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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/12/2024, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. nel procedimento iscritto al n. 1699/24 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 281-decies c.p.c. avverso di diniego di rilascio del permesso per protezione speciale da parte del Questore di
Perugia, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per gravi e circostanziate ragioni, promosso da:
, nato in [...] in data [...], (C.U.I. : ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo Maria Pitorri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Pietro Mascagni n.186; ricorrente
Contro
Territoriale per il Riconoscimento della Controparte_1
Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia resistente
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia;
*** sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione depositate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 20 novembre 2024, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 275-bis c.p.c. la seguente:
SENTENZA
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c., depositato in data 1.05.2024, Parte_1
, cittadino egiziano, ha proposto tempestiva impugnazione avverso il decreto
[...] emesso in data 20.02.24, notificato il 10.04.24 con cui la Questura di Terni ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ed ha contestualmente avanzato richiesta di sospensiva della sua efficacia esecutiva.
Ha dedotto, nel merito, che l'autorità amministrativa aveva omesso di valutare la documentazione allegata all'istanza di rilascio del permesso ex art. 19 co.
1.2 T.U.I. e la situazione effettiva del Paese di origine. Ha allegato al ricorso documentazione medica e lavorativa.
Con decreto del 16.05.24 veniva fissata per l'instaurazione del contraddittorio l'udienza del
9.10.24, da tenersi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Si è costituito, per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, il
[...]
che ha dato atto della natura obbligatoria e vincolante del parere della Commissione CP_1
Territoriale per la protezione internazionale nelle ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha richiamato il predetto parere, sfavorevole, nella parte relativa all'assenza di allegazioni utili a comprovare il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, non potendosi considerando all'uopo sufficienti, in difetto di legami familiari e di documenti comprovanti la sua indipendenza economica, il contratto di locazione e il certificato di residenza presso il Comune di Terni.
Ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile e/o infondato l'avverso ricorso, previa reiezione dell'istanza cautelare, e con revoca del patrocinio a carico dello Stato ove concesso, con vittoria delle spese.
Con ordinanza dell'11.10.2024 il giudice relatore fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza del 20 novembre 2024, invitando il ricorrente a documentare la data di notifica dell'impugnato provvedimento. All'udienza indicata, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., cui gli atti sono stati inviati il 18.11.24, non ha fatto pervenire conclusioni.
***
In via preliminare va evidenziata - alla luce della documentazione depositata dal ricorrente in ottemperanza alla richiesta di integrazione - la tempestività del ricorso, che nel merito è fondato e da accogliersi.
pagina 2 di 6 Im diritto, va ricordato che il d.l. 130/2020 aveva introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Poi, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023, entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020. Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008.
Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n.
50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare.
Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1.,
pagina 3 di 6 stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo
(comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato"). In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n.
148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del
2005)».
Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n.
28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera del CP_2
d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass.
Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
pagina 4 di 6 Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
Nel caso di specie, deve darsi atto che il ricorrente (che ha fatto ingresso in Italia nel 2021) ha allegato a fondamento della domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale, documentazione dalla quale emerge lo svolgimento continuativo per l'anno
2023 di attività lavorativa con contratti a tempi determinato, e l'attuale assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 3.10.2024 (v. corrispondente comunicazione obbligatoria Unilav) con la qualifica di termoidraulico. Non è revocabile in dubbi che il reperimento di attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato costituisca indice sintomatico di stabile radicamento nel paese di accoglienza. Ne consegue che il rimpatrio del ricorrente nel paese di origine lo esporrebbe alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato, con pregiudizio per la sua vita privata (cfr. sul punto, tra le altre. Cass.
Civ. 24036/2023) e vulnus dunque del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs.
286/1998, nel testo modificato dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20, e dispone la trasmissione al
Questore di Terni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara compensate le spese di lite.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, il 28 novembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
(Ilenia Miccichè) (Mariella Roberti)
pagina 6 di 6
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. nel procedimento iscritto al n. 1699/24 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 281-decies c.p.c. avverso di diniego di rilascio del permesso per protezione speciale da parte del Questore di
Perugia, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per gravi e circostanziate ragioni, promosso da:
, nato in [...] in data [...], (C.U.I. : ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo Maria Pitorri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Pietro Mascagni n.186; ricorrente
Contro
Territoriale per il Riconoscimento della Controparte_1
Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia resistente
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia;
*** sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione depositate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 20 novembre 2024, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 275-bis c.p.c. la seguente:
SENTENZA
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c., depositato in data 1.05.2024, Parte_1
, cittadino egiziano, ha proposto tempestiva impugnazione avverso il decreto
[...] emesso in data 20.02.24, notificato il 10.04.24 con cui la Questura di Terni ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ed ha contestualmente avanzato richiesta di sospensiva della sua efficacia esecutiva.
Ha dedotto, nel merito, che l'autorità amministrativa aveva omesso di valutare la documentazione allegata all'istanza di rilascio del permesso ex art. 19 co.
1.2 T.U.I. e la situazione effettiva del Paese di origine. Ha allegato al ricorso documentazione medica e lavorativa.
Con decreto del 16.05.24 veniva fissata per l'instaurazione del contraddittorio l'udienza del
9.10.24, da tenersi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Si è costituito, per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, il
[...]
che ha dato atto della natura obbligatoria e vincolante del parere della Commissione CP_1
Territoriale per la protezione internazionale nelle ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha richiamato il predetto parere, sfavorevole, nella parte relativa all'assenza di allegazioni utili a comprovare il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, non potendosi considerando all'uopo sufficienti, in difetto di legami familiari e di documenti comprovanti la sua indipendenza economica, il contratto di locazione e il certificato di residenza presso il Comune di Terni.
Ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile e/o infondato l'avverso ricorso, previa reiezione dell'istanza cautelare, e con revoca del patrocinio a carico dello Stato ove concesso, con vittoria delle spese.
Con ordinanza dell'11.10.2024 il giudice relatore fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza del 20 novembre 2024, invitando il ricorrente a documentare la data di notifica dell'impugnato provvedimento. All'udienza indicata, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., cui gli atti sono stati inviati il 18.11.24, non ha fatto pervenire conclusioni.
***
In via preliminare va evidenziata - alla luce della documentazione depositata dal ricorrente in ottemperanza alla richiesta di integrazione - la tempestività del ricorso, che nel merito è fondato e da accogliersi.
pagina 2 di 6 Im diritto, va ricordato che il d.l. 130/2020 aveva introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Poi, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023, entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020. Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008.
Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n.
50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare.
Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1.,
pagina 3 di 6 stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo
(comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato"). In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n.
148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del
2005)».
Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n.
28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera del CP_2
d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass.
Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
pagina 4 di 6 Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
Nel caso di specie, deve darsi atto che il ricorrente (che ha fatto ingresso in Italia nel 2021) ha allegato a fondamento della domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale, documentazione dalla quale emerge lo svolgimento continuativo per l'anno
2023 di attività lavorativa con contratti a tempi determinato, e l'attuale assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 3.10.2024 (v. corrispondente comunicazione obbligatoria Unilav) con la qualifica di termoidraulico. Non è revocabile in dubbi che il reperimento di attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato costituisca indice sintomatico di stabile radicamento nel paese di accoglienza. Ne consegue che il rimpatrio del ricorrente nel paese di origine lo esporrebbe alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato, con pregiudizio per la sua vita privata (cfr. sul punto, tra le altre. Cass.
Civ. 24036/2023) e vulnus dunque del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs.
286/1998, nel testo modificato dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20, e dispone la trasmissione al
Questore di Terni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara compensate le spese di lite.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, il 28 novembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
(Ilenia Miccichè) (Mariella Roberti)
pagina 6 di 6