Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/06/2025, n. 11292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11292 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11292/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00995/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2022, proposto da Lido Beach S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via Dora n. 2 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, alla via del Tempio di Giove 21 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale - Dip. Pau in persona del Direttore pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale, in persona del Direttore pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale rep. n. QI/1730/2021 (prot. n. QI/187314/2021) del 4 novembre 2021 resa dal Dipartimento PAU di Roma Capitale, notificata a mezzo pec in data 23 novembre 2021, avente ad oggetto “ Diniego della Domanda di Permesso di Costruire prot. QI 175227 del 25.10.2018 inerente una variante in corso d'opera, senza aumento di SUL al Permesso di Costruire n. 145 dell'11.07.2016 presentata dalla Soc. Lido Beach Snc con sede in Lungomare Paolo Toscanelli, 63 – 00122 Roma P.I. 01727091009 per la demolizione di una struttura di servizio balneare e rimodulazione della SUL in altre strutture di servizio, immobile sito in Roma Lungomare Paolo Toscanelli, 63 Municipio X ”; nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivo delle ragioni della soc. ricorrente, con particolare ma non esclusivo riferimento al parere endoprocedimentale della Direzione Pianificazione Generale del Dipartimento PAU di Roma Capitale del 28 aprile 2020 reso nella conferenza di servizi appositamente convocata, nonché, ove occorra, dell'art. 43, comma 3 delle NTA del vigente PRG di Roma Capitale, laddove tale norma si interpreti nel senso di escludere la realizzazione – in via diretta – dell'intervento proposto dalla soc. ricorrente;
nonché per la condanna di Roma Capitale al rilascio del Permesso di Costruire richiesto con l'istanza prot. QI 175227 del 25 ottobre 2018, in variante al Permesso di Costruire n. 145/2016 – prot. 128248 dell'11 luglio 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la dichiarazione del 24 aprile 2025, con la quale parte ricorrente ha rappresentato di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento;
- il Comune di Roma si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso;
- in vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025, fissata con decreto del 10 marzo 2025, la parte ricorrente, con dichiarazione del 24 aprile 2025, ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso, instando per la compensazione delle spese di lite;
- alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che al Collegio non resti che prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Considerato che:
-come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- il Collegio, pertanto, in presenza dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id . sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id ., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO