CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/06/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 341 / 2024
(fascicolo cui è riunito R.G. 465 / 2024)
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza del Tribunale della Spezia n. 7/2024 pubbl. il
08/01/2024 resa RG n. 2825/2016 tra le seguenti parti in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Ugo Carassale e dell'Avv. Ilaria Carassale come da mandato in atti appellante
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Parte_2 Per_1
in proprio e quali
[...] Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 eredi di di con il patrocinio dell'Avv. Raffaella Lorgna, Persona_3 Persona_4 dell'Avv. Lucia Barbieri e dell'Avv. Alessandro Ravani come da mandato in atti appellati nonché appellanti incidentali
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Alberto Sassi e dell'Avv. Giovanni Siciliani, come da mandato in atti appellante in proprio e quale rappresentante legale della con il Parte_3 Controparte_4 patrocinio dell'Avv. Katia Acquaro come da mandato in atti appellato
Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
[...]
Stefania Gualtieri e dell'Avv. Roberta Tracciano come da mandato in atti appellato in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_6 dell'Avv. Giorgio Antonio Guerello e dell'Avv. Adriano Vassallo come da mandato in atti appellata in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_7 patrocinio dell'Avv. Giorgio Fossa come da mandato in atti appellata
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“si chiede che la adita Corte, in principalità, in riforma della sentenza di 1° grado, voglia accertare
e dichiarare che la SO. , con il pagamento di € 269.332, ha adempiuto ad ogni propria CP_8
obbligazione.
Voglia, quindi, revocare ogni diverso provvedimento del Tribunale. In deteriore subordine, voglia confermare la sentenza di primo grado nel solo rapporto in persona CP_8 Controparte_3 dei loro legali rappresentanti pro tempore. Compensate anche le spese dell'appello.”.
*
Per e e Parte_2 Persona_1 Persona_2 Controparte_1
Controparte_2
“quanto al giudizio R.G. 341/2024
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1) respingere in toto l'appello di Controparte_8
2) Vinte le spese del giudizio di secondo grado. quanto al giudizio R.G. 465/2024:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1) respingere l'appello avversario nelle parti in cui: - l'appellante richiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia esclusa ogni responsabilità della appellante Controparte_3
nel sinistro occorso al signor in data 05/12/2012; - l'appellante richiede sia affermata Persona_5
la responsabilità o la corresponsabilità nella causazione del sinistro dello stesso signor Per_5
- l'appellante richiede una minore liquidazione del danno;
[...]
2) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare la responsabilità solidale della del Geom. Controparte_3 Pt_3
di e di nella causazione del
[...] Controparte_4 Controparte_7
sinistro occorso al signor in data 05/12/2012, con le conseguenti condanne;
Persona_5
3) In ogni caso, con conferma del capo della sentenza sulla liquidazione del risarcimento dei danni.
2 4) Vinte le spese del giudizio di secondo grado”.
*
Per Controparte_3
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, accertata la fondatezza delle istanze, deduzioni ed eccezioni della società in riforma della sentenza del Tribunale della Controparte_3
Spezia n. 7/2024 del 05/01/2024: - in via preliminare e/o pregiudiziale, rigettare il gravame proposto da in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. - In via principale, Parte_1
Parte ritenuto il proposto appello da infondato in fatto ed in diritto, rigettarlo. Ritenuto fondato
l'appello proposto dalla società riformare la sentenza impugnata e Controparte_3
dichiarare che non vi è responsabilità della società nel sinistro occorso al sig. CP_3
in data 05/12/2012 e conseguentemente rigettare ogni domanda svolta nei su oi confronti. - Per_5
In via subordinata, nella denegata e non voluta ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità della e/o dei suoi addetti, ritenuto comunque Controparte_9
Part l'appello proposto da infondato in fatto ed in diritto e ritenuto fondato l'appello proposto dalla società riformare la sentenza impugnata ed accertare la Controparte_3
corresponsabilità, nella causazione dell'evento mortale per cui è giudizio, della società
[...]
del geom. e/o della società e condannare questi ultimi e la Controparte_7 Pt_3 CP_4
società nei limiti delle rispettive responsabilità, al giusto risarcimento nei Controparte_3
confronti degli eredi dedotto quanto già da loro percepito o in corso di percezio ne in Per_5
qualunque forma, nonché, in solido tra loro, alla restituzione ad di quanto dallo stesso CP_5
Istituto corrisposto agli eredi del sig. Accertato quindi l'obbligo contrattuale della società Per_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare Parte_1
e garantire la società da ogni responsabilità civile derivante Controparte_3
dall'esercizio della propria attività e per danni cagionati a terzi anche dai propri addetti nonché e conseguentemente dalla domanda risarcitoria per cui è causa e dalla domanda di restituzione avanzata da , condannare la società in persona del suo legale CP_5 Parte_1
rappresentante pro tempore, a manlevare da ogni onere e/o obbligo Controparte_3
risarcitorio nei confronti degli e di per i fatti di cui è causa così come verrà Parte_4 CP_5
individuato e quantificato, nei limiti di polizza, considerando il massimale al dì del sinistro oltre interessi e rivalutazione;
riformare quindi la sentenza di primo grado nella parte in cui “dichiara tenuta e condanna a mantenere indenne la entro Parte_1 Controparte_3 il limite del massimale suindicato, detratta la somma di € 269.332,00 già versata” senza prevedere
l'applicazione di interessi e rivalutazione monetaria medio tempore maturata sul massimale di polizza dal dì del sinistro al versamento dell'acconto e sulla residua somma ancora dovuta dal dì
3 del versamento dell'acconto al dì del dovuto. Conseguentemente condannare a Parte_1
mantenere indenne la entro il limite del massimale suindicato al dì Controparte_3
del sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria medio tempore maturata sul massimale di polizza dal dì del sinistro al versamento dell'acconto di € 269.332,00 e sulla residua somma ancora dovuta dal dì del versamento dell'acconto al dì del saldo. - In ogni caso, per i motivi di cui in Part narrativa ed a modifica della sentenza impugnata, con condanna della Compagnia al pagamento delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio sopportate dalla Controparte_3
e dalle altre parti costituite. - Da ultimo si chiede che l'Ill.ma Corte, in applicazione
[...]
dell'art.113 D.P.R. 1124/65 ed ai fini dell'applicazione degli artt. 91, 92 e 96 del Codice di procedura civile, tenuto conto della misura dell'indennità assegnata in confronto a quella richiesta dagli attori di primo grado e di quella corrisposta dall'Istituto assicuratore, voglia condannare al risarcimento dei danni in favore della società ai sensi e per gli effetti Parte_1 CP_3 di cui all'art. 96 c.p.c.”.
*
Per Controparte_4 Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respingere l'appello proposto da Parte_5
perchè infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
[...]
Respingere l'appello incidentale proposto dai sigg in proprio e quale esercente la Parte_2
potestà genitoriale di e in proprio e quale erede Persona_2 Persona_1 Persona_3
della Sig.ra ; e , confermando la sentenza Persona_4 Controparte_1 Controparte_2
impugnata perché infondato in fatto ed in diritto in quanto alcuna responsabilità può essere imputata alla e al Geom. In via Subordinata, nella denegata ipotesi di riforma CP_4 Pt_3
della sentenza impugnata, dichiarare indenne la ed il Geom dal risarcimento CP_10 Pt_3
di tutti quegli importi che alle appellate potranno essere addebitati o saranno costretta a pagare in dipendenza del presente giudizio e di quelle di primo grado nei limiti delle accertate corresponsabilità e dichiarare la SOietà in persona del legale Parte_6
rappresentante pro tempore, tenuta a garantire le stesse. Vinte le spese di giudizio di secondo grado con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario”.
**
Per Controparte_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, - respingere l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da (in proprio e Controparte_3 Parte_2
quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori e ), Persona_1 Persona_2 [...]
e in proprio e quali eredi di e nei CP_1 Controparte_2 Persona_3 Persona_4
4 confronti di e geom. perché infondati in fatto ed in diritto, Controparte_4 Parte_3
confermando integralmente la sentenza impugnata;
- dichiarare inammissibile e comunque respingere la domanda di condanna formulata da nei confronti di e del geom. CP_5 Controparte_4
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, maggiorate di Parte_3 spese generali, C.P.A. e I.V.A.”.
*
Per Controparte_7
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare l'impugnazione proposta dalla oiché infondata, confermando la impugnata sentenza e comunque Controparte_3
assolvendo la da ogni domanda nei suoi confronti proposta. Controparte_7
Riconoscere e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta dagli appellati nei confronti della conchiudente e, nella CP_11 Controparte_7 denegata ipotesi, rigettare l'impugnazione medesima poiché infondata e comunque non provata.
Vinte le spese”.
*
Per : CP_5
“-quanto all'appello proposto da voglia respingerlo in quanto infondato in fatto e in CP_12
diritto, confermando la correttezza del capo impugnato;
-quanto all'appello proposto da
[...]
, voglia respingerlo in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando l'esclusiva CP_3 responsabilità della società nella causazione dell'infortunio occorso al sig. l 5.12.2012; per Per_5
l'ipotesi denegata di accoglimento in tutto o in parte dell'appello, con accertamento della responsabilità esclusiva di o di o del Geom o Controparte_7 CP_4 Parte_3
della corresponsabilità degli stessi tra sé e/o con , disporre la conseguente Controparte_3 condanna in solido di chi sarà tenuto, al pagamento in favore di di € 309.718,50 oltre CP_5 accessori a titolo di regresso e di € 22.457,00 oltre accessori di legge a titolo di spese legali, il tutto come stabilito nella sentenza di I grado, non impugnata sul punto. Con vittoria di spese e compensi professionali di questo grado di giudizio, oltre ad oneri riflessi nella misura del 23,81% in luogo di IVA e CPA.”.
***
5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Fatti oggetto della controversia
La sentenza avverso la quale è proposto appello definisce, in prime cure, una controversia relativa alla morte di un lavoratore per grave infortunio di cantiere.
E' pacifico per l'intero corso del procedimento che, in data 5 dicembre del 2012, alle ore 17, il Sig.
, dipendente della mentre lavorava come manovale in un Persona_5 Parte_7
cantiere della sito presso lo stabilimento della ex San Giorgio in La Controparte_7
Spezia, Via Melara 40, rimase schiacciato da un pesante elemento di cancello metallico (5m di lunghezza, 3 di altezza ed una tonnellata di peso), elemento che le maestranze cercavano di mettere
"in sito" con l'uso di un carrello elevatore, invece che di una autogru, come pareva prescritto nel piano di sicurezza di cantiere. È anche pacifico che l'incidente sia stato dovuto al ribaltarsi del cancello e che la vittima sia deceduta quasi immediatamente.
2) La causa di primo grado.
La controversia, avente ad oggetto la sussistenza di responsabilità e la riparazione del danno per i fatti di cui sopra, si radicava tra i congiunti (tutti gli odierni attori/appellati congiunti del con Per_5
coinvolgimento, quali primi soggetti convenuti, della società datrice di lavoro della vittima,
[...]
e del Geometra quale coordinatore per la sicurezza nel contesto del Controparte_13 Pt_3
cantiere, oltre che redattore del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento, e con estensione del contraddittorio alla società mediante il cui supporto il professionista detto oprava. Controparte_4
Le due parti sostanziali convenute (solo la società per parte datoriale, professionista e società per il profilo securitario) denegavano la propria responsabilità, anche attribuendosela reciprocamente in via esclusiva, con apposite chiamate, ma la datrice di lavoro chiamava anche in causa la
[...]
evidenziandone possibili profili responsabilitri esclusivi. Controparte_14
La chiamava quale assicuratore del rischio realizzatosi la CP_3 Parte_1
., mentre il professionista, chiamava, al medesimo titolo, la
[...] Controparte_15
Interveniva in causa l' il quale, avendo erogato alle vittime del sinistro prestazioni previdenziali CP_5
per euro 555.969,92 agiva per la ripetizione delle erogazioni (rivalsa) a carico del soggetto che risultasse responsabile.
Tra le compagnie di assicurazione la , aderito nel merito alle difese del convenuto/assicurato, Parte_6
Part richiamava i limiti di polizza della garanzia;
la invece, negata la sussistenza di ulteriore copertura assicurativa in relazione al tipo di sinistro occorso, fatta salva una somma di oltre euro duecentomila già rilasciata ai congiunti, contestava qualsiasi suo ulteriore debito.
6 3) Sentenza di primo grado.
La sentenza di primo grado ha ritenuto la responsabilità della società datrice di lavoro in ordine al sinistro, mentre ha escluso sia quella del professionista che quella di Controparte_16
I danni risarcibili sono stati quantificati in euro 309.718,00 in favore della moglie della vittima, CP_17
in proprio e quale esercente dalla potestà sui figli minori e per danno
[...] Persona_2 Per_1
patrimoniale derivante dalla perdita dell'apporto economico parentale.
Così quantificato il danno la domanda relativa è stata respinta, considerato l'intervenuto apporto dell' per somma superiore e titolo fungibile. CP_5
Per la stessa somma è stata accolta la domanda di rivalsa di , nei confronti dell'impresa CP_5
responsabile.
Sono state accertate spese conseguenti alla morte del congiunto di non coperte CP_17
dall'intervento dell'Ente, per euro 3.478,03, e per tale somma è intervenuta la condanna diretta della responsabile.
Sono accertati in sentenza danni iure proprio dei congiunti nella seguente misura:
€ 245.645,00 Parte_2
€ 282.660,00 Persona_1
€ 282.660,00 Persona_2
Per un totale di euro 810.965,00. Parte Accertato il pagamento da parte di , per titolo indennitario corrispondente alle suddette condanne, di euro 269,332,00, la sentenza opera la riduzione corrispondente della condanna di cui sopra ai residui euro 541.633,00, che poi ripartisce, previa la individuazione quali “terzi danneggiati”
Parte (non risarciti da dei genitori del de cuius, del fratello, e di una nonna in vita - deceduta in corso di causa. Il giudice di prime cure perviene così a liquidare i seguenti ulteriori danni iure proprio.
nella somma di € 154.790,00 Persona_3
€ 161.520,00 Controparte_1
d € 52.603,20 (fratello) Controparte_2
quale erede di (nonna) € 29.224,00, Persona_3 Persona_4
per un totale di ulteriori euro 408.127,00, evidenziandosi così ragioni complessive non soddisfatte per euro 949.760,00.
Parte In relazione alle obbligazioni non estinte dal già detto intervento di la società stessa è condannata a rilasciare l'intero massimale di polizza, pari ad euro 1 milione, somma già impiegata per euro 269.332,00, e quindi residuante nella misura di euro 730,668,00, con corrispondente beneficio dell'impresa responsabile, gravata per il residuo dell'onere dei risarcimenti.
7 In forza dell'esaurimento del massimale l'intero carico di spese di lite restava imputato, senza garanzia, all'impresa soccombente.
Quanto alle ragioni a sostegno del suddetto dispositivo la sentenza valorizzava, essenzialmente, le
Parte risultanze degli accertamenti della e del procedimento penale, compresa l'escussione dei sommari informatori e le valutazioni tecniche.
Il relativo quadro di fatto, come tale non specificamente contestato, anche se oggetto di interpretazioni differenti e della richiesta di accertamenti integrativi, consentiva al giudice di prime cure di:
1) individuare come causa essenziale del fatto la direttiva impartita direttamente dal datore di lavoro di utilizzare il “muletto elevatore”, poi ribaltatosi, invece che la autogrù prevista nel piano di sicurezza;
2) far discendere da quanto sopra la già ritenuta diretta responsabilità datoriale e, simmetricamente,
l'assenza di responsabilità del professionista, siccome non tenuto ad un diuturno controllo del rispetto delle sue corrette prescrizioni (l'operazione di messa in opera parrebbe aver avuto corso per tre giorni, prima del sinistro, di cui solo uno in violazione del piano);
3) escludere ogni responsabilità di AEG ritenuta l'irrilevanza dell'uso, limitatamente alla terza operazione di montaggio del terzo giorno, di un muletto aziendale della stessa, invece che della ditta appaltatrice, ritenendo, in proposito, la mancanza di ogni elemento, anche semplicemente dedotto, che potesse attribuire a tale variazione un aumento sostanziale del rischio derivante dalla originaria diposizione datoriale;
Parte 4) di ritenere la copertura integrale di anche per i danni procurati "da terzi", oltre che ai lavoratori, posto che il danno risultava anche prodotto dall'intervento del socio legale rappresentante tuttavia terzo rispetto alla società ed operante come una sorta di capo cantiere.
L'individuazione delle responsabilità in sede civile non solo trae la sua fonte primaria dagli accertamenti penali, ma, in definitiva, risulta sintonica agli accertamenti in quella sede. Il procedimento, infatti, risulta concluso davanti in fase di udienza preliminare con l'assoluzione del ed il patteggiamento di Pt_9 CP_3
4) Appelli
Parte La sentenza è stata appellata in via principale da , soggetto economicamente più gravato dal dispositivo di primo grado ed interessato essenzialmente alla esclusione dell'ampia garanzia ritenuta a suo carico.
Ugualmente la sentenza è stata appellata dall'impresa responsabile ( con più Controparte_3
ampia contestazione dell'impianto decisorio.
8 I due appelli sono stati riuniti in unica sede risultando anche, dal formarsi del contraddittorio in II grado, alcuni appelli incidentali il cui contenuto si esporrà infra. Parte L'appello principale di ha struttura essenzialmente unitaria, contestando un unico punto della impugnata sentenza, attinente appunto alla individuazione del corretto rapporto tra la garanzia negozialmente prestata e quella "sussistente" in ragione del tipo di sinistro occorso. L'errore denunciato sarebbe quindi "di fatto e di diritto" concernendo sia la caratterizzazione dei fatti sia il contenuto della polizza.
Parte La sentenza impugnata, in vero, commisura la portata della garanzia prestata da sull' inquadramento dei fatti (a termini di polizza) come arrecanti danno a terzi con conseguente operatività dell'art. 60 della polizza medesima (e del ritenuto massimale di un milione). Il massimale
Parte detto è considerato nella sentenza quale unico limite dell'accertato obbligo indennitario di .
Nell'appello la compagnia sostiene invece che si applicasse al caso concreto l'art. 68 delle condizioni di polizza che offre garanzia per il danno arrecato dalla assicurata (la società datrice di lavoro condannata) ai suoi lavoratori, tra i quali, appunto, anche il RADDI. L'appellante fa osservare come, alla base della vicenda, risulta indubbiamente un infortunio sul lavoro e come le disposizioni, ritenute colpose, del altro non fossero che espressioni del suo potere datoriale quale amministratore e CP_3
legale rappresentante della società. Ne discenderebbe che il sinistro sarebbe all'evidenza un danno arrecato dalla società a suo lavoratore, caso inquadrabile, appunto nell'art. 68 della polizza. L'art. 68 Parte reca in effetti un massimale pari alla somma di euro 269.332,00, subito versata da . Alla
Parte decisione di primo grado, quindi, non vi sarebbe stato luogo alla ulteriore condanna di invece occorsa.
Come detto appella in via principale anche l'impresa CP_3
L'appello riprende largamente i motivi defensionali di prime cure pervenendo, in definitiva, alla impugnazione di quattro punti della sentenza con cinque motivi dei quali due distinguibili solo per i diversi profili di responsabilità alternativa invocati.
Innanzitutto, il secondo appellante lamenta il mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima nella eziologia del sinistro, in forza del carattere obiettivamente maldestro della manovra.
Inoltre lamenta l'esclusione della responsabilità degli altri convenuti, sia del Geom. sia della Pt_3
Contr
nel primo caso per l'incompletezza del piano di coordinamento e nel secondo per la sussistenza di profili di responsabilità anche oggettiva in capo alla committenza, di cui è evidenziato soprattutto
(ex art. 2051 cc) la custodia del carello elevatore rivelatosi inidoneo all'impiego e (ex art. 2043 e 2050 cc) la mancata messa in sicurezza nell'area in cui avevano luogo operazioni pericolose. Da ultimo la ditta denunciava che la liquidazione del danno non patrimoniale, da perdita parentale, a CP_3
congiunti più remoti (nonna e fratello non convivente) fosse priva di supporto motivazionale adeguato
9 e comunque di fondamento, non constando in atti la dovuta caratterizzazione del rapporto perduto, per i congiunti in questione, come significativa condivisione di vita, e non solo come legame in senso stretto e giuridico.
Gli appelli erano notificati alle controparti, tra cui gli eredi ed i congiunti del Questi ultimi, Per_5
Parte costituendosi, quanto alle deduzioni di , hanno svolto difese in diritto intese alla contestazione della fondatezza del motivo dedotto, ed alla conseguente conservazione integrale della ritenuta garanzia, alla quale hanno evidente interesse. Quanto alle prospettive introdotte dalla , CP_3
contestate le pretese esclusioni o riduzioni dei risarcimenti, proponevano anch'essi appello Contr incidentale avverso all' con precisa individuazione di due obblighi cautelari dalla stessa violati nella gestione del carrello elevatore. Quanto sopra premessa l'esplicitazione del loro interesse a vedere
Parte riconosciuto il più ampio spettro di responsabilità possibile. Anche il contraddittorio con dava
Parte origine ad un appello incidentale dei danneggiati, richiedendo gli stessi che la condanna di , nei loro confronti, fosse completata da accessori e spese di lite.
I restanti soggetti, la cui responsabilità era stata esclusa si limitavano a resistere, con rinnovo della chiamata della compagnia garante ( da parte del professionista e della sua Controparte_15
società; anche chiedeva una mera conferma, non ribadiva o specificava la domanda avverso i CP_5
soggetti già assolti.
1) Motivi della decisione
Vanno preliminarmente esaminati i motivi, essenzialmente svolti dalla , che tendono CP_3 ad un diverso riparto generale della responsabilità in ordine ai fatti di causa.
Si tratta di motivi cui hanno in parte aderito i congiunti danneggiati, nella misura in cui il loro accoglimento avrebbe confermato un quadro più ampio di responsabilità.
***
La prima questione attiene alla possibilità di ritenere corresponsabile del sinistro il professionista redattore del PSC.
La giurisprudenza in materia di sicurezza, anche nelle sue più recenti declinazioni (Cass. Pen., sez.
IV, 04/10/2023, n. 42845) è ferma nell'individuare il compito primario del responsabile per la sicurezza in fase di progettazione nella predisposizione del "suo" piano di coordinamento e sicurezza,
e nel controllo della sintonica redazione, e della generale concreta attuazione dei piani subordinati.
Si tratta di un ruolo "precettivo" e "programmatorio" che esula dal diuturno controllo della corretta attuazione, controllo che spetta ad altre figure, e massimamente al datore ed ai suoi delegati. Infatti,
l'intervento diretto del coordinatore è previsto, con caratteri di "eventualità", solo "quando" lo stesso constati "direttamente" gravi pericoli (art. 92, co. 1 lett. f) D.lgs. n. 81/2008).
10 Peraltro, persino per il Direttore dei Lavori, pur con ampia definizione della sua funzione di controllo, la giurisprudenza civile non richiede la presenza diuturna in cantiere continuativa (così C. App. Venezia sez.
I, 14/07/2022, n.1613; C. App Milano, sez. IV, 01/03/2022, n. 680, C. App. Bari, sez. II, 19/02021, n. 1481).
Alla luce di quanto sopra, si deve evidenziare che dagli esiti delle indagini penali, comprensive di videoriprese, e dalle deposizioni dei testi (sia in sede civile che penale), risulta un carattere "del tutto repentino" della "deviazione” del personale della dalle corrette procedure di posa in CP_3 opera degli elementi della cancellata. Risulta irregolari solo due operazioni nello stesso giorno, oltre la terza e fatale, con una conseguente articolazione temporale in poche ore della esposizione al pericolo, poi purtroppo attuatosi. Deve, pertanto, escludersi che la prassi erronea dovesse in qualche modo essere "intercettata" dal coordinatore della sicurezza in base alla citata norma che ne implica una eventuale attivazione.
Si deve ricordare che, mentre l'operazione di corretta posa in opera, in base al piano, richiedeva l'uso di una gru da cantiere (mancina), risultando ciò confermato per sostanziale ammissione del in CP_3 sede penale (effetto presuntivo della domanda di patteggiamento), e per esplicita deposizione del teste risulta invece dalle stesse fonti, esser stato proprio un ordine diretto del ad aver Tes_1 CP_3 determinato l'uso del carrello elevatore, con conseguente grave lesione del quadro di sicurezza, che non poteva essere prevenuta dal coordinatore.
Quanto alla pretesa insussistenza di una indicazione diretta nel Piano di coordinamento in ordine all'uso delle c.d. "mancina" (autogrù di cantiere), si deve rilevare che l'esemplificazione dell'uso della stessa solo per il montaggio di pilastrini della cancellata, non esclude corto, nel contesto del piano, il carattere generale del ricorso alla macchina per il montaggio dell'intera recinzione. In ogni caso il dubbio sul punto, dubbio che appare ictu oculi contrario a logica, doveva essere - se mai- risolto con interlocuzione sul punto col professionista evitando assolutamente un frettoloso ordine, imprudente anche per l'immediata evidenza del rischio.
***
Il quadro di cui sopra è valido, a maggior ragione, per escludere la responsabilità concorrente del lavoratore stesso. È sufficiente, in proposito, richiamare la massima, ormai stabile, in punto di eventuale concorso di colpa del lavoratore col datore nell'infortunio che lo coinvolge.
Cassazione civile, sez. lav., 28/12/2022, n. 37883 In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme dirette ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose sono finalizzate alla tutela del lavoratore, sia per gli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, sia per quelli imputabili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Conseguentemente il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non costituendo condizione esimente per l'imprenditore, l'eventuale concorso di colpa del lavoratore. Infatti, la condotta del lavoratore può comportare esonero totale da ogni responsabilità del datore di lavoro solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
11 Risulta l'immediata evidenza della ambigua posizione dell'appellante nella misura in cui da un lato pretende maggiori dettagli dai piani di sicurezza, relativamente alla condotta incriminata, dall'altro assume che la pericolosità della stessa dovesse essere talmente evidente da risultare addirittura allo stesso lavoratore, che, in forza di tale evidenza, avrebbe dovuto disattendere una direttiva specifica.
Il principio menzionato, lungi dall'essere creativo, si fonda sul principio dell'affidamento, nella misura in cui si reputa logico che il lavoratore sindachi, in forza di generici criteri di buon senso, solo condotte che gli paiono inevitabilmente pericolose (e sia responsabile ove ugualmente le tenga per speciale superficialità o deliberata sfida del rischio), mentre per il resto si reputa che lo stesso possa fare affidamento sull'adempimento dell'obbligo di garantire la sicurezza (art. 2086 cc) di parte datoriale.
Nel caso l'ottemperanza alla direttiva, peraltro fortunosamente innocua per i primi due usi del carrello, ben potrebbe essere frutto del detto legittimo affidamento, anche in caso di sospetti del lavoratore.
***
Infine, il terzo possibile profilo di estensione della responsabilità concerne la A&G. Alla tesi della colpa, almeno concorrente, della medesima accedono anche i danneggiati.
In proposito si deve tuttavia osservare che, pur nella sintetica motivazione, la sentenza è attenta nel cogliere l'assenza di significativo collegamento tra la sfera di controllo della appaltante ed il sinistro.
Non consta una “vera approvazione” della condotta in questione da parte della appaltante, la quale, come noto, non ha una posizione di “preposizione operativa” sull'appaltatore, che invece opera con il pieno controllo della propria organizzazione di impresa. Come già ricordato la presenza diuturna del D.L. (rappresentate dell'appaltatore) non è necessaria e non risulta, nel caso, neppure dedotta.
Non venendo in rilievo una attività dell'appaltatrice, è palese anche il difetto di operatività in materia dell'art. 2050 del cc.
Il punto maggiormente delicato consiste nella avvenuta constatazione dell'uso, in occasione del sinistro, da parte delle maestranze dell'appaltatrice, di un carrello elevatore della appaltante.
Il dato risulta confermato dal TE (dipendente A&G) il quale tuttavia non pare dotato di una Tes_2 speciale autorità nel contesto del cantiere né risulta aver in alcun modo vagliato la idoneità del mezzo o averlo consigliato, essendosi limitato a mettere a disposizione un carrello elevatore a chi, in autonoma organizzazione aziendale, già utilizzava in proprio quel tipo di mezzo, ingenerando l'impressione della normalità di tale uso.
Si deve inoltre osservare che è possibile escludere che l'interferenza causale delle caratteristiche del nuovo mezzo abbiano significativamente aggravato il rischio. È sufficiente pensare alla lunghezza dell'elemento trasportato (oltre 5 metri) ed al peso (circa 1000 kg) per rendersi conto che, visto il
12 “momento di forza” esercitato dalle parti più lontane sulle "forche di sollevamento", l'uso di qualsiasi carrello risultava pericoloso, anche solo per l'ingombro in rapporto al mezzo di trasporto.
Detto quanto sopra, circa il dubbio rilievo causale dell'impiego dello specifico mezzo, piuttosto che di quello originario, si deve subito aggiungere non vi è ragione di dubitare che il pericolo derivi non dal mezzo, ma solo dal suo uso, escludendosi che, ex art. 2051 cc., la pericolosità origini delle sue caratteristiche intrinseche, o da un fattore in esso residente. La pericolosità attiene solo al modo di impiego. Ancor meno viene in rilievo l'art 2054 cc, posto che il danno non è generato dalla
“circolazione del carrello”, ma da un uso umano dello stesso operato da dipendenti di soggetto autonomo.
***
Resta quindi confermata l'attribuzione esclusiva della responsabilità per il sinistro al datore di lavoro, esclusa come sopra qualsiasi forma di concorso. Si tratta, come detto, della medesima conclusione sostanzialmente raggiunta in sede penale.
***
La conferma dell'impianto decisorio della sentenza di primo grado si estende anche al quantum delle liquidazioni.
Solo l'impresa datrice appellante richiede anche una revisione del risarcimento erogato ai parenti meno prossimi: nonna e fratello non convivente. Per il vero gli stessi non sono ritenuti, in tesi di appello, neppure creditori, posto che il rapporto parentale, per essi, non è ritenuto suscettibile di considerazione risarcitoria se non in costanza di convivenza con la vittima.
Il motivo è semplicemente contrario alla prassi interpretativa consolidata.
Ancora di recente la giurisprudenza di Cassazione ha ribadito con precisione la possibilità di una legittimazione al risarcimento del danno iure proprio anche dei nonni, a prescindere dalla convivenza, ed alla sola condizione, valida per quasi tutti i casi di valorizzazione in senso risarcitorio della appartenenza alla c.d. “famiglia nucleare del de cuius”, che sia esplicitato in causa il “carattere significativo” del rapporto famigliare. La conclusione era già da tempo e largamente affermata per i fratelli.
Cfr Cassazione civile, sez. III, 26/05/2020, n. 9696 In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta iure proprio dai congiunti della persona deceduta, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno. Infatti, non essendo condivisibile limitare la società naturale, cui fa riferimento l' articolo 29 della Costituzione , all'ambito ristretto della sola cosiddetta famiglia nucleare, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
13 Nel caso risultano espressamente inseriti in motivazione di primo grado riferimenti alla pregressa convivenza, al fatto che il fratello della vittima fosse “cresciuto insieme a lui”, e che con la nonna avesse “frequenti contatti”. Le affermazioni dette non sono contestate in fatto e reggono perfettamente il disposto risarcimento.
*** Parte Occorre ora esaminare l'unico, già descritto, motivo di appello della compagnia per il vaglio della copertura assicurativa della RC della Controparte_18
L'intero “sistema delle difese” della compagnia chiamata sul punto si incentra, a partire delle deduzioni in primo grado, ed a procedere con l'appello e le memorie nel rispettivo giudizio, sulla
“sussistenza delle condizioni di fatto per l'operatività della garanzia di cui all'art. 68 della polizza per danni ai lavoratori” e sulla “insussistenza delle condizioni di fatto per l'applicazione dell'art 60”, concernente invece la responsabilità verso terzi. Il massimale da un milione di euro, di fatto operante quale limite alla condanna, sarebbe fissato per la responsabilità di cui all'art. 60 e non per il caso, concretamente ricorrente dell'art. 68, caso per il quale, invece, opererebbe massimale ben minore, già spontaneamente rilasciato dalla compagnia.
Al contrario ogni difesa avversaria, la motivazione di prime cure e quella della ordinanza resa da questa Corte in sede di sospensiva argomentano per l'operatività dell'art. 60, sulla base dei fatti occorsi.
La semplice lettura del passo dell'atto di appello che segue evidenza il mero carattere “di fatto” del tema in questione:
“5. Pertanto, valutato tutto il compendio istruttorio, essendo certo, come riferito, che opera la RCO
e non la RCT, l'art. 60 delle condizioni di polizza non ha alcuna cittadinanza nel presente giudizio e, per l'effetto, la decisione impugnata deve essere riformata previo accoglimento della proposta impugnazione.”
L'inoperatività dell'art. 60 è fatta discendere dall'intero compendio istruttorio, ovvero anche dalle risultanze in fatto, perché è considerata dall'appellante una questione di fatto, poiché i fatti verificatisi sono un incidente sul lavoro e non un danno a terzi.
Solo nella conclusionale di appello si fa cenno al fatto che la garanzia di cui all'art. 60 non fosse operativa perché non stipulata o perché non fosse stato pagato il relativo premio. Quest'ultima prospettiva è “tardivamente posta”, non considerabile e neppure verificabile in questa sede, dovendo qui unicamente darsi corso all'analisi della ricomprensione del rischio attuato nell'una o nell'altra delle garanzie considerabili.
Nel concreto vi sono diversi motivi per ritenere il danno occorso come “danno cagionato a terzi” anziché come danno cagionato al lavoratore dall'assicurato. La motivazione di primo grado (sia pur
14 sintetica, come del resto, e naturalmente, quella della ordinanza di rigetto della sospensiva) considerano il danno occorso come un “danno prodotto a terzi” in ragione del fatto che la clausola di polizza di interesse considera i vari addetti al cantiere come “terzi tra loro”. Tale statuizione è intesa nel senso che la garanzia per infortunio ai lavoratori opererebbe solo ove il danneggiante fosse la società stessa, per un suo atto negoziale o di auto organizzazione, mentre ove fosse un altro dipendente del cantiere opererebbe la garanzia a protezione dei terzi. In forza di tale interpretazione il CP_3
intervenendo sul cantiere con l'improvvido ordine non avrebbe operato come amministratore
[...] della società, ma quale “addetto al cantiere”, realizzando la detta ipotesi di danno realizzato “tra lavoratori”.
Alla suddetta argomentazione, che si può condividere, se ne può aggiungere altra anche più radicale.
Nel caso è dedotta, essenzialmente, una lesione del rapporto parentale non una lesione della salute del lavoratore. Danneggiati sono quindi i famigliari e non il danneggiato stesso. Si tratta, senza dubbio di “terzi”. La polizza contiene invero una equiparazione dei familiari ai lavoratori per il solo caso di “imprese artigiane”, dovendosi intendere con ciò i familiari cooperanti. Per il resto i famigliari sono senza dubbio terzi, e da risarcirsi, come comunemente si dice, iure proprio.
Anche il motivo di appello relativo alla tipologia della copertura assicurativa del sinistro deve quindi essere superato.
***
Come si è già detto, nella presentazione di motivi di appello, i danneggiati, richiedono, in via incidentale, che la condanna al “rilascio del massimale” da un milione di euro sia accompagnata dalla ulteriore condanna dall'assicurazione a versare su tale somma (decurtata di quanto già versato) la rivalutazione monetaria e gli interessi legali
Sul punto la motivazione di prime cure è muta, anche se la “ragione” dell'omissione appare del tutto evidente. La somma oggetto della condanna costituisce il “massimale”, ovvero il “massimo impegno contrattuale”, non superabile con gli accessori del credito, per la semplice ragione che il “massimale”
è in grado di “tagliare” anche l'obbligazione indennitaria principale, e quindi, a maggior ragione, gli accessori.
Si deve dare tuttavia atto che esiste orientamento giurisprudenziale, positivamente vagliato in sede di legittimità, che reputa che, ove vi sia un “ritardo nel rilascio del massimale”, l'assicurato possa denunciale la “mala gestio” della compagnia, ovvero una forma di “inadempimento parallelo agli obblighi di polizza”, inadempimento implicante una “responsabilità collaterale” autonomamente azionabile ed avente consistenza economica pari al danno da ritardo che, ordinariamente la rivalutazione monetaria ed interessi di mora intendono indennizzare.
15 La mala gestio, tuttavia, risulta una fattispecie diversa ed eccedente rispetto all'inadempimento in sé, in quanto implicante la colpevolmente erronea o tendenziosa valutazione delle condizioni per
l'erogazione dell'indennizzo. Ne discende che, in via ordinaria, la stessa deve essere dedotta tempestivamente e la sua “considerazione” non può essere richiesta direttamente con l'atto di appello.
La recente giurisprudenza ha, per il vero, superato anche il limite da ultimo indicato, ma lo ha fatto unicamente con riguardo al settore della RC auto, e per ragioni specifiche del settore e connesse alla proceduralizzazione legale dell'intervento della assicurazione. Se ne deduce che fuori dal particolare settore segnalato il limite permane.
Cfr Cassazione civile, sez. III, 28/03/2024, n. 8374 Nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto i danni da sinistro stradale, ogniqualvolta sia stata formulata la domanda di condanna del responsabile civile, del danneggiante e dell'assicuratore al pagamento degli interessi da rivalutazione, anche senza alcun riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore, dovrà ritenersi implicitamente formulata anche la domanda per mala gestio impropria. In tali procedimenti, il peculiare titolo di responsabilità, ricadente sull'assicuratore, rende superflua l'esplicita proposizione della domanda di mala gestio, potendola ritenere implicitamente contenuta nella domanda di condanna al pagamento degli interessi da rivalutazione, anche se effettuata per la prima vola in appello.
Nel caso di specie, quindi, la contestata richiesta di condanna in appello alla componente accessoria del massimale deve reputarsi tardiva per la mancata previa deduzione della mala gestio.
5) Esito finale e spese.
All'esito dell'esame di ogni motivo di appello principale ed incidentale, per ambo gli appelli riuniti, la sentenza di prime cure deve essere interamente confermata.
Le questioni prospettate tra i responsabili alternativi e la loro assicurazioni o da erano tutte CP_5 cautelativamente poste nell'ipotesi di riforma della sentenza. In ordine alle stesse è quindi superflua la pronuncia per la mancata verificazione del caso considerato.
Dal punto di vista delle spese nel presente grado appare significativa in modo largamente prevalente Part la soccombenza della e di avverso i danneggiati ed avverso i responsabili Controparte_3 alternativi dei quali è confermata l'assoluzione, nonché della compagnia di assicurazione del professionista parimenti assolta. La condanna avverso quest'ultima va contenuta in ragione della Parte assenza di un contraddittorio diretto con e della mera adesione alle difese della assicurata.
La liquidazione di , che pure ha vittoriosamente resistito è nei minimi vista la sua sostanziale CP_5 indifferenza all'esatta individuazione di un responsabile od un altro.
Avverso i danneggiati può disporsi compensazione in ragione del 50% considerato il rigetto dell'appello incidentale in punto di accessori.
La liquidazione dei danneggiati è attuata in ragione del numero delle difese congiunte ed unitarie, è posta a carico dei due soccombenti in solido, con credito solidale dei vincitori proporzionale, nei rapporti interni, alle loro ragioni.
16
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa,
RIGETTA integralmente gli appelli proposti da e Parte_1 [...] nonché l'appello incidentale proposto da (in proprio e Controparte_3 Parte_2 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1 Per_2
da e da e
[...] Controparte_1 Controparte_2
CONFERMA integralmente la gravata sentenza.
CONDANNA e in solido, tra loro, e solo la Controparte_8 Controparte_3 seconda avverso al pagamento delle spese processuali per il grado CP_6 in favore di nella misura di € 7.120,00, CP_5 in favore di e (unitamente considerati), Parte_3 Controparte_4 [...] ella misura di € 24.064,00, Controparte_7 in favore di ella misura di € 12.033,00, Controparte_6 tutti per compensi, oltre i richiesti accessori.
Compensate al 50% le spese processuali dal grado nei rapporti tra e Controparte_8 [...]
in solido tra loro ed (in proprio e nella qualità di esercente Controparte_3 Parte_2 la responsabilità genitoriale sui minori e , Persona_1 Persona_2 CP_1
[...] Controparte_2
CONDANNA e in solido tra loro al Controparte_8 Controparte_3 pagamento del restante 50% delle spese processuali per il grado in favore di (in Parte_2 proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1
, e creditori in solido come in Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 parte motiva, nella misura di € 15.662,90 (da intendersi somma già diminuita del 50% del totale di
31.325,80) per compensi, oltre i richiesti accessori.
*
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 e s.m.i. per il raddoppio del Contributo Unificato con riguardo a tutte le impugnazioni principali e incidentali proposte nel presente grado, le quali sono state tutte rigettate.
Così deciso in Genova il 12-06-2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 341 / 2024
(fascicolo cui è riunito R.G. 465 / 2024)
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza del Tribunale della Spezia n. 7/2024 pubbl. il
08/01/2024 resa RG n. 2825/2016 tra le seguenti parti in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Ugo Carassale e dell'Avv. Ilaria Carassale come da mandato in atti appellante
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Parte_2 Per_1
in proprio e quali
[...] Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 eredi di di con il patrocinio dell'Avv. Raffaella Lorgna, Persona_3 Persona_4 dell'Avv. Lucia Barbieri e dell'Avv. Alessandro Ravani come da mandato in atti appellati nonché appellanti incidentali
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Alberto Sassi e dell'Avv. Giovanni Siciliani, come da mandato in atti appellante in proprio e quale rappresentante legale della con il Parte_3 Controparte_4 patrocinio dell'Avv. Katia Acquaro come da mandato in atti appellato
Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
[...]
Stefania Gualtieri e dell'Avv. Roberta Tracciano come da mandato in atti appellato in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_6 dell'Avv. Giorgio Antonio Guerello e dell'Avv. Adriano Vassallo come da mandato in atti appellata in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_7 patrocinio dell'Avv. Giorgio Fossa come da mandato in atti appellata
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“si chiede che la adita Corte, in principalità, in riforma della sentenza di 1° grado, voglia accertare
e dichiarare che la SO. , con il pagamento di € 269.332, ha adempiuto ad ogni propria CP_8
obbligazione.
Voglia, quindi, revocare ogni diverso provvedimento del Tribunale. In deteriore subordine, voglia confermare la sentenza di primo grado nel solo rapporto in persona CP_8 Controparte_3 dei loro legali rappresentanti pro tempore. Compensate anche le spese dell'appello.”.
*
Per e e Parte_2 Persona_1 Persona_2 Controparte_1
Controparte_2
“quanto al giudizio R.G. 341/2024
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1) respingere in toto l'appello di Controparte_8
2) Vinte le spese del giudizio di secondo grado. quanto al giudizio R.G. 465/2024:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1) respingere l'appello avversario nelle parti in cui: - l'appellante richiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia esclusa ogni responsabilità della appellante Controparte_3
nel sinistro occorso al signor in data 05/12/2012; - l'appellante richiede sia affermata Persona_5
la responsabilità o la corresponsabilità nella causazione del sinistro dello stesso signor Per_5
- l'appellante richiede una minore liquidazione del danno;
[...]
2) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza;
- dichiarare la responsabilità solidale della del Geom. Controparte_3 Pt_3
di e di nella causazione del
[...] Controparte_4 Controparte_7
sinistro occorso al signor in data 05/12/2012, con le conseguenti condanne;
Persona_5
3) In ogni caso, con conferma del capo della sentenza sulla liquidazione del risarcimento dei danni.
2 4) Vinte le spese del giudizio di secondo grado”.
*
Per Controparte_3
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, accertata la fondatezza delle istanze, deduzioni ed eccezioni della società in riforma della sentenza del Tribunale della Controparte_3
Spezia n. 7/2024 del 05/01/2024: - in via preliminare e/o pregiudiziale, rigettare il gravame proposto da in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. - In via principale, Parte_1
Parte ritenuto il proposto appello da infondato in fatto ed in diritto, rigettarlo. Ritenuto fondato
l'appello proposto dalla società riformare la sentenza impugnata e Controparte_3
dichiarare che non vi è responsabilità della società nel sinistro occorso al sig. CP_3
in data 05/12/2012 e conseguentemente rigettare ogni domanda svolta nei su oi confronti. - Per_5
In via subordinata, nella denegata e non voluta ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità della e/o dei suoi addetti, ritenuto comunque Controparte_9
Part l'appello proposto da infondato in fatto ed in diritto e ritenuto fondato l'appello proposto dalla società riformare la sentenza impugnata ed accertare la Controparte_3
corresponsabilità, nella causazione dell'evento mortale per cui è giudizio, della società
[...]
del geom. e/o della società e condannare questi ultimi e la Controparte_7 Pt_3 CP_4
società nei limiti delle rispettive responsabilità, al giusto risarcimento nei Controparte_3
confronti degli eredi dedotto quanto già da loro percepito o in corso di percezio ne in Per_5
qualunque forma, nonché, in solido tra loro, alla restituzione ad di quanto dallo stesso CP_5
Istituto corrisposto agli eredi del sig. Accertato quindi l'obbligo contrattuale della società Per_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare Parte_1
e garantire la società da ogni responsabilità civile derivante Controparte_3
dall'esercizio della propria attività e per danni cagionati a terzi anche dai propri addetti nonché e conseguentemente dalla domanda risarcitoria per cui è causa e dalla domanda di restituzione avanzata da , condannare la società in persona del suo legale CP_5 Parte_1
rappresentante pro tempore, a manlevare da ogni onere e/o obbligo Controparte_3
risarcitorio nei confronti degli e di per i fatti di cui è causa così come verrà Parte_4 CP_5
individuato e quantificato, nei limiti di polizza, considerando il massimale al dì del sinistro oltre interessi e rivalutazione;
riformare quindi la sentenza di primo grado nella parte in cui “dichiara tenuta e condanna a mantenere indenne la entro Parte_1 Controparte_3 il limite del massimale suindicato, detratta la somma di € 269.332,00 già versata” senza prevedere
l'applicazione di interessi e rivalutazione monetaria medio tempore maturata sul massimale di polizza dal dì del sinistro al versamento dell'acconto e sulla residua somma ancora dovuta dal dì
3 del versamento dell'acconto al dì del dovuto. Conseguentemente condannare a Parte_1
mantenere indenne la entro il limite del massimale suindicato al dì Controparte_3
del sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria medio tempore maturata sul massimale di polizza dal dì del sinistro al versamento dell'acconto di € 269.332,00 e sulla residua somma ancora dovuta dal dì del versamento dell'acconto al dì del saldo. - In ogni caso, per i motivi di cui in Part narrativa ed a modifica della sentenza impugnata, con condanna della Compagnia al pagamento delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio sopportate dalla Controparte_3
e dalle altre parti costituite. - Da ultimo si chiede che l'Ill.ma Corte, in applicazione
[...]
dell'art.113 D.P.R. 1124/65 ed ai fini dell'applicazione degli artt. 91, 92 e 96 del Codice di procedura civile, tenuto conto della misura dell'indennità assegnata in confronto a quella richiesta dagli attori di primo grado e di quella corrisposta dall'Istituto assicuratore, voglia condannare al risarcimento dei danni in favore della società ai sensi e per gli effetti Parte_1 CP_3 di cui all'art. 96 c.p.c.”.
*
Per Controparte_4 Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respingere l'appello proposto da Parte_5
perchè infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
[...]
Respingere l'appello incidentale proposto dai sigg in proprio e quale esercente la Parte_2
potestà genitoriale di e in proprio e quale erede Persona_2 Persona_1 Persona_3
della Sig.ra ; e , confermando la sentenza Persona_4 Controparte_1 Controparte_2
impugnata perché infondato in fatto ed in diritto in quanto alcuna responsabilità può essere imputata alla e al Geom. In via Subordinata, nella denegata ipotesi di riforma CP_4 Pt_3
della sentenza impugnata, dichiarare indenne la ed il Geom dal risarcimento CP_10 Pt_3
di tutti quegli importi che alle appellate potranno essere addebitati o saranno costretta a pagare in dipendenza del presente giudizio e di quelle di primo grado nei limiti delle accertate corresponsabilità e dichiarare la SOietà in persona del legale Parte_6
rappresentante pro tempore, tenuta a garantire le stesse. Vinte le spese di giudizio di secondo grado con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario”.
**
Per Controparte_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, - respingere l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da (in proprio e Controparte_3 Parte_2
quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori e ), Persona_1 Persona_2 [...]
e in proprio e quali eredi di e nei CP_1 Controparte_2 Persona_3 Persona_4
4 confronti di e geom. perché infondati in fatto ed in diritto, Controparte_4 Parte_3
confermando integralmente la sentenza impugnata;
- dichiarare inammissibile e comunque respingere la domanda di condanna formulata da nei confronti di e del geom. CP_5 Controparte_4
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, maggiorate di Parte_3 spese generali, C.P.A. e I.V.A.”.
*
Per Controparte_7
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare l'impugnazione proposta dalla oiché infondata, confermando la impugnata sentenza e comunque Controparte_3
assolvendo la da ogni domanda nei suoi confronti proposta. Controparte_7
Riconoscere e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta dagli appellati nei confronti della conchiudente e, nella CP_11 Controparte_7 denegata ipotesi, rigettare l'impugnazione medesima poiché infondata e comunque non provata.
Vinte le spese”.
*
Per : CP_5
“-quanto all'appello proposto da voglia respingerlo in quanto infondato in fatto e in CP_12
diritto, confermando la correttezza del capo impugnato;
-quanto all'appello proposto da
[...]
, voglia respingerlo in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando l'esclusiva CP_3 responsabilità della società nella causazione dell'infortunio occorso al sig. l 5.12.2012; per Per_5
l'ipotesi denegata di accoglimento in tutto o in parte dell'appello, con accertamento della responsabilità esclusiva di o di o del Geom o Controparte_7 CP_4 Parte_3
della corresponsabilità degli stessi tra sé e/o con , disporre la conseguente Controparte_3 condanna in solido di chi sarà tenuto, al pagamento in favore di di € 309.718,50 oltre CP_5 accessori a titolo di regresso e di € 22.457,00 oltre accessori di legge a titolo di spese legali, il tutto come stabilito nella sentenza di I grado, non impugnata sul punto. Con vittoria di spese e compensi professionali di questo grado di giudizio, oltre ad oneri riflessi nella misura del 23,81% in luogo di IVA e CPA.”.
***
5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Fatti oggetto della controversia
La sentenza avverso la quale è proposto appello definisce, in prime cure, una controversia relativa alla morte di un lavoratore per grave infortunio di cantiere.
E' pacifico per l'intero corso del procedimento che, in data 5 dicembre del 2012, alle ore 17, il Sig.
, dipendente della mentre lavorava come manovale in un Persona_5 Parte_7
cantiere della sito presso lo stabilimento della ex San Giorgio in La Controparte_7
Spezia, Via Melara 40, rimase schiacciato da un pesante elemento di cancello metallico (5m di lunghezza, 3 di altezza ed una tonnellata di peso), elemento che le maestranze cercavano di mettere
"in sito" con l'uso di un carrello elevatore, invece che di una autogru, come pareva prescritto nel piano di sicurezza di cantiere. È anche pacifico che l'incidente sia stato dovuto al ribaltarsi del cancello e che la vittima sia deceduta quasi immediatamente.
2) La causa di primo grado.
La controversia, avente ad oggetto la sussistenza di responsabilità e la riparazione del danno per i fatti di cui sopra, si radicava tra i congiunti (tutti gli odierni attori/appellati congiunti del con Per_5
coinvolgimento, quali primi soggetti convenuti, della società datrice di lavoro della vittima,
[...]
e del Geometra quale coordinatore per la sicurezza nel contesto del Controparte_13 Pt_3
cantiere, oltre che redattore del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento, e con estensione del contraddittorio alla società mediante il cui supporto il professionista detto oprava. Controparte_4
Le due parti sostanziali convenute (solo la società per parte datoriale, professionista e società per il profilo securitario) denegavano la propria responsabilità, anche attribuendosela reciprocamente in via esclusiva, con apposite chiamate, ma la datrice di lavoro chiamava anche in causa la
[...]
evidenziandone possibili profili responsabilitri esclusivi. Controparte_14
La chiamava quale assicuratore del rischio realizzatosi la CP_3 Parte_1
., mentre il professionista, chiamava, al medesimo titolo, la
[...] Controparte_15
Interveniva in causa l' il quale, avendo erogato alle vittime del sinistro prestazioni previdenziali CP_5
per euro 555.969,92 agiva per la ripetizione delle erogazioni (rivalsa) a carico del soggetto che risultasse responsabile.
Tra le compagnie di assicurazione la , aderito nel merito alle difese del convenuto/assicurato, Parte_6
Part richiamava i limiti di polizza della garanzia;
la invece, negata la sussistenza di ulteriore copertura assicurativa in relazione al tipo di sinistro occorso, fatta salva una somma di oltre euro duecentomila già rilasciata ai congiunti, contestava qualsiasi suo ulteriore debito.
6 3) Sentenza di primo grado.
La sentenza di primo grado ha ritenuto la responsabilità della società datrice di lavoro in ordine al sinistro, mentre ha escluso sia quella del professionista che quella di Controparte_16
I danni risarcibili sono stati quantificati in euro 309.718,00 in favore della moglie della vittima, CP_17
in proprio e quale esercente dalla potestà sui figli minori e per danno
[...] Persona_2 Per_1
patrimoniale derivante dalla perdita dell'apporto economico parentale.
Così quantificato il danno la domanda relativa è stata respinta, considerato l'intervenuto apporto dell' per somma superiore e titolo fungibile. CP_5
Per la stessa somma è stata accolta la domanda di rivalsa di , nei confronti dell'impresa CP_5
responsabile.
Sono state accertate spese conseguenti alla morte del congiunto di non coperte CP_17
dall'intervento dell'Ente, per euro 3.478,03, e per tale somma è intervenuta la condanna diretta della responsabile.
Sono accertati in sentenza danni iure proprio dei congiunti nella seguente misura:
€ 245.645,00 Parte_2
€ 282.660,00 Persona_1
€ 282.660,00 Persona_2
Per un totale di euro 810.965,00. Parte Accertato il pagamento da parte di , per titolo indennitario corrispondente alle suddette condanne, di euro 269,332,00, la sentenza opera la riduzione corrispondente della condanna di cui sopra ai residui euro 541.633,00, che poi ripartisce, previa la individuazione quali “terzi danneggiati”
Parte (non risarciti da dei genitori del de cuius, del fratello, e di una nonna in vita - deceduta in corso di causa. Il giudice di prime cure perviene così a liquidare i seguenti ulteriori danni iure proprio.
nella somma di € 154.790,00 Persona_3
€ 161.520,00 Controparte_1
d € 52.603,20 (fratello) Controparte_2
quale erede di (nonna) € 29.224,00, Persona_3 Persona_4
per un totale di ulteriori euro 408.127,00, evidenziandosi così ragioni complessive non soddisfatte per euro 949.760,00.
Parte In relazione alle obbligazioni non estinte dal già detto intervento di la società stessa è condannata a rilasciare l'intero massimale di polizza, pari ad euro 1 milione, somma già impiegata per euro 269.332,00, e quindi residuante nella misura di euro 730,668,00, con corrispondente beneficio dell'impresa responsabile, gravata per il residuo dell'onere dei risarcimenti.
7 In forza dell'esaurimento del massimale l'intero carico di spese di lite restava imputato, senza garanzia, all'impresa soccombente.
Quanto alle ragioni a sostegno del suddetto dispositivo la sentenza valorizzava, essenzialmente, le
Parte risultanze degli accertamenti della e del procedimento penale, compresa l'escussione dei sommari informatori e le valutazioni tecniche.
Il relativo quadro di fatto, come tale non specificamente contestato, anche se oggetto di interpretazioni differenti e della richiesta di accertamenti integrativi, consentiva al giudice di prime cure di:
1) individuare come causa essenziale del fatto la direttiva impartita direttamente dal datore di lavoro di utilizzare il “muletto elevatore”, poi ribaltatosi, invece che la autogrù prevista nel piano di sicurezza;
2) far discendere da quanto sopra la già ritenuta diretta responsabilità datoriale e, simmetricamente,
l'assenza di responsabilità del professionista, siccome non tenuto ad un diuturno controllo del rispetto delle sue corrette prescrizioni (l'operazione di messa in opera parrebbe aver avuto corso per tre giorni, prima del sinistro, di cui solo uno in violazione del piano);
3) escludere ogni responsabilità di AEG ritenuta l'irrilevanza dell'uso, limitatamente alla terza operazione di montaggio del terzo giorno, di un muletto aziendale della stessa, invece che della ditta appaltatrice, ritenendo, in proposito, la mancanza di ogni elemento, anche semplicemente dedotto, che potesse attribuire a tale variazione un aumento sostanziale del rischio derivante dalla originaria diposizione datoriale;
Parte 4) di ritenere la copertura integrale di anche per i danni procurati "da terzi", oltre che ai lavoratori, posto che il danno risultava anche prodotto dall'intervento del socio legale rappresentante tuttavia terzo rispetto alla società ed operante come una sorta di capo cantiere.
L'individuazione delle responsabilità in sede civile non solo trae la sua fonte primaria dagli accertamenti penali, ma, in definitiva, risulta sintonica agli accertamenti in quella sede. Il procedimento, infatti, risulta concluso davanti in fase di udienza preliminare con l'assoluzione del ed il patteggiamento di Pt_9 CP_3
4) Appelli
Parte La sentenza è stata appellata in via principale da , soggetto economicamente più gravato dal dispositivo di primo grado ed interessato essenzialmente alla esclusione dell'ampia garanzia ritenuta a suo carico.
Ugualmente la sentenza è stata appellata dall'impresa responsabile ( con più Controparte_3
ampia contestazione dell'impianto decisorio.
8 I due appelli sono stati riuniti in unica sede risultando anche, dal formarsi del contraddittorio in II grado, alcuni appelli incidentali il cui contenuto si esporrà infra. Parte L'appello principale di ha struttura essenzialmente unitaria, contestando un unico punto della impugnata sentenza, attinente appunto alla individuazione del corretto rapporto tra la garanzia negozialmente prestata e quella "sussistente" in ragione del tipo di sinistro occorso. L'errore denunciato sarebbe quindi "di fatto e di diritto" concernendo sia la caratterizzazione dei fatti sia il contenuto della polizza.
Parte La sentenza impugnata, in vero, commisura la portata della garanzia prestata da sull' inquadramento dei fatti (a termini di polizza) come arrecanti danno a terzi con conseguente operatività dell'art. 60 della polizza medesima (e del ritenuto massimale di un milione). Il massimale
Parte detto è considerato nella sentenza quale unico limite dell'accertato obbligo indennitario di .
Nell'appello la compagnia sostiene invece che si applicasse al caso concreto l'art. 68 delle condizioni di polizza che offre garanzia per il danno arrecato dalla assicurata (la società datrice di lavoro condannata) ai suoi lavoratori, tra i quali, appunto, anche il RADDI. L'appellante fa osservare come, alla base della vicenda, risulta indubbiamente un infortunio sul lavoro e come le disposizioni, ritenute colpose, del altro non fossero che espressioni del suo potere datoriale quale amministratore e CP_3
legale rappresentante della società. Ne discenderebbe che il sinistro sarebbe all'evidenza un danno arrecato dalla società a suo lavoratore, caso inquadrabile, appunto nell'art. 68 della polizza. L'art. 68 Parte reca in effetti un massimale pari alla somma di euro 269.332,00, subito versata da . Alla
Parte decisione di primo grado, quindi, non vi sarebbe stato luogo alla ulteriore condanna di invece occorsa.
Come detto appella in via principale anche l'impresa CP_3
L'appello riprende largamente i motivi defensionali di prime cure pervenendo, in definitiva, alla impugnazione di quattro punti della sentenza con cinque motivi dei quali due distinguibili solo per i diversi profili di responsabilità alternativa invocati.
Innanzitutto, il secondo appellante lamenta il mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima nella eziologia del sinistro, in forza del carattere obiettivamente maldestro della manovra.
Inoltre lamenta l'esclusione della responsabilità degli altri convenuti, sia del Geom. sia della Pt_3
Contr
nel primo caso per l'incompletezza del piano di coordinamento e nel secondo per la sussistenza di profili di responsabilità anche oggettiva in capo alla committenza, di cui è evidenziato soprattutto
(ex art. 2051 cc) la custodia del carello elevatore rivelatosi inidoneo all'impiego e (ex art. 2043 e 2050 cc) la mancata messa in sicurezza nell'area in cui avevano luogo operazioni pericolose. Da ultimo la ditta denunciava che la liquidazione del danno non patrimoniale, da perdita parentale, a CP_3
congiunti più remoti (nonna e fratello non convivente) fosse priva di supporto motivazionale adeguato
9 e comunque di fondamento, non constando in atti la dovuta caratterizzazione del rapporto perduto, per i congiunti in questione, come significativa condivisione di vita, e non solo come legame in senso stretto e giuridico.
Gli appelli erano notificati alle controparti, tra cui gli eredi ed i congiunti del Questi ultimi, Per_5
Parte costituendosi, quanto alle deduzioni di , hanno svolto difese in diritto intese alla contestazione della fondatezza del motivo dedotto, ed alla conseguente conservazione integrale della ritenuta garanzia, alla quale hanno evidente interesse. Quanto alle prospettive introdotte dalla , CP_3
contestate le pretese esclusioni o riduzioni dei risarcimenti, proponevano anch'essi appello Contr incidentale avverso all' con precisa individuazione di due obblighi cautelari dalla stessa violati nella gestione del carrello elevatore. Quanto sopra premessa l'esplicitazione del loro interesse a vedere
Parte riconosciuto il più ampio spettro di responsabilità possibile. Anche il contraddittorio con dava
Parte origine ad un appello incidentale dei danneggiati, richiedendo gli stessi che la condanna di , nei loro confronti, fosse completata da accessori e spese di lite.
I restanti soggetti, la cui responsabilità era stata esclusa si limitavano a resistere, con rinnovo della chiamata della compagnia garante ( da parte del professionista e della sua Controparte_15
società; anche chiedeva una mera conferma, non ribadiva o specificava la domanda avverso i CP_5
soggetti già assolti.
1) Motivi della decisione
Vanno preliminarmente esaminati i motivi, essenzialmente svolti dalla , che tendono CP_3 ad un diverso riparto generale della responsabilità in ordine ai fatti di causa.
Si tratta di motivi cui hanno in parte aderito i congiunti danneggiati, nella misura in cui il loro accoglimento avrebbe confermato un quadro più ampio di responsabilità.
***
La prima questione attiene alla possibilità di ritenere corresponsabile del sinistro il professionista redattore del PSC.
La giurisprudenza in materia di sicurezza, anche nelle sue più recenti declinazioni (Cass. Pen., sez.
IV, 04/10/2023, n. 42845) è ferma nell'individuare il compito primario del responsabile per la sicurezza in fase di progettazione nella predisposizione del "suo" piano di coordinamento e sicurezza,
e nel controllo della sintonica redazione, e della generale concreta attuazione dei piani subordinati.
Si tratta di un ruolo "precettivo" e "programmatorio" che esula dal diuturno controllo della corretta attuazione, controllo che spetta ad altre figure, e massimamente al datore ed ai suoi delegati. Infatti,
l'intervento diretto del coordinatore è previsto, con caratteri di "eventualità", solo "quando" lo stesso constati "direttamente" gravi pericoli (art. 92, co. 1 lett. f) D.lgs. n. 81/2008).
10 Peraltro, persino per il Direttore dei Lavori, pur con ampia definizione della sua funzione di controllo, la giurisprudenza civile non richiede la presenza diuturna in cantiere continuativa (così C. App. Venezia sez.
I, 14/07/2022, n.1613; C. App Milano, sez. IV, 01/03/2022, n. 680, C. App. Bari, sez. II, 19/02021, n. 1481).
Alla luce di quanto sopra, si deve evidenziare che dagli esiti delle indagini penali, comprensive di videoriprese, e dalle deposizioni dei testi (sia in sede civile che penale), risulta un carattere "del tutto repentino" della "deviazione” del personale della dalle corrette procedure di posa in CP_3 opera degli elementi della cancellata. Risulta irregolari solo due operazioni nello stesso giorno, oltre la terza e fatale, con una conseguente articolazione temporale in poche ore della esposizione al pericolo, poi purtroppo attuatosi. Deve, pertanto, escludersi che la prassi erronea dovesse in qualche modo essere "intercettata" dal coordinatore della sicurezza in base alla citata norma che ne implica una eventuale attivazione.
Si deve ricordare che, mentre l'operazione di corretta posa in opera, in base al piano, richiedeva l'uso di una gru da cantiere (mancina), risultando ciò confermato per sostanziale ammissione del in CP_3 sede penale (effetto presuntivo della domanda di patteggiamento), e per esplicita deposizione del teste risulta invece dalle stesse fonti, esser stato proprio un ordine diretto del ad aver Tes_1 CP_3 determinato l'uso del carrello elevatore, con conseguente grave lesione del quadro di sicurezza, che non poteva essere prevenuta dal coordinatore.
Quanto alla pretesa insussistenza di una indicazione diretta nel Piano di coordinamento in ordine all'uso delle c.d. "mancina" (autogrù di cantiere), si deve rilevare che l'esemplificazione dell'uso della stessa solo per il montaggio di pilastrini della cancellata, non esclude corto, nel contesto del piano, il carattere generale del ricorso alla macchina per il montaggio dell'intera recinzione. In ogni caso il dubbio sul punto, dubbio che appare ictu oculi contrario a logica, doveva essere - se mai- risolto con interlocuzione sul punto col professionista evitando assolutamente un frettoloso ordine, imprudente anche per l'immediata evidenza del rischio.
***
Il quadro di cui sopra è valido, a maggior ragione, per escludere la responsabilità concorrente del lavoratore stesso. È sufficiente, in proposito, richiamare la massima, ormai stabile, in punto di eventuale concorso di colpa del lavoratore col datore nell'infortunio che lo coinvolge.
Cassazione civile, sez. lav., 28/12/2022, n. 37883 In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme dirette ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose sono finalizzate alla tutela del lavoratore, sia per gli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, sia per quelli imputabili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Conseguentemente il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non costituendo condizione esimente per l'imprenditore, l'eventuale concorso di colpa del lavoratore. Infatti, la condotta del lavoratore può comportare esonero totale da ogni responsabilità del datore di lavoro solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
11 Risulta l'immediata evidenza della ambigua posizione dell'appellante nella misura in cui da un lato pretende maggiori dettagli dai piani di sicurezza, relativamente alla condotta incriminata, dall'altro assume che la pericolosità della stessa dovesse essere talmente evidente da risultare addirittura allo stesso lavoratore, che, in forza di tale evidenza, avrebbe dovuto disattendere una direttiva specifica.
Il principio menzionato, lungi dall'essere creativo, si fonda sul principio dell'affidamento, nella misura in cui si reputa logico che il lavoratore sindachi, in forza di generici criteri di buon senso, solo condotte che gli paiono inevitabilmente pericolose (e sia responsabile ove ugualmente le tenga per speciale superficialità o deliberata sfida del rischio), mentre per il resto si reputa che lo stesso possa fare affidamento sull'adempimento dell'obbligo di garantire la sicurezza (art. 2086 cc) di parte datoriale.
Nel caso l'ottemperanza alla direttiva, peraltro fortunosamente innocua per i primi due usi del carrello, ben potrebbe essere frutto del detto legittimo affidamento, anche in caso di sospetti del lavoratore.
***
Infine, il terzo possibile profilo di estensione della responsabilità concerne la A&G. Alla tesi della colpa, almeno concorrente, della medesima accedono anche i danneggiati.
In proposito si deve tuttavia osservare che, pur nella sintetica motivazione, la sentenza è attenta nel cogliere l'assenza di significativo collegamento tra la sfera di controllo della appaltante ed il sinistro.
Non consta una “vera approvazione” della condotta in questione da parte della appaltante, la quale, come noto, non ha una posizione di “preposizione operativa” sull'appaltatore, che invece opera con il pieno controllo della propria organizzazione di impresa. Come già ricordato la presenza diuturna del D.L. (rappresentate dell'appaltatore) non è necessaria e non risulta, nel caso, neppure dedotta.
Non venendo in rilievo una attività dell'appaltatrice, è palese anche il difetto di operatività in materia dell'art. 2050 del cc.
Il punto maggiormente delicato consiste nella avvenuta constatazione dell'uso, in occasione del sinistro, da parte delle maestranze dell'appaltatrice, di un carrello elevatore della appaltante.
Il dato risulta confermato dal TE (dipendente A&G) il quale tuttavia non pare dotato di una Tes_2 speciale autorità nel contesto del cantiere né risulta aver in alcun modo vagliato la idoneità del mezzo o averlo consigliato, essendosi limitato a mettere a disposizione un carrello elevatore a chi, in autonoma organizzazione aziendale, già utilizzava in proprio quel tipo di mezzo, ingenerando l'impressione della normalità di tale uso.
Si deve inoltre osservare che è possibile escludere che l'interferenza causale delle caratteristiche del nuovo mezzo abbiano significativamente aggravato il rischio. È sufficiente pensare alla lunghezza dell'elemento trasportato (oltre 5 metri) ed al peso (circa 1000 kg) per rendersi conto che, visto il
12 “momento di forza” esercitato dalle parti più lontane sulle "forche di sollevamento", l'uso di qualsiasi carrello risultava pericoloso, anche solo per l'ingombro in rapporto al mezzo di trasporto.
Detto quanto sopra, circa il dubbio rilievo causale dell'impiego dello specifico mezzo, piuttosto che di quello originario, si deve subito aggiungere non vi è ragione di dubitare che il pericolo derivi non dal mezzo, ma solo dal suo uso, escludendosi che, ex art. 2051 cc., la pericolosità origini delle sue caratteristiche intrinseche, o da un fattore in esso residente. La pericolosità attiene solo al modo di impiego. Ancor meno viene in rilievo l'art 2054 cc, posto che il danno non è generato dalla
“circolazione del carrello”, ma da un uso umano dello stesso operato da dipendenti di soggetto autonomo.
***
Resta quindi confermata l'attribuzione esclusiva della responsabilità per il sinistro al datore di lavoro, esclusa come sopra qualsiasi forma di concorso. Si tratta, come detto, della medesima conclusione sostanzialmente raggiunta in sede penale.
***
La conferma dell'impianto decisorio della sentenza di primo grado si estende anche al quantum delle liquidazioni.
Solo l'impresa datrice appellante richiede anche una revisione del risarcimento erogato ai parenti meno prossimi: nonna e fratello non convivente. Per il vero gli stessi non sono ritenuti, in tesi di appello, neppure creditori, posto che il rapporto parentale, per essi, non è ritenuto suscettibile di considerazione risarcitoria se non in costanza di convivenza con la vittima.
Il motivo è semplicemente contrario alla prassi interpretativa consolidata.
Ancora di recente la giurisprudenza di Cassazione ha ribadito con precisione la possibilità di una legittimazione al risarcimento del danno iure proprio anche dei nonni, a prescindere dalla convivenza, ed alla sola condizione, valida per quasi tutti i casi di valorizzazione in senso risarcitorio della appartenenza alla c.d. “famiglia nucleare del de cuius”, che sia esplicitato in causa il “carattere significativo” del rapporto famigliare. La conclusione era già da tempo e largamente affermata per i fratelli.
Cfr Cassazione civile, sez. III, 26/05/2020, n. 9696 In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta iure proprio dai congiunti della persona deceduta, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno. Infatti, non essendo condivisibile limitare la società naturale, cui fa riferimento l' articolo 29 della Costituzione , all'ambito ristretto della sola cosiddetta famiglia nucleare, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
13 Nel caso risultano espressamente inseriti in motivazione di primo grado riferimenti alla pregressa convivenza, al fatto che il fratello della vittima fosse “cresciuto insieme a lui”, e che con la nonna avesse “frequenti contatti”. Le affermazioni dette non sono contestate in fatto e reggono perfettamente il disposto risarcimento.
*** Parte Occorre ora esaminare l'unico, già descritto, motivo di appello della compagnia per il vaglio della copertura assicurativa della RC della Controparte_18
L'intero “sistema delle difese” della compagnia chiamata sul punto si incentra, a partire delle deduzioni in primo grado, ed a procedere con l'appello e le memorie nel rispettivo giudizio, sulla
“sussistenza delle condizioni di fatto per l'operatività della garanzia di cui all'art. 68 della polizza per danni ai lavoratori” e sulla “insussistenza delle condizioni di fatto per l'applicazione dell'art 60”, concernente invece la responsabilità verso terzi. Il massimale da un milione di euro, di fatto operante quale limite alla condanna, sarebbe fissato per la responsabilità di cui all'art. 60 e non per il caso, concretamente ricorrente dell'art. 68, caso per il quale, invece, opererebbe massimale ben minore, già spontaneamente rilasciato dalla compagnia.
Al contrario ogni difesa avversaria, la motivazione di prime cure e quella della ordinanza resa da questa Corte in sede di sospensiva argomentano per l'operatività dell'art. 60, sulla base dei fatti occorsi.
La semplice lettura del passo dell'atto di appello che segue evidenza il mero carattere “di fatto” del tema in questione:
“5. Pertanto, valutato tutto il compendio istruttorio, essendo certo, come riferito, che opera la RCO
e non la RCT, l'art. 60 delle condizioni di polizza non ha alcuna cittadinanza nel presente giudizio e, per l'effetto, la decisione impugnata deve essere riformata previo accoglimento della proposta impugnazione.”
L'inoperatività dell'art. 60 è fatta discendere dall'intero compendio istruttorio, ovvero anche dalle risultanze in fatto, perché è considerata dall'appellante una questione di fatto, poiché i fatti verificatisi sono un incidente sul lavoro e non un danno a terzi.
Solo nella conclusionale di appello si fa cenno al fatto che la garanzia di cui all'art. 60 non fosse operativa perché non stipulata o perché non fosse stato pagato il relativo premio. Quest'ultima prospettiva è “tardivamente posta”, non considerabile e neppure verificabile in questa sede, dovendo qui unicamente darsi corso all'analisi della ricomprensione del rischio attuato nell'una o nell'altra delle garanzie considerabili.
Nel concreto vi sono diversi motivi per ritenere il danno occorso come “danno cagionato a terzi” anziché come danno cagionato al lavoratore dall'assicurato. La motivazione di primo grado (sia pur
14 sintetica, come del resto, e naturalmente, quella della ordinanza di rigetto della sospensiva) considerano il danno occorso come un “danno prodotto a terzi” in ragione del fatto che la clausola di polizza di interesse considera i vari addetti al cantiere come “terzi tra loro”. Tale statuizione è intesa nel senso che la garanzia per infortunio ai lavoratori opererebbe solo ove il danneggiante fosse la società stessa, per un suo atto negoziale o di auto organizzazione, mentre ove fosse un altro dipendente del cantiere opererebbe la garanzia a protezione dei terzi. In forza di tale interpretazione il CP_3
intervenendo sul cantiere con l'improvvido ordine non avrebbe operato come amministratore
[...] della società, ma quale “addetto al cantiere”, realizzando la detta ipotesi di danno realizzato “tra lavoratori”.
Alla suddetta argomentazione, che si può condividere, se ne può aggiungere altra anche più radicale.
Nel caso è dedotta, essenzialmente, una lesione del rapporto parentale non una lesione della salute del lavoratore. Danneggiati sono quindi i famigliari e non il danneggiato stesso. Si tratta, senza dubbio di “terzi”. La polizza contiene invero una equiparazione dei familiari ai lavoratori per il solo caso di “imprese artigiane”, dovendosi intendere con ciò i familiari cooperanti. Per il resto i famigliari sono senza dubbio terzi, e da risarcirsi, come comunemente si dice, iure proprio.
Anche il motivo di appello relativo alla tipologia della copertura assicurativa del sinistro deve quindi essere superato.
***
Come si è già detto, nella presentazione di motivi di appello, i danneggiati, richiedono, in via incidentale, che la condanna al “rilascio del massimale” da un milione di euro sia accompagnata dalla ulteriore condanna dall'assicurazione a versare su tale somma (decurtata di quanto già versato) la rivalutazione monetaria e gli interessi legali
Sul punto la motivazione di prime cure è muta, anche se la “ragione” dell'omissione appare del tutto evidente. La somma oggetto della condanna costituisce il “massimale”, ovvero il “massimo impegno contrattuale”, non superabile con gli accessori del credito, per la semplice ragione che il “massimale”
è in grado di “tagliare” anche l'obbligazione indennitaria principale, e quindi, a maggior ragione, gli accessori.
Si deve dare tuttavia atto che esiste orientamento giurisprudenziale, positivamente vagliato in sede di legittimità, che reputa che, ove vi sia un “ritardo nel rilascio del massimale”, l'assicurato possa denunciale la “mala gestio” della compagnia, ovvero una forma di “inadempimento parallelo agli obblighi di polizza”, inadempimento implicante una “responsabilità collaterale” autonomamente azionabile ed avente consistenza economica pari al danno da ritardo che, ordinariamente la rivalutazione monetaria ed interessi di mora intendono indennizzare.
15 La mala gestio, tuttavia, risulta una fattispecie diversa ed eccedente rispetto all'inadempimento in sé, in quanto implicante la colpevolmente erronea o tendenziosa valutazione delle condizioni per
l'erogazione dell'indennizzo. Ne discende che, in via ordinaria, la stessa deve essere dedotta tempestivamente e la sua “considerazione” non può essere richiesta direttamente con l'atto di appello.
La recente giurisprudenza ha, per il vero, superato anche il limite da ultimo indicato, ma lo ha fatto unicamente con riguardo al settore della RC auto, e per ragioni specifiche del settore e connesse alla proceduralizzazione legale dell'intervento della assicurazione. Se ne deduce che fuori dal particolare settore segnalato il limite permane.
Cfr Cassazione civile, sez. III, 28/03/2024, n. 8374 Nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto i danni da sinistro stradale, ogniqualvolta sia stata formulata la domanda di condanna del responsabile civile, del danneggiante e dell'assicuratore al pagamento degli interessi da rivalutazione, anche senza alcun riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore, dovrà ritenersi implicitamente formulata anche la domanda per mala gestio impropria. In tali procedimenti, il peculiare titolo di responsabilità, ricadente sull'assicuratore, rende superflua l'esplicita proposizione della domanda di mala gestio, potendola ritenere implicitamente contenuta nella domanda di condanna al pagamento degli interessi da rivalutazione, anche se effettuata per la prima vola in appello.
Nel caso di specie, quindi, la contestata richiesta di condanna in appello alla componente accessoria del massimale deve reputarsi tardiva per la mancata previa deduzione della mala gestio.
5) Esito finale e spese.
All'esito dell'esame di ogni motivo di appello principale ed incidentale, per ambo gli appelli riuniti, la sentenza di prime cure deve essere interamente confermata.
Le questioni prospettate tra i responsabili alternativi e la loro assicurazioni o da erano tutte CP_5 cautelativamente poste nell'ipotesi di riforma della sentenza. In ordine alle stesse è quindi superflua la pronuncia per la mancata verificazione del caso considerato.
Dal punto di vista delle spese nel presente grado appare significativa in modo largamente prevalente Part la soccombenza della e di avverso i danneggiati ed avverso i responsabili Controparte_3 alternativi dei quali è confermata l'assoluzione, nonché della compagnia di assicurazione del professionista parimenti assolta. La condanna avverso quest'ultima va contenuta in ragione della Parte assenza di un contraddittorio diretto con e della mera adesione alle difese della assicurata.
La liquidazione di , che pure ha vittoriosamente resistito è nei minimi vista la sua sostanziale CP_5 indifferenza all'esatta individuazione di un responsabile od un altro.
Avverso i danneggiati può disporsi compensazione in ragione del 50% considerato il rigetto dell'appello incidentale in punto di accessori.
La liquidazione dei danneggiati è attuata in ragione del numero delle difese congiunte ed unitarie, è posta a carico dei due soccombenti in solido, con credito solidale dei vincitori proporzionale, nei rapporti interni, alle loro ragioni.
16
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa,
RIGETTA integralmente gli appelli proposti da e Parte_1 [...] nonché l'appello incidentale proposto da (in proprio e Controparte_3 Parte_2 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1 Per_2
da e da e
[...] Controparte_1 Controparte_2
CONFERMA integralmente la gravata sentenza.
CONDANNA e in solido, tra loro, e solo la Controparte_8 Controparte_3 seconda avverso al pagamento delle spese processuali per il grado CP_6 in favore di nella misura di € 7.120,00, CP_5 in favore di e (unitamente considerati), Parte_3 Controparte_4 [...] ella misura di € 24.064,00, Controparte_7 in favore di ella misura di € 12.033,00, Controparte_6 tutti per compensi, oltre i richiesti accessori.
Compensate al 50% le spese processuali dal grado nei rapporti tra e Controparte_8 [...]
in solido tra loro ed (in proprio e nella qualità di esercente Controparte_3 Parte_2 la responsabilità genitoriale sui minori e , Persona_1 Persona_2 CP_1
[...] Controparte_2
CONDANNA e in solido tra loro al Controparte_8 Controparte_3 pagamento del restante 50% delle spese processuali per il grado in favore di (in Parte_2 proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1
, e creditori in solido come in Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 parte motiva, nella misura di € 15.662,90 (da intendersi somma già diminuita del 50% del totale di
31.325,80) per compensi, oltre i richiesti accessori.
*
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 e s.m.i. per il raddoppio del Contributo Unificato con riguardo a tutte le impugnazioni principali e incidentali proposte nel presente grado, le quali sono state tutte rigettate.
Così deciso in Genova il 12-06-2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
17