Ordinanza cautelare 15 ottobre 2021
Sentenza 25 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/02/2022, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2022
N. 00339/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01266/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2021, proposto da
IS CC, EA IM, LU BE, IL IA, NC EZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Tanzarella e Alessandra Cicoria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della graduatoria della prova preselettiva per la copertura di 4 posti di categoria C1, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ostuni in data 21/06/2021, nella parte in cui non contempla, tra gli ammessi alla successiva prova scritta, i ricorrenti, nonché tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali;
- del diario delle prove preselettive pubblicato sul sito internet del Comune di Ostuni in data 21/05/2021, nella parte in cui introduce un diverso criterio di ammissione alle prove scritte;
- dei verbali della Commissione Giudicatrice nella parte in cui non contemplano tra gli ammessi alla successiva prova scritta i ricorrenti;
nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a prendere parte alla prova scritta del concorso de quo e per la condanna al risarcimento in forma specifica, consistente nell'ammettere i ricorrenti alla prova scritta della procedura concorsuale;
nonché per l'accesso, ex art. 116 c.p.a., a tutti i verbali della Commissione Giudicatrice nonché alla graduatoria generale di merito nominativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022 il dott. EA Vitucci e uditi per le parti i difensori avv.ti G. Tanzarella e A. Cicoria per la parte ricorrente e avv. A. Pepe, in sostituzione dell'avv. A. Tolomeo, per la P.A.
Ritenuto che vada dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in quanto il Comune di Ostuni, con determina dirigenziale n. 1952 del 13 dicembre 2021, ha eliminato la contestata soglia di sbarramento che era stata introdotta in relazione alla prova preselettiva del concorso per cui è causa.
Ritenuto di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
EA Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO