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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10309 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Saladino, presso il cui studio a Palermo, via Goethe n.
56, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Patrizia Porcasi, presso il cui studio a Palermo, via Giuseppe Sciuti n. 38, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 08/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/08/2024 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con la resistente il 24/09/2007 e di non aver generato prole, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla resistente, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 250,00 al mese.
Nelle more della celebrazione della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 31/10/2024 e depositato il 14/11/2024, in ordine alle condizioni della separazione.
1 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 08/01/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Quanto ai rapporti conseguenti alla separazione, le parti hanno concordato quanto segue:
“ 1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà, per ciascuno degli stessi, di potere liberamente trasferire il proprio domicilio, in
Italia o all'estero, senza più obbligo di comunicare eventuali variazioni di recapito, dandosi reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto, attesa la assenza di figli.
2) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a Pt_1 Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della stessa la somma di € 300,00 (trecento) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, per dodici mensilità, da corrispondere anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario.
3) Entrambi i coniugi determinano che, in forza del presente accordo, l'ex domicilio coniugale in Palermo Via Contessa Adelasia n. 16 di proprietà del SI. Parte_1
rimane affidato unitamente a tutti gli arredi che lo compongono alla SI.ra
[...] CP_1
sino alla data del 30 settembre 2025, data entro la quale la SI.ra dovrà
[...] CP_1
rilasciare l'immobile, salvo la possibilità di rilascio anticipato, qualora la stessa, prima di tale data, riuscisse a trovare nuova dimora.
4) Al momento del rilascio dell'ex domicilio coniugale che dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 30.9.2025 la SI.ra preleverà oltre agli effetti personali, alcuni CP_1
arredi, secondo quanto verrà concordato con il coniuge.
5) I coniugi concordemente determinano che la SI.ra porterà con sé CP_1
l'autovettura Fiat Idea Tg CI554GD intestata al SI. , provvedendo al Parte_1
pagamento di bollo e assicurazione, nonché a proprie spese al passaggio di proprietà.
6) Con la firma del presente le parti dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per alcun titolo o causale, avendo interamente regolato tutti i rapporti ed interessi, economici e non, correlati alla pregressa convivenza ed al matrimonio.
La causa viene definita con compensazione integrale delle spese legali che restano per il coniuge a carico dell'Erario, essendo stata ammessa al patrocinio a spese CP_1 dello Stato”.
2 Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 02/02/1969 ) e , nata a [...] C.F._1 CP_1
il 21/12/1969 ), i quali hanno contratto matrimonio a Corleone C.F._2
(PA) il 24/09/2007.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo depositato il 14/11/2024 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Corleone (PA) al n. 37, parte II, serie A, dell'anno 2007).
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 09/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10309 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Saladino, presso il cui studio a Palermo, via Goethe n.
56, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Patrizia Porcasi, presso il cui studio a Palermo, via Giuseppe Sciuti n. 38, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 08/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/08/2024 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con la resistente il 24/09/2007 e di non aver generato prole, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla resistente, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 250,00 al mese.
Nelle more della celebrazione della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 31/10/2024 e depositato il 14/11/2024, in ordine alle condizioni della separazione.
1 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 08/01/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Quanto ai rapporti conseguenti alla separazione, le parti hanno concordato quanto segue:
“ 1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà, per ciascuno degli stessi, di potere liberamente trasferire il proprio domicilio, in
Italia o all'estero, senza più obbligo di comunicare eventuali variazioni di recapito, dandosi reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto, attesa la assenza di figli.
2) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a Pt_1 Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della stessa la somma di € 300,00 (trecento) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, per dodici mensilità, da corrispondere anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario.
3) Entrambi i coniugi determinano che, in forza del presente accordo, l'ex domicilio coniugale in Palermo Via Contessa Adelasia n. 16 di proprietà del SI. Parte_1
rimane affidato unitamente a tutti gli arredi che lo compongono alla SI.ra
[...] CP_1
sino alla data del 30 settembre 2025, data entro la quale la SI.ra dovrà
[...] CP_1
rilasciare l'immobile, salvo la possibilità di rilascio anticipato, qualora la stessa, prima di tale data, riuscisse a trovare nuova dimora.
4) Al momento del rilascio dell'ex domicilio coniugale che dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 30.9.2025 la SI.ra preleverà oltre agli effetti personali, alcuni CP_1
arredi, secondo quanto verrà concordato con il coniuge.
5) I coniugi concordemente determinano che la SI.ra porterà con sé CP_1
l'autovettura Fiat Idea Tg CI554GD intestata al SI. , provvedendo al Parte_1
pagamento di bollo e assicurazione, nonché a proprie spese al passaggio di proprietà.
6) Con la firma del presente le parti dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per alcun titolo o causale, avendo interamente regolato tutti i rapporti ed interessi, economici e non, correlati alla pregressa convivenza ed al matrimonio.
La causa viene definita con compensazione integrale delle spese legali che restano per il coniuge a carico dell'Erario, essendo stata ammessa al patrocinio a spese CP_1 dello Stato”.
2 Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 02/02/1969 ) e , nata a [...] C.F._1 CP_1
il 21/12/1969 ), i quali hanno contratto matrimonio a Corleone C.F._2
(PA) il 24/09/2007.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo depositato il 14/11/2024 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Corleone (PA) al n. 37, parte II, serie A, dell'anno 2007).
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 09/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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