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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1578/ 2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI RO
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR NT GA Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 24/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1578/ 2021 vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_1
, ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , ,
[...] CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
, , , Controparte_17 CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_21 CP_22
, , , ,
[...] Controparte_23 CP_24 CP_25 Controparte_26 Parte_10
rappresentati e difesi dall'Avv. CIRILLO ERNESTO MARIA ed Parte_11
elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in VIA CALAMATTA C/O AVV. LUCA
ES 16RO RO ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVATI ANTONIO ed elettivamente CP_27
domiciliato in STR. MAZZINI, 6 PARMA;
APPELLATO
Oggetto: appello verso la sentenza del tribunale di Roma numero 3327 dell'8.4.21
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma depositato il giorno 11 Febbraio 2016 i signori , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_1
, , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , , , CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
, , , ,
[...] CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_21 Controparte_22
, , , Controparte_23 CP_24 CP_25 Controparte_26 Parte_10 [...]
chiedevano accertarsi la violazione da parte di della vigente Parte_11 CP_27
normativa in materia di appalto di manodopera e per l'effetto accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e la società si era costituito e svolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'assunzione presso le interposte società e Controparte_28 Controparte_29
ad ogni effetto di legge , con il riconoscimento della anzianità giuridica maturata
[...]
Si costituiva la società contestando la decadenza ex articolo 32 della legge 183 CP_27
del 2010 per avere promosso l'azione oltre il termine massimo fissato dalla norma;
nel merito eccepiva la in fondatezza delle avverse deduzioni.
Il tribunale di Roma , dopo aver svolto istruttoria, accoglieva l'eccezione di decadenza formulata dalla società e rigettava conseguentemente il ricorso . CP_27
Con il primo motivo di appello i lavoratori contestano la decadenza ex articolo 32 della legge 183
2010 rappresentando peraltro di aver eccepito stragiudizialmente la genuinità dell'appalto il giorno 1 giugno 2015 e il giorno il 16 luglio 2015 , entro il termine di decadenza fissato dalla norma che , laddove fosse stato applicabile non sarebbe comunque decorso.
Assumevano, infatti , che , a fronte dei licenziamenti intimati il 15 maggio 2015 , il rapporto di lavoro si era protratto fino al 22 maggio 2015 con la conseguenza che alla data de 16 luglio 2015 non erano maturati i 60 giorni per l'impugnativa; reiteravano le proprie argomentazioni in merito al carattere fittizio del contratto di appalto e alla corretta imputazione del rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro sostanziale. Nessun riferimento era contenuto nell'atto di appello all'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado riportandosi testualmente, oltre alla contestazione sulla intervenuta decadenza, le medesime argomentazioni formulate nel ricorso originario in relazione alla fittizietà dell'appalto emergente , tra l'altro, a loro avviso, dalle mail riprodotte testualmente in atti.
Si costituiva la società contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza anche avuto riguardo al tentativo di conciliazione che la parte appellata assumeva essere stato promosso nel 2015 dopo la scadenza del termine di 180 giorni;
contestava altresì che nelle conclusioni dell'atto di appello i lavoratori chiedevano la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dopo la cessazione della utilizzazione della loro prestazione lavorativa da parte della società
Contr entre tali richiesta non era contenuta nel ricorso originario
All'udienza odierna le parti discutevano la causa che era trattenuta in decisione
L'appello è infondato .
Come chiarito anche da recentissima giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sentenza n. 11901 del
03/05/2024) l'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 - il cui ambito applicativo comprendeva anche la somministrazione fino all'entrata in vigore dell'art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015
- prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro. Il provvedimento scritto rilevante non è dunque necessariamente un atto di licenziamento potendo rilevare qualsiasi provvedimento scritto dal quale sia possibile derivare la fine della dissociazione tra il soggetto che riceve (le utilità del)la prestazione lavorativa – alle dipendenze del quale è rivolta l'azione costitutiva o di accertamento che il lavoratore subordinato intenda promuovere – e il formale datore di lavoro L'art. 32, co. 4, L. n. 183/2010 prevede: ”Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: … d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”. Come si evince da tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il legislatore individua sempre il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza con riguardo al momento finale della fattispecie, della quale il lavoratore intenda contestare la legittimità. Dunque per razionale coerenza anche “interna” alla complessiva disposizione, pure l'ipotesi di cui alla lettera d) deve essere intesa nel medesimo senso. Tuttavia, in omaggio ad un'esigenza di certezza giuridica, la Corte di legittimità ha affermato che la decadenza di cui alla lettera d) non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente ovvero un “fatto tipizzato”, che neghi la titolarità del rapporto stesso (Cass.
17/12/2021, n. 40652). La tesi secondo cui il predetto provvedimento scritto sarebbe inevitabilmente rappresentato dal licenziamento intimato dal formale datore di lavoro, non è condivisibile. In primo luogo un licenziamento (da parte del formale datore di lavoro) potrebbe intervenire a distanza di molti anni dalla cessazione del distacco. Pertanto attendere il licenziamento (da parte del formale e poi contestato datore di lavoro) per far decorrere il termine di decadenza significherebbe esporre sia l'utilizzatore sia il formale datore di lavoro ad una situazione di invincibile incertezza giuridica circa il rapporto intercorso con il dipendente. Questo risultato è da rifiutare, in quanto incompatibile con la ratio della decadenza, la cui funzione è proprio quella di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e, quindi, la loro stabilizzazione (rectius inoppugnabilità) a seguito del decorso del tempo. Inoltre, la necessità di un'interpretazione che, a fronte di un licenziamento adottato dal formale datore di lavoro, distingua il regime della decadenza a seconda che debba trovare applicazione nei confronti del datore di lavoro formale oppure di quello effettivo, è stata ribadita di recente dalla Corte di legittimità (Cass. ord. n. 6266/2024 e l'ulteriore precedente giurisprudenza ivi richiamata). Il problema, allora, resta quello di individuare quale sia l'atto o il provvedimento scritto del datore di lavoro del quale il dipendente intenda contestare la legittimità al fine di far accertare o costituire il rapporto di lavoro in capo ad altro soggetto e dal quale decorrerà il termine di decadenza. La Corte di legittimità (Cass. ord. 16/12/2022, n. 36944) ha già evidenziato che «… nell'ipotesi regolata dalla lettera d) [dell'art. 32 L. n 183 cit.] non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti, non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale. Tale imprecisione normativa è stata invero corretta per la fattispecie della somministrazione, dal nuovo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che, all'art.39, ha previsto che “ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”. Una tale decorrenza risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l'esistenza di tale rapporto».
Ciò posto, ferma l'inapplicabilità dell'art. 39 d.lgs. n. 81 cit. nella fattispecie di appalto, va considerato che l'art. 32, co. 4, lettera d), L. cit. si riferisce ad ogni fenomeno interpositorio (“in ogni altro caso”), ossia in origine aveva un ambito applicativo che, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n.
81/2015, ricomprendeva somministrazione di manodopera, appalto, distacco. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 cit. quell'ambito applicativo si è ridotto all'appalto e al distacco illeciti. La portata omnicomprensiva della norma (“in ogni altro caso”) è tale da imporre che il dies a quo, anche per ragioni di parità di trattamento ex art. 3 Cost., vada individuato in modo comune a tutte le ipotesi, ma pur sempre nel rispetto del limite rappresentato dall'impossibilità di interpretazioni estensive o applicazioni analogiche di norme sulla decadenza (come l'art. 39 d.lgs. n. 81 cit.) in quanto eccezionali (art. 14 disp.prel.c.c.). Pertanto, proseguendo l'opera di ricostruzione normativa di cui al citato precedente di questa Corte, il dies a quo va individuato nel momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto dal quale sia possibile derivare la fine della dissociazione tra il soggetto che riceve (le utilità del)la prestazione lavorativa – alle dipendenze del quale è rivolta l'azione costitutiva o di accertamento che il lavoratore subordinato intenda promuovere – e il formale datore di lavoro. Orbene se la destinazione presso l'utilizzatore è a tempo determinato, e così nel caso in cui il termine finale sia stato prorogato con atto scritto, il dies a quo è quello della scadenza del termine
(eventualmente prorogato). Anche in tal caso sotto il profilo della decadenza rileva un atto scritto (la fissazione di un termine da parte dl datore di lavoro formale) di cui si contesta la legittimità, sebbene il differimento del dies a quo (per l'impugnazione) alla scadenza del relativo termine sia coerente con l'esigenza – di rango anche costituzionale (espressamente richiamata anche da Cass. n. 40652/2021)
– di non comprimere eccessivamente il diritto d'azione ex art. 24 Cost., come invece sarebbe se il dies a quo fosse quello della data di adozione del distacco. Peraltro, identica disciplina vige per l'impugnazione di un contratto a tempo determinato: l'azione di nullità del termine finale è soggetta al termine di decadenza che decorre non dalla stipula del contratto, bensì dalla scadenza del termine medesimo (art. 32, co. 4, lett. a), L. n. 183 cit.). Intesa in tal modo la norma sulla decadenza di cui all'art. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183 cit. si inserisce in modo coerente nel sistema: il dies a quo coincide con la cessazione della dissociazione datoriale (tra formale datore di lavoro e soggetto che riceve la prestazione lavorativa); sussiste l'atto scritto dal quale evincere tale cessazione (id est il termine finale apposto al provvedimento di distacco); è rispettato il limite dell'impossibilità di ricorrere all'interpretazione estensiva o all'applicazione analogica. Se invece l'assegnazione è a tempo indeterminato, oppure è intervenuto “di fatto”, oppure era in origine a tempo determinato, ma è poi proseguito “di fatto”, il dies a quo è quello in cui sia intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento (del datore di lavoro effettivo o di quello formale), in forma scritta, che vi abbia posto fine. Nel caso di specie, gli originari ricorrenti , licenziati il 15 maggio 2015 da Controparte_28
e Ominibus Servizi scarl hanno cessato di lavorare in sicuramente a seguito della lettera di CP_27
recesso di del 22 aprile 2015 , con decorrenza al più dal 21 maggio 2015 . Non vi è prova CP_27
tuttavia che detta comunicazione, indirizzata al formale datore di lavoro fosse stata rese nell'immediatezza nota ai ricorrenti che ne hanno prodotto una copia in atti.
In ogni caso dalla data del 21 maggio decorrevano al più i 60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale e i successivi 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale
Non può infatti condividersi la tesi della società secondo della quale il termine di 180 giorni fissato dall'articolo sei della legge 604 del 1966 e poi dall'articolo 32 della legge 183 2010 comprendesse anche il termine di 60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale. Si tratta di due termini diversi il secondo dei quali al più decorre dalla contestazione stragiudiziale del licenziamento (se non dalla scadenza del termine per l'impugnativa stragiudiziale)
I ricorrenti producevano in allegato al ricorso introduttivo due note del 5 giugno 2015 e del 16 luglio
2015 con le quali essi stessi lamentavano di aver lavorato con l'interposto datore di lavoro CP_28
e , ma sotto il potere direttivo organizzativo di controllo di
[...] Controparte_30 [...]
. Si tratta di impugnative stragiudiziali idonee ad impedire il formarsi della decadenza non CP_27
essendo necessaria l'impugnativa della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro , che è implicita
, considerato che la fattispecie che trova applicazione al caso all'esame è quella dell'articolo 32 comma due lettera d) che riguarda la richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal formale datore di lavoro e la cessazione del rapporto costituisce solo il momento a decorrere dal quale l'impugnativa deve essere proposta per evitare la decadenza. L'articolo 32 comma due lettera d impone il rispetto della procedura fissata dall'articolo sei della legge 604 del 1966
L'articolo sei della legge 604 /66 prevede infatti che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni e che l'impugnazione è inefficace se non è seguita entro il successivo termine di 180 giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso . La norma statuisce che anche qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non si sia raggiunto l'accordo , il ricorso al giudice deve depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo
Parte ricorrente aveva depositato con gli atti di messa in mora del 5 giugno e del 16 luglio un'istanza ex articolo 410 codice procedura civile datata 23 novembre 2015 (nei 180 giorni successivi all'impugnativa stragiudiziale) alla direzione territoriale del lavoro di Roma e ad CP_27
contenente la richiesta di tentativo di conciliazione
La parte ricorrente non ha prodotto gli atti successivi alla formulazione della istanza alla direzione provinciale del lavoro ,ma solo l'istanza notificata
Orbene l'art. 6 della legge nr. 604 del 1966, nel testo ratione temporis vigente, come sostituito dalla
L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, stabilisce che : “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta [...] 2.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato [...]. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo»; il lavoratore può, dunque, scegliere, alternativamente, per impedire l'inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale ( id est: quella del comma 1 dell'art. 6 cit.) sia la strada del ricorso giudiziale sia quella della comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato, sempre nel termine di 180 giorni (cfr. Cass. nr. 17253 del 2016, secondo cui la comunicazione della richiesta alla controparte può realizzare il suo effetto anche se inviata a mezzo fax); in caso di richiesta del tentativo di conciliazione alle commissioni dì conciliazione istituite presso la Direzione provinciale del lavoro, opera l'art. 410, comma 5 e ss., cod.proc.civ. in base al quale copia della richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa parte istante, alla controparte. Se il datore di lavoro intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, la richiesta si intende rifiutata dal datore di lavoro e ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria;
in caso, invece, di accettazione della procedura, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, da tenersi entro i successivi trenta giorni;
può accadere, tuttavia, che la procedura richiesta sia accettata dalla controparte ed effettivamente espletata ma si concluda con un esito negativo;
è l'ipotesi affrontata da Cass. nr. 14108 del 2018 secondo cui, in tal caso, non opera il termine di sessanta giorni previsto testualmente dall'ultima parte della legge nr. 604 del 1966, art. 6, comma 2, solo «qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento»; per la richiamata sentenza, in tale ipotesi, resta invece «efficace l'originario termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento», precisandosi tuttavia che esso, ai sensi dell'art. 410 cod.proc.civ., comma 2, è sospeso «per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi»; nella diversa ipotesi, di mancato espletamento del tentativo di conciliazione ricorre invece specificamente la fattispecie regolata dall'ultima parte della legge nr. 604 del 1966, art. 6, comma 2: l'esito negativo del componimento stragiudiziale è determinato dall'immediato rifiuto della controparte di intraprendere la procedura conciliativa;
in tale caso (cui, per espressa previsione legale, va equiparato quello del mancato accordo all'espletamento della procedura conciliativa), (anche secondo Cass. nr. 27948 del 2018), dal « rifiuto o dal mancato accordo» decorre il termine di decadenza fissato in sessanta giorni, senza che possa invocarsi l'ulteriore termine sospensivo di 20 giorni previsto dall'art. 410, comma 2, cod.proc.civ., e senza che
« il rifiuto di aderire alla conciliazione debba essere comunicato alla Direzione Territoriale del
Lavoro» ovvero alla controparte ( id est: al lavoratore, Cass. 14057/19); d'altro canto, ha osservato
Cass. nr. 27948 cit, il destinatario del rifiuto è chi ha inoltrato la richiesta di tentativo di conciliazione, il quale viene posto a conoscenza, «in tal modo» ( recte attraverso il procedimento delineato dall'art. 410 cod.proc.civ. ) del momento in cui decorre il «terzo» termine decadenziale di 60 giorni, mentre
«una doppia comunicazione, ove fosse ritenuta indispensabile pur in assenza dì una previsione legislativa, porrebbe l'ulteriore problema di stabilire quando si debba ritenere integrata la fattispecie che stabilisce il dies a quo» ( cfr. Cass. nr. 27948 del 2018, in motivazione, § 2.)
Nella ipotesi all'attenzione di questo Collegio ricorre invece specificamente la fattispecie regolata dall'ultima parte del comma 2 dell'art. 6 I. n. 604/66 perché l'esito negativo del componimento stragiudiziale è determinato dal mancato accordo necessario al relativo espletamento. Da tali eventi significativi della non accettazione della procedura - che pertanto abortisce in partenza e non viene svolta - decorre un nuovo ed autonomo termine dì decadenza, non più sottoposto al regime pregresso, che l'ultima parte del comma 2 dell'art. 6 più volte citato fissa, inequivocabilmente, in un lasso temporale di sessanta giorni.
Non è d'altronde previsto da alcuna disposizione che il rifiuto di aderire alla conciliazione debba essere comunicato alla la quale, fino a quando non vi è l'adesione Controparte_31
alla procedura della controparte, non attiva la successiva fase della procedura medesima;
d'altro canto il destinatario del rifiuto è chi ha inoltrato la richiesta di tentativo di conciliazione, il quale viene posto a conoscenza in tal modo del momento in cui decorre il terzo termine decadenziale di 60 giorni, mentre una doppia comunicazione, ove fosse ritenuta indispensabile pur in assenza di una previsione legislativa, porrebbe l'ulteriore problema di stabilire quando si debba ritenere integrata la fattispecie che stabilisce il dies a quo.
Nel caso di specie il ricorso giudiziale tuttavia è stato depositato in cancelleria entro il termine di sessanta giorni dal «rifiuto» del datore di lavoro - mancato accordo per l'espletamento della procedura conciliativa, manifestato nei sensi delineati dalla normativa esaminata, e cioè decorsi 20 giorni dalla comunicazione del tentativo di conciliazione intervenuta il 28 novembre 2015
Dal 28 novembre 2015 data di notifica a mezzo pec della richiesta di conciliazione, decorsi 20 giorni
Contr per l'invio da parte di i una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale, i lavoratori avevano ulteriori 60 giorni per promuovere il ricorso giudiziale
Il termine scadeva il 16 febbraio 2016 laddove il ricorso risulta essere stato iscritto a ruolo il giorno
8 febbraio 2016 .
La decadenza non è dunque maturata.
Nel merito deve preliminarmente accogliersi l'eccezione di mutatio libelli posto che i ricorrenti solo nel presente grado hanno richiesto la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla Contr cessazione dell'utilizzazione presso , richiedendo nel ricorso originario esclusivamente l'accertamento della costituzione del rapporto con ogni conseguenza giuridica ed economica e con riconoscimento dell'anzianità pregressa, richiesta ben diversa dalla domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni asseritamente spettanti.
In ogni caso la domanda principale è infondata
Gli appellanti svolgono l'attività di customer care offrendo assistenza ai clienti di per CP_27
l'erogazione dei servizi di soccorso stradale. Nel ricorso si chiarisce che svolgono un'attività di front
Office , back Office , filtro , gestione mail , servizio liste
L'attività di front Office consiste nella ricezione delle chiamate da parte degli operatori con l'utilizzo di una login con cui gli assistenti si collegano al sistema applicativo Avaya, inserendo il proprio interno telefonica e la password. In esito a questa operazione il dipendente a seconda CP_28
della tipologia di chiamata ricevuta avvia un altro sistema operativo (AS 400 )per inserire le informazioni necessarie per l'apertura della lavorazione e fino alla chiusura delle pratiche L'attività di back Office soccorsi, in gergo lavorativo BOS è invece un'attività di supporto del front
Office con una corretta localizzazione del punto in cui il veicolo si è fermato
Il servizio liste è complementare al front Office anch'esso e tratta la richiesta la ricerca del veicolo sostitutivo
Il ” filtro “è un'attività eseguita dai team leader nei casi in cui il numero di chiamate in attesa di risposta sia particolarmente elevato
La “gestione mail “riguarda anch'essa la richiesta di auto sostitutive
Tanto premesso, la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali.
Deve rilevarsi che nel corso della discussione odierna gli appellanti hanno contestato l'esistenza di un contratto di appalto tra e le società datoriali per cui prestavano servizio. Premesso CP_27
che , come rilevato dalla difesa di nella discussione odierna, il contratto di appalto non CP_27
è contratto a struttura formale forte, l'eccezione non era sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio in cui i lavoratori rappresentavano sempre di aver lavorato “per la commessa ACIGLOBAL sulla base del potere direttivo e di controllo del committente “ e chiedevano per l'effetto accertare l'illiceità dell'appalto , la violazione del divieto di interposizione , con ogni conseguenza giuridica ed economica. I lavoratori non avevano dunque mai contestato l'assenza del contratto di appalto tra
[...]
e e , datori di lavoro formali e non CP_27 CP_28 Controparte_32
possono modificare la domanda originaria formulando in appello siffatta nuova eccezione .
Nel merito parte appellata assume che l'appalto di cui si controverte fosse di media intensità ma la circostanza è contestata .
Invero è incontroverso che l'attività era svolta con l'impiego di strutture e locali riconducibili esclusivamente al datore di lavoro formale. Gli appellanti operavano nelle sedi di Omnibus Scarl e che non avevano nessun collegamento logistico con la sede legale ed operativa di CP_28
I testi , e hanno confermato la circostanza CP_27 Tes_1 Tes_2 Tes_3
I costi dei locali, i costi di gestione e manutenzione dei locali gravavano dunque sulla società datoriale e non sulla committente . Anche tutti i rischi connessi alla gestione di detti spazi (si pensi alle questioni di sicurezza del lavoro , alla predisposizione delle misure di sicurezza ) gravavano sulle due società così come le attività di controllo delle presenze degli operatori in servizio, il CP_33
controllo del rispetto da parte loro degli orari di ingresso e uscita , la verifica della giustificatezza di eventuali assenze o permessi . Competeva necessariamente alla società datoriale, per effetto di siffatta dislocazione logistica anche il coordinamento operativo delle attività lavorativa delle squadre;
l'esercizio dei poteri gerarchici e disciplinari . In effetti la società deduce - e i lavoratori non contestano - che il personale non aveva neppure accesso ai locali ove questi prestavano CP_27
servizio , se non in limitatissimi casi e solo su autorizzazione delle società appaltatrice. D'altronde nessun teste ha riferito della presenza di personale nei locai ove lavoravano i ricorrenti e CP_27
la teste responsabile del coordinamento delle centrali operative di , ha Tes_2 CP_27
dichiarato di non aver mai frequentato in 5 anni quei locali, di non aver mai conosciuto i ricorrenti, mentre il teste dichiarava di conoscerne solo qualcuno . Tes_3
Tutti i beni strumentali all'esecuzione dell'appalto erano di proprietà delle due società e CP_28
ciò con riguardo alle postazioni di lavoro , ai computer e , più ingenerale , ai materiali di consumo, di cancelleria , ai dispositivi di sicurezza obbligatori. I costi della manutenzione delle apparecchiature informatiche, esemplificativamente , non potevano che fare carico sulle società , così come CP_28
i costi di acquisto di tutto il materiale di uso quotidiano, ma anche di riparazione e manutenzione della strumentazione duratura. La circostanza, mai contestata dai lavoratori è stata pure confermata dall'istruttoria svolta (cfr dichiarazioni del teste Tes_3
Per altro verso , l'impiego di procedure e sistemi software di proprietà di (AS400, Avaja) CP_27 era imposto dalla tipologia di attività che costituiva l'oggetto del servizio appaltato . La gestione delle richieste di assistenza presuppone l'utilizzo da parte di tutti gli operatori, interni ed esterni ad
[...]
della medesima strumentazione software e delle medesime procedure per l'inserimento dei CP_27
dati che possano poi essere lavorati e per la fatturazione del servizio stesso , così come per rispondere alle chiamate degli utenti , nonché pure per consentire ai team leder di di controllare i dati CP_28
significativi delle chiamate per verificare la efficienza del servizio offerto ( in termini di tempo di attesa etc.)
L'utilizzo delle medesime procedure , con l'impiego delle credenziali per l'accesso al portale , da parte del personale dipendente dell'appaltatrice garantisce la possibilità per il committente di utilizzare pienamente il complessivo servizio delegato all'esterno ,offrendoo i medesimi standard qualitativi e quantitativi al cliente , a prescindere dalla provenienza giuridica dell'interlocutore
Non si tratta d'altronde di un appalto endoaziendale perché il servizio di assistenza era completamente esternalizzato e il rapporto lavorativo dei ricorrenti si è svolto interamente nei locali gestiti dalle società , con l'impiego di stumentazione propria e con l'utilizzo di un proprio CP_28 know how tecnologico, seppure affinato con la formazione imposta dall'impiego delle speciali procedure interne ad per le ragioni già esposte CP_27
Le due società assumevano quindi a loro carico il rischio d'impresa e di direzione e CP_28
organizzazione di mezzi e materiali necessari
Accertata la genuinità della struttura produttiva dell'appaltatrice, nell'operazione di sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito normativo corretto deve rammentarsi il principio secondo cui in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto ( Cass. 12201 del 2011; n. 15615 del 2011);
Le mail prodotte in atti sono sintomatiche di un controllo sull'inadeguatezza del risultato delle prestazioni offerte dal personale dipendente di che avevano, in talune situazioni specifiche, CP_28 creato disservizi nei rapporti interni all'azienda committente e con clienti importanti della committente medesima . Il servizio offerto dal personale della società appaltatrice era , cioè, risultato, in alcune occasioni , non conforme alle procedure , arrecando un danno alla committente. Giammai tuttavia la committente risulta essersi frapposta nei rapporti tra la ditta appaltatrice e i suoi dipendenti . Anche nelle comunicazioni via mail il più delle volte il responsabile del committente interloquiva con i team leader della società appaltatrice per lamentare siffatti disservizi da parte di uno o più dipendenti della appaltatrice, chiedendo di intervenire per meglio conformare la prestazione agli impegni contrattuali e garantire il corretto adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di appalto. E' significativa in questo ambito l'attività di pianificazione operata periodicamente da
[...]
in termini di fabbisogno mensile di presenze in relazione alle esigenze aziendali e anche nelle CP_27
diverse fasce orarie , fermo restando che le unità da destinare a tali attività potevano essere individuate solo dalle società (testi e ) . Tali richieste potevano determinare una ridotta CP_28 Tes_2 Tes_4
possibilità di impiego del personale così come la necessità , al contrario , di incrementare le presenze;
le società datoriali si facevano carico del rischio correlato a queste oscillazioni venendo onerate del pagamento di straordinari ove il personale disponibile fosse stato insufficiente , ovvero dovendo adoperarsi per concedere permessi orari per recuperare le ore non lavorate senza dover subire una perdita economica secca, in situazione inversa, anche organizzando diversamente il godimento , pure
Contr se già programmato , delle ferie dei propri dipendenti. OB indicava le proprie esigenze alla appaltatrice attraverso i suoi responsabili che dovevano organizzare il lavoro del proprio personale
( in termini di presenze in servizio, orari etc.)di conseguenza (cfr dichiarazioni del teste . Tes_3
Non si tratta di una interferenza di nella organizzazione del servizio ma di richieste CP_27
specifiche del committente, nei termini dell'accordo sottostante alla commessa , per conformare il servizio alle mutevoli esigenze della clientela . La circostanza che, in alcune mail , il CP_27
Contr personale abbia richiesto ai responsabili di garantire che non vi fosse una CP_28
sovrapposizione nel godimento dele pause da parte delle unità impegnate in ciascun turno non è espressione di un potere di conformazione della prestazione , ma dalla – comprensibile - esigenza del committente che, la pausa obbligatoria - che l'appaltatrice doveva garantire al proprio personale verificando in autonomia il godimento di tale diritto da parte dei dipendenti , nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro - potesse riverberarsi negativamente sullo svolgimento del servizio considerato anche che l'attività di call center del personale doveva poi interfacciarsi CP_28
con l'attività di solving problem del personale . Analoghe considerazioni valgono per le CP_27
mail , pure prodotte in atti , con cui la committente denunciava disservizi o chiedeva addirittura che una particolare unità venisse distolta dal servizio avendo reiteratamente causato danni e lamentele. non poteva assumere alcuna iniziativa al riguardo del personale di , ma si CP_27 CP_28
limitava a denunciare la violazione dei parametri del contratto di appalto e chiedere all'appaltatore di intervenire.
La gestione del rapporto lavorativo era infatti rimessa alle società si CP_28 CP_34
occupava di accogliere respingere le richieste di ferie , si occupava della turnistica Parte_10
(cfr dichiarazioni di e e i cambi turni erano comunicati dai preposti di per Tes_1 Tes_2 CP_28
esigenze anche impreviste indicate dalla committente ai responsabili (dichiarazioni di ). In Tes_1
caso di anomalia il personale della si rivolgeva al proprio team leader che si attivava col CP_28
proprio omologo in . CP_27
Per le considerazioni che precedono l'istruttoria svolta ha consentito di accertare l'assunzione di un rischio correlato alla sottoscrizione del contratto di appalto in termini di autonoma gestione del personale , autonoma gestione della strumentazione e dei locali ove la prestazione era resa, sussunzione dei dipendenti ai poteri direttivi , gerarchici e disciplinari della società datoriale . Non sussiste , dunque, la dedotta somministrazione illecita di manodopera.
Il ricorso va pertanto respinto, ma la difficoltà di correttamente inquadrare un rapporto lavorativo protrattosi per anni all'interno di un'azienda che tuttavia ha cessato di lavorare in concomitanza con la cessazione dell'appalto con e per lo svolgimento di attività inerenti il ciclo produttivo CP_27
del committente , legittima la compensazione delle spese di lite. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello . Spese compensate. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR NT GA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI RO
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR NT GA Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 24/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1578/ 2021 vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_1
, ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , ,
[...] CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
, , , Controparte_17 CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_21 CP_22
, , , ,
[...] Controparte_23 CP_24 CP_25 Controparte_26 Parte_10
rappresentati e difesi dall'Avv. CIRILLO ERNESTO MARIA ed Parte_11
elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in VIA CALAMATTA C/O AVV. LUCA
ES 16RO RO ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVATI ANTONIO ed elettivamente CP_27
domiciliato in STR. MAZZINI, 6 PARMA;
APPELLATO
Oggetto: appello verso la sentenza del tribunale di Roma numero 3327 dell'8.4.21
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma depositato il giorno 11 Febbraio 2016 i signori , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_1
, , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , , , CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
, , , ,
[...] CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_21 Controparte_22
, , , Controparte_23 CP_24 CP_25 Controparte_26 Parte_10 [...]
chiedevano accertarsi la violazione da parte di della vigente Parte_11 CP_27
normativa in materia di appalto di manodopera e per l'effetto accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e la società si era costituito e svolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'assunzione presso le interposte società e Controparte_28 Controparte_29
ad ogni effetto di legge , con il riconoscimento della anzianità giuridica maturata
[...]
Si costituiva la società contestando la decadenza ex articolo 32 della legge 183 CP_27
del 2010 per avere promosso l'azione oltre il termine massimo fissato dalla norma;
nel merito eccepiva la in fondatezza delle avverse deduzioni.
Il tribunale di Roma , dopo aver svolto istruttoria, accoglieva l'eccezione di decadenza formulata dalla società e rigettava conseguentemente il ricorso . CP_27
Con il primo motivo di appello i lavoratori contestano la decadenza ex articolo 32 della legge 183
2010 rappresentando peraltro di aver eccepito stragiudizialmente la genuinità dell'appalto il giorno 1 giugno 2015 e il giorno il 16 luglio 2015 , entro il termine di decadenza fissato dalla norma che , laddove fosse stato applicabile non sarebbe comunque decorso.
Assumevano, infatti , che , a fronte dei licenziamenti intimati il 15 maggio 2015 , il rapporto di lavoro si era protratto fino al 22 maggio 2015 con la conseguenza che alla data de 16 luglio 2015 non erano maturati i 60 giorni per l'impugnativa; reiteravano le proprie argomentazioni in merito al carattere fittizio del contratto di appalto e alla corretta imputazione del rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro sostanziale. Nessun riferimento era contenuto nell'atto di appello all'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado riportandosi testualmente, oltre alla contestazione sulla intervenuta decadenza, le medesime argomentazioni formulate nel ricorso originario in relazione alla fittizietà dell'appalto emergente , tra l'altro, a loro avviso, dalle mail riprodotte testualmente in atti.
Si costituiva la società contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza anche avuto riguardo al tentativo di conciliazione che la parte appellata assumeva essere stato promosso nel 2015 dopo la scadenza del termine di 180 giorni;
contestava altresì che nelle conclusioni dell'atto di appello i lavoratori chiedevano la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dopo la cessazione della utilizzazione della loro prestazione lavorativa da parte della società
Contr entre tali richiesta non era contenuta nel ricorso originario
All'udienza odierna le parti discutevano la causa che era trattenuta in decisione
L'appello è infondato .
Come chiarito anche da recentissima giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sentenza n. 11901 del
03/05/2024) l'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 - il cui ambito applicativo comprendeva anche la somministrazione fino all'entrata in vigore dell'art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015
- prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro. Il provvedimento scritto rilevante non è dunque necessariamente un atto di licenziamento potendo rilevare qualsiasi provvedimento scritto dal quale sia possibile derivare la fine della dissociazione tra il soggetto che riceve (le utilità del)la prestazione lavorativa – alle dipendenze del quale è rivolta l'azione costitutiva o di accertamento che il lavoratore subordinato intenda promuovere – e il formale datore di lavoro L'art. 32, co. 4, L. n. 183/2010 prevede: ”Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: … d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”. Come si evince da tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il legislatore individua sempre il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza con riguardo al momento finale della fattispecie, della quale il lavoratore intenda contestare la legittimità. Dunque per razionale coerenza anche “interna” alla complessiva disposizione, pure l'ipotesi di cui alla lettera d) deve essere intesa nel medesimo senso. Tuttavia, in omaggio ad un'esigenza di certezza giuridica, la Corte di legittimità ha affermato che la decadenza di cui alla lettera d) non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente ovvero un “fatto tipizzato”, che neghi la titolarità del rapporto stesso (Cass.
17/12/2021, n. 40652). La tesi secondo cui il predetto provvedimento scritto sarebbe inevitabilmente rappresentato dal licenziamento intimato dal formale datore di lavoro, non è condivisibile. In primo luogo un licenziamento (da parte del formale datore di lavoro) potrebbe intervenire a distanza di molti anni dalla cessazione del distacco. Pertanto attendere il licenziamento (da parte del formale e poi contestato datore di lavoro) per far decorrere il termine di decadenza significherebbe esporre sia l'utilizzatore sia il formale datore di lavoro ad una situazione di invincibile incertezza giuridica circa il rapporto intercorso con il dipendente. Questo risultato è da rifiutare, in quanto incompatibile con la ratio della decadenza, la cui funzione è proprio quella di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e, quindi, la loro stabilizzazione (rectius inoppugnabilità) a seguito del decorso del tempo. Inoltre, la necessità di un'interpretazione che, a fronte di un licenziamento adottato dal formale datore di lavoro, distingua il regime della decadenza a seconda che debba trovare applicazione nei confronti del datore di lavoro formale oppure di quello effettivo, è stata ribadita di recente dalla Corte di legittimità (Cass. ord. n. 6266/2024 e l'ulteriore precedente giurisprudenza ivi richiamata). Il problema, allora, resta quello di individuare quale sia l'atto o il provvedimento scritto del datore di lavoro del quale il dipendente intenda contestare la legittimità al fine di far accertare o costituire il rapporto di lavoro in capo ad altro soggetto e dal quale decorrerà il termine di decadenza. La Corte di legittimità (Cass. ord. 16/12/2022, n. 36944) ha già evidenziato che «… nell'ipotesi regolata dalla lettera d) [dell'art. 32 L. n 183 cit.] non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti, non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale. Tale imprecisione normativa è stata invero corretta per la fattispecie della somministrazione, dal nuovo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che, all'art.39, ha previsto che “ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”. Una tale decorrenza risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l'effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l'esistenza di tale rapporto».
Ciò posto, ferma l'inapplicabilità dell'art. 39 d.lgs. n. 81 cit. nella fattispecie di appalto, va considerato che l'art. 32, co. 4, lettera d), L. cit. si riferisce ad ogni fenomeno interpositorio (“in ogni altro caso”), ossia in origine aveva un ambito applicativo che, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n.
81/2015, ricomprendeva somministrazione di manodopera, appalto, distacco. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 cit. quell'ambito applicativo si è ridotto all'appalto e al distacco illeciti. La portata omnicomprensiva della norma (“in ogni altro caso”) è tale da imporre che il dies a quo, anche per ragioni di parità di trattamento ex art. 3 Cost., vada individuato in modo comune a tutte le ipotesi, ma pur sempre nel rispetto del limite rappresentato dall'impossibilità di interpretazioni estensive o applicazioni analogiche di norme sulla decadenza (come l'art. 39 d.lgs. n. 81 cit.) in quanto eccezionali (art. 14 disp.prel.c.c.). Pertanto, proseguendo l'opera di ricostruzione normativa di cui al citato precedente di questa Corte, il dies a quo va individuato nel momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto dal quale sia possibile derivare la fine della dissociazione tra il soggetto che riceve (le utilità del)la prestazione lavorativa – alle dipendenze del quale è rivolta l'azione costitutiva o di accertamento che il lavoratore subordinato intenda promuovere – e il formale datore di lavoro. Orbene se la destinazione presso l'utilizzatore è a tempo determinato, e così nel caso in cui il termine finale sia stato prorogato con atto scritto, il dies a quo è quello della scadenza del termine
(eventualmente prorogato). Anche in tal caso sotto il profilo della decadenza rileva un atto scritto (la fissazione di un termine da parte dl datore di lavoro formale) di cui si contesta la legittimità, sebbene il differimento del dies a quo (per l'impugnazione) alla scadenza del relativo termine sia coerente con l'esigenza – di rango anche costituzionale (espressamente richiamata anche da Cass. n. 40652/2021)
– di non comprimere eccessivamente il diritto d'azione ex art. 24 Cost., come invece sarebbe se il dies a quo fosse quello della data di adozione del distacco. Peraltro, identica disciplina vige per l'impugnazione di un contratto a tempo determinato: l'azione di nullità del termine finale è soggetta al termine di decadenza che decorre non dalla stipula del contratto, bensì dalla scadenza del termine medesimo (art. 32, co. 4, lett. a), L. n. 183 cit.). Intesa in tal modo la norma sulla decadenza di cui all'art. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183 cit. si inserisce in modo coerente nel sistema: il dies a quo coincide con la cessazione della dissociazione datoriale (tra formale datore di lavoro e soggetto che riceve la prestazione lavorativa); sussiste l'atto scritto dal quale evincere tale cessazione (id est il termine finale apposto al provvedimento di distacco); è rispettato il limite dell'impossibilità di ricorrere all'interpretazione estensiva o all'applicazione analogica. Se invece l'assegnazione è a tempo indeterminato, oppure è intervenuto “di fatto”, oppure era in origine a tempo determinato, ma è poi proseguito “di fatto”, il dies a quo è quello in cui sia intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento (del datore di lavoro effettivo o di quello formale), in forma scritta, che vi abbia posto fine. Nel caso di specie, gli originari ricorrenti , licenziati il 15 maggio 2015 da Controparte_28
e Ominibus Servizi scarl hanno cessato di lavorare in sicuramente a seguito della lettera di CP_27
recesso di del 22 aprile 2015 , con decorrenza al più dal 21 maggio 2015 . Non vi è prova CP_27
tuttavia che detta comunicazione, indirizzata al formale datore di lavoro fosse stata rese nell'immediatezza nota ai ricorrenti che ne hanno prodotto una copia in atti.
In ogni caso dalla data del 21 maggio decorrevano al più i 60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale e i successivi 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale
Non può infatti condividersi la tesi della società secondo della quale il termine di 180 giorni fissato dall'articolo sei della legge 604 del 1966 e poi dall'articolo 32 della legge 183 2010 comprendesse anche il termine di 60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale. Si tratta di due termini diversi il secondo dei quali al più decorre dalla contestazione stragiudiziale del licenziamento (se non dalla scadenza del termine per l'impugnativa stragiudiziale)
I ricorrenti producevano in allegato al ricorso introduttivo due note del 5 giugno 2015 e del 16 luglio
2015 con le quali essi stessi lamentavano di aver lavorato con l'interposto datore di lavoro CP_28
e , ma sotto il potere direttivo organizzativo di controllo di
[...] Controparte_30 [...]
. Si tratta di impugnative stragiudiziali idonee ad impedire il formarsi della decadenza non CP_27
essendo necessaria l'impugnativa della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro , che è implicita
, considerato che la fattispecie che trova applicazione al caso all'esame è quella dell'articolo 32 comma due lettera d) che riguarda la richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal formale datore di lavoro e la cessazione del rapporto costituisce solo il momento a decorrere dal quale l'impugnativa deve essere proposta per evitare la decadenza. L'articolo 32 comma due lettera d impone il rispetto della procedura fissata dall'articolo sei della legge 604 del 1966
L'articolo sei della legge 604 /66 prevede infatti che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni e che l'impugnazione è inefficace se non è seguita entro il successivo termine di 180 giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso . La norma statuisce che anche qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non si sia raggiunto l'accordo , il ricorso al giudice deve depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo
Parte ricorrente aveva depositato con gli atti di messa in mora del 5 giugno e del 16 luglio un'istanza ex articolo 410 codice procedura civile datata 23 novembre 2015 (nei 180 giorni successivi all'impugnativa stragiudiziale) alla direzione territoriale del lavoro di Roma e ad CP_27
contenente la richiesta di tentativo di conciliazione
La parte ricorrente non ha prodotto gli atti successivi alla formulazione della istanza alla direzione provinciale del lavoro ,ma solo l'istanza notificata
Orbene l'art. 6 della legge nr. 604 del 1966, nel testo ratione temporis vigente, come sostituito dalla
L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, stabilisce che : “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta [...] 2.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato [...]. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo»; il lavoratore può, dunque, scegliere, alternativamente, per impedire l'inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale ( id est: quella del comma 1 dell'art. 6 cit.) sia la strada del ricorso giudiziale sia quella della comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato, sempre nel termine di 180 giorni (cfr. Cass. nr. 17253 del 2016, secondo cui la comunicazione della richiesta alla controparte può realizzare il suo effetto anche se inviata a mezzo fax); in caso di richiesta del tentativo di conciliazione alle commissioni dì conciliazione istituite presso la Direzione provinciale del lavoro, opera l'art. 410, comma 5 e ss., cod.proc.civ. in base al quale copia della richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa parte istante, alla controparte. Se il datore di lavoro intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, la richiesta si intende rifiutata dal datore di lavoro e ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria;
in caso, invece, di accettazione della procedura, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, da tenersi entro i successivi trenta giorni;
può accadere, tuttavia, che la procedura richiesta sia accettata dalla controparte ed effettivamente espletata ma si concluda con un esito negativo;
è l'ipotesi affrontata da Cass. nr. 14108 del 2018 secondo cui, in tal caso, non opera il termine di sessanta giorni previsto testualmente dall'ultima parte della legge nr. 604 del 1966, art. 6, comma 2, solo «qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento»; per la richiamata sentenza, in tale ipotesi, resta invece «efficace l'originario termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento», precisandosi tuttavia che esso, ai sensi dell'art. 410 cod.proc.civ., comma 2, è sospeso «per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi»; nella diversa ipotesi, di mancato espletamento del tentativo di conciliazione ricorre invece specificamente la fattispecie regolata dall'ultima parte della legge nr. 604 del 1966, art. 6, comma 2: l'esito negativo del componimento stragiudiziale è determinato dall'immediato rifiuto della controparte di intraprendere la procedura conciliativa;
in tale caso (cui, per espressa previsione legale, va equiparato quello del mancato accordo all'espletamento della procedura conciliativa), (anche secondo Cass. nr. 27948 del 2018), dal « rifiuto o dal mancato accordo» decorre il termine di decadenza fissato in sessanta giorni, senza che possa invocarsi l'ulteriore termine sospensivo di 20 giorni previsto dall'art. 410, comma 2, cod.proc.civ., e senza che
« il rifiuto di aderire alla conciliazione debba essere comunicato alla Direzione Territoriale del
Lavoro» ovvero alla controparte ( id est: al lavoratore, Cass. 14057/19); d'altro canto, ha osservato
Cass. nr. 27948 cit, il destinatario del rifiuto è chi ha inoltrato la richiesta di tentativo di conciliazione, il quale viene posto a conoscenza, «in tal modo» ( recte attraverso il procedimento delineato dall'art. 410 cod.proc.civ. ) del momento in cui decorre il «terzo» termine decadenziale di 60 giorni, mentre
«una doppia comunicazione, ove fosse ritenuta indispensabile pur in assenza dì una previsione legislativa, porrebbe l'ulteriore problema di stabilire quando si debba ritenere integrata la fattispecie che stabilisce il dies a quo» ( cfr. Cass. nr. 27948 del 2018, in motivazione, § 2.)
Nella ipotesi all'attenzione di questo Collegio ricorre invece specificamente la fattispecie regolata dall'ultima parte del comma 2 dell'art. 6 I. n. 604/66 perché l'esito negativo del componimento stragiudiziale è determinato dal mancato accordo necessario al relativo espletamento. Da tali eventi significativi della non accettazione della procedura - che pertanto abortisce in partenza e non viene svolta - decorre un nuovo ed autonomo termine dì decadenza, non più sottoposto al regime pregresso, che l'ultima parte del comma 2 dell'art. 6 più volte citato fissa, inequivocabilmente, in un lasso temporale di sessanta giorni.
Non è d'altronde previsto da alcuna disposizione che il rifiuto di aderire alla conciliazione debba essere comunicato alla la quale, fino a quando non vi è l'adesione Controparte_31
alla procedura della controparte, non attiva la successiva fase della procedura medesima;
d'altro canto il destinatario del rifiuto è chi ha inoltrato la richiesta di tentativo di conciliazione, il quale viene posto a conoscenza in tal modo del momento in cui decorre il terzo termine decadenziale di 60 giorni, mentre una doppia comunicazione, ove fosse ritenuta indispensabile pur in assenza di una previsione legislativa, porrebbe l'ulteriore problema di stabilire quando si debba ritenere integrata la fattispecie che stabilisce il dies a quo.
Nel caso di specie il ricorso giudiziale tuttavia è stato depositato in cancelleria entro il termine di sessanta giorni dal «rifiuto» del datore di lavoro - mancato accordo per l'espletamento della procedura conciliativa, manifestato nei sensi delineati dalla normativa esaminata, e cioè decorsi 20 giorni dalla comunicazione del tentativo di conciliazione intervenuta il 28 novembre 2015
Dal 28 novembre 2015 data di notifica a mezzo pec della richiesta di conciliazione, decorsi 20 giorni
Contr per l'invio da parte di i una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale, i lavoratori avevano ulteriori 60 giorni per promuovere il ricorso giudiziale
Il termine scadeva il 16 febbraio 2016 laddove il ricorso risulta essere stato iscritto a ruolo il giorno
8 febbraio 2016 .
La decadenza non è dunque maturata.
Nel merito deve preliminarmente accogliersi l'eccezione di mutatio libelli posto che i ricorrenti solo nel presente grado hanno richiesto la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla Contr cessazione dell'utilizzazione presso , richiedendo nel ricorso originario esclusivamente l'accertamento della costituzione del rapporto con ogni conseguenza giuridica ed economica e con riconoscimento dell'anzianità pregressa, richiesta ben diversa dalla domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni asseritamente spettanti.
In ogni caso la domanda principale è infondata
Gli appellanti svolgono l'attività di customer care offrendo assistenza ai clienti di per CP_27
l'erogazione dei servizi di soccorso stradale. Nel ricorso si chiarisce che svolgono un'attività di front
Office , back Office , filtro , gestione mail , servizio liste
L'attività di front Office consiste nella ricezione delle chiamate da parte degli operatori con l'utilizzo di una login con cui gli assistenti si collegano al sistema applicativo Avaya, inserendo il proprio interno telefonica e la password. In esito a questa operazione il dipendente a seconda CP_28
della tipologia di chiamata ricevuta avvia un altro sistema operativo (AS 400 )per inserire le informazioni necessarie per l'apertura della lavorazione e fino alla chiusura delle pratiche L'attività di back Office soccorsi, in gergo lavorativo BOS è invece un'attività di supporto del front
Office con una corretta localizzazione del punto in cui il veicolo si è fermato
Il servizio liste è complementare al front Office anch'esso e tratta la richiesta la ricerca del veicolo sostitutivo
Il ” filtro “è un'attività eseguita dai team leader nei casi in cui il numero di chiamate in attesa di risposta sia particolarmente elevato
La “gestione mail “riguarda anch'essa la richiesta di auto sostitutive
Tanto premesso, la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali.
Deve rilevarsi che nel corso della discussione odierna gli appellanti hanno contestato l'esistenza di un contratto di appalto tra e le società datoriali per cui prestavano servizio. Premesso CP_27
che , come rilevato dalla difesa di nella discussione odierna, il contratto di appalto non CP_27
è contratto a struttura formale forte, l'eccezione non era sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio in cui i lavoratori rappresentavano sempre di aver lavorato “per la commessa ACIGLOBAL sulla base del potere direttivo e di controllo del committente “ e chiedevano per l'effetto accertare l'illiceità dell'appalto , la violazione del divieto di interposizione , con ogni conseguenza giuridica ed economica. I lavoratori non avevano dunque mai contestato l'assenza del contratto di appalto tra
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e e , datori di lavoro formali e non CP_27 CP_28 Controparte_32
possono modificare la domanda originaria formulando in appello siffatta nuova eccezione .
Nel merito parte appellata assume che l'appalto di cui si controverte fosse di media intensità ma la circostanza è contestata .
Invero è incontroverso che l'attività era svolta con l'impiego di strutture e locali riconducibili esclusivamente al datore di lavoro formale. Gli appellanti operavano nelle sedi di Omnibus Scarl e che non avevano nessun collegamento logistico con la sede legale ed operativa di CP_28
I testi , e hanno confermato la circostanza CP_27 Tes_1 Tes_2 Tes_3
I costi dei locali, i costi di gestione e manutenzione dei locali gravavano dunque sulla società datoriale e non sulla committente . Anche tutti i rischi connessi alla gestione di detti spazi (si pensi alle questioni di sicurezza del lavoro , alla predisposizione delle misure di sicurezza ) gravavano sulle due società così come le attività di controllo delle presenze degli operatori in servizio, il CP_33
controllo del rispetto da parte loro degli orari di ingresso e uscita , la verifica della giustificatezza di eventuali assenze o permessi . Competeva necessariamente alla società datoriale, per effetto di siffatta dislocazione logistica anche il coordinamento operativo delle attività lavorativa delle squadre;
l'esercizio dei poteri gerarchici e disciplinari . In effetti la società deduce - e i lavoratori non contestano - che il personale non aveva neppure accesso ai locali ove questi prestavano CP_27
servizio , se non in limitatissimi casi e solo su autorizzazione delle società appaltatrice. D'altronde nessun teste ha riferito della presenza di personale nei locai ove lavoravano i ricorrenti e CP_27
la teste responsabile del coordinamento delle centrali operative di , ha Tes_2 CP_27
dichiarato di non aver mai frequentato in 5 anni quei locali, di non aver mai conosciuto i ricorrenti, mentre il teste dichiarava di conoscerne solo qualcuno . Tes_3
Tutti i beni strumentali all'esecuzione dell'appalto erano di proprietà delle due società e CP_28
ciò con riguardo alle postazioni di lavoro , ai computer e , più ingenerale , ai materiali di consumo, di cancelleria , ai dispositivi di sicurezza obbligatori. I costi della manutenzione delle apparecchiature informatiche, esemplificativamente , non potevano che fare carico sulle società , così come CP_28
i costi di acquisto di tutto il materiale di uso quotidiano, ma anche di riparazione e manutenzione della strumentazione duratura. La circostanza, mai contestata dai lavoratori è stata pure confermata dall'istruttoria svolta (cfr dichiarazioni del teste Tes_3
Per altro verso , l'impiego di procedure e sistemi software di proprietà di (AS400, Avaja) CP_27 era imposto dalla tipologia di attività che costituiva l'oggetto del servizio appaltato . La gestione delle richieste di assistenza presuppone l'utilizzo da parte di tutti gli operatori, interni ed esterni ad
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della medesima strumentazione software e delle medesime procedure per l'inserimento dei CP_27
dati che possano poi essere lavorati e per la fatturazione del servizio stesso , così come per rispondere alle chiamate degli utenti , nonché pure per consentire ai team leder di di controllare i dati CP_28
significativi delle chiamate per verificare la efficienza del servizio offerto ( in termini di tempo di attesa etc.)
L'utilizzo delle medesime procedure , con l'impiego delle credenziali per l'accesso al portale , da parte del personale dipendente dell'appaltatrice garantisce la possibilità per il committente di utilizzare pienamente il complessivo servizio delegato all'esterno ,offrendoo i medesimi standard qualitativi e quantitativi al cliente , a prescindere dalla provenienza giuridica dell'interlocutore
Non si tratta d'altronde di un appalto endoaziendale perché il servizio di assistenza era completamente esternalizzato e il rapporto lavorativo dei ricorrenti si è svolto interamente nei locali gestiti dalle società , con l'impiego di stumentazione propria e con l'utilizzo di un proprio CP_28 know how tecnologico, seppure affinato con la formazione imposta dall'impiego delle speciali procedure interne ad per le ragioni già esposte CP_27
Le due società assumevano quindi a loro carico il rischio d'impresa e di direzione e CP_28
organizzazione di mezzi e materiali necessari
Accertata la genuinità della struttura produttiva dell'appaltatrice, nell'operazione di sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito normativo corretto deve rammentarsi il principio secondo cui in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto ( Cass. 12201 del 2011; n. 15615 del 2011);
Le mail prodotte in atti sono sintomatiche di un controllo sull'inadeguatezza del risultato delle prestazioni offerte dal personale dipendente di che avevano, in talune situazioni specifiche, CP_28 creato disservizi nei rapporti interni all'azienda committente e con clienti importanti della committente medesima . Il servizio offerto dal personale della società appaltatrice era , cioè, risultato, in alcune occasioni , non conforme alle procedure , arrecando un danno alla committente. Giammai tuttavia la committente risulta essersi frapposta nei rapporti tra la ditta appaltatrice e i suoi dipendenti . Anche nelle comunicazioni via mail il più delle volte il responsabile del committente interloquiva con i team leader della società appaltatrice per lamentare siffatti disservizi da parte di uno o più dipendenti della appaltatrice, chiedendo di intervenire per meglio conformare la prestazione agli impegni contrattuali e garantire il corretto adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di appalto. E' significativa in questo ambito l'attività di pianificazione operata periodicamente da
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in termini di fabbisogno mensile di presenze in relazione alle esigenze aziendali e anche nelle CP_27
diverse fasce orarie , fermo restando che le unità da destinare a tali attività potevano essere individuate solo dalle società (testi e ) . Tali richieste potevano determinare una ridotta CP_28 Tes_2 Tes_4
possibilità di impiego del personale così come la necessità , al contrario , di incrementare le presenze;
le società datoriali si facevano carico del rischio correlato a queste oscillazioni venendo onerate del pagamento di straordinari ove il personale disponibile fosse stato insufficiente , ovvero dovendo adoperarsi per concedere permessi orari per recuperare le ore non lavorate senza dover subire una perdita economica secca, in situazione inversa, anche organizzando diversamente il godimento , pure
Contr se già programmato , delle ferie dei propri dipendenti. OB indicava le proprie esigenze alla appaltatrice attraverso i suoi responsabili che dovevano organizzare il lavoro del proprio personale
( in termini di presenze in servizio, orari etc.)di conseguenza (cfr dichiarazioni del teste . Tes_3
Non si tratta di una interferenza di nella organizzazione del servizio ma di richieste CP_27
specifiche del committente, nei termini dell'accordo sottostante alla commessa , per conformare il servizio alle mutevoli esigenze della clientela . La circostanza che, in alcune mail , il CP_27
Contr personale abbia richiesto ai responsabili di garantire che non vi fosse una CP_28
sovrapposizione nel godimento dele pause da parte delle unità impegnate in ciascun turno non è espressione di un potere di conformazione della prestazione , ma dalla – comprensibile - esigenza del committente che, la pausa obbligatoria - che l'appaltatrice doveva garantire al proprio personale verificando in autonomia il godimento di tale diritto da parte dei dipendenti , nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro - potesse riverberarsi negativamente sullo svolgimento del servizio considerato anche che l'attività di call center del personale doveva poi interfacciarsi CP_28
con l'attività di solving problem del personale . Analoghe considerazioni valgono per le CP_27
mail , pure prodotte in atti , con cui la committente denunciava disservizi o chiedeva addirittura che una particolare unità venisse distolta dal servizio avendo reiteratamente causato danni e lamentele. non poteva assumere alcuna iniziativa al riguardo del personale di , ma si CP_27 CP_28
limitava a denunciare la violazione dei parametri del contratto di appalto e chiedere all'appaltatore di intervenire.
La gestione del rapporto lavorativo era infatti rimessa alle società si CP_28 CP_34
occupava di accogliere respingere le richieste di ferie , si occupava della turnistica Parte_10
(cfr dichiarazioni di e e i cambi turni erano comunicati dai preposti di per Tes_1 Tes_2 CP_28
esigenze anche impreviste indicate dalla committente ai responsabili (dichiarazioni di ). In Tes_1
caso di anomalia il personale della si rivolgeva al proprio team leader che si attivava col CP_28
proprio omologo in . CP_27
Per le considerazioni che precedono l'istruttoria svolta ha consentito di accertare l'assunzione di un rischio correlato alla sottoscrizione del contratto di appalto in termini di autonoma gestione del personale , autonoma gestione della strumentazione e dei locali ove la prestazione era resa, sussunzione dei dipendenti ai poteri direttivi , gerarchici e disciplinari della società datoriale . Non sussiste , dunque, la dedotta somministrazione illecita di manodopera.
Il ricorso va pertanto respinto, ma la difficoltà di correttamente inquadrare un rapporto lavorativo protrattosi per anni all'interno di un'azienda che tuttavia ha cessato di lavorare in concomitanza con la cessazione dell'appalto con e per lo svolgimento di attività inerenti il ciclo produttivo CP_27
del committente , legittima la compensazione delle spese di lite. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
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Rigetta l'appello . Spese compensate. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
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