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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 194/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Manuela Cantù Presidente
dott.ssa Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Opposizione a
ha pronunciato la seguente precetto (art. 615
S E N T E N Z A primo comma c.p.c.)
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 194/2024 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 18/09/2024, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Pt_2 C.F._2
Alessio Ferrari del foro di Mantova ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Mantova via Giovanni Pascoli n. 2 in forza di deleghe stese in calce all'atto di citazione a precetto;
pagina 1 di 6 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. quale erede di CP_1 C.F._3 Persona_1
deceduta in data 19.06.2023, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Luppi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia via Solferino n. 10
giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 968/2023 emessa dal Tribunale di
Mantova pubblicata in data 29.12.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Brescia accogliere l'impugnazione proposta e, in riforma della sentenza nr. 968/2023 del 01.12.2023 depositata e pubblicata il
29.12.2023 dal Tribunale di Mantova in persona del Giudice dott. Andrea
Gibelli, così provvedere:
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sussistendo gravi e fondati motivi;
In via principale:
Accertare la carenza di legittimazione passiva in capo agli appellanti e conseguentemente dichiarare l'inefficacia della sentenza nr. 274/2017 e quindi pagina 2 di 6 l'invalidità e/o inefficacia del precetto nei confronti di e Parte_1 [...]
in quanto gli stessi non sono più proprietari dell'immobile sito in Pt_2
Solferino (MN) Via Ridello 16, identificato ai mappali nr. 110 e 111 del Foglio
13 NCT del predetto comune, sul cui pilastro esterno era stata autorizzata l'installazione di citofono e campanello nell'interesse di . Persona_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di ambedue i gradi di giudizio.
In via istruttoria: al fine di ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata si chiede di essere autorizzati a produrre o esibire copia dei ricorsi in riassunzione (cause civili nr. 868/2020 RG e nr. 1826/2023
RG Tribunale di Mantova) notificati nell'interesse degli odierni appellanti agli eredi di collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo Persona_1
domicilio della stessa.
Per parte appellata:
Piaccia alla Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, disattesa l'avversaria istanza di sospensiva per carenza dei presupposti ex art. 283 cpc,
respingere in toto l'appello interposto perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza n. 968/2023 del Tribunale di Mantova.
Spese e compensi del grado interamente rifusi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. notificato in data 7.05.2021, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il precetto loro notificato in data 20.04.2021 ad istanza di pagina 3 di 6 avente ad oggetto l'intimazione a tollerare l'installazione di un Persona_1
citofono e campanello, a servizio dell'immobile dell'intimante, sul pilastro di destra o di sinistra del cancello dell'immobile di loro proprietà sito in Solferino
(MN) via Ridello n. 2, identificato ai mappali 110 e 111 del foglio 13 del citato
Comune.
A supporto gli opponenti spiegavano che il titolo esecutivo era rappresentato dalla sentenza n. 274/2017 pubblicata in data 20.03.2017 emessa dal tribunale di
Mantova nel procedimento n. 4623/2013 R.G.; che invero deducenti avevano trasferito l'immobile su cui dovevano essere installati citofono e campanello alla loro figlia in data 20.02.2018 ed erano pertanto privi di Controparte_2
legittimazione passiva e che, infine, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva integrava opposizione all'esecuzione in quanto si risolveva nella contestazione del diritto del creditore ad agire in via esecutiva.
Si costituiva che resisteva eccependo che gli stessi opponenti, Persona_1
dopo il trasferimento dell'immobile, avevano promosso azione di negatoria
servitutis sempre in relazione all'immobile in oggetto;
che la sentenza era divenuta irrevocabile ance nel momento in cui gli esecutati avevano donato il bene immobile alla figlia;
che in ogni caso gli stessi mantenevano la legittimazione passiva tanto che in un giudizio sommario promosso dalla comparente al fine di consentire l'esecuzione delle opere i signori e Parte_1
avevano dedotto la carenza di interesse in quanto la sentenza n. 274/2017 Pt_2
conteneva una condanna implicita degli odierni opponenti, tesi fatta propria pagina 4 di 6 anche dal giudicante.
Il giudice adito, con la gravata sentenza, rigettava l'opposizione assumendo che poteva agire in via esecutiva solo nei confronti degli originari Persona_1
opponenti (e non nei confronti di ) rimasta estranea al processo Controparte_2
in cui si era formato il titolo esecutivo con condanna al pagamento delle spese processuali.
e proponevano appello a cui resisteva Parte_1 Parte_2 [...]
, quale erede di deceduta in data 19.06.2023. CP_1 Persona_1
La causa era rinviata all'udienza del 12.02.2025 per discussione orale, ma in data odierna parte appellante, dopo aver depositato le note conclusive,
dichiarava di rinunciare agli atti del processo e parte appellata dichiarava di accettare la rinuncia, a spese compensate.
L'art. 306 codice di rito così testualmente dispone: “Il processo si estingue
per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti
costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Le
dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro
procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve
rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro … “.
Nel caso di specie, i procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri, si pagina 5 di 6 sono scambiate rispettivamente le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione debitamente notificati.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti, a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 5.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott.ssa Manuela Cantù
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Manuela Cantù Presidente
dott.ssa Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Opposizione a
ha pronunciato la seguente precetto (art. 615
S E N T E N Z A primo comma c.p.c.)
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 194/2024 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 18/09/2024, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Pt_2 C.F._2
Alessio Ferrari del foro di Mantova ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Mantova via Giovanni Pascoli n. 2 in forza di deleghe stese in calce all'atto di citazione a precetto;
pagina 1 di 6 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. quale erede di CP_1 C.F._3 Persona_1
deceduta in data 19.06.2023, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Luppi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia via Solferino n. 10
giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 968/2023 emessa dal Tribunale di
Mantova pubblicata in data 29.12.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Brescia accogliere l'impugnazione proposta e, in riforma della sentenza nr. 968/2023 del 01.12.2023 depositata e pubblicata il
29.12.2023 dal Tribunale di Mantova in persona del Giudice dott. Andrea
Gibelli, così provvedere:
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sussistendo gravi e fondati motivi;
In via principale:
Accertare la carenza di legittimazione passiva in capo agli appellanti e conseguentemente dichiarare l'inefficacia della sentenza nr. 274/2017 e quindi pagina 2 di 6 l'invalidità e/o inefficacia del precetto nei confronti di e Parte_1 [...]
in quanto gli stessi non sono più proprietari dell'immobile sito in Pt_2
Solferino (MN) Via Ridello 16, identificato ai mappali nr. 110 e 111 del Foglio
13 NCT del predetto comune, sul cui pilastro esterno era stata autorizzata l'installazione di citofono e campanello nell'interesse di . Persona_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di ambedue i gradi di giudizio.
In via istruttoria: al fine di ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata si chiede di essere autorizzati a produrre o esibire copia dei ricorsi in riassunzione (cause civili nr. 868/2020 RG e nr. 1826/2023
RG Tribunale di Mantova) notificati nell'interesse degli odierni appellanti agli eredi di collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo Persona_1
domicilio della stessa.
Per parte appellata:
Piaccia alla Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, disattesa l'avversaria istanza di sospensiva per carenza dei presupposti ex art. 283 cpc,
respingere in toto l'appello interposto perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza n. 968/2023 del Tribunale di Mantova.
Spese e compensi del grado interamente rifusi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. notificato in data 7.05.2021, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il precetto loro notificato in data 20.04.2021 ad istanza di pagina 3 di 6 avente ad oggetto l'intimazione a tollerare l'installazione di un Persona_1
citofono e campanello, a servizio dell'immobile dell'intimante, sul pilastro di destra o di sinistra del cancello dell'immobile di loro proprietà sito in Solferino
(MN) via Ridello n. 2, identificato ai mappali 110 e 111 del foglio 13 del citato
Comune.
A supporto gli opponenti spiegavano che il titolo esecutivo era rappresentato dalla sentenza n. 274/2017 pubblicata in data 20.03.2017 emessa dal tribunale di
Mantova nel procedimento n. 4623/2013 R.G.; che invero deducenti avevano trasferito l'immobile su cui dovevano essere installati citofono e campanello alla loro figlia in data 20.02.2018 ed erano pertanto privi di Controparte_2
legittimazione passiva e che, infine, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva integrava opposizione all'esecuzione in quanto si risolveva nella contestazione del diritto del creditore ad agire in via esecutiva.
Si costituiva che resisteva eccependo che gli stessi opponenti, Persona_1
dopo il trasferimento dell'immobile, avevano promosso azione di negatoria
servitutis sempre in relazione all'immobile in oggetto;
che la sentenza era divenuta irrevocabile ance nel momento in cui gli esecutati avevano donato il bene immobile alla figlia;
che in ogni caso gli stessi mantenevano la legittimazione passiva tanto che in un giudizio sommario promosso dalla comparente al fine di consentire l'esecuzione delle opere i signori e Parte_1
avevano dedotto la carenza di interesse in quanto la sentenza n. 274/2017 Pt_2
conteneva una condanna implicita degli odierni opponenti, tesi fatta propria pagina 4 di 6 anche dal giudicante.
Il giudice adito, con la gravata sentenza, rigettava l'opposizione assumendo che poteva agire in via esecutiva solo nei confronti degli originari Persona_1
opponenti (e non nei confronti di ) rimasta estranea al processo Controparte_2
in cui si era formato il titolo esecutivo con condanna al pagamento delle spese processuali.
e proponevano appello a cui resisteva Parte_1 Parte_2 [...]
, quale erede di deceduta in data 19.06.2023. CP_1 Persona_1
La causa era rinviata all'udienza del 12.02.2025 per discussione orale, ma in data odierna parte appellante, dopo aver depositato le note conclusive,
dichiarava di rinunciare agli atti del processo e parte appellata dichiarava di accettare la rinuncia, a spese compensate.
L'art. 306 codice di rito così testualmente dispone: “Il processo si estingue
per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti
costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Le
dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro
procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve
rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro … “.
Nel caso di specie, i procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri, si pagina 5 di 6 sono scambiate rispettivamente le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione debitamente notificati.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti, a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 5.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott.ssa Manuela Cantù
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