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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/11/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6899/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6899/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Francesca Maria Anna VIGGIANO (C.F. recapito PEC - del Foro di Taranto, con C.F._2 Email_1 studio in Taranto, Viale Trentino n° 90, CAP 74121, ove la GNa dichiara di Parte_1 eleggere domicilio. L'Avv. Francesca Viggiano dichiara di voler ricevere le relative comunicazioni alla PEC Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
Monza (MB), Via Raffaello Sanzio n° 1, CAP 20900, , con l'Avv. Anna Casiraghi con studio in Biassono (MB), Via Cesana e Villa N° 29, cap 20853, C.F.: , C.F._4 RESISTENTE
Con l'intervento di avv. SONIA CECCHI (C.F. ), con studio in Monza (MB), Piazza San Pietro C.F._5 Martire, 1, in qualità di Curatore Speciale di , nata a [...] il [...], giusta Persona_1 ordinanza di nomina in data 26 maggio 2023 del Tribunale di Monza, Sezione Quarta.
L'Avv. Sonia Cecchi dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 039.2308270 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2 del P.M. sede pagina 1 di 28 OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
1.dichiarare la separazione dei coniugi e ordinandone Parte_1 Controparte_1 l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Monza;
2. preso atto che le parti sono economicamente autosufficienti, stabilire che nulla devono, reciprocamente, l'uno all'altra a titolo di concorso al mantenimento;
3. affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni _1 sull'affido condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna in Meda (MB) alla via San Pietro Martire n. 2, con prosecuzione del percorso scolastico presso la scuola primaria di Lentate sul Seveso “Enrico Toti”;
4. assumere ogni utile provvedimento in merito agli incontri padre-figlia da tenersi, allo stato attuale, in modalità protetta ovvero secondo le modalità che codesto On.le Giudice dovesse ritenere opportune e confacenti alle esigenze della minore;
5. ciascun genitore garantirà un contatto telefonico quotidiano con la minore all'altro genitore, a mezzo video call ovvero, in alternativa con una chiamata vocale.
6. confermare a carico del padre un contributo al mantenimento per la figlia di € 250,00 _1 mensili, oltre assegno unico e universale da erogarsi direttamente in favore della madre, ovvero quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta. Tale somma dovrà essere versata in via anticipata entro il 10 di ogni mese per 12 mensilità annue e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Monza.
7. Ordinare al sig. la restituzione degli arredi e suppellettili presenti nell'appartamento di CP_1
Monza, Via Raffaello Sanzio n. 1, di proprietà della sig.ra ed ivi ancora presenti. Pt_1
per Controparte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, “contrariis reiectis” così giudicare: Respingere tutte le domande della ricorrente Parte_1
Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito di Controparte_1 Parte_1 colpa alla GNa Parte_1 DISPORRE che la figlia minorenne , nata a [...] il [...], C.F.: Persona_1
, abitante in Meda, Via Santi Martiri nç 222, sia affidata all'Ente Affidatario C.F._6 territorialmente competente. DISPORRE che la casa coniugale, sita in Monza, Via Raffaello Sanzio n° 1, di proprietà della madre del resistente , GNa , sia assegnata in godimento al GN Controparte_1 Parte_2 [...]
, dando atto che la GNa ha lasciato spontaneamente l'abitazione CP_1 Parte_1 coniugale di propria iniziativa a giugno 2022, trasferendosi ad abitare a Lentate sul Seveso (MB), ove la GNa presta attività lavorativa. Parte_1 In punto rapporti padre e figlia minorenne : Persona_1 Revocare il provvedimento di sospensione delle visite, emesso dall'Ill.mo GN Giudice, dott.ssa Carmen Arcellaschi, essendo stati verosimilmente smentiti i fatti posti alla base della sospensione a fronte anche di dichiarazioni della nonna paterna di della GNa _1 Persona_2 compagna del GN , assunte in sede penale, così come sicuramente dagli elementi Controparte_1 oggettivi risultanti dal certificato di P.S. In via principale: confermare l'affidamento di all'Ente territorialmente competente. _1 pagina 2 di 28 A fronte del collocamento della minore presso la GNa a fronte del fatto che, in Parte_1 corso di CTU della dott.ssa , la GNa aveva sempre negato alla CTU di Persona_3 Parte_1 avere un compagno, laddove, a distanza di un anno e mezzo dalla CTU, la GNa ha cambiato Pt_1 casa, trasferendosi da Lentate sul Seveso, dove lavora, a Meda, dove abita con il compagno, GN
ed il di lui figlio;
Persona_4 Per_5 considerato che la presenza del GN nella vita della minore non è mai stato Persona_4 _1 valutata dalla CTU (contrariamente a quanto accaduto per la compagna del GN ); Controparte_1 preso atto che anche i Servizi Sociali affermano essere prioritario comprendere se la minore _1 nell'attuale situazione, sia messa in grado di esprimere sentimenti positivi verso il padre, oppure se la madre, GNa sia d'ostacolo a ciò e persino coartante per la figlia, alla luce anche di Parte_1 osservazione dell'atteggiamento di in presenza della madre, di cui alla relazione dei Servizi _1 Sociali del 28.05.2025, ed alla luce delle lagnanze rivolte dal GN circa le continue Controparte_1 intrusioni ed interferenze della GNa allorché le videochiamate erano in atto, ed allorché la Pt_1 minore, in un colloquio con la dott.ssa , confessava di aver preso di nascosto il Parte_3 cellulare del padre e di averne visto e messaggi, per, evidentemente, riferirne alla madre. Preso atto del manifestato desiderio della minore di riavvicinamento al padre, Persona_1 GN , come attestato dalla relazione dei Servizi Sociali di Lentate sul Seveso del Controparte_1
28.05.20245 a firma dell'Assistente Sociale, dott.ssa Monica Lopatriello, e della psicologa, dott.ssa
, disporre che siano ripristinate immediatamente modalità di libera permanenza della Testimone_1 minore con il padre, GN , per riattivare appieno il rapporto genitoriale, alla stregua Controparte_1 delle condizioni già rassegnate in memoria “ex” Art. 183, 6° comma n°° 1, oppure secondo le condizioni e modalità che determinerà l'ill.mo GN Giudice secondo equità. IN DENEGATO SUBORDINE: Nel caso che le auspicate condizioni di permanenza della minore con entrambi i genitori, _1 esposte per il resistente nella memoria “ex” Art. 183, 6° comma, n° 1 C.P.C., che qui Controparte_1 si richiamano in punto, e qui rassegnate in via principale, non siano accolte, DISPORRE che sia proseguito l'odierno intervento dei Servizi Sociali, anche con spazio neutro, con la finalità di favorire la relazione tra il GN e la figlia e di garantirne alla minore Controparte_1 _1 _1
la possibilità di esprimere sentimenti positivi verso il padre, senza interferenza e/o
[...] condizionamento da parte della GNa e DISPORRE, altresì, che sia demandato Parte_1 all'Ente Affidatario di determinare le più idonee modalità di permanenza della minore con il padre, a fronte del collocamento della minore presso la madre e alla stregua dell'attuale situazione _1 familiare della GNa coabitante a Meda con il GN ed il figlio Parte_1 Persona_4 dello stesso, . Per_5 All'uopo, ordinare all'Ente Affidatario di monitorare il rapporto della GNa con la Parte_1 figlia implementando idonea osservazione domiciliare, almeno settimanale, da parte di _1 educatrice. Confermare l'ordinanza del 22.04.2024 del GN in punto di attivazione immediata ed urgente di Pt_4 un percorso psicologico presso UONPIA, oppure Consultorio Familiare oppure altro centro privato. DISPORRE l'obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro il proprio recapito effettivo, anche telefonico, oltre ad un indirizzo e-mail. DISPORRE l'obbligo per ciascun genitore di accompagnare e assistere nelle attività _1 scolastiche ed extrascolastiche che coincidano con i tempi dell'affidamento. DISPORRE l'obbligo per ciascun genitore che tenga con sé la figlia di procurare _1 quotidianamente un contatto telefonico o comunque via What's App o in video della figlia _1 pagina 3 di 28 con l'altro altro genitore, sia durante i fine-settimana che durante le vacanze scolastiche estive e natalizie e nei giorni che, comunque, la minore trascorrerà con l'altro genitore. DISPORRE che, a titolo di contributo al mantenimento di , nella denegata ipotesi Persona_1 che, in virtù del richiesto collocamento della figlia con tempi di permanenza paritari tra i due _1 genitori, così da giustificare che non venga posto a carico del GN alcun contributo Controparte_1 di mantenimento, disporre che il GN sia tenuto a versare somma di € 100,00, o Controparte_1 quell'altra somma che sarà ritenuta giusta ed equa da parte del GN Giudice, da versarsi ogni mese entro il giorno 10 del mese in via anticipata. DISPORRE che, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia , Persona_1 entrambi i genitori contribuiscano in misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Monza e che i genitori si attengano alle linee guida in materia sottoscritte il 07.05.2018 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Monza. DISPORRE che l'Assegno Universale per i figli sia suddiviso tra i genitori in misura del 50%. DISPORRE che i GNi e siano tenuti a prestarsi reciproco Controparte_1 Parte_1 assenso al rilascio della carta d'identità della minore valida per l'espatrio Persona_1 nell'ambito dell'Unione Europea. SULLE DOMANDE A CONTENUTO ECONOMICO Rigettare siccome inammissibile nella causa di separazione legale la domanda, avente contenuto economico, proposta contro il GN di restituzione in favore della ricorrente Controparte_1 della somma di € 20.984, 68 (punto 9 della memoria “ex” Art.183, 6° comma C.P.C. Parte_1 di Controparte) , ed, od, respingerla siccome infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni già dedotte in narrativa degli atti del resistente. Rigettare come inammissibile la domanda al punto n° 5 delle conclusioni avversarie del ricorso nella parte successiva alla frase di Controparte:
“assegnare la casa coniugale sita in Monza alla via Raffaello Sanzio n° 1 al sig. che Controparte_1 già la occupa” ” (su cui vi è adesione), e di cui al punto n° 8 memoria di cui alla memoria “ex”Art.183, 6 ° comma, n° 1 C.P.C. di Controparte, essendo inammissibile nella causa di separazione legale la domanda, avente contenuto economico, proposta dalla ricorrente contro il GN Parte_1
, di assegnazione alla GNa degli arredi e suppellettili dalla stessa Controparte_1 Parte_1 asseritamente acquistati ed ancora asseritamente presenti nella dimora coniugale, ed, od, infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni già dedotte in narrativa degli atti presentati ed a fronte della produzione
“sub” docc. n° 7 dell'elenco delle cose asportate clandestinamente e furtivamente dalla GNa dalla casa coniugale.
Parte_1 IN VIA PRINCIPALE;
Condannare la GNa a restituire al GN la somma di €
Parte_1 Controparte_1 96.978,45 (o quell'altra somma, per intero e/o per quota del 50% da determinarsi in corso di causa oppure secondo equità da parte del GN Giudice) per spese sostenute dal GN in Controparte_1 costanza di convivenza “more uxorio” e successivamente matrimoniale per la famiglia sino all'anno 2020 e con riserva di aggiungervi le somme riferite anche all'anno 2021 e fino a giugno 2022, data di inizio della separazione di fatto tra i coniugi, e per somme di proprietà del GN Controparte_1 versate sul conto corrente della GNa come risultanti dagli estratti-conto che si
Parte_1 allegano “sub” Doc. n° 8, 9, 10 ed 11 e “sub” produzione documentale avversaria di estratti-conto allegati “ex adverso” al ricorso per separazione giudiziale per quanto riguarda le somme di € 21.500,00, come da estratti-conto della GNa del 2020, ed € 23.902,45, come da estratti-conto
Parte_1 della GNa del 2017, versate dal GN GNa per
Parte_1 CP_2 Parte_1 pagina 4 di 28 toglierle dal conto corrente del GN , e che vanno restituite al resistente Controparte_1 [...]
siccome è venuto meno il presupposto per la conservazione delle somme nel conto della CP_1 GNa alias l'”affectio maritalis” e siccome di proprietà del resistente e comunque da lui Pt_1 provenienti. IN SUBORDINE Nel caso che il Tribunale di Monza abbia a condannare il GN alla restituzione in Controparte_1 favore della GNa di qualsivoglia somma di denaro, dichiarare l'estinzione per Parte_1 compensazione delle somme vantate a credito dalla GNa con quelle vantate a credito da Pt_1 parte del GN e, conseguentemente, condannare la GNa a Controparte_1 Parte_1 pagare al GN la differenza residuata dopo l'avvenuta compensazione in forza del Controparte_1 controcredito del GN verso la GNa di € 96.978,45 o Controparte_1 Parte_1 quell'altra somma, maggiore o minore, per intero e/o per quota del 50%, da determinarsi in corso di causa oppure secondo equità da parte del Giudice. Condannare la GNa a pagare al GN il controvalore delle cose Parte_1 Controparte_1 asportate dalla casa coniugale senza il consenso del GN in modo clandestino, Controparte_1 elencate nel documento prodotto dal resistente “sub” doc. n° 7, da determinarsi in corso di causa oppure dal GN Giudice secondo equità. Condannare la GNa a pagare al GN il 50% delle spese per la Parte_1 Controparte_1 figlia risultante dagli scontrini prodotti “sub” doc. n° 12, dell'ammontare totale di Persona_1
€ 489,43, sostenute integralmente dal GN da giugno 2022 alla data odierna, pari Controparte_1
“pro quota” ad € 244,71=. Condannare la GNa a pagare al GN la somma di € 3150,00 Parte_1 Controparte_1 per 9 mesi di contributo di mantenimento per la figlia da giugno 2022 sino a febbraio 2023, _1 non avendo la GNa versato alcunché al GN , oppure Parte_1 Controparte_1 quell'altra somma che sarà determinata dal GN Giudice secondo equità. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente al punto n° 5, o comunque di una qualsivoglia domanda di contenuto economico a carico del GN , Controparte_1 determinare in corso di causa e/o secondo equità da parte del GN Giudice il corrispondente valore delle cose che dovessero risultare ad esito del presente giudizio come spettanti alla GNa Pt_1
ed, in ogni caso, scomputare il relativo valore da quanto risultasse dovuto dalla GNa
[...] al GN in forza del controcredito del GN di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
€ 96.978,45 o quell'altra somma, maggiore o minore, per intero e/o per quota del 50%, da determinarsi in corso di causa oppure secondo equità da parte del Giudice. Scomputare da qualsivoglia somma che risultasse dovuta alla GNa ad esito del Parte_1 presente giudizio ulteriormente le somme dovute al GN siccome determinate in Controparte_1 corso di causa, oppure dal GN Giudice secondo equità, quale valore della quota spettante al GN
sulle cose asportate dalla GNa dall'abitazione coniugale in Controparte_1 Parte_1 forma clandestina e furtiva e le somme dovute dalla ricorrente al GN a titolo di Controparte_1 mantenimento ordinario di da parte del GN da giugno 2022 a Persona_1 Controparte_1 febbraio 2023. IN ESTREMO SUBORDINE Condannare la GNa essendo i coniugi in regime di separazione dei beni, a Parte_1 restituire al GN la somma di € 96.978,45, o quell'altra somma, maggiore o Controparte_1 minore, per intero e/o per quota del 50%, da determinarsi in corso di causa oppure secondo equità da pagina 5 di 28 parte del Giudice, “ex” Art. 2041 C.C., quale perdita patrimoniale subita nel corso della convivenza dapprima “more uxorio” e poi matrimoniale con la GNa Parte_1 Si richiamano tutte le domande, conclusioni, eccezioni (tra cui quella di tardività ed inammissibilità della memoria di costituzione aversaria ad esito dell'udienza presidenziale) ed istanze istruttorie articolate in memoria “ex” Art. 183, 6° comma n° 2 C.P.C,. dalla difesa del GN e Controparte_1 così si insiste nell'ammissione dei mezzi di prova articolati in memoria “ex” Art. 183, 6° comma n° 2 C.P.C. ed “ex” Art. 183, 6° comma n°n° 3 C.P.C., da intendersi qui richiamati, e parimenti ci si oppoe a tutte le avverse istanze e deduzioni istruttorie avversarie richiamando il contenuto della memoria
“ex”Art.183, 6° comma, n° 3 C.P.C.., così come si richiama integralmente il contenuto della memoria autorizzata dall'Ill.mo GN Giudice a seguito dell'ordinaanza emessa in data 30.10.202, depositata in data 02.12.2024. Si ribadisce l'eccezione di tardività della memoria avversaria di integrazione alla costituzione di parte ricorrente datata 9 aprile 2023 e depositata in data 11.04.2023, che non rispetta il termine di 30 Pt_1 giorni liberi prima dell'udienza dell'11.05.2023, fissato dal GN Giudice per la ricorrente per il deposito della memoria integrativa con conseguente inammissibilità di eccezioni ed argomentazioni relativi a fatti dedotti, come già eccepito dalla sottosritta procuratrice nella propria memoria di integrazione alla costituzione, depositata in data 28.04.2023, alla quale ci si riporta in merito all'eccezione di tardività ed inammisibilità della memoria avversaria (si vedano a pagg. 37 e 38 della memoria integrativa della sottoscritta procuratrice), per ciò che, trattandosi di giorni liberi, il termine ultimo per il deposito della memoria di Controparte era il 7 aprile 2023 e non, per contro, l'11.04.2023. Infatti, trattandosi di 30 giorni liberi prima dell'udienza dell'11.05.2023, non si computano nel termine né il dies a quo né il dies ad quem. Ne consegue che Controparte non può utilizzare fatti ed eccezioni e deduzioni contenute nella predetta memoria tardiva, e come, tale inammissibile, per sostenere i le proprie domande ed i propri argomenti, tra cui, in particolare, l'asserito rilascio della casa coniugale (avvenuto in forma del tutto spontanea e volontaria) per asserita intimidazione da parte del GN
con tutti gli elementi fattuali di contorno e così giustificare l'impossessamento di Controparte_1 mobili e suppellettili prelevati clandestinatamente e furtivamente dalla casa coniugale. Si richiama altresì il contenuto della memoria “ex” Art. 183, 6 ° comma n° 1 C.P.C. per l'ulteriore specificazione di fatti coinvolti dall'ecceziine di tarduvità. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
1)Dichiarare la separazione tra i coniugi e con ogni conseguenziale Controparte_1 Parte_1 pronuncia;
2)Confermare l'affido della figlia minore ai servizi sociali del Comune di residenza della _1 minore, attualmente Meda, per il periodo minimo di 18 mesi dalla pronuncia, salvo prolungamento della limitazione della responsabilità genitoriale alla luce dell'evolversi delle condizioni psicologiche della minore e dell'impatto sulle stesse della conflittualità genitoriale;
i servizi sociali avranno il compito di monitorare lo stato psicofisico della minore, anche in relazione alla nuova situazione abitativa, di gestire gli incontri con il padre come meglio precisato al punto 4), di assumere le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, sentiti i genitori e in caso di loro disaccordo, fermo restando che i relativi oneri economici saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, segnalando in ogni caso immediatamente al Giudice tutelare situazioni di grave pregiudizio per la minore;
pagina 6 di 28 3)Confermare il collocamento prevalente della minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
4)Confermare la limitazione degli incontri tra padre e figlia da effettuarsi, allo stato, in modalità protetta rimettendo al servizio affidatario la gestione e definizione delle modalità e dei tempi degli incontri di sia con il padre che con i nonni paterni, con ogni più ampia facoltà; _1
5)Disporre che i servizi sociali proseguano l'intervento psicologico già attivato per la minore se possibile o ne attivino con urgenza altro, anche presso un centro privato a spese dei genitori;
6) Disporre che i servizi sociali territorialmente competenti in relazione alle residenze dei genitori diano avvio, in concerto tra loro, a un percorso di trattamento specialistico in favore dei genitori, a supporto dell'implementazione di risorse parentali orientate ad una maggiore coordinazione/integrazione.
7) Ci si rimette alle decisioni del Tribunale in ordine al contributo economico del padre alle esigenze della figlia e alla suddivisione tra i genitori delle spese extra assegno.
8) Condannare le parti adulte del processo al pagamento delle competenze del curatore speciale.
Motivi della decisione
I. La domanda di separazione è fondata. I coniugi hanno contratto matrimonio in data 2.8.2017 in Monza e sono comparsi all'udienza del 1.3.2023 avanti il Presidente, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. Il resistente ha chiesto l'addebito alla moglie della separazione, allegando nella comparsa di costituzione che la moglie ha deciso di lasciare la casa coniugale nel giugno 2022, quando i suoi genitori sono saliti da Taranto e ha iniziato a limitare i rapporti tra padre e figlia. La moglie allega di essere stata costretta a lasciare la casa coniugale a causa della condotta del marito, che la sviliva come donna e come madre, fino ad arrivare a spintonarla dalle scale in data 19.6.2022. Nella comparsa conclusionale il marito allega che la moglie avrebbe intrattenuto due relazioni extraconiugali, da ultimo con , suo maestro di Persona_4 ballo. Relativamente ai maltrattamenti ai danni della ricorrente, nella memoria di replica allega che in data 16/09/2025 è stato notificato alla sig.ra decreto di fissazione Parte_1 dell'udienza preliminare (n. 10339/24 R.G.N.R. – n. 3440/25 R.G. G.I.P.), per il prossimo 20/01/2026, reso in ragione della richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero nei confronti del sig. , “imputato del reato previsto e punito dall'articolo 572 Controparte_1 comma 2 CP perché maltrattava, sottoponendola a reiterate condotte di violenza verbale morale e fisica la figlia (nata a [...] il [...]) ogni qualvolta la Persona_1 bambina si trovava collocata presso la sua abitazione a seguito della separazione personale con la di lei madre, rivolgendosi alla minore con parole svalutanti offensive del tipo
“zoccola, puttana, stronza”, colpendola in più occasioni con schiaffi ed in un'occasione con cinque pugni sulla schiena, provocandole lesioni meglio descritte nel capo che segue;
in un'altra occasione inseguendo la minore e colpendola con un ombrello alla coscia;
nel distruggerle lo zaino scolastico, regalato alla bambina dalla bisnonna materna come da suo pagina 7 di 28 desiderio, prendendolo a coltellate perché proveniente dalla parente a lui non gradita;
nel farla assistere ad una violenta discussione avuta con il proprio padre (nonno della minore) sfociata in un'aggressione fisica con coltello. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della figlia minorenne;
in Monza in data anteriore e prossima all'ottobre 2024. B) Del reato previsto e punito dall'articolo 582-576 n.
5-577 n. 1 c.p., Perché per futili motivi colpendo la figlia nata a [...] il [...] con 5 pugni sulla Persona_6 schiena le cagionava lesioni personali giudicate guaribili in giorni due. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione del reato di maltrattamento in famiglia e ai danni della figlia minorenne in Monza il 21/10/2024”. Il resistente nega la condotta maltrattante. Rileva il Collegio che le condotte maltrattanti nei confronti della moglie, che non ha chiesto l'addebito al marito della separazione, saranno valutate dal giudice penale. Non vi sono elementi a supporto delle allegazioni del marito di due relazioni extraconiugali della moglie. E' pacifico che tra i coniugi è insorta una crisi, esitata nell'allontanamento della moglie dalla casa coniugale in data 19.6.2022. Successivamente, entrambi i coniugi hanno intrapreso una nuova relazione sentimentale. Pertanto, la domanda del marito di addebito alla moglie della separazione deve essere rigettata. III. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
All'esito dell'udienza presidenziale è stato così disposto in via provvisoria e urgente: Rilevato che le parti chiedono concordemente l'affido condiviso della figlia minore
, nata a [...] il [...], ma ciascun genitore chiede il collocamento Persona_1 presso di sé. Allo stato, la figlia vive con il padre presso la casa coniugale, la madre si è trasferita a vivere a Lentate sul Seveso, vicino al luogo di lavoro e non intende chiedere l'assegnazione della casa. La figlia frequenta la scuola elementare di Monza via de Amicis con orario 8.35/16.20. Il marito può contare stabilmente sull'aiuto dei suoi genitori, entrambi pensionati, che vivono a Monza, mentre la moglie, che lavora a Lentate sul Seveso dalle 9 alle 17.30 con pausa di mezz'ora, può contare sull'aiuto saltuario dei suoi genitori, che vivono a Taranto e vengono spesso a Lentate sul Seveso, ma non vivono stabilmente a Lentate. Tra l'al, la nonna materna lavora come istruttore amministrativo per il Comune e, al momento, lavora pagina 8 di 28 in smart working in quanto lavoratore fragile, ma non è dato sapere per quanto tempo potrà ancora lavorare in smart working. La ricorrente lavora alle dipendenze della Boffi s.p.a. con un reddito netto mensile di euro 2.000 mensili, il marito è amministratore condominiale con un reddito di euro 1.500 mensili. La ricorrente deve pagare un muto di euro 514 mensili avendo di recente acquistato un immobile in Lentate sul Seveso, ha acquisto un'auto nel gennaio 2023 con un finanziamento di euro 232 mensili per i primi 4 anni. Ha documentato euro 100 mensili per utenze circa. Il marito vive nella casa coniugale di proprietà di sua madre ma è proprietario di un altro immobile in Monza di maggiori dimensioni, che sta ristrutturando e dove intende trasferirsi con la figlia minore. In considerazione del fatto che la figlia minore è stata iscritta alla prima elementare presso la scuola di Monza via de Amicis con orario dalle 8.35 alle 16.20, che l'orario di uscita da scuola non è compatibile con l'orario di lavoro della madre che termina alle 17.30 e deve arrivare da Lentate sul Seveso, che la permanenza della figlia minore presso la madre durante l'anno scolastico comporterebbe un evidente disagio alla minore, che dovrebbe alzarsi presto per essere a scuola a Monza per le 8.35, dopo aver percorso 21 km. che richiedono almeno mezz'ora, che la scuola della minore è vicino all'abitazione dei nonni paterni, entrambi pensionati, che possono prelevarla all'uscita da scuola, anche in caso di malore improvviso, va disposto il collocamento presso il padre dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico. La madre la preleverà il venerdì all'uscita da scuola e la terrà fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola. Dal termine della scuola, la minore potrà rimanere a settimane alterne presso ciascun genitore, dal lunedì alla domenica. Inoltre, ciascun genitore potrà tenerla per 2 settimane consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30.4 di ogni anno, durante i ponti scolastici in via alternata, una settimana durante le vacanze natalizie alternando il giorno di Natale e la vigilia, suddividendo al 50% le vacanze scolastiche pasquali. In considerazione del collocamento quasi alternato e dei redditi quasi paritari (il marito non ha oneri abitativi a differenza della moglie, ma ha dichiarato redditi inferiori), ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento diretto della figlia nel periodo in cui la tiene. Le spese straordinarie dovranno essere suddivise al 50% come da protocollo di questo Tribunale.
P.Q.M.
Così provvede, in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico. La madre la preleverà il venerdì all'uscita da scuola e la terrà fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola. Dal termine della scuola, la minore potrà rimanere a settimane alterne presso ciascun genitore, dal lunedì alla domenica. Inoltre, ciascun genitore potrà tenerla per 2 settimane consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30.4 di ogni anno, durante i ponti scolastici in via alternata, una settimana durante le vacanze natalizie alternando il giorno di Natale e la vigilia, suddividendo al 50% le vacanze scolastiche pasquali. pagina 9 di 28 3) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia nel periodo in cui la tiene. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
4) Pone inoltre a carico di ciascun genitore il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale pagina 10 di 28 dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
5) Fissa per la comparizione dei legali delle parti l'udienza del 11.5.2023 ore 10 avanti a sé quale G.I.;
6) Assegna a parte ricorrente termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma nr. 2),3),4),5) e 6); 7) Assegna termine a parte resistente sino a 10 giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 I e II comma c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 167 e non potranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Si comunichi. Monza, 1.3.2023 Il Presidente dott. Carmen Arcellaschi
Nella relazione del 10.5.2023 i servizi sociali del Comune di Monza, territorialmente competenti in relazione alla residenza all'epoca della minore, segnalavano la situazione di conflittualità tra i genitori, la necessità di una valutazione delle competenze genitoriali e chiedevano di disporre l'affido all'ente. Con ordinanza in data 26.5.2023,, all'esito dell'udienza, veniva disposto l'affido della figlia minore ai servizi sociali del Comune di Monza e la c.t.u.
La relazione peritale del 16.3.2024 evidenziava:
“A riguardo delle competenze genitoriali materne, l'approfondimento condotto consente di formulare la presenza nella madre di un'adeguata identificazione con i bisogni di accudimento e cura della figlia, che consente un corretto esercizio delle funzioni genitoriali di base.
Per quanto riguarda la funzione di supporto dello sviluppo cognitivo, delle abilità di apprendimento scolastico, l'inserimento sociale, l'insegnamento delle regole sia in ambito familiare che extrafamiliare, la Sig.ra è apparsa garantire alla figlia il proprio Pt_1 supporto modulato in relazione allo stadio di sviluppo della bambina, orientandola ad una propria graduale autonomia ma, al contempo, monitorandone costantemente i risultati. pagina 11 di 28 La funzione normativa esercitata dalla madre appare piuttosto fragile sia in relazione a quanto descritto dalla Sig.ra , che da quanto riscontrato nella seduta osservativa Pt_1 della relazione madre-figlia. È parsa svolgere un'adeguata funzione di controllo e supervisione affinché la figlia non sia esposta a contenuti e/o modelli comportamentali inadatti ed impropri o a contesti di pericolo. Per quanto attiene l'area delle cure sanitarie non sono emersi elementi di criticità a carico della madre, che ha fornito un racconto dettagliato di tale percorso, di cui si è sempre occupata in prima persona;
il racconto fornito dalla Sig.ra relativamente a tale Pt_1 ambito è apparso coerente, oltre che convergente con quanto dichiarato dal Pediatra, Dr.
nella Nota Informativa Pediatrica. Per_7 L'elemento di maggiore criticità rilevato nell'esercizio genitoriale materno appare essere rappresentato da una scarsa coordinazione con l'altro genitore, che rappresenta un vulnus nei processi psico-evolutivi della figlia, in considerazione della non condivisione rispetto alle modalità educative paterne, oltre che l'assenza di una concertazione co-genitoriale circa le scelte riguardanti la figlia. In tale prospettazione, anche la funzione protettiva è apparsa fragile, in considerazione dell'esposizione della minore a diversi contesti conflittuali. A riguardo delle competenze genitoriali paterne sono emerse diverse aree di fragilità. Il contributo del Sig. ai processi maturativi della figlia nell'attualità appare CP_1 piuttosto limitato;
nello specifico ci si riferisce al supporto paterno ai processi di apprendimento e cognitivo. Per quanto attiene alle regole fondamentali ed educative, il padre ha dichiarato di non aver condiviso la propria impostazione con la Sig.ra da lui ritenuta una persona Pt_1
“...molto superficiale…”. Il Sig. è parso svolgere un'adeguata funzione di controllo e supervisione CP_1 affinché la figlia non sia esposta a contenuti e/o modelli comportamentali inadatti ed impropri o a contesti di pericolo. A riguardo delle cure sanitarie fornite ad , il racconto del padre è parso piuttosto _1 confuso;
inoltre si segnala la difformità da quanto dichiarato dal Sig. rispetto a CP_1 quanto relazionato dal Medico Pediatra di base, Dr. nella già richiamata Nota Per_7 Informativa Pediatrica. Si ritiene pertanto che in tale ambito possano rilevarsi criticità nell'esercizio genitoriale paterno. Per quanto attiene all'accudimento fornito ad , le dichiarazioni del padre sono _1 apparse divergenti da quelle rese dai nonni paterni, i quali hanno affermato - diversamente dal figlio - di occuparsi quotidianamente della nipote, dal termine dell'orario scolastico fino a sera e, frequentemente, anche fino alla mattina dopo. Riguardo alla frequenza dei pernottamenti presso l'abitazione dei nonni paterni, gli stessi in un primo colloquio hanno affermato che ciò avverrebbe due o tre volte a settimana;
in un successivo colloquio (23.2.24) i nonni hanno parzialmente rettificato tali affermazioni e - pur confermando i pernottamenti di presso la loro abitazione - hanno al contempo _1 dichiarato di non essere in grado di quantificarne la frequenza “...può venire da noi una volta alla settimana oppure per quindici giorni neanche una volta…”.
pagina 12 di 28 Rispetto all'accudimento di , il nonno paterno ha specificato “…ad esempio _1 vestirla ( , n.d.r.) al mattino ci devo essere io...perché il nonno la fa giocare, _1 lavare...mi chiama: nonno vieni a vestirmi te che la nonna non è capace…". La nonna materna ha dichiarato di essere lei ad occuparsi dell'igiene personale della nipote, a cui fa fare la doccia. A riguardo delle competenze genitoriali paterne, si richiama la circostanza occorsa durante il periodo di vacanze estive di spettanza paterna, in cui era presente la compagna del Sig.
, nel corso del quale la minore ha avuto una crisi di agitazione pochi giorni dopo CP_1 la partenza, probabilmente determinata dai sentimenti di rivalità/gelosia innescati dalla presenza della Sig.ra e dai comportamenti affettuosi tenuti dalla coppia in CP_3 presenza della minore, che ha preteso di tornare dalla nonna paterna. Tale episodio consente di formulare diverse ipotesi valutative. Emerge una scarsa attenzione paterna nei confronti della minore, che sarebbe stata esposta ad un sovraccarico emotivo, difficilmente tollerabile per la bambina. Il bisogno della vicinanza dei nonni, esplicitato dalla minore in occasione delle scorse vacanze estive con il padre, consente di ipotizzare che non intraveda nel padre _1 una figura rassicurante e contenitiva, ravvisata - invece - nella presenza dei nonni. La funzione normativa esercitata dal padre appare piuttosto fragile;
a questo proposito diversi sono stati i riscontri rilevati in corso di CTU richiamando le vicende connesse alle vacanze estive 2023 di competenza paterna, il mancato svolgimento dei compiti scolastici assegnati per le vacanze natalizie durante il periodo di competenza paterna e a quanto riscontrato nella seduta osservativa della relazione padre-figlia. Il padre non sembra ricoprire un ruolo di autorevolezza nei confronti della bambina, mostrando difficoltà nel contenimento della stessa e cui viene attribuita una certa autonomia decisionale. Tale atteggiamento paterno implica la mancata assunzione delle proprie responsabilità genitoriali. Tale considerazione valutativa discende da quanto rilevato nell'espletamento consulenziale a proposito: della decisione di effettuare le vacanze estive 2023 di competenza paterna con la Sig.ra dalla temporanea interruzione di detto soggiorno estivo per rientrare a CP_3 Monza e, infine, a riguardo della mancata esecuzione dei compiti scolastici delle vacanze natalizie 2023, decisioni la cui responsabilità è stata attribuita ad . _1
E' emersa una scarsa attenzione paterna nei confronti della figlia e dei suoi bisogni, come rappresentato dalle tempistiche con cui il padre ha introdotto la propria compagna nella vita di , ovvero avviando i pernottamenti in sua presenza subito dopo la _1 presentazione alla figlia e dall'aver deciso di proseguire le vacanze con la Sig.ra CP_3 e la figlia - nonostante le criticità manifestate da;
dalla decisione di non _1 modificare tempi e modalità di frequentazione fra la figlia e la Sig.ra se non CP_3 dopo un certo periodo (si evidenzia che, in proposito, anche tale dichiarazione del Sig.
non è apparsa convergente con quanto dichiarato dai nonni paterni). CP_1 Da ultimo si sottolinea che il Sig. , in occasione del proprio periodo di CP_1 competenza delle festività natalizie 2023, da quanto riferito, ha condiviso solo parzialmente le festività con la figlia, circostanza che, considerate le motivazioni addotte, sembra riflettere una certa trascuratezza paterna.
pagina 13 di 28 Dalle considerazioni sopra riportate discende un limite nella capacità di mentalizzazione e nella funzione riflessiva, che esita in difficoltà del padre nel cogliere la realtà del disagio della figlia e, quindi, nel fornirle un più empatico supporto genitoriale (“... La capacità di sviluppare un atteggiamento mentalizzante dipende fortemente dalle capacità mentalizzanti dei genitori. Essi devono essere capaci di assumere il punto di vista del bambino e accettare l'implicita separatezza della propria mente e dei propri contenuti mentali trattandolo come un agente psicologico le cui azioni sono motivati da stati mentali…Quei caregiver che non riescono a riflettere in modo empatico sull'esperienza interiore del bambino e a rispondere in modo sintonizzato lo privano di un'esperienza psicologica fondamentale per la costruzione di un senso di sé stabile e coerente…” PDM-2, 2022). Al pari, anche la funzione protettiva è apparsa fragile, in considerazione dell'esposizione della minore a diversi contesti conflittuali La funzione genitoriale di accesso all'altro genitore appare particolarmente fragile, considerate le ripetute squalifiche del comportamento materno operate dal Sig. . CP_1 Nel descrivere lo svolgimento del proprio ruolo genitoriale, il Sig. ha CP_1 costantemente raffrontato le caratteristiche materne - ritenute negative - con quelle paterne, verso le quali si è - al contrario - riscontrata l'assenza di riflessioni autocritiche rispetto ai propri comportamenti. Al pari di quanto riscontrato circa le competenze genitoriali materne, anche nel padre è possibile rilevare aspetti di fragilità nell'esercizio della funzione protettiva, in considerazione dell'esposizione della minore a diversi contesti conflittuali. Emerge inoltre la vulnerabilità nella funzione della condivisione con l'altro genitore delle informazioni significative riguardanti . _1
è una bella bambina di corporatura normolinea, armonicamente sviluppata. _1 Sufficientemente ordinata e curata nell'aspetto, abbigliata in modo semplice. All'epoca degli incontri frequentava la Classe II della Scuola Primaria;
è anticipataria di un anno. La Nota Informativa medico-pediatrica delinea il quadro di una bambina in buono stato di salute e che, ad oggi, non ha presentato patologie di rilievo nel corso dello sviluppo. La scuola informa di buone risorse endogene, presenta un andamento scolastico regolare e una prestazione didattica più che adeguata;
nell'ultimo periodo le insegnanti hanno evidenziato alcune difficoltà nei processi di concentrazione che, tuttavia, non paiono interferire con l'apprendimento, largamente soddisfacente. Non si evidenziano difficoltà nell'area della socializzazione con i pari ed anche il comportamento con le figure adulte risulta adeguato. In sede clinica si mostra come una bambina allegra e vivace, disponibile ed _1 aperta alla relazione con l'altro, oltreché affettuosa. A fronte di tematiche per lei sollecitanti, è emersa la certa tendenza a rifuggire dal confronto diretto con contenuti emotivamente pregnanti;
nello specifico è emersa la necessità della minore di fronteggiare vissuti abbandonici derivanti dalla sua esposizione a contesti conflittuali fra i genitori. Per quanto concerne la valutazione delle condizioni psichiche della minore, è emersa una sua difficoltà a gestire l'intensità delle emozioni sperimentate;
questa caratteristica la porterebbe talvolta a faticare nell'interpretazione logica delle sue esperienze, come pagina 14 di 28 riscontrato anche nell'ambito dei colloqui con la bambina, ove la stessa talvolta ha esposto in modo non sempre chiaro i propri pensieri. È emersa inoltre la sua tendenza ad un iper-adeguamento alle aspettative degli adulti;
nel complesso sembra nutrire un'adeguata fiducia negli altri, ma pare ricercare un eccessivo aiuto nel proprio sistema di supporto, che – pur percepito come disponibile e accogliente - appare poco consistente ed efficace nell'offrirle l'aiuto più adeguato. Sembra avere una solida autostima, ma verso le figure genitoriali sembra provare vissuti contrastanti:
- da parte della madre sembra percepire supporto sia affettivo che concreto, ma la percepisce fragile a livello normativo.
- per quanto riguarda il padre si cita la relazione testale “…si nota come timori abbandonici si alternino a paure del contatto: nonostante emerga in un bisogno _1 della sua vicinanza e della sua attenzione in via esclusiva (vedi tav. 8), si rileva comunque una rappresentazione di una figura che incute timore, caratterizzata anche da una certa aggressività, soprattutto nei confronti della figura materna…”. La percezione di una figura materna come fragile e in pericolo – elementi emersi anche durante le osservazioni – sembra confermare la presenza di vissuti traumatici nella minore legati presumibilmente al conflitto di coppia al quale è stata esposta. Complessivamente si rileva il rischio che la minore assuma su di sé un eccessivo carico emotivo correlato a “...una significativa e pericolosa tendenza all'inversione di ruoli, con assunzione di responsabilità al di fuori della propria portata, specie con riferimento alle difficoltà familiari…”. Nel complesso, integrando gli esiti testali e gli elementi emersi durante gli incontri osservativi con la minore, si può concludere quanto segue.
a più riprese ha mostrato di essere confusa sia rispetto alle ragioni della _1 separazione dei genitori che alle spiegazioni ricevute;
questo pare l'abbia portata ad una faticosa individuazione dentro di sé di un vissuto emotivo congruo, stante la necessità di comprendere meglio i motivi della fine della relazione tra i genitori. La minore ha altresì portato il ricordo di un forte litigio tra i genitori;
in questa occasione ha riferito di essere stata “portata via” dalla madre, che l'avrebbe condotta a casa della nonna a Taranto. Tale circostanza non è stata confermata dai genitori;
pertanto è possibile ipotizzare che al disorientamento legato alla non comprensione e al non contenimento emotivo rispetto a quanto stesse accadendo, si è sommata l'angoscia abbandonica della minore. Anche nella fase introduttiva dell'approfondimento testale ha riferito che non _1 avrebbe ricevuto alcuna spiegazione in merito all'attività che le sarebbe stata richiesta, apparendo anche in questo frangente priva di un corretto sostegno nel gestire una situazione delicata e nuova per lei. Nel complesso questi elementi, oltre che sottoporla ad una fatica emotiva, sembra l'abbiano portata a mettere in atto delle strategie difensive, strutturate come negazione, evitamento o tendenza ad edulcorare la propria realtà. Sono inoltre emersi temi che rimandano sia a vissuti traumatici e di pericolo che all'inversione di ruoli, rischio evidenziato anche dagli esiti testali della minore;
durante il gioco infatti ha rappresentato scene di pericolo, morte o malattia, in cui gli adulti _1
pagina 15 di 28 sono apparsi scarsamente rassicuranti o addirittura immaginati come persone da accudire e salvare. Alla scrivente sembra dunque di poter concludere che la minore presenti diversi fattori di rischio evolutivo, i quali rendono necessario sia un intervento sulla genitorialità volto a garantirle un supporto maggiormente saldo e coerente, sia un intervento di sostegno psicologico individuale al fine di accompagnarla nella rielaborazione dei vissuti collegati alla separazione e al conflitto tra i genitori. Le reciproche squalifiche, veicolanti implicite aspettative genitoriali di allineamento a sé della minore, sono suscettibile di indurre nella bambina un conflitto di lealtà, condizione prodromica di possibili distorsioni nel prosieguo dei processi psico evolutivi di . _1 Inoltre, anche il timore di essere allontanata da entrambi i genitori sembra il riflesso di una fragile schermatura della bambina dalle vicende familiari, configurando l'ambiente di riferimento come per lei poco protettivo. Per quanto attiene alla relazione intercorrente fra la minore e la madre, l'osservazione diretta della loro interazione consente di evidenziare le seguenti caratteristiche.
e la madre hanno mostrato una relazione familiare e priva di elementi osservativi _1 riconducibili ad un disagio della minore in presenza del genitore, nell'ambito di una relazione affettivamente investita da entrambe. Nel corso dell'interazione madre-figlia, la Sig.ra ha assunto un atteggiamento Pt_1 tendenzialmente passivo, non supportando i racconti della figlia, sia relativi alla quotidianità che a commento del gioco. Come per il padre, anche per la madre si è osservata sia una scarsa normatività educativa che una difficoltà a cogliere i significati dei contenuti espressi dalla figlia nel gioco, evidenziandosi elementi di carenza nella funzione genitoriale significante (Visentini, 2006). A fronte degli scenari emotivi e relazionali che fanno da sfondo alle rappresentazioni della bambina, connotate da vissuti drammatici e, probabilmente, traumatici - rabbia, perdita, solitudine - la madre non è apparsa in grado di cogliere e, conseguentemente, fornire il proprio supporto alla figlia per una rielaborazione orientata a forme di riparazione psichica di quanto sembra caratterizzare, nell'attualità, il mondo interno di . _1 A riguardo della relazione intercorrente fra il padre e la figlia, le osservazioni svolte, integrate con la ipotesi valutative formulate, la stessa appare caratterizzata dai seguenti elementi. Fra il padre è la figlia è rilevabile una familiarità e consuetudine di rapporto;
non _1 ha presentato segnali di disturbo o disagio nell'interagire con il Sig. , CP_1 denotandosi una relazione da entrambi affettivamente investita. In occasione della seduta osservativa dell'interazione padre-figlia svolta in CTU, il Sig.
, sia durante il racconto che le sessioni di gioco, ha interagito passivamente con CP_1 la figlia, limitandosi a porre delle domande ma apparendo scarsamente coinvolto nell'interazione. Anche laddove la minore ha rappresentato nel contesto ludico elementi a valenza traumatica, riproposti dalla bambina anche in occasione della seduta osservativa della relazione madre-figlia, il padre non è apparso in grado di fungere da contenitore emotivo per o accompagnarla nel dare significato ai contenuti a valenza traumatica che la _1 minore ha lasciato trasparire. Pertanto, anche per il padre è possibile ipotizzare una fragilità nella funzione significante. pagina 16 di 28 La funzione normativa paterna è apparsa piuttosto fragile, il padre non è stato in grado di ricondurre la bambina al compito. In entrambe le sessioni osservative sia il genitore presente che la minore non hanno fatto riferimento al genitore assente.
… Da quanto emerso dall'espletamento consulenziale, la scrivente CTU ritiene sussistano condizioni tali da ritenere opportuno suggerire la conferma dell'attuale regime di affido della minore all'Ente territorialmente competente, per almeno 18 mesi, all'esito dei quali sarà possibile rivalutare un diverso regime di affido della minore. Tali elementi si rintracciano nell'intensa ed ancora pervasiva conflittualità fra i genitori, dinamica che non si modificata nel corso dell'iter consulenziale;
al contrario, in alcune fase se ne è riscontrato l'incremento, il cui impatto sulla minore è stato contenuto dalla presenza di un Terzo istituzionale, con funzioni decisionali. La conflittualità rilevata rappresenta una variabile che rischia di compromettere la possibilità che le decisioni riguardanti la figlia siano effettuate in funzione della corretta corresponsione dei suoi bisogni di crescita, ovvero piuttosto condizionate dall'animosità che caratterizza la relazione co-genitoriale. Alla luce di quanto emerso dal complessivo espletamento valutativo, con specifico riferimento alla valutazione delle competenze genitoriali delle Parti e dei contesti familiari di riferimento, a riguardo del contesto materno si evidenzia che la madre rappresenta un riferimento centrale ed esclusivo nei processi di cura, accudimento ed accompagnamento alla crescita della figlia, con modalità genitoriali che - seppur presentano alcune aree di immaturità - appaiono adeguatamente corrispondere ai bisogni evolutivi della figlia. Stante la distanza geografica, l'ipotesi di collocamento della minore presso la madre costituirebbe un aspetto di discontinuità con l'attuale contesto scolastico della minore. Tuttavia non va trascurata la miglior competenza materna nel cogliere e corrispondere i bisogni di crescita della figlia, alla quale è risultata poter garantire una maggior continuità nella presenza e nelle incombenze genitoriali, diversamente da quanto emerso rispetto al padre, la cui gestione si caratterizza per una delega importante degli aspetti accuditivi ed educativi della minore ai nonni paterni della medesima, oltre ad aver introdotto intempestivamente nel proprio ambiente la figura della propria compagna che, come evidenziatosi, ha costituito elemento di turbamento per . _1
L'ipotesi del collocamento prevalente presso la madre dovrà contemplare il regolare mantenimento dei weekend di competenza paterna, a settimane alterne, dal venerdì - dal termine dell'orario scolastico - fino alla domenica sera, entro le 21.00; nei weekend di competenza materna si ritiene utile suggerire che il padre tenga con sé la figlia dal venerdì, dopo l'orario scolastico, fino al sabato ore 12.00; di competenza paterna anche l'intero periodo pasquale e le vacanze scolastiche in concomitanza del periodo di carnevale. si ritiene necessario fornire indicazione di avvio di trattamento specialistico in favore dei genitori, a supporto dell'implementazione di risorse parentali orientate ad una maggiore coordinazione/integrazione. Potrebbe essere indicato un percorso di Coordinazione Genitoriale che può essere svolto anche con modalità on-line. La presente indicazione progettuale appare necessaria al fine di contenere l'attuale conflitto co-genitoriale, volta a favorire più adeguatamente il processo di crescita della pagina 17 di 28 figlia, intraprendendo per la stessa le scelte che la riguardano, in modo estraneo alle logiche relazionali attualmente in atto. Per quanto riguarda la minore, in considerazione di quanto emerso nelle more del presente accertamento in relazione alle condizioni psico-evolutive della stessa, si ritiene necessario attivare un intervento di supporto psicologico presso l'Ente Pubblico (UONPIA, Consultorio Familiare), ovvero presso un centro privato.”
All'esito della c.t.u., il G.I. così provvedeva a modifica dei provvedimenti provvisori:
1) Conferma l'affido della figlia minore ai servizi sociali del Comune di residenza _1 disponendo il collocamento prevalente presso la madre dalla fine della scuola. Con il cambio di collocamento il padre potrà tenere la figlia due weekend al mese dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, nonché in occasione di un weekend di pertinenza della madre dal venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato alle ore 12, quando la riporterà dalla madre. In tal modo, la madre terrà solo per un intero weekend _1 al mese. Il padre potrà tenere durante l'intero periodo delle vacanze di Carnevale e di _1 Pasqua, per 4 settimane, di cui due consecutive, durante le vacanze estive da concordare entro il 30.4 di ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie, alternando il giorno di Natale e la Vigilia con l'altro genitore. I ponti scolastici saranno alternati tra i genitori, prevedendo anche l'accorpamento al fine settimana di spettanza. Sono salvi diversi accordi tra i genitori;
2) Dispone l'attivazione di un intervento di supporto psicologico per la figlia minore presso l'Ente Pubblico (UONPIA, Consultorio Familiare), ovvero presso un centro privato;
3) Dispone l'avvio di trattamento specialistico in favore dei genitori, a supporto dell'implementazione di risorse parentali orientate ad una maggiore coordinazione/integrazione.
4) Invita le parti ad esprimersi entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento in merito ad un percorso con un ausiliario nominato dal Tribunale per il percorso di cui al punto che precede, in alternativa dovranno rivolgersi ad un coordinatore o ad un centro indicato dall'ente affidatario;
5) Dispone che l'ente affidatario trasmetta a questo ufficio ( entro il 15.10.2024 una relazione Email_3 nella quale dovrà essere evidenziato ogni elemento utile ai fini dell'affidamento, delle facoltà di visita del genitore non collocatario, gli interventi disposti e l'esito, eventuali ulteriori interventi in favore del nucleo familiare;
6) Pone a carico del padre l'importo di euro 250, da versarsi con decorrenza dal mese di luglio 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2025 e con riferimento al mese di luglio 2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da pagina 18 di 28 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili pagina 19 di 28 senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
7) Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito da ciascun genitore al 50%;
8) Concede i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. c.s.: termine sino al 10.7.2024 per il deposito di memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma nr. 1 c.p.c. termine sino al 9.10.2024 per il deposito di memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma nr. 2 c.p.c. termine sino al 29.10.2024 per il deposito di memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma nr. 3 c.p.c.
9) Si riserva di provvedere all'esito. Si comunichi. Monza, 22 aprile 2024 Il Giudice dott. Carmen Arcellaschi
In data 30.10.2024 il nuovo ente affidatario, i servizi sociali del Comune di Lentate sul Seveso, ove la madre si era trasferita nelle more con la figlia, segnalava condotte maltrattanti del padre nei confronti della figlia, in relazione alle quali la ha proposto Pt_1 denuncia/querela, per cui venivano sospese le visite padre e figlia e incaricata la c.t.u. di procedere ad audizione della minore in data 12.12.2024 alle ore 16.30 presso il suo studio in Monza, via Dante ove la minore doveva essere accompagnata dal curatore speciale. L'audizione era finalizzata a verificare le condizioni della minore, i suoi rapporti con il padre, le recenti condotte del medesimo nei suoi confronti e anche a valutare la possibile ripresa dei rapporti tra padre e figlia in occasione delle vacanze natalizie e nel prosieguo.
Il c.t.u. doveva procedere ad audio-videoregistrazione da depositare presso la Cancelleria del Tribunale su supporto informatico e redigere entro il 16.12.2024 breve relazione in merito all'audizione della minore con termine al curatore speciale di trasmettere entro il 19.12.2024 brevi note contenente le sue istanze all'esito dell'audizione della minore.
All'esito dell'audizione della minore da parte della dr. , videoregistrata, veniva Persona_3 depositata la seguente relazione:
“Nuovo contesto di vita ha espresso soddisfazione per il suo attuale contesto di vita, a seguito del suo _1 collocamento in ambiente materno, pur segnalando che i genitori non le hanno spiegato i motivi del cambiamento. Ha descritto la nuova realtà scolastica con entusiasmo, evidenziando l'interesse per alcune materie nuove, come motoria e archeologia, e descrivendo il personale scolastico ed i compagni come “…bravi, belli, simpatici…”. Tuttavia, ha manifestato dispiacere per aver lasciato i compagni della scuola precedente, precisando di doversi ancora abituare. pagina 20 di 28 ha raccontato di frequentare un'attività pomeridiana, “Hip-Hop”, il martedì al _1 termine dell'orario scolastico, da lei richiesta alla madre. Ha dichiarato di non provare stanchezza o disagi fisici conseguenti a tale attività. Circa l'attuale routine quotidiana, la madre la accompagna a scuola ogni mattina. Al termine dell'orario scolastico, viene prelevata dalla baby-sitter, che si occupa di lei fino al rientro della madre dal lavoro. Ha riferito di avere una propria stanza presso l'abitazione materna. La bambina ha dichiarato di frequentare il compagno della madre, Sig. , e il figlio Per_4 diciottenne di quest'ultimo, . Per_5 Ha ammesso di provare sentimenti di gelosia ed esclusione quando il compagno della madre è presente. La madre le avrebbe risposto che deve abituarsi, come già avvenuto con la convivente del padre.
ha riferito di averlo conosciuto circa due anni fa, in qualità di maestro di ballo _1 della madre. Ha descritto il compagno della madre come talvolta “acido”, specificando un episodio in cui l'uomo avrebbe commentato una sua barzelletta come “squallida”. La madre, in quella circostanza, avrebbe difeso la figlia, ricordando al compagno che si trattava di una bambina. Circa il suo collocamento presso l'ambiente materno, ha riportato che sia il padre _1 che e i nonni paterni sono “arrabbiati”, come riferitole dalla madre. In conclusione, ha ribadito la propria soddisfazione in merito al suo recente _1 collocamento “…mi piace stare a Lentate…è tutto calmo…e non si sentono le litigate…”. Alla domanda di specificare a quali litigi alludesse, ha riferito che presso il padre _1 ha assistito a litigi, accompagnati da toni di voce alti, fra il Sig. e la sua attuale CP_1 convivente e/o fra il padre ed i nonni paterni. Relazione con il padre Ha riferito di non incontrare il padre "...da tanto...", aggiungendo che "...però non mi manca...”. La minore ha dichiarato di non voler incontrare il padre, riferendo episodi in cui lui l'avrebbe trattata male.
ha spiegato che il padre si arrabbiava con lei in quanto riteneva che la figlia non _1 lo ascoltasse. Ha raccontato che il padre “…in questi giorni mi trattava un po' male… era all'inizio di ottobre-novembre…quando ero da lui…lui si arrabbiava…gli veniva spontaneo chiamarmi con delle parolacce…”, rivolgendosi a lei con epiteti che ha definito "brutti" senza volerli ripetere. Inoltre, ha aggiunto che – talvolta -il padre “…mi faceva anche un po' male…usava le mani invece delle parole… per farmi male…mi tirava gli schiaffi…”. A questo proposito, ha riferito di un recente episodio, che ha rappresentato anche _1 mediante il gioco con la casetta. Mentre il padre era in procinto di accompagnarla dalla madre, la bambina si è ricordata di prendere l'ombrello della madre.
pagina 21 di 28 Approfittando che il padre si intratteneva con un vicino, è ritornata in casa per prendere l'ombrello; quando si è accorto della sua assenza, il Sig. le ha detto di scendere CP_1 e, alla spiegazione della figlia, ha risposto “…non fa niente…". L'ha quindi raggiunta e, secondo il racconto della bambina, l'ha spinta "...non so se ha voluto spingermi dal primo scalino della scala...". Oltre ad averla spinta, la bambina ha riportato che il padre, davanti a lei, avrebbe rotto l'ombrello della Sig.ra “…io mi sono messa a piangere…papà mi ha portato di Pt_1 forza in scooter…faceva finta di essere gentile per non farlo sentire a tutti…”.
ha pianto in quanto “…mi ha portato di forza…mi ha lasciato qua sul bordo e io _1 sono caduta sul secondo scalino…mi sono fatta male un po' alla schiena…ho fatto una capovolta…” Ciò si sarebbe verificato l'ultimo giorno che ha incontrato il padre. _1
È giunta dalla madre ancora in lacrime e, alle domande della Sig.ra le ha Pt_1 raccontato quanto accaduto. Da quanto riferito dalla minore, la Sig.ra ha reagito mostrando tristezza. Pt_1 Circa gli altri episodi in cui – secondo la bambina – il padre avrebbe “usato le mani” nei suoi confronti, ha dichiarato di non ricordare le specifiche circostanze, ma ha _1 affermato che “…sono state più di dieci…”. A questo proposito ha affermato che la condotta asseritamente maltrattante del padre si verificava anche in epoca precedente al suo collocamento presso la madre. Tuttavia, alla medesima ha raccontato solo l'ultimo episodio, in quanto temeva che il Sig.
venisse a conoscenza dei suoi racconti e si arrabbiasse “…con la mamma…”. CP_1
Quando è stata informata, la madre le ha comunicato che avrebbe informato il Giudice di quanto appreso. Alla domanda dell'Avv. Cecchi in merito all'episodio dello zaino, ha dichiarato _1 che il Sig. glielo ha rotto “…usando il coltello…”. CP_1
ha riferito dei suddetti episodi sia ai nonni materni che paterni;
in merito alla _1 Per reazione dei nonni materni ha affermato “…la nonna mi ha detto che è un segreto fra Per noi …fra me, la mamma e la nonna e il nonno due Persona_9 segreti…riguardano me e la mamma…sono delle cose che stiamo facendo noi per non far venire papà e per… i ladri…nelle vicinanze…”. Attualmente, i contatti fra la minore e il padre avvengono solo attraverso videochiamate giornaliere. Sul punto ha descritto di essere talvolta “felice” e altre volte no. _1 La bambina ha spiegato che tale alternanza di stati d'animo dipende dall'atteggiamento del padre, ovvero da “…come ha le emozioni su di me…”. Alla richiesta di chiarire il suo pensiero, la minore ha esemplificato come segue “…ieri mi diceva che continuavo a fare la faccia da saputella…con tono non scherzoso…era un tono arrabbiato…di rimprovero…”. In generale, ha l'impressione che il padre sia “…arrabbiato…annoiato…” dal _1 doverla contattare quotidianamente. Ha definito il genitore come “violento”; alla richiesta della scrivente di esplicitare il significato del termine utilizzato, la minore ha spiegato che con questo termine intende dire
“…quando mi fa male… quando è arrabbiato…vorrei che non fosse così cattivo…”.
pagina 22 di 28 Circa le prospettive future, ha raccontato che, in occasione del prossimo Natale, _1 ha chiesto “…un miracolo…non far diventare papà violento…”. Vorrebbe che fosse “…gentile…” e, in tal caso “… mi piacerebbe molto stare con lui…e se inizia di nuovo ad essere cattivo non vado più da lui…”. Secondo , però “…i miracoli non possono farsi…e quindi io…non penso che si _1 possa avverare…io insisto… “. In conclusione, alla domanda della scrivente in merito a cosa desiderasse far sapere al Giudice, ha risposto che vorrebbe comunicare la sua volontà di rimanere a _1 Lentate sul Seveso e di non voler incontrare né il padre né la sua convivente, che – secondo il racconto della minore – in un'occasione l'avrebbe cacciata dalla casa paterna. Rapporti con i nonni paterni non ha più incontrato i nonni paterni dalla sospensione degli incontri con il _1 padre. A domanda della scrivente, ha espresso il desiderio di rivederli, a condizione che siano disponibili a recarsi da lei. Tuttavia, ritiene improbabile questa eventualità, spiegando che il nonno paterno sarebbe arrabbiato con la madre, come dalla stessa riferitole.
****** In ottemperanza a quanto richiesto dal Giudice, relativamente “…a verificare le condizioni della minore, i suoi rapporti con il padre, le recenti condotte del medesimo nei suoi confronti e anche a valutare la possibile ripresa dei rapporti tra padre e figlia in occasione delle vacanze natalizie e nel prosieguo...”, si rappresenta quanto segue. Osservazioni sulle condizioni della minore Durante l'incontro, ha mostrato un atteggiamento relazionale spontaneo e aperto _1 al confronto. Non sono emersi segnali di disagio;
la minore è apparsa a proprio agio e motivata a raccontarsi, rispondendo alle domande con naturalezza. L'incontro con la minore ha evidenziato una condizione di equilibrio e adattamento nell'attuale contesto materno, caratterizzato da una relazione affettuosa con la madre e una certa serenità, come testimoniato dalle sue parole e comportamenti. Circa i suoi rapporti con il padre, sono emerse preoccupazioni significative riguardo alla figura paterna, soprattutto in relazione ai riferiti episodi di maltrattamento fisico e verbale da parte del Sig. , che la minore ha descritto come dolorosi e che – attualmente - CP_1 non consentono una ripresa autonoma della relazione della minore con il padre. Pur sottolineando di non voler incontrare il genitore a causa dei comportamenti descritti,
ha manifestato - tuttavia - il desiderio che egli cambi atteggiamento in futuro. _1 Ne sono testimonianza le sue parole riguardo al “miracolo” di non voler più vedere il padre “violento”, parole che indicano la sofferenza psicologica della minore circa la sua relazione con il padre. Alla luce di quanto emerso durante l'ascolto delegato della minore, si ritiene opportuno suggerire i seguenti interventi, atti a tutelare il benessere psicofisico di : _1 1. Garantire un supporto psicologico per la minore, al fine di affrontare le esperienze a probabile valenza traumatica e favorire un processo di elaborazione delle sue emozioni e relazioni.
pagina 23 di 28 2. Monitorare i rapporti della minore con il padre, suggerendo che gli stessi possano aver luogo presso il Servizio di Spazio Neutro mediante il supporto di un professionista, per promuovere il recupero della relazione padre-figlia.
3. Per quanto attiene al padre: si indica la necessità che il Sig. usufruisca di un CP_1 programma di supporto psicoeducativo e/o psicoterapeutico. Monza, 16.12.2024 L'Ausiliaria del Giudice Maria Di Benedetto Allegato Disegno spontaneo effettuato dalla minore
Il G.I. così provvedeva:
1) Conferma la sospensione delle visite tra padre e figlia;
2) Incarica l'ente affidatario:
- di disporre un supporto psicologico per la minore, al fine di affrontare le esperienze a probabile valenza traumatica e favorire un processo di elaborazione delle sue emozioni e relazioni;
- di monitorare i rapporti della minore con il padre, suggerendo che gli stessi possano aver luogo presso il Servizio di Spazio Neutro mediante il supporto di un professionista, per promuovere il recupero della relazione padre-figlia.
3) Invita ad usufruire di un programma di supporto psicoeducativo e/o CP_1 psicoterapeutico che lo aiuti a sintonizzarsi sulle esigenze della figlia;
4) Assegna termine all'ente affidatario sino al 30.5.2025 per la trasmissione a questo ufficio ( di una relazione aggiornata, Email_3 evidenziando ogni elemento utile ai fini dell'affidamento, delle facoltà di visita del padre, l'esito dei percorsi ed eventuali ulteriori interventi in favore del nucleo familiare;
5) Ordina ad entrambe le parti l'esibizione in giudizio entro il 30.5.2025 a del Pt_1
730/2022-2023 e 2024, a del PF 2023-2024; CP_1
6) Assegna termine sino al 16.7.2025 per la trasmissione del foglio di precisazione delle conclusioni;
7) Concede i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 16.7.2025;
8) Rimette la causa al Collegio per la decisione alla scadenza dei termini. Si comunichi anche ai servizi sociali del Comune di Lentate sul Seveso. Monza, 20 dicembre 2024 Il Giudice dott. Carmen Arcellaschi
Il curatore speciale, nelle conclusioni chiede la conferma dell'affidamento all'ente, che va disposto conformemente alle conclusioni del c.t.u., in quanto la conflittualità tra i genitori impedisce loro di assumere decisioni condivise nell'interesse della figlia. La conflittualità si è accentuata in seguito alle dichiarazioni rese dalla figlia minore, circa eventuali condotte inadeguate del padre. L'introduzione della nuova compagna nella vita di ha _1 cagionato un turbamento alla figlia, anche perché sarebbe giunta a cacciarla dalla casa del padre. Il padre fatica a sintonizzarsi sulle esigenze della figlia, ponendosi nei suoi confronti con atteggiamenti che non vengono percepiti come affettuosi ma violenti. pagina 24 di 28 Pertanto, la figlia minore deve essere affidata ai servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore, attualmente Meda, per 24 mesi ai sensi dell'art. 5bis L. 184/83, quindi fino al 13.11.2027, decorso il quale l'affido tornerà condiviso salvo proroga. Va disposta la limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni relative alla salute, educazione, istruzione, residenza e facoltà di regolamentare i rapporti con il padre, attualmente in spazio neutro. Va confermato il collocamento prevalente presso la madre che, nel mese di aprile 2025, si è trasferita a vivere a Meda, via San Pietro Martire 2 presso il nuovo compagno e il di lui figlio, come comunicato dai servizi sociali del Comune di Lentate sul Seveso. Dalla relazione di maggio 2025 dei servizi sociali di Lentate si evince che sono stati attivati gli incontri padre-figlia in spazio neutro, dopo che ha manifestato il desiderio di _1 un riavvicinamento. A volte sono positivi, altre volte no. Incontra volentieri i nonni paterni da febbraio 2025, purchè ciò non avvenga nella loro abitazione contigua a quella del padre. Di regola, gli incontri avvengono di sabato o domenica nella casa di campagna a Concorezzo. Il Collegio non ritiene di rimettere la causa sul ruolo per verificare l'esito del giudizio penale, in quanto ciò comporterebbe una dilatazione dei tempi processuali, al momento inutile, in quanto la figlia sta vedendo il padre in spazio neutro. Le censure alla c.t.u. del resistente non sono condivisibili, alla luce degli accadimenti anche successivi che hanno legittimato la sospensione delle visite tra padre e figlia, poi ripresi in spazio neutro. Occorre attendere i tempi della minore ma anche del padre, per superare qualche incomprensione che può insorgere nel corso degli incontri. E' opportuno che i genitori intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità. Dovrà essere monitorato il nuovo nucleo familiare nel quale è inserita la minore, anche se al momento non sono state rilevate criticità dagli insegnanti. continua a frequentare _1 la scuola di Lentate sul Seveso e la madre ha dichiarato che intende consentirle di proseguire tale percorso scolastico fino alla fine della primaria. L'ente affidatario, coordinandosi con i servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza del padre, attualmente Monza, dovranno proseguire gli incontri in spazio neutro padre-figlia e verificare l'andamento, adottando ogni intervento opportuno nell'interesse della minore. IV. Nulla va disposto in merito alla casa coniugale, di proprietà della madre di , in CP_1 quanto la moglie si è trasferita altrove. V. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. La ricorrente ha dichiarato nel 2023 un reddito netto mensile di euro 2.110,44 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dalla Cu 2024. La ricorrente deve pagare un mutuo di euro 514 mensili avendo di recente acquistato un immobile in Lentate sul Seveso, dove si era trasferita a vivere e la cui destinazione non è nota, in seguito al trasferimento a Meda. Ha acquistato un'auto nel gennaio 2023 con un finanziamento di euro 232 mensili per i primi 4 anni. Ha documentato euro 100 mensili per utenze circa. pagina 25 di 28 Da aprile 2025 convive con il nuovo compagno a Meda. Il marito amministra condomini e viveva nella casa coniugale di proprietà di sua madre ma è proprietario di un altro immobile in Monza di maggiori dimensioni, che stava ristrutturando. Nel 2021 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 1317, analogo a quello dell'anno precedente, da ultimo ha presentato un'autodichiarazione nella quale dichiara di non avere presentato dichiarazioni dei redditi successivi non disponendo delle risorse per pagare il commercialista. Vive con la nuova compagna. L'assegno unico familiare va attribuito per intero alla madre in forza del collocamento pressochè esclusivo. La ricorrente chiede la conferma del contributo di euro 250 mensili già disposto in via provvisoria. Il contributo a carico del padre viene stabilito come da dispositivo, tenuto conto del fatto che ha piena capacità lavorativa e, allo stato, non tiene mai la figlia, per cui non provvede al mantenimento diretto.
VI. Le ulteriori domande del resistente, relative a rapporti patrimoniali tra i coniugi, sono inammissibili nel presente giudizio.
VII. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del resistente nella misura di 1/2, in quanto soccombente in via prevalente, dichiarando compensato il residuo importo per la natura necessaria del giudizio.
VIII. Le spese del curatore speciale devono essere poste a carico delle parti che, con la loro conflittualità hanno reso necessaria la nomina, con distrazione in favore dell'erario per l'ammissione della minore al gratuito patrocinio.
IX. Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di ciascun parte nella misura del 50% in quanto necessaria ai fini delle domande relative alla minore, salva la solidarietà nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra e;
Parte_5 Controparte_1
II. Rigetta la domanda di di addebito alla moglie della separazione;
CP_1
III. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONZA affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
IV. Affida la figlia minore ai servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore, attualmente Meda, per 24 mesi ai sensi dell'art. 5bis L. 184/83, quindi fino al 13.11.2027, decorso il quale l'affido tornerà condiviso salvo proroga. Dispone la limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni relative alla salute, educazione, istruzione, residenza e facoltà di regolamentare i rapporti con il padre, attualmente in spazio neutro. pagina 26 di 28 V. Pone a carico del padre l'importo di euro 250, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2026 e con riferimento al mese di novembre 2025. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, pagina 27 di 28 cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che l'ente affidatario, coordinandosi con i servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza del padre, attualmente Monza, prosegua gli incontri in spazio neutro padre-figlia e verifichi l'andamento, adottando ogni intervento opportuno nell'interesse della minore. Incarica l'ente affidatario di monitorare il nuovo nucleo familiare nel quale è stata inserita la minore;
VII. Invita entrambi i genitori a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
VIII. Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
IX. Condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio nella misura di CP_1 Pt_1 ½, che liquida nella misura già ridotta di euro 3.000 per compensi oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa, dichiarando compensato il residuo importo;
X. Pone le spese del curatore speciale a carico delle parti con distrazione in favore dell'erario per l'ammissione della minore al gratuito patrocinio;
XI. Pone le spese di c.t.u. a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u.
Dispone la comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali di Meda e Monza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6899/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Francesca Maria Anna VIGGIANO (C.F. recapito PEC - del Foro di Taranto, con C.F._2 Email_1 studio in Taranto, Viale Trentino n° 90, CAP 74121, ove la GNa dichiara di Parte_1 eleggere domicilio. L'Avv. Francesca Viggiano dichiara di voler ricevere le relative comunicazioni alla PEC Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
Monza (MB), Via Raffaello Sanzio n° 1, CAP 20900, , con l'Avv. Anna Casiraghi con studio in Biassono (MB), Via Cesana e Villa N° 29, cap 20853, C.F.: , C.F._4 RESISTENTE
Con l'intervento di avv. SONIA CECCHI (C.F. ), con studio in Monza (MB), Piazza San Pietro C.F._5 Martire, 1, in qualità di Curatore Speciale di , nata a [...] il [...], giusta Persona_1 ordinanza di nomina in data 26 maggio 2023 del Tribunale di Monza, Sezione Quarta.
L'Avv. Sonia Cecchi dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 039.2308270 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2 del P.M. sede pagina 1 di 28 OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
1.dichiarare la separazione dei coniugi e ordinandone Parte_1 Controparte_1 l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Monza;
2. preso atto che le parti sono economicamente autosufficienti, stabilire che nulla devono, reciprocamente, l'uno all'altra a titolo di concorso al mantenimento;
3. affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni _1 sull'affido condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna in Meda (MB) alla via San Pietro Martire n. 2, con prosecuzione del percorso scolastico presso la scuola primaria di Lentate sul Seveso “Enrico Toti”;
4. assumere ogni utile provvedimento in merito agli incontri padre-figlia da tenersi, allo stato attuale, in modalità protetta ovvero secondo le modalità che codesto On.le Giudice dovesse ritenere opportune e confacenti alle esigenze della minore;
5. ciascun genitore garantirà un contatto telefonico quotidiano con la minore all'altro genitore, a mezzo video call ovvero, in alternativa con una chiamata vocale.
6. confermare a carico del padre un contributo al mantenimento per la figlia di € 250,00 _1 mensili, oltre assegno unico e universale da erogarsi direttamente in favore della madre, ovvero quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta. Tale somma dovrà essere versata in via anticipata entro il 10 di ogni mese per 12 mensilità annue e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Monza.
7. Ordinare al sig. la restituzione degli arredi e suppellettili presenti nell'appartamento di CP_1
Monza, Via Raffaello Sanzio n. 1, di proprietà della sig.ra ed ivi ancora presenti. Pt_1
per Controparte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, “contrariis reiectis” così giudicare: Respingere tutte le domande della ricorrente Parte_1
Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con addebito di Controparte_1 Parte_1 colpa alla GNa Parte_1 DISPORRE che la figlia minorenne , nata a [...] il [...], C.F.: Persona_1
, abitante in Meda, Via Santi Martiri nç 222, sia affidata all'Ente Affidatario C.F._6 territorialmente competente. DISPORRE che la casa coniugale, sita in Monza, Via Raffaello Sanzio n° 1, di proprietà della madre del resistente , GNa , sia assegnata in godimento al GN Controparte_1 Parte_2 [...]
, dando atto che la GNa ha lasciato spontaneamente l'abitazione CP_1 Parte_1 coniugale di propria iniziativa a giugno 2022, trasferendosi ad abitare a Lentate sul Seveso (MB), ove la GNa presta attività lavorativa. Parte_1 In punto rapporti padre e figlia minorenne : Persona_1 Revocare il provvedimento di sospensione delle visite, emesso dall'Ill.mo GN Giudice, dott.ssa Carmen Arcellaschi, essendo stati verosimilmente smentiti i fatti posti alla base della sospensione a fronte anche di dichiarazioni della nonna paterna di della GNa _1 Persona_2 compagna del GN , assunte in sede penale, così come sicuramente dagli elementi Controparte_1 oggettivi risultanti dal certificato di P.S. In via principale: confermare l'affidamento di all'Ente territorialmente competente. _1 pagina 2 di 28 A fronte del collocamento della minore presso la GNa a fronte del fatto che, in Parte_1 corso di CTU della dott.ssa , la GNa aveva sempre negato alla CTU di Persona_3 Parte_1 avere un compagno, laddove, a distanza di un anno e mezzo dalla CTU, la GNa ha cambiato Pt_1 casa, trasferendosi da Lentate sul Seveso, dove lavora, a Meda, dove abita con il compagno, GN
ed il di lui figlio;
Persona_4 Per_5 considerato che la presenza del GN nella vita della minore non è mai stato Persona_4 _1 valutata dalla CTU (contrariamente a quanto accaduto per la compagna del GN ); Controparte_1 preso atto che anche i Servizi Sociali affermano essere prioritario comprendere se la minore _1 nell'attuale situazione, sia messa in grado di esprimere sentimenti positivi verso il padre, oppure se la madre, GNa sia d'ostacolo a ciò e persino coartante per la figlia, alla luce anche di Parte_1 osservazione dell'atteggiamento di in presenza della madre, di cui alla relazione dei Servizi _1 Sociali del 28.05.2025, ed alla luce delle lagnanze rivolte dal GN circa le continue Controparte_1 intrusioni ed interferenze della GNa allorché le videochiamate erano in atto, ed allorché la Pt_1 minore, in un colloquio con la dott.ssa , confessava di aver preso di nascosto il Parte_3 cellulare del padre e di averne visto e messaggi, per, evidentemente, riferirne alla madre. Preso atto del manifestato desiderio della minore di riavvicinamento al padre, Persona_1 GN , come attestato dalla relazione dei Servizi Sociali di Lentate sul Seveso del Controparte_1
28.05.20245 a firma dell'Assistente Sociale, dott.ssa Monica Lopatriello, e della psicologa, dott.ssa
, disporre che siano ripristinate immediatamente modalità di libera permanenza della Testimone_1 minore con il padre, GN , per riattivare appieno il rapporto genitoriale, alla stregua Controparte_1 delle condizioni già rassegnate in memoria “ex” Art. 183, 6° comma n°° 1, oppure secondo le condizioni e modalità che determinerà l'ill.mo GN Giudice secondo equità. IN DENEGATO SUBORDINE: Nel caso che le auspicate condizioni di permanenza della minore con entrambi i genitori, _1 esposte per il resistente nella memoria “ex” Art. 183, 6° comma, n° 1 C.P.C., che qui Controparte_1 si richiamano in punto, e qui rassegnate in via principale, non siano accolte, DISPORRE che sia proseguito l'odierno intervento dei Servizi Sociali, anche con spazio neutro, con la finalità di favorire la relazione tra il GN e la figlia e di garantirne alla minore Controparte_1 _1 _1
la possibilità di esprimere sentimenti positivi verso il padre, senza interferenza e/o
[...] condizionamento da parte della GNa e DISPORRE, altresì, che sia demandato Parte_1 all'Ente Affidatario di determinare le più idonee modalità di permanenza della minore con il padre, a fronte del collocamento della minore presso la madre e alla stregua dell'attuale situazione _1 familiare della GNa coabitante a Meda con il GN ed il figlio Parte_1 Persona_4 dello stesso, . Per_5 All'uopo, ordinare all'Ente Affidatario di monitorare il rapporto della GNa con la Parte_1 figlia implementando idonea osservazione domiciliare, almeno settimanale, da parte di _1 educatrice. Confermare l'ordinanza del 22.04.2024 del GN in punto di attivazione immediata ed urgente di Pt_4 un percorso psicologico presso UONPIA, oppure Consultorio Familiare oppure altro centro privato. DISPORRE l'obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro il proprio recapito effettivo, anche telefonico, oltre ad un indirizzo e-mail. DISPORRE l'obbligo per ciascun genitore di accompagnare e assistere nelle attività _1 scolastiche ed extrascolastiche che coincidano con i tempi dell'affidamento. DISPORRE l'obbligo per ciascun genitore che tenga con sé la figlia di procurare _1 quotidianamente un contatto telefonico o comunque via What's App o in video della figlia _1 pagina 3 di 28 con l'altro altro genitore, sia durante i fine-settimana che durante le vacanze scolastiche estive e natalizie e nei giorni che, comunque, la minore trascorrerà con l'altro genitore. DISPORRE che, a titolo di contributo al mantenimento di , nella denegata ipotesi Persona_1 che, in virtù del richiesto collocamento della figlia con tempi di permanenza paritari tra i due _1 genitori, così da giustificare che non venga posto a carico del GN alcun contributo Controparte_1 di mantenimento, disporre che il GN sia tenuto a versare somma di € 100,00, o Controparte_1 quell'altra somma che sarà ritenuta giusta ed equa da parte del GN Giudice, da versarsi ogni mese entro il giorno 10 del mese in via anticipata. DISPORRE che, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia , Persona_1 entrambi i genitori contribuiscano in misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Monza e che i genitori si attengano alle linee guida in materia sottoscritte il 07.05.2018 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Monza. DISPORRE che l'Assegno Universale per i figli sia suddiviso tra i genitori in misura del 50%. DISPORRE che i GNi e siano tenuti a prestarsi reciproco Controparte_1 Parte_1 assenso al rilascio della carta d'identità della minore valida per l'espatrio Persona_1 nell'ambito dell'Unione Europea. SULLE DOMANDE A CONTENUTO ECONOMICO Rigettare siccome inammissibile nella causa di separazione legale la domanda, avente contenuto economico, proposta contro il GN di restituzione in favore della ricorrente Controparte_1 della somma di € 20.984, 68 (punto 9 della memoria “ex” Art.183, 6° comma C.P.C. Parte_1 di Controparte) , ed, od, respingerla siccome infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni già dedotte in narrativa degli atti del resistente. Rigettare come inammissibile la domanda al punto n° 5 delle conclusioni avversarie del ricorso nella parte successiva alla frase di Controparte:
“assegnare la casa coniugale sita in Monza alla via Raffaello Sanzio n° 1 al sig. che Controparte_1 già la occupa” ” (su cui vi è adesione), e di cui al punto n° 8 memoria di cui alla memoria “ex”Art.183, 6 ° comma, n° 1 C.P.C. di Controparte, essendo inammissibile nella causa di separazione legale la domanda, avente contenuto economico, proposta dalla ricorrente contro il GN Parte_1
, di assegnazione alla GNa degli arredi e suppellettili dalla stessa Controparte_1 Parte_1 asseritamente acquistati ed ancora asseritamente presenti nella dimora coniugale, ed, od, infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni già dedotte in narrativa degli atti presentati ed a fronte della produzione
“sub” docc. n° 7 dell'elenco delle cose asportate clandestinamente e furtivamente dalla GNa dalla casa coniugale.
Parte_1 IN VIA PRINCIPALE;
Condannare la GNa a restituire al GN la somma di €
Parte_1 Controparte_1 96.978,45 (o quell'altra somma, per intero e/o per quota del 50% da determinarsi in corso di causa oppure secondo equità da parte del GN Giudice) per spese sostenute dal GN in Controparte_1 costanza di convivenza “more uxorio” e successivamente matrimoniale per la famiglia sino all'anno 2020 e con riserva di aggiungervi le somme riferite anche all'anno 2021 e fino a giugno 2022, data di inizio della separazione di fatto tra i coniugi, e per somme di proprietà del GN Controparte_1 versate sul conto corrente della GNa come risultanti dagli estratti-conto che si
Parte_1 allegano “sub” Doc. n° 8, 9, 10 ed 11 e “sub” produzione documentale avversaria di estratti-conto allegati “ex adverso” al ricorso per separazione giudiziale per quanto riguarda le somme di € 21.500,00, come da estratti-conto della GNa del 2020, ed € 23.902,45, come da estratti-conto
Parte_1 della GNa del 2017, versate dal GN GNa per
Parte_1 CP_2 Parte_1 pagina 4 di 28 toglierle dal conto corrente del GN , e che vanno restituite al resistente Controparte_1 [...]
siccome è venuto meno il presupposto per la conservazione delle somme nel conto della CP_1 GNa alias l'”affectio maritalis” e siccome di proprietà del resistente e comunque da lui Pt_1 provenienti. IN SUBORDINE Nel caso che il Tribunale di Monza abbia a condannare il GN alla restituzione in Controparte_1 favore della GNa di qualsivoglia somma di denaro, dichiarare l'estinzione per Parte_1 compensazione delle somme vantate a credito dalla GNa con quelle vantate a credito da Pt_1 parte del GN e, conseguentemente, condannare la GNa a Controparte_1 Parte_1 pagare al GN la differenza residuata dopo l'avvenuta compensazione in forza del Controparte_1 controcredito del GN verso la GNa di € 96.978,45 o Controparte_1 Parte_1 quell'altra somma, maggiore o minore, per intero e/o per quota del 50%, da determinarsi in corso di causa oppure secondo equità da parte del Giudice. Condannare la GNa a pagare al GN il controvalore delle cose Parte_1 Controparte_1 asportate dalla casa coniugale senza il consenso del GN in modo clandestino, Controparte_1 elencate nel documento prodotto dal resistente “sub” doc. n° 7, da determinarsi in corso di causa oppure dal GN Giudice secondo equità. Condannare la GNa a pagare al GN il 50% delle spese per la Parte_1 Controparte_1 figlia risultante dagli scontrini prodotti “sub” doc. n° 12, dell'ammontare totale di Persona_1
€ 489,43, sostenute integralmente dal GN da giugno 2022 alla data odierna, pari Controparte_1
“pro quota” ad € 244,71=. Condannare la GNa a pagare al GN la somma di € 3150,00 Parte_1 Controparte_1 per 9 mesi di contributo di mantenimento per la figlia da giugno 2022 sino a febbraio 2023, _1 non avendo la GNa versato alcunché al GN , oppure Parte_1 Controparte_1 quell'altra somma che sarà determinata dal GN Giudice secondo equità. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente al punto n° 5, o comunque di una qualsivoglia domanda di contenuto economico a carico del GN , Controparte_1 determinare in corso di causa e/o secondo equità da parte del GN Giudice il corrispondente valore delle cose che dovessero risultare ad esito del presente giudizio come spettanti alla GNa Pt_1
ed, in ogni caso, scomputare il relativo valore da quanto risultasse dovuto dalla GNa
[...] al GN in forza del controcredito del GN di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
€ 96.978,45 o quell'altra somma, maggiore o minore, per intero e/o per quota del 50%, da determinarsi in corso di causa oppure secondo equità da parte del Giudice. Scomputare da qualsivoglia somma che risultasse dovuta alla GNa ad esito del Parte_1 presente giudizio ulteriormente le somme dovute al GN siccome determinate in Controparte_1 corso di causa, oppure dal GN Giudice secondo equità, quale valore della quota spettante al GN
sulle cose asportate dalla GNa dall'abitazione coniugale in Controparte_1 Parte_1 forma clandestina e furtiva e le somme dovute dalla ricorrente al GN a titolo di Controparte_1 mantenimento ordinario di da parte del GN da giugno 2022 a Persona_1 Controparte_1 febbraio 2023. IN ESTREMO SUBORDINE Condannare la GNa essendo i coniugi in regime di separazione dei beni, a Parte_1 restituire al GN la somma di € 96.978,45, o quell'altra somma, maggiore o Controparte_1 minore, per intero e/o per quota del 50%, da determinarsi in corso di causa oppure secondo equità da pagina 5 di 28 parte del Giudice, “ex” Art. 2041 C.C., quale perdita patrimoniale subita nel corso della convivenza dapprima “more uxorio” e poi matrimoniale con la GNa Parte_1 Si richiamano tutte le domande, conclusioni, eccezioni (tra cui quella di tardività ed inammissibilità della memoria di costituzione aversaria ad esito dell'udienza presidenziale) ed istanze istruttorie articolate in memoria “ex” Art. 183, 6° comma n° 2 C.P.C,. dalla difesa del GN e Controparte_1 così si insiste nell'ammissione dei mezzi di prova articolati in memoria “ex” Art. 183, 6° comma n° 2 C.P.C. ed “ex” Art. 183, 6° comma n°n° 3 C.P.C., da intendersi qui richiamati, e parimenti ci si oppoe a tutte le avverse istanze e deduzioni istruttorie avversarie richiamando il contenuto della memoria
“ex”Art.183, 6° comma, n° 3 C.P.C.., così come si richiama integralmente il contenuto della memoria autorizzata dall'Ill.mo GN Giudice a seguito dell'ordinaanza emessa in data 30.10.202, depositata in data 02.12.2024. Si ribadisce l'eccezione di tardività della memoria avversaria di integrazione alla costituzione di parte ricorrente datata 9 aprile 2023 e depositata in data 11.04.2023, che non rispetta il termine di 30 Pt_1 giorni liberi prima dell'udienza dell'11.05.2023, fissato dal GN Giudice per la ricorrente per il deposito della memoria integrativa con conseguente inammissibilità di eccezioni ed argomentazioni relativi a fatti dedotti, come già eccepito dalla sottosritta procuratrice nella propria memoria di integrazione alla costituzione, depositata in data 28.04.2023, alla quale ci si riporta in merito all'eccezione di tardività ed inammisibilità della memoria avversaria (si vedano a pagg. 37 e 38 della memoria integrativa della sottoscritta procuratrice), per ciò che, trattandosi di giorni liberi, il termine ultimo per il deposito della memoria di Controparte era il 7 aprile 2023 e non, per contro, l'11.04.2023. Infatti, trattandosi di 30 giorni liberi prima dell'udienza dell'11.05.2023, non si computano nel termine né il dies a quo né il dies ad quem. Ne consegue che Controparte non può utilizzare fatti ed eccezioni e deduzioni contenute nella predetta memoria tardiva, e come, tale inammissibile, per sostenere i le proprie domande ed i propri argomenti, tra cui, in particolare, l'asserito rilascio della casa coniugale (avvenuto in forma del tutto spontanea e volontaria) per asserita intimidazione da parte del GN
con tutti gli elementi fattuali di contorno e così giustificare l'impossessamento di Controparte_1 mobili e suppellettili prelevati clandestinatamente e furtivamente dalla casa coniugale. Si richiama altresì il contenuto della memoria “ex” Art. 183, 6 ° comma n° 1 C.P.C. per l'ulteriore specificazione di fatti coinvolti dall'ecceziine di tarduvità. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
1)Dichiarare la separazione tra i coniugi e con ogni conseguenziale Controparte_1 Parte_1 pronuncia;
2)Confermare l'affido della figlia minore ai servizi sociali del Comune di residenza della _1 minore, attualmente Meda, per il periodo minimo di 18 mesi dalla pronuncia, salvo prolungamento della limitazione della responsabilità genitoriale alla luce dell'evolversi delle condizioni psicologiche della minore e dell'impatto sulle stesse della conflittualità genitoriale;
i servizi sociali avranno il compito di monitorare lo stato psicofisico della minore, anche in relazione alla nuova situazione abitativa, di gestire gli incontri con il padre come meglio precisato al punto 4), di assumere le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, sentiti i genitori e in caso di loro disaccordo, fermo restando che i relativi oneri economici saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, segnalando in ogni caso immediatamente al Giudice tutelare situazioni di grave pregiudizio per la minore;
pagina 6 di 28 3)Confermare il collocamento prevalente della minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
4)Confermare la limitazione degli incontri tra padre e figlia da effettuarsi, allo stato, in modalità protetta rimettendo al servizio affidatario la gestione e definizione delle modalità e dei tempi degli incontri di sia con il padre che con i nonni paterni, con ogni più ampia facoltà; _1
5)Disporre che i servizi sociali proseguano l'intervento psicologico già attivato per la minore se possibile o ne attivino con urgenza altro, anche presso un centro privato a spese dei genitori;
6) Disporre che i servizi sociali territorialmente competenti in relazione alle residenze dei genitori diano avvio, in concerto tra loro, a un percorso di trattamento specialistico in favore dei genitori, a supporto dell'implementazione di risorse parentali orientate ad una maggiore coordinazione/integrazione.
7) Ci si rimette alle decisioni del Tribunale in ordine al contributo economico del padre alle esigenze della figlia e alla suddivisione tra i genitori delle spese extra assegno.
8) Condannare le parti adulte del processo al pagamento delle competenze del curatore speciale.
Motivi della decisione
I. La domanda di separazione è fondata. I coniugi hanno contratto matrimonio in data 2.8.2017 in Monza e sono comparsi all'udienza del 1.3.2023 avanti il Presidente, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. Il resistente ha chiesto l'addebito alla moglie della separazione, allegando nella comparsa di costituzione che la moglie ha deciso di lasciare la casa coniugale nel giugno 2022, quando i suoi genitori sono saliti da Taranto e ha iniziato a limitare i rapporti tra padre e figlia. La moglie allega di essere stata costretta a lasciare la casa coniugale a causa della condotta del marito, che la sviliva come donna e come madre, fino ad arrivare a spintonarla dalle scale in data 19.6.2022. Nella comparsa conclusionale il marito allega che la moglie avrebbe intrattenuto due relazioni extraconiugali, da ultimo con , suo maestro di Persona_4 ballo. Relativamente ai maltrattamenti ai danni della ricorrente, nella memoria di replica allega che in data 16/09/2025 è stato notificato alla sig.ra decreto di fissazione Parte_1 dell'udienza preliminare (n. 10339/24 R.G.N.R. – n. 3440/25 R.G. G.I.P.), per il prossimo 20/01/2026, reso in ragione della richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero nei confronti del sig. , “imputato del reato previsto e punito dall'articolo 572 Controparte_1 comma 2 CP perché maltrattava, sottoponendola a reiterate condotte di violenza verbale morale e fisica la figlia (nata a [...] il [...]) ogni qualvolta la Persona_1 bambina si trovava collocata presso la sua abitazione a seguito della separazione personale con la di lei madre, rivolgendosi alla minore con parole svalutanti offensive del tipo
“zoccola, puttana, stronza”, colpendola in più occasioni con schiaffi ed in un'occasione con cinque pugni sulla schiena, provocandole lesioni meglio descritte nel capo che segue;
in un'altra occasione inseguendo la minore e colpendola con un ombrello alla coscia;
nel distruggerle lo zaino scolastico, regalato alla bambina dalla bisnonna materna come da suo pagina 7 di 28 desiderio, prendendolo a coltellate perché proveniente dalla parente a lui non gradita;
nel farla assistere ad una violenta discussione avuta con il proprio padre (nonno della minore) sfociata in un'aggressione fisica con coltello. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della figlia minorenne;
in Monza in data anteriore e prossima all'ottobre 2024. B) Del reato previsto e punito dall'articolo 582-576 n.
5-577 n. 1 c.p., Perché per futili motivi colpendo la figlia nata a [...] il [...] con 5 pugni sulla Persona_6 schiena le cagionava lesioni personali giudicate guaribili in giorni due. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione del reato di maltrattamento in famiglia e ai danni della figlia minorenne in Monza il 21/10/2024”. Il resistente nega la condotta maltrattante. Rileva il Collegio che le condotte maltrattanti nei confronti della moglie, che non ha chiesto l'addebito al marito della separazione, saranno valutate dal giudice penale. Non vi sono elementi a supporto delle allegazioni del marito di due relazioni extraconiugali della moglie. E' pacifico che tra i coniugi è insorta una crisi, esitata nell'allontanamento della moglie dalla casa coniugale in data 19.6.2022. Successivamente, entrambi i coniugi hanno intrapreso una nuova relazione sentimentale. Pertanto, la domanda del marito di addebito alla moglie della separazione deve essere rigettata. III. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
All'esito dell'udienza presidenziale è stato così disposto in via provvisoria e urgente: Rilevato che le parti chiedono concordemente l'affido condiviso della figlia minore
, nata a [...] il [...], ma ciascun genitore chiede il collocamento Persona_1 presso di sé. Allo stato, la figlia vive con il padre presso la casa coniugale, la madre si è trasferita a vivere a Lentate sul Seveso, vicino al luogo di lavoro e non intende chiedere l'assegnazione della casa. La figlia frequenta la scuola elementare di Monza via de Amicis con orario 8.35/16.20. Il marito può contare stabilmente sull'aiuto dei suoi genitori, entrambi pensionati, che vivono a Monza, mentre la moglie, che lavora a Lentate sul Seveso dalle 9 alle 17.30 con pausa di mezz'ora, può contare sull'aiuto saltuario dei suoi genitori, che vivono a Taranto e vengono spesso a Lentate sul Seveso, ma non vivono stabilmente a Lentate. Tra l'al, la nonna materna lavora come istruttore amministrativo per il Comune e, al momento, lavora pagina 8 di 28 in smart working in quanto lavoratore fragile, ma non è dato sapere per quanto tempo potrà ancora lavorare in smart working. La ricorrente lavora alle dipendenze della Boffi s.p.a. con un reddito netto mensile di euro 2.000 mensili, il marito è amministratore condominiale con un reddito di euro 1.500 mensili. La ricorrente deve pagare un muto di euro 514 mensili avendo di recente acquistato un immobile in Lentate sul Seveso, ha acquisto un'auto nel gennaio 2023 con un finanziamento di euro 232 mensili per i primi 4 anni. Ha documentato euro 100 mensili per utenze circa. Il marito vive nella casa coniugale di proprietà di sua madre ma è proprietario di un altro immobile in Monza di maggiori dimensioni, che sta ristrutturando e dove intende trasferirsi con la figlia minore. In considerazione del fatto che la figlia minore è stata iscritta alla prima elementare presso la scuola di Monza via de Amicis con orario dalle 8.35 alle 16.20, che l'orario di uscita da scuola non è compatibile con l'orario di lavoro della madre che termina alle 17.30 e deve arrivare da Lentate sul Seveso, che la permanenza della figlia minore presso la madre durante l'anno scolastico comporterebbe un evidente disagio alla minore, che dovrebbe alzarsi presto per essere a scuola a Monza per le 8.35, dopo aver percorso 21 km. che richiedono almeno mezz'ora, che la scuola della minore è vicino all'abitazione dei nonni paterni, entrambi pensionati, che possono prelevarla all'uscita da scuola, anche in caso di malore improvviso, va disposto il collocamento presso il padre dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico. La madre la preleverà il venerdì all'uscita da scuola e la terrà fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola. Dal termine della scuola, la minore potrà rimanere a settimane alterne presso ciascun genitore, dal lunedì alla domenica. Inoltre, ciascun genitore potrà tenerla per 2 settimane consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30.4 di ogni anno, durante i ponti scolastici in via alternata, una settimana durante le vacanze natalizie alternando il giorno di Natale e la vigilia, suddividendo al 50% le vacanze scolastiche pasquali. In considerazione del collocamento quasi alternato e dei redditi quasi paritari (il marito non ha oneri abitativi a differenza della moglie, ma ha dichiarato redditi inferiori), ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento diretto della figlia nel periodo in cui la tiene. Le spese straordinarie dovranno essere suddivise al 50% come da protocollo di questo Tribunale.
P.Q.M.
Così provvede, in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico. La madre la preleverà il venerdì all'uscita da scuola e la terrà fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola. Dal termine della scuola, la minore potrà rimanere a settimane alterne presso ciascun genitore, dal lunedì alla domenica. Inoltre, ciascun genitore potrà tenerla per 2 settimane consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30.4 di ogni anno, durante i ponti scolastici in via alternata, una settimana durante le vacanze natalizie alternando il giorno di Natale e la vigilia, suddividendo al 50% le vacanze scolastiche pasquali. pagina 9 di 28 3) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia nel periodo in cui la tiene. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
4) Pone inoltre a carico di ciascun genitore il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale pagina 10 di 28 dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
5) Fissa per la comparizione dei legali delle parti l'udienza del 11.5.2023 ore 10 avanti a sé quale G.I.;
6) Assegna a parte ricorrente termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma nr. 2),3),4),5) e 6); 7) Assegna termine a parte resistente sino a 10 giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 I e II comma c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 167 e non potranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Si comunichi. Monza, 1.3.2023 Il Presidente dott. Carmen Arcellaschi
Nella relazione del 10.5.2023 i servizi sociali del Comune di Monza, territorialmente competenti in relazione alla residenza all'epoca della minore, segnalavano la situazione di conflittualità tra i genitori, la necessità di una valutazione delle competenze genitoriali e chiedevano di disporre l'affido all'ente. Con ordinanza in data 26.5.2023,, all'esito dell'udienza, veniva disposto l'affido della figlia minore ai servizi sociali del Comune di Monza e la c.t.u.
La relazione peritale del 16.3.2024 evidenziava:
“A riguardo delle competenze genitoriali materne, l'approfondimento condotto consente di formulare la presenza nella madre di un'adeguata identificazione con i bisogni di accudimento e cura della figlia, che consente un corretto esercizio delle funzioni genitoriali di base.
Per quanto riguarda la funzione di supporto dello sviluppo cognitivo, delle abilità di apprendimento scolastico, l'inserimento sociale, l'insegnamento delle regole sia in ambito familiare che extrafamiliare, la Sig.ra è apparsa garantire alla figlia il proprio Pt_1 supporto modulato in relazione allo stadio di sviluppo della bambina, orientandola ad una propria graduale autonomia ma, al contempo, monitorandone costantemente i risultati. pagina 11 di 28 La funzione normativa esercitata dalla madre appare piuttosto fragile sia in relazione a quanto descritto dalla Sig.ra , che da quanto riscontrato nella seduta osservativa Pt_1 della relazione madre-figlia. È parsa svolgere un'adeguata funzione di controllo e supervisione affinché la figlia non sia esposta a contenuti e/o modelli comportamentali inadatti ed impropri o a contesti di pericolo. Per quanto attiene l'area delle cure sanitarie non sono emersi elementi di criticità a carico della madre, che ha fornito un racconto dettagliato di tale percorso, di cui si è sempre occupata in prima persona;
il racconto fornito dalla Sig.ra relativamente a tale Pt_1 ambito è apparso coerente, oltre che convergente con quanto dichiarato dal Pediatra, Dr.
nella Nota Informativa Pediatrica. Per_7 L'elemento di maggiore criticità rilevato nell'esercizio genitoriale materno appare essere rappresentato da una scarsa coordinazione con l'altro genitore, che rappresenta un vulnus nei processi psico-evolutivi della figlia, in considerazione della non condivisione rispetto alle modalità educative paterne, oltre che l'assenza di una concertazione co-genitoriale circa le scelte riguardanti la figlia. In tale prospettazione, anche la funzione protettiva è apparsa fragile, in considerazione dell'esposizione della minore a diversi contesti conflittuali. A riguardo delle competenze genitoriali paterne sono emerse diverse aree di fragilità. Il contributo del Sig. ai processi maturativi della figlia nell'attualità appare CP_1 piuttosto limitato;
nello specifico ci si riferisce al supporto paterno ai processi di apprendimento e cognitivo. Per quanto attiene alle regole fondamentali ed educative, il padre ha dichiarato di non aver condiviso la propria impostazione con la Sig.ra da lui ritenuta una persona Pt_1
“...molto superficiale…”. Il Sig. è parso svolgere un'adeguata funzione di controllo e supervisione CP_1 affinché la figlia non sia esposta a contenuti e/o modelli comportamentali inadatti ed impropri o a contesti di pericolo. A riguardo delle cure sanitarie fornite ad , il racconto del padre è parso piuttosto _1 confuso;
inoltre si segnala la difformità da quanto dichiarato dal Sig. rispetto a CP_1 quanto relazionato dal Medico Pediatra di base, Dr. nella già richiamata Nota Per_7 Informativa Pediatrica. Si ritiene pertanto che in tale ambito possano rilevarsi criticità nell'esercizio genitoriale paterno. Per quanto attiene all'accudimento fornito ad , le dichiarazioni del padre sono _1 apparse divergenti da quelle rese dai nonni paterni, i quali hanno affermato - diversamente dal figlio - di occuparsi quotidianamente della nipote, dal termine dell'orario scolastico fino a sera e, frequentemente, anche fino alla mattina dopo. Riguardo alla frequenza dei pernottamenti presso l'abitazione dei nonni paterni, gli stessi in un primo colloquio hanno affermato che ciò avverrebbe due o tre volte a settimana;
in un successivo colloquio (23.2.24) i nonni hanno parzialmente rettificato tali affermazioni e - pur confermando i pernottamenti di presso la loro abitazione - hanno al contempo _1 dichiarato di non essere in grado di quantificarne la frequenza “...può venire da noi una volta alla settimana oppure per quindici giorni neanche una volta…”.
pagina 12 di 28 Rispetto all'accudimento di , il nonno paterno ha specificato “…ad esempio _1 vestirla ( , n.d.r.) al mattino ci devo essere io...perché il nonno la fa giocare, _1 lavare...mi chiama: nonno vieni a vestirmi te che la nonna non è capace…". La nonna materna ha dichiarato di essere lei ad occuparsi dell'igiene personale della nipote, a cui fa fare la doccia. A riguardo delle competenze genitoriali paterne, si richiama la circostanza occorsa durante il periodo di vacanze estive di spettanza paterna, in cui era presente la compagna del Sig.
, nel corso del quale la minore ha avuto una crisi di agitazione pochi giorni dopo CP_1 la partenza, probabilmente determinata dai sentimenti di rivalità/gelosia innescati dalla presenza della Sig.ra e dai comportamenti affettuosi tenuti dalla coppia in CP_3 presenza della minore, che ha preteso di tornare dalla nonna paterna. Tale episodio consente di formulare diverse ipotesi valutative. Emerge una scarsa attenzione paterna nei confronti della minore, che sarebbe stata esposta ad un sovraccarico emotivo, difficilmente tollerabile per la bambina. Il bisogno della vicinanza dei nonni, esplicitato dalla minore in occasione delle scorse vacanze estive con il padre, consente di ipotizzare che non intraveda nel padre _1 una figura rassicurante e contenitiva, ravvisata - invece - nella presenza dei nonni. La funzione normativa esercitata dal padre appare piuttosto fragile;
a questo proposito diversi sono stati i riscontri rilevati in corso di CTU richiamando le vicende connesse alle vacanze estive 2023 di competenza paterna, il mancato svolgimento dei compiti scolastici assegnati per le vacanze natalizie durante il periodo di competenza paterna e a quanto riscontrato nella seduta osservativa della relazione padre-figlia. Il padre non sembra ricoprire un ruolo di autorevolezza nei confronti della bambina, mostrando difficoltà nel contenimento della stessa e cui viene attribuita una certa autonomia decisionale. Tale atteggiamento paterno implica la mancata assunzione delle proprie responsabilità genitoriali. Tale considerazione valutativa discende da quanto rilevato nell'espletamento consulenziale a proposito: della decisione di effettuare le vacanze estive 2023 di competenza paterna con la Sig.ra dalla temporanea interruzione di detto soggiorno estivo per rientrare a CP_3 Monza e, infine, a riguardo della mancata esecuzione dei compiti scolastici delle vacanze natalizie 2023, decisioni la cui responsabilità è stata attribuita ad . _1
E' emersa una scarsa attenzione paterna nei confronti della figlia e dei suoi bisogni, come rappresentato dalle tempistiche con cui il padre ha introdotto la propria compagna nella vita di , ovvero avviando i pernottamenti in sua presenza subito dopo la _1 presentazione alla figlia e dall'aver deciso di proseguire le vacanze con la Sig.ra CP_3 e la figlia - nonostante le criticità manifestate da;
dalla decisione di non _1 modificare tempi e modalità di frequentazione fra la figlia e la Sig.ra se non CP_3 dopo un certo periodo (si evidenzia che, in proposito, anche tale dichiarazione del Sig.
non è apparsa convergente con quanto dichiarato dai nonni paterni). CP_1 Da ultimo si sottolinea che il Sig. , in occasione del proprio periodo di CP_1 competenza delle festività natalizie 2023, da quanto riferito, ha condiviso solo parzialmente le festività con la figlia, circostanza che, considerate le motivazioni addotte, sembra riflettere una certa trascuratezza paterna.
pagina 13 di 28 Dalle considerazioni sopra riportate discende un limite nella capacità di mentalizzazione e nella funzione riflessiva, che esita in difficoltà del padre nel cogliere la realtà del disagio della figlia e, quindi, nel fornirle un più empatico supporto genitoriale (“... La capacità di sviluppare un atteggiamento mentalizzante dipende fortemente dalle capacità mentalizzanti dei genitori. Essi devono essere capaci di assumere il punto di vista del bambino e accettare l'implicita separatezza della propria mente e dei propri contenuti mentali trattandolo come un agente psicologico le cui azioni sono motivati da stati mentali…Quei caregiver che non riescono a riflettere in modo empatico sull'esperienza interiore del bambino e a rispondere in modo sintonizzato lo privano di un'esperienza psicologica fondamentale per la costruzione di un senso di sé stabile e coerente…” PDM-2, 2022). Al pari, anche la funzione protettiva è apparsa fragile, in considerazione dell'esposizione della minore a diversi contesti conflittuali La funzione genitoriale di accesso all'altro genitore appare particolarmente fragile, considerate le ripetute squalifiche del comportamento materno operate dal Sig. . CP_1 Nel descrivere lo svolgimento del proprio ruolo genitoriale, il Sig. ha CP_1 costantemente raffrontato le caratteristiche materne - ritenute negative - con quelle paterne, verso le quali si è - al contrario - riscontrata l'assenza di riflessioni autocritiche rispetto ai propri comportamenti. Al pari di quanto riscontrato circa le competenze genitoriali materne, anche nel padre è possibile rilevare aspetti di fragilità nell'esercizio della funzione protettiva, in considerazione dell'esposizione della minore a diversi contesti conflittuali. Emerge inoltre la vulnerabilità nella funzione della condivisione con l'altro genitore delle informazioni significative riguardanti . _1
è una bella bambina di corporatura normolinea, armonicamente sviluppata. _1 Sufficientemente ordinata e curata nell'aspetto, abbigliata in modo semplice. All'epoca degli incontri frequentava la Classe II della Scuola Primaria;
è anticipataria di un anno. La Nota Informativa medico-pediatrica delinea il quadro di una bambina in buono stato di salute e che, ad oggi, non ha presentato patologie di rilievo nel corso dello sviluppo. La scuola informa di buone risorse endogene, presenta un andamento scolastico regolare e una prestazione didattica più che adeguata;
nell'ultimo periodo le insegnanti hanno evidenziato alcune difficoltà nei processi di concentrazione che, tuttavia, non paiono interferire con l'apprendimento, largamente soddisfacente. Non si evidenziano difficoltà nell'area della socializzazione con i pari ed anche il comportamento con le figure adulte risulta adeguato. In sede clinica si mostra come una bambina allegra e vivace, disponibile ed _1 aperta alla relazione con l'altro, oltreché affettuosa. A fronte di tematiche per lei sollecitanti, è emersa la certa tendenza a rifuggire dal confronto diretto con contenuti emotivamente pregnanti;
nello specifico è emersa la necessità della minore di fronteggiare vissuti abbandonici derivanti dalla sua esposizione a contesti conflittuali fra i genitori. Per quanto concerne la valutazione delle condizioni psichiche della minore, è emersa una sua difficoltà a gestire l'intensità delle emozioni sperimentate;
questa caratteristica la porterebbe talvolta a faticare nell'interpretazione logica delle sue esperienze, come pagina 14 di 28 riscontrato anche nell'ambito dei colloqui con la bambina, ove la stessa talvolta ha esposto in modo non sempre chiaro i propri pensieri. È emersa inoltre la sua tendenza ad un iper-adeguamento alle aspettative degli adulti;
nel complesso sembra nutrire un'adeguata fiducia negli altri, ma pare ricercare un eccessivo aiuto nel proprio sistema di supporto, che – pur percepito come disponibile e accogliente - appare poco consistente ed efficace nell'offrirle l'aiuto più adeguato. Sembra avere una solida autostima, ma verso le figure genitoriali sembra provare vissuti contrastanti:
- da parte della madre sembra percepire supporto sia affettivo che concreto, ma la percepisce fragile a livello normativo.
- per quanto riguarda il padre si cita la relazione testale “…si nota come timori abbandonici si alternino a paure del contatto: nonostante emerga in un bisogno _1 della sua vicinanza e della sua attenzione in via esclusiva (vedi tav. 8), si rileva comunque una rappresentazione di una figura che incute timore, caratterizzata anche da una certa aggressività, soprattutto nei confronti della figura materna…”. La percezione di una figura materna come fragile e in pericolo – elementi emersi anche durante le osservazioni – sembra confermare la presenza di vissuti traumatici nella minore legati presumibilmente al conflitto di coppia al quale è stata esposta. Complessivamente si rileva il rischio che la minore assuma su di sé un eccessivo carico emotivo correlato a “...una significativa e pericolosa tendenza all'inversione di ruoli, con assunzione di responsabilità al di fuori della propria portata, specie con riferimento alle difficoltà familiari…”. Nel complesso, integrando gli esiti testali e gli elementi emersi durante gli incontri osservativi con la minore, si può concludere quanto segue.
a più riprese ha mostrato di essere confusa sia rispetto alle ragioni della _1 separazione dei genitori che alle spiegazioni ricevute;
questo pare l'abbia portata ad una faticosa individuazione dentro di sé di un vissuto emotivo congruo, stante la necessità di comprendere meglio i motivi della fine della relazione tra i genitori. La minore ha altresì portato il ricordo di un forte litigio tra i genitori;
in questa occasione ha riferito di essere stata “portata via” dalla madre, che l'avrebbe condotta a casa della nonna a Taranto. Tale circostanza non è stata confermata dai genitori;
pertanto è possibile ipotizzare che al disorientamento legato alla non comprensione e al non contenimento emotivo rispetto a quanto stesse accadendo, si è sommata l'angoscia abbandonica della minore. Anche nella fase introduttiva dell'approfondimento testale ha riferito che non _1 avrebbe ricevuto alcuna spiegazione in merito all'attività che le sarebbe stata richiesta, apparendo anche in questo frangente priva di un corretto sostegno nel gestire una situazione delicata e nuova per lei. Nel complesso questi elementi, oltre che sottoporla ad una fatica emotiva, sembra l'abbiano portata a mettere in atto delle strategie difensive, strutturate come negazione, evitamento o tendenza ad edulcorare la propria realtà. Sono inoltre emersi temi che rimandano sia a vissuti traumatici e di pericolo che all'inversione di ruoli, rischio evidenziato anche dagli esiti testali della minore;
durante il gioco infatti ha rappresentato scene di pericolo, morte o malattia, in cui gli adulti _1
pagina 15 di 28 sono apparsi scarsamente rassicuranti o addirittura immaginati come persone da accudire e salvare. Alla scrivente sembra dunque di poter concludere che la minore presenti diversi fattori di rischio evolutivo, i quali rendono necessario sia un intervento sulla genitorialità volto a garantirle un supporto maggiormente saldo e coerente, sia un intervento di sostegno psicologico individuale al fine di accompagnarla nella rielaborazione dei vissuti collegati alla separazione e al conflitto tra i genitori. Le reciproche squalifiche, veicolanti implicite aspettative genitoriali di allineamento a sé della minore, sono suscettibile di indurre nella bambina un conflitto di lealtà, condizione prodromica di possibili distorsioni nel prosieguo dei processi psico evolutivi di . _1 Inoltre, anche il timore di essere allontanata da entrambi i genitori sembra il riflesso di una fragile schermatura della bambina dalle vicende familiari, configurando l'ambiente di riferimento come per lei poco protettivo. Per quanto attiene alla relazione intercorrente fra la minore e la madre, l'osservazione diretta della loro interazione consente di evidenziare le seguenti caratteristiche.
e la madre hanno mostrato una relazione familiare e priva di elementi osservativi _1 riconducibili ad un disagio della minore in presenza del genitore, nell'ambito di una relazione affettivamente investita da entrambe. Nel corso dell'interazione madre-figlia, la Sig.ra ha assunto un atteggiamento Pt_1 tendenzialmente passivo, non supportando i racconti della figlia, sia relativi alla quotidianità che a commento del gioco. Come per il padre, anche per la madre si è osservata sia una scarsa normatività educativa che una difficoltà a cogliere i significati dei contenuti espressi dalla figlia nel gioco, evidenziandosi elementi di carenza nella funzione genitoriale significante (Visentini, 2006). A fronte degli scenari emotivi e relazionali che fanno da sfondo alle rappresentazioni della bambina, connotate da vissuti drammatici e, probabilmente, traumatici - rabbia, perdita, solitudine - la madre non è apparsa in grado di cogliere e, conseguentemente, fornire il proprio supporto alla figlia per una rielaborazione orientata a forme di riparazione psichica di quanto sembra caratterizzare, nell'attualità, il mondo interno di . _1 A riguardo della relazione intercorrente fra il padre e la figlia, le osservazioni svolte, integrate con la ipotesi valutative formulate, la stessa appare caratterizzata dai seguenti elementi. Fra il padre è la figlia è rilevabile una familiarità e consuetudine di rapporto;
non _1 ha presentato segnali di disturbo o disagio nell'interagire con il Sig. , CP_1 denotandosi una relazione da entrambi affettivamente investita. In occasione della seduta osservativa dell'interazione padre-figlia svolta in CTU, il Sig.
, sia durante il racconto che le sessioni di gioco, ha interagito passivamente con CP_1 la figlia, limitandosi a porre delle domande ma apparendo scarsamente coinvolto nell'interazione. Anche laddove la minore ha rappresentato nel contesto ludico elementi a valenza traumatica, riproposti dalla bambina anche in occasione della seduta osservativa della relazione madre-figlia, il padre non è apparso in grado di fungere da contenitore emotivo per o accompagnarla nel dare significato ai contenuti a valenza traumatica che la _1 minore ha lasciato trasparire. Pertanto, anche per il padre è possibile ipotizzare una fragilità nella funzione significante. pagina 16 di 28 La funzione normativa paterna è apparsa piuttosto fragile, il padre non è stato in grado di ricondurre la bambina al compito. In entrambe le sessioni osservative sia il genitore presente che la minore non hanno fatto riferimento al genitore assente.
… Da quanto emerso dall'espletamento consulenziale, la scrivente CTU ritiene sussistano condizioni tali da ritenere opportuno suggerire la conferma dell'attuale regime di affido della minore all'Ente territorialmente competente, per almeno 18 mesi, all'esito dei quali sarà possibile rivalutare un diverso regime di affido della minore. Tali elementi si rintracciano nell'intensa ed ancora pervasiva conflittualità fra i genitori, dinamica che non si modificata nel corso dell'iter consulenziale;
al contrario, in alcune fase se ne è riscontrato l'incremento, il cui impatto sulla minore è stato contenuto dalla presenza di un Terzo istituzionale, con funzioni decisionali. La conflittualità rilevata rappresenta una variabile che rischia di compromettere la possibilità che le decisioni riguardanti la figlia siano effettuate in funzione della corretta corresponsione dei suoi bisogni di crescita, ovvero piuttosto condizionate dall'animosità che caratterizza la relazione co-genitoriale. Alla luce di quanto emerso dal complessivo espletamento valutativo, con specifico riferimento alla valutazione delle competenze genitoriali delle Parti e dei contesti familiari di riferimento, a riguardo del contesto materno si evidenzia che la madre rappresenta un riferimento centrale ed esclusivo nei processi di cura, accudimento ed accompagnamento alla crescita della figlia, con modalità genitoriali che - seppur presentano alcune aree di immaturità - appaiono adeguatamente corrispondere ai bisogni evolutivi della figlia. Stante la distanza geografica, l'ipotesi di collocamento della minore presso la madre costituirebbe un aspetto di discontinuità con l'attuale contesto scolastico della minore. Tuttavia non va trascurata la miglior competenza materna nel cogliere e corrispondere i bisogni di crescita della figlia, alla quale è risultata poter garantire una maggior continuità nella presenza e nelle incombenze genitoriali, diversamente da quanto emerso rispetto al padre, la cui gestione si caratterizza per una delega importante degli aspetti accuditivi ed educativi della minore ai nonni paterni della medesima, oltre ad aver introdotto intempestivamente nel proprio ambiente la figura della propria compagna che, come evidenziatosi, ha costituito elemento di turbamento per . _1
L'ipotesi del collocamento prevalente presso la madre dovrà contemplare il regolare mantenimento dei weekend di competenza paterna, a settimane alterne, dal venerdì - dal termine dell'orario scolastico - fino alla domenica sera, entro le 21.00; nei weekend di competenza materna si ritiene utile suggerire che il padre tenga con sé la figlia dal venerdì, dopo l'orario scolastico, fino al sabato ore 12.00; di competenza paterna anche l'intero periodo pasquale e le vacanze scolastiche in concomitanza del periodo di carnevale. si ritiene necessario fornire indicazione di avvio di trattamento specialistico in favore dei genitori, a supporto dell'implementazione di risorse parentali orientate ad una maggiore coordinazione/integrazione. Potrebbe essere indicato un percorso di Coordinazione Genitoriale che può essere svolto anche con modalità on-line. La presente indicazione progettuale appare necessaria al fine di contenere l'attuale conflitto co-genitoriale, volta a favorire più adeguatamente il processo di crescita della pagina 17 di 28 figlia, intraprendendo per la stessa le scelte che la riguardano, in modo estraneo alle logiche relazionali attualmente in atto. Per quanto riguarda la minore, in considerazione di quanto emerso nelle more del presente accertamento in relazione alle condizioni psico-evolutive della stessa, si ritiene necessario attivare un intervento di supporto psicologico presso l'Ente Pubblico (UONPIA, Consultorio Familiare), ovvero presso un centro privato.”
All'esito della c.t.u., il G.I. così provvedeva a modifica dei provvedimenti provvisori:
1) Conferma l'affido della figlia minore ai servizi sociali del Comune di residenza _1 disponendo il collocamento prevalente presso la madre dalla fine della scuola. Con il cambio di collocamento il padre potrà tenere la figlia due weekend al mese dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, nonché in occasione di un weekend di pertinenza della madre dal venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato alle ore 12, quando la riporterà dalla madre. In tal modo, la madre terrà solo per un intero weekend _1 al mese. Il padre potrà tenere durante l'intero periodo delle vacanze di Carnevale e di _1 Pasqua, per 4 settimane, di cui due consecutive, durante le vacanze estive da concordare entro il 30.4 di ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie, alternando il giorno di Natale e la Vigilia con l'altro genitore. I ponti scolastici saranno alternati tra i genitori, prevedendo anche l'accorpamento al fine settimana di spettanza. Sono salvi diversi accordi tra i genitori;
2) Dispone l'attivazione di un intervento di supporto psicologico per la figlia minore presso l'Ente Pubblico (UONPIA, Consultorio Familiare), ovvero presso un centro privato;
3) Dispone l'avvio di trattamento specialistico in favore dei genitori, a supporto dell'implementazione di risorse parentali orientate ad una maggiore coordinazione/integrazione.
4) Invita le parti ad esprimersi entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento in merito ad un percorso con un ausiliario nominato dal Tribunale per il percorso di cui al punto che precede, in alternativa dovranno rivolgersi ad un coordinatore o ad un centro indicato dall'ente affidatario;
5) Dispone che l'ente affidatario trasmetta a questo ufficio ( entro il 15.10.2024 una relazione Email_3 nella quale dovrà essere evidenziato ogni elemento utile ai fini dell'affidamento, delle facoltà di visita del genitore non collocatario, gli interventi disposti e l'esito, eventuali ulteriori interventi in favore del nucleo familiare;
6) Pone a carico del padre l'importo di euro 250, da versarsi con decorrenza dal mese di luglio 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2025 e con riferimento al mese di luglio 2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da pagina 18 di 28 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili pagina 19 di 28 senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
7) Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito da ciascun genitore al 50%;
8) Concede i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. c.s.: termine sino al 10.7.2024 per il deposito di memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma nr. 1 c.p.c. termine sino al 9.10.2024 per il deposito di memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma nr. 2 c.p.c. termine sino al 29.10.2024 per il deposito di memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma nr. 3 c.p.c.
9) Si riserva di provvedere all'esito. Si comunichi. Monza, 22 aprile 2024 Il Giudice dott. Carmen Arcellaschi
In data 30.10.2024 il nuovo ente affidatario, i servizi sociali del Comune di Lentate sul Seveso, ove la madre si era trasferita nelle more con la figlia, segnalava condotte maltrattanti del padre nei confronti della figlia, in relazione alle quali la ha proposto Pt_1 denuncia/querela, per cui venivano sospese le visite padre e figlia e incaricata la c.t.u. di procedere ad audizione della minore in data 12.12.2024 alle ore 16.30 presso il suo studio in Monza, via Dante ove la minore doveva essere accompagnata dal curatore speciale. L'audizione era finalizzata a verificare le condizioni della minore, i suoi rapporti con il padre, le recenti condotte del medesimo nei suoi confronti e anche a valutare la possibile ripresa dei rapporti tra padre e figlia in occasione delle vacanze natalizie e nel prosieguo.
Il c.t.u. doveva procedere ad audio-videoregistrazione da depositare presso la Cancelleria del Tribunale su supporto informatico e redigere entro il 16.12.2024 breve relazione in merito all'audizione della minore con termine al curatore speciale di trasmettere entro il 19.12.2024 brevi note contenente le sue istanze all'esito dell'audizione della minore.
All'esito dell'audizione della minore da parte della dr. , videoregistrata, veniva Persona_3 depositata la seguente relazione:
“Nuovo contesto di vita ha espresso soddisfazione per il suo attuale contesto di vita, a seguito del suo _1 collocamento in ambiente materno, pur segnalando che i genitori non le hanno spiegato i motivi del cambiamento. Ha descritto la nuova realtà scolastica con entusiasmo, evidenziando l'interesse per alcune materie nuove, come motoria e archeologia, e descrivendo il personale scolastico ed i compagni come “…bravi, belli, simpatici…”. Tuttavia, ha manifestato dispiacere per aver lasciato i compagni della scuola precedente, precisando di doversi ancora abituare. pagina 20 di 28 ha raccontato di frequentare un'attività pomeridiana, “Hip-Hop”, il martedì al _1 termine dell'orario scolastico, da lei richiesta alla madre. Ha dichiarato di non provare stanchezza o disagi fisici conseguenti a tale attività. Circa l'attuale routine quotidiana, la madre la accompagna a scuola ogni mattina. Al termine dell'orario scolastico, viene prelevata dalla baby-sitter, che si occupa di lei fino al rientro della madre dal lavoro. Ha riferito di avere una propria stanza presso l'abitazione materna. La bambina ha dichiarato di frequentare il compagno della madre, Sig. , e il figlio Per_4 diciottenne di quest'ultimo, . Per_5 Ha ammesso di provare sentimenti di gelosia ed esclusione quando il compagno della madre è presente. La madre le avrebbe risposto che deve abituarsi, come già avvenuto con la convivente del padre.
ha riferito di averlo conosciuto circa due anni fa, in qualità di maestro di ballo _1 della madre. Ha descritto il compagno della madre come talvolta “acido”, specificando un episodio in cui l'uomo avrebbe commentato una sua barzelletta come “squallida”. La madre, in quella circostanza, avrebbe difeso la figlia, ricordando al compagno che si trattava di una bambina. Circa il suo collocamento presso l'ambiente materno, ha riportato che sia il padre _1 che e i nonni paterni sono “arrabbiati”, come riferitole dalla madre. In conclusione, ha ribadito la propria soddisfazione in merito al suo recente _1 collocamento “…mi piace stare a Lentate…è tutto calmo…e non si sentono le litigate…”. Alla domanda di specificare a quali litigi alludesse, ha riferito che presso il padre _1 ha assistito a litigi, accompagnati da toni di voce alti, fra il Sig. e la sua attuale CP_1 convivente e/o fra il padre ed i nonni paterni. Relazione con il padre Ha riferito di non incontrare il padre "...da tanto...", aggiungendo che "...però non mi manca...”. La minore ha dichiarato di non voler incontrare il padre, riferendo episodi in cui lui l'avrebbe trattata male.
ha spiegato che il padre si arrabbiava con lei in quanto riteneva che la figlia non _1 lo ascoltasse. Ha raccontato che il padre “…in questi giorni mi trattava un po' male… era all'inizio di ottobre-novembre…quando ero da lui…lui si arrabbiava…gli veniva spontaneo chiamarmi con delle parolacce…”, rivolgendosi a lei con epiteti che ha definito "brutti" senza volerli ripetere. Inoltre, ha aggiunto che – talvolta -il padre “…mi faceva anche un po' male…usava le mani invece delle parole… per farmi male…mi tirava gli schiaffi…”. A questo proposito, ha riferito di un recente episodio, che ha rappresentato anche _1 mediante il gioco con la casetta. Mentre il padre era in procinto di accompagnarla dalla madre, la bambina si è ricordata di prendere l'ombrello della madre.
pagina 21 di 28 Approfittando che il padre si intratteneva con un vicino, è ritornata in casa per prendere l'ombrello; quando si è accorto della sua assenza, il Sig. le ha detto di scendere CP_1 e, alla spiegazione della figlia, ha risposto “…non fa niente…". L'ha quindi raggiunta e, secondo il racconto della bambina, l'ha spinta "...non so se ha voluto spingermi dal primo scalino della scala...". Oltre ad averla spinta, la bambina ha riportato che il padre, davanti a lei, avrebbe rotto l'ombrello della Sig.ra “…io mi sono messa a piangere…papà mi ha portato di Pt_1 forza in scooter…faceva finta di essere gentile per non farlo sentire a tutti…”.
ha pianto in quanto “…mi ha portato di forza…mi ha lasciato qua sul bordo e io _1 sono caduta sul secondo scalino…mi sono fatta male un po' alla schiena…ho fatto una capovolta…” Ciò si sarebbe verificato l'ultimo giorno che ha incontrato il padre. _1
È giunta dalla madre ancora in lacrime e, alle domande della Sig.ra le ha Pt_1 raccontato quanto accaduto. Da quanto riferito dalla minore, la Sig.ra ha reagito mostrando tristezza. Pt_1 Circa gli altri episodi in cui – secondo la bambina – il padre avrebbe “usato le mani” nei suoi confronti, ha dichiarato di non ricordare le specifiche circostanze, ma ha _1 affermato che “…sono state più di dieci…”. A questo proposito ha affermato che la condotta asseritamente maltrattante del padre si verificava anche in epoca precedente al suo collocamento presso la madre. Tuttavia, alla medesima ha raccontato solo l'ultimo episodio, in quanto temeva che il Sig.
venisse a conoscenza dei suoi racconti e si arrabbiasse “…con la mamma…”. CP_1
Quando è stata informata, la madre le ha comunicato che avrebbe informato il Giudice di quanto appreso. Alla domanda dell'Avv. Cecchi in merito all'episodio dello zaino, ha dichiarato _1 che il Sig. glielo ha rotto “…usando il coltello…”. CP_1
ha riferito dei suddetti episodi sia ai nonni materni che paterni;
in merito alla _1 Per reazione dei nonni materni ha affermato “…la nonna mi ha detto che è un segreto fra Per noi …fra me, la mamma e la nonna e il nonno due Persona_9 segreti…riguardano me e la mamma…sono delle cose che stiamo facendo noi per non far venire papà e per… i ladri…nelle vicinanze…”. Attualmente, i contatti fra la minore e il padre avvengono solo attraverso videochiamate giornaliere. Sul punto ha descritto di essere talvolta “felice” e altre volte no. _1 La bambina ha spiegato che tale alternanza di stati d'animo dipende dall'atteggiamento del padre, ovvero da “…come ha le emozioni su di me…”. Alla richiesta di chiarire il suo pensiero, la minore ha esemplificato come segue “…ieri mi diceva che continuavo a fare la faccia da saputella…con tono non scherzoso…era un tono arrabbiato…di rimprovero…”. In generale, ha l'impressione che il padre sia “…arrabbiato…annoiato…” dal _1 doverla contattare quotidianamente. Ha definito il genitore come “violento”; alla richiesta della scrivente di esplicitare il significato del termine utilizzato, la minore ha spiegato che con questo termine intende dire
“…quando mi fa male… quando è arrabbiato…vorrei che non fosse così cattivo…”.
pagina 22 di 28 Circa le prospettive future, ha raccontato che, in occasione del prossimo Natale, _1 ha chiesto “…un miracolo…non far diventare papà violento…”. Vorrebbe che fosse “…gentile…” e, in tal caso “… mi piacerebbe molto stare con lui…e se inizia di nuovo ad essere cattivo non vado più da lui…”. Secondo , però “…i miracoli non possono farsi…e quindi io…non penso che si _1 possa avverare…io insisto… “. In conclusione, alla domanda della scrivente in merito a cosa desiderasse far sapere al Giudice, ha risposto che vorrebbe comunicare la sua volontà di rimanere a _1 Lentate sul Seveso e di non voler incontrare né il padre né la sua convivente, che – secondo il racconto della minore – in un'occasione l'avrebbe cacciata dalla casa paterna. Rapporti con i nonni paterni non ha più incontrato i nonni paterni dalla sospensione degli incontri con il _1 padre. A domanda della scrivente, ha espresso il desiderio di rivederli, a condizione che siano disponibili a recarsi da lei. Tuttavia, ritiene improbabile questa eventualità, spiegando che il nonno paterno sarebbe arrabbiato con la madre, come dalla stessa riferitole.
****** In ottemperanza a quanto richiesto dal Giudice, relativamente “…a verificare le condizioni della minore, i suoi rapporti con il padre, le recenti condotte del medesimo nei suoi confronti e anche a valutare la possibile ripresa dei rapporti tra padre e figlia in occasione delle vacanze natalizie e nel prosieguo...”, si rappresenta quanto segue. Osservazioni sulle condizioni della minore Durante l'incontro, ha mostrato un atteggiamento relazionale spontaneo e aperto _1 al confronto. Non sono emersi segnali di disagio;
la minore è apparsa a proprio agio e motivata a raccontarsi, rispondendo alle domande con naturalezza. L'incontro con la minore ha evidenziato una condizione di equilibrio e adattamento nell'attuale contesto materno, caratterizzato da una relazione affettuosa con la madre e una certa serenità, come testimoniato dalle sue parole e comportamenti. Circa i suoi rapporti con il padre, sono emerse preoccupazioni significative riguardo alla figura paterna, soprattutto in relazione ai riferiti episodi di maltrattamento fisico e verbale da parte del Sig. , che la minore ha descritto come dolorosi e che – attualmente - CP_1 non consentono una ripresa autonoma della relazione della minore con il padre. Pur sottolineando di non voler incontrare il genitore a causa dei comportamenti descritti,
ha manifestato - tuttavia - il desiderio che egli cambi atteggiamento in futuro. _1 Ne sono testimonianza le sue parole riguardo al “miracolo” di non voler più vedere il padre “violento”, parole che indicano la sofferenza psicologica della minore circa la sua relazione con il padre. Alla luce di quanto emerso durante l'ascolto delegato della minore, si ritiene opportuno suggerire i seguenti interventi, atti a tutelare il benessere psicofisico di : _1 1. Garantire un supporto psicologico per la minore, al fine di affrontare le esperienze a probabile valenza traumatica e favorire un processo di elaborazione delle sue emozioni e relazioni.
pagina 23 di 28 2. Monitorare i rapporti della minore con il padre, suggerendo che gli stessi possano aver luogo presso il Servizio di Spazio Neutro mediante il supporto di un professionista, per promuovere il recupero della relazione padre-figlia.
3. Per quanto attiene al padre: si indica la necessità che il Sig. usufruisca di un CP_1 programma di supporto psicoeducativo e/o psicoterapeutico. Monza, 16.12.2024 L'Ausiliaria del Giudice Maria Di Benedetto Allegato Disegno spontaneo effettuato dalla minore
Il G.I. così provvedeva:
1) Conferma la sospensione delle visite tra padre e figlia;
2) Incarica l'ente affidatario:
- di disporre un supporto psicologico per la minore, al fine di affrontare le esperienze a probabile valenza traumatica e favorire un processo di elaborazione delle sue emozioni e relazioni;
- di monitorare i rapporti della minore con il padre, suggerendo che gli stessi possano aver luogo presso il Servizio di Spazio Neutro mediante il supporto di un professionista, per promuovere il recupero della relazione padre-figlia.
3) Invita ad usufruire di un programma di supporto psicoeducativo e/o CP_1 psicoterapeutico che lo aiuti a sintonizzarsi sulle esigenze della figlia;
4) Assegna termine all'ente affidatario sino al 30.5.2025 per la trasmissione a questo ufficio ( di una relazione aggiornata, Email_3 evidenziando ogni elemento utile ai fini dell'affidamento, delle facoltà di visita del padre, l'esito dei percorsi ed eventuali ulteriori interventi in favore del nucleo familiare;
5) Ordina ad entrambe le parti l'esibizione in giudizio entro il 30.5.2025 a del Pt_1
730/2022-2023 e 2024, a del PF 2023-2024; CP_1
6) Assegna termine sino al 16.7.2025 per la trasmissione del foglio di precisazione delle conclusioni;
7) Concede i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 16.7.2025;
8) Rimette la causa al Collegio per la decisione alla scadenza dei termini. Si comunichi anche ai servizi sociali del Comune di Lentate sul Seveso. Monza, 20 dicembre 2024 Il Giudice dott. Carmen Arcellaschi
Il curatore speciale, nelle conclusioni chiede la conferma dell'affidamento all'ente, che va disposto conformemente alle conclusioni del c.t.u., in quanto la conflittualità tra i genitori impedisce loro di assumere decisioni condivise nell'interesse della figlia. La conflittualità si è accentuata in seguito alle dichiarazioni rese dalla figlia minore, circa eventuali condotte inadeguate del padre. L'introduzione della nuova compagna nella vita di ha _1 cagionato un turbamento alla figlia, anche perché sarebbe giunta a cacciarla dalla casa del padre. Il padre fatica a sintonizzarsi sulle esigenze della figlia, ponendosi nei suoi confronti con atteggiamenti che non vengono percepiti come affettuosi ma violenti. pagina 24 di 28 Pertanto, la figlia minore deve essere affidata ai servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore, attualmente Meda, per 24 mesi ai sensi dell'art. 5bis L. 184/83, quindi fino al 13.11.2027, decorso il quale l'affido tornerà condiviso salvo proroga. Va disposta la limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni relative alla salute, educazione, istruzione, residenza e facoltà di regolamentare i rapporti con il padre, attualmente in spazio neutro. Va confermato il collocamento prevalente presso la madre che, nel mese di aprile 2025, si è trasferita a vivere a Meda, via San Pietro Martire 2 presso il nuovo compagno e il di lui figlio, come comunicato dai servizi sociali del Comune di Lentate sul Seveso. Dalla relazione di maggio 2025 dei servizi sociali di Lentate si evince che sono stati attivati gli incontri padre-figlia in spazio neutro, dopo che ha manifestato il desiderio di _1 un riavvicinamento. A volte sono positivi, altre volte no. Incontra volentieri i nonni paterni da febbraio 2025, purchè ciò non avvenga nella loro abitazione contigua a quella del padre. Di regola, gli incontri avvengono di sabato o domenica nella casa di campagna a Concorezzo. Il Collegio non ritiene di rimettere la causa sul ruolo per verificare l'esito del giudizio penale, in quanto ciò comporterebbe una dilatazione dei tempi processuali, al momento inutile, in quanto la figlia sta vedendo il padre in spazio neutro. Le censure alla c.t.u. del resistente non sono condivisibili, alla luce degli accadimenti anche successivi che hanno legittimato la sospensione delle visite tra padre e figlia, poi ripresi in spazio neutro. Occorre attendere i tempi della minore ma anche del padre, per superare qualche incomprensione che può insorgere nel corso degli incontri. E' opportuno che i genitori intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità. Dovrà essere monitorato il nuovo nucleo familiare nel quale è inserita la minore, anche se al momento non sono state rilevate criticità dagli insegnanti. continua a frequentare _1 la scuola di Lentate sul Seveso e la madre ha dichiarato che intende consentirle di proseguire tale percorso scolastico fino alla fine della primaria. L'ente affidatario, coordinandosi con i servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza del padre, attualmente Monza, dovranno proseguire gli incontri in spazio neutro padre-figlia e verificare l'andamento, adottando ogni intervento opportuno nell'interesse della minore. IV. Nulla va disposto in merito alla casa coniugale, di proprietà della madre di , in CP_1 quanto la moglie si è trasferita altrove. V. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. La ricorrente ha dichiarato nel 2023 un reddito netto mensile di euro 2.110,44 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dalla Cu 2024. La ricorrente deve pagare un mutuo di euro 514 mensili avendo di recente acquistato un immobile in Lentate sul Seveso, dove si era trasferita a vivere e la cui destinazione non è nota, in seguito al trasferimento a Meda. Ha acquistato un'auto nel gennaio 2023 con un finanziamento di euro 232 mensili per i primi 4 anni. Ha documentato euro 100 mensili per utenze circa. pagina 25 di 28 Da aprile 2025 convive con il nuovo compagno a Meda. Il marito amministra condomini e viveva nella casa coniugale di proprietà di sua madre ma è proprietario di un altro immobile in Monza di maggiori dimensioni, che stava ristrutturando. Nel 2021 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 1317, analogo a quello dell'anno precedente, da ultimo ha presentato un'autodichiarazione nella quale dichiara di non avere presentato dichiarazioni dei redditi successivi non disponendo delle risorse per pagare il commercialista. Vive con la nuova compagna. L'assegno unico familiare va attribuito per intero alla madre in forza del collocamento pressochè esclusivo. La ricorrente chiede la conferma del contributo di euro 250 mensili già disposto in via provvisoria. Il contributo a carico del padre viene stabilito come da dispositivo, tenuto conto del fatto che ha piena capacità lavorativa e, allo stato, non tiene mai la figlia, per cui non provvede al mantenimento diretto.
VI. Le ulteriori domande del resistente, relative a rapporti patrimoniali tra i coniugi, sono inammissibili nel presente giudizio.
VII. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del resistente nella misura di 1/2, in quanto soccombente in via prevalente, dichiarando compensato il residuo importo per la natura necessaria del giudizio.
VIII. Le spese del curatore speciale devono essere poste a carico delle parti che, con la loro conflittualità hanno reso necessaria la nomina, con distrazione in favore dell'erario per l'ammissione della minore al gratuito patrocinio.
IX. Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di ciascun parte nella misura del 50% in quanto necessaria ai fini delle domande relative alla minore, salva la solidarietà nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra e;
Parte_5 Controparte_1
II. Rigetta la domanda di di addebito alla moglie della separazione;
CP_1
III. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONZA affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
IV. Affida la figlia minore ai servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore, attualmente Meda, per 24 mesi ai sensi dell'art. 5bis L. 184/83, quindi fino al 13.11.2027, decorso il quale l'affido tornerà condiviso salvo proroga. Dispone la limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni relative alla salute, educazione, istruzione, residenza e facoltà di regolamentare i rapporti con il padre, attualmente in spazio neutro. pagina 26 di 28 V. Pone a carico del padre l'importo di euro 250, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2026 e con riferimento al mese di novembre 2025. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, pagina 27 di 28 cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Dispone che l'ente affidatario, coordinandosi con i servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza del padre, attualmente Monza, prosegua gli incontri in spazio neutro padre-figlia e verifichi l'andamento, adottando ogni intervento opportuno nell'interesse della minore. Incarica l'ente affidatario di monitorare il nuovo nucleo familiare nel quale è stata inserita la minore;
VII. Invita entrambi i genitori a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
VIII. Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
IX. Condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio nella misura di CP_1 Pt_1 ½, che liquida nella misura già ridotta di euro 3.000 per compensi oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa, dichiarando compensato il residuo importo;
X. Pone le spese del curatore speciale a carico delle parti con distrazione in favore dell'erario per l'ammissione della minore al gratuito patrocinio;
XI. Pone le spese di c.t.u. a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u.
Dispone la comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali di Meda e Monza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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