tra le parti ed il Direttore dei Lavori, e comunque, indicativamente entro cinque giorni dall'accesso di Controparte_4 nel cantiere ..." come da documento 5 fascicolo che si rammostra per la conferma. 21. Vero che, in particolare, Pt_1 con l'accordo del maggio 2021 tra la e la queste sottoscrivevano un allegato alla scrittura stessa, dove Pt_1 CP_2 concordemente indicavano analiticamente i vizi e difetti - lavori da completare e collaudi da eseguire - che la si CP_2 impegnava a porvi rimedio a stretto giro, come da documento 5 fascicolo che si rammostra per la conferma e Pt_1 precisamente: “Lavori da completare: perdita area doccia/lavello: individuazione perdita, risoluzione Testimone_1 problema, ripristino parete e gradino box, eventuali rasature, tinteggiatura parete;
, : Testimone_1 CP_5 stuccature tra piastrello e profilo doccia parte alta box doccia;
: porta scorrevole in Controparte_6 vetro, risoluzione mediante profili mancata chiusura in battitura porta;
: profili metallici di finituira Controparte_7 per copertura gap tra piastrelle e profilo porta. COLLAUDI: COLLAUDO IMPIANTO ELETTRICO: collaudo impianto in contraddittorio con progettista. Redazione e consegna certificato conformità impianto;
MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO RINFRESCANTE: messa in funzione collaudo impianto”. 22. Vero che l'accordo del maggio 2021 con il correlato allegato come da doc. 5 fascicolo che si rammostra per la conferma, è stato sottoscritto dai legali rappresentati delle Pt_1 società e e cioè e 23. Vero che la ometteva si eseguire i lavori ed i Pt_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 CP_2 collaudi di cui all'allegato A del citato accordo del maggio 2021 - analiticamente indicati nel capitolo di prova 21. 24. Vero che la ometteva il rilascio alla della dichiarazione di conformità degli impianti (elettrici) e, quindi, la CP_2 Pt_1 società si rivolgeva in data 20 giungo 2021 alla di LA VA la quale rilasciava detta Pt_1 Org_1 certificazione come da doc. 7 fascicolo che si rammostra per la conferma. 25. Vero che successivamente Pt_1 all'accordo del maggio 2021 la veniva sollecitata allo svolgimento dei lavori ed i collaudi di cui all'allegato A del CP_2 citato accordo (lavori indicati nel capitolo di prova 21).
Si indica a testimone sui capitoli da 1 a 25 l'architetto con studio in Villasanta ( MB) Via Cesare Battisti n. Persona_1 8. Si indica a testimone sui capitoli 8 e 9 gli agenti dei vigili del fuoco: , , Testimone_2 Testimone_3
, tutti domiciliati presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano Via Messina Testimone_4 Testimone_5 35/37. Si indica a teste sul capitolo 24 il Sig. legale rappresentante della di LA Testimone_6 Org_1 VA con sede in Via Torino n. 41 Cologno Al Serio.
Voglia l'Ill.mo Giudice, ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al Dott. la produzione delle fatture dei lavori CP_8 svolti nel locale sublocato sito in Milano, alla Piazza VI Febbraio n. 14, oggetto dei lavori da parte Parte_1 della Controparte_2 Voglia l'Ill.mo Giudice, ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla ed ad al Controparte_2 terzo la produzione del fascicolo penale relativo al procedimento avente R.G.N.R. Controparte_9 6619/2020 pendente avanti al Tribunale Penale di Bergamo nei confronti del Sig. Parte_3
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_10
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello disattesa ogni domanda, istanza, richiesta, deduzione e conclusione avversaria, così giudicare: In via preliminare - Confermare definitivamente il decreto ingiuntivo n. 181/2022 (RG. n. 49302/2021) emesso dal Tribunale di Milano a favore già dichiarato esecutivo;
Nel merito - Controparte_2 Respingere l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, di conseguenza confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi professionali, compresi gli accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore già dichiaratosi antistatario ai sensi e per ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.. pagina 3 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 2396/2023 resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata il 23.3.2023, nel dichiarare risolta per inadempimento di la transazione intercorsa tra la predetta società Parte_1
e in data 10.5.2021, ha confermato il decreto ingiuntivo n.181/2022 con cui era Controparte_2 stato ingiunto all'opponente di corrispondere a l'importo di euro Parte_1 Controparte_2
6.327,40 a titolo di saldo dei lavori di ristrutturazione commissionati, condannando infine alla Pt_1 rifusione delle spese di lite.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza deducendo, in sintesi: Parte_1
1) “violazione dell'art.5 c.p.c. e dell'art.35 I comma D.lg n.149/ 2022, Nullità della sentenza gravata”: la sentenza è nulla per avere il giudice deciso secondo il rito “post Cartabia”, avendo riservato l'emanazione e pubblicazione della sentenza ad un momento successivo all'udienza di discussione, pur trattandosi di procedimento soggetto alla disciplina cd. “vecchio rito”;
2) “sulla violazione dell'art 281 sexies c.p.c. nullità della sentenza gravata”: la sentenza è nulla per avere il giudice disposto la trattazione ex art. 281 sexies c.p.c. e avere successivamente omesso di dare lettura del dispositivo e fare luogo al contestuale deposito di motivazione, avendo depositato la sentenza nei
30 gg successivi all'udienza di discussione e non nella immediatezza;
3) “violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c. e art. 1460 c.c. ed errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c.: nullità della sentenza gravata”: il tribunale non avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'eccezione di inadempimento da parte di per non avere consegnato gli assegni come previsto nella CP_2 Pt_1 scrittura privata, trattandosi di eccezione in senso stretto non formulata dalla parte;
per contro CP_2 aveva manifestato la volontà di non eseguire lavori se non dopo incasso dell'assegno, così mutando gli accordi intervenuti, trattasi pertanto di statuizione ultra petita avendo il giudice ampliato l'oggetto della domanda;
4) “violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1453, 1454 e 1455 c.c.: nullità della sentenza gravata”: il giudice ha pronunciato la risoluzione d'ufficio del contratto nonostante non l'avesse richiesto, CP_2 tantomeno sicché non vi era spazio per il vaglio sulla imputabilità dell'inadempimento e la Pt_1 non scarsa importanza;
5) “violazione degli artt. 112, 633 e 642 c.p.c.: nullità della sentenza gravata”: l'importo oggetto del provvedimento adottato in sede monitoria è diverso da quello esposto nella fattura elettronica, di importo inferiore, sicché il giudice avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso era stata eccepita la inesigibilità del credito per mancata ultimazione dei lavori e presenza di vizi, circostanze ammesse da la transazione conclusa tra le parti aveva previsto la esigibilità del CP_2 credito al verificarsi della condizione sospensiva contemplata nella scrittura;
6) “violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 cost.: nullità della sentenza gravata per contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione”: il giudice di primo grado ha errato nel ritenere l'esistenza di inadempimenti reciproci consistenti nel mancato completamento dei lavori e nel mancato pagamento del saldo prezzo quando per prima non aveva assolto alle proprie obbligazioni previste nel CP_2 contratto di appalto;
da tale affermazione di principio si è discostato il giudice nel valutare la scrittura pagina 4 di 10 transattiva, privilegiando temporalmente il presunto inadempimento di nella consegna degli Pt_1 assegni;
7) “violazione degli artt. 2697, 2735 c.c. e 115 c.p.c. nonché' sulla errata valutazione delle prove”: il giudice ha valutato erroneamente la scrittura privata con cui si impegnava alla effettuazione di CP_2 lavori a regola d'arte e al pagamento al loro completamento;
aveva precedentemente Pt_1 Pt_1 eccepito l'inadempimento e non aveva provato di avere esattamente adempiuto per cui la CP_2 corretta interpretazione della scrittura avrebbe portato al medesimo risultato, contenendo il riconoscimento stragiudiziale di i non avere eseguito le opere concordate e che quelle eseguite CP_2 non lo erano a regola d'arte.
Ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Si è costituita che, nel contestare le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_2 conferma della sentenza impugnata. In particolare, nel ribadire come avesse omesso di Pt_1 consegnare a mani del direttore lavori gli assegni a garanzia del pagamento del saldo, come previsto dall'accordo transattivo, mentre aveva dal suo canto dato più volte disponibilità all'accesso CP_2 all'immobile per completare i lavori concordati, ha dedotto come correttamente il giudice di prime cure avesse dichiarato risolto il contratto transattivo a fronte dell'inadempimento imputabile ad Pt_1 trattandosi di transazione non novativa, il verificarsi della condizione risolutiva aveva determinato la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, con il diritto di
[...]
a chiedere ed ottenere il pagamento oggetto del procedimento monitorio. CP_2
Alla prima udienza di comparizione del 22.2.2024, ha rinunciato all'istanza per la sospensiva e Pt_1
l'udienza è stata rinviata al 14.3.2024 per tentativo di conciliazione. A tale udienza, preso atto del mancato positivo esito del tentativo di conciliazione, il consigliere istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni ex art. 350 bis c.p.c. ed ha rinviato per la discussione orale all'udienza del
11.4.2024, assegnando termine fino al 3.4.2024 per il deposito di note conclusionali.
Alla disposta udienza del 11.4.2024 il collegio ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo e secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente avendo valenza pregiudiziale. L'eccezione di nullità della sentenza è infondata.
La pendenza del giudizio deve ancorarsi alla notifica del decreto ingiuntivo ex art 643 c.p.c. (v. ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20596 del 1^ ottobre 2007; Corte Cost.
n.4987/ 2016), sicché deve ritenersi che il procedimento fosse soggetto alla normativa anteriore alla vigenza del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Fatta tale premessa viene in rilievo il generale principio di tassatività delle ipotesi di nullità e la inconferenza del richiamo all'art. 5 c.p.c.
pagina 5 di 10 Parte appellante, nel denunciare la mancanza di conformità del modello decisorio adottato dal giudice rispetto a quello a cui si sarebbe dovuto attenere, non ha indicato in quali termini tale error in procedendo abbia ricadute sul concreto esplicarsi dei diritti della parte.
Va rammentato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. È stato quindi affermato che l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a sé stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale ( Cass. Sez. 3 n. 14374 del 24/05/2023 Rv. 667889 - 01; Cass.
18/07/2008, n. 19942).
In tal senso è stato affermato che il mutamento del rito non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa ed apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle sue prerogative processuali (Cass
Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 27/01/2015).
Orbene, nel caso di specie, parte appellante non ha addotto che il diverso schema decisorio adottato abbia inciso sulla tempestività dell'impugnazione, né che il giudice fosse privo di una potestas iudicandi.
Peraltro, non trova aggancio il profilo di doglianza che investe il mancato scambio di comparse conclusionali, atteso che il modello decisorio ex art. 281 sexies c.p.c. contempla la precisazione delle conclusioni e la discussione orale delle parti, passaggi processuali regolarmente svoltisi.
Non è pertinente il precedente valorizzato dall'appellante che attiene al mancato deposito della motivazione contestuale alla lettura del dispositivo, non essendovi stato nel caso di specie alcun dispositivo letto in udienza che abbia consumato il potere decisorio del giudice.
Non vi è pertanto alcuna nullità della sentenza che posa fondare una rimessione della causa al tribunale.
Si aggiunga che la nullità eccepita non rientra tra quelle tassativamente contemplate dall'art. 354 c.p.c.
2. Venendo al merito, ragioni di ordine logico impongono la trattazione prioritaria del quinto e del settimo motivo di appello, che sono fondati.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso a fronte della dedotta esistenza del diritto di credito di er il CP_2 saldo dei lavori commissionati a dicembre 2020 da che, dal suo canto, in sede di opposizione Pt_1 ha eccepito l'esistenza di vizi e l'omessa esecuzione delle opere commissionate nella loro totalità, nonché l'omesso collaudo delle stesse.
Risulta che il 19.03.2021 abbia restituito al D.L. la copia delle chiavi del locale oggetto di CP_2 ristrutturazione, senza avere preventivamente fatto visionare i lavori, che pertanto non venivano pagina 6 di 10 collaudati. In data 13.4.2021 è stata inviata formale diffida da parte di con contestazione dei Pt_1 vizi.
È incontestato che per porre soluzione alla criticità del rapporto in essere, in fase di stallo a fronte della contestazione avanzata dalla committente, sia stato formalizzato l'accordo del 10.5.2021. La scrittura dà infatti atto che A.G.A. era già intervenuta per eliminare “alcuni vizi segnalati dalla committente” e che, nel rendersi disponibile alla definitiva chiusura del cantiere e al collaudo, si impegnava ad
“ultimare i lavori ancora incompiuti e/o a procedere alla eliminazione di alcuni vizi così come indicato nel separato elenco”. Con la predetta scrittura, pertanto, da Controparte_10 una parte e dall'altra, convenivano sull'elenco dei lavori1 da eseguirsi, come redatto dal Parte_1 direttore dei lavori, Arch. essendovi stato un intervento precedente della ditta appaltatrice, non Per_1 risolutivo in ordine alle varie criticità denunciate. Risulta quindi che fosse intervenuta CP_2 eliminando solo “alcuni” vizi. Altresì è pacifico che A.G.A. non avesse rilasciato l'attestazione di conformità degli impianti.
Emerge pertanto dalla scrittura non solo una comune indicazione delle opere difettose o manchevoli, ma la loro persistenza dopo che si era attivata, con ciò dando conto di avere già accolto le CP_2 contestazioni sollevate, dichiarando successivamente la disponibilità a porvi ulteriore rimedio.
Vi sono pertanto gli elementi convergenti dell'essersi attivata a seguito di contestazione in CP_2 termini comunque non risolutivi e la condivisione delle manchevolezze ancora esistenti, come acclarato dal mancato rilascio del collaudo finale dei lavori.
È pacifico che la transazione non è stata eseguita e che non sono stati eseguiti gli interventi previsti a carico dell'appaltatore.
Non può dunque sussistere dubbio sulla esistenza di specifica contestazione avanzata da e Pt_1 quindi sulla mancanza di accettazione delle opere, e sulla legittimità del mancato pagamento del saldo in via di eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. da parte di Pt_1
Infine è incontestato che i lavori non erano stati completati e/o risultavano difettosi anche al momento della richiesta di adozione del decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 10 In sede di opposizione spetta a chi si assume creditore provare gli elementi costitutivi del proprio diritto. Nel caso di specie, alla corretta e riconosciuta allegazione del titolo negoziale, a fronte delle contestazioni della committente sulla debenza della somma per non essere i lavori ultimati ed eseguiti a regola d'arte (e in ciò risiede l'eccezione di inadempimento di , non si è accompagnata la Pt_1 prova dell'esatto adempimento da parte di CP_11
[...] nello sviluppo del rapporto tra le parti si sia inserita la possibilità di risolvere la controversia
[...] mediante l'impegno alla eliminazione dei vizi, tale impegno deve inserirsi linearmente nell'obbligazione facente capo alla ditta appaltatrice in forza del contratto di appalto. In tal senso la scrittura, che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, si è aggiunta, ma non ha sostituito l'accordo inter partes, ha avuto il fine di garantire la solvibilità di mediante il Pt_1 deposito dei titoli portanti la somma dovuta titolo di saldo nelle mani del direttore lavori, senza che sia effettivamente neppure rintracciabile l'individuazione di reciproche concessioni, in particolare la rinuncia a fare valere l'eccezione di inadempimento da parte di Pt_1
Che a tale situazione le parti abbiano tentato di ovviare prevedendo l'accesso di nell'immobile CP_2 finalizzato a rimediare definitivamente le criticità non elide il dato decisivo che tale accesso, infine, non si sia realizzato e che pertanto non ha eliminato tutti i vizi contestati in ragione dei quali CP_2 non era stato pagamento il saldo. D'altra parte la stessa scrittura privata prevedeva il versamento del saldo “previo collaudo delle opere e degli impianti realizzati, al rilascio delle certificazioni previste dalla vigente normativa ed alla chiusura del cantiere” e che “ provvederà ad emettere fattura CP_2 quietanzata alla Committenza del saldo dei lavori di cui sopra”.
Né importa in questa sede accertare per quali motivi tale accesso sia mancato, poiché è certo che l'appaltatore aveva lasciato il cantiere anzitempo, rimettendo le chiavi dell'immobile, così dichiarando di ritenere il proprio impegno cessato “salvo rifiniture”, salvo successivamente sottoscrivere l'impegno a completare le opere ed emendarle di alcuni difetti, così riconoscendo di non aver eseguito correttamente il compito affidatogli e che al committente è sempre consentito, ai sensi dell'art.1671
c.c., recedere dal rapporto pagando i lavori fino a quel momento eseguiti, e risarcendo il danno, ove esistente e se richiesto.
Il passaggio della sentenza con cui il giudice afferma la “rinascita ed esigibilità” del credito a seguito della inattuata esecuzione della transazione è dunque fuorviante, in quanto alcun credito per il saldo delle opere, a monte, è maturato. Il tema non è se l'adempimento possa venire in considerazione quale elemento accidentale del contratto e quale valenza abbia la condizione prevista dalle parti. Ciò che conta è che, una volta risolto il contratto di transazione -che tutti convengono non avesse effetti novativi- il credito dell'appaltatore esiste o non esiste negli stessi termini in cui esisteva prima della stipulazione dell'accordo transattivo, e cioè solo con riferimento alle opere effettivamente eseguite ed a quelle eseguite a regola d'arte.
L'inadempimento o meno della scrittura privata, e di conseguenza l'individuazione delle rispettive responsabilità, è circostanza destinata a non svolgere alcun ruolo una volta che nessuna delle parti pagina 8 di 10 abbia manifestato interesse all'adempimento della scrittura stessa per come contemplante la messa in opera dei lavori, avendo da un lato, ritenuto di agire in via monitoria per ottenere il saldo, e CP_2
dall'altro, eccepito il legittimo mancato pagamento dello stesso. Pt_1
Da ultimo deve rilevarsi che non è stato eccepito che i lavori non ultimati o viziati corrispondano ad un importo inferiore rispetto a quello che ha formato oggetto del procedimento monitorio, dovendosi pertanto ritenere che i lavori ritenuti non completati o viziati siano stati quantificati sulla scorta del saldo del pagamento residuo di quanto previsto in sede di computo metrico estimativo del 2.1.2020.
Consegue da quanto sopra esposto che non è stata provata la debenza del credito portato dalla fattura emessa per il saldo delle opere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3. Quanto sopra esposto assorbe il terzo, quarto, sesto motivo di appello.
4. In ordine alle spese di lite deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438;
Cass. 18 marzo 2014, n.6259).
Trattasi di principio che è stato declinato anche avuto riguardo al procedimento monitorio.
Infatti, poiché il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 927/2022),
“nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento” (da ultimo Cass.
Sez. 2 , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022).
All'esito complessivo della lite l'appellata è soccombente sicché deve rifondere alla CP_2 controparte le spese del primo e secondo grado di giudizio.
Restano definitivamente a carico della parte soccombente anche le spese del procedimento monitorio.
Le spese di lite sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000, nel grado di appello per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendovi stata quella istruttoria.
PQM
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.2396/23, pubblicata il 23.3.2023, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1817/ 2022 emesso dal Tribunale di Milano;
2) pone le spese del procedimento monitorio definitivamente a carico di
[...]
Controparte_10
3) condanna a rifondere ad Controparte_10 Parte_1
a) le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese vive per rimborso contributo unificato pari ad euro 118,50, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta e c.p.a. di legge;
b) le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese vive per rimborso contributo unificato pari ad euro 355,50, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta e c.p.a. di legge.
Così deciso in Milano, l'11.04.2024
Il Consigliere estensore
Roberta Nunnari
Il Presidente
Francesca Maria Mammone
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Si riporta l'elenco dei lavori: LAVORAZIONI DA COMPLETARE:
1. LOCALE ESTETICA PERDITA AREA
DOCCIA/LAVELLO: individuazione perdita, risoluzione problema, ripristino parete e gradino box doccia, eventuale rasature, tinteggiatura parete.
2. LOCALE ESTETICA, BOX DOCCIA: stuccatura tra piastrelle e profilo doccia parte alta box doccia.
3. LOCALE ESTETICA/CORRIDOIO: porta scorrevole in vetro, risoluzione mediante profili mancata chiusura in battuta porta.
4. LOCALE TISANERIA: tamponamento con profilo bianco sopraluce porta.
5. BAGNO PERSONALE: profili metallici di finitura per copertura gap tra piastrelle e profilo porta. COLLAUDI:
1. COLLAUDI IMPIANTO
ELETTRICO: collaudo impianto in contraddittorio con progettista. Redazione consegna certificato conformità impianto. 2.
MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO: messa in funzione collaudo impianto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesca Maria Mammone Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1360/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Goffredo Parte_1 P.IVA_1
Mameli 31, Milano presso lo studio dell'avv. Adriano Alimento, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Tolmezzo, 2,
[...] P.IVA_2
Milano presso lo studio dell'avv. Daniela Dehò, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni
Per come da conclusioni inserite in atto di appello a cui la parte si è riportata in sede di udienza) Parte_1 : Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa ogni avversaria domanda, deduzione e richiesta, così giudicare: In via preliminare: - disporre in prima udienza la sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2396/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 23 marzo 2023 per i motivi di cui in narrativa. NEL MERITO in via preliminare: - riformare la sentenza de qua e previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata, rimettere la causa al Tribunale di Milano per i motivi sopra esposti. NEL MERITO in via principale: - riformare la sentenza de qua e in caso di rigetto della domanda spiegata in via preliminare, qualora quindi ritenesse di non rimettere la causa al primo Giudice;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando comunque l'inefficacia e/o la nullità del decreto n. 181/2022 emesso dal Tribunale di Milano per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che la nella seconda metà del mese di marzo 2021 Parte_1 denunziava l'esistenza di vizi e difetti nelle opere commissionate alla Controparte_2 l'esecuzione parziale delle opere commissionate nonché l'omesso collaudo delle stesse;
- accertare e dichiarare che la riconosceva l'esistenza dei vizi e difetti lamentati, l'omessa esecuzione di tutte Controparte_2 le opere commissionate nonché l'omesso collaudo delle stesse;
- accertare e dichiarare che la Controparte_2 pagina 1 di 10 dopo la prima denunzia di dava inizio al completamento delle opere Controparte_2 Parte_1 commissionate ed alla eliminazione dei vizi e difetti lamentati ma che tali vizi e difetti venivano rimossi solo in parte;
- accertare e dichiarare che la e la sottoscrivevano un Controparte_2 Parte_1 atto di transazione con il quale la riconosceva l'esistenza dei vizi e difetti di cui Controparte_2 all'allegato A dell'atto di transazione e si impegnava a rimuoverli nonché ad ultimare le opere incomplete ed al loro collaudo una volta terminate- accertare e dichiarare che, in ragione dell'atto di transazione, l'obbligazione di
[...]
quale il pA.G.A.mento della somma a saldo dei lavori concordati, era sottoposto a condizione sospensiva;
- Parte_1 accertare e dichiarare che la condizione sospensiva di cui all'atto di transazione non si era avverata poiché le opere non sono mai state completate e collaudate ed i vizi eliminati da - accertare e Controparte_2 dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto di Controparte_2 appalto e alla scrittura privata sottoscritta per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da ad per i motivi esposti in narrativa. Parte_1 Controparte_2
In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova si chiede ammettere prova per interpello del legale rappresentante della e per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che nel mese Controparte_2 di dicembre 2020, la Sig.ra nella sua qualità di legale rappresentante della società , incaricava Parte_2 Pt_1 di eseguire dei lavori di ristrutturazione dell'immobile dalla medesima condotto, sito in Milano, alla Piazza VI CP_2 Febbraio n. 14, al fine di adibirlo a studio di medicina estetica.
2. Vero che aveva predisposto un progetto che CP_2 prevedeva la suddivisione degli spazi del locale sito in Milano, alla Piazza VI Febbraio n. 14, in modo da consentire il contestuale svolgimento dell'attività di medicina estetica e di estetica vera e propria.
3. Vero che a tal fine, da una CP_2 parte e dall'altra, in data 2 gennaio 2020 sottoscrivevano il computo metrico estimativo delle opere da realizzare Pt_1 redatto dall'Arch. il quale veniva anche incaricato del ruolo di direttore Lavori come da doc 1 Persona_1 fascicolo decreto ingiuntivo A.G.A. che si rammostra per la conferma.
4. Vero che in forza del citato computo metrico, il prezzo delle opere veniva pattuito tra e in parte, a corpo e, in parte, a misura per un totale di Euro CP_2 Pt_1 43.024,75 come da doc 1 fascicolo decreto ingiuntivo della A.G.A. che si rammostra per conferma 5. Vero che a CP_2 fronte dell'importo dei lavori, concedeva a la rateizzazione dei pA.G.A.menti con acconto iniziale pari al 30% del Pt_1 corrispettivo, come risulta dal computo metrico doc 1 fascicolo decreto ingiuntivo della A.G.A. che si rammostra per conferma.
6. Vero che da una parte, e , dall'altra, concordavano in tre mesi (fine marzo 2021) il termine CP_2 Pt_1 per la conclusione dei lavori dato che l'apertura del centro della società era stata fissata per il giorno 1 aprile Pt_1 2021. 7. Vero che la società nelle more dell'esecuzione dei lavori, versava alla i compensi rateizzati tra cui Pt_1 CP_2 l'acconto del 30% concordato nel computo metrico.
8. Vero che nella notte del 16 marzo 2021, il boiler della toilette riservata ai portatori di disabilità, dell'immobile di cui è causa sito in Milano, alla Piazza VI Febbraio n. 14 oggetto di ristrutturazione ad opera della a causa di una errata installazione, si staccava dal muro, causando un CP_2 allA. anche nelle cantine sottostanti che rendevano necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.
9. Vero che la CP_3 notte del 16 marzo 2021 la Dott.ssa titolare della veniva chiamata dai Vigili del Fuoco a causa Parte_2 Pt_1 dell'allA.G.A.mento di locali a seguito del distacco del boiler dal muro. 10. Vero che a seguito di tale episodio (allA.G.A.mento del 16 marzo 2021) la chiedeva alla di pianificare un intervento di ripristino urgente. 11. Pt_1 CP_2 Vero che in data 19 marzo 2021, la società nonostante i danni causati dall'allA.G.A.mento del 16 marzo 2021 e CP_2 nonostante i lavori ancora da completare e da sistemare, restituiva al direttore di lavori Architetto le chiavi Persona_1 del locale oggetto di ristrutturazione (immobile di cui è causa sito in Milano, alla Piazza VI Febbraio n. 14). 12. Vero che la consegna delle chiavi da parte della all'Arch di cui al precedente capitolo di prova, avveniva omettendo, CP_2 Per_1 però, di far visionare alla società lo stato dei lavori. 13. Vero che la consegna dei locali di cui è causa, da parte Pt_1 della (realizzata da parte della con la consegna delle chiavi all'Arch in data 19 marzo 2021), Pt_1 CP_2 Per_1 avveniva omettendo di effettuare preventivamente il collaudo dei lavori eseguiti. Vero che la al momento della CP_2 consegna delle chiavi in data 19 marzo 2021, riferiva al direttore di lavori Architetto che le opere erano Persona_1 ultimate, salvo mere opere di rifinitura. 15. Vero che a fronte della consegna delle chiavi, la richiedeva alla CP_2 committente il pA.G.A.mento della somma a saldo dei lavori pari ad Euro 6.327,40, I.V.A. compresa. 16. Vero che Pt_1 dopo la consegna delle chiavi del 19 marzo 2021 da parte della di cui ai precedenti capitoli di prova, su incarico CP_2 della Dott.ssa legale rappresentante della , il direttore dei Lavori Architetto Parte_2 Pt_1 Persona_1 effettuava un sopralluogo nel locale di cui è causa e, in quel frangente, rilevava la seguente situazione: omessa ultimazione di parte dei lavori da parte della presenza di vizi e difetti nelle opere eseguite dalla 17. Vero che, in CP_2 CP_2 particolare, il direttore dei Lavori Architetto nell'effettuare il sopralluogo nel locale di cui è causa – di cui Persona_1 al precedente capitolo di prova rilevava quanto segue: • omesso rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (DI.CO.) da parte della • omessa installazione dell'impianto citofonico e del campanello da parte della CP_2
• omesso completamento della tinteggiatura della reception e del locale attesa clienti da parte della • CP_2 CP_2 tinteggiatura parziale dei corridoi interni da parte della • omessa installazione dei profili laterali del box-doccia e CP_2 del tappo di chiusura nel locale di estetica da parte della • presenza di una macchia d'acqua apparsa sulla parte CP_2
pagina 2 di 10 bassa del muro del locale di estetica;
• l'errata installazione della porta in vetro con scorrimento interno del locale di estetica inidonea ad oscurare la luce tra le due spallette;
• omesso collegamento da parte della tra il tubo della CP_2 piletta della doccia nel locale di estetica e la rete di scarico;
• lo stipite della finestra del locale adibito ai trattamenti di medicina estetica risultava spezzato e tale da precludere l'inserimento della maniglia• malfunzionamento delle serrature dei bagni tali da rendere aperte le porte dei servizi igienici 18. Vero che tali vizi/omissioni di cui al precedente capitolo di prova venivano documentati come da fotografie sub doc. 2 fascicolo che si rammostrano per la conferma. 19. Vero Pt_1 che successivamente a tale intervento del direttore dei lavori Architetto - successivo al 19 marzo 2021 - e Persona_1 previa insistenza da parte della , la riconosceva sia l'esistenza dei vizi che dei difetti delle opere svolte e sia Pt_1 CP_2 l'incompletezza delle opere come accertati dal direttore dei lavori, tant'è che la si attivava solo in parte per porvi CP_2 rimedio sebbene, purtroppo, gli interventi risultavano inidonei al ripristino. 20. Vero che a seguito di quanto indicato al capitolo precedente, la , da una parte, e la dall'altra, nel maggio 2021 sottoscrivevano una scrittura Pt_1 CP_2 privata mediante la quale così concordavano: "... è successivamente intervenuta Controparte_2 eliminando alcuni vizi segnalati dalla Committente e dandosi pienamente disponibile per la definitiva chiusura del cantiere
e collaudo delle opere ... 2) La Società si impegna, con la presente ad ultimare i Controparte_2 lavori ancora incompiuti e/o a procedere all'eliminazione di alcuni vizi, così come indicato nel separato elenco, parte integrante del presente accordo (allegato A), ultimando l'opera entro la data che verrà concordata tra le parti ed il Direttore dei Lavori, e comunque, indicativamente entro cinque giorni dall'accesso di Controparte_4 nel cantiere ..." come da documento 5 fascicolo che si rammostra per la conferma. 21. Vero che, in particolare, Pt_1 con l'accordo del maggio 2021 tra la e la queste sottoscrivevano un allegato alla scrittura stessa, dove Pt_1 CP_2 concordemente indicavano analiticamente i vizi e difetti - lavori da completare e collaudi da eseguire - che la si CP_2 impegnava a porvi rimedio a stretto giro, come da documento 5 fascicolo che si rammostra per la conferma e Pt_1 precisamente: “Lavori da completare: perdita area doccia/lavello: individuazione perdita, risoluzione Testimone_1 problema, ripristino parete e gradino box, eventuali rasature, tinteggiatura parete;
, : Testimone_1 CP_5 stuccature tra piastrello e profilo doccia parte alta box doccia;
: porta scorrevole in Controparte_6 vetro, risoluzione mediante profili mancata chiusura in battitura porta;
: profili metallici di finituira Controparte_7 per copertura gap tra piastrelle e profilo porta. COLLAUDI: COLLAUDO IMPIANTO ELETTRICO: collaudo impianto in contraddittorio con progettista. Redazione e consegna certificato conformità impianto;
MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO RINFRESCANTE: messa in funzione collaudo impianto”. 22. Vero che l'accordo del maggio 2021 con il correlato allegato come da doc. 5 fascicolo che si rammostra per la conferma, è stato sottoscritto dai legali rappresentati delle Pt_1 società e e cioè e 23. Vero che la ometteva si eseguire i lavori ed i Pt_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 CP_2 collaudi di cui all'allegato A del citato accordo del maggio 2021 - analiticamente indicati nel capitolo di prova 21. 24. Vero che la ometteva il rilascio alla della dichiarazione di conformità degli impianti (elettrici) e, quindi, la CP_2 Pt_1 società si rivolgeva in data 20 giungo 2021 alla di LA VA la quale rilasciava detta Pt_1 Org_1 certificazione come da doc. 7 fascicolo che si rammostra per la conferma. 25. Vero che successivamente Pt_1 all'accordo del maggio 2021 la veniva sollecitata allo svolgimento dei lavori ed i collaudi di cui all'allegato A del CP_2 citato accordo (lavori indicati nel capitolo di prova 21).
Si indica a testimone sui capitoli da 1 a 25 l'architetto con studio in Villasanta ( MB) Via Cesare Battisti n. Persona_1 8. Si indica a testimone sui capitoli 8 e 9 gli agenti dei vigili del fuoco: , , Testimone_2 Testimone_3
, tutti domiciliati presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano Via Messina Testimone_4 Testimone_5 35/37. Si indica a teste sul capitolo 24 il Sig. legale rappresentante della di LA Testimone_6 Org_1 VA con sede in Via Torino n. 41 Cologno Al Serio.
Voglia l'Ill.mo Giudice, ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al Dott. la produzione delle fatture dei lavori CP_8 svolti nel locale sublocato sito in Milano, alla Piazza VI Febbraio n. 14, oggetto dei lavori da parte Parte_1 della Controparte_2 Voglia l'Ill.mo Giudice, ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla ed ad al Controparte_2 terzo la produzione del fascicolo penale relativo al procedimento avente R.G.N.R. Controparte_9 6619/2020 pendente avanti al Tribunale Penale di Bergamo nei confronti del Sig. Parte_3
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_10
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello disattesa ogni domanda, istanza, richiesta, deduzione e conclusione avversaria, così giudicare: In via preliminare - Confermare definitivamente il decreto ingiuntivo n. 181/2022 (RG. n. 49302/2021) emesso dal Tribunale di Milano a favore già dichiarato esecutivo;
Nel merito - Controparte_2 Respingere l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, di conseguenza confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi professionali, compresi gli accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore già dichiaratosi antistatario ai sensi e per ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.. pagina 3 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 2396/2023 resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata il 23.3.2023, nel dichiarare risolta per inadempimento di la transazione intercorsa tra la predetta società Parte_1
e in data 10.5.2021, ha confermato il decreto ingiuntivo n.181/2022 con cui era Controparte_2 stato ingiunto all'opponente di corrispondere a l'importo di euro Parte_1 Controparte_2
6.327,40 a titolo di saldo dei lavori di ristrutturazione commissionati, condannando infine alla Pt_1 rifusione delle spese di lite.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza deducendo, in sintesi: Parte_1
1) “violazione dell'art.5 c.p.c. e dell'art.35 I comma D.lg n.149/ 2022, Nullità della sentenza gravata”: la sentenza è nulla per avere il giudice deciso secondo il rito “post Cartabia”, avendo riservato l'emanazione e pubblicazione della sentenza ad un momento successivo all'udienza di discussione, pur trattandosi di procedimento soggetto alla disciplina cd. “vecchio rito”;
2) “sulla violazione dell'art 281 sexies c.p.c. nullità della sentenza gravata”: la sentenza è nulla per avere il giudice disposto la trattazione ex art. 281 sexies c.p.c. e avere successivamente omesso di dare lettura del dispositivo e fare luogo al contestuale deposito di motivazione, avendo depositato la sentenza nei
30 gg successivi all'udienza di discussione e non nella immediatezza;
3) “violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c. e art. 1460 c.c. ed errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c.: nullità della sentenza gravata”: il tribunale non avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'eccezione di inadempimento da parte di per non avere consegnato gli assegni come previsto nella CP_2 Pt_1 scrittura privata, trattandosi di eccezione in senso stretto non formulata dalla parte;
per contro CP_2 aveva manifestato la volontà di non eseguire lavori se non dopo incasso dell'assegno, così mutando gli accordi intervenuti, trattasi pertanto di statuizione ultra petita avendo il giudice ampliato l'oggetto della domanda;
4) “violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1453, 1454 e 1455 c.c.: nullità della sentenza gravata”: il giudice ha pronunciato la risoluzione d'ufficio del contratto nonostante non l'avesse richiesto, CP_2 tantomeno sicché non vi era spazio per il vaglio sulla imputabilità dell'inadempimento e la Pt_1 non scarsa importanza;
5) “violazione degli artt. 112, 633 e 642 c.p.c.: nullità della sentenza gravata”: l'importo oggetto del provvedimento adottato in sede monitoria è diverso da quello esposto nella fattura elettronica, di importo inferiore, sicché il giudice avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso era stata eccepita la inesigibilità del credito per mancata ultimazione dei lavori e presenza di vizi, circostanze ammesse da la transazione conclusa tra le parti aveva previsto la esigibilità del CP_2 credito al verificarsi della condizione sospensiva contemplata nella scrittura;
6) “violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 cost.: nullità della sentenza gravata per contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione”: il giudice di primo grado ha errato nel ritenere l'esistenza di inadempimenti reciproci consistenti nel mancato completamento dei lavori e nel mancato pagamento del saldo prezzo quando per prima non aveva assolto alle proprie obbligazioni previste nel CP_2 contratto di appalto;
da tale affermazione di principio si è discostato il giudice nel valutare la scrittura pagina 4 di 10 transattiva, privilegiando temporalmente il presunto inadempimento di nella consegna degli Pt_1 assegni;
7) “violazione degli artt. 2697, 2735 c.c. e 115 c.p.c. nonché' sulla errata valutazione delle prove”: il giudice ha valutato erroneamente la scrittura privata con cui si impegnava alla effettuazione di CP_2 lavori a regola d'arte e al pagamento al loro completamento;
aveva precedentemente Pt_1 Pt_1 eccepito l'inadempimento e non aveva provato di avere esattamente adempiuto per cui la CP_2 corretta interpretazione della scrittura avrebbe portato al medesimo risultato, contenendo il riconoscimento stragiudiziale di i non avere eseguito le opere concordate e che quelle eseguite CP_2 non lo erano a regola d'arte.
Ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Si è costituita che, nel contestare le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_2 conferma della sentenza impugnata. In particolare, nel ribadire come avesse omesso di Pt_1 consegnare a mani del direttore lavori gli assegni a garanzia del pagamento del saldo, come previsto dall'accordo transattivo, mentre aveva dal suo canto dato più volte disponibilità all'accesso CP_2 all'immobile per completare i lavori concordati, ha dedotto come correttamente il giudice di prime cure avesse dichiarato risolto il contratto transattivo a fronte dell'inadempimento imputabile ad Pt_1 trattandosi di transazione non novativa, il verificarsi della condizione risolutiva aveva determinato la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, con il diritto di
[...]
a chiedere ed ottenere il pagamento oggetto del procedimento monitorio. CP_2
Alla prima udienza di comparizione del 22.2.2024, ha rinunciato all'istanza per la sospensiva e Pt_1
l'udienza è stata rinviata al 14.3.2024 per tentativo di conciliazione. A tale udienza, preso atto del mancato positivo esito del tentativo di conciliazione, il consigliere istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni ex art. 350 bis c.p.c. ed ha rinviato per la discussione orale all'udienza del
11.4.2024, assegnando termine fino al 3.4.2024 per il deposito di note conclusionali.
Alla disposta udienza del 11.4.2024 il collegio ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo e secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente avendo valenza pregiudiziale. L'eccezione di nullità della sentenza è infondata.
La pendenza del giudizio deve ancorarsi alla notifica del decreto ingiuntivo ex art 643 c.p.c. (v. ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20596 del 1^ ottobre 2007; Corte Cost.
n.4987/ 2016), sicché deve ritenersi che il procedimento fosse soggetto alla normativa anteriore alla vigenza del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Fatta tale premessa viene in rilievo il generale principio di tassatività delle ipotesi di nullità e la inconferenza del richiamo all'art. 5 c.p.c.
pagina 5 di 10 Parte appellante, nel denunciare la mancanza di conformità del modello decisorio adottato dal giudice rispetto a quello a cui si sarebbe dovuto attenere, non ha indicato in quali termini tale error in procedendo abbia ricadute sul concreto esplicarsi dei diritti della parte.
Va rammentato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. È stato quindi affermato che l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a sé stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale ( Cass. Sez. 3 n. 14374 del 24/05/2023 Rv. 667889 - 01; Cass.
18/07/2008, n. 19942).
In tal senso è stato affermato che il mutamento del rito non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa ed apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle sue prerogative processuali (Cass
Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 27/01/2015).
Orbene, nel caso di specie, parte appellante non ha addotto che il diverso schema decisorio adottato abbia inciso sulla tempestività dell'impugnazione, né che il giudice fosse privo di una potestas iudicandi.
Peraltro, non trova aggancio il profilo di doglianza che investe il mancato scambio di comparse conclusionali, atteso che il modello decisorio ex art. 281 sexies c.p.c. contempla la precisazione delle conclusioni e la discussione orale delle parti, passaggi processuali regolarmente svoltisi.
Non è pertinente il precedente valorizzato dall'appellante che attiene al mancato deposito della motivazione contestuale alla lettura del dispositivo, non essendovi stato nel caso di specie alcun dispositivo letto in udienza che abbia consumato il potere decisorio del giudice.
Non vi è pertanto alcuna nullità della sentenza che posa fondare una rimessione della causa al tribunale.
Si aggiunga che la nullità eccepita non rientra tra quelle tassativamente contemplate dall'art. 354 c.p.c.
2. Venendo al merito, ragioni di ordine logico impongono la trattazione prioritaria del quinto e del settimo motivo di appello, che sono fondati.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso a fronte della dedotta esistenza del diritto di credito di er il CP_2 saldo dei lavori commissionati a dicembre 2020 da che, dal suo canto, in sede di opposizione Pt_1 ha eccepito l'esistenza di vizi e l'omessa esecuzione delle opere commissionate nella loro totalità, nonché l'omesso collaudo delle stesse.
Risulta che il 19.03.2021 abbia restituito al D.L. la copia delle chiavi del locale oggetto di CP_2 ristrutturazione, senza avere preventivamente fatto visionare i lavori, che pertanto non venivano pagina 6 di 10 collaudati. In data 13.4.2021 è stata inviata formale diffida da parte di con contestazione dei Pt_1 vizi.
È incontestato che per porre soluzione alla criticità del rapporto in essere, in fase di stallo a fronte della contestazione avanzata dalla committente, sia stato formalizzato l'accordo del 10.5.2021. La scrittura dà infatti atto che A.G.A. era già intervenuta per eliminare “alcuni vizi segnalati dalla committente” e che, nel rendersi disponibile alla definitiva chiusura del cantiere e al collaudo, si impegnava ad
“ultimare i lavori ancora incompiuti e/o a procedere alla eliminazione di alcuni vizi così come indicato nel separato elenco”. Con la predetta scrittura, pertanto, da Controparte_10 una parte e dall'altra, convenivano sull'elenco dei lavori1 da eseguirsi, come redatto dal Parte_1 direttore dei lavori, Arch. essendovi stato un intervento precedente della ditta appaltatrice, non Per_1 risolutivo in ordine alle varie criticità denunciate. Risulta quindi che fosse intervenuta CP_2 eliminando solo “alcuni” vizi. Altresì è pacifico che A.G.A. non avesse rilasciato l'attestazione di conformità degli impianti.
Emerge pertanto dalla scrittura non solo una comune indicazione delle opere difettose o manchevoli, ma la loro persistenza dopo che si era attivata, con ciò dando conto di avere già accolto le CP_2 contestazioni sollevate, dichiarando successivamente la disponibilità a porvi ulteriore rimedio.
Vi sono pertanto gli elementi convergenti dell'essersi attivata a seguito di contestazione in CP_2 termini comunque non risolutivi e la condivisione delle manchevolezze ancora esistenti, come acclarato dal mancato rilascio del collaudo finale dei lavori.
È pacifico che la transazione non è stata eseguita e che non sono stati eseguiti gli interventi previsti a carico dell'appaltatore.
Non può dunque sussistere dubbio sulla esistenza di specifica contestazione avanzata da e Pt_1 quindi sulla mancanza di accettazione delle opere, e sulla legittimità del mancato pagamento del saldo in via di eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. da parte di Pt_1
Infine è incontestato che i lavori non erano stati completati e/o risultavano difettosi anche al momento della richiesta di adozione del decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 10 In sede di opposizione spetta a chi si assume creditore provare gli elementi costitutivi del proprio diritto. Nel caso di specie, alla corretta e riconosciuta allegazione del titolo negoziale, a fronte delle contestazioni della committente sulla debenza della somma per non essere i lavori ultimati ed eseguiti a regola d'arte (e in ciò risiede l'eccezione di inadempimento di , non si è accompagnata la Pt_1 prova dell'esatto adempimento da parte di CP_11
[...] nello sviluppo del rapporto tra le parti si sia inserita la possibilità di risolvere la controversia
[...] mediante l'impegno alla eliminazione dei vizi, tale impegno deve inserirsi linearmente nell'obbligazione facente capo alla ditta appaltatrice in forza del contratto di appalto. In tal senso la scrittura, che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, si è aggiunta, ma non ha sostituito l'accordo inter partes, ha avuto il fine di garantire la solvibilità di mediante il Pt_1 deposito dei titoli portanti la somma dovuta titolo di saldo nelle mani del direttore lavori, senza che sia effettivamente neppure rintracciabile l'individuazione di reciproche concessioni, in particolare la rinuncia a fare valere l'eccezione di inadempimento da parte di Pt_1
Che a tale situazione le parti abbiano tentato di ovviare prevedendo l'accesso di nell'immobile CP_2 finalizzato a rimediare definitivamente le criticità non elide il dato decisivo che tale accesso, infine, non si sia realizzato e che pertanto non ha eliminato tutti i vizi contestati in ragione dei quali CP_2 non era stato pagamento il saldo. D'altra parte la stessa scrittura privata prevedeva il versamento del saldo “previo collaudo delle opere e degli impianti realizzati, al rilascio delle certificazioni previste dalla vigente normativa ed alla chiusura del cantiere” e che “ provvederà ad emettere fattura CP_2 quietanzata alla Committenza del saldo dei lavori di cui sopra”.
Né importa in questa sede accertare per quali motivi tale accesso sia mancato, poiché è certo che l'appaltatore aveva lasciato il cantiere anzitempo, rimettendo le chiavi dell'immobile, così dichiarando di ritenere il proprio impegno cessato “salvo rifiniture”, salvo successivamente sottoscrivere l'impegno a completare le opere ed emendarle di alcuni difetti, così riconoscendo di non aver eseguito correttamente il compito affidatogli e che al committente è sempre consentito, ai sensi dell'art.1671
c.c., recedere dal rapporto pagando i lavori fino a quel momento eseguiti, e risarcendo il danno, ove esistente e se richiesto.
Il passaggio della sentenza con cui il giudice afferma la “rinascita ed esigibilità” del credito a seguito della inattuata esecuzione della transazione è dunque fuorviante, in quanto alcun credito per il saldo delle opere, a monte, è maturato. Il tema non è se l'adempimento possa venire in considerazione quale elemento accidentale del contratto e quale valenza abbia la condizione prevista dalle parti. Ciò che conta è che, una volta risolto il contratto di transazione -che tutti convengono non avesse effetti novativi- il credito dell'appaltatore esiste o non esiste negli stessi termini in cui esisteva prima della stipulazione dell'accordo transattivo, e cioè solo con riferimento alle opere effettivamente eseguite ed a quelle eseguite a regola d'arte.
L'inadempimento o meno della scrittura privata, e di conseguenza l'individuazione delle rispettive responsabilità, è circostanza destinata a non svolgere alcun ruolo una volta che nessuna delle parti pagina 8 di 10 abbia manifestato interesse all'adempimento della scrittura stessa per come contemplante la messa in opera dei lavori, avendo da un lato, ritenuto di agire in via monitoria per ottenere il saldo, e CP_2
dall'altro, eccepito il legittimo mancato pagamento dello stesso. Pt_1
Da ultimo deve rilevarsi che non è stato eccepito che i lavori non ultimati o viziati corrispondano ad un importo inferiore rispetto a quello che ha formato oggetto del procedimento monitorio, dovendosi pertanto ritenere che i lavori ritenuti non completati o viziati siano stati quantificati sulla scorta del saldo del pagamento residuo di quanto previsto in sede di computo metrico estimativo del 2.1.2020.
Consegue da quanto sopra esposto che non è stata provata la debenza del credito portato dalla fattura emessa per il saldo delle opere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3. Quanto sopra esposto assorbe il terzo, quarto, sesto motivo di appello.
4. In ordine alle spese di lite deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438;
Cass. 18 marzo 2014, n.6259).
Trattasi di principio che è stato declinato anche avuto riguardo al procedimento monitorio.
Infatti, poiché il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 927/2022),
“nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento” (da ultimo Cass.
Sez. 2 , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022).
All'esito complessivo della lite l'appellata è soccombente sicché deve rifondere alla CP_2 controparte le spese del primo e secondo grado di giudizio.
Restano definitivamente a carico della parte soccombente anche le spese del procedimento monitorio.
Le spese di lite sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000, nel grado di appello per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendovi stata quella istruttoria.
PQM
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.2396/23, pubblicata il 23.3.2023, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1817/ 2022 emesso dal Tribunale di Milano;
2) pone le spese del procedimento monitorio definitivamente a carico di
[...]
Controparte_10
3) condanna a rifondere ad Controparte_10 Parte_1
a) le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese vive per rimborso contributo unificato pari ad euro 118,50, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta e c.p.a. di legge;
b) le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese vive per rimborso contributo unificato pari ad euro 355,50, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta e c.p.a. di legge.
Così deciso in Milano, l'11.04.2024
Il Consigliere estensore
Roberta Nunnari
Il Presidente
Francesca Maria Mammone
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Si riporta l'elenco dei lavori: LAVORAZIONI DA COMPLETARE:
1. LOCALE ESTETICA PERDITA AREA
DOCCIA/LAVELLO: individuazione perdita, risoluzione problema, ripristino parete e gradino box doccia, eventuale rasature, tinteggiatura parete.
2. LOCALE ESTETICA, BOX DOCCIA: stuccatura tra piastrelle e profilo doccia parte alta box doccia.
3. LOCALE ESTETICA/CORRIDOIO: porta scorrevole in vetro, risoluzione mediante profili mancata chiusura in battuta porta.
4. LOCALE TISANERIA: tamponamento con profilo bianco sopraluce porta.
5. BAGNO PERSONALE: profili metallici di finitura per copertura gap tra piastrelle e profilo porta. COLLAUDI:
1. COLLAUDI IMPIANTO
ELETTRICO: collaudo impianto in contraddittorio con progettista. Redazione consegna certificato conformità impianto. 2.
MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO: messa in funzione collaudo impianto