Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.SA MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.SA Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6130/2021 posta in deliberazione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1 Unico e legale rappresentate pro-tempore TT.SA , rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Giuseppina Stillitani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Franco Sacchetti n. 125
APPELLANTE contro
(C.F. , n. 57/2018 del Tribunale di Controparte_1 P.IVA_2 Latina, in persona del Curatore pro-tempore TT. , rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Ivan Ilardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto n. 37
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1096/2021 del Tribunale Civile di Latina, pubblicata il 27.5.2021. Azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante come da atto di citazione in appello del Parte_1 14.10.2021 .
Per l'appellato come da comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta del 19.11.2021 .
Con atto di citazione notificato il 14.10.2021 , la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1096/2021, emeSA dal Tribunale Civile di Latina in data 27.5.2021 e notificata il 15.9.2021 .
La sentenza impugnata, pronunciata nella causa R.G. n. 159/2019 promoSA dal Part
nei confronti di in accoglimento della domanda attorea Controparte_1 ex art. 67, comma 1, n. 1, Legge Fallimentare dichiarava l'inefficacia nei confronti del Fallimento dell'atto di compravendita stipulato in data 4.5.2018 (rep. n. 978, racc. n. 555, Notaio in Roma), con il quale la in bonis aveva Persona_1 Controparte_1 Part alienato ad un terreno agricolo sito in Comune di Latina, località Borgo Montello, SS 148 Pontina, per il corrispettivo di € 62.000,00 . Conseguentemente, il Tribunale Part condannava all'immediato rilascio di detti beni in favore del ovvero, in caso CP_1 di impossibilità, alla corresponsione in suo favore dell'equivalente monetario, quantificato in € 85.051,00 (valore del bene alla data dell'atto, come da CT), oltre accessori di legge. Part La sentenza dichiarava, altresì, inammissibili le pretese riconvenzionali subordinate di (volte all'accertamento del diritto all'ammissione al passivo per la somma di € 62.000,00) e condannava quest'ultima alla refusione delle spese di lite e delle spese di CT .
Il giudizio di primo grado era stato introdotto dal con atto di citazione del CP_1 23.1.2019, chiedendo in via principale la revoca dell'atto di compravendita ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4 (rectius, n. 2, come precisato in memoria ex art. 183 c.p.c.), L.F., per conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, e, in subordine, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, L.F., per sproporzione tra le prestazioni superiore ad un quarto, nonché, in via ulteriormente gradata, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c. per mala fede e/o dolo . Part si era costituita contestando le domande e chiedendo, in via subordinata, l'ammissione al passivo per il prezzo versato . Espletata CT per la stima del valore del terreno, il Tribunale adito accoglieva la domanda subordinata ex art. 67, comma 1, n. 1, L.F. Part Avverso tale decisione, ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi :
Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2729 c.c., nonché omeSA motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale
Part
a) erroneamente ritenuto provata la scientia decoctionis in capo ad nonostante le prove contrarie (segnatamente, un contratto preliminare di cessione di quote della del 20.12.2017, che avrebbe giustificato l'acquisto del terreno da parte di Controparte_1 Part
e l'insufficienza degli indizi addotti dal (protesti, mancato deposito bilanci); CP_1
b) aderito acriticamente alle conclusioni della CT circa il valore del terreno (€ 85.051,00) e la conseguente sproporzione, nonostante le conclusioni difformi della bozza di CT (che Part non ravvisava sproporzione) e le censure mosse da alla relazione finale in ordine alla metodologia (utilizzo di due diversi criteri di valutazione, mancata considerazione di tutti i vincoli gravanti sul terreno, media aritmetica incongrua) e alla mancata replica del CT a tali osservazioni;
Part c) erroneamente condannato al pagamento dell'equivalente monetario di € 85.051,00 senza tener conto dell'avvenuto pagamento del prezzo di € 62.000,00. Illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la Part domanda riconvenzionale di volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto all'ammissione al passivo del per l'importo di € 62.000,00, oltre interessi e CP_1 rivalutazione.
Part
Illegittimità della condanna di al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado e delle spese di CT.
Erroneo assorbimento delle ulteriori domande del (revocatoria ex art. 67, CP_1 comma 2, L.F. ed ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c.), che avrebbero dovuto essere rigettate nel merito per carenza dei relativi presupposti.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'appello, chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese .
All'udienza del 14.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
1. Sul primo motivo di appello: errata applicazione dell'art. 67, comma 1, n. 1, L.F., valutazione delle prove e della CT.
Il primo motivo di appello è infondato in tutte le sue articolazioni.
1.1. Sulla irrilevanza della scientia decoctionis ai fini dell'art. 67, comma 1, n. 1, L.F.
Part L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente la sua conoscenza dello stato di insolvenza della (scientia decoctionis). Tale Controparte_1 censura, tuttavia, è inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Latina ha accolto la domanda di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, L.F. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 14/2019, il quale dispone la revoca degli "atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpaSAno di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso".
Tale disposizione, a differenza di altre ipotesi di revocatoria fallimentare (es. art. 67, comma 2, L.F.), non richiede quale presupposto la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al terzo contraente (scientia decoctionis). È sufficiente, ai fini della revoca, la sussistenza del presupposto oggettivo della sproporzione ultra dimidium tra le prestazioni, unitamente al compimento dell'atto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (cd. periodo sospetto). Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata “Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 67 comma primo Legge Fall. postula il solo accertamento dello squilibrio economico tra le prestazioni contrattuali (che, ove escluso, impedisce l'accoglimento dell'azione steSA), non rilevando, all'uopo, la conoscenza o meno, da parte dell'accipiens, dello stato di insolvenza del venditore" (Cass. n. 8980/2000). Analogamente, ["Nell'ipotesi di revocatoria ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1, legge fallim. la proporzionalità tra le prestazioni delle parti deve essere verificata considerando le obbligazioni dedotte nel contratto [...] l'inadempimento di talune di dette obbligazioni è accadimento successivo all'accordo delle parti ed estraneo all'assetto dato, con il negozio concluso, ai loro interessi" (Cass. n. 5058/2007). Più recentemente, si è ribadito che la valutazione sulla "notevole sproporzione" deve essere effettuata ex ante, al momento della conclusione del contratto, prescindendo da un parametro fisso, essendo sufficiente che il depauperamento sia consistente, e tale giudizio costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato
[Cass. Civ., Sez. 1, N. 13001 del 15-05-2019].
Pertanto, le argomentazioni dell'appellante relative alla pretesa assenza di prova della sua scientia decoctionis e alla valenza del contratto preliminare di cessione quote del 20.12.2017 sono irrilevanti ai fini della decisione sulla domanda accolta dal Tribunale.
1.2. Sulle censure alla Consulenza Tecnica d'Ufficio.
L'appellante critica l'adesione del Tribunale alle conclusioni della CT, Arch. , Persona_2 che ha stimato il valore di mercato del terreno compravenduto in € 85.051,00 alla data dell'atto (4.5.2018), ravvisando una sproporzione rispetto al prezzo pagato di € 62.000,00.
Le censure non colgono nel segno.
Il Tribunale ha motivato la propria adesione alla CT, ritenendola "apparentemente immune da contraddizioni logiche e da evidenti incongruenze nell'applicazione delle relative regole tecniche" e dando atto che il CT "risulta aver replicato alle osservazioni delle parti al proprio elaborato del 30.07.2020" .
Dall'esame degli atti, emerge che il CT, a fronte di un prezzo di vendita di € 62.000,00 e di un valore di mercato stimato in € 85.051,00, ha calcolato una differenza di € 23.051,00. Essendo un quarto del valore di mercato pari a € 21.262,75 (€ 85.051,00 / 4), la sproporzione eccede tale limite (€ 23.051,00 > € 21.262,75), integrando il presupposto oggettivo dell'art. 67, comma 1, n. 1, L.F. Part Le critiche di relative alla difformità tra la bozza della CT (che secondo l'appellante non ravvisava sproporzione, indicando un valore di € 73.682,00) e la relazione finale, nonché alla metodologia utilizzata (asserito uso di criteri di valutazione incongrui, mancata considerazione di tutti i vincoli, media aritmetica errata), non sono idonee a scalfire la correttezza della valutazione operata dal Tribunale.
È principio consolidato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento . L'appellato ha confermato che il CT ha replicato alle CP_1 osservazioni . Anche a voler riconsiderare le critiche metodologiche, la Corte osserva che la stima del CT appare fondata su un'analisi comparativa e su parametri oggettivi, tenendo conto della natura agricola del terreno e dei vincoli urbanistici risultanti dal certificato di destinazione urbanistica allegato allo stesso atto di compravendita. La scelta dei criteri estimativi rientra nella discrezionalità tecnica del consulente, e le conclusioni del Tribunale, che le ha fatte proprie, sono sorrette da motivazione adeguata e non viziata da illogicità manifesta [Cass. Civ., Sez. 1, N. 13001 del 15-05-2019].
L'eventuale minima entità della sproporzione eccedente il quarto (€ 1.788,25, come Part calcolato da , non esclude l'applicazione della norma, che richiede unicamente il superamento di tale soglia.
1.3. Sulla condanna al pagamento dell'equivalente monetario.
L'appellante lamenta che il Tribunale l'avrebbe condannata al pagamento di € 85.051,00 senza tener conto dei € 62.000,00 già versati. La censura è frutto di un equivoco. Part La sentenza di primo grado ha condannato "all'immediato rilascio di detti beni in favore di controparte odierna attrice ovvero, in caso di impossibilità, alla corresponsione in suo favore del suo equivalente monetario alla data dell'atto de quo del 04.05.2018 come quantificato dal CT Arch. con la detta relazione scritta del 30.07.2020 in € Persona_2 85.051,00 oltre accessori di legge" . Part Tale condanna è alternativa: deve restituire il bene;
solo se la restituzione in natura è Part impossibile, deve versare l'equivalente monetario. Il fatto che abbia pagato il prezzo di
€ 62.000,00 non elide l'obbligo restitutorio (in forma specifica o per equivalente) nascente dalla revoca dell'atto, ma costituisce il fondamento del suo diritto ad essere ammeSA al passivo fallimentare per tale importo, ai sensi dell'art. 70, comma 2, L.F. (ora art. 171, comma 2,). La pronuncia del Tribunale è, pertanto, corretta sul punto.
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere integralmente rigettato.
2. Sul secondo motivo di appello: inammissibilità della domanda riconvenzionale di ammissione al passivo. Part Con il secondo motivo, censura la declaratoria di inammissibilità della sua domanda subordinata, volta ad "accertare e dichiarare che la [...] ha diritto di Parte_1 essere ammeSA al passivo del [...] per la somma di € Controparte_1 62.000,00" .
Anche tale motivo è infondato.
Correttamente il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità di tale domanda, in quanto l'accertamento dei crediti nei confronti del fallimento e la conseguente ammissione al passivo sono devoluti alla competenza funzionale esclusiva degli organi della procedura fallimentare, secondo le forme previste dagli artt. 93 ss. L.F. (e artt. 52, 92 L.F. per il principio di esclusività della sede concorsuale) . La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che ["l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato [...] con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado [...] l'inammissibilità o l'improcedibilità" (cfr. Cass. n. 21565/2008; Cass. n. 3520/2003 ; Cass. n. 8782/2012 )]. L'art. 70, comma 2, L.F. (ora art. 171, co. 2) riconosce al terzo contraente, che per effetto della revoca abbia restituito quanto ricevuto, il diritto di insinuare al passivo il proprio credito (nella specie, quello derivante dal pagamento del prezzo), ma tale diritto deve essere fatto valere nelle forme tipiche del procedimento di verificazione dei crediti. La prova dell'effettivo pagamento del prezzo di € 62.000,00, contestata dal che ha eccepito l'alterazione degli estratti conto CP_1 Part prodotti da , sarà oggetto di valutazione in quella sede.
La decisione del Tribunale merita, dunque, conferma.
3. Sul terzo motivo di appello: spese processuali.
Il rigetto dei primi due motivi di appello comporta l'infondatezza anche del terzo motivo, concernente la condanna alle spese di lite e di CT del primo grado. Stante la soccombenza Part di correttamente il Tribunale ha posto a suo carico tali spese, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. Part
4. Con il quarto motivo, lamenta l'erroneo assorbimento, da parte del Tribunale, delle ulteriori domande revocatorie formulate dal (ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. CP_1 e degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c.), che a suo dire avrebbero dovuto essere rigettate nel merito. Il motivo è infondato. L'accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 1, L.F. ha reso superfluo l'esame delle altre domande subordinate proposte dal , CP_1 che miravano al medesimo risultato (inefficacia dell'atto di compravendita). Correttamente, quindi, il Tribunale le ha ritenute assorbite. Non sussiste alcun interesse dell'appellante ad una pronuncia nel merito su tali domande, stante la conferma della statuizione di revoca basata su diversa causa petendi.
5. Sulle richieste istruttorie. Part Le richieste istruttorie reiterate da in questa sede (prova per testi, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al Fallimento per l'estratto conto della banca bulgara, rinnovo della CT) devono essere respinte. Esse appaiono, infatti, irrilevanti ai fini della decisione, alla luce delle considerazioni sopra svolte circa l'irrilevanza della scientia decoctionis per l'azione accolta e la ritenuta correttezza della CT espletata in primo grado. Inoltre, tali istanze erano già state implicitamente disattese dal giudice di prime cure, che aveva disposto unicamente la CT, e non sono state specificamente censurate sotto il profilo dell'omeSA ammissione di prove decisive.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, stante l'ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] (C.F. e P.IVA con atto di citazione notificato il Parte_1 P.IVA_1 14.10.2021, avverso la sentenza n. 1096/2021 del Tribunale Civile di Latina, pubblicata il 27.5.2021, nei confronti del C.F. , ogni Controparte_1 P.IVA_2 contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata n. 1096/2021 del Tribunale Civile di Latina.
2) CONDANNA alla refusione delle spese processuali del presente Parte_1 grado di giudizio in favore del liquidate in Euro Controparte_1 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002).
4) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore IL Presidente